Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2449/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente Dott. UI Nannipieri Consigliere relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2449/2024 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII promossa da:
Parte_1
( ) con il patrocinio dell'Avv. MANCINI GIACOMO. P.IVA_1
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MENGHINI Controparte_1 P.IVA_2
STEFANO e dell'Avv. SARINA DAVIDE. Controparte_2
.
[...]
RECLAMATI
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
In data 4 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni.
Per la parte reclamante:
“Piaccia alla Corte di Appello,
In accoglimento dei motivi esposti, in totale riforma della sentenza Tribunale di Siena
n° 43 2024 (e non 73 2024 come erroneamente indicato) pubblicata in data 12/11/2024 resa in RG 44/1 2024 PU, revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in essa contenuta rigettando la domanda di apertura della stessa proposta da . CP_1
Vittoria di spese ed onorari della presente procedura con distrazione dello scrivente in qualità procuratore antistatario nella misura di giustizia.”
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis: disporre l'acquisizione d'ufficio del fascicolo PU 44/2024 Trib. Siena per l'apertura della liquidazione giudiziale;
nel merito, in via principale: rigettare l'avverso ricorso ex art. 51 CCII, in uno a tutte le domande ivi formulate, in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare la sentenza n. n. 43 del 27.09.2024 emessa dal Tribunale di Siena;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.”
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 43/2024 pubblicata il 12 novembre 2024 il Tribunale di Siena dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
su domanda di Parte_1 Controparte_1 osservando, per quanto ancora di rilievo:
pagina 2 di 7 “non è ancora decorso il termine annuale di cui all'art. 33 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, decorrente dalla cessazione dell'attività di impresa e coincidente con la cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta in data 02/01/2024 […] il ricorrente, già azionatosi in sede esecutiva, ha adeguatamente documentato di essere divenuto titolare del credito, già nella titolarità di Cassa di Risparmio di Firenze
s.p.a., a seguito di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U. Bancario […]
Nel merito, la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I. La natura di impresa commerciale del debitore emerge dal tipo di attività già svolta di “costruzioni edili per conto proprio e di terzi
(…)”, risultante dalla visura camerale in atti. […]
Ritiene inoltre il Collegio che il debitore non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente in ordine al possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII ai fini della mancata assoggettabilità a liquidazione giudiziale.
Si evidenzia, in proposito, che il bilancio finale di liquidazione al 20/12/2023 prodotto dal debitore solo parzialmente (sino a pag. 2) ed invece acquisito d'ufficio in forma integrale dal Registro delle Imprese non risulta attendibile.
Infatti, a pagina 3 alla voce “debiti” l'impresa dichiara “tutti i debiti sono stati estinti”, circostanza questa certamente non veritiera avuto riguardo al cospicuo debito nei confronti del creditore ricorrente per Euro 324.958,25 oltre interessi, rimasto insoddisfatto in sede esecutiva, e alle plurime passività previdenziali e fiscali risultanti dalle informative acquisite in corso di istruttoria, fra cui la somma di Euro 105.950,37 già trasmessa all'Agenzia delle Entrate della riscossione.
Tali importi risultano notevolmente superiori anche all'ammontare totale delle passività indicate in bilancio a partire dall'anno 2021, cosicché deve ritenersi che i dati esposto in bilancio non siano attendibili.
L'eccezione, rimasta priva di adeguata prova, non può pertanto essere accolta.”
pagina 3 di 7 2. Proponeva reclamo ex art. 51 CCII la
[...]
formulando il seguente motivo di Parte_1 impugnazione: “Situazione contabile e finanziaria. Deposito documentazione ex art. 39
CCI. Limiti dimensionali. Non superamento. Debiti accertati. Identico non superamento. Decreto ingiuntivo Tribunale di Napoli Nord 2493/2024. Non superamento dei limiti dimensionali. Illegittimità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”.
Si costituiva in giudizio il creditore TA , che contestava le Controparte_1 censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, con vittoria delle spese;
non si costituiva in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data 4 febbraio 2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Con l'unico, articolato, motivo parte reclamante in sintesi deduce: “una volta depositati i bilanci relativi alle annualità di riferimento, nulla altro può essere imputato o richiesto al debitore, ovviamente non tenuto a dare altre prove;
se come detto l'asserita inaffidabilità dei bilanci non può, infatti, da sola, essere ritenuta sufficiente a determinare la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento, certo non può ricadere sul debitore l'ulteriore prova della sussistenza dei requisiti in ipotesi di ritenuta inattendibilità dei bilanci. […] , infatti, sin da subito CP_1 dopo l'estinzione della procedura esecutiva suddetta, ha provveduto a sostanzialmente
“trasferire” il debito residuo in capo ai Sig. UI e , garanti Controparte_3 dell'esposizione della società, ivi azionando l'importo residuo in via giudiziale, mediante ricorso per ingiunzione, in solido nei confronti dei garanti stessi. E' allegato con doc.3 il relativo decreto ingiuntivo n° 2493/2024 con il quale, in data 11/09/2024, su istanza del 03/07/2024, il Tribunale di Napoli Nord ha ingiunto appunto ai garanti della Sigg. UI e la somma di Parte_1 Controparte_3
€ 324.958,25, importo identico a quello contenuto nel ricorso per la liquidazione pagina 4 di 7 giudiziale. Ad oggi, dunque, il debito suddetto non risulta più in capo alla società
(estinta) ma è stato sostanzialmente trasferito in via giudiziale ai garanti […]
Anche volendo astrattamente considerare detto debito all'interno delle passività della società, operazione come detto non consona stante l'intervenuto trasferimento dello stesso in capo ai garanti, in ogni caso non appaiono superati i limiti dimensionali necessari per l'applicazione della procedura di liquidazione giudiziale. Le passività presenti nei bilanci depositati (€ 100.000,00 circa) sono, infatti evidentemente relative alla posizione debitoria facente capo alla società nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate rilevata anche dal Tribunale in sentenza;
in tale contesto, anche ipoteticamente aggiungendo alla stessa somma quella asseritamente a credito di
, comunque non appare superato il limite dimensionale di € 500.000,00 CP_1 relativo alle passività necessario per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.
Il motivo è infondato.
I bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono stati tutti depositati immediatamente prima della cancellazione della società dal registro delle imprese: quello del 2021 il 29 novembre 2023, quello del 2022 il 4 dicembre 2023, quello finale di liquidazione il 2 gennaio 2024, contestualmente alla istanza di cancellazione.
I tre bilanci, oltre ad essere stati depositati in modo anomalo tutti in prossimità della cancellazione dal registro delle imprese, risultano, come correttamente evidenziato dal Tribunale, del tutto inattendibili.
Nell'ultimo bilancio di liquidazione del 2023 non sono indicati debiti e nella nota integrativa è espressamente dichiarato: “Tutti i debiti sono stati estinti”, mentre in realtà il debito residuo nei confronti del creditore TA è documentato Controparte_1 in € 324.958,25, oltre interessi;
i debiti documentati verso Agenzia delle Entrate sono pari ad € 105.950,37.
Appare evidente che di per sé l'omessa contabilizzazione di debiti per oltre €
430.000,00 rende il bilancio al 31 dicembre 2023 inattendibile;
sia il debito verso che quello fiscale sono poi risalenti ma nel precedente bilancio al Controparte_1
pagina 5 di 7 31 dicembre 2022 i debiti fiscali sono indicati in soli € 124,00 e tutti gli “altri debiti” sono quantificati in € 94.505,00.
Certamente il debito nei confronti di non può poi Controparte_1 considerarsi estinto o “trasferito” solo perché la creditrice ha agito giudizialmente anche nei confronti dei fideiussori.
I giudici di legittimità, con riferimento alle analoghe disposizioni della legge fallimentare hanno più volte chiarito che: “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare […] costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (vedi Cass. sez. I, 23/11/2018,
n.30516; Cass. sez. I, 01/12/2016, n.24548).
L'inattendibilità dei bilanci imponeva al debitore l'onere di dimostrare la insussistenza dei requisiti dimensionali ex artt. 2, 121 CCII in ipotesi mediante
“strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”
(vedi Cass sez. I, 02/07/2024, n.18141), onere che non è stato assolto.
4. Il reclamo va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Parte reclamata deve essere condannata, secondo soccombenza al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, per la parte convenuta costituita in € 4.600,00 (fase di studio € 1.400,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale € 2.200,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
pagina 6 di 7 Considerato quanto in precedenza esposto circa la chiara infondatezza dei motivi di reclamo (bilanci degli ultimi tre anni depositati immediatamente prima della cancellazione dal registro delle imprese e totalmente inattendibili, con mancata contabilizzazione di debiti per almeno 430.000,00 euro;
assenza di qualsiasi altro elemento di prova in ordine alla insussistenza dei requisiti dimensionali ex artt. 2, 121
CCII; pacifico stato di insolvenza di società già cancellata dal registro delle imprese) sussistono i presupposti ex art. 51 comma 15 CCII per la condanna in solido del legale rappresentante che ha conferito la procura.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
1) rigetta il reclamo e conferma la sentenza del Tribunale di Siena n. 43/2024 pubblicata il 12 novembre 2024 che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
; Parte_1
2) condanna in solido la società reclamante e il legale rappresentante che ha conferito la procura al pagamento delle spese di lite sostenute da Persona_1 che liquida in € 4.600,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA Controparte_1 come per legge;
dà atto che sussistono a carico di parte reclamante in solido con il legale rappresentate che ha conferito la procura i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
3) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al Tribunale di
Siena ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. UI Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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