Articolo 2509 del Codice civile
Articolo 2503Articolo 2500 ter
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19 aprile 1942
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1 settembre 1995
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1 gennaio 2004
Art. 2509.

(( (Societa' estere di tipo diverso da quelle nazionali).)) ((Le societa' costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della societa' per azioni, per cio' che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilita' degli amministratori.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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