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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10286/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31.10.2019, assunto in decisione in data 26.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Alberta Parte_1 C.F._1
Maria Rita Viganò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), C.so del Popolo n. 56;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Laura Pozzoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno (MB), via Don Giovanni Minzoni
n. 10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
Voglia il Tribunale, In via principale:
Emettere sentenza definitiva di separazione giudiziale dei sigg.ri e lle seguenti Parte_1 Parte_2 condizioni:
1) confermare la separazione personale dei coniugi, già pronunciata con sentenza n. 312/2021, pubblicata il
15/02/2021, ordinando l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (anno 2004, atto n. 596, Registro 03, parte 2, serie A, Comune di Milano);
2) affidare, in via condivisa, i figli minori, e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3) disporre a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, il versamento di Parte_2 un assegno mensile pari ad € 842,68 (€ 421,34 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT (con decorrenza, ai fini della rivalutazione, dal 13/07/2025), oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come previste e regolamentate dalle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli”, adottate da questo Tribunale, di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Monza, le quali devono intendersi qui integralmente trascritte. L'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito da ciascun coniuge nella quota del 50% ciascuno. Ciascun genitore continuerà ad operare le detrazioni e deduzioni fiscali in ragione del 50% ciascuno;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
5) disporre che il sig. ossa vedere e tenere con sé i figli, secondo le seguenti modalità: Pt_2
1^ settimana:
- in continuità con il weekend che precede: lunedì, martedì compresi i relativi pernottamenti, con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
2^ settimana:
- il lunedì dalle ore 18,00 compreso il relativo pernottamento, con accompagnamento a scuola il martedì mattina.
- Il fine settimana dal venerdì ore 18,00. La competenza paterna proseguirà nella settimana successiva sino al mercoledì con l'accompagnamento a scuola.
Per entrambi i genitori:
- Vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche dei figli. In caso di vacanze di entrambi i genitori nel mese di agosto, alternanza annuale della prima e della seconda metà del mese di agosto. In ogni caso, il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno a comunicare il luogo di vacanza, prima della partenza. pagina 2 di 9 - Vacanze scolastiche di Natale: ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30.12 ore 21,00 e dal 30.12 ore 21,00 sino al rientro a scuola.
- Vacanze scolastiche di Pasqua: ad anni alterni l'intero periodo con un genitore.
- Festività annuali e ponti scolastici: in continuità con la competenza dei weekend secondo i seguenti criteri:
• quando la festività cadrà nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, la festività e l'eventuale ponte sarà di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente precedente.
• quando la festività cadrà nei giorni di giovedì e venerdì, la festività e l'eventuale ponte saranno di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente successivo;
- il sig. la sig.ra si impegnano congiuntamente a rispettare il calendario di visita concordato, Pt_2 Pt_1 salvo improrogabili impegni da comunicarsi almeno 48 ore prima e imprevisti da comunicarsi il prima possibile;
6) il sig. si obbliga, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva di Pt_2 separazione, a trasferire a favore della sig.ra la propria quota del 50% di proprietà della casa Parte_1 coniugale sita in Lazzate alla via Sole delle Alpi n. 3 così individuata:
In Comune di Lazzate:
1) appartamento ad uso abitazione posto al primo e secondo piano composto da due vani servizi, balconi a piano primo, due vani servizi e due ripostigli al piano secondo, con annesso vano ad uso autorimessa privata pertinenziale al piano interrato-censito al NCEU del Comune di Lazzate come segue: fg.
5 - mapp. 319 sub
11 via Sole delle Alpi snc, p.1-2- cat. A/3 – cl.
4 - vani 6 - sup. cat. mq 123.
2) autorimessa pertinenziale - mapp. 319 sub 2 - via Sole delle Alpi snc p. S1 – cat. C/6 – cl. 3 mq 29 – sup.cat. 34. Confini: dell'appartamento: piano primo prop sub 12 e 13 ed ente comune di cui al sub 1; via
Sole delle Alpi;
prop. Sub. 8) - ente comune di cui al sub 1; dell'autorimessa pertinenziale: ente comune sub 1), proprietà sub.10) - ente comune sub 1 e box di cui al sub
3); ente comune sub 3);
7) per il passaggio della proprietà descritto al superiore punto, la signora corrisponderà al marito, che Pt_1 accetta, la somma complessiva di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) alla data fissata per l'atto notarile, mentre le spese notarili saranno integralmente a carico del sig. Quest'ultimo comunicherà alla sig.ra Pt_2 la data e il luogo del rogito almeno otto giorni prima;
Pt_1
8) i coniugi chiedono, in relazione alla detta attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 essendo il trasferimento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9) il sig. e la sig.ra si danno reciprocamente atto che i fondi Fideuram nn. 350535PF508 e Pt_2 Pt_1
attualmente cointestati, sono destinati ai figli e e che gli stessi P.IVA_1 Persona_2 Persona_1 si renderanno disponibili ai figli al compimento della loro maggiore età, salvo la necessità di accedervi prima, pagina 3 di 9 Per_ previo accordo tra le parti. In particolare, divenuti maggiorenni, e diventeranno gli unici titolari Per_1 dei predetti fondi: il sig. e la sig.ra si obbligano sin da ora a compiere tutte le formalità Pt_2 Pt_1 necessarie al passaggio di proprietà dei predetti fondi, entro e non oltre 30 giorni dal compimento della maggiore età di ciascun figlio;
10) il sig. la sig.ra rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
Pt_2 Pt_1
11) salvo quanto previsto ai superiori punti 6) e 7), i coniugi dichiarano di aver già compiutamente definito ogni rapporto economico tra loro avente causa nel rapporto di coniugio, con reciproca soddisfazione, dichiarando che null'altro avranno a chiedere, domandare, eccepire e/o pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo e/o ragione derivante dal rapporto coniugale;
12) le parti, entro e non oltre quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si obbligano a depositare, avanti il Tribunale di Monza, il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
13) disporre l'immediata restituzione del tablet Samsung al resistente, affinché questo lo possa rendere alla legittima proprietaria, società attualmente custodito in Cancelleria, in forza di Controparte_1 provvedimento reso all'udienza dell'11/02/2021;
14) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 9 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 17.7.2004 a Milano;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione sono nati , in data 16.4.2007 e , in data 29.5.2008. Per_1
-con ricorso depositato in data 31.10.2019 esponeva che il marito nel 2019 le manifestava Parte_1 repentinamente malessere afferente la loro relazione;
che le parti effettuavano percorso di supporto e la crisi trovava composizione;
che tuttavia nel giugno 2019 il marito si allontanava dalla casa coniugale;
che tale scelta era in realtà da tempo programmata, ed egli aveva già reperito una nuova abitazione;
che tale comportamento destabilizzava i figli;
che invero egli aveva intrapreso relazione extraconiugale;
che egli adduceva inesistenti difficoltà economiche e ometteva di provvedere ai bisogni anche materiali dei figli;
che il marito era imprenditore e la sua società era in forte crescita anche sul marcato internazionale;
che egli riceveva dalla sua società entrate ulteriori rispetto a quelle dichiarate;
di essere invece insegnante con reddito annuo di euro 20.000; di essere titolare di risparmi, cointestati con la di lei madre;
che la famiglia godeva di rilevante tenore di vita;
che la casa coniugale era in comproprietà e gravata da mutuo;
chiedeva la separazione, con addebito al resistente, affido condiviso dei minori e collocamento presso di sé, assegnazione a sé della casa coniugale;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, non alla presenza della nuova compagna;
che fosse posto a carico del marito un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 1.300 oltre al 50% delle spese straordinarie,
-si costituiva il quale esponeva che la crisi coniugale era insorta ben prima del 2019 e che Parte_2 già nel 2015 egli aveva iniziato a manifestare difficoltà per i comportamenti distaccati della moglie;
di aver provato a recuperare il rapporto anche mediante viaggi con la coniuge, ma invano;
che tra le parti cessava ogni intimità; di aver comunicato alla moglie l'intenzione separativa nel gennaio 2019 e di aver poi accettato di partecipare ad un progetto per le coppie in crisi, che non aveva portato miglioramenti;
di non aver programmato la separazione, tanto che nell'aprile 2019 egli era ancora alla ricerca di un luogo ove trasferirsi;
di essere stato un padre presente e premuroso, anche dal punto di vista materiale;
di aver sempre corrisposto integralmente le rate di mutuo (attualmente ammontanti ad euro 600 mensili) sulla abitazione coniugale, in comproprietà; eccepiva l'illiceità della documentazione prodotta a supporto della domanda di addebito, ne disconosceva la conformità ex articolo 2712 c.c. ed in ogni caso eccepiva che il soggetto con cui era ritratto era una mera amica;
eccepiva che il nucleo familiare non aveva goduto di un elevato tenore di vita, e che era stato supportato economicamente dai genitori della ricorrente, presso le cui abitazioni in Devia Marina ed in
Friuli venivano trascorse le vacanze;
di essere socio, in ragione del 75%, della società di famiglia,
[...]
ove rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
di effettuare molti viaggi CP_1
pagina 5 di 9 per motivi di lavoro;
che la società non distribuiva utili, per utilizzarli a fini interni;
che essa aveva subito crisi conseguente a mancati pagamenti di commesse da parte di due importanti clienti;
di avere un reddito mensile di euro 1700 euro circa e di dover pagare il mutuo sulla casa coniugale, oltre al canone di locazione del nuovo appartamento in cui si era trasferito, per euro 550 mensili circa;
che la moglie aveva un reddito analogo al proprio ed aveva risparmi personali, anche grazie a donazioni ricevute dai di lei genitori;
concludeva domandando la separazione, senza addebito, l'affido condiviso, con collocamento dei minori presso la madre ed assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di sé; che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento die figli nella misura mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
-l'udienza ex articolo 708 c.p.c. si svolgeva in data 7.7.2020 con la modalità della trattazione scritta;
Per_
-all'esito, il Presidente designato Ritenuto che i minori (nato il [...]) e (nata il [...]) devono Per_1 essere affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, stante la concorde volontà delle parti e l'assenza di ragioni ostative, con collocazione abitativa in via prevalente presso la madre, soluzione che appare in armonia con l'interesse degli stessi, considerato che la madre ha già avuto modo, sino a questo momento, di occuparsi in modo ampio dei minori ed appare in grado di accudirli in maniera adeguata;
che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità di cui in dispositivo, per consentire un equilibrato rapporto con entrambi i genitori;
che la casa coniugale deve essere assegnata a , in quanto genitore Parte_3 collocatario dei minori;
Rilevato che svolge attività lavorativa dipendente, dalla quale ha tratto, nell'anno di Parte_3 imposta 2016, un reddito complessivo lordo di Euro 21.303,00 pari – dedotti gli oneri tributari – a Euro 1.531,00 netti mensili su dodici mensilità; nell'anno di imposta 2017, di Euro 20.394,00 pari – dedotti gli oneri tributari – a Euro 1.503,00 netti mensili su dodici mensilità e, nell'anno di imposta 2018, di Euro 25.507,00 pari – dedotti gli oneri tributari – a Euro
1.759,00 netti mensili su dodici mensilità; che ella ha risparmi per circa Euro 50.000,00; che ella godrà della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi;
che ella è gravata, pro quota, del rimborso delle rate del mutuo (pari a complessivi Euro
580,00/590,00 mensili), oltre alle spese condominiali pari a Euro 100,00 circa e alle spese per le utenze domestiche;
Rilevato che è socio di con una partecipazione del 75% del capitale sociale;
che egli ha indicato, Parte_2 Controparte_1 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016, un reddito complessivo lordo di Euro 34.784,00 (reddito imponibile Euro 31.867,00), pari – al netto degli oneri tributari – a Euro 2.032,00 netti mensili su dodici mensilità; nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017, un reddito complessivo lordo di Euro 48.124,00 (reddito imponibile
Euro 30.939,00), pari – al netto degli oneri tributari – a Euro 1.935,00 netti mensili su dodici mensilità, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2018, un reddito complessivo lordo di Euro 51.902,00 (reddito imponibile Euro
25.080,00), pari – al netto degli oneri tributari – a Euro 1.611,00 netti mensili su dodici mensilità e nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019 (prodotta solo in parte sub doc. 26), un reddito complessivo lordo di Euro 44.711,00
(reddito imponibile Euro 20.341,00), pari – al netto degli oneri tributari – a Euro 1.336,00 netti mensili su dodici mensilità;
pagina 6 di 9 Rilevato che dall'esame della movimentazione contabile del conto corrente Webank, cointestato fra i coniugi (doc. 15 fasc. ricorrente), risultano, nel periodo fra aprile e dicembre 2018, accrediti, a titolo di retribuzione di per complessivi Parte_2
Euro 25.034,00 (corrispondenti ad una media mensile di Euro 2.781,00) e a titolo di utili per l'anno 2017, per un importo complessivo di Euro 15.000,00 (corrispondente ad una media mensile di Euro 1.666,00), con la conseguenza che, in detto periodo, ha avuto una disponibilità finanziaria mensile media di Euro 4.447,00; che le spese per abitazione Parte_2 sono pari a Euro 600,00 mensili (di cui Euro 550,00 quale canone di locazione documentato e Euro 50,00 per spese condominiali), oltre alle spese per le utenze;
che egli ha oneri fissi mensili per mutui in corso per il rimborso quo quota del mutuo relativo alla casa coniugale;
Ritenuto che
, alla luce degli elementi sopra evidenziati, il quadro della situazione economico- reddituale del resistente necessita di maggiori approfondimenti istruttori, atteso che i redditi esposti e gli oneri a suo carico non potrebbero consentirgli di offrire la somma di Euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, alle luce delle risultanze di cui sopra e dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, va determinato, in via provvisoria, come in dispositivo quanto corrisponderà a per le causali ivi indicate, tenuto conto che la ricorrente gode Parte_2 Parte_1 della casa coniugale – in comproprietà dei coniugi– che costituisce un valore economico, corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile (Cass. Civ., 17.12.2015, n. 25420; Cass. Civ., 22.2.2006, n. 4203), autorizzava Per_ i coniugi a vivere separati, affidava e a entrambi i genitori, con collocazione della residenza Per_1 presso la madre, con ampia regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
poneva a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di Euro 720,00 mensili (corrispondenti a Euro 360,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- alla udienza del 11.2.2021 le parti raggiungevano un accordo per la modifica del diritto di visita paterno, nel senso che le vacanze pasquali e natalizie saranno organizzate come segue: -ad anni alterni dal sabato antecedente la Pasqua prelevando i figli all'abitazione materna alle ore 18,00 sino alle ore 9,30 del lunedì dell'Angelo con un genitore con successiva permanenza con l'altro sino alla ripresa della scuola con relativo accompagnamento;
-con alternanza del giorno del 24 dicembre
(con un genitore) e Natale (con l'altro genitore) da trascorrersi alternativamente di anno in anno nonché dal 26 dicembre dalle ore 18 sino al 31 dicembre alle ore 16 e successivamente l'altro periodo sino alla ripresa della scuola allorché l'uno o l'altro dei genitori riaccompagnerà i figli alle rispettive scuole; i legali domandavano pronuncia ex articolo 709 bis c.p.c. e domandavano un rinvio al fine di verificare la disponibilità delle parti ad un percorso di mediazione familiare o in alternativa di coordinamento genitoriale;
- il Tribunale di Monza pronunciava sentenza ex articolo 709 bis c.p.c. n. 312/2021 pubblicata in data
15.2.2021; veniva nominato un ausiliario ex articolo 68 c.p.c. in persona del dott. Persona_3
-nel prosieguo, il G.I. ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti e disponeva CTU sul nucleo familiare;
pagina 7 di 9 - all'esito della CTU, con provvedimento del 11.5.2023 il G.I. Dispone che le visite dei minori con ciascun genitore avvengano secondo la regolamentazione indicata nell'elaborato peritale pag. 89 e 90 e così articolata: “Schema di alternanza che prevede spazi di relazione padre-figli così articolati: 1^ Settimana: - in continuità con il weekend che precede: lunedì, martedì compresi i relativi pernottamenti, con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina. 2^ Settimana: - il lunedì dalle ore 18,00 compreso il relativo pernottamento, con accompagnamento a scuola il martedì mattina. - Il fine settimana dal venerdì ore 18,00.
La competenza paterna proseguirà nella settimana successiva sino al mercoledì con l'accompagnamento a scuola. Per entrambi i genitori: - Vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche dei figli. In caso di vacanze di entrambi i genitori nel mese di agosto, alternanza annuale della prima e della seconda metà del mese di agosto. - Vacanze scolastiche di Natale: ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30.12 ore 21,00 e dal 30.12 ore 21,00 sino al rientro a scuola. - Vacanze scolastiche di Pasqua: ad anni alterni l'intero periodo con un genitore. - Festività annuali e ponti scolastici: in continuità con la competenza dei weekend secondo i seguenti criteri: • quando la festività cadrà nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, la festività e l'eventuale ponte sarà di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente precedente.
• • quando la festività cadrà nei giorni di giovedì e venerdì, la festività e l'eventuale ponte saranno di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente successivo.
2. Dispone che il figlio intraprenda il percorso di supporto psicoterapeutico Per_1
Per_ nel suo esclusivo interesse;
3. Dispone che la figlia intraprenda un percorso psicologico indicato in sede peritale privatamente in caso di accordo delle parti o presso il Servizio Specialistico pubblico (Consultorio) competente in caso di mancata concorde individuazione di un professionista privato ad opera delle parti;
4. Invita entrambe le parti a intraprendere i percorsi di supporto alla genitorialità condivisa nonché i percorsi di supporto psicologico individuale;
- il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni;
la causa veniva rimessa sul ruolo con provvedimento del 15.7.2024, poiché i termini ex articolo 190 c.p.c. erano scaduti successivamente all'assenza del precedente
G.I. per maternità; veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni;
nelle more, le parti precisavano le epigrafate conclusioni congiunte avanti al nuovo G.I. assegnatario del fascicolo.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 16.4.2007 e , 29.5.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 31.10.2019, così provvede:
[...]
pagina 8 di 9 1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31.10.2019, assunto in decisione in data 26.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Alberta Parte_1 C.F._1
Maria Rita Viganò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), C.so del Popolo n. 56;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Laura Pozzoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno (MB), via Don Giovanni Minzoni
n. 10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
Voglia il Tribunale, In via principale:
Emettere sentenza definitiva di separazione giudiziale dei sigg.ri e lle seguenti Parte_1 Parte_2 condizioni:
1) confermare la separazione personale dei coniugi, già pronunciata con sentenza n. 312/2021, pubblicata il
15/02/2021, ordinando l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (anno 2004, atto n. 596, Registro 03, parte 2, serie A, Comune di Milano);
2) affidare, in via condivisa, i figli minori, e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3) disporre a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, il versamento di Parte_2 un assegno mensile pari ad € 842,68 (€ 421,34 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT (con decorrenza, ai fini della rivalutazione, dal 13/07/2025), oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come previste e regolamentate dalle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli”, adottate da questo Tribunale, di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Monza, le quali devono intendersi qui integralmente trascritte. L'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito da ciascun coniuge nella quota del 50% ciascuno. Ciascun genitore continuerà ad operare le detrazioni e deduzioni fiscali in ragione del 50% ciascuno;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
5) disporre che il sig. ossa vedere e tenere con sé i figli, secondo le seguenti modalità: Pt_2
1^ settimana:
- in continuità con il weekend che precede: lunedì, martedì compresi i relativi pernottamenti, con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
2^ settimana:
- il lunedì dalle ore 18,00 compreso il relativo pernottamento, con accompagnamento a scuola il martedì mattina.
- Il fine settimana dal venerdì ore 18,00. La competenza paterna proseguirà nella settimana successiva sino al mercoledì con l'accompagnamento a scuola.
Per entrambi i genitori:
- Vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche dei figli. In caso di vacanze di entrambi i genitori nel mese di agosto, alternanza annuale della prima e della seconda metà del mese di agosto. In ogni caso, il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno a comunicare il luogo di vacanza, prima della partenza. pagina 2 di 9 - Vacanze scolastiche di Natale: ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30.12 ore 21,00 e dal 30.12 ore 21,00 sino al rientro a scuola.
- Vacanze scolastiche di Pasqua: ad anni alterni l'intero periodo con un genitore.
- Festività annuali e ponti scolastici: in continuità con la competenza dei weekend secondo i seguenti criteri:
• quando la festività cadrà nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, la festività e l'eventuale ponte sarà di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente precedente.
• quando la festività cadrà nei giorni di giovedì e venerdì, la festività e l'eventuale ponte saranno di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente successivo;
- il sig. la sig.ra si impegnano congiuntamente a rispettare il calendario di visita concordato, Pt_2 Pt_1 salvo improrogabili impegni da comunicarsi almeno 48 ore prima e imprevisti da comunicarsi il prima possibile;
6) il sig. si obbliga, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva di Pt_2 separazione, a trasferire a favore della sig.ra la propria quota del 50% di proprietà della casa Parte_1 coniugale sita in Lazzate alla via Sole delle Alpi n. 3 così individuata:
In Comune di Lazzate:
1) appartamento ad uso abitazione posto al primo e secondo piano composto da due vani servizi, balconi a piano primo, due vani servizi e due ripostigli al piano secondo, con annesso vano ad uso autorimessa privata pertinenziale al piano interrato-censito al NCEU del Comune di Lazzate come segue: fg.
5 - mapp. 319 sub
11 via Sole delle Alpi snc, p.1-2- cat. A/3 – cl.
4 - vani 6 - sup. cat. mq 123.
2) autorimessa pertinenziale - mapp. 319 sub 2 - via Sole delle Alpi snc p. S1 – cat. C/6 – cl. 3 mq 29 – sup.cat. 34. Confini: dell'appartamento: piano primo prop sub 12 e 13 ed ente comune di cui al sub 1; via
Sole delle Alpi;
prop. Sub. 8) - ente comune di cui al sub 1; dell'autorimessa pertinenziale: ente comune sub 1), proprietà sub.10) - ente comune sub 1 e box di cui al sub
3); ente comune sub 3);
7) per il passaggio della proprietà descritto al superiore punto, la signora corrisponderà al marito, che Pt_1 accetta, la somma complessiva di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) alla data fissata per l'atto notarile, mentre le spese notarili saranno integralmente a carico del sig. Quest'ultimo comunicherà alla sig.ra Pt_2 la data e il luogo del rogito almeno otto giorni prima;
Pt_1
8) i coniugi chiedono, in relazione alla detta attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 essendo il trasferimento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9) il sig. e la sig.ra si danno reciprocamente atto che i fondi Fideuram nn. 350535PF508 e Pt_2 Pt_1
attualmente cointestati, sono destinati ai figli e e che gli stessi P.IVA_1 Persona_2 Persona_1 si renderanno disponibili ai figli al compimento della loro maggiore età, salvo la necessità di accedervi prima, pagina 3 di 9 Per_ previo accordo tra le parti. In particolare, divenuti maggiorenni, e diventeranno gli unici titolari Per_1 dei predetti fondi: il sig. e la sig.ra si obbligano sin da ora a compiere tutte le formalità Pt_2 Pt_1 necessarie al passaggio di proprietà dei predetti fondi, entro e non oltre 30 giorni dal compimento della maggiore età di ciascun figlio;
10) il sig. la sig.ra rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
Pt_2 Pt_1
11) salvo quanto previsto ai superiori punti 6) e 7), i coniugi dichiarano di aver già compiutamente definito ogni rapporto economico tra loro avente causa nel rapporto di coniugio, con reciproca soddisfazione, dichiarando che null'altro avranno a chiedere, domandare, eccepire e/o pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo e/o ragione derivante dal rapporto coniugale;
12) le parti, entro e non oltre quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si obbligano a depositare, avanti il Tribunale di Monza, il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
13) disporre l'immediata restituzione del tablet Samsung al resistente, affinché questo lo possa rendere alla legittima proprietaria, società attualmente custodito in Cancelleria, in forza di Controparte_1 provvedimento reso all'udienza dell'11/02/2021;
14) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 9 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 17.7.2004 a Milano;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione sono nati , in data 16.4.2007 e , in data 29.5.2008. Per_1
-con ricorso depositato in data 31.10.2019 esponeva che il marito nel 2019 le manifestava Parte_1 repentinamente malessere afferente la loro relazione;
che le parti effettuavano percorso di supporto e la crisi trovava composizione;
che tuttavia nel giugno 2019 il marito si allontanava dalla casa coniugale;
che tale scelta era in realtà da tempo programmata, ed egli aveva già reperito una nuova abitazione;
che tale comportamento destabilizzava i figli;
che invero egli aveva intrapreso relazione extraconiugale;
che egli adduceva inesistenti difficoltà economiche e ometteva di provvedere ai bisogni anche materiali dei figli;
che il marito era imprenditore e la sua società era in forte crescita anche sul marcato internazionale;
che egli riceveva dalla sua società entrate ulteriori rispetto a quelle dichiarate;
di essere invece insegnante con reddito annuo di euro 20.000; di essere titolare di risparmi, cointestati con la di lei madre;
che la famiglia godeva di rilevante tenore di vita;
che la casa coniugale era in comproprietà e gravata da mutuo;
chiedeva la separazione, con addebito al resistente, affido condiviso dei minori e collocamento presso di sé, assegnazione a sé della casa coniugale;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, non alla presenza della nuova compagna;
che fosse posto a carico del marito un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 1.300 oltre al 50% delle spese straordinarie,
-si costituiva il quale esponeva che la crisi coniugale era insorta ben prima del 2019 e che Parte_2 già nel 2015 egli aveva iniziato a manifestare difficoltà per i comportamenti distaccati della moglie;
di aver provato a recuperare il rapporto anche mediante viaggi con la coniuge, ma invano;
che tra le parti cessava ogni intimità; di aver comunicato alla moglie l'intenzione separativa nel gennaio 2019 e di aver poi accettato di partecipare ad un progetto per le coppie in crisi, che non aveva portato miglioramenti;
di non aver programmato la separazione, tanto che nell'aprile 2019 egli era ancora alla ricerca di un luogo ove trasferirsi;
di essere stato un padre presente e premuroso, anche dal punto di vista materiale;
di aver sempre corrisposto integralmente le rate di mutuo (attualmente ammontanti ad euro 600 mensili) sulla abitazione coniugale, in comproprietà; eccepiva l'illiceità della documentazione prodotta a supporto della domanda di addebito, ne disconosceva la conformità ex articolo 2712 c.c. ed in ogni caso eccepiva che il soggetto con cui era ritratto era una mera amica;
eccepiva che il nucleo familiare non aveva goduto di un elevato tenore di vita, e che era stato supportato economicamente dai genitori della ricorrente, presso le cui abitazioni in Devia Marina ed in
Friuli venivano trascorse le vacanze;
di essere socio, in ragione del 75%, della società di famiglia,
[...]
ove rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
di effettuare molti viaggi CP_1
pagina 5 di 9 per motivi di lavoro;
che la società non distribuiva utili, per utilizzarli a fini interni;
che essa aveva subito crisi conseguente a mancati pagamenti di commesse da parte di due importanti clienti;
di avere un reddito mensile di euro 1700 euro circa e di dover pagare il mutuo sulla casa coniugale, oltre al canone di locazione del nuovo appartamento in cui si era trasferito, per euro 550 mensili circa;
che la moglie aveva un reddito analogo al proprio ed aveva risparmi personali, anche grazie a donazioni ricevute dai di lei genitori;
concludeva domandando la separazione, senza addebito, l'affido condiviso, con collocamento dei minori presso la madre ed assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di sé; che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento die figli nella misura mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
-l'udienza ex articolo 708 c.p.c. si svolgeva in data 7.7.2020 con la modalità della trattazione scritta;
Per_
-all'esito, il Presidente designato Ritenuto che i minori (nato il [...]) e (nata il [...]) devono Per_1 essere affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, stante la concorde volontà delle parti e l'assenza di ragioni ostative, con collocazione abitativa in via prevalente presso la madre, soluzione che appare in armonia con l'interesse degli stessi, considerato che la madre ha già avuto modo, sino a questo momento, di occuparsi in modo ampio dei minori ed appare in grado di accudirli in maniera adeguata;
che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità di cui in dispositivo, per consentire un equilibrato rapporto con entrambi i genitori;
che la casa coniugale deve essere assegnata a , in quanto genitore Parte_3 collocatario dei minori;
Rilevato che svolge attività lavorativa dipendente, dalla quale ha tratto, nell'anno di Parte_3 imposta 2016, un reddito complessivo lordo di Euro 21.303,00 pari – dedotti gli oneri tributari – a Euro 1.531,00 netti mensili su dodici mensilità; nell'anno di imposta 2017, di Euro 20.394,00 pari – dedotti gli oneri tributari – a Euro 1.503,00 netti mensili su dodici mensilità e, nell'anno di imposta 2018, di Euro 25.507,00 pari – dedotti gli oneri tributari – a Euro
1.759,00 netti mensili su dodici mensilità; che ella ha risparmi per circa Euro 50.000,00; che ella godrà della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi;
che ella è gravata, pro quota, del rimborso delle rate del mutuo (pari a complessivi Euro
580,00/590,00 mensili), oltre alle spese condominiali pari a Euro 100,00 circa e alle spese per le utenze domestiche;
Rilevato che è socio di con una partecipazione del 75% del capitale sociale;
che egli ha indicato, Parte_2 Controparte_1 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016, un reddito complessivo lordo di Euro 34.784,00 (reddito imponibile Euro 31.867,00), pari – al netto degli oneri tributari – a Euro 2.032,00 netti mensili su dodici mensilità; nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017, un reddito complessivo lordo di Euro 48.124,00 (reddito imponibile
Euro 30.939,00), pari – al netto degli oneri tributari – a Euro 1.935,00 netti mensili su dodici mensilità, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2018, un reddito complessivo lordo di Euro 51.902,00 (reddito imponibile Euro
25.080,00), pari – al netto degli oneri tributari – a Euro 1.611,00 netti mensili su dodici mensilità e nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019 (prodotta solo in parte sub doc. 26), un reddito complessivo lordo di Euro 44.711,00
(reddito imponibile Euro 20.341,00), pari – al netto degli oneri tributari – a Euro 1.336,00 netti mensili su dodici mensilità;
pagina 6 di 9 Rilevato che dall'esame della movimentazione contabile del conto corrente Webank, cointestato fra i coniugi (doc. 15 fasc. ricorrente), risultano, nel periodo fra aprile e dicembre 2018, accrediti, a titolo di retribuzione di per complessivi Parte_2
Euro 25.034,00 (corrispondenti ad una media mensile di Euro 2.781,00) e a titolo di utili per l'anno 2017, per un importo complessivo di Euro 15.000,00 (corrispondente ad una media mensile di Euro 1.666,00), con la conseguenza che, in detto periodo, ha avuto una disponibilità finanziaria mensile media di Euro 4.447,00; che le spese per abitazione Parte_2 sono pari a Euro 600,00 mensili (di cui Euro 550,00 quale canone di locazione documentato e Euro 50,00 per spese condominiali), oltre alle spese per le utenze;
che egli ha oneri fissi mensili per mutui in corso per il rimborso quo quota del mutuo relativo alla casa coniugale;
Ritenuto che
, alla luce degli elementi sopra evidenziati, il quadro della situazione economico- reddituale del resistente necessita di maggiori approfondimenti istruttori, atteso che i redditi esposti e gli oneri a suo carico non potrebbero consentirgli di offrire la somma di Euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, alle luce delle risultanze di cui sopra e dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, va determinato, in via provvisoria, come in dispositivo quanto corrisponderà a per le causali ivi indicate, tenuto conto che la ricorrente gode Parte_2 Parte_1 della casa coniugale – in comproprietà dei coniugi– che costituisce un valore economico, corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile (Cass. Civ., 17.12.2015, n. 25420; Cass. Civ., 22.2.2006, n. 4203), autorizzava Per_ i coniugi a vivere separati, affidava e a entrambi i genitori, con collocazione della residenza Per_1 presso la madre, con ampia regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
poneva a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di Euro 720,00 mensili (corrispondenti a Euro 360,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- alla udienza del 11.2.2021 le parti raggiungevano un accordo per la modifica del diritto di visita paterno, nel senso che le vacanze pasquali e natalizie saranno organizzate come segue: -ad anni alterni dal sabato antecedente la Pasqua prelevando i figli all'abitazione materna alle ore 18,00 sino alle ore 9,30 del lunedì dell'Angelo con un genitore con successiva permanenza con l'altro sino alla ripresa della scuola con relativo accompagnamento;
-con alternanza del giorno del 24 dicembre
(con un genitore) e Natale (con l'altro genitore) da trascorrersi alternativamente di anno in anno nonché dal 26 dicembre dalle ore 18 sino al 31 dicembre alle ore 16 e successivamente l'altro periodo sino alla ripresa della scuola allorché l'uno o l'altro dei genitori riaccompagnerà i figli alle rispettive scuole; i legali domandavano pronuncia ex articolo 709 bis c.p.c. e domandavano un rinvio al fine di verificare la disponibilità delle parti ad un percorso di mediazione familiare o in alternativa di coordinamento genitoriale;
- il Tribunale di Monza pronunciava sentenza ex articolo 709 bis c.p.c. n. 312/2021 pubblicata in data
15.2.2021; veniva nominato un ausiliario ex articolo 68 c.p.c. in persona del dott. Persona_3
-nel prosieguo, il G.I. ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti e disponeva CTU sul nucleo familiare;
pagina 7 di 9 - all'esito della CTU, con provvedimento del 11.5.2023 il G.I. Dispone che le visite dei minori con ciascun genitore avvengano secondo la regolamentazione indicata nell'elaborato peritale pag. 89 e 90 e così articolata: “Schema di alternanza che prevede spazi di relazione padre-figli così articolati: 1^ Settimana: - in continuità con il weekend che precede: lunedì, martedì compresi i relativi pernottamenti, con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina. 2^ Settimana: - il lunedì dalle ore 18,00 compreso il relativo pernottamento, con accompagnamento a scuola il martedì mattina. - Il fine settimana dal venerdì ore 18,00.
La competenza paterna proseguirà nella settimana successiva sino al mercoledì con l'accompagnamento a scuola. Per entrambi i genitori: - Vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche dei figli. In caso di vacanze di entrambi i genitori nel mese di agosto, alternanza annuale della prima e della seconda metà del mese di agosto. - Vacanze scolastiche di Natale: ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30.12 ore 21,00 e dal 30.12 ore 21,00 sino al rientro a scuola. - Vacanze scolastiche di Pasqua: ad anni alterni l'intero periodo con un genitore. - Festività annuali e ponti scolastici: in continuità con la competenza dei weekend secondo i seguenti criteri: • quando la festività cadrà nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, la festività e l'eventuale ponte sarà di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente precedente.
• • quando la festività cadrà nei giorni di giovedì e venerdì, la festività e l'eventuale ponte saranno di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente successivo.
2. Dispone che il figlio intraprenda il percorso di supporto psicoterapeutico Per_1
Per_ nel suo esclusivo interesse;
3. Dispone che la figlia intraprenda un percorso psicologico indicato in sede peritale privatamente in caso di accordo delle parti o presso il Servizio Specialistico pubblico (Consultorio) competente in caso di mancata concorde individuazione di un professionista privato ad opera delle parti;
4. Invita entrambe le parti a intraprendere i percorsi di supporto alla genitorialità condivisa nonché i percorsi di supporto psicologico individuale;
- il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni;
la causa veniva rimessa sul ruolo con provvedimento del 15.7.2024, poiché i termini ex articolo 190 c.p.c. erano scaduti successivamente all'assenza del precedente
G.I. per maternità; veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni;
nelle more, le parti precisavano le epigrafate conclusioni congiunte avanti al nuovo G.I. assegnatario del fascicolo.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 16.4.2007 e , 29.5.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 31.10.2019, così provvede:
[...]
pagina 8 di 9 1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
pagina 9 di 9