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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA
Concordato minore n. 41 - 1 / 2024
Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio
nel procedimento d i c o n c o r d a t o m i n o r e i s c r i t t o a l n . R . G . i n e p i g r a f e promosso da CO HI, nato a [...], il [...], C.F.: [...], rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Leva, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia (IS) alla Via Umbria n. 139/A, giusta procura alle liti in atti, con l'ausilio dell'avv. Sara Nini, nella qualità di OCC della CC.I.A.A. del Molise,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso introduttivo depositato in data 14.10.2024 con il quale il ricorrente ha chiesto l'apertura del concordato minore ai sensi dell'art. 74 CCI;
rilevato che con decreto del 22.10.2024, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 74, 75, 76 e 77 CCII e della completezza della documentazione prodotta, è stata disposta l'apertura della procedura di concordato minore;
dato atto che in ossequio a quanto disposto dal GD, la proposta e il piano di concordato e il decreto sono state ritualmente comunicati ai creditori;
viste le note di Agenzia delle Entrate Riscossione nonché le osservazioni formulate da INAIL e Prefettura di Campobasso alla proposta concordataria e le memorie difensive del debitore, per tramite del proprio legale, in atti;
rilevato che, come emerge dalla relazione dell'OCC sul voto del 11.12.2024, la proposta di concordato ha riscosso il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, in quanto sull'ammontare complessivo del credito ammesso al voto, pari ad euro 421.455,54, sono pervenute le seguenti espressioni di voto: -INAIL voto contrario, percentuale in privilegio 0,080 % ; percentuale in chirografo 0,004;
-PREFETTURA di Campobasso: voto contrario, percentuale in chirografo 0.149%. La Agenzia delle Entrate e Riscossione non ha manifestato la volontà di voto limitandosi a veicolare e informare gli altri creditori della proposta concordataria e pertanto nel silenzio deve intendersi prestato il consenso sicchè il voto è favorevole per silentium, con le percentuali in privilegio del 85,55% e in chirografo del 14,21%, come documentato in atti;
considerato che con il decreto pronunciato da questo Giudice il 22.10.24 che qui si richiama e si conferma, è già stata valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del concordato ovvero che :-il debitore risulta qualificabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 74, comma 1, CCII, come imprenditore “minore”, atteso che all'attualità agisce con l'intento di proseguire l'attività di impresa e intende ristrutturare debiti riconducibili a tale ultima attività; -non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
-al ricorso è stata allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso, nonché per l'indicazione delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e delle ragioni dell'incapacità ad adempiere;
considerato che “il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto” e che “quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi”, nonché , nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se oltre alla maggioranza dei crediti, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto (cfr. art. 79 co. 1° CCII);
considerato poi che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale soddisfacimento non hanno diritto di voto sulla proposta, mentre i creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai creditori chirografari per la parte residua, a mente dell'art. 79 co.1 CCII e che, alla luce della disposizione di cui all'art. 79 co.3° CCII, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta come loro trasmessa (silenzio cd. assenso);
rilevato che nel caso di specie il concordato preventivo risulta approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, in ragione del voto favorevole per silentium dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ammessa al voto nei limiti e in quanto parzialmente soddisfatta rappresentante il 99,759% del totale dei crediti ammessi al voto (€ 335.678,32 in privilegio e € 59.314,98 in chirografo), mentre hanno espresso il voto -contrario- i due creditori di minoranza;
rilevato che la maggioranza dei voti è stata raggiunta altresì nelle due classi di creditori previste nella proposta e nel piano di concordato, nonché nell'unica classe di voto formatasi, contenente i creditori privilegiati non soddisfatti degradati in chirografo e gli altri chirografari;
considerato che l'art. 75 comma 2 CCII, prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, purché con la proposta ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
rilevato che, nel caso di specie, l'ADER creditore privilegiato e ipotecario e legittimato al voto in ragione di quanto sopra, che è titolare da sola di crediti superiori alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di voto, mentre gli altri creditori (due), tra cui l'INAIL, legittimati al voto, hanno espresso il voto negativo;
ritenuto che secondo il criterio generale del cram down per cui è consentito vincolare il creditore dissenziente alla proposta quando il Giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria, e con particolare riferimento alla procedura di concordato minore, anche in mancanza di adesione da parte della amministrazione finanziaria e/o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 comma 1, e sulla base delle risultanze sul punto della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria (cf. art. 80 comma 3, ultima parte CCII);
rilevato, nel merito, che la proposta di concordato minore risulta articolata nei seguenti termini: il debitore mette a disposizione la somma di euro 27.600,00, in un piano di sette anni, con una rata mensile di euro 150,00, a cui vanno ad aggiungersi
€ 15.000,00, provvista esterna messa a disposizione dai familiari del debitore, come documentato in atti e confermato dall'OCC nella sua relazione sul voto;
ritenuto che, condivise le considerazioni dell'OCC e le deduzioni della difesa, che il trattamento proposto ai creditori e n particolare al creditore dissenziente INAIL sia conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria ragionevolmente attuabile del patrimonio della istante in considerazione del fatto che il valore di mercato dell'immobile di proprietà del ricorrente identificato al catasto fabbricati del Comune di Fornelli al Foglio 18 p.lla 1232 Sub 11 è pari a circa € 7.800,00 e non consentirebbe una soddisfazione integrale dei creditori, in ragione anche dei tempi e delle spese di una eventuale procedura esecutiva, mentre i terreni di cui risulta intestatario il debitore hanno esiguo valore di mercato, senza considerare che il debitore risulta detenere la proprietà per la quota di 1/3 per uno, l'enfiteusi per la quota di 1/3 per l'altro e altri beni immobili e mobili hanno scarso valore di mercato e pertanto l'ipotetica liquidazione in sede giudiziaria consentirebbe di realizzare un prezzo verisilmilmente inferiore, mentre la loro conservazione è più conveniente perché consentirebbe di proseguire l'attività d'impresa ove invece la vendita potrebbe pregiudicare la stessa esecuzione del concordato come proposto;
ritenuta l'ammissibilità della domanda e la fattibilità del piano;
ritenuto, alla luce delle superiori considerazioni, di poter omologare il concordato minore di cui alla proposta e al piano formulati dal debitore letto l'art. 80, comma 3 CCII,
PQM
OMOLOGA
il concordato minore proposto da CO HI, nato a [...], il [...], C.F.: [...], rapp.to e difeso come in atti;
DISPONE
che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e al difensore e comunicata all'OCC e inserita nel sito web del Tribunale, oscurati i dati sensibili.
Dispone che l'OCC ne curi la trascrizione, ove necessario, e ne dia comunicazione ai creditori.
DISPONE
che l'OCC assista il debitore nell'esecuzione del piano e relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento degli accordi, informando i creditori e il Giudice di eventuali inadempimenti.
DICHIARA la chiusura della procedura.
Si comunichi.
Così deciso in Isernia il 9.1.2025
Il Giudice Delegato
Dr.ssa Michaela Sapio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA
Concordato minore n. 41 - 1 / 2024
Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio
nel procedimento d i c o n c o r d a t o m i n o r e i s c r i t t o a l n . R . G . i n e p i g r a f e promosso da CO HI, nato a [...], il [...], C.F.: [...], rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Leva, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia (IS) alla Via Umbria n. 139/A, giusta procura alle liti in atti, con l'ausilio dell'avv. Sara Nini, nella qualità di OCC della CC.I.A.A. del Molise,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso introduttivo depositato in data 14.10.2024 con il quale il ricorrente ha chiesto l'apertura del concordato minore ai sensi dell'art. 74 CCI;
rilevato che con decreto del 22.10.2024, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 74, 75, 76 e 77 CCII e della completezza della documentazione prodotta, è stata disposta l'apertura della procedura di concordato minore;
dato atto che in ossequio a quanto disposto dal GD, la proposta e il piano di concordato e il decreto sono state ritualmente comunicati ai creditori;
viste le note di Agenzia delle Entrate Riscossione nonché le osservazioni formulate da INAIL e Prefettura di Campobasso alla proposta concordataria e le memorie difensive del debitore, per tramite del proprio legale, in atti;
rilevato che, come emerge dalla relazione dell'OCC sul voto del 11.12.2024, la proposta di concordato ha riscosso il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, in quanto sull'ammontare complessivo del credito ammesso al voto, pari ad euro 421.455,54, sono pervenute le seguenti espressioni di voto: -INAIL voto contrario, percentuale in privilegio 0,080 % ; percentuale in chirografo 0,004;
-PREFETTURA di Campobasso: voto contrario, percentuale in chirografo 0.149%. La Agenzia delle Entrate e Riscossione non ha manifestato la volontà di voto limitandosi a veicolare e informare gli altri creditori della proposta concordataria e pertanto nel silenzio deve intendersi prestato il consenso sicchè il voto è favorevole per silentium, con le percentuali in privilegio del 85,55% e in chirografo del 14,21%, come documentato in atti;
considerato che con il decreto pronunciato da questo Giudice il 22.10.24 che qui si richiama e si conferma, è già stata valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del concordato ovvero che :-il debitore risulta qualificabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 74, comma 1, CCII, come imprenditore “minore”, atteso che all'attualità agisce con l'intento di proseguire l'attività di impresa e intende ristrutturare debiti riconducibili a tale ultima attività; -non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
-al ricorso è stata allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso, nonché per l'indicazione delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e delle ragioni dell'incapacità ad adempiere;
considerato che “il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto” e che “quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi”, nonché , nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se oltre alla maggioranza dei crediti, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto (cfr. art. 79 co. 1° CCII);
considerato poi che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale soddisfacimento non hanno diritto di voto sulla proposta, mentre i creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai creditori chirografari per la parte residua, a mente dell'art. 79 co.1 CCII e che, alla luce della disposizione di cui all'art. 79 co.3° CCII, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta come loro trasmessa (silenzio cd. assenso);
rilevato che nel caso di specie il concordato preventivo risulta approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, in ragione del voto favorevole per silentium dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ammessa al voto nei limiti e in quanto parzialmente soddisfatta rappresentante il 99,759% del totale dei crediti ammessi al voto (€ 335.678,32 in privilegio e € 59.314,98 in chirografo), mentre hanno espresso il voto -contrario- i due creditori di minoranza;
rilevato che la maggioranza dei voti è stata raggiunta altresì nelle due classi di creditori previste nella proposta e nel piano di concordato, nonché nell'unica classe di voto formatasi, contenente i creditori privilegiati non soddisfatti degradati in chirografo e gli altri chirografari;
considerato che l'art. 75 comma 2 CCII, prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, purché con la proposta ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
rilevato che, nel caso di specie, l'ADER creditore privilegiato e ipotecario e legittimato al voto in ragione di quanto sopra, che è titolare da sola di crediti superiori alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di voto, mentre gli altri creditori (due), tra cui l'INAIL, legittimati al voto, hanno espresso il voto negativo;
ritenuto che secondo il criterio generale del cram down per cui è consentito vincolare il creditore dissenziente alla proposta quando il Giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria, e con particolare riferimento alla procedura di concordato minore, anche in mancanza di adesione da parte della amministrazione finanziaria e/o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 comma 1, e sulla base delle risultanze sul punto della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria (cf. art. 80 comma 3, ultima parte CCII);
rilevato, nel merito, che la proposta di concordato minore risulta articolata nei seguenti termini: il debitore mette a disposizione la somma di euro 27.600,00, in un piano di sette anni, con una rata mensile di euro 150,00, a cui vanno ad aggiungersi
€ 15.000,00, provvista esterna messa a disposizione dai familiari del debitore, come documentato in atti e confermato dall'OCC nella sua relazione sul voto;
ritenuto che, condivise le considerazioni dell'OCC e le deduzioni della difesa, che il trattamento proposto ai creditori e n particolare al creditore dissenziente INAIL sia conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria ragionevolmente attuabile del patrimonio della istante in considerazione del fatto che il valore di mercato dell'immobile di proprietà del ricorrente identificato al catasto fabbricati del Comune di Fornelli al Foglio 18 p.lla 1232 Sub 11 è pari a circa € 7.800,00 e non consentirebbe una soddisfazione integrale dei creditori, in ragione anche dei tempi e delle spese di una eventuale procedura esecutiva, mentre i terreni di cui risulta intestatario il debitore hanno esiguo valore di mercato, senza considerare che il debitore risulta detenere la proprietà per la quota di 1/3 per uno, l'enfiteusi per la quota di 1/3 per l'altro e altri beni immobili e mobili hanno scarso valore di mercato e pertanto l'ipotetica liquidazione in sede giudiziaria consentirebbe di realizzare un prezzo verisilmilmente inferiore, mentre la loro conservazione è più conveniente perché consentirebbe di proseguire l'attività d'impresa ove invece la vendita potrebbe pregiudicare la stessa esecuzione del concordato come proposto;
ritenuta l'ammissibilità della domanda e la fattibilità del piano;
ritenuto, alla luce delle superiori considerazioni, di poter omologare il concordato minore di cui alla proposta e al piano formulati dal debitore letto l'art. 80, comma 3 CCII,
PQM
OMOLOGA
il concordato minore proposto da CO HI, nato a [...], il [...], C.F.: [...], rapp.to e difeso come in atti;
DISPONE
che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e al difensore e comunicata all'OCC e inserita nel sito web del Tribunale, oscurati i dati sensibili.
Dispone che l'OCC ne curi la trascrizione, ove necessario, e ne dia comunicazione ai creditori.
DISPONE
che l'OCC assista il debitore nell'esecuzione del piano e relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento degli accordi, informando i creditori e il Giudice di eventuali inadempimenti.
DICHIARA la chiusura della procedura.
Si comunichi.
Così deciso in Isernia il 9.1.2025
Il Giudice Delegato
Dr.ssa Michaela Sapio