TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/06/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2714/2017
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2714/2017 promosso da:
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
c.f. c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
c.f. , c.f. Rappresentati e Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
difesi dall'avv. Giuseppe Eramo, elettivamente domiciliati in Sora Via C. Cattaneo 86……….......Attori
contro c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. e con questi Controparte_1 C.F._7 Pt_5
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Castelliri in Via Roma 135…….Convenuto
e p.i. , in persona del procuratore speciale rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Francesca Andrea Cantone e dall'Avv. Mario Pianese elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino Piazza Marconi n. 19………..…………..…..ER chiamata e
o in forma abbreviata, o anche " Controparte_3 Controparte_3 CP_4
già p.i. ……………….…… ER chiamata contumace
[...] Controparte_5 P.IVA_2
e pagina 1 di 8 c.f. : ………………….… ER chiamata contumace Controparte_6 P.IVA_3
e c.f. ……………….. ER chiamata contumace Controparte_7 P.IVA_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 5 febbraio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, gli attori hanno esposto di essere comproprietari del fondo sito in Isola del Liri
(FR), identificato al catasto al foglio 11, particella n. 134, loro pervenuto per successione ereditaria dai rispettivi genitori: questi ultimi avevano acquistato il terreno con atto notarile del 17 aprile 1962. Sul
fondamento di tali presupposti i hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…in via principale Pt_1
- accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in capo agli attori IG.ri , Parte_1 [...]
, , , e della Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
particella n. 134, fg 11 del Comune di Isola del Liri (FR) di cui in narrativa, per tutta la sua estensione
e consistenza fino e lungo il muretto di cinta in blocchi cavi e di cemento e sovrastante bauletto in cls,
con relativa rete metallica e paletti in ferro, esistente sulla limitrofa particella 1473 fg 11 di proprietà
di , muretto ivi collocato nel 1972; - per l'effetto, ordinare la cessazione di Controparte_1
qualsivoglia turbativa e/o molestia posta in essere dal IG. al legittimo esercizio del Controparte_1
diritto di proprietà e del possesso degli attori, mediante la rimozione delle nuove opere realizzate su
parte del fondo mapp. 134 fg 11, a cura e spese esclusive del medesimo convenuto;
in via subordinata -
stante anche le contestazioni espresse dal IG. in sede di mediazione e nella ipotesi in Controparte_1
cui si accerti, anche a mezzo di CTU, che l'estensione della particella n. 134, fg 11 del Comune di
Isola del Liri (FR) di cui in narrativa, così come risultante dai titoli di proprietà e dalle risultanze
catastali, sia diversa da quella da sempre posseduta dai medesimi attori, accertare e dichiarare
l'acquisto per intervenuta usucapione, in forza del possesso pacifico, indisturbato e ininterrotto per pagina 2 di 8 oltre venti anni, decorrenti dall'anno 1972, della proprietà in capo ai medesimi attori della porzione di
terreno di cui in narrativa e meglio descritta nella relazione tecnica di parte a firma Geom. CP_8
estesa lungo il confine della particella n. 134 fg 11 con la particella n. 1473 stesso fg 11 del IG.
, fino al muretto di cinta in blocchi cavi e di cemento, con sovrastante bauletto in cls, Controparte_1
rete metallica e paletti in ferro, ivi risalente nella sua costruzione al 1972. Con conseguente ordine di
rimozione delle opere ulteriori, realizzate dal IG. sulla porzione del medesimo fondo Controparte_1
da sempre nel possesso pacifico, indisturbato ed ininterrotto degli attori, nonché, ordine per il
Conservatore dei Registri Immobiliari, di provvedere alla trascrizione dell'acquisto del diritto così
accertato e dichiarato. Con vittoria nelle spese e competenze di lite. Salvis Juribus”.
Si è costituito che ha impugnato le avverse deduzioni e ha riferito che a seguito Controparte_1
dell'acquisto della propria porzione di terreno nel 1972, ha provveduto a collocare un muro di recinzione – quello descritto dagli attori – arretrando volontariamente rispetto al reale confine di proprietà. Sul fondamento di tali presupposti il ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“…Accertare e dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto di ogni avversa pretesa di proprietà
sulle porzioni di terreno rivendicate in atti sulla scorta della infondata individuazione di qual si voglia
diversa linea di confine rispetto a quella già visibile in loco e comunque effettiva;
di conseguenza
rigettare ogni avversa pretesa, riconoscendo, al contrario, che il terreno de quo nella sua interezza e/o
in parte qua appartiene giusti titoli al convenuto il quale ne ha sempre altresì avuto il Controparte_1
possesso esclusivo sia in proprio sia quale acquirente dai rispettivi danti causa come da atti allegati,
prove fornite e fornende. - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della controparte
rispetto alla domanda subordinata di usucapione e di conseguenza rigettare la stessa;
- Accertare e la
nullità della domanda di usucapione per violazione dell'art. 164 cpc e di conseguenza rigettare la
stessa; - Fermo quanto sopra, accertare e dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto della avversa
domanda di usucapione e, per l'effetto, rigettare la stessa;
- Accertare e dichiarare, subordinatamente
alla ipotesi di diversa ricostruzione/individuazione del confine che dovesse dimostrare l'ipotetico pagina 3 di 8 sconfinamento in capo al IG. che quest'ultimo, in proprio e quale avente causa dai Controparte_1
rispettivi danti causa come da atti allegati - ai quali egli è succeduto nel possesso esclusivo,
indisturbato e pacifico, ultraventennale della striscia di terreno a confine con la proprietà di
controparte per tutta la lunghezza della proprietà e fino al muro/ferri/cordoli esistenti - ha acquistato
la proprietà esclusiva di tale striscia/porzione di terreno a titolo originario e per usucapione, Con
conseguente distacco dei confini ed ordine di trascrizione dell'acquisto presso i Registri Immobiliari e
catasto, salvo altri. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc, all'esito del quale è stato assunto l'interrogatorio formale di e di . Controparte_1 Parte_1
Con ordinanza del 5 gennaio 2020 il precedente Giudice ha rilevato che entrambe le parti hanno formulato, in via subordinata, contrapposte domande di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della striscia di terreno oggetto di causa e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori iscritti.
Si è costituita la , che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…In via Controparte_2
principale, nel merito - decidersi secondo Giustizia in merito alle domande formulate dalle altre parti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge”.
La (o in forma abbreviata, " o anche Controparte_3 Controparte_3
" già p.i. ), la CP_4 Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6
e la sono rimaste contumaci.
[...] Controparte_7
Con ordinanza del 21 novembre 2022 il Giudice ha disposto la prosecuzione dell'interrogatorio formale nei confronti degli altri attori il Giudice ha ammesso le testimonianze.
All'udienza del 5 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda principale degli attori merita l'accoglimento mentre tutte quelle del il rigetto. CP_1
pagina 4 di 8 Gli attori, come emerge dalle conclusioni riportate, agiscono in rivendica per la proprietà di una fascia di terreno, ubicato in Isola del Liri (FR), identificato al catasto al foglio 11, particella n. 134 poiché
hanno lamentato l'occupazione di una porzione del predetto fondo da parte del . Essi hanno CP_1
assolto all'onere probatorio richiesto da tale azione ricostruendo l'iter che ha portato gli stessi ad essere proprietari del terreno per cui è causa sin dal 1962. Il , che vanta anche lui la titolarità del CP_1
diritto di proprietà sulla fascia di terreno, non ha, invece, allegato titoli né, a differenza dell'attore, una perizia di parte: la suddetta porzione di terreno, oggetto di contestazione da parte del , è CP_1
compresa nella particella 134, intestata agli attori, e costituisce un unico lotto di terreno continuo, privo di soluzioni di continuità spaziale, che si estende fino al muretto costruito nel 1972 dallo stesso
, a separazione delle rispettive proprietà. CP_1
L'esame delle testimonianze con i testi indicati dagli attori ha dimostrato che, anche se in modo discontinuo, questi hanno esercitato il possesso sul bene.
Il teste attoreo ha riferito che dal 1985, anno in cui iniziò a lavorare come operaio Testimone_1
presso l'officina dei notò in quell'area un muro in blocchetti con una rete sovrastante. La sua Pt_1
collaborazione con i durò fino al 2015, dopodiché non ebbe più contatti con la Pt_1 CP_9
né frequentò più quei luoghi. Anche in seguito, tuttavia, saltuariamente tornò a lavorare nell'officina dietro quella zona. Egli ha confermato che sulla striscia era stato apposto brecciame dagli attori verso la fine degli anni 80 e di aver parcheggiato anche lui in quella zona gli automezzi.
Il teste ha riferito di aver utilizzato l'area in questione per parcheggiare e di non Testimone_2
avere mai assistito né sentito parlare di scavi effettuati in quel luogo, come invece dichiarato dal
. CP_1
Il teste attoreo ha specificato che la sua osservazione sui luoghi di causa è relativa Testimone_3
solo all'anno 1995 essendoci stato una sola volta, e che durante l'intervento non ha visto muri di confine, tranne quelli che delimitavano le abitazioni;
uno di questi era un muro a blocchetti con una rete sovrapposta, posto lungo il perimetro di una delle case. pagina 5 di 8 I predetti testi hanno rilasciato dichiarazioni che dimostrano l'uso, anche se discontinuo, di quella fascia da parte degli attori e ciò è sufficiente a interrompere il ventennio necessario ad usucapire: le interruzioni sono avvenute sia direttamente sia indirettamente, per interposta persona, attraverso quegli operai da lui incaricati e oggi, al momento del rilascio delle loro testimonianze, non aventi più alcun collegamento o comunanza di interessi con gli attori stessi.
Il convenuto ha a sua volta invocato la legittimità della proprietà della fascia di terreno contesa senza però offrire elementi tecnici a suffragio della sua dichiarazione, quale una perizia di parte: egli si è
limitato a dedurre che per mera tolleranza aveva costruito il primo muro di confine, arretrando solo in senso momento rispetto alla posizione effettiva, senza però in tal modo riconoscere la proprietà degli attori su tale fascia da lui lasciata libera. Il ha, altresì, riferito di essere da sempre nel CP_1
possesso della porzione oggetto di contenzioso e ha formulato domanda riconvenzionale di acquisto a titolo originario: la sua domanda è però inammissibile per mancata produzione nei termini della relazione notarile, necessaria per i giudizi di divisione ereditaria e usucapione. Egli ha prodotto in giudizio i titoli di provenienza e la cd. relazione notarile ventennale relativi ai beni oggetto di divisione ma tale produzione documentale è da ritenersi inutilizzabile perché è stata depositata in data 7 maggio
2020, quando erano già maturate le preclusioni istruttorie e a nulla rileva vi sia stata un'autorizzazione giudiziale. Il regime delle preclusioni istruttorie non è derogabile da parte del giudice (ex multis, Cass.
civ., Sez. III, 10 novembre 2020, n. 25158) se non attraverso il solo meccanismo della rimessione in termini (ex art. 153 c.p.c.), da attivarsi su istanza della parte incorsa in una decadenza per causa a sé
non imputabile (ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, difettandone i presupposti). Per quanto chiarito, quindi, sarebbe stato indispensabile produrre, tempestivamente, ed entro le preclusioni istruttorie, sia il titolo di provenienza sia i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (cfr. Appello Napoli, sez. VIII, 08.06.2011; Appello Roma 2480/2011). L'inutilizzabilità
della documentazione sopra indicata importa, nel caso in esame, che alcuna usucapione dell'immobile pagina 6 di 8 in questione può essere accertata, non avendo mai avuto il Tribunale alcuna contezza della sorte giuridica del bene indicato in citazione in epoca successiva all'acquisto. Gli attori avevano già
prodotto con la citazione” giusti titoli” riguardo alla particella 134 mentre il aveva prodotto CP_1
con la comparsa di costituzione altri titoli, non riguardanti la particella in esame.
In ogni caso, la domanda di usucapione del sarebbe stata rigettata anche nel merito. I CP_1
testimoni indicati dal non hanno provato l'”animus possidendi” utile ad usucapire del CP_1
, perdurante nel corso del tempo. Il ha manifestato l'”animus rem sibi habendi” sul CP_1 CP_1
bene, al più, solo nel 2004, quando ha iniziato gli scavi e ha concretato l' “interversio possessionis”.
L'unico dato certo è fornito dalla recinzione materiale del terreno che costituisce una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso (Cass. n. 1796 /2022): non avendo egli dimostrato di aver recintato l'area contesa prima del 2004 il ventennio necessario a usucapire non è mai maturato.
Nessun rilevo ha poi il richiamo del alla “actio finium regundorum”: l'azione oggetto di CP_1
questo giudizio è solo la rivendica ai sensi dell'art. 948 cc. Se c'è indeterminatezza sul confine tra due proprietà, il soggetto può agire con l'azione di regolamento di confini ma se c'è dubbio sulla titolarità
della proprietà il soggetto deve agire con l'azione di rivendicazione: nel caso di specie si versa nella seconda ipotesi, tanto che il ha chiesto riconoscersi, anche se in via subordinata, l'usucapione CP_1
a suo favore e contrapponendo un suo titolo di proprietà a quello degli attori, rivelatosi però non dimostrante le ragioni da lui sostenute.
Le altre questioni devono essere assorbite.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza, per quanto riguarda i rapporti fra gli attori e il
, e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55/2014.con riferimento al CP_1
valore dichiarato. Devono invece compensarsi le spese per le chiamate in causa, stante la posizione neutrale che i chiamati hanno assunto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 - definitivamente pronunciando;
ACCERTA
e dichiara la proprietà esclusiva in capo agli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e della particella n. 134, fg 11 del
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Comune di Isola del Liri (FR) per tutta la sua estensione e consistenza fino e lungo il muretto di cinta in blocchi cavi e di cemento e sovrastante bauletto in cls, con relativa rete metallica e paletti in ferro,
esistente sulla limitrofa particella 1473 fg 11 di proprietà di , muretto ivi collocato nel Controparte_1
1972 dallo stesso e per l'effetto
ORDINA
la cessazione di qualsivoglia turbativa e molestia posta in essere da al legittimo Controparte_1
esercizio del diritto di proprietà e del possesso degli attori, mediante la rimozione delle nuove opere realizzate su parte del fondo mapp. 134 fg. 11, a cura e spese esclusive del medesimo . CP_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € 2650,00 Controparte_1
di cui € 98,00 per esborsi ed € 2552,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Cassino, 16 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2714/2017 promosso da:
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
c.f. c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
c.f. , c.f. Rappresentati e Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
difesi dall'avv. Giuseppe Eramo, elettivamente domiciliati in Sora Via C. Cattaneo 86……….......Attori
contro c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. e con questi Controparte_1 C.F._7 Pt_5
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Castelliri in Via Roma 135…….Convenuto
e p.i. , in persona del procuratore speciale rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Francesca Andrea Cantone e dall'Avv. Mario Pianese elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino Piazza Marconi n. 19………..…………..…..ER chiamata e
o in forma abbreviata, o anche " Controparte_3 Controparte_3 CP_4
già p.i. ……………….…… ER chiamata contumace
[...] Controparte_5 P.IVA_2
e pagina 1 di 8 c.f. : ………………….… ER chiamata contumace Controparte_6 P.IVA_3
e c.f. ……………….. ER chiamata contumace Controparte_7 P.IVA_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 5 febbraio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, gli attori hanno esposto di essere comproprietari del fondo sito in Isola del Liri
(FR), identificato al catasto al foglio 11, particella n. 134, loro pervenuto per successione ereditaria dai rispettivi genitori: questi ultimi avevano acquistato il terreno con atto notarile del 17 aprile 1962. Sul
fondamento di tali presupposti i hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…in via principale Pt_1
- accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in capo agli attori IG.ri , Parte_1 [...]
, , , e della Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
particella n. 134, fg 11 del Comune di Isola del Liri (FR) di cui in narrativa, per tutta la sua estensione
e consistenza fino e lungo il muretto di cinta in blocchi cavi e di cemento e sovrastante bauletto in cls,
con relativa rete metallica e paletti in ferro, esistente sulla limitrofa particella 1473 fg 11 di proprietà
di , muretto ivi collocato nel 1972; - per l'effetto, ordinare la cessazione di Controparte_1
qualsivoglia turbativa e/o molestia posta in essere dal IG. al legittimo esercizio del Controparte_1
diritto di proprietà e del possesso degli attori, mediante la rimozione delle nuove opere realizzate su
parte del fondo mapp. 134 fg 11, a cura e spese esclusive del medesimo convenuto;
in via subordinata -
stante anche le contestazioni espresse dal IG. in sede di mediazione e nella ipotesi in Controparte_1
cui si accerti, anche a mezzo di CTU, che l'estensione della particella n. 134, fg 11 del Comune di
Isola del Liri (FR) di cui in narrativa, così come risultante dai titoli di proprietà e dalle risultanze
catastali, sia diversa da quella da sempre posseduta dai medesimi attori, accertare e dichiarare
l'acquisto per intervenuta usucapione, in forza del possesso pacifico, indisturbato e ininterrotto per pagina 2 di 8 oltre venti anni, decorrenti dall'anno 1972, della proprietà in capo ai medesimi attori della porzione di
terreno di cui in narrativa e meglio descritta nella relazione tecnica di parte a firma Geom. CP_8
estesa lungo il confine della particella n. 134 fg 11 con la particella n. 1473 stesso fg 11 del IG.
, fino al muretto di cinta in blocchi cavi e di cemento, con sovrastante bauletto in cls, Controparte_1
rete metallica e paletti in ferro, ivi risalente nella sua costruzione al 1972. Con conseguente ordine di
rimozione delle opere ulteriori, realizzate dal IG. sulla porzione del medesimo fondo Controparte_1
da sempre nel possesso pacifico, indisturbato ed ininterrotto degli attori, nonché, ordine per il
Conservatore dei Registri Immobiliari, di provvedere alla trascrizione dell'acquisto del diritto così
accertato e dichiarato. Con vittoria nelle spese e competenze di lite. Salvis Juribus”.
Si è costituito che ha impugnato le avverse deduzioni e ha riferito che a seguito Controparte_1
dell'acquisto della propria porzione di terreno nel 1972, ha provveduto a collocare un muro di recinzione – quello descritto dagli attori – arretrando volontariamente rispetto al reale confine di proprietà. Sul fondamento di tali presupposti il ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“…Accertare e dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto di ogni avversa pretesa di proprietà
sulle porzioni di terreno rivendicate in atti sulla scorta della infondata individuazione di qual si voglia
diversa linea di confine rispetto a quella già visibile in loco e comunque effettiva;
di conseguenza
rigettare ogni avversa pretesa, riconoscendo, al contrario, che il terreno de quo nella sua interezza e/o
in parte qua appartiene giusti titoli al convenuto il quale ne ha sempre altresì avuto il Controparte_1
possesso esclusivo sia in proprio sia quale acquirente dai rispettivi danti causa come da atti allegati,
prove fornite e fornende. - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della controparte
rispetto alla domanda subordinata di usucapione e di conseguenza rigettare la stessa;
- Accertare e la
nullità della domanda di usucapione per violazione dell'art. 164 cpc e di conseguenza rigettare la
stessa; - Fermo quanto sopra, accertare e dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto della avversa
domanda di usucapione e, per l'effetto, rigettare la stessa;
- Accertare e dichiarare, subordinatamente
alla ipotesi di diversa ricostruzione/individuazione del confine che dovesse dimostrare l'ipotetico pagina 3 di 8 sconfinamento in capo al IG. che quest'ultimo, in proprio e quale avente causa dai Controparte_1
rispettivi danti causa come da atti allegati - ai quali egli è succeduto nel possesso esclusivo,
indisturbato e pacifico, ultraventennale della striscia di terreno a confine con la proprietà di
controparte per tutta la lunghezza della proprietà e fino al muro/ferri/cordoli esistenti - ha acquistato
la proprietà esclusiva di tale striscia/porzione di terreno a titolo originario e per usucapione, Con
conseguente distacco dei confini ed ordine di trascrizione dell'acquisto presso i Registri Immobiliari e
catasto, salvo altri. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc, all'esito del quale è stato assunto l'interrogatorio formale di e di . Controparte_1 Parte_1
Con ordinanza del 5 gennaio 2020 il precedente Giudice ha rilevato che entrambe le parti hanno formulato, in via subordinata, contrapposte domande di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della striscia di terreno oggetto di causa e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori iscritti.
Si è costituita la , che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…In via Controparte_2
principale, nel merito - decidersi secondo Giustizia in merito alle domande formulate dalle altre parti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge”.
La (o in forma abbreviata, " o anche Controparte_3 Controparte_3
" già p.i. ), la CP_4 Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6
e la sono rimaste contumaci.
[...] Controparte_7
Con ordinanza del 21 novembre 2022 il Giudice ha disposto la prosecuzione dell'interrogatorio formale nei confronti degli altri attori il Giudice ha ammesso le testimonianze.
All'udienza del 5 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda principale degli attori merita l'accoglimento mentre tutte quelle del il rigetto. CP_1
pagina 4 di 8 Gli attori, come emerge dalle conclusioni riportate, agiscono in rivendica per la proprietà di una fascia di terreno, ubicato in Isola del Liri (FR), identificato al catasto al foglio 11, particella n. 134 poiché
hanno lamentato l'occupazione di una porzione del predetto fondo da parte del . Essi hanno CP_1
assolto all'onere probatorio richiesto da tale azione ricostruendo l'iter che ha portato gli stessi ad essere proprietari del terreno per cui è causa sin dal 1962. Il , che vanta anche lui la titolarità del CP_1
diritto di proprietà sulla fascia di terreno, non ha, invece, allegato titoli né, a differenza dell'attore, una perizia di parte: la suddetta porzione di terreno, oggetto di contestazione da parte del , è CP_1
compresa nella particella 134, intestata agli attori, e costituisce un unico lotto di terreno continuo, privo di soluzioni di continuità spaziale, che si estende fino al muretto costruito nel 1972 dallo stesso
, a separazione delle rispettive proprietà. CP_1
L'esame delle testimonianze con i testi indicati dagli attori ha dimostrato che, anche se in modo discontinuo, questi hanno esercitato il possesso sul bene.
Il teste attoreo ha riferito che dal 1985, anno in cui iniziò a lavorare come operaio Testimone_1
presso l'officina dei notò in quell'area un muro in blocchetti con una rete sovrastante. La sua Pt_1
collaborazione con i durò fino al 2015, dopodiché non ebbe più contatti con la Pt_1 CP_9
né frequentò più quei luoghi. Anche in seguito, tuttavia, saltuariamente tornò a lavorare nell'officina dietro quella zona. Egli ha confermato che sulla striscia era stato apposto brecciame dagli attori verso la fine degli anni 80 e di aver parcheggiato anche lui in quella zona gli automezzi.
Il teste ha riferito di aver utilizzato l'area in questione per parcheggiare e di non Testimone_2
avere mai assistito né sentito parlare di scavi effettuati in quel luogo, come invece dichiarato dal
. CP_1
Il teste attoreo ha specificato che la sua osservazione sui luoghi di causa è relativa Testimone_3
solo all'anno 1995 essendoci stato una sola volta, e che durante l'intervento non ha visto muri di confine, tranne quelli che delimitavano le abitazioni;
uno di questi era un muro a blocchetti con una rete sovrapposta, posto lungo il perimetro di una delle case. pagina 5 di 8 I predetti testi hanno rilasciato dichiarazioni che dimostrano l'uso, anche se discontinuo, di quella fascia da parte degli attori e ciò è sufficiente a interrompere il ventennio necessario ad usucapire: le interruzioni sono avvenute sia direttamente sia indirettamente, per interposta persona, attraverso quegli operai da lui incaricati e oggi, al momento del rilascio delle loro testimonianze, non aventi più alcun collegamento o comunanza di interessi con gli attori stessi.
Il convenuto ha a sua volta invocato la legittimità della proprietà della fascia di terreno contesa senza però offrire elementi tecnici a suffragio della sua dichiarazione, quale una perizia di parte: egli si è
limitato a dedurre che per mera tolleranza aveva costruito il primo muro di confine, arretrando solo in senso momento rispetto alla posizione effettiva, senza però in tal modo riconoscere la proprietà degli attori su tale fascia da lui lasciata libera. Il ha, altresì, riferito di essere da sempre nel CP_1
possesso della porzione oggetto di contenzioso e ha formulato domanda riconvenzionale di acquisto a titolo originario: la sua domanda è però inammissibile per mancata produzione nei termini della relazione notarile, necessaria per i giudizi di divisione ereditaria e usucapione. Egli ha prodotto in giudizio i titoli di provenienza e la cd. relazione notarile ventennale relativi ai beni oggetto di divisione ma tale produzione documentale è da ritenersi inutilizzabile perché è stata depositata in data 7 maggio
2020, quando erano già maturate le preclusioni istruttorie e a nulla rileva vi sia stata un'autorizzazione giudiziale. Il regime delle preclusioni istruttorie non è derogabile da parte del giudice (ex multis, Cass.
civ., Sez. III, 10 novembre 2020, n. 25158) se non attraverso il solo meccanismo della rimessione in termini (ex art. 153 c.p.c.), da attivarsi su istanza della parte incorsa in una decadenza per causa a sé
non imputabile (ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, difettandone i presupposti). Per quanto chiarito, quindi, sarebbe stato indispensabile produrre, tempestivamente, ed entro le preclusioni istruttorie, sia il titolo di provenienza sia i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (cfr. Appello Napoli, sez. VIII, 08.06.2011; Appello Roma 2480/2011). L'inutilizzabilità
della documentazione sopra indicata importa, nel caso in esame, che alcuna usucapione dell'immobile pagina 6 di 8 in questione può essere accertata, non avendo mai avuto il Tribunale alcuna contezza della sorte giuridica del bene indicato in citazione in epoca successiva all'acquisto. Gli attori avevano già
prodotto con la citazione” giusti titoli” riguardo alla particella 134 mentre il aveva prodotto CP_1
con la comparsa di costituzione altri titoli, non riguardanti la particella in esame.
In ogni caso, la domanda di usucapione del sarebbe stata rigettata anche nel merito. I CP_1
testimoni indicati dal non hanno provato l'”animus possidendi” utile ad usucapire del CP_1
, perdurante nel corso del tempo. Il ha manifestato l'”animus rem sibi habendi” sul CP_1 CP_1
bene, al più, solo nel 2004, quando ha iniziato gli scavi e ha concretato l' “interversio possessionis”.
L'unico dato certo è fornito dalla recinzione materiale del terreno che costituisce una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso (Cass. n. 1796 /2022): non avendo egli dimostrato di aver recintato l'area contesa prima del 2004 il ventennio necessario a usucapire non è mai maturato.
Nessun rilevo ha poi il richiamo del alla “actio finium regundorum”: l'azione oggetto di CP_1
questo giudizio è solo la rivendica ai sensi dell'art. 948 cc. Se c'è indeterminatezza sul confine tra due proprietà, il soggetto può agire con l'azione di regolamento di confini ma se c'è dubbio sulla titolarità
della proprietà il soggetto deve agire con l'azione di rivendicazione: nel caso di specie si versa nella seconda ipotesi, tanto che il ha chiesto riconoscersi, anche se in via subordinata, l'usucapione CP_1
a suo favore e contrapponendo un suo titolo di proprietà a quello degli attori, rivelatosi però non dimostrante le ragioni da lui sostenute.
Le altre questioni devono essere assorbite.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza, per quanto riguarda i rapporti fra gli attori e il
, e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55/2014.con riferimento al CP_1
valore dichiarato. Devono invece compensarsi le spese per le chiamate in causa, stante la posizione neutrale che i chiamati hanno assunto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 - definitivamente pronunciando;
ACCERTA
e dichiara la proprietà esclusiva in capo agli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e della particella n. 134, fg 11 del
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Comune di Isola del Liri (FR) per tutta la sua estensione e consistenza fino e lungo il muretto di cinta in blocchi cavi e di cemento e sovrastante bauletto in cls, con relativa rete metallica e paletti in ferro,
esistente sulla limitrofa particella 1473 fg 11 di proprietà di , muretto ivi collocato nel Controparte_1
1972 dallo stesso e per l'effetto
ORDINA
la cessazione di qualsivoglia turbativa e molestia posta in essere da al legittimo Controparte_1
esercizio del diritto di proprietà e del possesso degli attori, mediante la rimozione delle nuove opere realizzate su parte del fondo mapp. 134 fg. 11, a cura e spese esclusive del medesimo . CP_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € 2650,00 Controparte_1
di cui € 98,00 per esborsi ed € 2552,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Cassino, 16 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 8 di 8