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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 11056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11056 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa AR SA IG, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 21368 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA e genitori di Parte_1 Parte_2 Pt_3
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Elia Panzarella e Riccardo Moro
[...] come in atti RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Costanza Patanè come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.6.2025 parte ricorrente adiva questo Tribunale esponendo che con decreto di omologa emesso il 5.11.2024 all'esito del ricorso ex art. 445-bis c.p.c. Tribunale di Roma, sez. lavoro, N.R.G. 3407/2024, era stato riconosciuto in capo al figlio minore il requisito sanitario previsto dall'art. 1 l. 289/90 per usufruire dell'indennità frequenza con decorrenza da luglio 2023; lamentava che aveva notificato all' il decreto di CP_1 omologa il 7.2.2025 e in data 13.12.2024 il mod. AP70, ma che non aveva ancora ricevuto il pagamento della provvidenza. Chiedeva l'accertamento del diritto all'indennità di frequenza a far data dal mese di luglio 2023 e la condanna al pagamento dei ratei maturati pari a € 7.851,21 oltre interessi. Si è costituito l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa era d ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo rituale deposito delle relative note. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Con decreto di omologa del 5.11.2024, emesso all'esito del giudizio RG 3407/2024, è stata accertata in capo al minore la sussistenza del Parte_3 requisito sanitario previsto per l'indennità di frequenza dal 27.7.2023; il suddetto decreto è stato notificato all' in data 7.2.2025 mentre in data CP_1
13.12.2024 è stata trasmessa la documentazione relativa ai requisiti c.d. socio economici come da documentazione depositata da parte ricorrente. A norma del 5° comma dell'art. 445-bis, il decreto di omologa, “non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. Pertanto, considerato che il requisito sanitario è stato accertato come da decreto di omologa e che devono ritenersi sussistenti i requisiti c.d. socio- economici, come da documentazione in atti, non contestata dall' va CP_1 dichiarato il diritto della parte ricorrente ai ratei di indennità di freque er il periodo indicato nel decreto di omologa e l' il quale non ha provato di CP_1 aver effettivamente disposto il pagamento, va condannato al pagamento in favore della stessa della somma richiesta, pari a € 7.851,21 secondo i conteggi di parte ricorrente, corretti e non contestati dall' oltre interessi dal 121° CP_1 giorno successivo alla domanda amministrativa, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione nella misura della metà, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Riccardo Moro dichiaratosi antistatario, tenuto conto della totale assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae origine da un mero ritardo nel pagamento da parte dell'Istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide: accerta il diritto del minore all'indennità di frequenza dal Parte_3
27.7.2023 e condanna l' al ratei maturati pari a € 7.851,21 CP_1 oltre interessi legali come in parte motiva;
compensa per metà le spese di lite, che liquida per l'intero in € 2.700,00, ponendo a carico dell' la restante metà, oltre spese generali al 15%, IVA e CP_1
Cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
2 Roma, 01/11/2025
Il giudice
AR SA IG
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