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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9623 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 36845/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Fabio Paladini e Valerio De Feo, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, via degli Orti della Farnesina, n. 126
E
- in persona del Ministro in carica – con Controparte_1 il funzionario delegato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 13.10.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 14.10.2024), poi notificato, formulando le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del punteggio totale di complessità pari a trentotto (38) attribuito dal al Controparte_1 Controparte_2 di Roma con Decreto Dipartimentale n. 61 del 19 giugno 2023;
[...] b) in applicazione di quanto richiesto al punto a) disapplicare il Decreto Dipartimentale n. 61 del 19 giugno 2023 nella parte in cui attribuisce il punteggio di trentotto (38) punti al di Roma ai fini della qualificazione della fascia di Controparte_2 complessità e, conseguentemente, riconoscere che al Controparte_2 di Roma spetta un punteggio totale complessità pari a quaranta (40) punti con conseguente inserimento nella Fascia B di complessità di cui al CCNI 1° agosto 2023; c) in applicazione di quanto richiesto ai punti a) e b) accertare e dichiarare il diritto del Prof. al riconoscimento, a decorrere dal 1° settembre 2023, della Parte_1 retribuzione di posizione porte variabile correlata alla seconda fascia di complessità (Fascia B) del CCNI 1° agosto 2023 ed alla corresponsione della corrispondente voce retributiva pari a Euro 17.600,00 annui nonché a tutte le somme a titolo di arretrato a partire dalla mensilità di Settembre 2023; d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”. Il , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso Controparte_1 per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentito il difensore del ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Dirigente Scolastico presso il di Parte_1 Controparte_2 Roma, lamenta l'erronea attribuzione di n. 38 punti, ai fini del computo della retribuzione di posizione – parte variabile, invece dei 40 punti spettanti in relazione alla presenza presso il predetto Istituto Scolastico di 13 alunni disabili, come previsto dal CCNI e dall'''atto di indirizzo per l'individuazione dei criteri generali di graduazione delle posizioni di dirigente scolastico” emanato dal convenuto (doc. n. 5 e n. 6 di parte ricorrente); tale “atto CP_1
1 di indirizzo” prevede l'assegnazione di due punti in presenza di alunni disabili da n. 11 a n. 20. Il resistente, che non contesta la sussistenza di tale requisito per l'attribuzione CP_1 del punteggio richiesto, eccepisce esclusivamente che “a partire proprio dall'a.s. 2023/2024, la procedura di attribuzione è stata gestita…dalla Direzione Generale dei Servizi Informativi e la Statistica…Il Dirigente scolastico ricorrente non ha ottemperato alla procedura prevista…non inserendo al sidi i dati sugli alunni disabili. Pertanto, nel calcolo delle fasce di complessità, l'istituzione scolastica non ha ricevuto alcun punteggio sugli alunni disabili.”. Il afferma infine nella propria memoria che “La conferma dei dati da parte del CP_1 Dirigente scolastico li rende definitivi, previa l'assunzione di responsabilità per quanto dichiarato. Essi potranno essere nuovamente modificabili, se necessario, previa interlocuzione con l' .”. Controparte_3
In effetti l'art. 3 dello stesso '”atto di indirizzo” sopra richiamato prevede altresì che i criteri di graduazione delle Istituzioni Scolastiche ivi predisposti “sono oggetto di verifica dell'Amministrazione con eventuale revisione al termine dell'anno scolastico 2023/2024.”. ha comunicato, in data 27.2.2023, il numero -tredici- e gli ulteriori dati Parte_1 relativi agli alunni disabili presenti presso l'Istituto Scolastico di riferimento (doc. n. 10 di parte ricorrente, immune da contestazioni) e comunque ha poi ripetutamente segnalato la situazione chiedendo la rettifica del punteggio con l'attribuzione dei punti oggetto del presente ricorso, (come in atti), ma il convenuto, che ha riconosciuto la CP_1 modificabilità dei dati comunicati, (come sopra testualmente riportato), non ha dato alcun riscontro a tali istanze. All'esito delle precedenti considerazioni va dichiarato il diritto di a Parte_1 conseguire la retribuzione di posizione – parte variabile, prevista per la fascia di complessità B dal CCNI del 1 agosto 2023. La mancata comparizione del resistente nel corso del procedimento arreca CP_1 ulteriore suffragio al presente giudizio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano per l'intero come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
PQM.
Dichiara che ha diritto al riconoscimento, a decorrere dal 1° settembre Parte_1 2023, della retribuzione di posizione - parte variabile prevista per la fascia di complessità B dal CCNI 1° agosto 2023; condanna il al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 Parte_1 liquidate complessivamente in € 2.108,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %,
[...] oltre iva e cpa come per legge. Roma, 1.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
sentenza redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, dott.ssa Maria Simona Ingrosso.
2 3
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 36845/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Fabio Paladini e Valerio De Feo, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, via degli Orti della Farnesina, n. 126
E
- in persona del Ministro in carica – con Controparte_1 il funzionario delegato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 13.10.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 14.10.2024), poi notificato, formulando le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del punteggio totale di complessità pari a trentotto (38) attribuito dal al Controparte_1 Controparte_2 di Roma con Decreto Dipartimentale n. 61 del 19 giugno 2023;
[...] b) in applicazione di quanto richiesto al punto a) disapplicare il Decreto Dipartimentale n. 61 del 19 giugno 2023 nella parte in cui attribuisce il punteggio di trentotto (38) punti al di Roma ai fini della qualificazione della fascia di Controparte_2 complessità e, conseguentemente, riconoscere che al Controparte_2 di Roma spetta un punteggio totale complessità pari a quaranta (40) punti con conseguente inserimento nella Fascia B di complessità di cui al CCNI 1° agosto 2023; c) in applicazione di quanto richiesto ai punti a) e b) accertare e dichiarare il diritto del Prof. al riconoscimento, a decorrere dal 1° settembre 2023, della Parte_1 retribuzione di posizione porte variabile correlata alla seconda fascia di complessità (Fascia B) del CCNI 1° agosto 2023 ed alla corresponsione della corrispondente voce retributiva pari a Euro 17.600,00 annui nonché a tutte le somme a titolo di arretrato a partire dalla mensilità di Settembre 2023; d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”. Il , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso Controparte_1 per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentito il difensore del ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Dirigente Scolastico presso il di Parte_1 Controparte_2 Roma, lamenta l'erronea attribuzione di n. 38 punti, ai fini del computo della retribuzione di posizione – parte variabile, invece dei 40 punti spettanti in relazione alla presenza presso il predetto Istituto Scolastico di 13 alunni disabili, come previsto dal CCNI e dall'''atto di indirizzo per l'individuazione dei criteri generali di graduazione delle posizioni di dirigente scolastico” emanato dal convenuto (doc. n. 5 e n. 6 di parte ricorrente); tale “atto CP_1
1 di indirizzo” prevede l'assegnazione di due punti in presenza di alunni disabili da n. 11 a n. 20. Il resistente, che non contesta la sussistenza di tale requisito per l'attribuzione CP_1 del punteggio richiesto, eccepisce esclusivamente che “a partire proprio dall'a.s. 2023/2024, la procedura di attribuzione è stata gestita…dalla Direzione Generale dei Servizi Informativi e la Statistica…Il Dirigente scolastico ricorrente non ha ottemperato alla procedura prevista…non inserendo al sidi i dati sugli alunni disabili. Pertanto, nel calcolo delle fasce di complessità, l'istituzione scolastica non ha ricevuto alcun punteggio sugli alunni disabili.”. Il afferma infine nella propria memoria che “La conferma dei dati da parte del CP_1 Dirigente scolastico li rende definitivi, previa l'assunzione di responsabilità per quanto dichiarato. Essi potranno essere nuovamente modificabili, se necessario, previa interlocuzione con l' .”. Controparte_3
In effetti l'art. 3 dello stesso '”atto di indirizzo” sopra richiamato prevede altresì che i criteri di graduazione delle Istituzioni Scolastiche ivi predisposti “sono oggetto di verifica dell'Amministrazione con eventuale revisione al termine dell'anno scolastico 2023/2024.”. ha comunicato, in data 27.2.2023, il numero -tredici- e gli ulteriori dati Parte_1 relativi agli alunni disabili presenti presso l'Istituto Scolastico di riferimento (doc. n. 10 di parte ricorrente, immune da contestazioni) e comunque ha poi ripetutamente segnalato la situazione chiedendo la rettifica del punteggio con l'attribuzione dei punti oggetto del presente ricorso, (come in atti), ma il convenuto, che ha riconosciuto la CP_1 modificabilità dei dati comunicati, (come sopra testualmente riportato), non ha dato alcun riscontro a tali istanze. All'esito delle precedenti considerazioni va dichiarato il diritto di a Parte_1 conseguire la retribuzione di posizione – parte variabile, prevista per la fascia di complessità B dal CCNI del 1 agosto 2023. La mancata comparizione del resistente nel corso del procedimento arreca CP_1 ulteriore suffragio al presente giudizio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano per l'intero come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
PQM.
Dichiara che ha diritto al riconoscimento, a decorrere dal 1° settembre Parte_1 2023, della retribuzione di posizione - parte variabile prevista per la fascia di complessità B dal CCNI 1° agosto 2023; condanna il al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 Parte_1 liquidate complessivamente in € 2.108,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %,
[...] oltre iva e cpa come per legge. Roma, 1.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
sentenza redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, dott.ssa Maria Simona Ingrosso.
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