Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/02/2026, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07395/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7395 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e in qualità di genitori del minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa Iovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di AP - Scuola -OMISSIS- -OMISSIS- di AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
per l'annullamento
della nota prot. -OMISSIS- -OMISSIS- relativa all'anno scolastico 2025/26, comunicata il 20/11/2025, in seguito all'accesso agli atti, in cui è scritto che “ vista la documentazione della scuola primaria di provenienza dell'alunno, dalla quale si evincono le aree di difficoltà e potenzialità del minore e la richiesta per l'a.s. successivo del massimo delle ore di sostegno previste per il segmento scolastico frequentato, pari a n. 18 ore settimanali, in assenza di differenti disposizioni a seguito di sentenza Tar ”;
dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi), con i quali il Ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di AP hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/26, assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dalla minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto;
E PER LA DECLARATORIA
del diritto del minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto.
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE
dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di integrare/modificare il P.E.I. (piano educativo individuale) in favore del minore -OMISSIS- per l'anno 2025/26, tenendo conto della sua situazione di handicap;
NONCHÉ PER LA NA
delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Provinciale di AP - Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS- di AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa GE Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Considerato che il minore è affetto da disabilità grave ex art. 3 comma 3 della legge L.104/1992 e che, sulla base degli atti acquisiti, emerge che l’Amministrazione scolastica abbia assegnato, sulla base della richiesta del dirigente scolastico, un monte ore di gran lunga inferiore a quello della frequentazione, precisando che tale determinazione avveniva “ in assenza di differenti disposizioni a seguito di sentenza TAR ”;
2. Rilevato che, non risultando depositato il PEI 2025/2026, dal quale desumere la situazione specifica del minore e il suo effettivo bisogno della misura di sostegno rispetto all’anno scolastico in corso, il Collegio ha adottato l’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- del 26 gennaio 2026, di cui si riporta il seguente stralcio “ dalla relazione del dirigente scolastico depositata in data 14 gennaio 2026, pare emergere, anche nella presente fattispecie, l’illegittima e diffusa prassi per cui l’Amministrazione, anziché esercitare compiutamente i propri poteri nell’alveo procedimentale, rappresenta che la piena inclusione, in una situazione concreta in cui ha già valutato il fabbisogno della “copertura totale”, si può ottenere solo mediante una decisione giudiziale (negandola, invece, “in assenza di differenti disposizioni a seguito di sentenza TAR”, come precisato dalla nota del 21 novembre 2025, prot. 8091); Considerato tuttavia che: - il processo amministrativo può attribuire al titolare dell’interesse sostanziale al bene della vita, che nel caso specifico si configura come diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, solo quanto già l’ordinamento giuridico gli riconosce; né il giudice amministrativo, nelle materie diverse dalla giurisdizione estesa al merito ex art. 134 c.p.a., può sostituirsi all’Amministrazione, supplendo alla mancata assunzione di responsabilità decisionale; - che l’indicazione della “sentenza TAR” come passaggio “necessitato” per assegnare al minore la copertura totale, a fronte della palese gravità della sua condizione di disabilità e qualora si ritenga pertanto necessaria, rispetto alla situazione soggettiva, tale misura, finisce per spostare la sede naturale di composizione dell’interesse legittimo e del diritto fondamentale all’inclusione, dal procedimento al processo, con l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e generare un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; la suddetta prassi è stata già rilevata nei copiosi precedenti del Tribunale, tra cui, T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369 che hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza; nel presente giudizio, ai fini dell’eventuale responsabilità per danno erariale è stata anche formulata la domanda di risarcimento del danno)”, e con tale ordinanza ha pertanto chiesto all’Amministrazione di precisare “ le ragioni sottese all’assegnazione di 18 ore, chiarendo se tale monte ore corrisponda effettivamente alle necessità dell’alunno o non sia fondato su ragioni diverse, che prescindono dalla sua specifica situazione giuridica, depositando allo scopo il PEI 2025/2026 da cui possa evincersi il concreto fabbisogno, ferma restando l’eventuale autonoma rideterminazione delle ore di sostegno, anche in pendenza della attuale fase cautelare” e di chiarire “la vicenda concreta nei termini sopra riportati, sia con dettagliata relazione, sia con deposito del PEI per l’a.s. 2025/2026, rinviandosi il giudizio, in prosieguo, alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 ”;
Osservato che l’Amministrazione non ha ottemperato all’ordine istruttorio, in violazione anche del principio di cooperazione processuale ex art. 2 c.p.a.;
3. Ritenuto che il ricorso, anche alla luce anche del comportamento processuale dell’Amministrazione da valutarsi ai sensi dell’art. 64 ultimo comma c.p.a., sia fondato, emergendo la mancanza di una specifica motivazione sottesa alla quantificazione delle ore di sostegno di sole 18 settimanali a fronte della grave situazione concreta emergente dagli atti;
4. Osservato che la disciplina di settore, in materia di sostegno scolastico, è stata puntualmente chiarita dalla Corte costituzionale (specie con la fondamentale sentenza n. 80/2010), dal Consiglio di Stato, (in particolare, anche con riguardo alla responsabilità del dirigente scolastico, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341) nonché dalla giurisprudenza ripetuta e recente anche di questo Tribunale (cfr., cfr., tra le altre, T.A.R. Campania, AP , Sez. II, 15 gennaio 2026, n. 292; T.A.R. Campania, AP , Sez. II, 5 gennaio 2026, n. 66; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV , 16 dicembre 2025, n. 8179; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 12 dicembre 2025, n. 8064; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 10 dicembre 2025, n. 7861; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 8064; per analoghe controversia riferite all’anno scolastico 2024/2025, tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, AP, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369; sentenze con le quali sono stati definiti i relativi giudizi, conclusisi senza che nessuna di esse sia stata appellata);
5. Osservato che la “normativa vigente” è stata analiticamente ricostruita, da ultimo, anche nella sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449, secondo cui “ è opportuno ribadire, ancora una volta che la centralità del ruolo del dirigente scolastico è innegabile e – salvo prova contraria – a tale figura va principalmente imputata la responsabilità della mancata tempestiva copertura delle ore di sostegno per alunni la cui invalidità sia certificata, a maggior ragione se presenti nella scuola dagli anni precedenti. L’esistenza di una normativa nazionale e a livello di Amministrazioni scolastiche periferiche (Uffici scolastici regionali e provinciali) che consente la richiesta di posti in deroga e anzi la impone nei casi in cui le esigenze didattiche e personali dell’alunno con disabilità possono essere tutelate e garantite solo con la copertura integrale, impone la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati tutte le volte in cui all’alunno con disabilità non sia stato attribuito un numero di ore di sostegno adeguato alla sua personale condizione e alle sue esigenze, a maggior ragione se il dirigente scolastico non abbia chiesto all’USR i posti “in deroga”. Pertanto, salvo l’Amministrazione riesca a dimostrare il contrario (ossia, che la richiesta è stata fatta e che è l’USR a non averla soddisfatta mediante la selezione di un adeguato numero di insegnati in deroga, con contratto fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico), la mancata richiesta dei posti in deroga costituisce una illegittimità in re ipsa laddove il sistema PEI/GLO stabiliscano che all’alunno con disabilità spetta la copertura integrale delle ore di scuola mediante l’assegnazione insegnanti di sostegno (cd. rapporto 1:1) ”.
6. Considerato che:
- la clausola “ salvo sentenza del TAR ” ove inserita in provvedimenti di assegnazione di ore di sostegno in misura inferiore a quella congrua rispetto al fabbisogno concreto del minore, deve essere interpretata, secondo un criterio teleologico-sistematico, non quale formula neutra di stile, ma come indice di esercizio condizionato e non pieno del potere amministrativo e quale indice di eccesso di potere e della violazione del principio di buon andamento ex art. 97 cost;
- tale formulazione rivela, infatti, una sorta di auto-limitazione preventiva dell’Amministrazione, che differisce la doverosa adozione delle misure previste dal legislatore a tutela del diritto fondamentale all’inclusione scolastica all’intervento del giudice su iniziativa dei genitori, trasferendo il costo dell’adeguamento sul sistema giustizia e una impropria traslazione della sede di tutela dell’interesse affidato in cura all’Amministrazione dal procedimento al processo.
-in tal modo, il potere di amministrazione attiva non viene esercitato secondo il parametro normativo vigente, ricostruito da una giurisprudenza consolidata anche costituzionale, ma secondo una logica di eventuale correzione giurisdizionale e di “ amministrazione reattiva ” che agisce solo su impulso del giudice;
7. Considerato pertanto che tale prassi, invero diffusa come attestato dai plurimi precedenti del Tribunale, comporta l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; anche tale “ulteriore criticità” del sistema è stata sottolineata dalla citata sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449 che ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti);
8. Ritenuto, in conclusione, che gli atti impugnati debbano essere annullati, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, rideterminandosi anche con riguardo alla indicazione delle ore di sostegno nel PEI e tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, come già accertato nel GLO, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
9. Ritenuto che sia fondata anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
Osservato, in particolare, che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, per i quali può rinviarsi ex art. 88 comma 2 lett. d) c. p. a., ai precedenti della Sezione, T.A.R. AP, IV Sez., 16 dicembre 2025, n. 8179; T.A.R. Campania AP, Sez. IV, 13 novembre 2024, n. 6188 (quest’ultimo anche con riguardo al riparto degli oneri probatori, secondo cui la mancata assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno, secondo il fabbisogno concreto, è già “elemento idoneo a fondare il presupposto dell’azione risarcitoria, costituito dal “damnum iniuria datum” (attese le inevitabili conseguenze dannose, in termini di frequenza e piena integrazione scolastica, derivanti, da tale privazione, al minore)” (…) La stessa circostanza, testé posta in risalto (…) determina, poi, la ricorrenza nella specie dell’elemento soggettivo, prescritto per la configurabilità, a carico della P. A., della responsabilità aquiliana, giacché è evidente come la prefata decisione lesiva sia stata assunta, dalla Scuola, nella consapevolezza della sua illegittimità, e tanto per le ragioni testé enunciate, quindi senza potersi invocare, da parte dell’Amministrazione, alcuna causa d’esclusione della colpa, per caso fortuito o, recte nel caso specifico, per forza maggiore (tale, in particolare, non potendo certamente essere considerata la mancata dotazione organica di insegnanti di sostegno all’Istituto Scolastico, da parte degli Uffici Scolastici sovraordinati, sufficiente all’intera copertura dell’orario delle lezioni: circostanza questa che, ad avviso del Tribunale, lungi dall’assurgere a “vis maior cui resisti non potest”, non può, viceversa, incidere sulle modalità d’attuazione, in concreto, di diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, come il diritto alla salute, il diritto alla studio e quello alla piena integrazione scolastica degli alunni, in situazione di handicap)”;
Ritenuto che, quanto alla determinazione della valutazione equitativa, il danno possa essere equitativamente liquidato in euro 1.000,00, per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno per l’intero orario di programmazione scolastico; l’ammontare dovrà essere calcolato considerando quale dies a quo l’avvio dell’anno scolastico, che ha concretizzato ed attualizzato la lesione alla sfera giuridica e, quale dies ad quem , il momento della effettiva assegnazione delle ore di sostegno al minore in controversia adeguate al suo bisogno, in esecuzione della presente sentenza;
9. Ritenuto che le spese debbano informarsi al principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo;
10. Ritenuto doveroso trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza, sia per quanto precisato ai punti 6 e 7 parte motiva, che in relazione all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti di interesse di parte ricorrente e ordina all’amministrazione a riesercitare il potere, come da parte motiva, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
-accoglie la domanda di risarcimento del danno e condanna l’Amministrazione al pagamento della somma quantificata nelle modalità di cui alla parte motiva (punto 8.);
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto e versato.
Manda la Segreteria della Sezione per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza (campania.procura@corteconticert.it).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
GE Lo IO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| GE Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.