Parere definitivo 30 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01207/2025REG.PROV.COLL.
N. 01802/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Cristina Rimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Sambati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Adriano Tolomeo per l’avvocato Eugenio Sambati e Andrea Fornasari per l’avvocato Cristina Rimondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Gli odierni appellanti sig.ri -OMISSIS- sono comproprietari di un immobile sito nel Comune di Gagliano del Capo - località “-OMISSIS-”, censito in catasto al foglio 15, particella 244, ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 26 marzo 1970, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Trattasi, in particolare, di un’abitazione sita in prossimità della S.P. 358 “ Litoranea ” Leuca-Otranto.
In data 10 febbraio 1986 i ricorrenti avanzavano istanza di condono edilizio per la predetta villetta, ai sensi della legge n. 47/1985, essendo stata realizzata ed ultimata in data precedente al 1° ottobre 1983 in assenza di apposito titolo abilitativo.
La Commissione Comunale Ambientale presso il Comune di Gagliano del Capo si esprimeva favorevolmente in ordine alla predetta istanza di condono edilizio, ma la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Lecce annullava il parere espresso con decreto prot. n. 11205, privo di data.
Tale ultimo provvedimento veniva impugnato dai ricorrenti innanzi al T.A.R. Puglia, sede di Lecce che con sentenza n. 64 del 9 gennaio 2014 accoglieva il ricorso e disponeva l’annullamento dell’atto gravato.
Divenuta definitiva la predetta sentenza, il Comune di Gagliano del Capo, al fine di giungere alla definizione della pratica, richiedeva ai sigg.ri -OMISSIS- di inoltrare una richiesta di nulla-osta in ordine al vincolo di rispetto stradale alla Provincia di Lecce, la quale adottava il provvedimento di diniego prot. n. 53241, emesso dal Dirigente del Servizio Viabilità, datato 2 settembre 2015.
2. - Con ricorso introduttivo, ritualmente notificato, gli interessati -OMISSIS-, hanno impugnato dinanzi al T.A.R. Puglia, sede di Lecce il menzionato provvedimento, deducendo le seguenti doglianze:
«1) Violazione di legge ed in particolare dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Errore sul presupposto di fatto, contraddittorietà ed illogicità;
2) Violazione di legge ed in particolare dell’art. 32 legge n. 47/85, della circolare n. 3357/25 del 30/7/85, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia grave e manifesta;
3) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità ed irragionevolezza;
4) Violazione di legge (artt. 10 bis e 3 co. 4, della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento».
3. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate.
4. - Con rituale atto di appello i sig.ri -OMISSIS- chiedevano la riforma della predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
« 1) Violazione di legge ed in particolare dell’art. 32 legge 47/85, della circolare n. 3357/25 del 30/7/85 del Ministero dei Lavori Pubblici, del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria. Errore sul presupposto di fatto. Contraddittorietà ed illogicità;
3) Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta. Illogicità e irragionevolezza ».
5. - Resisteva al gravame la Provincia di Lecce, chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato secondo quanto di seguito osservato.
7.1. - Con il primo motivo di doglianza gli appellanti lamentano la violazione di legge ed in particolare dell’art. 32 della legge n. 47/1985, della circolare n. 3357/25 del 30 luglio 1985 del Ministero dei Lavori Pubblici, del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.
In particolare gli stessi sostengono che dal combinato disposto della suddetta normativa discenda la “sanabilità” di tutte quelle opere, che, pur insistenti su aree vincolate ed in contrasto con il D.M. n. 1404 del 1° aprile 1968 (recante norme in materia di “ Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 legge 6 agosto 1967, n. 765 ”) e con la legge n. 190/1991, non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico, siano, altresì, di piccole dimensioni su strada dritta, senza intersezioni, curve e singolarità plano - volumetriche prossime e con una distanza di almeno 5 metri dalla sede stradale, ovvero metà della lunghezza della stessa, se superiore tale frazione a 5 metri.
Secondo la prospettazione dei sig.ri -OMISSIS- tutte le suddette condizioni risultavano integrate nel caso di specie, con conseguente sanabilità dell’opera; il provvedimento impugnato sarebbe privo di adeguata motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato.
Tuttavia, ritiene questo Collegio che dette argomentazioni non possano essere condivise.
Invero, l’abuso per cui è causa, come emerso pacificamente nel corso del giudizio, risale al periodo 1977 - 1983 ed è stato realizzato, quindi, dopo l’imposizione del vincolo di assoluta inedificabilità contemplato dal D.M. n. 1404/1968.
Pertanto, la fattispecie oggetto del presente giudizio ricade nell’ipotesi di cui all’art. 33, comma 1, lett. d) della legge n. 47/1985 (secondo cui “ Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: … d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree ”).
È stato in proposito rilevato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3731) che “… il vincolo di cui all’art. 33 citato - a differenza di quello di cui all’art. 32, di inedificabilità relativa, che può essere rimosso a discrezione dell’autorità preposta alla cura dell’interesse tutelato - contiene un divieto di edificazione di carattere assoluto, che comporta la non sanabilità dell’opera realizzata dopo la sua imposizione, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto . …”.
Dunque, in tema di sanatoria di abusi edilizi in applicazione della legge n. 47/1985, la natura del vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale differisce a seconda che le opere edilizie abusive siano state realizzate prima o dopo l’imposizione del vincolo, dovendosi ammettere unicamente nel primo caso la possibilità di sanatoria (previa acquisizione del parere previsto dall’art. 32 della citata legge n. 47/1985).
Nella seconda ipotesi ( i.e. opera realizzata successivamente all’imposizione del vincolo) la sanatoria resta invece preclusa ai sensi del successivo art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 47/1985, venendo in rilievo un vincolo “assoluto”.
Ciò in quanto l’art. 32, comma 2, lett. c), della legge n. 47/1985 espressamente prevede:
« Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: … c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico .».
Ne consegue che la sanatoria delle opere abusive realizzate anteriormente all’imposizione del vincolo (ipotesi evidentemente - come visto - non ricorrente nel caso di specie) è subordinata ad una valutazione discrezionale della P.A. in ordine alla insussistenza di una minaccia alla sicurezza del traffico.
Unicamente in tale evenienza, attesa la natura “relativa” del vincolo (ai fini della sanatoria), l’Amministrazione deve darsi carico di verificare che le opere “... non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico …”, mentre per gli interventi realizzati dopo l’imposizione del vincolo, come nel caso di specie, opera la preclusione assoluta di cui all’art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 47/1985.
Non meritevoli di positivo apprezzamento sono, quindi, le doglianze di parte appellante con riferimento alla mancanza di una valutazione in ordine alla potenziale minaccia alla sicurezza del traffico, in quanto il pronunciamento dell’Ente è esclusivamente avvenuto, come doveva essere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 4 del D.M. n. 1404/1968 e dell’art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 47/1985, che - come visto - non ammette alcuna considerazione e/o valutazione di carattere discrezionale.
Tali opere, quindi, non erano e non sono suscettibili di sanatoria e ciò indipendentemente dalle loro caratteristiche e dalla necessità di un accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale, atteso che - come evidenziato in precedenza - il suddetto vincolo opera direttamente ed automaticamente (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 1° febbraio 2012, n. 115: “ In materia di costruzioni ricadenti dentro il perimetro delle fasce di rispetto autostradali, la disciplina primaria di riferimento è data dalla legislazione statale e, segnatamente, dall’art. 9 della legge 24.7.1961, n. 729 in collegamento con quanto previsto dall’art. 33, comma 1°, lettera d) della legge n. 47/1985: sicché, il vincolo di inedificabilità assoluta dentro le fasce di rispetto autostradali, disposto dalla prima delle norme citate nella misura di sessanta metri (come precisato dal D.M. 1.4.1968) comporta, ai sensi della legge n. 47/1985, che le costruzioni effettuate dopo l’imposizione del vincolo non sono suscettibili di sanatoria .”; Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2013, n. 2062: “… In tale contesto, le opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo all’interno della fascia di rispetto autostradale rientrano nella previsione di cui all’art. 33 comma 1 lett. d), della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002 n. 5716 e 25 settembre 2002 n. 4927) . …”).
Peraltro, nei tratti di strada posti al di fuori del centro abitato, come quello in esame, l’applicazione della normativa e delle circolari esplicative, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, è esclusa in quanto il vincolo imposto sulle aree ubicate nella fascia di rispetto stradale prescritto dal D.M. n. 1404/1968, è un vincolo inderogabile ex lege .
Da tale chiaro quadro normativo e giurisprudenziale discende, quindi, la correttezza dell’operato della P.A., come, peraltro, rilevato dal Giudice di primo grado, avendo il T.a.r. (cfr. par. 4 della sentenza appellata) correttamente preso atto della preesistenza (rispetto alle opere abusive) del vincolo e della sua piena operatività in presenza di manufatti realizzati posteriormente al 13 aprile 1968 (data di pubblicazione del D.M. n. 1404/1968) e a distanza non conforme a quanto stabilito dallo stesso D.M. n. 1404/1968, e la loro conseguente non sanabilità alla stregua dell’art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 47/1985:
«… rileva il Collegio che - una volta acclarata la inedificabilità assoluta della fascia di rispetto stradale - il parere negativo dell’organo preposto alla tutela del vincolo e il conseguente diniego di condono non dovevano recare alcuna altra motivazione, se non l’indicazione di tale mancata osservanza, risultando vincolata la determinazione amministrativa a seguito dell’accertamento del mancato rispetto della distanza minima prescritta.
Invero, l’incondonabilità delle opere poste a distanza inferiore da quella legale, riveniente dal carattere assoluto del vincolo di inedificabilità, non richiedeva alcuna altra valutazione in ordine alla collocazione dei manufatti.
4.1. Il provvedimento risulta correttamente motivato, giacché “in ordine alla sanatoria di un abuso edilizio realizzato da un fabbricato costruito in parte nella fascia di rispetto di una strada statale, costituisce jus receptum l’applicazione della normativa ex art. 33 l. 47/1985, in virtù della quale il divieto di costruzione entro la fascia di rispetto del nastro stradale è un vincolo che comporta la inedificabilità assoluta e, dunque, la non sanabilità dell’opera” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 20/03/2017, n. 1225).
Infatti, la norma dell’art. 32 della l. n. 47/1985, invocata dai ricorrenti, assume rilevanza soltanto nel caso di vincoli di inedificabilità assoluta sopravvenuti alla realizzazione dell’opera, in quanto in tal caso essi costituiscono non già elementi di preclusione assoluta al condono, bensì vincoli relativi, che impongono una concreta valutazione di compatibilità (cfr. T.A.R. Milano, Sez. II, 05/09/2018, n. 2045).
Nel caso di specie, è dato incontestato, in quanto indicato dalla stessa parte ricorrente nella propria domanda di condono edilizio, che il fabbricato in questione è stato edificato nel periodo 1977-1983, quindi in epoca successiva all’apposizione del vincolo de quo, che, nella specie, è individuabile nella data di entrata in vigore del D.M. n. 1404 dell’1.4.1968.
4.2. Né può assumere valore inficiante del parere de quo la mancata indicazione della classificazione della strada e della relativa distanza imposta ai sensi del D.M. n. 1404 cit., in rapporto alla reale distanza dell’immobile in questione dal ciglio stradale, essendo pacifico in atti che - sia che si classifichi la strada in questione come di tipo “C” (come deduce la P.A. resistente), sia che la si classifichi come di tipo “D” (come sostenuto dai ricorrenti) - il manufatto abusivo è comunque posto ad una distanza inferiore a quella minima 20 metri (cfr. CTU e relazione tecnica di parte, prodotta dai ricorrenti), fissata ex lege per tale ultima tipologia di strada.
4.3. L’Amministrazione, quindi, ha correttamente ritenuto di non dover operare la valutazione ex art. 32, comma 2, lett. c), della legge n. 47/1985 in ordine alla possibilità che le opere oggetto di condono costituiscano o meno “minaccia alla sicurezza del traffico”.
Invero, l’esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta imposto prima della realizzazione delle opere de quibus ne comporta comunque l’incondonabilità, ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 47/1985, richiedendosi, invece, una valutazione in ordine alla inesistenza di una minaccia alla sicurezza del traffico solo in ipotesi di vincolo imposto successivamente alla realizzazione dei manufatti dei quali si richiede la sanatoria, nel qual caso il legislatore prevede che il vincolo di inedificabilità sia relativo (art. 32 della legge. n. 47 cit.).
La disposizione in commento, infatti, così prescrive: “Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: ... c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico”. Ed il successivo comma 3 statuisce “Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’art. 33”.
Sennonché, come visto, l’art. 33 della ridetta legge n. 47/1985 rende evidente l’importanza del momento esecutivo delle opere, prevedendo la insuscettibilità di sanatoria per le opere realizzate successivamente alla imposizione di “ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree”, tra cui rientra, appunto, quello sancito dal D.M. n. 1404/1968.
Peraltro, come riconosciuto dalla giurisprudenza del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa per i provvedimenti edilizi sanzionatori, con argomentazioni che appaiono estensibili in via generale anche ai provvedimenti negativi - come quello all’esame - riguardanti opere abusivamente realizzate, in subiecta materia non è richiesta una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2020, n. 2537; Sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 631; Sez. II, 3 settembre 2019, n. 6067). …».
7.2. - Con il secondo motivo di doglianza gli appellanti lamentano la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per eccesso di potere, difetto di motivazione e d’istruttoria, errore sul presupposto di fatto, nonché contraddittorietà ed illogicità del provvedimento.
Gli appellanti sostengono che l’Amministrazione abbia omesso, nel caso in esame, qualunque verifica “ in concreto ” del sito interessato dalle opere abusive e della stessa costruzione in ordine alla quale è stato richiesto il nulla-osta, limitandosi, a loro dire, ad esprimere valutazioni giurisprudenziali del tutto esorbitanti dai compiti istituzionali dell’Ente e dall’oggetto del parere richiesto.
In particolare, secondo la prospettazione dei sig.ri -OMISSIS- risulterebbe del tutto assente la classificazione della S.P. ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 1404/1968, del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, la distanza da osservarsi ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.M. e la reale distanza - nel caso concreto - del fabbricato dal ciglio stradale, la valutazione in ordine ad una potenziale minaccia alla sicurezza del traffico, e, infine, la verifica che l’eventuale violazione della distanza minima non ecceda il 2% delle misure prescritte, come sancito dall’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985 (secondo cui “ Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte ”).
Anche queste argomentazioni non possono essere condivise.
Al riguardo, va ulteriormente ribadito che il manufatto in questione, come emerso dall’espletata istruttoria e dalla domanda di sanatoria, è stato realizzato nel 1977 - 1983, e quindi certamente in un periodo successivo all’entrata in vigore del D.M. n. 1404/1968.
Inoltre, detto manufatto è posto al di fuori del perimetro del centro abitato.
La strada in questione, come relazionato dal Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Lecce nella propria nota dell’11 gennaio 2016 (in atti), è classificata come tipo “C” dall’attuale Piano Regionale dei Trasporti, così come da quello precedente, di conseguenza, la fascia di rispetto, ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 1404/1968 (art. 4), era ed è pari a 30 metri.
L’edificio per cui si chiede la sanatoria, per contro, è ubicato a soli 16/18 metri dal ciglio stradale, come indicato in atti.
A tal proposito, va osservato che, anche laddove si dovesse accedere alla tesi in ordine alla classificazione dell’arteria stradale in questione come strada di tipo “D”, il che non è, il manufatto abusivo, comunque, è posto ad una distanza inferiore a quella fissata (dall’art. 4 del D.M. n. 1404/1968) di non meno di 20 metri per tale ultima tipologia di strade.
Acclarato quanto innanzi in punto di fatto, va evidenziato, in accordo con quanto indicato nel provvedimento impugnato e nella sentenza appellata, che il legislatore all’art. 33 della legge n. 47/1985 ha voluto prevedere e stabilire un vincolo di inedificabilità assoluta “ ex lege ” nelle aree ubicate al di fuori del perimetro dei centri urbani e ricadenti nella cd. fascia di rispetto stradale, che prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata.
Ciò poiché il divieto di “edificazione” sancito dall’art. 4 del D.M. n. 1404/1968, non può essere inteso restrittivamente, cioè al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile per finalità di interesse generale, e, cioè, per esempio, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi alla presenza di costruzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2076; Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 347).
Pertanto, una volta stabilita l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto stradale alla stregua dell’art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 47/1985, il contestato parere negativo dell’organo preposto alla tutela del vincolo ed il conseguente diniego di condono non dovevano recare alcuna motivazione, se non l’indicazione di tale mancata osservanza, risultando vincolata la determinazione amministrativa a seguito dell’accertamento del mancato rispetto della distanza minima prescritta.
Invero, la non condonabilità delle opere poste a distanza inferiore da quella legale, discendente dal carattere assoluto del vincolo di inedificabilità, non richiedeva alcuna altra valutazione in ordine alla collocazione dei manufatti.
Peraltro, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 17 ottobre 2024, n. 8310) per i provvedimenti edilizi sanzionatori, con argomentazioni che appaiono estensibili in via generale anche ai provvedimenti negativi - come quello oggetto del presente giudizio - riguardanti opere abusivamente realizzate, in subiecta materia - a fronte di un’attività amministrativa per sua natura vincolata - non è richiesta una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
È evidente, quindi, che la P.A. con il censurato provvedimento, nel prendere atto della situazione complessiva dell’immobile e dell’area in cui insisteva, ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dall’art. 33 della legge n. 47/1985, il quale - come visto - non ammette possibilità di sanatoria per le opere costruite dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 1404/1968 nella fascia di rispetto stabilita fuori dai centri abitati a protezione del manto stradale.
Ne consegue che l’Amministrazione null’altro doveva argomentare a sostegno del proprio parere negativo, trattandosi di un vincolo ex lege di inedificabilità assoluta, come tale operante a prescindere dalla natura e consistenza delle opere medesime.
Il motivo di appello va, quindi, respinto.
7.3. - Con il terzo ed ultimo motivo di doglianza (cfr. pag. 21 dell’atto di appello) la parte ricorrente si duole, infine, di una asserita disparità di trattamento, “… avendo la Provincia reso un parere difforme rispetto a quello reso in situazioni del tutto consimili, per non dire identiche, in relazione a fabbricati che si trovano non solo nella stessa zona ma addirittura a confine, con caratteristiche tipologiche e costruttive del tutto paragonabile, e ciò in assenza di motivazione e/o giustificazione alcuna …”.
Anche tale ultima censura non è meritevole di positivo apprezzamento.
Infatti, non può spostare i termini della vicenda in esame la circostanza, evocata dalla parte appellante, secondo cui lungo il medesimo tratto di strada vi sarebbe stata l’asserita positiva conclusione di altre pratiche di sanatoria.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. VII, 2 aprile 2024, n. 3003, “… Quanto al vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento censurato con il ricorso originario con riferimento agli operatori del settore della mitilicoltura, il Collegio osserva che tale vizio è configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse, non potendo, comunque, essere dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo (cfr., ex multis, Con. St. sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548; idem 8 luglio 2011, n. 4124) . …”.
La Provincia di Lecce ha in ogni caso - come detto - rimarcato nel contestato provvedimento che il parere espresso è in linea con la normativa vigente e con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, sicché viene meno ogni presunzione di disparità di trattamento.
L’Amministrazione era quindi tenuta a procedere alla contestazione e sanzione dell’abuso, con successiva sua demolizione, in relazione ad opere non sanabili, come avvenuto nel caso di specie.
Diversamente opinando si arriverebbe all’assurdo di consentire la sanatoria di ogni manufatto, realizzato abusivamente ed in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, sulla scorta del semplice decorso del tempo, che - come analizzato in precedenza - costituisce fattore irrilevante in presenza, appunto, di attività edilizia abusiva non sanabile.
Nel senso suddetto si è espressa anche Cons. Stato, Sez. II, 24 giugno 2020, n. 4052 secondo cui:
«… Per la consolidata giurisprudenza il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale è di inedificabilità assoluta traducendosi in un divieto assoluto di costruire che rende inedificabili le aree site nella fascia di rispetto, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2017, n. 2878; id, 14 aprile 2010, n. 2076; id., 27 gennaio 2015, n. 347). Pertanto, in caso di opera realizzata dopo l’imposizione del vincolo di assoluta inedificabilità previsto dal D.M. n. 1404 del 1968 si ricade nell’ipotesi di cui all’art. 33, comma 1, della L. n. 47 del 1985, con la conseguenza della non sanabilità dell’opera abusiva, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto. Solo, infatti, per le opere abusive realizzate prima dell’imposizione del vincolo, si può applicare l’ipotesi dell’art. 32, dovendosi ammettere solo in tal caso la possibilità di sanatoria, previa acquisizione del parere previsto dall’art. 32, comma 4, lettera c), con riferimento alla sicurezza del traffico (Cons. Stato, Sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6035). …».
Pertanto, si ribadisce che, trattandosi di un vincolo di inedificabilità “assoluto”, che prescinde dalle caratteristiche dell’opera, alcun rilievo può assumere l’esistenza di altre opere nella medesima zona e nella fascia di rispetto stradale, che siano state precedentemente autorizzate dall’ente proposto alla tutela del vincolo.
È evidente che, in ipotesi di divieto assoluto di inedificabilità, un precedente rilascio di autorizzazione in violazione di esso, e come tale illegittimo, non può giustificare il rilascio di altre autorizzazioni, né concretare contraddittorietà o disparità di trattamento, atteso il carattere vincolato della determinazione negativa che l’ente deve assumere sul punto.
Ne deriva la legittimità della condotta tenuta dalla P.A.
8. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti -OMISSIS- in solido tra loro al pagamento in favore della Provincia di Lecce delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.