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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 121/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 121/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025, innanzi al dott. NA UC, sono comparsi: l'avv. BROTINI DANIELE in sost. avv. AURELI FRANCA per parte ricorrente , chiede di depositare note scritte, Parte_1 ovvero chiede rinvio per discussione con termine per note
Nonché, per parte resistente l'avv. COLELLA PATRIZIA, si CP_1 oppone al deposito delle note.
Il giudice dà lettura orale delle note di parte ricorrente e l'avv. Colella si oppone con articolata motivazione.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA UC
pagina 1 di 8 N. R.G. 121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 121/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. COLELLA PATRIZIA, FORGIONE PAOLA e IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Assegno Unico Universale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle considerazioni che seguono:
1. Parte ricorrente in questa sede impugna il provvedimento con cui l'istituto ha provveduto a quantificare un asserito indebito a pagina 2 di 8 carico della stessa, sul presupposto che, nel periodo dal 01.02.2023 al 29.02.2024, la provvidenza assistenziale riconosciuta e in godimento (Assegno Unico e Universale per i figli a carico) non sarebbe stata dovuta per carenza dei requisiti di Legge.
Secondo parte ricorrente la richiesta sarebbe illegittima, in quanto, nello specifico, il requisito della residenza biennale in
Italia sarebbe discriminatorio e, in ogni modo, valere il principio di non ripetibilità delle somme versate in eccesso a titolo assistenziale, trattandosi di importi ricevuti in buona fede dalla ricorrente, con provvedimento formale frutto di un errore CP_1
Si costituiva , eccependo l'infondatezza della domanda. CP_1
2. l'art. 3 del D.Lgs. 230/2021 elenca i requisiti per beneficiare della provvidenza oggetto della domanda: «1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in
Italia; c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale».
pagina 3 di 8 Secondo parte ricorrente il requisito di residenza biennale opererebbe una discriminazione per i cittadini extracomunitari, rispetto ai cittadini italiani e comunitari.
L'eccezione non può essere condivisa.
Infatti, contrariamente alle ipotesi evidenziate in ricorso, il requisito non è previsto solo per i soggetti extracomunitari, ma è imposto a tutti i richiedenti, tanto che la dizione della norma è inequivocabile nel richiedere la presenza congiunta dei requisiti elencati.
Dunque, nessuna discriminazione diretta potrebbe dirsi sussistente.
Né risulta allegata una discriminazione indiretta, rispetto alla quale, peraltro, non se ne evincerebbero le condizioni di pregiudizio.
Il fatto, infine, che detto requisito sia svincolato dalle ragioni meramente assistenziali, non svolge alcuna rilevanza, in quanto, trattandosi di criterio richiesto per tutti, rientra nella discrezionalità del legislatore imporre limitazioni connesse alla effettiva presenza del richiedente nel territorio nazionale.
In ogni modo, risulta pacificamente carente anche il requisito della titolarità di un rapporto di impiego semestrale.
3. Rigettata la domanda dal punto di vista della discriminazione, per quanto concerne l'indebito, preliminarmente, con riferimento alla disciplina applicabile al caso di specie, considerando che la prestazione in godimento non è collegata anche al profilo contributivo, si rientra nell'alveo dell'indebito assistenziale e della sua disciplina (cfr., Cass., Sez. L, 2 dicembre 2019, n.
31372: «In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei pagina 4 di 8 requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens"») e non in quello dell'indebito previdenziale (cfr., Cassazione civile sez. lav., 18/04/2023,
n.10337: «L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall a titolo di CP_1
trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso , già prima CP_1
della liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)»).
Nel merito non vi sono contestazioni in ordine alla percezione senza titolo delle somme riscosse dalla sig.ra per il Parte_1
pagina 5 di 8 periodo oggetto di giudizio, considerando anche la rigida ripartizione dell'onere della prova, ove siano esplicitate da CP_1
le ragioni dell'indebito (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
05/01/2011, n. 198: «In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, CP_2
peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di CP_1
verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)»).
4. Allora, se la disciplina applicabile risulta essere quella dell'indebito assistenziale, la regola che ne deriva è quella per cui, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile l'indebito solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a pagina 6 di 8 priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, ipotesi che non ricorrono in questa sede (cfr., Cassazione civile sez. lav.,
22/02/2021, n.4668: «Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens»).
Sul punto, parte resistente ritiene che la mancanza dei CP_1
requisiti ab origine in capo alla ricorrente di una radicale incompatibilità del beneficio.
La ricostruzione non può essere condivisa.
Da un lato, infatti, non vi è stata una erronea identificazione del soggetto beneficiario, in quanto, come pacifico, la ricorrente ha richiesto l'Assegno Unico e Universale, né potrebbe parlarsi di dolo, considerando la complessità della materia e la ricorrenza, in capo alla ricorrente, di parte dei requisiti (e, nello specifico, quelli maggiormente significativi, figli a carico stato finanziario), che radicavano la ragione assistenziale.
In una simile situazione, non vi sono elementi per far retroagire la revoca del beneficio, con la conseguenza le somme versate non possono essere oggetto di ripetizione.
Da quanto detto ne deriva che il ricorso può essere accolto integralmente.
Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi, stante la non titolarità del beneficio in capo alla ricorrente e l'infondatezza dell'eccezione di discriminatorietà.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibili le somme versate alla ricorrente per la prestazione n. 6330789, Assegno
Unico e Universale per i figli a carico, con tutte le conseguenze economiche eventualmente verificatesi;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 29/10/2025
Il Giudice
NA UC
pagina 8 di 8
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 121/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025, innanzi al dott. NA UC, sono comparsi: l'avv. BROTINI DANIELE in sost. avv. AURELI FRANCA per parte ricorrente , chiede di depositare note scritte, Parte_1 ovvero chiede rinvio per discussione con termine per note
Nonché, per parte resistente l'avv. COLELLA PATRIZIA, si CP_1 oppone al deposito delle note.
Il giudice dà lettura orale delle note di parte ricorrente e l'avv. Colella si oppone con articolata motivazione.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA UC
pagina 1 di 8 N. R.G. 121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 121/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. COLELLA PATRIZIA, FORGIONE PAOLA e IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Assegno Unico Universale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle considerazioni che seguono:
1. Parte ricorrente in questa sede impugna il provvedimento con cui l'istituto ha provveduto a quantificare un asserito indebito a pagina 2 di 8 carico della stessa, sul presupposto che, nel periodo dal 01.02.2023 al 29.02.2024, la provvidenza assistenziale riconosciuta e in godimento (Assegno Unico e Universale per i figli a carico) non sarebbe stata dovuta per carenza dei requisiti di Legge.
Secondo parte ricorrente la richiesta sarebbe illegittima, in quanto, nello specifico, il requisito della residenza biennale in
Italia sarebbe discriminatorio e, in ogni modo, valere il principio di non ripetibilità delle somme versate in eccesso a titolo assistenziale, trattandosi di importi ricevuti in buona fede dalla ricorrente, con provvedimento formale frutto di un errore CP_1
Si costituiva , eccependo l'infondatezza della domanda. CP_1
2. l'art. 3 del D.Lgs. 230/2021 elenca i requisiti per beneficiare della provvidenza oggetto della domanda: «1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in
Italia; c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale».
pagina 3 di 8 Secondo parte ricorrente il requisito di residenza biennale opererebbe una discriminazione per i cittadini extracomunitari, rispetto ai cittadini italiani e comunitari.
L'eccezione non può essere condivisa.
Infatti, contrariamente alle ipotesi evidenziate in ricorso, il requisito non è previsto solo per i soggetti extracomunitari, ma è imposto a tutti i richiedenti, tanto che la dizione della norma è inequivocabile nel richiedere la presenza congiunta dei requisiti elencati.
Dunque, nessuna discriminazione diretta potrebbe dirsi sussistente.
Né risulta allegata una discriminazione indiretta, rispetto alla quale, peraltro, non se ne evincerebbero le condizioni di pregiudizio.
Il fatto, infine, che detto requisito sia svincolato dalle ragioni meramente assistenziali, non svolge alcuna rilevanza, in quanto, trattandosi di criterio richiesto per tutti, rientra nella discrezionalità del legislatore imporre limitazioni connesse alla effettiva presenza del richiedente nel territorio nazionale.
In ogni modo, risulta pacificamente carente anche il requisito della titolarità di un rapporto di impiego semestrale.
3. Rigettata la domanda dal punto di vista della discriminazione, per quanto concerne l'indebito, preliminarmente, con riferimento alla disciplina applicabile al caso di specie, considerando che la prestazione in godimento non è collegata anche al profilo contributivo, si rientra nell'alveo dell'indebito assistenziale e della sua disciplina (cfr., Cass., Sez. L, 2 dicembre 2019, n.
31372: «In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei pagina 4 di 8 requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens"») e non in quello dell'indebito previdenziale (cfr., Cassazione civile sez. lav., 18/04/2023,
n.10337: «L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall a titolo di CP_1
trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso , già prima CP_1
della liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)»).
Nel merito non vi sono contestazioni in ordine alla percezione senza titolo delle somme riscosse dalla sig.ra per il Parte_1
pagina 5 di 8 periodo oggetto di giudizio, considerando anche la rigida ripartizione dell'onere della prova, ove siano esplicitate da CP_1
le ragioni dell'indebito (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
05/01/2011, n. 198: «In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, CP_2
peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di CP_1
verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)»).
4. Allora, se la disciplina applicabile risulta essere quella dell'indebito assistenziale, la regola che ne deriva è quella per cui, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile l'indebito solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a pagina 6 di 8 priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, ipotesi che non ricorrono in questa sede (cfr., Cassazione civile sez. lav.,
22/02/2021, n.4668: «Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens»).
Sul punto, parte resistente ritiene che la mancanza dei CP_1
requisiti ab origine in capo alla ricorrente di una radicale incompatibilità del beneficio.
La ricostruzione non può essere condivisa.
Da un lato, infatti, non vi è stata una erronea identificazione del soggetto beneficiario, in quanto, come pacifico, la ricorrente ha richiesto l'Assegno Unico e Universale, né potrebbe parlarsi di dolo, considerando la complessità della materia e la ricorrenza, in capo alla ricorrente, di parte dei requisiti (e, nello specifico, quelli maggiormente significativi, figli a carico stato finanziario), che radicavano la ragione assistenziale.
In una simile situazione, non vi sono elementi per far retroagire la revoca del beneficio, con la conseguenza le somme versate non possono essere oggetto di ripetizione.
Da quanto detto ne deriva che il ricorso può essere accolto integralmente.
Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi, stante la non titolarità del beneficio in capo alla ricorrente e l'infondatezza dell'eccezione di discriminatorietà.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibili le somme versate alla ricorrente per la prestazione n. 6330789, Assegno
Unico e Universale per i figli a carico, con tutte le conseguenze economiche eventualmente verificatesi;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 29/10/2025
Il Giudice
NA UC
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