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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/10/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2178/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2178/2015 promossa da:
, in persona del presidente p.t. con sede in Parte_1 Parte_2
rapp.ta e difesa dall' avv. procura ed P.IVA_1 elezione di domicilio in atti, OPPONENTE Contro
, in persona del suo procuratore speciale Dott. , rapp.ta e Controparte_1 Controparte_2 difesa, dall'avv. Prof Giustino Di Cecco giusta procura ed elezione di domicilio in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l' udienza del 3.12.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1639/2014 emesso in data 12/11/2014 dall'intestato Tribunale in favore della con il quale veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di Euro 13.006,35, oltre interessi, nonché spese, diritti ed onorari legali, quale corrispettivo per il servizio di telefonia ricevuto. A fondamento dell'opposizione ha dedotto principalmente la mancanza di prova del fatto costituivo del credito ex art. 2967 c.c. non avendo richiesto, a suo dire, le prestazioni di cui alle fatture poste alla base del monitorio opposto. Chiedeva quindi la revoca dell'opposto monitorio con vittoria delle spese di lite. Regolarmente si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza dell'avverso Controparte_1 dedotto ed instando per il rigetto dell'opposizione, nel merito chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo n 1639/2024, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti ancora dovuti, oltre spese di lite. Instaurato il contraddittorio, a seguito dell'ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'opponente con le memorie ex art.183,6 cpc, venivano escussi i testi e, all'esito, all'udienza del 3.12.2024, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
***** La domanda è fondata e va accolta. Va evidenziato, innanzitutto, che l'onere della prova del credito nei rapporti di telefonia spetta all'operatore il quale è tenuto a dimostrare la corrispondenza degli addebiti (fatture) alle condizioni contrattuali pagina 1 di 3 effettivamente pattuite. La bolletta è infatti atto unilaterale contabile e come tale non sufficiente a provare la prestazione eseguita dal fornitore. Di conseguenza la mancata produzione da parte dell'operatore del contratto scritto, che ha disciplinato il rapporto con l'utente, legittima l'utente/opponente a contestare la legittimità dell'attivazione e quindi l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata prova del credito. Al fine di rendere legittima la pretesa creditoria occorre, quindi, oltre al deposito delle fatture e degli estratti autentici delle scritture contabili, sufficienti per la fase monitoria, la dimostrazione che il servizio sia stato effettivamente prestato e che sia basato su un contratto valido. Nel caso che ci occupa la società opposta non ha prodotto in giudizio alcun contratto sottoscritto dell'opponente da cui risulta la volontà di attivare le 263 schede telefoniche ma si è limitata a depositare la sola documentazione contabile quale fonte del credito vantato. L'opponente ha dichiarato, tra l'altro, di essersi affidato ad un dealer incaricato di attivare linee telefoniche il quale avrebbe attivato, a sua insaputa e con finalità illecite, un numero abnorme di sim. Tale ultima circostanza, oltre a non essere stata efficacemente smentita dall'operatore, è stata comunque provata dall'opponente il quale ha depositato in atti apposita denuncia presentata alle Autorità competenti in merito alle utenze attivate e dallo stesso non richieste. L'operatore, in merito, ha eccepito la mancanza di potere rappresentativo del dealer. L'autonomia del dealer non può, però, essere usata come esimente dalla società opposta, in quanto la sua responsabilità permane anche quando si avvale di soggetti terzi poiché la catena di vendita è riconducibile all'operatore stesso. Secondo consolidata giurisprudenza e normativa AGCOM, infatti, l' operatore telefonico in quanto creditore sostanziale, ha l'onere di provare la corrispondenza tra gli addebiti contestati e le condizioni contrattuali ed in particolare di aver identificato correttamente l'utente. Nel caso,poi, di mancata verifica del numero eccessivo di utenze intestate ad un singolo soggetto, si configura in capo all'operatore una condotta negligente, specie in assenza di riscontri sulla volontà del cliente. Nel caso che ci occupa, l'opposta società, non ha provveduto a fornire prova in merito all'adozione delle dovute verifiche sulla identità dell'intestatario, né di aver ricevuto da esso autorizzazione specifica in merito all'adozione delle 263 sim di cui oggi si chiede il pagamento. E' principio consolidato in giurisprudenza che nei rapporti contrattuali relativi alla fornitura di servizi di telefonia l'operatore ha l'onere di accertare l'identità del soggetto intestatario dell'utenza e di acquisire una valida manifestazione di volontà contrattuale, idonea a perfezionare il rapporto. Il predetto dovere discende dalla normativa nazionale e regolamentare (AGCOM e ) in quanto il D.lgs 259/2003 (Codice delle Controparte_3 Comunicazioni Elettroniche) e successive modifiche, prevede esplicitamente :”…l'attivazione delle schede SIM avvenga previo riconoscimento della identità dell'utente,da effettuarsi tramite esibizione di un valido documento di identità”. Va inoltre evidenziato che l'AGCOM rafforza tale obbligo imponendo agli operatori la verifica dell'identità del richiedente, anche quando si avvalgano di canali indiretti come i dealer. La sproporzione del numero di sim rispetto ad una normale utenza personale o aziendale, inoltre, avrebbe dovuto indurre l'operatore a verifiche rafforzate, essendo indicativa di una potenziale frode o uso indebito di identità. La mancata adozione di misure minime di controllo integra violazione degli obblighi di diligenza professionale, con conseguente esclusione della validità ed efficacia dell'attivazione nei confronti dell'opponente. Infine va evidenziato che ai sensi dell'art. 1321 c.c. il contratto per essere valido deve contenere l'espresso consenso delle parti, consenso che deve essere valido. La produzione dei soli documenti contabili non è sufficiente, quindi, a dimostrare né la volontà contrattuale dell'intestatario, né l'effettiva attivazione richiesta da quest'ultimo. Di conseguenza in mancanza della produzione del contratto sottoscritto dall'opponente o di altra prova equipollente della sua volontà contrattuale (modulo di attivazione firmato, accessi registrati, documenti identificativi, video-verifica, ecc.), il rapporto è da ritenersi giuridicamente inesistente o, quanto meno, inefficace nei confronti dell'intestatario e il credito vantato dall'operatore risulta privo di titolo giuridico valido. Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo presente l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione proposta da , in persona del Parte_1 presidente p.t. , avverso il decreto ingiuntivo nr.1639/2014; Parte_2
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condanna parte opposta in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente che liquida in € 145,50 per esborsi, € 1778,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a., c.p.a. , con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore 23 ottobre 2025
Il GOP
dott. ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2178/2015 promossa da:
, in persona del presidente p.t. con sede in Parte_1 Parte_2
rapp.ta e difesa dall' avv. procura ed P.IVA_1 elezione di domicilio in atti, OPPONENTE Contro
, in persona del suo procuratore speciale Dott. , rapp.ta e Controparte_1 Controparte_2 difesa, dall'avv. Prof Giustino Di Cecco giusta procura ed elezione di domicilio in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l' udienza del 3.12.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1639/2014 emesso in data 12/11/2014 dall'intestato Tribunale in favore della con il quale veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di Euro 13.006,35, oltre interessi, nonché spese, diritti ed onorari legali, quale corrispettivo per il servizio di telefonia ricevuto. A fondamento dell'opposizione ha dedotto principalmente la mancanza di prova del fatto costituivo del credito ex art. 2967 c.c. non avendo richiesto, a suo dire, le prestazioni di cui alle fatture poste alla base del monitorio opposto. Chiedeva quindi la revoca dell'opposto monitorio con vittoria delle spese di lite. Regolarmente si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza dell'avverso Controparte_1 dedotto ed instando per il rigetto dell'opposizione, nel merito chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo n 1639/2024, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti ancora dovuti, oltre spese di lite. Instaurato il contraddittorio, a seguito dell'ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'opponente con le memorie ex art.183,6 cpc, venivano escussi i testi e, all'esito, all'udienza del 3.12.2024, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
***** La domanda è fondata e va accolta. Va evidenziato, innanzitutto, che l'onere della prova del credito nei rapporti di telefonia spetta all'operatore il quale è tenuto a dimostrare la corrispondenza degli addebiti (fatture) alle condizioni contrattuali pagina 1 di 3 effettivamente pattuite. La bolletta è infatti atto unilaterale contabile e come tale non sufficiente a provare la prestazione eseguita dal fornitore. Di conseguenza la mancata produzione da parte dell'operatore del contratto scritto, che ha disciplinato il rapporto con l'utente, legittima l'utente/opponente a contestare la legittimità dell'attivazione e quindi l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata prova del credito. Al fine di rendere legittima la pretesa creditoria occorre, quindi, oltre al deposito delle fatture e degli estratti autentici delle scritture contabili, sufficienti per la fase monitoria, la dimostrazione che il servizio sia stato effettivamente prestato e che sia basato su un contratto valido. Nel caso che ci occupa la società opposta non ha prodotto in giudizio alcun contratto sottoscritto dell'opponente da cui risulta la volontà di attivare le 263 schede telefoniche ma si è limitata a depositare la sola documentazione contabile quale fonte del credito vantato. L'opponente ha dichiarato, tra l'altro, di essersi affidato ad un dealer incaricato di attivare linee telefoniche il quale avrebbe attivato, a sua insaputa e con finalità illecite, un numero abnorme di sim. Tale ultima circostanza, oltre a non essere stata efficacemente smentita dall'operatore, è stata comunque provata dall'opponente il quale ha depositato in atti apposita denuncia presentata alle Autorità competenti in merito alle utenze attivate e dallo stesso non richieste. L'operatore, in merito, ha eccepito la mancanza di potere rappresentativo del dealer. L'autonomia del dealer non può, però, essere usata come esimente dalla società opposta, in quanto la sua responsabilità permane anche quando si avvale di soggetti terzi poiché la catena di vendita è riconducibile all'operatore stesso. Secondo consolidata giurisprudenza e normativa AGCOM, infatti, l' operatore telefonico in quanto creditore sostanziale, ha l'onere di provare la corrispondenza tra gli addebiti contestati e le condizioni contrattuali ed in particolare di aver identificato correttamente l'utente. Nel caso,poi, di mancata verifica del numero eccessivo di utenze intestate ad un singolo soggetto, si configura in capo all'operatore una condotta negligente, specie in assenza di riscontri sulla volontà del cliente. Nel caso che ci occupa, l'opposta società, non ha provveduto a fornire prova in merito all'adozione delle dovute verifiche sulla identità dell'intestatario, né di aver ricevuto da esso autorizzazione specifica in merito all'adozione delle 263 sim di cui oggi si chiede il pagamento. E' principio consolidato in giurisprudenza che nei rapporti contrattuali relativi alla fornitura di servizi di telefonia l'operatore ha l'onere di accertare l'identità del soggetto intestatario dell'utenza e di acquisire una valida manifestazione di volontà contrattuale, idonea a perfezionare il rapporto. Il predetto dovere discende dalla normativa nazionale e regolamentare (AGCOM e ) in quanto il D.lgs 259/2003 (Codice delle Controparte_3 Comunicazioni Elettroniche) e successive modifiche, prevede esplicitamente :”…l'attivazione delle schede SIM avvenga previo riconoscimento della identità dell'utente,da effettuarsi tramite esibizione di un valido documento di identità”. Va inoltre evidenziato che l'AGCOM rafforza tale obbligo imponendo agli operatori la verifica dell'identità del richiedente, anche quando si avvalgano di canali indiretti come i dealer. La sproporzione del numero di sim rispetto ad una normale utenza personale o aziendale, inoltre, avrebbe dovuto indurre l'operatore a verifiche rafforzate, essendo indicativa di una potenziale frode o uso indebito di identità. La mancata adozione di misure minime di controllo integra violazione degli obblighi di diligenza professionale, con conseguente esclusione della validità ed efficacia dell'attivazione nei confronti dell'opponente. Infine va evidenziato che ai sensi dell'art. 1321 c.c. il contratto per essere valido deve contenere l'espresso consenso delle parti, consenso che deve essere valido. La produzione dei soli documenti contabili non è sufficiente, quindi, a dimostrare né la volontà contrattuale dell'intestatario, né l'effettiva attivazione richiesta da quest'ultimo. Di conseguenza in mancanza della produzione del contratto sottoscritto dall'opponente o di altra prova equipollente della sua volontà contrattuale (modulo di attivazione firmato, accessi registrati, documenti identificativi, video-verifica, ecc.), il rapporto è da ritenersi giuridicamente inesistente o, quanto meno, inefficace nei confronti dell'intestatario e il credito vantato dall'operatore risulta privo di titolo giuridico valido. Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo presente l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione proposta da , in persona del Parte_1 presidente p.t. , avverso il decreto ingiuntivo nr.1639/2014; Parte_2
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condanna parte opposta in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente che liquida in € 145,50 per esborsi, € 1778,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a., c.p.a. , con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore 23 ottobre 2025
Il GOP
dott. ssa Genny De Cesare
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