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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 838/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma Manzionna Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 838/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 971/2023 del 20.03.2023
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rosalia Ruggieri, che lo Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
Controparte_1
in persona del Curatore p.t., elettivamente
[...] domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eugenio Mangone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.06.2016 la
[...]
, in persona del Curatore p.t., conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “1. 'accertato incidentalmente che l'incasso, da parte dell'avv. nel periodo Parte_1 dicembre 2006-marzo 2009, della complessiva somma di €222.000,00 (ottenuta in contanti a seguito del cambio, effettuato da amici e parenti, di n.22 assegni bancari addebitati c/c n. 036-1003180-5 intrattenuto dalla società fallita presso la Banca Popolare di Bari) integra il delitto di c.d. ricettazione prefallimentare di cui all'art. 232, co. 3°, n. 2, l.f., posto in essere dal beneficiario in concorso con altri soggetti, condannare,
1 anche ex art. 2043 c.c., il convenuto avv. alla restituzione della somma di € 222.000,00, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ristoro dei danni subiti dalla società fallita;
2. in via subordinata, accertato incidentalmente che l'incasso, da parte dell'avv. nel periodo Parte_1 dicembre 2006-marzo 2009, della complessiva somma di €222.000,00 (ottenuta in contanti a seguito del cambio, effettuato da amici e parenti, di n.22 assegni bancari addebitati c/c n. 036-1003180-5 intrattenuto dalla società fallita presso la Banca Popolare di Bari) integra il delitto di bancarotta per distrazione di cui all'art. 216, co. 1°, n. 1, l.f., posto in essere dal beneficiario in concorso con il defunto dott. , Persona_1 condannare, anche ex art. 2043 c.c, il convenuto avv. alla restituzione della somma di Parte_1
€222.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ristoro dei danni subiti dalla società fallita;
3. in via ancor più gradata, accertato incidentalmente che l'incasso, da parte dell'avv. Parte_1 nel periodo dicembre 2006-marzo 2009, della complessiva somma di € 222.000,00 (ottenuta in contanti a seguito del cambio, effettuato da amici e parenti, di n.22 assegni bancari addebitati c/c n. 036-1003180-5 intrattenuto dalla società fallita presso la Banca Popolare di Bari) integra un pagamento privo di causa debendi e non eseguito dalla con la volontà di estinguere un debito altrui, condannare ex art. CP_1
2033 c.c. il convenuto avv. alla restituzione della somma di € 222.000,00, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria, a titolo di ristoro dei danni subiti dalla società fallita;
4. condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio'.
Costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare il difetto di autorizzazione Parte_1 del Curatore a stare in giudizio;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, con condanna della
EL al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, senza attività istruttoria, con sentenza n. 971/2023 del
20.03.2023 (poi corretta con provvedimento del 12.5.2023) il Tribunale di Bari così statuiva: - rigetta la domanda di cui al punto 1 delle conclusioni dell'atto di citazione;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda subordinata di cui al punto 1.1. delle conclusioni dell'atto di citazione e, per l'effetto, condanna
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della curatela istante della Parte_1 somma €192.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal fatto alla presente pronuncia;
dalla presente pronuncia e sino al soddisfo decorrono gli interessi al tasso legale;
- condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute dalla EL istante che si liquidano nella misura di €809,60 per esborsi documentati e in €7.051,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato il 15.06.2023, ha proposto tempestivo appello , chiedendo, per i motivi di seguito indicati, in totale riforma Parte_1 della sentenza appellata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare inammissibile e, comunque, respingere la domanda di Controparte_2
, in persona del curatore, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
[...] accogliere le conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, che qui si riportano “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, rigettare in toto
2 le avverse domande, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni e qualsiasi provvedimento, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
-Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Costituitasi in giudizio, la EL del NT della CTF “
[...]
”, ha chiesto di rigettare il gravame, in quanto infondato in fatto Controparte_1
e in diritto, e di condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari: - ha rigettato l'eccezione di difetto di autorizzazione in capo al Curatore, avendo il , con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CP_1
c.p.c., provveduto ad allegare l'autorizzazione del giudice delegato, ed essendo infondate le ulteriori eccezioni, sollevate dal convenuto, di assenza di attestazione di conformità dell'autorizzazione giudiziale prodotta, e di mancata indicazione, in maniera specifica, delle azioni da intraprendersi da parte del Curatore, autorizzate dal giudice delegato;
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno conseguente al delitto di c.d. ricettazione prefallimentare, di cui all'art. 232, co. 3°, n. 2, l.f., per difetto di prova circa la consapevolezza, da parte dell' Pt_1 dello stato di dissesto della società al momento della realizzazione delle condotte CP_1 contestate;
-ha accolto la domanda di risarcimento del danno conseguente al delitto di bancarotta per distrazione, di cui all'art. 216, co. 1° n. 1, l.f., incidentalmente accertato, posto in essere dall' in concorso con il defunto , all'epoca dei fatti amministratore di diritto Pt_1 Persona_1 della società poi fallita, per l'importo di € 192.000,00; - ha dichiarato assorbita la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
1.Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di «difetto di autorizzazione a stare in giudizio del curatore», per Violazione art.
16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2012 n. 179.
Ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione a stare in giudizio da parte del Curatore, in quanto sprovvisto di capacità processuale, deducendo che, a fronte di una specifica contestazione circa il difetto di autorizzazione del G.D., la EL si è limitata a depositare la scansione della stampa del file relativo “al (presunto) provvedimento di autorizzazione reso dal Giudice Delegato, recante la semplice dicitura “firmato da (che chiunque avrebbe potuto apporre), senza Controparte_3
l'attestazione di conformità da parte del Curatore fallimentare”.
Ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha osservato che “…Neppure possono condividersi le ulteriori doglianze sollevate dal convenuto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.3 cpc. Quanto alla assenza di attestazione di conformità dell'autorizzazione giudiziale prodotta in atti è sufficiente osservare che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il difensore che deposita telematicamente un documento telematico – quale è quello di cui si discute – non deve
3 attestarne la conformità: in base alla normativa vigente, l'atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, non richiede
l'attestazione di conformità atteso che, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando il deposito riguarda l'atto digitale, lo stesso non viene prodotto in "copia", bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale (cfr. in termini Cass. n.
981/2023).”, deducendo che l'orientamento giurisprudenziale citato nella sentenza impugnata si riferisca al deposito, in un giudizio di appello, degli atti nativi digitali contenuti in una notificazione avvenuta a mezzo pec, e non anche al diverso caso in cui l'avvocato depositi, in un fascicolo telematico relativo ad un contenzioso civile, copia di un file digitale firmato dal giudice delegato del fallimento e depositato all'interno del procedimento del fallimento, per il quale resta fermo, invece, quanto previsto dall'art. 16 bis co. 9 bis del D.L. 179/121 sicchè, in mancanza di attestazione di conformità, la copia informatica di un documento (nel caso di specie, provvedimento del G.D. di autorizzazione e nomina) estratto dal fascicolo telematico del fallimento, non può considerarsi equivalente all'originale.
1.1. La doglianza è priva di pregio.
Premesso che l'istanza depositata dal Curatore nel fascicolo fallimentare in data 23.03.2016 ed il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato in data 05.04.2016 costituivano atti nativi digitali (sui quali vi era la firma digitale del Giudice, desumibile dalla coccarda e dalla stringa grafica che compaiono sull'atto), poi scansionati e depositati nel giudizio di primo grado, deve osservarsi che al fine del rigetto dell'eccezione, è dirimente la circostanza, emergente dagli atti e documentata dalla appellata, che con la comparsa conclusionale datata 24.01.2023 la EL depositava copia dell'istanza del Curatore, datata 23.03.2016 e del provvedimento del G.D. del
05.04.2016, con regolare attestazione di conformità.
Detta produzione è certamente legittima, ove si consideri che addirittura la mancanza di autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio ex artt.
25 e 31 L.F. (che attiene alla legitimatio ad processum, ossia all'efficacia di attività processuale nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, e non alla validità della costituzione del fallimento stesso) può essere sanata dal rilascio dell'autorizzazione, con efficacia retroattiva, anche nel corso del giudizio (ex multis Cass. 02.02.2021, n. 2280; Cass. 23.06.2020, n. 12252).
4 Solo per completezza giova osservare che, in ogni caso, ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico, occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta, sicchè una contestazione generica non è idonea a vanificare l'efficacia probatoria della copia (in tal senso, cfr. Cass. 28.08.2024, n. 23213).
Sotto altro profilo, come sempre più spesso affermato dalla S.C., le eventuali irritualità delle forme rilevano in quanto siano rapportate in concreto alla lesione del diritto di difesa della controparte, e ad una specifica doglianza di questa sulle conseguenze di quelle irritualità; in base al principio di correttezza e leale collaborazione, se non di autoresponsabilità in capo ad entrambe le parti, non hanno rilievo le irritualità in relazione alle quali la parte interessata non abbia dedotto, e se del caso provato, lo specifico pregiudizio subito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez.
III, 08/11/2019, n.28818: nella specie, è stato escluso rilievo alla carenza di asseverazione o attestazione di conformità della copia della sentenza notificata, in relazione alla decorrenza del termine breve di impugnazione).
Nel caso di specie, la contestazione dell'odierno appellante, è assolutamente generica, essendosi l' limitato a contestare la mancata attestazione della conformità dell'autorizzazione del Pt_1
G.D. ad agire in giudizio, senza prospettare alcuna conseguenza pregiudizievole.
Nel merito, l'appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
2.Ammissibilità di un concorso dell' nel reato di bancarotta per distrazione. Violazione Pt_1 degli artt. 216, co. 1°, n. 1, l.f. e 110 c.p.. Contraddittorietà, illogicità e omessa motivazione.
3.Difetto degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale. Violazione degli artt. 216, co.
1°, n. 1, l.f. e 110 c.p.. Contraddittorietà ed omessa motivazione.
4.Ammissibilità delle prove atipiche. Violazione di legge e dei principi giurisprudenziali.
Contraddittorietà.
5.Rilevanza probatoria delle prove atipiche. Violazione dell'art. 116 c.p.c. Travisamento e cattiva valutazione delle prove. Contraddittorietà ed omessa motivazione.
6.Concorso dell'Olivieri e condotta tipica di distrazione. Violazione degli artt. 216, co. 1°, n. 1,
l.f. e 110 c.p.. Contraddittorietà ed omessa motivazione.
Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni da ricettazione c.d. prefallimentare e nella parte in cui ha determinato il danno risarcibile nella misura di euro 192.000,00 anziché € 222.000,00, sicché su dette statuizioni deve considerarsi formato il giudicato implicito.
2.1.Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione per non avere preso atto della «assoluta impossibilità di configurare un concorso dell' nel reato di bancarotta Pt_1 fraudolenta per distrazione, per non essere stata accertata la responsabilità del soggetto US».
A fondamento del motivo ha allegato la palese contraddizione con quanto ritenuto dal medesimo
Giudice in altra sentenza, la n. 24/2023, che ha definito in primo grado altro giudizio promosso
5 dal nei confronti di , nella quale il Tribunale avrebbe escluso la CP_1 Parte_2 fondatezza della pretesa risarcitoria. Deduce al riguardo l'appellante che «in definitiva, con specifico riferimento alla possibilità di ritenere ammissibile un concorso dell' nel reato di bancarotta Pt_1 per distrazione commesso da , la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui PE ha ritenuto sussistente tale concorso pur in presenza di firme false apposte sugli assegni incassati dall in quanto: - si è giunti ad una decisione del tutto difforme rispetto a quella emessa, dal Pt_1 medesimo Giudicante, nella identica fattispecie che vedeva quale percettore degli assegni Parte_2
- accertata la falsità della firma, si è comunque ritenuto sussistente un accordo tra e volto PE Pt_1
a distrarre somme dalla società odierna istante, senza fornire alcuna spiegazione sull'iter logico giuridico che ha condotto il Giudicante a tale convincimento;
- ha fatto applicazione in maniera illogica e contraddittoria dei principi di diritto applicabili per l'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale ex artt. 216, co. 1°, n. 1, l.f. e 110 c.p. A causa dei vizi come sopra rilevati, non si è potuto giungere ad una decisione, conforme con quella resa nell'analogo caso che escludesse l'ipotesi Pt_2 del concorso esterno nel reato proprio, per l'assenza di prova sui profili di responsabilità dell'US».
2.2. Il motivo è privo di pregio.
Il Tribunale, con motivazione congrua ed aderente alle risultanze processuali, ha ritenuto sussistente la responsabilità di per concorso (con ) in bancarotta Pt_1 Persona_1 fraudolenta per distrazione, osservando che «Quanto, poi, all'attività tipica di almeno un US e alla conoscenza dei propositi distrattivi di quest'ultimo in capo al terzo si osserva quanto segue.
Preliminarmente, all'esito dell'ampia indagine condotta dalla Guardia di Finanza è emerso che la società fallita operava come collettore di debiti rinvenienti da altre società, tutte prossime alla cancellazione;
l'esame della documentazione contabile della società rinvenuta ha consentito, altresì, di appurare l'esistenza di una serie di operazioni tutte volte a svuotare la società consentendo, al contempo, ai soggetti debitori della CTF di azzerare la loro posizione debitoria nei confronti di quest'ultima. Per quel che qui rileva, deve evidenziarsi, difatti, l'esistenza in contabilità di un mastrino a nome c/debito in cui risultano Persona_1 numerose movimentazioni, anche in denaro contante;
in data 2.3.2006 risulta, poi registrato un giroconto per €1.368.203,37 rinveniente da un accollo del debito da parte del in relazione ad un debito della PE Con CTF verso la di cui lo stesso era liquidatore;
tale registrazione, in base alle analisi svolte dal GdF, ha permesso quindi di giustificare contabilmente i numerosi prelevamenti effettuati dal per cassa e PE per banca, essendo divenuto creditore della CTF. Così individuata la condotta tipica dell'US, deve ritenersi che l fosse ben a conoscenza dei propositi distrattivi perseguiti dall'amministratore Pt_1 della CTF. La tesi sostenuta dal convenuto, il quale assume di aver ricevuto le somme dal a titolo PE di prestito personale per far fronte a talune esposizioni debitorie, risulta smentita dalla stessa documentazione acquisita agli atti del giudizio e dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza. È emerso, difatti, in sede di accertamenti che nel periodo oggetto di analisi l' era titolare di n. 12 conti Pt_1 correnti bancari, alcuni dei quali affidati e garantiti per ingenti somme, oltre che intestatario di titoli azionari;
il reddito complessivo di questi nel 2007 risulta pari a circa €402.000,00, nel 2008 a circa €
329.000,00 e nel 2009 a circa € 586.000,00; nel 2007 risulta aver altresì stipulato numerosi atti negoziali.
6 Deve soggiungersi che sia , sia entrambi persone negoziatrici di parte Parte_3 Persona_2 degli assegni di cui si discute, hanno negato l'esistenza di rapporti di credito/debito con l La stessa Pt_1 circostanza riferita in sede di interrogatorio dal convenuto in merito alla consegna degli assegni smentisce la tesi del prestito eseguito dal : l ha affermato, difatti, che tali assegni, postdati e firmati, PE Pt_1 erano a lui consegnati dal presso il suo studio;
appare, dunque, inverosimile la tesi della consegna PE
a titolo di prestito di somme non immediatamente fruibili da parte del convenuto. Non può neppure sostenersi, anche in ragione della professione svolta dal convenuto e delle competenze di cui è in possesso, che questi non fosse a conoscenza della provenienza delle somme dalla CTF, tanto essendo chiaramente evincibile dal timbro della CTF apposto sui titoli di credito nello spazio riservato alla firma del traente. Si aggiunga che il sig. dichiarava a sommarie informazioni di aver ricevuto rassicurazioni in Parte_4 merito alla provenienza degli assegni;
questi dichiarava, difatti: 'ricordo che mi disse (l che gli Pt_1 assegni erano relativi ad una società del gruppo di Casamassima e riguardavano consulenze CP_5 da lui effettuate'. Quanto riferito dal in merito ad asserite consulenza rese dall'odierno convenuto in Pt_4 favore della società del gruppo costituisce ulteriore elemento volto ad avvalorare l'assunto CP_5 attoreo circa l'esistenza di un accordo con il volto a distrarre somme dalla società odierna istante. PE
Né può a tal fine rilevare l'eventuale falsità delle firme apposte sui titoli avendo il convenuto confermato, sia in sede si sommarie informazioni che in sede di interrogatorio reso dinanzi al
P.M., di aver ricevuto gli assegni direttamente dal , in un'unica circostanza e in busta PE chiusa».
L'appellante, a fondamento del motivo, non ha contestato la contraddittorietà intrinseca della motivazione della sentenza appellata, ma una dedotta contraddittorietà con altra pronuncia, resa in precedenza dallo stesso Giudice (con la quale, in ogni caso, è stata accolta la domanda della
EL, di condanna del seppure ai sensi dell'art. 2033 c.c.), in fattispecie che comunque, Pt_2 presentano peculiarità specifiche e che vanno valutate alla luce delle relative risultanze processuali;
peraltro, la predetta sentenza, n. 24/2023, è stata oggetto di gravame, principale da parte del ed incidentale, da parte della stessa EL (che ha contestato il rigetto della Pt_2 domanda di risarcimento del danno conseguente alla bancarotta per distrazione di cui all'art. 216, co. 1° n. 1, L.F.).
La correttezza della decisione oggetto della presente impugnazione non può che misurarsi con le argomentazioni poste dal primo Giudice a fondamento della decisione, alla luce delle emergenze processuali e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie.
Ciò posto, nessuna contraddizione è ravvisabile nella sentenza di primo grado, laddove si è accertato (incidenter tantum) il concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione dell' Pt_1 per l'esistenza di un accordo con l'ex amministratore di diritto , anche a prescindere PE dall'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte sui titoli: il potrebbe anche aver PE consegnato all' titoli apocrifi (in quanto materialmente non compilati o sottoscritti di suo Pt_1 pugno), ma ciò non escluderebbe l'accordo tra i due, avendo lo stesso dichiarato il Pt_1
7 14.3.2014 in sede penale che gli assegni gli erano stati consegnati in busta chiusa dallo stesso
. PE
Come correttamente evidenziato dall'appellata, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado, la EL aveva prefigurato varie ricostruzioni astrattamente ipotizzabili, alla luce delle mutevoli dichiarazioni rese in sede penale dall che in una occasione aveva dichiarato Pt_1 che gli assegni sarebbero stati firmati alla sua presenza e in altra che erano stati consegnati in busta chiusa. Il NT aveva rilevato che, anche qualora (secondo l'iniziale prospettazione dell' , le firme di traenza apposte sugli assegni fossero risultate autentiche, l'attività Pt_1 distrattiva sarebbe stata configurabile, in concorso, essendo i titoli stati consegnati dall'ex amministratore della all'avv. ed avendo la relativa elargizione CP_1 Parte_1 costituito il frutto di un accordo intervenuto con il . La prospettazione del , PE CP_1 perciò, presupponeva il concorso del nell'integrazione della fattispecie delittuosa (e PE quindi postulava l'accordo con lui), ma non anche l'autenticità delle sottoscrizioni che, peraltro, non integra fatto costitutivo dell'azione risarcitoria proposta. In definitiva, la domanda subordinata, fondata sul concorso in bancarotta per distrazione (in cui la condotta del PE consiste nell'aver consegnato all' gli assegni e consentito quindi che quegli incassasse Pt_1 indebitamente i titoli, si appropriasse delle disponibilità della società fallita e beneficiasse della distrazione) non era stata necessariamente ancorata all'ipotesi della veridicità delle sottoscrizioni.
Ciò che rileva, ai fini dell'integrazione della fattispecie distrattiva, è che gli assegni, recanti la firma del con timbro della al di là della materiale compilazione e sottoscrizione, PE CP_1 fossero stati consegnati all' direttamente dal , amministratore della Pt_1 PE CP_1
3.1.Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza, asseritamente nulla, per omessa motivazione, lamentando che ha accolto la domanda risarcitoria per concorso dell' nel Pt_1 reato di bancarotta fraudolenta, omettendo di fornire una motivazione sul percorso logico giuridico che ha condotto il Tribunale a ritenere sussistenti tutti i requisiti necessari per ravvisare il concorso dell'extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta.
Deduce l'appellante che il Tribunale, dopo aver delineato quali sono gli elementi costitutivi del reato, in presenza dei quali l'extraneus è chiamato a rispondere ex. art. 110 c.p. in concorso con il soggetto qualificato [a) l'attività tipica di almeno un US;
b) il contributo causale sul verificarsi del fatto da parte dell'extraneus; c) la consapevolezza dell'extraneus circa la qualifica del soggetto US;
d) la coscienza dei propositi distrattivi dell'US; e) la volontà di apportare, con la propria condotta, un contributo causale all'azione dell'US; f) la consapevolezza della potenzialità lesiva di operazioni aventi caratteristiche tali da potersi prevedere dannose per le aspettative del ceto dei creditori], in modo illogico e contraddittorio si è poi limitato ad accertarne soltanto alcuni, ed in particolare quelli sub a), c), d), e), omettendo “completamente qualsiasi indagine sulla sussistenza degli altri elementi costitutivi del presunto reato di concorso, ovvero nella specie si è omessa ogni indagine sia su quale fosse il contributo causale sul verificarsi del fatto da parte dell'extraneus (di cui alla lettera sub b) sia circa
l'eventuale consapevolezza dell della potenzialità lesiva di quelle operazioni per le aspettative del Pt_1
8 ceto dei creditori (di cui alla lettera f)», nonostante «entrambi i requisiti costituiscono elementi essenziali ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'extraneus».
3.2.La censura è infondata, non apprezzandosi alcuna carenza motivazionale nel percorso argomentativo del Tribunale.
La fattispecie di reato fallimentare, bancarotta fraudolenta distrattiva, consiste nell'appropriazione indebita commessa dall'amministratore prima della dichiarazione di fallimento.
La condotta distrattiva fraudolenta, ex art. 216 L. Fall., involge di per sè lo storno indebito di una risorsa patrimoniale a favore di un terzo al di fuori della società. Se questi è conscio del contenuto dell'operazione e della sua natura distrattiva, che implica altresì, sotto il profilo psicologico, la consapevolezza che essa espone a rischio la garanzia offerta ai creditori dal patrimonio dell'impresa, la sua condotta ricade nel concorso in bancarotta (cfr., in termini, Cass. pen. sez. V,
21/11/2017, n.2298).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il soggetto esterno alla società può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella del cd. US, nella consapevolezza della funzione di supporto alla "distrazione", intesa quest'ultima come sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento, per cui, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, può dirsi che a configurare la responsabilità dell'extraneus per concorso nel reato è sufficiente l'incidenza causale dell'azione dello stesso extraneus ai fini distrattivi (cfr. Cass. pen, sez. 5^, 27/6/2012, n. 39387, Cass. pen. sez. V, 23/06/2016,
n.42572).
Sotto il profilo soggettivo, il dolo dell'extraneus, concorrente nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dell'amministratore della società fallita, non richiede la prova del previo concerto dell'extraneus con quest'ultimo, essendo sufficiente la dimostrazione del dolo generico, consistente nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'US, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (cfr. ex multis, Cass. pen. sez. V,
14/10/2019, n.4710, Cass. Sez. V n. 38731/2017).
“Tale orientamento giurisprudenziale trae le conseguenze dalla ritenuta estraneità del dissesto, in quanto elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, all'oggetto del dolo caratteristico di detto reato, per dedurne che non vi siano ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all'US» (così, tra le tante,
Cass. pen. Sez. V, 03.08.2017, n. 38731, cit.; in termini Cass. pen. Sez. V, 11.07.2019, n. 37194).
Pertanto, ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.f. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del
9 reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Cass. pen., sez. V, 24.3.2010, n. 16579; Cass. pen, sez. V, 14.05.2015, n. 45665).
Nel caso di specie, il reato di bancarotta fraudolenta si è consumato con l'apprensione delle somme da parte dell' destinatario della notevole somma distratta dall'amministratore Pt_1 intraneo, ed è quindi divenuto perseguibile come tale per effetto della dichiarazione di fallimento.
Quanto all'elemento oggettivo, dunque, il contributo causale dell'appellante risulta in re ipsa, posto che l' è il soggetto mediante il quale si è realizzata la distrazione ed il beneficiario Pt_1 delle somme sottratte alla società, sicchè non può revocarsi in dubbio che la sua condotta è stata efficiente per la produzione dell'evento; il proposito distrattivo dell'US coincide con quello dell'extraneus, che ha apportato un contributo causale imprescindibile, avendo ricevuto la consegna dei titoli, avendoli incassati (a mezzo di parenti e amici) ed essendosi appropriato delle disponibilità della CP_1
Il primo giudice ha ritenuto sussistente la condotta concorsuale dell' nel reato di Pt_1 bancarotta fraudolenta, facendo corretta applicazione dei suesposti principi, ed osservando che nel caso in discussione (cfr. pagg.
8-10 della sentenza appellata) “vi è prova, in primo luogo, della conoscenza in capo al convenuto della qualifica soggettiva dell'US: lo stesso ha dichiarato a Pt_1 sommarie informazioni, in data 6.12.2013 – come evincibile dal verbale di interrogatorio del 14.3.2014 – di aver conosciuto, nel 2000-2004 il sig. e di sapere che questi era amministratore della CTF, Persona_1 che conduceva uno stile di vita estremamente agiato e che aveva una notevole disponibilità economica. A fronte di tali precise affermazioni, a nulla rileva quanto dichiarato dal medesimo convenuto in sede di interrogatorio nel marzo 2014, ove riferiva di non sapere che tipo di attività svolgesse il nella PE
CTF; oltretutto, tale ultima dichiarazione risulta contradetta dalla successiva affermazione secondo cui il
gli riferiva che, quelle di cui agli assegni in discussione, erano somme che 'doveva prendere dalla PE società' (cfr. pag. 49 del verbale di interrogatorio). Quanto, poi, all'attività tipica di almeno un US e alla conoscenza dei propositi distrattivi di quest'ultimo in capo al terzo si osserva quanto segue.
Preliminarmente, all'esito dell'ampia indagine condotta dalla Guardia di Finanza è emerso che la società fallita operava come collettore di debiti rinvenienti da altre società, tutte prossime alla cancellazione;
l'esame della documentazione contabile della società rinvenuta ha consentito, altresì, di appurare l'esistenza di una serie di operazioni tutte volte a svuotare la società consentendo, al contempo, ai soggetti debitori della CTF di azzerare la loro posizione debitoria nei confronti di quest'ultima. Per quel che qui rileva, deve evidenziarsi, difatti, l'esistenza in contabilità di un mastrino a nome c/debito in cui risultano Persona_1 numerose movimentazioni, anche in denaro contante;
in data 2.3.2006 risulta, poi registrato un giroconto per € 1.368.203,37 rinveniente da un accollo del debito da parte del in relazione ad un debito della PE Con CTF verso la di cui lo stesso era liquidatore;
tale registrazione, in base alle analisi svolte dal GdF, ha permesso quindi di giustificare contabilmente i numerosi prelevamenti effettuati dal per cassa e PE
10 per banca, essendo divenuto creditore della CTF. Così individuata la condotta tipica dell'US, deve ritenersi che l fosse ben a conoscenza dei propositi distrattivi perseguiti dall'amministratore della Pt_1
CTF. La tesi sostenuta dal convenuto, il quale assume di aver ricevuto le somme dal a titolo di PE prestito personale per far fronte a talune esposizioni debitorie, risulta smentita dalla stessa documentazione acquisita agli atti del giudizio e dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza. È emerso, difatti, in sede di accertamenti che nel periodo oggetto di analisi l era titolare di n. 12 conti correnti bancari, alcuni Pt_1 dei quali affidati e garantiti per ingenti somme, oltre che intestatario di titoli azionari;
il reddito complessivo di questi nel 2007 risulta pari a circa €402.000,00, nel 2008 a circa € 329.000,00 e nel 2009 a circa €
586.000,00; nel 2007 risulta aver altresì stipulato numerosi atti negoziali. Deve soggiungersi che sia Pt_3
sia entrambi persone negoziatrici di parte degli assegni di cui si discute, hanno
[...] Persona_2 negato l'esistenza di rapporti di credito/debito con l' La stessa circostanza riferita in sede di Pt_1 interrogatorio dal convenuto in merito alla consegna degli assegni smentisce la tesi del prestito eseguito dal
: l ha affermato, difatti, che tali assegni, postdati e firmati, erano a lui consegnati dal PE Pt_1
presso il suo studio;
appare, dunque, inverosimile la tesi della consegna a titolo di prestito di PE somme non immediatamente fruibili da parte del convenuto. Non può neppure sostenersi, anche in ragione della professione svolta dal convenuto e delle competenze di cui è in possesso, che questi non fosse a conoscenza della provenienza delle somme dalla CTF, tanto essendo chiaramente evincibile dal timbro della
CTF apposto sui titoli di credito nello spazio riservato alla firma del traente. Si aggiunga che il sig.
[...] dichiarava a sommarie informazioni di aver ricevuto rassicurazioni in merito alla provenienza Pt_4 degli assegni;
questi dichiarava, difatti: 'ricordo che mi disse (l che gli assegni erano relativi ad Pt_1 una società del gruppo di Casamassima e riguardavano consulenze da lui effettuate'. Quanto CP_5 riferito dal in merito ad asserite consulenza rese dall'odierno convenuto in favore della società del Pt_4 gruppo costituisce ulteriore elemento volto ad avvalorare l'assunto attoreo circa l'esistenza di CP_5 un accordo con il volto a distrarre somme dalla società odierna istante. Né può a tal fine rilevare PE
l'eventuale falsità delle firme apposte sui titoli avendo il convenuto confermato, sia in sede si sommarie informazioni che in sede di interrogatorio reso dinanzi al P.M., di aver ricevuto gli assegni direttamente dal , in un'unica circostanza e in busta chiusa. Vi è prova, altresì, della consapevolezza e volontà PE del convenuto di apportare, con la propria condotta, un contributo causale all'azione dell'US. Le circostanze tutte sopra indicate, specie in relazione alle modalità di consegna dei titoli di credito e alle date di scadenza sugli stessi apposte, oltre che all'ingente importo che viene in rilievo, sono indice univoco della sussistenza di tale elemento soggettivo;
il convenuto, poi, lungi dal mettere direttamente all'incasso, alle rispettive scadenze, i titoli di credito, ha provveduto a negoziare gli stessi mediante parenti ed amici, assumendo l'esistenza nei confronti di questi di asseriti debiti nella specie non compitamente dimostrati;
come detto, peraltro, non ha fornito prova alcuna, a fronte dei chiari elementi evincibili dagli atti di causa, delle sue precarie condizioni economiche al momento dell'apprensione dei titoli in discussione”.
Appare evidente, alla luce delle risultanze analiticamente scrutinate dal Tribunale [complessive modalità dell'erogazione del denaro, mediante 22 assegni poi girati a terzi soggetti, senza una effettiva causale;
risalente e multiforme attività professionale prestata dall in favore delle Pt_1
11 società del “gruppo ” (di cui faceva parte CTF), da lui stesso rivendicata, e, quindi, CP_5 sua profonda conoscenza delle vicende societarie;
ammissioni da lui operate in sede penale e dichiarazioni rese, in sede penale, da terzi coinvolti nella vicenda] la consapevolezza, in capo all' della potenzialità lesiva di una operazione di distrazione dalle casse sociali di una Pt_1 ingente somma, almeno € 192.000,00, indubbiamente dannosa per le aspettative dei creditori in caso di fallimento.
D'altro canto, la prova dell'elemento soggettivo del reato non può che essere fornita mediante un metodo logico-deduttivo, anche e soprattutto sulla base delle modalità della condotta contestata:
“La prova del dolo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato” (cfr. Cass. pen. V, 17.5.2023 n. 31702).
4.1.Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale ha utilizzato come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel procedimento penale, nonostante le stesse non fossero state raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato, assunte nel contraddittorio delle parti e sottoposte alla necessaria verifica dibattimentale con tutte le garanzie di legge, così disattendendo i principi enunciati dalla Suprema Corte, che il primo giudice avrebbe impropriamente richiamato.
Deduce l'appellante che, al di fuori dell'ipotesi di riti alternativi scelti dall'imputato, in nessun caso il Giudice civile può avvalersi di materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale (come avviene, ad esempio, per le sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari), salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta. Nel caso di specie, le prove su cui il primo Giudice ha fondato la propria decisione sono costituite dai verbali di sommarie informazioni, da un verbale di interrogatorio dell'Avv. e da un verbale di indagine della Pt_1
Guardia di Finanza, prove che, non provenendo da un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato e comunque non sottoposte alla necessaria verifica dibattimentale, in quanto acquisite in sede di indagine penale ed in assenza delle garanzie di legge, non potevano essere utilizzate nel giudizio civile, né il Giudice avrebbe potuto assegnare alle stesse il valore di testimonianze o di confessioni.
4.2. Il motivo è infondato.
Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, la "prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare" (Cass. Sez. 3, ord.
28.2.2023, n. 5947, conf., da ultimo, Cass. III, 28.8.2024 n. 23299).
Invero, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di
12 atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto)” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n.2947), potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.
In particolare è stato affermato (Cass. n. 1593/2017) che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicchè il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 20335/2004; conf. Cass. 12.2.2021 n. 3689).
“Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non
è sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. civ. III, 19.7.2019 n. 19521).
Pertanto (Cass. n. 12577/2014 e Cass. 3689/2021, cit.) in base al principio del libero convincimento, il giudice civile può trarre elementi di prova, con adeguato vaglio critico, dalle dichiarazioni
"auto-indizianti" rese nel procedimento penale, atteso che la sanzione d'inutilizzabilità, posta dall'art. 63 c.p.p. a tutela dei diritti di difesa in quella sede, non ha effetti fuori di essa.
Il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi applicabili alla fattispecie, ponendo alla base del proprio convincimento gli atti delle indagini preliminari complessivamente considerati, quali elementi di prova indiziari gravi, univoci e concordanti, criticamente valutati, ivi comprese le dichiarazioni e le ammissioni operate in sede penale dall' Pt_1
Nella sentenza impugnata si legge infatti che “nel caso di specie gli elementi allegati dalla parte attrice costituiscono, unitamente considerati, indizi gravi e concordanti ai fini della prova del concorso dell nel reato di bancarotta fraudolenta” e che “…l'effettiva esplicazione del contraddittorio Pt_1 avvenga nel processo nel quale la prova atipica viene utilizzata dal giudice del merito;
prova che, dunque, può essere liberamente valutata, nel contesto del compendio probatorio acquisito e nel raffronto con le altre
13 risultanze istruttorie, come elemento indiziario idoneo, se grave e preciso (essendo il requisito della concordanza solo eventuale del procedimento logico da cui consegue la presunzione semplice, rilevando nel caso di concorso di più circostanze presuntive: tra le altre, Cass. n. 1377/1993; Cass. n. 914/1999; Cass. n.
491/2000; Cass. n. 6038/2001), alla dimostrazione di un fatto determinato, poiché anche una sola prova presuntiva semplice può essere sufficiente a fondare il convincimento del giudice, non essendo tale prova inferiore alle altre (Cass. n. 914/1999). Né può sostenersi che le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai soggetti negoziatori degli assegni per cui è causa siano in queste sede inutilizzabili in ragione del divieto posto dall'art. 246 cpc: l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare è solo l'interesse giuridico, personale, concreto e attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione o una legittimazione secondaria a intervenire nel giudizio proposto da altri, ipotesi che non ricorre nella specie”.
5.1. Con il quinto motivo, proposto in subordine rispetto al precedente, l'appellante censura la sentenza per violazione di legge, violazione di principi giurisprudenziali, illogicità, omessa motivazione e contraddittorietà, in merito all'efficacia probatoria delle predette prove atipiche, deducendo che, quand'anche i documenti relativi al procedimento penale si fossero considerati
“argomenti di prova”, comunque non avrebbero potuto, da soli, fondare la decisione del Giudice;
sicché, tenuto conto che tutta la documentazione prodotta in giudizio proveniva dal procedimento penale, il primo giudice non aveva alcuna “prova piena” su cui fondare il proprio convincimento e, “ai fini della prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale del reato di bancarotta fraudolenta”, non ha “valutato le prove nel contesto del compendio probatorio acquisito e nel raffronto con le altre risultanze istruttorie”.
5.2. Il motivo è privo di pregio.
Il Tribunale, come evidenziato nell'esame del motivo sub 4, ha ritenuto che “nel caso di specie gli elementi allegati dalla parte attrice costituiscono, unitamente considerati, indizi gravi e concordanti ai fini della prova del concorso dell' nel reato di bancarotta fraudolenta”, analizzando puntualmente Pt_1 tutti gli elementi presuntivi, emergenti dagli atti delle indagini penali (sommarie informazioni testimoniali, dichiarazioni dello stesso ed accertamenti delle indagini eseguite dalla Pt_1
Guardia di Finanza) che, unitariamente, complessivamente e logicamente valutati, convergevano nel senso della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del contestato concorso esterno dell' nella bancarotta fraudolenta per distrazione. Pt_1
La doglianza dell'appellante, relativa alla mancanza di una “prova piena”, non riveniente dalle indagini penali, è priva di pregio, ove si consideri che nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.), non esiste, al di fuori dei casi di cd. prove legali, una gerarchia delle fonti di prova, sicchè tutte le prove sono liberamente valutabili dal giudice, che può porre a fondamento del suo convincimento anche (e solo) quelle di natura presuntiva (qualora ritenute maggiormente attendibili), purché la scelta, e la valutazione, del materiale probatorio sia sorretta da adeguata, e logicamente non contraddittoria, giustificazione (cfr., ex plurimis, Cass. 12.9.2011 n. 18644, Cass. 18.4.2007 n. 9245, Cass. 28.6.2006
14 n. 14972, Cass.
4.3.2005 n. 4743, Cass.
6.2.2003 n. 1747, Cass. 16.5.2000 n. 6347, Cass.
8.4.1995 n.
4078, Cass. 20.6.1994 n. 5925).
Il giudice del merito, che deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza, ha ampia libertà nell'utilizzazione e interpretazione dell'attività probatoria, anche se di valore indiziario, con il solo limite derivante dal fatto che il materiale di prova debba considerarsi ontologicamente inesistente (per tutte v. Cass. n. 2666/ 1987; Cass. n.
15073/ 2008).
Come già detto, nel sistema processuale vigente non sussiste alcuna previsione di tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice ben può porre a fondamento della sua decisione anche prove c.d. "atipiche" (ad es. risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale). In tal caso le prove atipiche trovano ingresso nel processo civile mediante produzione documentale, e va loro riconosciuta un'efficacia probatoria pari a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., o degli argomenti di prova.
“Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità
e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile” (così, Cassazione civile sez. III,
25/07/2023, n.22360).
Ciò posto in punto di diritto, la contestazione dell'appellante in merito ai singoli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale del reato di bancarotta fraudolenta non coglie nel segno, non facendo emergere né l'illogicità né la contraddittorietà del ragionamento decisorio del primo
Giudice.
In particolare, quanto alla conoscenza della qualifica soggettiva dell'US, nella sentenza si legge che “nel caso in discussione vi è prova, in primo luogo, della conoscenza in capo al convenuto della qualifica soggettiva dell'US: lo stesso ha dichiarato a sommarie informazioni, in data Pt_1
6.12.2013 – come evincibile dal verbale di interrogatorio del 14.3.2014 – di aver conosciuto, nel 2000-2004 il sig. e di sapere che questi era amministratore della CTF, che conduceva uno stile di vita Persona_1 estremamente agiato e che aveva una notevole disponibilità economica. A fronte di tali precise affermazioni,
a nulla rileva quanto dichiarato dal medesimo convenuto in sede di interrogatorio nel marzo 2014, ove riferiva di non sapere che tipo di attività svolgesse il nella CTF;
oltretutto, tale ultima PE
15 dichiarazione risulta contradetta dalla successiva affermazione secondo cui il gli riferiva che, PE quelle di cui agli assegni in discussione, erano somme che 'doveva prendere dalla società' (cfr. pag. 49 del verbale di interrogatorio)”.
L'appellante lamenta che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le altre risultanze processuali senza tuttavia indicare le altre e diverse risultanze processuali, idonee a contrastare la puntuale ricostruzione del primo giudice: la consapevolezza, in capo all' della qualità rivestita dal Pt_1
nella CTF si evince, a tacer d'altro, sia dal timbro riportato sugli assegni che lo stesso PE
gli consegnava, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso che il 6.12.2013 aveva PE Pt_1 riferito di sapere che il dal 2000 al 2004 era amministratore della PE CP_1
Quanto poi alla conoscenza dei propositi distrattivi, nella sentenza si legge che “l fosse ben Pt_1
a conoscenza dei propositi distrattivi perseguiti dall'amministratore della CTF. La tesi sostenuta dal convenuto, il quale assume di aver ricevuto le somme dal a titolo di prestito personale per far PE fronte a talune esposizioni debitorie, risulta smentita dalla stessa documentazione acquisita agli atti del giudizio e dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza. È emerso, difatti, in sede di accertamenti che nel periodo oggetto di analisi l era titolare di n. 12 conti correnti bancari, alcuni dei quali affidati Pt_1
e garantiti per ingenti somme, oltre che intestatario di titoli azionari;
il reddito complessivo di questi nel
2007 risulta pari a circa €402.000,00, nel 2008 a circa €329.000,00 e nel 2009 a circa €586.000,00; nel
2007 risulta aver altresì stipulato numerosi atti negoziali. Deve soggiungersi che sia sia Parte_3
entrambi persone negoziatrici di parte degli assegni di cui si discute, hanno negato Persona_2
l'esistenza di rapporti di credito/debito con l La stessa circostanza riferita in sede di interrogatorio Pt_1 dal convenuto in merito alla consegna degli assegni smentisce la tesi del prestito eseguito dal : PE
l ha affermato, difatti, che tali assegni, postdati e firmati, erano a lui consegnati dal presso Pt_1 PE il suo studio;
appare, dunque, inverosimile la tesi della consegna a titolo di prestito di somme non immediatamente fruibili da parte del convenuto. Non può neppure sostenersi, anche in ragione della professione svolta dal convenuto e delle competenze di cui è in possesso, che questi non fosse a conoscenza della provenienza delle somme dalla CTF, tanto essendo chiaramente evincibile dal timbro della CTF apposto sui titoli di credito nello spazio riservato alla firma del traente. Si aggiunga che il sig. Parte_4 dichiarava a sommarie informazioni di aver ricevuto rassicurazioni in merito alla provenienza degli assegni;
questi dichiarava, difatti: 'ricordo che mi disse (l' che gli assegni erano relativi ad una società del Pt_1 gruppo di Casamassima e riguardavano consulenze da lui effettuate'. Quanto riferito dal CP_5 Pt_4 in merito ad asserite consulenza rese dall'odierno convenuto in favore della società del gruppo CP_5 costituisce ulteriore elemento volto ad avvalorare l'assunto attoreo circa l'esistenza di un accordo con il
volto a distrarre somme dalla società odierna istante. Né può a tal fine rilevare l'eventuale falsità PE delle firmeapposte sui titoli avendo il convenuto confermato, sia in sede si sommarie informazioni che in sede di interrogatorio reso dinanzi al P.M., di aver ricevuto gli assegni direttamente dal , in PE un'unica circostanza e in busta chiusa”.
L'appellante stigmatizza che il primo Giudice non ha preso in considerazione alcune dichiarazioni rese dallo stesso nell'interrogatorio del 14.3.2014 (evidentemente finalizzate Pt_1
16 a giustificare la sua condotta e, dunque, a sé favorevoli): dunque, l'appellante cerca di confutare quanto posto dal primo giudice a fondamento della decisione, richiamando quelle stesse argomentazioni che il Tribunale ha, motivatamente, ritenuto contraddette dalle ulteriori emergenze processuali. L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo
Giudice, dal predetto verbale di interrogatorio del 14.3.2014 emergerebbe l'esistenza di un prestito di carattere personale effettuato da (e non dalla CTF), in favore dell'Avv. Persona_1
per consentirgli di far fronte ad una situazione di temporanea difficoltà economica in cui Pt_1 si trovava, legata all'alto tenore di vita nonché alla necessità di saldare alcuni debiti senza prelevare denaro dal conto corrente, per non dar conto all'ex coniuge delle operazioni di restituzione prestito che stava compiendo. Lamenta che “il Giudicante non abbia minimamente argomentato sul motivo per cui ha attribuito efficacia probatoria unicamente alle circostanze sfavorevoli emerse a carico dell ritenendo aprioristicamente che tutte le circostanze ad egli favorevoli fossero Pt_1 prive di rilevanza e dignità probatoria”.
Gli assunti dell'appellante non possono essere condivisi, e non trovano logico riscontro nelle risultanze processuali, ove si consideri che gli assegni consegnati dal (recanti il timbro PE della CTF) venivano incassati da terzi alle date apposte sui titoli e, solo successivamente, le somme prelevate dai conti di tali soggetti venivano erogate (talora in più tranches) all' Pt_1
Come rilevato dal Tribunale, e già posto in evidenza nella comunicazione della GdF ex art. 347
c.p.p. del 23.07.2015, «…nel caso in cui si sostenesse l'ipotesi del prestito personale, non si spiegano le motivazioni per le quali non ha proceduto alla riscossione diretta delle somme di denaro Parte_1 tramite gli assegni emessi dall'amministratore della e da quest'ultimo girati e, rinvenienti, CP_1 come dichiarato da da un credito vantato dall'amministratore, , nei confronti della Pt_1 Persona_1 società»; sotto altro profilo, la sentenza ha dato atto «della provenienza delle somme dalla CTF, tanto essendo chiaramente evincibile dal timbro della CTF apposto sui titoli di credito nello spazio riservato alla firma del traente».
Inoltre, le dichiarazioni del sono state correttamente richiamate dal primo Giudice anche Pt_4 quale «indice di un accordo distrattivo» con il : le consulenze asseritamente effettuate PE dall' per il sarebbero state infatti illecitamente remunerate con danaro Pt_1 Controparte_6 della CTF.
La ventilata ipotesi del prestito personale del (preteso creditore della società) all' PE Pt_1 appare contraddetta e smentita dalle plurime circostanze, gravi, precise e concordanti, puntualmente evidenziate e correttamente valutate dal Tribunale;
in ogni caso, anche a voler dar seguito all'assunto dell'appellante, il presunto prestito erogato dal non escluderebbe la PE sussistenza della distrazione e la conseguente responsabilità risarcitoria, atteso che all' Pt_1 sarebbero stati consegnati assegni tratti su conto della C.T.F. e recanti il timbro della società; sicché egli avrebbe ingiustificatamente incassato somme di pertinenza della C.T.F. e avrebbe concorso (con il ) al depauperamento della società. PE
17 Quanto alla consapevolezza e volontà di apportare un contributo causale all'azione dell'US, il primo giudice ha ritenuto che «vi è prova, altresì, della consapevolezza e volontà del convenuto di apportare, con la propria condotta, un contributo causale all'azione dell'US. Le circostanze tutte sopra indicate, specie in relazione alle modalità di consegna dei titoli di credito e alle date di scadenza sugli stessi apposte, oltre che all'ingente importo che viene in rilievo, sono indice univoco della sussistenza di tale elemento soggettivo;
il convenuto, poi, lungi dal mettere direttamente all'incasso, alle rispettive scadenze, i titoli di credito, ha provveduto a negoziare gli stessi mediante parenti ed amici, assumendo
l'esistenza nei confronti di questi di asseriti debiti nella specie non compitamente dimostrati;
come detto, peraltro, non ha fornito prova alcuna, a fronte dei chiari elementi evincibili dagli atti di causa, delle sue precarie condizioni economiche al momento dell'apprensione dei titoli in discussione».
L'assunto dell'appellante, che taccia di apparenza la motivazione, per avere il primo Giudice omesso di esplicitare sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione,
è contraddetto dal richiamo che il Tribunale opera a “le circostanze tutte sopra indicate”, di talchè la lettura complessiva e non atomistica delle parti della sentenza consente di ricostruire l'iter motivazionale che, attraverso il richiamo a plurime fonti di prova, sorregge la decisione finale.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che gli asseriti debiti dell' nei confronti di alcuni Pt_1 dei soggetti che hanno negoziato gli assegni (talvolta da lui stesso esclusi in sede penale) non risultano provati, in quanto non documentati o comunque smentiti dalle dichiarazioni rese dai detti soggetti in sede di sommarie informazioni testimoniali, non fondatamente contraddette da contrarie fonti di prova.
In ogni caso, ciò che rileva è proprio la negoziazione degli assegni a mezzo terzi, circostanza che comprova il volontario contributo alla distrazione, che sussiste in ogni caso, sia se ha Pt_1 tenuto per sé le somme rivenienti dai titoli, sia se ha soddisfatto suoi presunti debiti.
L' si duole, infondatamente, dell'omessa valutazione delle dichiarazioni rese nel corso
Pt_1 dell'interrogatorio del 14.3.2014, a dimostrazione e giustificazione delle “sue precarie condizioni economiche al momento dell'apprensione dei titoli in discussione”.Le giustificazioni addotte dall' sul motivo per il quale non potesse (o volesse) prelevare denaro per onorare i propri
Pt_1 debiti, oltre ad essere indimostrate, sono del tutto irrilevanti, ove si consideri che il primo Giudice ha sostenuto che non era credibile che l' chiedesse prestiti, visto che aveva notevoli
Pt_1 liquidità sui numerosi conti correnti a lui intestati. E che l' non avesse difficoltà
Pt_1 economiche si evince, per tabulas, dai conti correnti dei quali era titolare nel periodo in questione e dalle indagini della Gdf: “è emerso, difatti, in sede di accertamenti che nel periodo oggetto di analisi
l era titolare di n. 12 conti correnti bancari, alcuni dei quali affidati e garantiti per ingenti somme, Pt_1 oltre che intestatario di titoli azionari;
il reddito complessivo di questi nel 2007 risulta pari a circa
€402.000,00, nel 2008 a circa €329.000,00 e nel 2009 a circa €586.000,00; nel 2007 risulta aver altresì stipulato numerosi atti negoziali”.
6.1.Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza per aver ravvisato il concorso dell'extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta, da un lato poiché, essendo stata Pt_1
18 accertata la non riconducibilità al delle firme apposte sui titoli di credito, verrebbe meno PE
l'attività tipica dell'US, con impossibilità di configurare un'ipotesi di concorso esterno nel reato proprio e, dall'altro, poiché il concorso non è stato adeguatamente delineato e provato dalla sentenza impugnata.
Deduce l'appellante che, avendo la sentenza impugnata ricondotto la condotta tipica dell'US ad una “serie di operazioni volte a svuotare i conti della società tramite un preventivo accollo di debito da parte del al fine di giustificare i suoi numerosi successivi prelevamenti per PE cassa e per banca”, con riferimento a questa andavano accertati la rilevanza del contributo causale dell'extraneus ed il momento rappresentativo del dolo del concorrente. Il primo Giudice, invece, non avrebbe individuato il contributo causale dell' “terzo estraneo, che nessun rapporto Pt_1 aveva con la società”, né tale contributo potrebbe identificarsi con l'incasso della somma contenuta negli assegni tramite la loro negoziazione;
inoltre, alcun elemento sarebbe stato evidenziato per dimostrare la consapevolezza, in capo all' dell'attività distrattiva, e di come tale Pt_1 distrazione, del tutto priva di giustificazione causale, potesse portare al dissesto della società.
6.2.Anche detto motivo, che reitera doglianze fatte valere con i precedenti motivi, è privo di pregio, alla luce delle considerazioni evidenziate nello scrutinio dei precedenti motivi di gravame
(in particolare il motivo sub 2), ed alla luce di quanto condivisibilmente osservato dal primo giudice nella parte della sentenza, più volte riportata (pag.
8-9 sentenza di primo grado).
Come già chiarito, la condotta dell'US , individuata dal primo Giudice, consiste PE nell'aver consegnato all gli assegni della CTF, così operando una evidente distrazione, e Pt_1 nell'aver consentito che l' (extraneus) incassasse i titoli, si appropriasse delle disponibilità Pt_1 della società fallita e beneficiasse della distrazione. Come esplicitato dal Tribunale, la condotta del si configura quale distrazione (sottrazione di attività sociali) inserita in un articolato PE
e reiterato sistema di spoliazione della CTF. Infine, si è già diffusamente detto che, ai fini del dolo in capo all' del tutto irrilevante è la consapevolezza dello stato di dissesto in cui versava Pt_1 la società o di come detta distrazione potesse portare al dissesto della società.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai parametri prossimi ai medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione e istruttoria, di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del decisum, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia (scaglione di valore da euro 52.000,01 sino ad euro 260.000,00).
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
19 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del Controparte_1
Curatore p.t., avverso la sentenza n. 971/2023, emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, pubblicata il 20.03.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
2. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 28 febbraio
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del Giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.
Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine….”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma Manzionna Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 838/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 971/2023 del 20.03.2023
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rosalia Ruggieri, che lo Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
Controparte_1
in persona del Curatore p.t., elettivamente
[...] domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eugenio Mangone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.06.2016 la
[...]
, in persona del Curatore p.t., conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “1. 'accertato incidentalmente che l'incasso, da parte dell'avv. nel periodo Parte_1 dicembre 2006-marzo 2009, della complessiva somma di €222.000,00 (ottenuta in contanti a seguito del cambio, effettuato da amici e parenti, di n.22 assegni bancari addebitati c/c n. 036-1003180-5 intrattenuto dalla società fallita presso la Banca Popolare di Bari) integra il delitto di c.d. ricettazione prefallimentare di cui all'art. 232, co. 3°, n. 2, l.f., posto in essere dal beneficiario in concorso con altri soggetti, condannare,
1 anche ex art. 2043 c.c., il convenuto avv. alla restituzione della somma di € 222.000,00, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ristoro dei danni subiti dalla società fallita;
2. in via subordinata, accertato incidentalmente che l'incasso, da parte dell'avv. nel periodo Parte_1 dicembre 2006-marzo 2009, della complessiva somma di €222.000,00 (ottenuta in contanti a seguito del cambio, effettuato da amici e parenti, di n.22 assegni bancari addebitati c/c n. 036-1003180-5 intrattenuto dalla società fallita presso la Banca Popolare di Bari) integra il delitto di bancarotta per distrazione di cui all'art. 216, co. 1°, n. 1, l.f., posto in essere dal beneficiario in concorso con il defunto dott. , Persona_1 condannare, anche ex art. 2043 c.c, il convenuto avv. alla restituzione della somma di Parte_1
€222.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ristoro dei danni subiti dalla società fallita;
3. in via ancor più gradata, accertato incidentalmente che l'incasso, da parte dell'avv. Parte_1 nel periodo dicembre 2006-marzo 2009, della complessiva somma di € 222.000,00 (ottenuta in contanti a seguito del cambio, effettuato da amici e parenti, di n.22 assegni bancari addebitati c/c n. 036-1003180-5 intrattenuto dalla società fallita presso la Banca Popolare di Bari) integra un pagamento privo di causa debendi e non eseguito dalla con la volontà di estinguere un debito altrui, condannare ex art. CP_1
2033 c.c. il convenuto avv. alla restituzione della somma di € 222.000,00, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria, a titolo di ristoro dei danni subiti dalla società fallita;
4. condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio'.
Costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare il difetto di autorizzazione Parte_1 del Curatore a stare in giudizio;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, con condanna della
EL al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, senza attività istruttoria, con sentenza n. 971/2023 del
20.03.2023 (poi corretta con provvedimento del 12.5.2023) il Tribunale di Bari così statuiva: - rigetta la domanda di cui al punto 1 delle conclusioni dell'atto di citazione;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda subordinata di cui al punto 1.1. delle conclusioni dell'atto di citazione e, per l'effetto, condanna
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della curatela istante della Parte_1 somma €192.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal fatto alla presente pronuncia;
dalla presente pronuncia e sino al soddisfo decorrono gli interessi al tasso legale;
- condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute dalla EL istante che si liquidano nella misura di €809,60 per esborsi documentati e in €7.051,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato il 15.06.2023, ha proposto tempestivo appello , chiedendo, per i motivi di seguito indicati, in totale riforma Parte_1 della sentenza appellata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare inammissibile e, comunque, respingere la domanda di Controparte_2
, in persona del curatore, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
[...] accogliere le conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, che qui si riportano “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, rigettare in toto
2 le avverse domande, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni e qualsiasi provvedimento, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
-Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Costituitasi in giudizio, la EL del NT della CTF “
[...]
”, ha chiesto di rigettare il gravame, in quanto infondato in fatto Controparte_1
e in diritto, e di condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari: - ha rigettato l'eccezione di difetto di autorizzazione in capo al Curatore, avendo il , con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CP_1
c.p.c., provveduto ad allegare l'autorizzazione del giudice delegato, ed essendo infondate le ulteriori eccezioni, sollevate dal convenuto, di assenza di attestazione di conformità dell'autorizzazione giudiziale prodotta, e di mancata indicazione, in maniera specifica, delle azioni da intraprendersi da parte del Curatore, autorizzate dal giudice delegato;
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno conseguente al delitto di c.d. ricettazione prefallimentare, di cui all'art. 232, co. 3°, n. 2, l.f., per difetto di prova circa la consapevolezza, da parte dell' Pt_1 dello stato di dissesto della società al momento della realizzazione delle condotte CP_1 contestate;
-ha accolto la domanda di risarcimento del danno conseguente al delitto di bancarotta per distrazione, di cui all'art. 216, co. 1° n. 1, l.f., incidentalmente accertato, posto in essere dall' in concorso con il defunto , all'epoca dei fatti amministratore di diritto Pt_1 Persona_1 della società poi fallita, per l'importo di € 192.000,00; - ha dichiarato assorbita la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
1.Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di «difetto di autorizzazione a stare in giudizio del curatore», per Violazione art.
16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2012 n. 179.
Ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione a stare in giudizio da parte del Curatore, in quanto sprovvisto di capacità processuale, deducendo che, a fronte di una specifica contestazione circa il difetto di autorizzazione del G.D., la EL si è limitata a depositare la scansione della stampa del file relativo “al (presunto) provvedimento di autorizzazione reso dal Giudice Delegato, recante la semplice dicitura “firmato da (che chiunque avrebbe potuto apporre), senza Controparte_3
l'attestazione di conformità da parte del Curatore fallimentare”.
Ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha osservato che “…Neppure possono condividersi le ulteriori doglianze sollevate dal convenuto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.3 cpc. Quanto alla assenza di attestazione di conformità dell'autorizzazione giudiziale prodotta in atti è sufficiente osservare che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il difensore che deposita telematicamente un documento telematico – quale è quello di cui si discute – non deve
3 attestarne la conformità: in base alla normativa vigente, l'atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, non richiede
l'attestazione di conformità atteso che, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando il deposito riguarda l'atto digitale, lo stesso non viene prodotto in "copia", bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale (cfr. in termini Cass. n.
981/2023).”, deducendo che l'orientamento giurisprudenziale citato nella sentenza impugnata si riferisca al deposito, in un giudizio di appello, degli atti nativi digitali contenuti in una notificazione avvenuta a mezzo pec, e non anche al diverso caso in cui l'avvocato depositi, in un fascicolo telematico relativo ad un contenzioso civile, copia di un file digitale firmato dal giudice delegato del fallimento e depositato all'interno del procedimento del fallimento, per il quale resta fermo, invece, quanto previsto dall'art. 16 bis co. 9 bis del D.L. 179/121 sicchè, in mancanza di attestazione di conformità, la copia informatica di un documento (nel caso di specie, provvedimento del G.D. di autorizzazione e nomina) estratto dal fascicolo telematico del fallimento, non può considerarsi equivalente all'originale.
1.1. La doglianza è priva di pregio.
Premesso che l'istanza depositata dal Curatore nel fascicolo fallimentare in data 23.03.2016 ed il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato in data 05.04.2016 costituivano atti nativi digitali (sui quali vi era la firma digitale del Giudice, desumibile dalla coccarda e dalla stringa grafica che compaiono sull'atto), poi scansionati e depositati nel giudizio di primo grado, deve osservarsi che al fine del rigetto dell'eccezione, è dirimente la circostanza, emergente dagli atti e documentata dalla appellata, che con la comparsa conclusionale datata 24.01.2023 la EL depositava copia dell'istanza del Curatore, datata 23.03.2016 e del provvedimento del G.D. del
05.04.2016, con regolare attestazione di conformità.
Detta produzione è certamente legittima, ove si consideri che addirittura la mancanza di autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio ex artt.
25 e 31 L.F. (che attiene alla legitimatio ad processum, ossia all'efficacia di attività processuale nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, e non alla validità della costituzione del fallimento stesso) può essere sanata dal rilascio dell'autorizzazione, con efficacia retroattiva, anche nel corso del giudizio (ex multis Cass. 02.02.2021, n. 2280; Cass. 23.06.2020, n. 12252).
4 Solo per completezza giova osservare che, in ogni caso, ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico, occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta, sicchè una contestazione generica non è idonea a vanificare l'efficacia probatoria della copia (in tal senso, cfr. Cass. 28.08.2024, n. 23213).
Sotto altro profilo, come sempre più spesso affermato dalla S.C., le eventuali irritualità delle forme rilevano in quanto siano rapportate in concreto alla lesione del diritto di difesa della controparte, e ad una specifica doglianza di questa sulle conseguenze di quelle irritualità; in base al principio di correttezza e leale collaborazione, se non di autoresponsabilità in capo ad entrambe le parti, non hanno rilievo le irritualità in relazione alle quali la parte interessata non abbia dedotto, e se del caso provato, lo specifico pregiudizio subito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez.
III, 08/11/2019, n.28818: nella specie, è stato escluso rilievo alla carenza di asseverazione o attestazione di conformità della copia della sentenza notificata, in relazione alla decorrenza del termine breve di impugnazione).
Nel caso di specie, la contestazione dell'odierno appellante, è assolutamente generica, essendosi l' limitato a contestare la mancata attestazione della conformità dell'autorizzazione del Pt_1
G.D. ad agire in giudizio, senza prospettare alcuna conseguenza pregiudizievole.
Nel merito, l'appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
2.Ammissibilità di un concorso dell' nel reato di bancarotta per distrazione. Violazione Pt_1 degli artt. 216, co. 1°, n. 1, l.f. e 110 c.p.. Contraddittorietà, illogicità e omessa motivazione.
3.Difetto degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale. Violazione degli artt. 216, co.
1°, n. 1, l.f. e 110 c.p.. Contraddittorietà ed omessa motivazione.
4.Ammissibilità delle prove atipiche. Violazione di legge e dei principi giurisprudenziali.
Contraddittorietà.
5.Rilevanza probatoria delle prove atipiche. Violazione dell'art. 116 c.p.c. Travisamento e cattiva valutazione delle prove. Contraddittorietà ed omessa motivazione.
6.Concorso dell'Olivieri e condotta tipica di distrazione. Violazione degli artt. 216, co. 1°, n. 1,
l.f. e 110 c.p.. Contraddittorietà ed omessa motivazione.
Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni da ricettazione c.d. prefallimentare e nella parte in cui ha determinato il danno risarcibile nella misura di euro 192.000,00 anziché € 222.000,00, sicché su dette statuizioni deve considerarsi formato il giudicato implicito.
2.1.Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione per non avere preso atto della «assoluta impossibilità di configurare un concorso dell' nel reato di bancarotta Pt_1 fraudolenta per distrazione, per non essere stata accertata la responsabilità del soggetto US».
A fondamento del motivo ha allegato la palese contraddizione con quanto ritenuto dal medesimo
Giudice in altra sentenza, la n. 24/2023, che ha definito in primo grado altro giudizio promosso
5 dal nei confronti di , nella quale il Tribunale avrebbe escluso la CP_1 Parte_2 fondatezza della pretesa risarcitoria. Deduce al riguardo l'appellante che «in definitiva, con specifico riferimento alla possibilità di ritenere ammissibile un concorso dell' nel reato di bancarotta Pt_1 per distrazione commesso da , la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui PE ha ritenuto sussistente tale concorso pur in presenza di firme false apposte sugli assegni incassati dall in quanto: - si è giunti ad una decisione del tutto difforme rispetto a quella emessa, dal Pt_1 medesimo Giudicante, nella identica fattispecie che vedeva quale percettore degli assegni Parte_2
- accertata la falsità della firma, si è comunque ritenuto sussistente un accordo tra e volto PE Pt_1
a distrarre somme dalla società odierna istante, senza fornire alcuna spiegazione sull'iter logico giuridico che ha condotto il Giudicante a tale convincimento;
- ha fatto applicazione in maniera illogica e contraddittoria dei principi di diritto applicabili per l'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale ex artt. 216, co. 1°, n. 1, l.f. e 110 c.p. A causa dei vizi come sopra rilevati, non si è potuto giungere ad una decisione, conforme con quella resa nell'analogo caso che escludesse l'ipotesi Pt_2 del concorso esterno nel reato proprio, per l'assenza di prova sui profili di responsabilità dell'US».
2.2. Il motivo è privo di pregio.
Il Tribunale, con motivazione congrua ed aderente alle risultanze processuali, ha ritenuto sussistente la responsabilità di per concorso (con ) in bancarotta Pt_1 Persona_1 fraudolenta per distrazione, osservando che «Quanto, poi, all'attività tipica di almeno un US e alla conoscenza dei propositi distrattivi di quest'ultimo in capo al terzo si osserva quanto segue.
Preliminarmente, all'esito dell'ampia indagine condotta dalla Guardia di Finanza è emerso che la società fallita operava come collettore di debiti rinvenienti da altre società, tutte prossime alla cancellazione;
l'esame della documentazione contabile della società rinvenuta ha consentito, altresì, di appurare l'esistenza di una serie di operazioni tutte volte a svuotare la società consentendo, al contempo, ai soggetti debitori della CTF di azzerare la loro posizione debitoria nei confronti di quest'ultima. Per quel che qui rileva, deve evidenziarsi, difatti, l'esistenza in contabilità di un mastrino a nome c/debito in cui risultano Persona_1 numerose movimentazioni, anche in denaro contante;
in data 2.3.2006 risulta, poi registrato un giroconto per €1.368.203,37 rinveniente da un accollo del debito da parte del in relazione ad un debito della PE Con CTF verso la di cui lo stesso era liquidatore;
tale registrazione, in base alle analisi svolte dal GdF, ha permesso quindi di giustificare contabilmente i numerosi prelevamenti effettuati dal per cassa e PE per banca, essendo divenuto creditore della CTF. Così individuata la condotta tipica dell'US, deve ritenersi che l fosse ben a conoscenza dei propositi distrattivi perseguiti dall'amministratore Pt_1 della CTF. La tesi sostenuta dal convenuto, il quale assume di aver ricevuto le somme dal a titolo PE di prestito personale per far fronte a talune esposizioni debitorie, risulta smentita dalla stessa documentazione acquisita agli atti del giudizio e dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza. È emerso, difatti, in sede di accertamenti che nel periodo oggetto di analisi l' era titolare di n. 12 conti Pt_1 correnti bancari, alcuni dei quali affidati e garantiti per ingenti somme, oltre che intestatario di titoli azionari;
il reddito complessivo di questi nel 2007 risulta pari a circa €402.000,00, nel 2008 a circa €
329.000,00 e nel 2009 a circa € 586.000,00; nel 2007 risulta aver altresì stipulato numerosi atti negoziali.
6 Deve soggiungersi che sia , sia entrambi persone negoziatrici di parte Parte_3 Persona_2 degli assegni di cui si discute, hanno negato l'esistenza di rapporti di credito/debito con l La stessa Pt_1 circostanza riferita in sede di interrogatorio dal convenuto in merito alla consegna degli assegni smentisce la tesi del prestito eseguito dal : l ha affermato, difatti, che tali assegni, postdati e firmati, PE Pt_1 erano a lui consegnati dal presso il suo studio;
appare, dunque, inverosimile la tesi della consegna PE
a titolo di prestito di somme non immediatamente fruibili da parte del convenuto. Non può neppure sostenersi, anche in ragione della professione svolta dal convenuto e delle competenze di cui è in possesso, che questi non fosse a conoscenza della provenienza delle somme dalla CTF, tanto essendo chiaramente evincibile dal timbro della CTF apposto sui titoli di credito nello spazio riservato alla firma del traente. Si aggiunga che il sig. dichiarava a sommarie informazioni di aver ricevuto rassicurazioni in Parte_4 merito alla provenienza degli assegni;
questi dichiarava, difatti: 'ricordo che mi disse (l che gli Pt_1 assegni erano relativi ad una società del gruppo di Casamassima e riguardavano consulenze CP_5 da lui effettuate'. Quanto riferito dal in merito ad asserite consulenza rese dall'odierno convenuto in Pt_4 favore della società del gruppo costituisce ulteriore elemento volto ad avvalorare l'assunto CP_5 attoreo circa l'esistenza di un accordo con il volto a distrarre somme dalla società odierna istante. PE
Né può a tal fine rilevare l'eventuale falsità delle firme apposte sui titoli avendo il convenuto confermato, sia in sede si sommarie informazioni che in sede di interrogatorio reso dinanzi al
P.M., di aver ricevuto gli assegni direttamente dal , in un'unica circostanza e in busta PE chiusa».
L'appellante, a fondamento del motivo, non ha contestato la contraddittorietà intrinseca della motivazione della sentenza appellata, ma una dedotta contraddittorietà con altra pronuncia, resa in precedenza dallo stesso Giudice (con la quale, in ogni caso, è stata accolta la domanda della
EL, di condanna del seppure ai sensi dell'art. 2033 c.c.), in fattispecie che comunque, Pt_2 presentano peculiarità specifiche e che vanno valutate alla luce delle relative risultanze processuali;
peraltro, la predetta sentenza, n. 24/2023, è stata oggetto di gravame, principale da parte del ed incidentale, da parte della stessa EL (che ha contestato il rigetto della Pt_2 domanda di risarcimento del danno conseguente alla bancarotta per distrazione di cui all'art. 216, co. 1° n. 1, L.F.).
La correttezza della decisione oggetto della presente impugnazione non può che misurarsi con le argomentazioni poste dal primo Giudice a fondamento della decisione, alla luce delle emergenze processuali e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie.
Ciò posto, nessuna contraddizione è ravvisabile nella sentenza di primo grado, laddove si è accertato (incidenter tantum) il concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione dell' Pt_1 per l'esistenza di un accordo con l'ex amministratore di diritto , anche a prescindere PE dall'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte sui titoli: il potrebbe anche aver PE consegnato all' titoli apocrifi (in quanto materialmente non compilati o sottoscritti di suo Pt_1 pugno), ma ciò non escluderebbe l'accordo tra i due, avendo lo stesso dichiarato il Pt_1
7 14.3.2014 in sede penale che gli assegni gli erano stati consegnati in busta chiusa dallo stesso
. PE
Come correttamente evidenziato dall'appellata, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado, la EL aveva prefigurato varie ricostruzioni astrattamente ipotizzabili, alla luce delle mutevoli dichiarazioni rese in sede penale dall che in una occasione aveva dichiarato Pt_1 che gli assegni sarebbero stati firmati alla sua presenza e in altra che erano stati consegnati in busta chiusa. Il NT aveva rilevato che, anche qualora (secondo l'iniziale prospettazione dell' , le firme di traenza apposte sugli assegni fossero risultate autentiche, l'attività Pt_1 distrattiva sarebbe stata configurabile, in concorso, essendo i titoli stati consegnati dall'ex amministratore della all'avv. ed avendo la relativa elargizione CP_1 Parte_1 costituito il frutto di un accordo intervenuto con il . La prospettazione del , PE CP_1 perciò, presupponeva il concorso del nell'integrazione della fattispecie delittuosa (e PE quindi postulava l'accordo con lui), ma non anche l'autenticità delle sottoscrizioni che, peraltro, non integra fatto costitutivo dell'azione risarcitoria proposta. In definitiva, la domanda subordinata, fondata sul concorso in bancarotta per distrazione (in cui la condotta del PE consiste nell'aver consegnato all' gli assegni e consentito quindi che quegli incassasse Pt_1 indebitamente i titoli, si appropriasse delle disponibilità della società fallita e beneficiasse della distrazione) non era stata necessariamente ancorata all'ipotesi della veridicità delle sottoscrizioni.
Ciò che rileva, ai fini dell'integrazione della fattispecie distrattiva, è che gli assegni, recanti la firma del con timbro della al di là della materiale compilazione e sottoscrizione, PE CP_1 fossero stati consegnati all' direttamente dal , amministratore della Pt_1 PE CP_1
3.1.Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza, asseritamente nulla, per omessa motivazione, lamentando che ha accolto la domanda risarcitoria per concorso dell' nel Pt_1 reato di bancarotta fraudolenta, omettendo di fornire una motivazione sul percorso logico giuridico che ha condotto il Tribunale a ritenere sussistenti tutti i requisiti necessari per ravvisare il concorso dell'extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta.
Deduce l'appellante che il Tribunale, dopo aver delineato quali sono gli elementi costitutivi del reato, in presenza dei quali l'extraneus è chiamato a rispondere ex. art. 110 c.p. in concorso con il soggetto qualificato [a) l'attività tipica di almeno un US;
b) il contributo causale sul verificarsi del fatto da parte dell'extraneus; c) la consapevolezza dell'extraneus circa la qualifica del soggetto US;
d) la coscienza dei propositi distrattivi dell'US; e) la volontà di apportare, con la propria condotta, un contributo causale all'azione dell'US; f) la consapevolezza della potenzialità lesiva di operazioni aventi caratteristiche tali da potersi prevedere dannose per le aspettative del ceto dei creditori], in modo illogico e contraddittorio si è poi limitato ad accertarne soltanto alcuni, ed in particolare quelli sub a), c), d), e), omettendo “completamente qualsiasi indagine sulla sussistenza degli altri elementi costitutivi del presunto reato di concorso, ovvero nella specie si è omessa ogni indagine sia su quale fosse il contributo causale sul verificarsi del fatto da parte dell'extraneus (di cui alla lettera sub b) sia circa
l'eventuale consapevolezza dell della potenzialità lesiva di quelle operazioni per le aspettative del Pt_1
8 ceto dei creditori (di cui alla lettera f)», nonostante «entrambi i requisiti costituiscono elementi essenziali ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'extraneus».
3.2.La censura è infondata, non apprezzandosi alcuna carenza motivazionale nel percorso argomentativo del Tribunale.
La fattispecie di reato fallimentare, bancarotta fraudolenta distrattiva, consiste nell'appropriazione indebita commessa dall'amministratore prima della dichiarazione di fallimento.
La condotta distrattiva fraudolenta, ex art. 216 L. Fall., involge di per sè lo storno indebito di una risorsa patrimoniale a favore di un terzo al di fuori della società. Se questi è conscio del contenuto dell'operazione e della sua natura distrattiva, che implica altresì, sotto il profilo psicologico, la consapevolezza che essa espone a rischio la garanzia offerta ai creditori dal patrimonio dell'impresa, la sua condotta ricade nel concorso in bancarotta (cfr., in termini, Cass. pen. sez. V,
21/11/2017, n.2298).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il soggetto esterno alla società può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella del cd. US, nella consapevolezza della funzione di supporto alla "distrazione", intesa quest'ultima come sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento, per cui, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, può dirsi che a configurare la responsabilità dell'extraneus per concorso nel reato è sufficiente l'incidenza causale dell'azione dello stesso extraneus ai fini distrattivi (cfr. Cass. pen, sez. 5^, 27/6/2012, n. 39387, Cass. pen. sez. V, 23/06/2016,
n.42572).
Sotto il profilo soggettivo, il dolo dell'extraneus, concorrente nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dell'amministratore della società fallita, non richiede la prova del previo concerto dell'extraneus con quest'ultimo, essendo sufficiente la dimostrazione del dolo generico, consistente nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'US, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (cfr. ex multis, Cass. pen. sez. V,
14/10/2019, n.4710, Cass. Sez. V n. 38731/2017).
“Tale orientamento giurisprudenziale trae le conseguenze dalla ritenuta estraneità del dissesto, in quanto elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, all'oggetto del dolo caratteristico di detto reato, per dedurne che non vi siano ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all'US» (così, tra le tante,
Cass. pen. Sez. V, 03.08.2017, n. 38731, cit.; in termini Cass. pen. Sez. V, 11.07.2019, n. 37194).
Pertanto, ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.f. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del
9 reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Cass. pen., sez. V, 24.3.2010, n. 16579; Cass. pen, sez. V, 14.05.2015, n. 45665).
Nel caso di specie, il reato di bancarotta fraudolenta si è consumato con l'apprensione delle somme da parte dell' destinatario della notevole somma distratta dall'amministratore Pt_1 intraneo, ed è quindi divenuto perseguibile come tale per effetto della dichiarazione di fallimento.
Quanto all'elemento oggettivo, dunque, il contributo causale dell'appellante risulta in re ipsa, posto che l' è il soggetto mediante il quale si è realizzata la distrazione ed il beneficiario Pt_1 delle somme sottratte alla società, sicchè non può revocarsi in dubbio che la sua condotta è stata efficiente per la produzione dell'evento; il proposito distrattivo dell'US coincide con quello dell'extraneus, che ha apportato un contributo causale imprescindibile, avendo ricevuto la consegna dei titoli, avendoli incassati (a mezzo di parenti e amici) ed essendosi appropriato delle disponibilità della CP_1
Il primo giudice ha ritenuto sussistente la condotta concorsuale dell' nel reato di Pt_1 bancarotta fraudolenta, facendo corretta applicazione dei suesposti principi, ed osservando che nel caso in discussione (cfr. pagg.
8-10 della sentenza appellata) “vi è prova, in primo luogo, della conoscenza in capo al convenuto della qualifica soggettiva dell'US: lo stesso ha dichiarato a Pt_1 sommarie informazioni, in data 6.12.2013 – come evincibile dal verbale di interrogatorio del 14.3.2014 – di aver conosciuto, nel 2000-2004 il sig. e di sapere che questi era amministratore della CTF, Persona_1 che conduceva uno stile di vita estremamente agiato e che aveva una notevole disponibilità economica. A fronte di tali precise affermazioni, a nulla rileva quanto dichiarato dal medesimo convenuto in sede di interrogatorio nel marzo 2014, ove riferiva di non sapere che tipo di attività svolgesse il nella PE
CTF; oltretutto, tale ultima dichiarazione risulta contradetta dalla successiva affermazione secondo cui il
gli riferiva che, quelle di cui agli assegni in discussione, erano somme che 'doveva prendere dalla PE società' (cfr. pag. 49 del verbale di interrogatorio). Quanto, poi, all'attività tipica di almeno un US e alla conoscenza dei propositi distrattivi di quest'ultimo in capo al terzo si osserva quanto segue.
Preliminarmente, all'esito dell'ampia indagine condotta dalla Guardia di Finanza è emerso che la società fallita operava come collettore di debiti rinvenienti da altre società, tutte prossime alla cancellazione;
l'esame della documentazione contabile della società rinvenuta ha consentito, altresì, di appurare l'esistenza di una serie di operazioni tutte volte a svuotare la società consentendo, al contempo, ai soggetti debitori della CTF di azzerare la loro posizione debitoria nei confronti di quest'ultima. Per quel che qui rileva, deve evidenziarsi, difatti, l'esistenza in contabilità di un mastrino a nome c/debito in cui risultano Persona_1 numerose movimentazioni, anche in denaro contante;
in data 2.3.2006 risulta, poi registrato un giroconto per € 1.368.203,37 rinveniente da un accollo del debito da parte del in relazione ad un debito della PE Con CTF verso la di cui lo stesso era liquidatore;
tale registrazione, in base alle analisi svolte dal GdF, ha permesso quindi di giustificare contabilmente i numerosi prelevamenti effettuati dal per cassa e PE
10 per banca, essendo divenuto creditore della CTF. Così individuata la condotta tipica dell'US, deve ritenersi che l fosse ben a conoscenza dei propositi distrattivi perseguiti dall'amministratore della Pt_1
CTF. La tesi sostenuta dal convenuto, il quale assume di aver ricevuto le somme dal a titolo di PE prestito personale per far fronte a talune esposizioni debitorie, risulta smentita dalla stessa documentazione acquisita agli atti del giudizio e dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza. È emerso, difatti, in sede di accertamenti che nel periodo oggetto di analisi l era titolare di n. 12 conti correnti bancari, alcuni Pt_1 dei quali affidati e garantiti per ingenti somme, oltre che intestatario di titoli azionari;
il reddito complessivo di questi nel 2007 risulta pari a circa €402.000,00, nel 2008 a circa € 329.000,00 e nel 2009 a circa €
586.000,00; nel 2007 risulta aver altresì stipulato numerosi atti negoziali. Deve soggiungersi che sia Pt_3
sia entrambi persone negoziatrici di parte degli assegni di cui si discute, hanno
[...] Persona_2 negato l'esistenza di rapporti di credito/debito con l' La stessa circostanza riferita in sede di Pt_1 interrogatorio dal convenuto in merito alla consegna degli assegni smentisce la tesi del prestito eseguito dal
: l ha affermato, difatti, che tali assegni, postdati e firmati, erano a lui consegnati dal PE Pt_1
presso il suo studio;
appare, dunque, inverosimile la tesi della consegna a titolo di prestito di PE somme non immediatamente fruibili da parte del convenuto. Non può neppure sostenersi, anche in ragione della professione svolta dal convenuto e delle competenze di cui è in possesso, che questi non fosse a conoscenza della provenienza delle somme dalla CTF, tanto essendo chiaramente evincibile dal timbro della
CTF apposto sui titoli di credito nello spazio riservato alla firma del traente. Si aggiunga che il sig.
[...] dichiarava a sommarie informazioni di aver ricevuto rassicurazioni in merito alla provenienza Pt_4 degli assegni;
questi dichiarava, difatti: 'ricordo che mi disse (l che gli assegni erano relativi ad Pt_1 una società del gruppo di Casamassima e riguardavano consulenze da lui effettuate'. Quanto CP_5 riferito dal in merito ad asserite consulenza rese dall'odierno convenuto in favore della società del Pt_4 gruppo costituisce ulteriore elemento volto ad avvalorare l'assunto attoreo circa l'esistenza di CP_5 un accordo con il volto a distrarre somme dalla società odierna istante. Né può a tal fine rilevare PE
l'eventuale falsità delle firme apposte sui titoli avendo il convenuto confermato, sia in sede si sommarie informazioni che in sede di interrogatorio reso dinanzi al P.M., di aver ricevuto gli assegni direttamente dal , in un'unica circostanza e in busta chiusa. Vi è prova, altresì, della consapevolezza e volontà PE del convenuto di apportare, con la propria condotta, un contributo causale all'azione dell'US. Le circostanze tutte sopra indicate, specie in relazione alle modalità di consegna dei titoli di credito e alle date di scadenza sugli stessi apposte, oltre che all'ingente importo che viene in rilievo, sono indice univoco della sussistenza di tale elemento soggettivo;
il convenuto, poi, lungi dal mettere direttamente all'incasso, alle rispettive scadenze, i titoli di credito, ha provveduto a negoziare gli stessi mediante parenti ed amici, assumendo l'esistenza nei confronti di questi di asseriti debiti nella specie non compitamente dimostrati;
come detto, peraltro, non ha fornito prova alcuna, a fronte dei chiari elementi evincibili dagli atti di causa, delle sue precarie condizioni economiche al momento dell'apprensione dei titoli in discussione”.
Appare evidente, alla luce delle risultanze analiticamente scrutinate dal Tribunale [complessive modalità dell'erogazione del denaro, mediante 22 assegni poi girati a terzi soggetti, senza una effettiva causale;
risalente e multiforme attività professionale prestata dall in favore delle Pt_1
11 società del “gruppo ” (di cui faceva parte CTF), da lui stesso rivendicata, e, quindi, CP_5 sua profonda conoscenza delle vicende societarie;
ammissioni da lui operate in sede penale e dichiarazioni rese, in sede penale, da terzi coinvolti nella vicenda] la consapevolezza, in capo all' della potenzialità lesiva di una operazione di distrazione dalle casse sociali di una Pt_1 ingente somma, almeno € 192.000,00, indubbiamente dannosa per le aspettative dei creditori in caso di fallimento.
D'altro canto, la prova dell'elemento soggettivo del reato non può che essere fornita mediante un metodo logico-deduttivo, anche e soprattutto sulla base delle modalità della condotta contestata:
“La prova del dolo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato” (cfr. Cass. pen. V, 17.5.2023 n. 31702).
4.1.Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale ha utilizzato come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel procedimento penale, nonostante le stesse non fossero state raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato, assunte nel contraddittorio delle parti e sottoposte alla necessaria verifica dibattimentale con tutte le garanzie di legge, così disattendendo i principi enunciati dalla Suprema Corte, che il primo giudice avrebbe impropriamente richiamato.
Deduce l'appellante che, al di fuori dell'ipotesi di riti alternativi scelti dall'imputato, in nessun caso il Giudice civile può avvalersi di materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale (come avviene, ad esempio, per le sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari), salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta. Nel caso di specie, le prove su cui il primo Giudice ha fondato la propria decisione sono costituite dai verbali di sommarie informazioni, da un verbale di interrogatorio dell'Avv. e da un verbale di indagine della Pt_1
Guardia di Finanza, prove che, non provenendo da un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato e comunque non sottoposte alla necessaria verifica dibattimentale, in quanto acquisite in sede di indagine penale ed in assenza delle garanzie di legge, non potevano essere utilizzate nel giudizio civile, né il Giudice avrebbe potuto assegnare alle stesse il valore di testimonianze o di confessioni.
4.2. Il motivo è infondato.
Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, la "prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare" (Cass. Sez. 3, ord.
28.2.2023, n. 5947, conf., da ultimo, Cass. III, 28.8.2024 n. 23299).
Invero, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di
12 atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto)” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n.2947), potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.
In particolare è stato affermato (Cass. n. 1593/2017) che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicchè il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 20335/2004; conf. Cass. 12.2.2021 n. 3689).
“Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non
è sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. civ. III, 19.7.2019 n. 19521).
Pertanto (Cass. n. 12577/2014 e Cass. 3689/2021, cit.) in base al principio del libero convincimento, il giudice civile può trarre elementi di prova, con adeguato vaglio critico, dalle dichiarazioni
"auto-indizianti" rese nel procedimento penale, atteso che la sanzione d'inutilizzabilità, posta dall'art. 63 c.p.p. a tutela dei diritti di difesa in quella sede, non ha effetti fuori di essa.
Il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi applicabili alla fattispecie, ponendo alla base del proprio convincimento gli atti delle indagini preliminari complessivamente considerati, quali elementi di prova indiziari gravi, univoci e concordanti, criticamente valutati, ivi comprese le dichiarazioni e le ammissioni operate in sede penale dall' Pt_1
Nella sentenza impugnata si legge infatti che “nel caso di specie gli elementi allegati dalla parte attrice costituiscono, unitamente considerati, indizi gravi e concordanti ai fini della prova del concorso dell nel reato di bancarotta fraudolenta” e che “…l'effettiva esplicazione del contraddittorio Pt_1 avvenga nel processo nel quale la prova atipica viene utilizzata dal giudice del merito;
prova che, dunque, può essere liberamente valutata, nel contesto del compendio probatorio acquisito e nel raffronto con le altre
13 risultanze istruttorie, come elemento indiziario idoneo, se grave e preciso (essendo il requisito della concordanza solo eventuale del procedimento logico da cui consegue la presunzione semplice, rilevando nel caso di concorso di più circostanze presuntive: tra le altre, Cass. n. 1377/1993; Cass. n. 914/1999; Cass. n.
491/2000; Cass. n. 6038/2001), alla dimostrazione di un fatto determinato, poiché anche una sola prova presuntiva semplice può essere sufficiente a fondare il convincimento del giudice, non essendo tale prova inferiore alle altre (Cass. n. 914/1999). Né può sostenersi che le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai soggetti negoziatori degli assegni per cui è causa siano in queste sede inutilizzabili in ragione del divieto posto dall'art. 246 cpc: l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare è solo l'interesse giuridico, personale, concreto e attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione o una legittimazione secondaria a intervenire nel giudizio proposto da altri, ipotesi che non ricorre nella specie”.
5.1. Con il quinto motivo, proposto in subordine rispetto al precedente, l'appellante censura la sentenza per violazione di legge, violazione di principi giurisprudenziali, illogicità, omessa motivazione e contraddittorietà, in merito all'efficacia probatoria delle predette prove atipiche, deducendo che, quand'anche i documenti relativi al procedimento penale si fossero considerati
“argomenti di prova”, comunque non avrebbero potuto, da soli, fondare la decisione del Giudice;
sicché, tenuto conto che tutta la documentazione prodotta in giudizio proveniva dal procedimento penale, il primo giudice non aveva alcuna “prova piena” su cui fondare il proprio convincimento e, “ai fini della prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale del reato di bancarotta fraudolenta”, non ha “valutato le prove nel contesto del compendio probatorio acquisito e nel raffronto con le altre risultanze istruttorie”.
5.2. Il motivo è privo di pregio.
Il Tribunale, come evidenziato nell'esame del motivo sub 4, ha ritenuto che “nel caso di specie gli elementi allegati dalla parte attrice costituiscono, unitamente considerati, indizi gravi e concordanti ai fini della prova del concorso dell' nel reato di bancarotta fraudolenta”, analizzando puntualmente Pt_1 tutti gli elementi presuntivi, emergenti dagli atti delle indagini penali (sommarie informazioni testimoniali, dichiarazioni dello stesso ed accertamenti delle indagini eseguite dalla Pt_1
Guardia di Finanza) che, unitariamente, complessivamente e logicamente valutati, convergevano nel senso della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del contestato concorso esterno dell' nella bancarotta fraudolenta per distrazione. Pt_1
La doglianza dell'appellante, relativa alla mancanza di una “prova piena”, non riveniente dalle indagini penali, è priva di pregio, ove si consideri che nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.), non esiste, al di fuori dei casi di cd. prove legali, una gerarchia delle fonti di prova, sicchè tutte le prove sono liberamente valutabili dal giudice, che può porre a fondamento del suo convincimento anche (e solo) quelle di natura presuntiva (qualora ritenute maggiormente attendibili), purché la scelta, e la valutazione, del materiale probatorio sia sorretta da adeguata, e logicamente non contraddittoria, giustificazione (cfr., ex plurimis, Cass. 12.9.2011 n. 18644, Cass. 18.4.2007 n. 9245, Cass. 28.6.2006
14 n. 14972, Cass.
4.3.2005 n. 4743, Cass.
6.2.2003 n. 1747, Cass. 16.5.2000 n. 6347, Cass.
8.4.1995 n.
4078, Cass. 20.6.1994 n. 5925).
Il giudice del merito, che deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza, ha ampia libertà nell'utilizzazione e interpretazione dell'attività probatoria, anche se di valore indiziario, con il solo limite derivante dal fatto che il materiale di prova debba considerarsi ontologicamente inesistente (per tutte v. Cass. n. 2666/ 1987; Cass. n.
15073/ 2008).
Come già detto, nel sistema processuale vigente non sussiste alcuna previsione di tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice ben può porre a fondamento della sua decisione anche prove c.d. "atipiche" (ad es. risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale). In tal caso le prove atipiche trovano ingresso nel processo civile mediante produzione documentale, e va loro riconosciuta un'efficacia probatoria pari a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., o degli argomenti di prova.
“Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità
e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile” (così, Cassazione civile sez. III,
25/07/2023, n.22360).
Ciò posto in punto di diritto, la contestazione dell'appellante in merito ai singoli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale del reato di bancarotta fraudolenta non coglie nel segno, non facendo emergere né l'illogicità né la contraddittorietà del ragionamento decisorio del primo
Giudice.
In particolare, quanto alla conoscenza della qualifica soggettiva dell'US, nella sentenza si legge che “nel caso in discussione vi è prova, in primo luogo, della conoscenza in capo al convenuto della qualifica soggettiva dell'US: lo stesso ha dichiarato a sommarie informazioni, in data Pt_1
6.12.2013 – come evincibile dal verbale di interrogatorio del 14.3.2014 – di aver conosciuto, nel 2000-2004 il sig. e di sapere che questi era amministratore della CTF, che conduceva uno stile di vita Persona_1 estremamente agiato e che aveva una notevole disponibilità economica. A fronte di tali precise affermazioni,
a nulla rileva quanto dichiarato dal medesimo convenuto in sede di interrogatorio nel marzo 2014, ove riferiva di non sapere che tipo di attività svolgesse il nella CTF;
oltretutto, tale ultima PE
15 dichiarazione risulta contradetta dalla successiva affermazione secondo cui il gli riferiva che, PE quelle di cui agli assegni in discussione, erano somme che 'doveva prendere dalla società' (cfr. pag. 49 del verbale di interrogatorio)”.
L'appellante lamenta che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le altre risultanze processuali senza tuttavia indicare le altre e diverse risultanze processuali, idonee a contrastare la puntuale ricostruzione del primo giudice: la consapevolezza, in capo all' della qualità rivestita dal Pt_1
nella CTF si evince, a tacer d'altro, sia dal timbro riportato sugli assegni che lo stesso PE
gli consegnava, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso che il 6.12.2013 aveva PE Pt_1 riferito di sapere che il dal 2000 al 2004 era amministratore della PE CP_1
Quanto poi alla conoscenza dei propositi distrattivi, nella sentenza si legge che “l fosse ben Pt_1
a conoscenza dei propositi distrattivi perseguiti dall'amministratore della CTF. La tesi sostenuta dal convenuto, il quale assume di aver ricevuto le somme dal a titolo di prestito personale per far PE fronte a talune esposizioni debitorie, risulta smentita dalla stessa documentazione acquisita agli atti del giudizio e dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza. È emerso, difatti, in sede di accertamenti che nel periodo oggetto di analisi l era titolare di n. 12 conti correnti bancari, alcuni dei quali affidati Pt_1
e garantiti per ingenti somme, oltre che intestatario di titoli azionari;
il reddito complessivo di questi nel
2007 risulta pari a circa €402.000,00, nel 2008 a circa €329.000,00 e nel 2009 a circa €586.000,00; nel
2007 risulta aver altresì stipulato numerosi atti negoziali. Deve soggiungersi che sia sia Parte_3
entrambi persone negoziatrici di parte degli assegni di cui si discute, hanno negato Persona_2
l'esistenza di rapporti di credito/debito con l La stessa circostanza riferita in sede di interrogatorio Pt_1 dal convenuto in merito alla consegna degli assegni smentisce la tesi del prestito eseguito dal : PE
l ha affermato, difatti, che tali assegni, postdati e firmati, erano a lui consegnati dal presso Pt_1 PE il suo studio;
appare, dunque, inverosimile la tesi della consegna a titolo di prestito di somme non immediatamente fruibili da parte del convenuto. Non può neppure sostenersi, anche in ragione della professione svolta dal convenuto e delle competenze di cui è in possesso, che questi non fosse a conoscenza della provenienza delle somme dalla CTF, tanto essendo chiaramente evincibile dal timbro della CTF apposto sui titoli di credito nello spazio riservato alla firma del traente. Si aggiunga che il sig. Parte_4 dichiarava a sommarie informazioni di aver ricevuto rassicurazioni in merito alla provenienza degli assegni;
questi dichiarava, difatti: 'ricordo che mi disse (l' che gli assegni erano relativi ad una società del Pt_1 gruppo di Casamassima e riguardavano consulenze da lui effettuate'. Quanto riferito dal CP_5 Pt_4 in merito ad asserite consulenza rese dall'odierno convenuto in favore della società del gruppo CP_5 costituisce ulteriore elemento volto ad avvalorare l'assunto attoreo circa l'esistenza di un accordo con il
volto a distrarre somme dalla società odierna istante. Né può a tal fine rilevare l'eventuale falsità PE delle firmeapposte sui titoli avendo il convenuto confermato, sia in sede si sommarie informazioni che in sede di interrogatorio reso dinanzi al P.M., di aver ricevuto gli assegni direttamente dal , in PE un'unica circostanza e in busta chiusa”.
L'appellante stigmatizza che il primo Giudice non ha preso in considerazione alcune dichiarazioni rese dallo stesso nell'interrogatorio del 14.3.2014 (evidentemente finalizzate Pt_1
16 a giustificare la sua condotta e, dunque, a sé favorevoli): dunque, l'appellante cerca di confutare quanto posto dal primo giudice a fondamento della decisione, richiamando quelle stesse argomentazioni che il Tribunale ha, motivatamente, ritenuto contraddette dalle ulteriori emergenze processuali. L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo
Giudice, dal predetto verbale di interrogatorio del 14.3.2014 emergerebbe l'esistenza di un prestito di carattere personale effettuato da (e non dalla CTF), in favore dell'Avv. Persona_1
per consentirgli di far fronte ad una situazione di temporanea difficoltà economica in cui Pt_1 si trovava, legata all'alto tenore di vita nonché alla necessità di saldare alcuni debiti senza prelevare denaro dal conto corrente, per non dar conto all'ex coniuge delle operazioni di restituzione prestito che stava compiendo. Lamenta che “il Giudicante non abbia minimamente argomentato sul motivo per cui ha attribuito efficacia probatoria unicamente alle circostanze sfavorevoli emerse a carico dell ritenendo aprioristicamente che tutte le circostanze ad egli favorevoli fossero Pt_1 prive di rilevanza e dignità probatoria”.
Gli assunti dell'appellante non possono essere condivisi, e non trovano logico riscontro nelle risultanze processuali, ove si consideri che gli assegni consegnati dal (recanti il timbro PE della CTF) venivano incassati da terzi alle date apposte sui titoli e, solo successivamente, le somme prelevate dai conti di tali soggetti venivano erogate (talora in più tranches) all' Pt_1
Come rilevato dal Tribunale, e già posto in evidenza nella comunicazione della GdF ex art. 347
c.p.p. del 23.07.2015, «…nel caso in cui si sostenesse l'ipotesi del prestito personale, non si spiegano le motivazioni per le quali non ha proceduto alla riscossione diretta delle somme di denaro Parte_1 tramite gli assegni emessi dall'amministratore della e da quest'ultimo girati e, rinvenienti, CP_1 come dichiarato da da un credito vantato dall'amministratore, , nei confronti della Pt_1 Persona_1 società»; sotto altro profilo, la sentenza ha dato atto «della provenienza delle somme dalla CTF, tanto essendo chiaramente evincibile dal timbro della CTF apposto sui titoli di credito nello spazio riservato alla firma del traente».
Inoltre, le dichiarazioni del sono state correttamente richiamate dal primo Giudice anche Pt_4 quale «indice di un accordo distrattivo» con il : le consulenze asseritamente effettuate PE dall' per il sarebbero state infatti illecitamente remunerate con danaro Pt_1 Controparte_6 della CTF.
La ventilata ipotesi del prestito personale del (preteso creditore della società) all' PE Pt_1 appare contraddetta e smentita dalle plurime circostanze, gravi, precise e concordanti, puntualmente evidenziate e correttamente valutate dal Tribunale;
in ogni caso, anche a voler dar seguito all'assunto dell'appellante, il presunto prestito erogato dal non escluderebbe la PE sussistenza della distrazione e la conseguente responsabilità risarcitoria, atteso che all' Pt_1 sarebbero stati consegnati assegni tratti su conto della C.T.F. e recanti il timbro della società; sicché egli avrebbe ingiustificatamente incassato somme di pertinenza della C.T.F. e avrebbe concorso (con il ) al depauperamento della società. PE
17 Quanto alla consapevolezza e volontà di apportare un contributo causale all'azione dell'US, il primo giudice ha ritenuto che «vi è prova, altresì, della consapevolezza e volontà del convenuto di apportare, con la propria condotta, un contributo causale all'azione dell'US. Le circostanze tutte sopra indicate, specie in relazione alle modalità di consegna dei titoli di credito e alle date di scadenza sugli stessi apposte, oltre che all'ingente importo che viene in rilievo, sono indice univoco della sussistenza di tale elemento soggettivo;
il convenuto, poi, lungi dal mettere direttamente all'incasso, alle rispettive scadenze, i titoli di credito, ha provveduto a negoziare gli stessi mediante parenti ed amici, assumendo
l'esistenza nei confronti di questi di asseriti debiti nella specie non compitamente dimostrati;
come detto, peraltro, non ha fornito prova alcuna, a fronte dei chiari elementi evincibili dagli atti di causa, delle sue precarie condizioni economiche al momento dell'apprensione dei titoli in discussione».
L'assunto dell'appellante, che taccia di apparenza la motivazione, per avere il primo Giudice omesso di esplicitare sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione,
è contraddetto dal richiamo che il Tribunale opera a “le circostanze tutte sopra indicate”, di talchè la lettura complessiva e non atomistica delle parti della sentenza consente di ricostruire l'iter motivazionale che, attraverso il richiamo a plurime fonti di prova, sorregge la decisione finale.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che gli asseriti debiti dell' nei confronti di alcuni Pt_1 dei soggetti che hanno negoziato gli assegni (talvolta da lui stesso esclusi in sede penale) non risultano provati, in quanto non documentati o comunque smentiti dalle dichiarazioni rese dai detti soggetti in sede di sommarie informazioni testimoniali, non fondatamente contraddette da contrarie fonti di prova.
In ogni caso, ciò che rileva è proprio la negoziazione degli assegni a mezzo terzi, circostanza che comprova il volontario contributo alla distrazione, che sussiste in ogni caso, sia se ha Pt_1 tenuto per sé le somme rivenienti dai titoli, sia se ha soddisfatto suoi presunti debiti.
L' si duole, infondatamente, dell'omessa valutazione delle dichiarazioni rese nel corso
Pt_1 dell'interrogatorio del 14.3.2014, a dimostrazione e giustificazione delle “sue precarie condizioni economiche al momento dell'apprensione dei titoli in discussione”.Le giustificazioni addotte dall' sul motivo per il quale non potesse (o volesse) prelevare denaro per onorare i propri
Pt_1 debiti, oltre ad essere indimostrate, sono del tutto irrilevanti, ove si consideri che il primo Giudice ha sostenuto che non era credibile che l' chiedesse prestiti, visto che aveva notevoli
Pt_1 liquidità sui numerosi conti correnti a lui intestati. E che l' non avesse difficoltà
Pt_1 economiche si evince, per tabulas, dai conti correnti dei quali era titolare nel periodo in questione e dalle indagini della Gdf: “è emerso, difatti, in sede di accertamenti che nel periodo oggetto di analisi
l era titolare di n. 12 conti correnti bancari, alcuni dei quali affidati e garantiti per ingenti somme, Pt_1 oltre che intestatario di titoli azionari;
il reddito complessivo di questi nel 2007 risulta pari a circa
€402.000,00, nel 2008 a circa €329.000,00 e nel 2009 a circa €586.000,00; nel 2007 risulta aver altresì stipulato numerosi atti negoziali”.
6.1.Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza per aver ravvisato il concorso dell'extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta, da un lato poiché, essendo stata Pt_1
18 accertata la non riconducibilità al delle firme apposte sui titoli di credito, verrebbe meno PE
l'attività tipica dell'US, con impossibilità di configurare un'ipotesi di concorso esterno nel reato proprio e, dall'altro, poiché il concorso non è stato adeguatamente delineato e provato dalla sentenza impugnata.
Deduce l'appellante che, avendo la sentenza impugnata ricondotto la condotta tipica dell'US ad una “serie di operazioni volte a svuotare i conti della società tramite un preventivo accollo di debito da parte del al fine di giustificare i suoi numerosi successivi prelevamenti per PE cassa e per banca”, con riferimento a questa andavano accertati la rilevanza del contributo causale dell'extraneus ed il momento rappresentativo del dolo del concorrente. Il primo Giudice, invece, non avrebbe individuato il contributo causale dell' “terzo estraneo, che nessun rapporto Pt_1 aveva con la società”, né tale contributo potrebbe identificarsi con l'incasso della somma contenuta negli assegni tramite la loro negoziazione;
inoltre, alcun elemento sarebbe stato evidenziato per dimostrare la consapevolezza, in capo all' dell'attività distrattiva, e di come tale Pt_1 distrazione, del tutto priva di giustificazione causale, potesse portare al dissesto della società.
6.2.Anche detto motivo, che reitera doglianze fatte valere con i precedenti motivi, è privo di pregio, alla luce delle considerazioni evidenziate nello scrutinio dei precedenti motivi di gravame
(in particolare il motivo sub 2), ed alla luce di quanto condivisibilmente osservato dal primo giudice nella parte della sentenza, più volte riportata (pag.
8-9 sentenza di primo grado).
Come già chiarito, la condotta dell'US , individuata dal primo Giudice, consiste PE nell'aver consegnato all gli assegni della CTF, così operando una evidente distrazione, e Pt_1 nell'aver consentito che l' (extraneus) incassasse i titoli, si appropriasse delle disponibilità Pt_1 della società fallita e beneficiasse della distrazione. Come esplicitato dal Tribunale, la condotta del si configura quale distrazione (sottrazione di attività sociali) inserita in un articolato PE
e reiterato sistema di spoliazione della CTF. Infine, si è già diffusamente detto che, ai fini del dolo in capo all' del tutto irrilevante è la consapevolezza dello stato di dissesto in cui versava Pt_1 la società o di come detta distrazione potesse portare al dissesto della società.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai parametri prossimi ai medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione e istruttoria, di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del decisum, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia (scaglione di valore da euro 52.000,01 sino ad euro 260.000,00).
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
19 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del Controparte_1
Curatore p.t., avverso la sentenza n. 971/2023, emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, pubblicata il 20.03.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
2. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 28 febbraio
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del Giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.
Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine….”.