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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24762/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24762 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
, residente a [...], elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio Parte_1
degli avv.ti Stefano Carmini e Daniela Zamboni, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro pagina 1 di 18 con sede a Milano, in persona del legale rappresentante Controparte_1
, elettivamente domiciliata a Venezia Mestre (VE), presso lo studio dell'avv. Marco Controparte_2
Esposito, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice : Voglia il Tribunale, Parte_1
A. Nel merito:
1. in via principale, in diritto e nel merito, accertato, per tutti i motivi di cui in narrativa, il conflitto interessi delle socie ed , ed il conseguente danno subito dalla Pt_2 Controparte_2 [...]
annullare la delibera assembleare del 29.03.2022, qui impugnata, assunta con il voto Controparte_1
determinante delle medesime socie ed , ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., con Pt_2 Controparte_2
ogni e conseguente pronuncia;
2. in via principale alternativa, e/o in subordine, in diritto e nel merito, accertato, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'abuso, nella fattispecie, del potere di maggioranza, da parte di entrambe, o anche una sola, delle socie ed , dichiarare l'invalidità e dunque annullare la delibera Pt_2 Controparte_2
assembleare del 29.03.2022, qui impugnata, con ogni e conseguente pronuncia;
3. in ogni caso, accertata, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'eccessiva indeterminatezza della parte della delibera relativa alla risoluzione dei contratti esistenti, e/o l'impossibilità della parte della delibera relativa alla conclusione di un contratto di affitto di azienda artigiana con Controparte_3
dichiarare l'invalidità e/o la nullità della delibera assembleare del 29.03.2022, qui impugnata, con
[...]
ogni e conseguente pronuncia.
pagina 2 di 18 B. In via istruttoria:
L'odierna attrice intende valersi della scrittura (sub doc. 4 fascicolo convenuto) ex adverso
disconosciuta, sicché ne chiede, ex art. 216 c.p.c., la verificazione, proponendo la nomina di un CTU,
esperto in grafologia, ed offrendo, fin d'ora, quali scritture di raffronto, numerose comunicazioni e convocazioni a firma di , segnatamente docc. 1, 7, 10, 15, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 33, Controparte_2
35 fascicolo Dott.ssa e doc. 3 fascicolo al fine di farne accettare la _2 Controparte_1
paternità.
C. In ogni caso: con condanna della convenuta, alla rifusione delle spese del Controparte_1
presente giudizio, comprensive di spese generali, IVA e CPA.
Nell'interesse della convenuta Voglia il Tribunale, Controparte_1
Nel merito: per i motivi esposti in parte narrativa, respingersi le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti della in quanto inammissibili e per difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
parte attrice, e comunque perché infondate in fatto e in diritto.
Con rifusione di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: ha chiesto l'autorizzazione alla produzione e la conseguente acquisizione agli atti di causa del bilancio di esercizio della chiuso al 31.12.2023 essendo detta Controparte_1
produzione documentale ammissibile e rilevante per i motivi sopra esposti. Ha insistito in ogni caso per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse formulate in seconda memoria ex art. 183 VI
co. c.p.c. del 15.05.2023 nonché in terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. del 05.06.2023.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 giugno 2022, l'attrice , Parte_1
usufruttuaria della quota del 25% del capitale sociale della società Controparte_1
pagina 3 di 18 immobiliare e holding del gruppo di famiglia, partecipata, per il resto, in nuda proprietà dal Trust
Fusato e a titolo di usufrutto per il 50% da e per l'altro 25% da , ha CP_4 Controparte_2
impugnato la deliberazione con cui l'assemblea dei soci in data 29 marzo 2022, con il suo voto contrario, aveva autorizzato la Presidente del Consiglio di Amministrazione, : Controparte_2
(i) a risolvere il contratto di affitto dell'azienda di commercio al dettaglio di oggetti artistici in vetro del
18.12.2007, di durata annualmente rinnovabile che prevedeva un canone annuo, da ultimo stabilito in
€ 420.000,00, in corso con la società di famiglia partecipata al Controparte_5
3,33% anche dall'attrice, ed a stipulare un nuovo contratto di affitto della stessa azienda al canone annuo di € 240.000, ribassato di oltre la metà, con la società Controparte_6 CP_1
interamente partecipata solo dalle sorelle e;
Controparte_2 CP_4
(ii) a risolvere il contratto di locazione di una porzione dell'immobile sito a Venezia Murano, Colle
San Cipriano n. 48, risalente al 1999 e rinnovato di sei anni in sei anni sino al 2022, che prevedeva un canone annuo da ultimo stabilito in € 120.000, in corso con la Controparte_3
società partecipata solo dalla sorella con suo figlio , che vi svolgeva CP_4 Persona_1
l'attività di produzione di oggetti artistici in vetro, ed a stipulare, con la stessa società, un nuovo contratto di affitto novennale di un non meglio identificato “ramo d'azienda artigiano, esercitato sotto
l'insegna “Fornace B.F. Signoretti” al canone annuo di € 24.000.
La delibera in questione avrebbe così notevolmente ridotto gli introiti della società che ricavava ogni anno a titolo di canone la somma complessiva di € 540.000 a vantaggio di società affittuarie interamente partecipate dalle due sorelle socie di maggioranza.
L'attrice deduceva, quindi, a motivo di impugnazione:
pagina 4 di 18 a) l'annullabilità della delibera adottata dall'assemblea con il voto determinante delle socie e _2
in conflitto di interessi con la società ai sensi dell'art. 2479 comma 2 ter c.c.: la CP_4
decisione di risolvere contratti da cui la società ricavava a titolo di canone annuo la somma complessiva di 540.000 l'anno per concluderne di nuovi a canone sostanzialmente dimezzato con società interamente partecipate solo da loro senza alcuna giustificazione commerciale, aveva causato alla società un evidente pregiudizio economico. E il voto delle due socie amministratrici e _2
, interessate a favorire le società affittuarie, era stato determinante ai sensi dell'art. 14 CP_4
dello statuto sociale, secondo cui le delibere della società di autorizzazione alla “locazione degli
immobili siti nell'isola di Murano Venezia, ove viene esercitata l'attività di produzione e vendita di
oggetto di vetro” dovevano essere assunte con una maggioranza non inferiore al 75% del capitale sociale e con il voto favorevole di . L'operazione si era risolta, così, in un tentativo Controparte_2
delle socie di maggioranza di convogliare gli utili dell'attività dell'impresa di famiglia verso le società
partecipate solo da loro a cui avevano assicurato una drastica riduzione dei costi a scapito della società
immobiliare partecipata anche dalla sorella;
Parte_1
b) l'annullabilità della delibera per abuso di potere da parte della compagine di maggioranza costituita dalle sorelle e , titolari complessivamente di una quota pari al 75% del _2 CP_4
capitale sociale, che avevano adottato la delibera con l'intento di comprimere l'utile in danno della sorella socia di minoranza attraverso l'illegittima contrazione dei ricavi della società a favore di società
da loro controllate;
c) la nullità, ai sensi dell'art. 2479 ter comma 3 c.c., delle delibere di autorizzazione adottate in assoluta mancanza delle informazioni necessarie ai soci per comprendere l'esatta portata e le conseguenze dell'operazione e la nullità per indeterminatezza o impossibilità dell'oggetto della delibera di pagina 5 di 18 autorizzazione alla stipulazione del contratto di affitto di un inesistente “ramo di azienda di produzione
artigiana”, comunque, non individuato nei suoi componenti.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di invalidità della deliberazione dell'assemblea dei soci del
29 marzo 2022.
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta eccepiva, innanzitutto, il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice contestando che avesse mai assunto la qualità di socia: l'attrice, infatti, estranea alla compagine originaria della società, non aveva regolarmente sottoscritto l'aumento di capitale deliberato il 20 novembre 2016 per consentirle l'ingresso nella compagine sociale né aveva eseguito il relativo conferimento in denaro così che non era mai divenuta socia e, comunque, in quanto morosa, non godeva del diritto di voto né del diritto di impugnazione della delibera.
Nel merito, riferiva che l'attrice, come consulente contabile e fiscale di tutte le società coinvolte, era perfettamente a conoscenza della reale situazione e delle vicende relative ai due rapporti contrattuali che avevano condotto alla loro risoluzione, rivelatasi l'unico rimedio possibile.
In particolare, con riguardo al contratto di affitto del ramo di azienda commerciale di vendita degli oggetti artistici in vetro operante in una porzione del complesso immobiliare sociale l'affittuaria a seguito del brusco arresto del flusso turistico dovuto alla Controparte_5
pandemia, era andata in profonda crisi economica, come emerge dal bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2021, ed era divenuta inattiva. La decisione di pervenire alla risoluzione consensuale del contratto era stata, quindi, assunta per sottrarre la società all'insolvenza della debitrice che non era più
in condizioni di pagare il canone di affitto pattuito e per ottenere, senza sostenere i costi del relativo contenzioso, l'immediata riconsegna dell'azienda in modo tale da recuperarne la produttività.
pagina 6 di 18 Con riguardo al contratto di locazione di una porzione dell'immobile commerciale alla
[...]
invece, la società conduttrice, invocando il diritto previsto dall'art. 79 L. Controparte_3
392/78, aveva contestato la validità dell'applicazione, con una scrittura privata del 3.10.2011,
dell'aumento del canone originariamente pattuito in € 61.974,82 annui ad € 120.000 annui, e richiesto il ripristino delle condizioni contrattuali originarie unitamente alla ripetizione della somma indebitamente versata di € 522.226,44. La risoluzione consensuale del contratto aveva, quindi,
consentito alla società di evitare l'instaurazione del contenzioso sulla nullità della scrittura modificativa del canone di locazione ed il rischio di dover restituire alla conduttrice la somma indebitamente versata di € 522.226,44 e di doverle riconoscere l'indennità di avviamento commerciale di € 185.924,16.
Contestava, quindi, la fondatezza dei motivi di impugnazione attesa la evidente convenienza economica per la società, nella situazione descritta, della risoluzione consensuale dei rapporti e della stipulazione,
a prezzo di mercato, dei nuovi contratti sottolineando che l'attrice, nell'assemblea del 30 giugno 2022
di approvazione del bilancio al 31.12.2021 della aveva espresso Controparte_5
voto favorevole, ancorché nella nota integrativa si desse analiticamente atto delle ragioni della crisi e dell'impossibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale di affitto di azienda alle condizioni pattuite. Contestava, poi, in materia di congruità economica dei canoni pattuiti con i nuovi contratti la correttezza del criterio adottato dall'attrice limitandosi alla mera comparazione tra i dati numerici dei vecchi e nuovi contratti senza tener conto degli attuali valori di mercato dei rami di azienda e della contestuale rinuncia dell'affittuaria ai diritti vantati in relazione alla Controparte_3
nullità della clausola di aumento del canone.
In presenza di evidenti vantaggi derivanti per la società dall'operazione autorizzata con la delibera impugnata dovevano, quindi, ritenersi inesistenti i presupposti del conflitto di interessi e dell'abuso pagina 7 di 18 della maggioranza.
Quanto al motivo di nullità fondato sull'assoluta mancanza di informazione rilevava che la previsione dell'art. 2479 ter c.c. è riferita al caso in cui il socio non sia stato messo in condizioni di partecipare all'assemblea ovvero di conoscere gli argomenti sottoposti all'esame dell'assemblea mentre l'attrice era stata regolarmente convocata con la comunicazione di un ordine del giorno esaustivo ed aveva preso parte alla riunione senza sollecitare ulteriori chiarimenti.
Con riferimento, infine, al motivo di nullità relativo all'impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto per insussistenza del ramo d'azienda oggetto del contratto di affitto autorizzato contestava l'applicabilità della norma invocata ad una contestazione sostanzialmente relativa all'erronea qualificazione giuridica del contratto che l'amministratore è stato autorizzato a concludere e non alla impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto della delibera assembleare.
In ogni caso, contestava le deduzioni svolte dall'attrice al riguardo, sostenendo che la società era titolare oltre che del ramo di azienda commerciale anche del ramo di azienda relativo all'attività di produzione artigianale degli oggetti artistici in vetro svolta nella porzione del compendio immobiliare che ospitava la “vetreria” cioè l'azienda di produzione del vetro artistico comprensiva di fornace attrezzata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di trattazione il giudice istruttore concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c. e successivamente, respinte tutte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 8 di 18 Il Tribunale preliminarmente rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla società convenuta sostenendo che l'attrice non avrebbe mai Parte_3
acquisito la qualità di socia e non avrebbe, quindi, alcuna legittimazione ad impugnare la delibera dell'assemblea.
Al riguardo è necessario, innanzitutto, chiarire che l'attrice ha proposto l'impugnazione della delibera assembleare non in qualità di socia ma nella qualità di usufruttuaria della quota del 25% del capitale sociale della società convenuta la cui nuda proprietà appartiene al “Trust Fusato” e, come titolare del diritto di usufrutto, risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese sin dal 27.10.2017 (v. doc. 2
di parte attrice a pag. 4).
Nessuna contestazione ha mosso la società convenuta in ordine alla qualità di usufruttuaria della quota vantata dall'attrice e la regolare iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo del diritto di usufrutto ne comporta l'efficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2470 comma 1 c.c., norma applicabile, con interpretazione estensiva, non solo alle vicende traslative della titolarità della partecipazione ma anche alle vicende contrattuali derivative di diritti reali parziari sulla quota, come la costituzione dell'usufrutto, che comportino una “traslazione” dell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione, sussistendo la stessa esigenza di trasparenza della posizione organizzativa del soggetto all'interno della società a cui risponde la previsione del regime pubblicitario dettato dall'art. 2470 c.c.
La piena efficacia nei confronti della società dell'atto di costituzione dell'usufrutto a favore dell'attrice derivante dalla sua iscrizione nel registro delle imprese le impone di riconoscerle l'esercizio dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione, secondo la previsione dettata dall'art. 2471 bis c.c.
attraverso il richiamo all'art. 2352 c.c., tra cui il diritto di voto in assemblea ed il diritto di impugnazione.
pagina 9 di 18 Tanto basta ad evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla società convenuta mentre prive di qualsiasi rilevanza, nel presente procedimento, sono le diffuse contestazioni mosse dalla società convenuta alla regolarità dell'aumento di capitale del 21 dicembre
2016 che probabilmente ha preceduto la costituzione del diritto di usufrutto, invece, mai contestata. Si
tratta, peraltro, di contestazioni che sono oggetto del giudizio di impugnazione della delibera di rettifica del capitale sociale del 13 ottobre 2022, già sospesa dal giudice istruttore con ordinanza del
9 dicembre 2022 le cui chiare ed esaustive motivazioni hanno già confutato nella debita sede tutte le tesi della società convenuta (v. doc. 22 di parte attrice).
Nel merito l'impugnazione può essere accolta solo nei limiti in cui è risultata fondata.
Per ragioni di ordine logico delle questioni è necessario iniziare dall'esame del motivo formale dedotto sub c) dall'attrice di nullità, ai sensi dell'art. 2479 ter comma 3 c.c., delle delibere di autorizzazione alla risoluzione e stipulazione di nuovi contratti di affitto di azienda, adottate all'assemblea del 29 marzo
2022 in assoluta mancanza delle informazioni necessarie ai soci per comprendere l'esatta portata e le conseguenze dell'operazione che è completamente privo di fondamento.
L'attrice ha invocato la nullità prevista dall'art. 2479 ter comma 3 c.c. della delibera impugnata perché
“presa in assoluta mancanza di informazione” sull'operazione, dimenticando che la fattispecie di nullità a cui fa riferimento l'inciso della norma richiamata si configura solo quando il socio non abbia avuto “informazione” del procedimento che ha condotto all'adozione della decisione e, dunque, alla mancata convocazione del socio per l'assemblea o alla mancata possibilità di esprimere la sua opinione, per le decisioni prese al di fuori del metodo assembleare, ma non anche quando difetti di informazioni sul merito della decisione da adottare. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di merito, infatti, “ Nell'ipotesi di delibera assembleare di s.r.l. la “assenza assoluta di
pagina 10 di 18 informazione” deve essere riferita al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel
medesimo vizio di nullità previsto per le s.p.a. inerente alla completa mancanza di convocazione" (v.
Tribunale di Milano 6.8.2015 n. 9296; Tribunale di Milano 4.8.2015 n. 9219; Tribunale di Milano
13.12.2012 n. 13994).
Nel caso in esame l'attrice non ha mai neanche prospettato l'omessa convocazione dell'assemblea a cui ha, peraltro, regolarmente partecipato (doc. 1 di parte attrice), e non può, quindi, configurarsi il vizio dell'assoluta assenza di informazioni previsto dall'art. 2479 ter comma 3 c.c.
In ogni caso l'assemblea è stata indetta su un ordine del giorno oltremodo analitico e si è svolta previo esame da parte dei soci della bozza dei contratti la cui stipulazione si accingevano ad autorizzare e l'attrice, presente alla riunione, non solo non ha avanzato alcuna richiesta di chiarimenti ma ha anche espressamente motivato il suo voto contrario con l'esistenza del conflitto di interessi e del danno per la società così attestando di aver ben compreso la portata e le conseguenze dell'operazione programmata.
Il motivo di impugnazione è, quindi, privo di fondamento.
Procedendo all'esame dei motivi sostanziali di impugnazione la domanda di annullamento della deliberazione in ragione del conflitto di interesse tra la società e le due socie di maggioranza descritto sub a) è fondata solo limitatamente all'autorizzazione alla stipulazione del nuovo contratto di affitto dell'azienda commerciale di vendita di oggetti artistici in vetro di cui Controparte_7
al punto n. 4 dell'ordine del giorno.
L'art. 2479 ter comma 2 c.c. prevede specificamente l'annullabilità delle decisioni dell'assemblea potenzialmente dannose per la società assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno,
per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
pagina 11 di 18 La norma richiamata delinea una fattispecie tipica di invalidità della deliberazione incentrata sul contrasto fra l'interesse della società e l'interesse personale del socio che esprime il voto determinante per la sua adozione a tutela essenzialmente dell'integrità del patrimonio sociale, a differenza della figura di creazione giurisprudenziale dell'invalidità della decisione per abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza incentrata, invece, sul conflitto di interessi fra soci in posizione di forza diversa all'interno della compagine sociale a tutela della sfera giuridica del socio più debole.
La configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall'art. 2479 ter comma 2 c.p.c. presuppone che (i) il socio che esprime il voto determinante sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società e che (ii) la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente il solo conflitto di interessi a giustificare l'annullamento della deliberazione.
Con riguardo, in particolare, alla deliberazione di autorizzazione alla stipulazione di contratti con parti c.d. correlate ed in particolare con società partecipate solo da alcuni dei soci, potenzialmente tentati di
“estrarre” benefici personali dalla società, il conflitto di interessi si configura concretamente ove, come nel caso in esame, la posizione contrattuale della società partecipata sia tale che il suo interesse al contenimento dei costi sia in contrasto con l'interesse della società alla massimizzazione dei suoi ricavi. I soci componenti di entrambe le compagini sociali non potrebbero, infatti, realizzare l'interesse dell'una senza ledere quello dell'altra e potrebbero determinarsi a favorire quella che assicura loro la percezione di un vantaggio maggiore.
Il conflitto di interessi descritto sfocia, però, in motivo di annullabilità della deliberazione solo nel caso di una determinazione delle prestazioni contrattuali della società a condizioni deteriori rispetto a quelle pagina 12 di 18 di mercato.
Nel caso in esame mentre è indiscutibile la necessità nell'interesse della società dell'autorizzazione alla risoluzione consensuale del rapporto di affitto di azienda con la Controparte_5
divenuta pacificamente incapace di far fronte al pagamento del canone pattuito per effetto della crisi del settore turistico dovuta alla pandemia di OV ( v. doc. 38, 50 di parte attrice) e dei risvolti del procedimento penale per evasione fiscale (v. doc. 43 di parte attrice) è stata, invece, adottata a condizioni deteriori per la società la delibera di autorizzazione alla stipulazione del nuovo contratto di affitto della stessa azienda con la Controparte_7
La delibera assunta con il voto determinante delle socie di maggioranza e , a _2 CP_4
loro volta socie titolari ciascuna della quota del 40% del capitale sociale della nuova società affittuaria ha, infatti, autorizzato la conclusione di un contratto di affitto novennale, Controparte_6
laddove il precedente era a rinnovo annuale, ad un canone annuo ridotto quasi della metà che non risulta affatto corrispondere al canone di mercato dell'epoca.
Al riguardo le perizie di parte dell'attrice sono erroneamente improntate a confusione tra il canone di affitto di azienda ed il canone di locazione dell'immobile compreso nel compendio che sono con ogni evidenza concetti diversi, avendo come prestazione correlata l'uno lo sfruttamento di un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa e l'altro il godimento di un immobile (v. doc. 48, 49 di parte attrice) mentre la perizia di parte della società convenuta è incoerentemente relativa alla stima del canone di locazione dell'immobile, laddove il contratto in questione riguarda l'affitto di un ramo di azienda ( doc. 16 di parte convenuta).
Tuttavia, la prova della più probabile misura del canone di mercato all'epoca della conclusione del contratto è desumibile dalle risultanze della CTU esperita nel giudizio relativo all'azione di pagina 13 di 18 responsabilità proposta dall'attrice nei confronti delle altre due socie amministratrici per il risarcimento del danno subito dalla stessa società convenuta per effetto dell'operazione.
Nella comparsa conclusionale l'attrice ha riferito, infatti, che sulla base dell'accertamento compiuto dal
CTU dott. il canone annuo di affitto del ramo di azienda pattuito nel contratto concluso con la Per_2
in € 240.000 non corrisponde al valore di mercato dell'epoca che è da Controparte_6
individuarsi in € 434.320.
La difesa della società convenuta non ha contestato le risultanze della CTU come riferite dall'attrice ma si è limitata a dichiarare di non accettare il contraddittorio perché formatasi in un “altro processo
svoltosi in assenza di contraddittorio con questo patrocinio”. Trattasi, tuttavia di prova formatasi nell'ambito di un giudizio in cui la stessa società convenuta è parte come litisconsorte necessaria ancorché diversamente rappresentata, ed è pienamente utilizzabile, peraltro a sua tutela, anche nel presente giudizio per concludere che l'autorizzazione alla stipulazione del contratto di affitto di azienda in questione è stata accordata dall'assemblea con il voto determinante delle socie di maggioranza in conflitto di interesse a danno della società.
Del resto, se davvero, come sostenuto nel presente giudizio dalla società convenuta, la riduzione del canone nel nuovo contratto di affitto dell'azienda dedita alla vendita ai turisti di oggetti artistici in vetro era giustificato dalla crisi del settore turistico derivata dalla pandemia OV non si vede per quale ragione l'assemblea avrebbe dovuto autorizzare la stipulazione di un contratto di durata novennale,
consentendo alle socie amministratrice in conflitto di interessi di vincolare la società ad accontentarsi di un canone ribassato per un periodo che andava evidentemente ben oltre la presumibile durata della pandemia e della correlata crisi del mercato.
La delibera dell'assemblea dei soci di del 29 marzo 2022 deve, pertanto, Controparte_1
pagina 14 di 18 essere annullata nella parte in cui decidendo sul punto quattro dell'ordine del giorno ha autorizzato l'amministratore unico a stipulare il contratto di affitto del ramo di azienda commerciale, esercitato sotto l'insegna “ con la società allegato in Parte_4 Controparte_7
bozza sub lettera b).
La ricorrenza dei presupposti della fattispecie tipica di annullabilità della decisione per conflitto di interessi assorbe l'altro motivo di impugnazione descritto sub b), esaurendo ogni esigenza di tutela dal momento che il danno lamentato dalla socia di minoranza in relazione alle scelte di voto abusive delle socie di maggioranza non è altro che il riflesso del pregiudizio a cui è stata esposta la società per effetto dell'adozione della delibera dannosa in conflitto di interessi.
Il motivo di impugnazione descritto sub a) è invece infondato con riferimento alla delibera di autorizzazione alla risoluzione e conclusione del nuovo contratto di affitto dell'azienda artigiana di produzione degli oggetti in vetro con la Controparte_3
Risulta, infatti, dallo stesso atto di risoluzione consensuale del precedente contratto di locazione commerciale della porzione di immobile adibita ad uso fornace che l'operazione ha avuto natura transattiva del contenzioso che avrebbe potuto sorgere fra le parti in ordine alla violazione dell'art. 79 l.
392/1978 e al diritto della alla restituzione della somma indebitamente Controparte_3
versata ( v. doc. 14 di parte attrice a pag. 4) e che le condizioni economiche pattuite nel nuovo contratto di affitto del ramo d'azienda riflettono le reciproche rinunce delle parti volte alla composizione della lite.
Nell'ottica della natura transattiva dell'accordo è evidentemente priva di senso la comparazione del nuovo canone con quello precedente o il riferimento al canone di mercato, non potendo ravvisarsi un pregiudizio corrispondente al divario fra le predette grandezze in presenza della rinuncia dell'affittuaria pagina 15 di 18 a far valere le sue rilevanti pretese creditorie.
In mancanza di allegazioni coerenti con la natura dell'operazione autorizzata con la delibera assembleare impugnata deve escludersi la potenzialità dannosa costituente elemento costitutivo della fattispecie dell'annullamento per conflitto di interessi o per abuso della maggioranza invocato dall'attrice.
Anche la deduzione del vizio di nullità per impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto della delibera di autorizzazione in questione descritto sub c) in relazione all'inesistenza dell'azienda artigiana di produzione è priva di fondamento.
La stessa attrice nell'atto di citazione descrive l'operatività delle società del gruppo di impresa familiare affermando che nel complesso immobiliare della società convenuta venivano esercitate “(i)
l'attività di vendita al dettaglio di oggetti artistici in vetro, da parte della società collegata
[...]
in forza di contratto di affitto di ramo aziendale con la Società, nonché Controparte_5
(ii) l' attività di produzione di oggetti in vetro artistici da parte della Controparte_3
in forza di contratto di locazione con la Società..” ( v. pag. 5 dell'atto di citazione) e la relazione
[...]
della sua consulente di parte arch. descrive la porzione di immobile detenuta dalla Per_3 [...]
come adibita a “ fornace” ( v. doc. 48 parte attrice). Controparte_3
L'azienda di produzione era, dunque, tutt'altro che inesistente e probabilmente il nuovo contratto oggetto dell'autorizzazione assembleare non ha fatto altro che adeguare la qualificazione giuridica del rapporto alla realtà preesistente descritta dalla stessa attrice.
Anche la domanda di declaratoria di nullità della delibera sotto il profilo in esame deve, pertanto,
essere respinta.
pagina 16 di 18 In sintesi, la delibera impugnata deve essere annullata limitatamente alla decisione adottata sul punto n.
4 dell'ordine del giorno con rigetto di ogni altra domanda formulata dall'attrice e, ai sensi dell'art. 2479
ter ultimo comma c.c. e dell'art. 2378 c.c., il dispositivo della presente sentenza deve essere iscritto, a cura dell'amministratore, nel registro delle imprese.
La reciproca soccombenza in ordine alle domande svolte giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese processuali che si liquidano per l'intero in € 1063 per spese e € 14.103 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e si pongono per la restante metà a carico della società
convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 24762/2022 promossa da Parte_1
contro con atto di citazione notificato il 23.6.2022
[...] Controparte_1
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) annulla la delibera dell'assemblea dei soci di del 29 marzo 2022 nella Controparte_1
parte decidendo sul punto quattro dell'ordine del giorno ha autorizzato l'amministratore unico a stipulare il contratto di affitto del ramo di azienda commerciale, esercitato sotto l'insegna
[...]
con la società allegato in bozza sub lettera b); Parte_4 Controparte_7
2) rigetta tutte le altre domande proposte dall'attrice;
3) dichiara compensate fra le parti nella misura della metà le spese processuali che liquida per l'interno in € 1063 per spese e € 14.103 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per la restante metà a carico della società convenuta.
pagina 17 di 18 Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice est.
Daniela Marconi
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24762 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
, residente a [...], elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio Parte_1
degli avv.ti Stefano Carmini e Daniela Zamboni, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro pagina 1 di 18 con sede a Milano, in persona del legale rappresentante Controparte_1
, elettivamente domiciliata a Venezia Mestre (VE), presso lo studio dell'avv. Marco Controparte_2
Esposito, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice : Voglia il Tribunale, Parte_1
A. Nel merito:
1. in via principale, in diritto e nel merito, accertato, per tutti i motivi di cui in narrativa, il conflitto interessi delle socie ed , ed il conseguente danno subito dalla Pt_2 Controparte_2 [...]
annullare la delibera assembleare del 29.03.2022, qui impugnata, assunta con il voto Controparte_1
determinante delle medesime socie ed , ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., con Pt_2 Controparte_2
ogni e conseguente pronuncia;
2. in via principale alternativa, e/o in subordine, in diritto e nel merito, accertato, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'abuso, nella fattispecie, del potere di maggioranza, da parte di entrambe, o anche una sola, delle socie ed , dichiarare l'invalidità e dunque annullare la delibera Pt_2 Controparte_2
assembleare del 29.03.2022, qui impugnata, con ogni e conseguente pronuncia;
3. in ogni caso, accertata, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'eccessiva indeterminatezza della parte della delibera relativa alla risoluzione dei contratti esistenti, e/o l'impossibilità della parte della delibera relativa alla conclusione di un contratto di affitto di azienda artigiana con Controparte_3
dichiarare l'invalidità e/o la nullità della delibera assembleare del 29.03.2022, qui impugnata, con
[...]
ogni e conseguente pronuncia.
pagina 2 di 18 B. In via istruttoria:
L'odierna attrice intende valersi della scrittura (sub doc. 4 fascicolo convenuto) ex adverso
disconosciuta, sicché ne chiede, ex art. 216 c.p.c., la verificazione, proponendo la nomina di un CTU,
esperto in grafologia, ed offrendo, fin d'ora, quali scritture di raffronto, numerose comunicazioni e convocazioni a firma di , segnatamente docc. 1, 7, 10, 15, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 33, Controparte_2
35 fascicolo Dott.ssa e doc. 3 fascicolo al fine di farne accettare la _2 Controparte_1
paternità.
C. In ogni caso: con condanna della convenuta, alla rifusione delle spese del Controparte_1
presente giudizio, comprensive di spese generali, IVA e CPA.
Nell'interesse della convenuta Voglia il Tribunale, Controparte_1
Nel merito: per i motivi esposti in parte narrativa, respingersi le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti della in quanto inammissibili e per difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
parte attrice, e comunque perché infondate in fatto e in diritto.
Con rifusione di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: ha chiesto l'autorizzazione alla produzione e la conseguente acquisizione agli atti di causa del bilancio di esercizio della chiuso al 31.12.2023 essendo detta Controparte_1
produzione documentale ammissibile e rilevante per i motivi sopra esposti. Ha insistito in ogni caso per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse formulate in seconda memoria ex art. 183 VI
co. c.p.c. del 15.05.2023 nonché in terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. del 05.06.2023.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 giugno 2022, l'attrice , Parte_1
usufruttuaria della quota del 25% del capitale sociale della società Controparte_1
pagina 3 di 18 immobiliare e holding del gruppo di famiglia, partecipata, per il resto, in nuda proprietà dal Trust
Fusato e a titolo di usufrutto per il 50% da e per l'altro 25% da , ha CP_4 Controparte_2
impugnato la deliberazione con cui l'assemblea dei soci in data 29 marzo 2022, con il suo voto contrario, aveva autorizzato la Presidente del Consiglio di Amministrazione, : Controparte_2
(i) a risolvere il contratto di affitto dell'azienda di commercio al dettaglio di oggetti artistici in vetro del
18.12.2007, di durata annualmente rinnovabile che prevedeva un canone annuo, da ultimo stabilito in
€ 420.000,00, in corso con la società di famiglia partecipata al Controparte_5
3,33% anche dall'attrice, ed a stipulare un nuovo contratto di affitto della stessa azienda al canone annuo di € 240.000, ribassato di oltre la metà, con la società Controparte_6 CP_1
interamente partecipata solo dalle sorelle e;
Controparte_2 CP_4
(ii) a risolvere il contratto di locazione di una porzione dell'immobile sito a Venezia Murano, Colle
San Cipriano n. 48, risalente al 1999 e rinnovato di sei anni in sei anni sino al 2022, che prevedeva un canone annuo da ultimo stabilito in € 120.000, in corso con la Controparte_3
società partecipata solo dalla sorella con suo figlio , che vi svolgeva CP_4 Persona_1
l'attività di produzione di oggetti artistici in vetro, ed a stipulare, con la stessa società, un nuovo contratto di affitto novennale di un non meglio identificato “ramo d'azienda artigiano, esercitato sotto
l'insegna “Fornace B.F. Signoretti” al canone annuo di € 24.000.
La delibera in questione avrebbe così notevolmente ridotto gli introiti della società che ricavava ogni anno a titolo di canone la somma complessiva di € 540.000 a vantaggio di società affittuarie interamente partecipate dalle due sorelle socie di maggioranza.
L'attrice deduceva, quindi, a motivo di impugnazione:
pagina 4 di 18 a) l'annullabilità della delibera adottata dall'assemblea con il voto determinante delle socie e _2
in conflitto di interessi con la società ai sensi dell'art. 2479 comma 2 ter c.c.: la CP_4
decisione di risolvere contratti da cui la società ricavava a titolo di canone annuo la somma complessiva di 540.000 l'anno per concluderne di nuovi a canone sostanzialmente dimezzato con società interamente partecipate solo da loro senza alcuna giustificazione commerciale, aveva causato alla società un evidente pregiudizio economico. E il voto delle due socie amministratrici e _2
, interessate a favorire le società affittuarie, era stato determinante ai sensi dell'art. 14 CP_4
dello statuto sociale, secondo cui le delibere della società di autorizzazione alla “locazione degli
immobili siti nell'isola di Murano Venezia, ove viene esercitata l'attività di produzione e vendita di
oggetto di vetro” dovevano essere assunte con una maggioranza non inferiore al 75% del capitale sociale e con il voto favorevole di . L'operazione si era risolta, così, in un tentativo Controparte_2
delle socie di maggioranza di convogliare gli utili dell'attività dell'impresa di famiglia verso le società
partecipate solo da loro a cui avevano assicurato una drastica riduzione dei costi a scapito della società
immobiliare partecipata anche dalla sorella;
Parte_1
b) l'annullabilità della delibera per abuso di potere da parte della compagine di maggioranza costituita dalle sorelle e , titolari complessivamente di una quota pari al 75% del _2 CP_4
capitale sociale, che avevano adottato la delibera con l'intento di comprimere l'utile in danno della sorella socia di minoranza attraverso l'illegittima contrazione dei ricavi della società a favore di società
da loro controllate;
c) la nullità, ai sensi dell'art. 2479 ter comma 3 c.c., delle delibere di autorizzazione adottate in assoluta mancanza delle informazioni necessarie ai soci per comprendere l'esatta portata e le conseguenze dell'operazione e la nullità per indeterminatezza o impossibilità dell'oggetto della delibera di pagina 5 di 18 autorizzazione alla stipulazione del contratto di affitto di un inesistente “ramo di azienda di produzione
artigiana”, comunque, non individuato nei suoi componenti.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di invalidità della deliberazione dell'assemblea dei soci del
29 marzo 2022.
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta eccepiva, innanzitutto, il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice contestando che avesse mai assunto la qualità di socia: l'attrice, infatti, estranea alla compagine originaria della società, non aveva regolarmente sottoscritto l'aumento di capitale deliberato il 20 novembre 2016 per consentirle l'ingresso nella compagine sociale né aveva eseguito il relativo conferimento in denaro così che non era mai divenuta socia e, comunque, in quanto morosa, non godeva del diritto di voto né del diritto di impugnazione della delibera.
Nel merito, riferiva che l'attrice, come consulente contabile e fiscale di tutte le società coinvolte, era perfettamente a conoscenza della reale situazione e delle vicende relative ai due rapporti contrattuali che avevano condotto alla loro risoluzione, rivelatasi l'unico rimedio possibile.
In particolare, con riguardo al contratto di affitto del ramo di azienda commerciale di vendita degli oggetti artistici in vetro operante in una porzione del complesso immobiliare sociale l'affittuaria a seguito del brusco arresto del flusso turistico dovuto alla Controparte_5
pandemia, era andata in profonda crisi economica, come emerge dal bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2021, ed era divenuta inattiva. La decisione di pervenire alla risoluzione consensuale del contratto era stata, quindi, assunta per sottrarre la società all'insolvenza della debitrice che non era più
in condizioni di pagare il canone di affitto pattuito e per ottenere, senza sostenere i costi del relativo contenzioso, l'immediata riconsegna dell'azienda in modo tale da recuperarne la produttività.
pagina 6 di 18 Con riguardo al contratto di locazione di una porzione dell'immobile commerciale alla
[...]
invece, la società conduttrice, invocando il diritto previsto dall'art. 79 L. Controparte_3
392/78, aveva contestato la validità dell'applicazione, con una scrittura privata del 3.10.2011,
dell'aumento del canone originariamente pattuito in € 61.974,82 annui ad € 120.000 annui, e richiesto il ripristino delle condizioni contrattuali originarie unitamente alla ripetizione della somma indebitamente versata di € 522.226,44. La risoluzione consensuale del contratto aveva, quindi,
consentito alla società di evitare l'instaurazione del contenzioso sulla nullità della scrittura modificativa del canone di locazione ed il rischio di dover restituire alla conduttrice la somma indebitamente versata di € 522.226,44 e di doverle riconoscere l'indennità di avviamento commerciale di € 185.924,16.
Contestava, quindi, la fondatezza dei motivi di impugnazione attesa la evidente convenienza economica per la società, nella situazione descritta, della risoluzione consensuale dei rapporti e della stipulazione,
a prezzo di mercato, dei nuovi contratti sottolineando che l'attrice, nell'assemblea del 30 giugno 2022
di approvazione del bilancio al 31.12.2021 della aveva espresso Controparte_5
voto favorevole, ancorché nella nota integrativa si desse analiticamente atto delle ragioni della crisi e dell'impossibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale di affitto di azienda alle condizioni pattuite. Contestava, poi, in materia di congruità economica dei canoni pattuiti con i nuovi contratti la correttezza del criterio adottato dall'attrice limitandosi alla mera comparazione tra i dati numerici dei vecchi e nuovi contratti senza tener conto degli attuali valori di mercato dei rami di azienda e della contestuale rinuncia dell'affittuaria ai diritti vantati in relazione alla Controparte_3
nullità della clausola di aumento del canone.
In presenza di evidenti vantaggi derivanti per la società dall'operazione autorizzata con la delibera impugnata dovevano, quindi, ritenersi inesistenti i presupposti del conflitto di interessi e dell'abuso pagina 7 di 18 della maggioranza.
Quanto al motivo di nullità fondato sull'assoluta mancanza di informazione rilevava che la previsione dell'art. 2479 ter c.c. è riferita al caso in cui il socio non sia stato messo in condizioni di partecipare all'assemblea ovvero di conoscere gli argomenti sottoposti all'esame dell'assemblea mentre l'attrice era stata regolarmente convocata con la comunicazione di un ordine del giorno esaustivo ed aveva preso parte alla riunione senza sollecitare ulteriori chiarimenti.
Con riferimento, infine, al motivo di nullità relativo all'impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto per insussistenza del ramo d'azienda oggetto del contratto di affitto autorizzato contestava l'applicabilità della norma invocata ad una contestazione sostanzialmente relativa all'erronea qualificazione giuridica del contratto che l'amministratore è stato autorizzato a concludere e non alla impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto della delibera assembleare.
In ogni caso, contestava le deduzioni svolte dall'attrice al riguardo, sostenendo che la società era titolare oltre che del ramo di azienda commerciale anche del ramo di azienda relativo all'attività di produzione artigianale degli oggetti artistici in vetro svolta nella porzione del compendio immobiliare che ospitava la “vetreria” cioè l'azienda di produzione del vetro artistico comprensiva di fornace attrezzata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di trattazione il giudice istruttore concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c. e successivamente, respinte tutte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 8 di 18 Il Tribunale preliminarmente rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla società convenuta sostenendo che l'attrice non avrebbe mai Parte_3
acquisito la qualità di socia e non avrebbe, quindi, alcuna legittimazione ad impugnare la delibera dell'assemblea.
Al riguardo è necessario, innanzitutto, chiarire che l'attrice ha proposto l'impugnazione della delibera assembleare non in qualità di socia ma nella qualità di usufruttuaria della quota del 25% del capitale sociale della società convenuta la cui nuda proprietà appartiene al “Trust Fusato” e, come titolare del diritto di usufrutto, risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese sin dal 27.10.2017 (v. doc. 2
di parte attrice a pag. 4).
Nessuna contestazione ha mosso la società convenuta in ordine alla qualità di usufruttuaria della quota vantata dall'attrice e la regolare iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo del diritto di usufrutto ne comporta l'efficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2470 comma 1 c.c., norma applicabile, con interpretazione estensiva, non solo alle vicende traslative della titolarità della partecipazione ma anche alle vicende contrattuali derivative di diritti reali parziari sulla quota, come la costituzione dell'usufrutto, che comportino una “traslazione” dell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione, sussistendo la stessa esigenza di trasparenza della posizione organizzativa del soggetto all'interno della società a cui risponde la previsione del regime pubblicitario dettato dall'art. 2470 c.c.
La piena efficacia nei confronti della società dell'atto di costituzione dell'usufrutto a favore dell'attrice derivante dalla sua iscrizione nel registro delle imprese le impone di riconoscerle l'esercizio dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione, secondo la previsione dettata dall'art. 2471 bis c.c.
attraverso il richiamo all'art. 2352 c.c., tra cui il diritto di voto in assemblea ed il diritto di impugnazione.
pagina 9 di 18 Tanto basta ad evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla società convenuta mentre prive di qualsiasi rilevanza, nel presente procedimento, sono le diffuse contestazioni mosse dalla società convenuta alla regolarità dell'aumento di capitale del 21 dicembre
2016 che probabilmente ha preceduto la costituzione del diritto di usufrutto, invece, mai contestata. Si
tratta, peraltro, di contestazioni che sono oggetto del giudizio di impugnazione della delibera di rettifica del capitale sociale del 13 ottobre 2022, già sospesa dal giudice istruttore con ordinanza del
9 dicembre 2022 le cui chiare ed esaustive motivazioni hanno già confutato nella debita sede tutte le tesi della società convenuta (v. doc. 22 di parte attrice).
Nel merito l'impugnazione può essere accolta solo nei limiti in cui è risultata fondata.
Per ragioni di ordine logico delle questioni è necessario iniziare dall'esame del motivo formale dedotto sub c) dall'attrice di nullità, ai sensi dell'art. 2479 ter comma 3 c.c., delle delibere di autorizzazione alla risoluzione e stipulazione di nuovi contratti di affitto di azienda, adottate all'assemblea del 29 marzo
2022 in assoluta mancanza delle informazioni necessarie ai soci per comprendere l'esatta portata e le conseguenze dell'operazione che è completamente privo di fondamento.
L'attrice ha invocato la nullità prevista dall'art. 2479 ter comma 3 c.c. della delibera impugnata perché
“presa in assoluta mancanza di informazione” sull'operazione, dimenticando che la fattispecie di nullità a cui fa riferimento l'inciso della norma richiamata si configura solo quando il socio non abbia avuto “informazione” del procedimento che ha condotto all'adozione della decisione e, dunque, alla mancata convocazione del socio per l'assemblea o alla mancata possibilità di esprimere la sua opinione, per le decisioni prese al di fuori del metodo assembleare, ma non anche quando difetti di informazioni sul merito della decisione da adottare. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di merito, infatti, “ Nell'ipotesi di delibera assembleare di s.r.l. la “assenza assoluta di
pagina 10 di 18 informazione” deve essere riferita al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel
medesimo vizio di nullità previsto per le s.p.a. inerente alla completa mancanza di convocazione" (v.
Tribunale di Milano 6.8.2015 n. 9296; Tribunale di Milano 4.8.2015 n. 9219; Tribunale di Milano
13.12.2012 n. 13994).
Nel caso in esame l'attrice non ha mai neanche prospettato l'omessa convocazione dell'assemblea a cui ha, peraltro, regolarmente partecipato (doc. 1 di parte attrice), e non può, quindi, configurarsi il vizio dell'assoluta assenza di informazioni previsto dall'art. 2479 ter comma 3 c.c.
In ogni caso l'assemblea è stata indetta su un ordine del giorno oltremodo analitico e si è svolta previo esame da parte dei soci della bozza dei contratti la cui stipulazione si accingevano ad autorizzare e l'attrice, presente alla riunione, non solo non ha avanzato alcuna richiesta di chiarimenti ma ha anche espressamente motivato il suo voto contrario con l'esistenza del conflitto di interessi e del danno per la società così attestando di aver ben compreso la portata e le conseguenze dell'operazione programmata.
Il motivo di impugnazione è, quindi, privo di fondamento.
Procedendo all'esame dei motivi sostanziali di impugnazione la domanda di annullamento della deliberazione in ragione del conflitto di interesse tra la società e le due socie di maggioranza descritto sub a) è fondata solo limitatamente all'autorizzazione alla stipulazione del nuovo contratto di affitto dell'azienda commerciale di vendita di oggetti artistici in vetro di cui Controparte_7
al punto n. 4 dell'ordine del giorno.
L'art. 2479 ter comma 2 c.c. prevede specificamente l'annullabilità delle decisioni dell'assemblea potenzialmente dannose per la società assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno,
per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
pagina 11 di 18 La norma richiamata delinea una fattispecie tipica di invalidità della deliberazione incentrata sul contrasto fra l'interesse della società e l'interesse personale del socio che esprime il voto determinante per la sua adozione a tutela essenzialmente dell'integrità del patrimonio sociale, a differenza della figura di creazione giurisprudenziale dell'invalidità della decisione per abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza incentrata, invece, sul conflitto di interessi fra soci in posizione di forza diversa all'interno della compagine sociale a tutela della sfera giuridica del socio più debole.
La configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall'art. 2479 ter comma 2 c.p.c. presuppone che (i) il socio che esprime il voto determinante sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società e che (ii) la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente il solo conflitto di interessi a giustificare l'annullamento della deliberazione.
Con riguardo, in particolare, alla deliberazione di autorizzazione alla stipulazione di contratti con parti c.d. correlate ed in particolare con società partecipate solo da alcuni dei soci, potenzialmente tentati di
“estrarre” benefici personali dalla società, il conflitto di interessi si configura concretamente ove, come nel caso in esame, la posizione contrattuale della società partecipata sia tale che il suo interesse al contenimento dei costi sia in contrasto con l'interesse della società alla massimizzazione dei suoi ricavi. I soci componenti di entrambe le compagini sociali non potrebbero, infatti, realizzare l'interesse dell'una senza ledere quello dell'altra e potrebbero determinarsi a favorire quella che assicura loro la percezione di un vantaggio maggiore.
Il conflitto di interessi descritto sfocia, però, in motivo di annullabilità della deliberazione solo nel caso di una determinazione delle prestazioni contrattuali della società a condizioni deteriori rispetto a quelle pagina 12 di 18 di mercato.
Nel caso in esame mentre è indiscutibile la necessità nell'interesse della società dell'autorizzazione alla risoluzione consensuale del rapporto di affitto di azienda con la Controparte_5
divenuta pacificamente incapace di far fronte al pagamento del canone pattuito per effetto della crisi del settore turistico dovuta alla pandemia di OV ( v. doc. 38, 50 di parte attrice) e dei risvolti del procedimento penale per evasione fiscale (v. doc. 43 di parte attrice) è stata, invece, adottata a condizioni deteriori per la società la delibera di autorizzazione alla stipulazione del nuovo contratto di affitto della stessa azienda con la Controparte_7
La delibera assunta con il voto determinante delle socie di maggioranza e , a _2 CP_4
loro volta socie titolari ciascuna della quota del 40% del capitale sociale della nuova società affittuaria ha, infatti, autorizzato la conclusione di un contratto di affitto novennale, Controparte_6
laddove il precedente era a rinnovo annuale, ad un canone annuo ridotto quasi della metà che non risulta affatto corrispondere al canone di mercato dell'epoca.
Al riguardo le perizie di parte dell'attrice sono erroneamente improntate a confusione tra il canone di affitto di azienda ed il canone di locazione dell'immobile compreso nel compendio che sono con ogni evidenza concetti diversi, avendo come prestazione correlata l'uno lo sfruttamento di un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa e l'altro il godimento di un immobile (v. doc. 48, 49 di parte attrice) mentre la perizia di parte della società convenuta è incoerentemente relativa alla stima del canone di locazione dell'immobile, laddove il contratto in questione riguarda l'affitto di un ramo di azienda ( doc. 16 di parte convenuta).
Tuttavia, la prova della più probabile misura del canone di mercato all'epoca della conclusione del contratto è desumibile dalle risultanze della CTU esperita nel giudizio relativo all'azione di pagina 13 di 18 responsabilità proposta dall'attrice nei confronti delle altre due socie amministratrici per il risarcimento del danno subito dalla stessa società convenuta per effetto dell'operazione.
Nella comparsa conclusionale l'attrice ha riferito, infatti, che sulla base dell'accertamento compiuto dal
CTU dott. il canone annuo di affitto del ramo di azienda pattuito nel contratto concluso con la Per_2
in € 240.000 non corrisponde al valore di mercato dell'epoca che è da Controparte_6
individuarsi in € 434.320.
La difesa della società convenuta non ha contestato le risultanze della CTU come riferite dall'attrice ma si è limitata a dichiarare di non accettare il contraddittorio perché formatasi in un “altro processo
svoltosi in assenza di contraddittorio con questo patrocinio”. Trattasi, tuttavia di prova formatasi nell'ambito di un giudizio in cui la stessa società convenuta è parte come litisconsorte necessaria ancorché diversamente rappresentata, ed è pienamente utilizzabile, peraltro a sua tutela, anche nel presente giudizio per concludere che l'autorizzazione alla stipulazione del contratto di affitto di azienda in questione è stata accordata dall'assemblea con il voto determinante delle socie di maggioranza in conflitto di interesse a danno della società.
Del resto, se davvero, come sostenuto nel presente giudizio dalla società convenuta, la riduzione del canone nel nuovo contratto di affitto dell'azienda dedita alla vendita ai turisti di oggetti artistici in vetro era giustificato dalla crisi del settore turistico derivata dalla pandemia OV non si vede per quale ragione l'assemblea avrebbe dovuto autorizzare la stipulazione di un contratto di durata novennale,
consentendo alle socie amministratrice in conflitto di interessi di vincolare la società ad accontentarsi di un canone ribassato per un periodo che andava evidentemente ben oltre la presumibile durata della pandemia e della correlata crisi del mercato.
La delibera dell'assemblea dei soci di del 29 marzo 2022 deve, pertanto, Controparte_1
pagina 14 di 18 essere annullata nella parte in cui decidendo sul punto quattro dell'ordine del giorno ha autorizzato l'amministratore unico a stipulare il contratto di affitto del ramo di azienda commerciale, esercitato sotto l'insegna “ con la società allegato in Parte_4 Controparte_7
bozza sub lettera b).
La ricorrenza dei presupposti della fattispecie tipica di annullabilità della decisione per conflitto di interessi assorbe l'altro motivo di impugnazione descritto sub b), esaurendo ogni esigenza di tutela dal momento che il danno lamentato dalla socia di minoranza in relazione alle scelte di voto abusive delle socie di maggioranza non è altro che il riflesso del pregiudizio a cui è stata esposta la società per effetto dell'adozione della delibera dannosa in conflitto di interessi.
Il motivo di impugnazione descritto sub a) è invece infondato con riferimento alla delibera di autorizzazione alla risoluzione e conclusione del nuovo contratto di affitto dell'azienda artigiana di produzione degli oggetti in vetro con la Controparte_3
Risulta, infatti, dallo stesso atto di risoluzione consensuale del precedente contratto di locazione commerciale della porzione di immobile adibita ad uso fornace che l'operazione ha avuto natura transattiva del contenzioso che avrebbe potuto sorgere fra le parti in ordine alla violazione dell'art. 79 l.
392/1978 e al diritto della alla restituzione della somma indebitamente Controparte_3
versata ( v. doc. 14 di parte attrice a pag. 4) e che le condizioni economiche pattuite nel nuovo contratto di affitto del ramo d'azienda riflettono le reciproche rinunce delle parti volte alla composizione della lite.
Nell'ottica della natura transattiva dell'accordo è evidentemente priva di senso la comparazione del nuovo canone con quello precedente o il riferimento al canone di mercato, non potendo ravvisarsi un pregiudizio corrispondente al divario fra le predette grandezze in presenza della rinuncia dell'affittuaria pagina 15 di 18 a far valere le sue rilevanti pretese creditorie.
In mancanza di allegazioni coerenti con la natura dell'operazione autorizzata con la delibera assembleare impugnata deve escludersi la potenzialità dannosa costituente elemento costitutivo della fattispecie dell'annullamento per conflitto di interessi o per abuso della maggioranza invocato dall'attrice.
Anche la deduzione del vizio di nullità per impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto della delibera di autorizzazione in questione descritto sub c) in relazione all'inesistenza dell'azienda artigiana di produzione è priva di fondamento.
La stessa attrice nell'atto di citazione descrive l'operatività delle società del gruppo di impresa familiare affermando che nel complesso immobiliare della società convenuta venivano esercitate “(i)
l'attività di vendita al dettaglio di oggetti artistici in vetro, da parte della società collegata
[...]
in forza di contratto di affitto di ramo aziendale con la Società, nonché Controparte_5
(ii) l' attività di produzione di oggetti in vetro artistici da parte della Controparte_3
in forza di contratto di locazione con la Società..” ( v. pag. 5 dell'atto di citazione) e la relazione
[...]
della sua consulente di parte arch. descrive la porzione di immobile detenuta dalla Per_3 [...]
come adibita a “ fornace” ( v. doc. 48 parte attrice). Controparte_3
L'azienda di produzione era, dunque, tutt'altro che inesistente e probabilmente il nuovo contratto oggetto dell'autorizzazione assembleare non ha fatto altro che adeguare la qualificazione giuridica del rapporto alla realtà preesistente descritta dalla stessa attrice.
Anche la domanda di declaratoria di nullità della delibera sotto il profilo in esame deve, pertanto,
essere respinta.
pagina 16 di 18 In sintesi, la delibera impugnata deve essere annullata limitatamente alla decisione adottata sul punto n.
4 dell'ordine del giorno con rigetto di ogni altra domanda formulata dall'attrice e, ai sensi dell'art. 2479
ter ultimo comma c.c. e dell'art. 2378 c.c., il dispositivo della presente sentenza deve essere iscritto, a cura dell'amministratore, nel registro delle imprese.
La reciproca soccombenza in ordine alle domande svolte giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese processuali che si liquidano per l'intero in € 1063 per spese e € 14.103 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e si pongono per la restante metà a carico della società
convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 24762/2022 promossa da Parte_1
contro con atto di citazione notificato il 23.6.2022
[...] Controparte_1
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) annulla la delibera dell'assemblea dei soci di del 29 marzo 2022 nella Controparte_1
parte decidendo sul punto quattro dell'ordine del giorno ha autorizzato l'amministratore unico a stipulare il contratto di affitto del ramo di azienda commerciale, esercitato sotto l'insegna
[...]
con la società allegato in bozza sub lettera b); Parte_4 Controparte_7
2) rigetta tutte le altre domande proposte dall'attrice;
3) dichiara compensate fra le parti nella misura della metà le spese processuali che liquida per l'interno in € 1063 per spese e € 14.103 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per la restante metà a carico della società convenuta.
pagina 17 di 18 Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice est.
Daniela Marconi
Il Presidente
Angelo Mambriani
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