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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27872/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, CP_1 entrambi con il patrocinio degli avv.ti Commodo Stefano Maria e Giorgi Tommaso Maria che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 05/06/1999. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 43 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/12/1986 e BE il 12/05/1992, entrambi maggiorenni ed Per_1 economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA ATTO che le parti concordano che l'immobile, già casa familiare, sito in Torino, C.so Giambone n. 46 int. 15 (doc. 3), rimarrà in uso alla sig.ra con tutti gli arredi che lo compongono ed il sig. Pt_1 CP_1 se ne allontanerà, portando con sé i propri effetti personali, non appena avrà reperito una diversa sistemazione.
DA ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedersi reciprocamente l'assegno di mantenimento.
DA ATTO che le parti, con il rispetto del presente accordo, si dichiarano reciprocamente soddisfatte nei loro diritti e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa eventualmente anche non dedotta
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta BE Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27872/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, CP_1 entrambi con il patrocinio degli avv.ti Commodo Stefano Maria e Giorgi Tommaso Maria che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 05/06/1999. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 43 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/12/1986 e BE il 12/05/1992, entrambi maggiorenni ed Per_1 economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA ATTO che le parti concordano che l'immobile, già casa familiare, sito in Torino, C.so Giambone n. 46 int. 15 (doc. 3), rimarrà in uso alla sig.ra con tutti gli arredi che lo compongono ed il sig. Pt_1 CP_1 se ne allontanerà, portando con sé i propri effetti personali, non appena avrà reperito una diversa sistemazione.
DA ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedersi reciprocamente l'assegno di mantenimento.
DA ATTO che le parti, con il rispetto del presente accordo, si dichiarano reciprocamente soddisfatte nei loro diritti e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa eventualmente anche non dedotta
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta BE Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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