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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9096 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 09/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 18148/2025 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. RECCIA Parte_1 C.F._1 ACHILLE presso il cui studio in San Cipriano d'Aversa (CE) elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ti e difesi dal
[...] Dirigente dott. ROMANO VINCENZO elettivamente domiciliati in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.07.2025, parte ricorrente ha agito nei confronti del
[...]
e dell' , chiedendo di Controparte_1 Controparte_1 accertare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 41,07 giorni di ferie maturate e non godute nel corso degli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025. Chiedeva, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento, in proprio favore, della somma di € 2.546,46, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a tale titolo;
con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario. Si costituiva tempestivamente parte resistente, chiedendo il rigetto integrale del ricorso avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto. In via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle somme richieste;
concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In adesione a quanto già espresso dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022 e Cass., Sez. L, ordinanza n. 13447/24), va rilevato come sia stato espresso il seguente principio, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. In relazione al comparto scuola sono state emanate disposizioni specifiche dalla successiva normativa con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le disposizioni citate vanno interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione. In particolare, se CGUE con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C- 569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che seppur in linea di principio non osta con detti principi una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite purché il lavoratore sia posto in condizione di poterne fruire, pertanto il datore di lavoro ha l'onere di informarlo di tanto e di invitarlo al loro godimento in tempo utile affinchè sia preservato il fine cui le ferie sono destinate;
le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016). In tal caso la Corte Costituzionale con la detta pronuncia ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, ove interpretata nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi "senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso... da.... causa non imputabile al lavoratore", tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati. Calando i principi espressi nella fattispecie non vi è prova che il si sia attivato CP_1 informando ed invitando la lavoratrice al godimento delle ferie. Reputandosi pertanto dovuta l'indennità risarcitoria per le giornate di ferie non fruite, in merito al loro calcolo soccorre l'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, per il quale le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno. Nello specifico può farsi propria la proporzione indicata dalla ricorrente ossia: 360: 30/32 + 4 (Ferie maturate + festività soppresse) = N (numero di giorni lavorati) : X (Ferie risultanti). Si condivide il prospetto indicato da parte ricorrente in ricorso per il calcolo del dovuto, in quanto contabilmente corretto e non contestato specificamente da parte resistente, che ha riguardo l'indennità per le giornate di ferie non fruite negli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 Parte resistente va condannata al pagamento dell'importo richiesto oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo (30 giugno degli anni di riferimento). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore di CP_1
di €. 2.546,46 lordi, oltre interessi legali come in motivazione al saldo;
Parte_1
2) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 1.313,00 oltre IVA CP_1 CPA e spese forfettarie con attribuzione. Napoli, 09/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 09/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 18148/2025 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. RECCIA Parte_1 C.F._1 ACHILLE presso il cui studio in San Cipriano d'Aversa (CE) elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ti e difesi dal
[...] Dirigente dott. ROMANO VINCENZO elettivamente domiciliati in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.07.2025, parte ricorrente ha agito nei confronti del
[...]
e dell' , chiedendo di Controparte_1 Controparte_1 accertare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 41,07 giorni di ferie maturate e non godute nel corso degli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025. Chiedeva, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento, in proprio favore, della somma di € 2.546,46, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a tale titolo;
con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario. Si costituiva tempestivamente parte resistente, chiedendo il rigetto integrale del ricorso avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto. In via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle somme richieste;
concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In adesione a quanto già espresso dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022 e Cass., Sez. L, ordinanza n. 13447/24), va rilevato come sia stato espresso il seguente principio, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. In relazione al comparto scuola sono state emanate disposizioni specifiche dalla successiva normativa con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le disposizioni citate vanno interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione. In particolare, se CGUE con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C- 569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che seppur in linea di principio non osta con detti principi una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite purché il lavoratore sia posto in condizione di poterne fruire, pertanto il datore di lavoro ha l'onere di informarlo di tanto e di invitarlo al loro godimento in tempo utile affinchè sia preservato il fine cui le ferie sono destinate;
le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016). In tal caso la Corte Costituzionale con la detta pronuncia ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, ove interpretata nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi "senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso... da.... causa non imputabile al lavoratore", tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati. Calando i principi espressi nella fattispecie non vi è prova che il si sia attivato CP_1 informando ed invitando la lavoratrice al godimento delle ferie. Reputandosi pertanto dovuta l'indennità risarcitoria per le giornate di ferie non fruite, in merito al loro calcolo soccorre l'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, per il quale le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno. Nello specifico può farsi propria la proporzione indicata dalla ricorrente ossia: 360: 30/32 + 4 (Ferie maturate + festività soppresse) = N (numero di giorni lavorati) : X (Ferie risultanti). Si condivide il prospetto indicato da parte ricorrente in ricorso per il calcolo del dovuto, in quanto contabilmente corretto e non contestato specificamente da parte resistente, che ha riguardo l'indennità per le giornate di ferie non fruite negli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 Parte resistente va condannata al pagamento dell'importo richiesto oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo (30 giugno degli anni di riferimento). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore di CP_1
di €. 2.546,46 lordi, oltre interessi legali come in motivazione al saldo;
Parte_1
2) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 1.313,00 oltre IVA CP_1 CPA e spese forfettarie con attribuzione. Napoli, 09/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon