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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9575/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9575/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione a precetto”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 14, C.F._1
presso lo studio dell'avv. GAMBINO ALFIO MARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, C.so delle Province n. P.IVA_2
1 22, presso lo studio dell'avv. DI GREGORIO MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e ha proposto opposizione
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229020419957, notificata in data 15.5.2022,
limitatamente alla cartella di pagamento n. 2932001008546132000, già notificata in data
8.05.2001, dell'importo di Euro 19.770,84.
L' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione,
indicando la giurisdizione del Giudice tributario, trattandosi, nel caso di specie, di opposizione ad esecuzione esattoriale, e in via subordinata ha eccepito la inammissibilità della proposta opposizione per tardività; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
costituendosi in giudizio, si è associata alle difese proposte dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo Controparte_1
in aggiunta la sua carenza di legittimazione passiva per l'attività di competenza dell'Ente
impositore.
Alla prima udienza del 9.1.2024, l'opponente ha insistito nelle difese e ha chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.2.2025, l'opponente ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione,
indicando la giurisdizione del Giudice tributario, atteso il mutamento di orientamento da parte
2 della giurisprudenza di legittimità, producendo altresì la recente Cass. Civ., Sez. Un., 29.1.2025
n. 2098.
Ebbene, va dichiarato il difetto di giurisdizione.
Va rilevato che la causa trae origine dall'opposizione ad una cartella di pagamento inerente a sanzioni e interessi Irpef, nonché a contributi del Servizio Sanitario Nazionale.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, peraltro richiamato dagli opposti,
“il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione
della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini
seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si
reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si
assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della
cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al
momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di
forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi o impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una
situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assume rilevante ai fini
della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle
questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia
se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate
come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della
notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché
dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al
momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di
nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la
funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato
3 ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (Cass. Civ., Sez. Un., 14.4.2020 n. 7822).
Va, in definitiva, individuata la giurisdizione del Giudice della magistratura speciale tributaria, e il procedimento potrà eventualmente proseguire secondo quanto previsto dall'art. 59
legge n. 69/2009.
Infine, va considerato che la pronuncia richiamata dall'opponente nulla ha innovato rispetto al precedente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tanto è vero che la stessa ha richiamato testualmente la (a sua volta in varie occasioni citata) pronuncia n.
7822/2020 sempre delle Sezioni Unite della Cassazione;
pertanto, trattandosi di un orientamento invero già consolidato, le spese vanno poste a carico dell'opponente, soccombente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 59 legge n. 69/2009, dichiara il difetto di giurisdizione, individuando come
Giudice avente giurisdizione il Giudice tributario;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, e dell' in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, che liquida per ciascuna in Euro 1.200,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso.
Catania, 18 Giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9575/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione a precetto”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 14, C.F._1
presso lo studio dell'avv. GAMBINO ALFIO MARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, C.so delle Province n. P.IVA_2
1 22, presso lo studio dell'avv. DI GREGORIO MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e ha proposto opposizione
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229020419957, notificata in data 15.5.2022,
limitatamente alla cartella di pagamento n. 2932001008546132000, già notificata in data
8.05.2001, dell'importo di Euro 19.770,84.
L' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione,
indicando la giurisdizione del Giudice tributario, trattandosi, nel caso di specie, di opposizione ad esecuzione esattoriale, e in via subordinata ha eccepito la inammissibilità della proposta opposizione per tardività; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
costituendosi in giudizio, si è associata alle difese proposte dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo Controparte_1
in aggiunta la sua carenza di legittimazione passiva per l'attività di competenza dell'Ente
impositore.
Alla prima udienza del 9.1.2024, l'opponente ha insistito nelle difese e ha chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.2.2025, l'opponente ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione,
indicando la giurisdizione del Giudice tributario, atteso il mutamento di orientamento da parte
2 della giurisprudenza di legittimità, producendo altresì la recente Cass. Civ., Sez. Un., 29.1.2025
n. 2098.
Ebbene, va dichiarato il difetto di giurisdizione.
Va rilevato che la causa trae origine dall'opposizione ad una cartella di pagamento inerente a sanzioni e interessi Irpef, nonché a contributi del Servizio Sanitario Nazionale.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, peraltro richiamato dagli opposti,
“il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione
della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini
seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si
reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si
assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della
cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al
momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di
forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi o impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una
situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assume rilevante ai fini
della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle
questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia
se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate
come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della
notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché
dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al
momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di
nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la
funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato
3 ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (Cass. Civ., Sez. Un., 14.4.2020 n. 7822).
Va, in definitiva, individuata la giurisdizione del Giudice della magistratura speciale tributaria, e il procedimento potrà eventualmente proseguire secondo quanto previsto dall'art. 59
legge n. 69/2009.
Infine, va considerato che la pronuncia richiamata dall'opponente nulla ha innovato rispetto al precedente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tanto è vero che la stessa ha richiamato testualmente la (a sua volta in varie occasioni citata) pronuncia n.
7822/2020 sempre delle Sezioni Unite della Cassazione;
pertanto, trattandosi di un orientamento invero già consolidato, le spese vanno poste a carico dell'opponente, soccombente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 59 legge n. 69/2009, dichiara il difetto di giurisdizione, individuando come
Giudice avente giurisdizione il Giudice tributario;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, e dell' in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, che liquida per ciascuna in Euro 1.200,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso.
Catania, 18 Giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
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