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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/12/2024, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N 738/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 530/2022, pubblicata il 15/03/2022
dal Tribunale di Reggio Calabria, vertente
TRA
” (CF/P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Reggio Calabria, via G.
Battaglia, n. 35 con l' Avv. Antonio Condello
- appellante –
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
in Via S. Martino s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella CP_1
Barberio
-Appellata-
NONCHE' CONTRO
(c.f. ) CP_2 C.F._1
- appellato contumace CONCLUSIONI
Aerclima : (nota di trattazione scritta del'11.12.2024):
come sopra rappresentata e Controparte_3
difesa, con le presenti note di trattazione rappresenta che per mero errore di calendarizzazione nel software gestionale di studio del termine ad impugnare, al momento della presentazione del ricorso in appello, i termini risultavano già spirati.
Alla luce di quanto sopra la ricorrente con le presenti note di trattazione, dato atto dell'errore di cui sopra chiede che il presente giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda, venga definito con la compensazione integrale delle spese.
Cont : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, in accoglimento dei motivi di fatto e diritto spiegati con la presente
memoria difensiva, confermare la sentenza impugnata e così provvedere:
- In via pregiudiziale di rito: dichiarare il ricorso inammissibile perché tardivo;
- Nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della questione pregiudiziale: accertare e dichiarare l' non Controparte_1
tenuta alla garanzia in favore della Controparte_3
per inesistenza e/o insussistenza del credito asseritamente vantato da
[...]
quest'ultima;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato che l'
[...]
è tenuta a garantire la Controparte_1 Controparte_5
statuire che le somme portate dal decreto ingiuntivo n.
[...]
16/2021 vengano corrisposte al netto delle ritenute previdenziali non spettanti
direttamente al lavoratore nonché al netto dei periodi nei quali non è stata
eseguita alcuna attività relativa ai lavori commissionati alla società datrice di
lavoro per come analiticamente indicato sub all. 16”. Si chiede la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Società ” Parte_2
nella persona del legale rappresentante pro-tempore nonché liquidatore, geometra proponeva ricorso in opposizione a Decreto ingiuntivo n. Parte_1
16/2021 del 15/02/2021, RG n. 10/2021, notificato il 17.03.2021, iscritto a ruolo in data 23.04.2021 al n. R.G. 1337/2021, nei confronti di (opposto) CP_2
nonché nei confronti di Controparte_6
(terzo chiamato) ; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo
[...]
e la condanna del terzo chiamato deducendo che il lavoratore era stato impiegato esclusivamente per i lavori relativi alla ristrutturazione del Presidio Ospedaliero
Mariano Santo in Cosenza, lavori non pagati .
Resistendo l'opposto e il terzo chiamato, con sentenza n. 530/2022, pubblicata il
15/03/2022, R.G. n. 1337/2021 il Tribunale Civile di Reggio Calabria, rigettava l' opposizione e, per l'effetto, confermava il Decreto ingiuntivo.
La società ha proposto appello, resistito dall' , Pt_1 Controparte_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardivo deposito;
non si costituiva l'altro appellato, i nonostante la notificazione alla PEC del suo procuratore costituito primo grado e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
entrambe hanno depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inamissibile, poiché la sentenza è stata pubblicata il 15 marzo 2022
e il ricorso in appello è stato depositato in data 17.10.2022 , oltre il termine di 6 mesi di cui all'art. 327 c.p.c., non applicandosi alle controversie in materia di lavoro il regime di sospensione dei termini feriali
L'appellante non contesta tale tardività, attribuendola nelle note di trattazione a un “ mero errore di calendarizzazione nel software gestionale di studio del termine ad impugnare “ e chiedendo solo “ tenuto conto della particolarità della vicenda” la compensazione integrale delle spese.
E' palese che non ricorrono i presupposti per derogare al principio della soccombenza, sicchè le spese di lite vanno rimborsate all'appellata vittoriosa , nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati, vista la definizione in rito.
Ricorrono i presupposti per il pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 530/2022, pubblicata il
15/03/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria da Parte_1
contro
[...] Controparte_1
e :
[...] CP_2
dichiara l'appello inammissibile .
Condanna l'appellante a rifondere all' le spese Controparte_1
di lite, che liquida in € 1.983,00 oltre accessori di legge,
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.12.2024
Il Presidente estensore
Dott. Eugenio Scopelliti
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 530/2022, pubblicata il 15/03/2022
dal Tribunale di Reggio Calabria, vertente
TRA
” (CF/P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Reggio Calabria, via G.
Battaglia, n. 35 con l' Avv. Antonio Condello
- appellante –
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
in Via S. Martino s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella CP_1
Barberio
-Appellata-
NONCHE' CONTRO
(c.f. ) CP_2 C.F._1
- appellato contumace CONCLUSIONI
Aerclima : (nota di trattazione scritta del'11.12.2024):
come sopra rappresentata e Controparte_3
difesa, con le presenti note di trattazione rappresenta che per mero errore di calendarizzazione nel software gestionale di studio del termine ad impugnare, al momento della presentazione del ricorso in appello, i termini risultavano già spirati.
Alla luce di quanto sopra la ricorrente con le presenti note di trattazione, dato atto dell'errore di cui sopra chiede che il presente giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda, venga definito con la compensazione integrale delle spese.
Cont : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, in accoglimento dei motivi di fatto e diritto spiegati con la presente
memoria difensiva, confermare la sentenza impugnata e così provvedere:
- In via pregiudiziale di rito: dichiarare il ricorso inammissibile perché tardivo;
- Nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della questione pregiudiziale: accertare e dichiarare l' non Controparte_1
tenuta alla garanzia in favore della Controparte_3
per inesistenza e/o insussistenza del credito asseritamente vantato da
[...]
quest'ultima;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato che l'
[...]
è tenuta a garantire la Controparte_1 Controparte_5
statuire che le somme portate dal decreto ingiuntivo n.
[...]
16/2021 vengano corrisposte al netto delle ritenute previdenziali non spettanti
direttamente al lavoratore nonché al netto dei periodi nei quali non è stata
eseguita alcuna attività relativa ai lavori commissionati alla società datrice di
lavoro per come analiticamente indicato sub all. 16”. Si chiede la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Società ” Parte_2
nella persona del legale rappresentante pro-tempore nonché liquidatore, geometra proponeva ricorso in opposizione a Decreto ingiuntivo n. Parte_1
16/2021 del 15/02/2021, RG n. 10/2021, notificato il 17.03.2021, iscritto a ruolo in data 23.04.2021 al n. R.G. 1337/2021, nei confronti di (opposto) CP_2
nonché nei confronti di Controparte_6
(terzo chiamato) ; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo
[...]
e la condanna del terzo chiamato deducendo che il lavoratore era stato impiegato esclusivamente per i lavori relativi alla ristrutturazione del Presidio Ospedaliero
Mariano Santo in Cosenza, lavori non pagati .
Resistendo l'opposto e il terzo chiamato, con sentenza n. 530/2022, pubblicata il
15/03/2022, R.G. n. 1337/2021 il Tribunale Civile di Reggio Calabria, rigettava l' opposizione e, per l'effetto, confermava il Decreto ingiuntivo.
La società ha proposto appello, resistito dall' , Pt_1 Controparte_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardivo deposito;
non si costituiva l'altro appellato, i nonostante la notificazione alla PEC del suo procuratore costituito primo grado e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
entrambe hanno depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inamissibile, poiché la sentenza è stata pubblicata il 15 marzo 2022
e il ricorso in appello è stato depositato in data 17.10.2022 , oltre il termine di 6 mesi di cui all'art. 327 c.p.c., non applicandosi alle controversie in materia di lavoro il regime di sospensione dei termini feriali
L'appellante non contesta tale tardività, attribuendola nelle note di trattazione a un “ mero errore di calendarizzazione nel software gestionale di studio del termine ad impugnare “ e chiedendo solo “ tenuto conto della particolarità della vicenda” la compensazione integrale delle spese.
E' palese che non ricorrono i presupposti per derogare al principio della soccombenza, sicchè le spese di lite vanno rimborsate all'appellata vittoriosa , nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati, vista la definizione in rito.
Ricorrono i presupposti per il pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 530/2022, pubblicata il
15/03/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria da Parte_1
contro
[...] Controparte_1
e :
[...] CP_2
dichiara l'appello inammissibile .
Condanna l'appellante a rifondere all' le spese Controparte_1
di lite, che liquida in € 1.983,00 oltre accessori di legge,
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.12.2024
Il Presidente estensore
Dott. Eugenio Scopelliti