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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
5041/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 11/09/2025, alle ore 09.34, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Straface per delega dell'Avv. Giovanni Mannuccia il quale CP_1 rappresenta che la sig.ra è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che CP_1 erroneamente all'udienza del 26 giugno 2025 è stata formalizzata la rinuncia al detto beneficio;
insiste in atti. per contumace, nessuno è comparso Controparte_2
Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 04.12.2024 la sig.ra (C.F.: CP_1
formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 952/2024 C.F._1 emesso in data 03.10.2024 e notificato in data 28.10.2024 con il quale il Tribunale di Messina aveva alla stessa ingiunto, su istanza della il pagamento della somma Controparte_2 di € 22.997,22, oltre interessi nonché le ulteriori spese e l'onorario del procedimento monitorio;
chiedeva,
- in via preliminare, che il Tribunale concedesse termine per l'esperimento della mediazione conciliativa;
- nel merito che il Tribunale revocasse, dichiarasse nullo e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto;
- disponesse c.t.u. contabile;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. L'opponente deduceva: a) l'inammissibilità del ricorso proposto per mancato esperimento della procedura di mediazione e/o di negoziazione assistita;
b) l'insussistenza e l'infondatezza delle richieste formulate per non aver fornito, parte opposta, la prova dell'acquisizione del diritto di credito;
pagina1 di 3 c) l'intervenuta prescrizione del credito;
d) la non dovutezza dell'importo così come richiesto. Con decreto del 13.05.2025 il Presidente confermava la prima udienza di comparizione e trattazione del 26.06.2025.
Alla prima udienza del 26.06.2025 parte opponente insisteva in ricorso;
nessuno era presente per parte convenuta e il Giudice fissava l'udienza dell'11.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e la causa, dopo la discussione, era decisa in data odierna. Va dichiarata la contumacia di parte opposta la quale, nonostante la ritualità della notificazione della citazione in opposizione, ha scelto di non costituirsi in giudizio. Alla stregua delle risultanze processuali e delle allegazioni della parte opponente va affermata la fondatezza nel merito dell'opposizione che va, quindi, accolta e ciò per quanto di ragione. Non v'è evidenza dell'esperimento, su iniziativa della ricorrente in monitorio e odierna opposta (contumace), della procedura di mediazione rilevante ai sensi degli artt. 5 e 5 bis D.Lgs. n. 28 del 2010 Infatti, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Ai sensi dell'art. 5 bis dello stesso decreto legislativo, infatti, "quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo"; l'omesso esperimento, dunque, osta all'esame del merito della controversia;
ne consegue una pronuncia in rito di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 633 ss. c.p.c. avanzata dalla parte già ricorrente in fase monitoria ed oggi opposta nell'odierno procedimento che, giova evidenziarlo, nonostante la ritualità della notificazione, ha optato per la contumacia (sulla scorta, infatti, della documentazione versata in atti, comprovante la regolare notificazione dell'atto di citazione in opposizione nei confronti di parte opposta effettuata in data 4.12.2024 via p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata “ , appartenente all'Avv. Raffaele Email_1
Zurlo, procuratore costituito del creditore/ricorrente in monitorio;
a norma dell'art. 645, primo comma, c.p.c., l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato dall'opponente al ricorrente "nei luoghi di cui all'art. 638" e, quindi, innanzitutto, presso il procuratore indicato nel ricorso, la cui indicazione appunto equivale ad elezione di domicilio presso di lui, ovvero, (solo) quando il ricorso per ingiunzione sia stato proposto personalmente dal creditore, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, dove ha sede il giudice adito, mentre, se nel ricorso manca l'indicazione del procuratore ed anche - nei casi in cui è ammessa la costituzione di persona - la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, la notificazione può essere fatta al ricorrente presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il decreto ai sensi dell'art. 638, secondo comma, c.p.c., ciò che non esclude per l'opponente, sempre - e solo - nelle ipotesi da ultimo indicate, la facoltà di notificare l'opposizione, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nella residenza o nel domicilio reale del creditore. - cfr. Cass. civ. sez. I, sentenza n. 13739 del 18 settembre 2003).
pagina2 di 3 Va, allora, dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Superfluo il vaglio nel merito delle residue doglianze e ciò in applicazione della regola della ragione più liquida. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto, peraltro, allo scaglione minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta dal procuratore dell'opponente, anche tenuto conto della contumacia di controparte e della definizione della controversia con decisione in rito, e con esclusione della fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria;
compensi dimezzati per l'effetto dell'ammissione dell'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5041/2024 R.G. promossa da (C.F.: CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina, Via Camiciotti 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannuccia (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 opponente, contro (P. VA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, parte opposta e ricorrente in monitorio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della parte opposta Controparte_2
2. dichiara la improcedibilità del ricorso monitorio e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 850,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 7,5%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi, però, in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Messina, il 11.09.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
pagina3 di 3
insiste in atti. per contumace, nessuno è comparso Controparte_2
Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 04.12.2024 la sig.ra (C.F.: CP_1
formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 952/2024 C.F._1 emesso in data 03.10.2024 e notificato in data 28.10.2024 con il quale il Tribunale di Messina aveva alla stessa ingiunto, su istanza della il pagamento della somma Controparte_2 di € 22.997,22, oltre interessi nonché le ulteriori spese e l'onorario del procedimento monitorio;
chiedeva,
- in via preliminare, che il Tribunale concedesse termine per l'esperimento della mediazione conciliativa;
- nel merito che il Tribunale revocasse, dichiarasse nullo e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto;
- disponesse c.t.u. contabile;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. L'opponente deduceva: a) l'inammissibilità del ricorso proposto per mancato esperimento della procedura di mediazione e/o di negoziazione assistita;
b) l'insussistenza e l'infondatezza delle richieste formulate per non aver fornito, parte opposta, la prova dell'acquisizione del diritto di credito;
pagina1 di 3 c) l'intervenuta prescrizione del credito;
d) la non dovutezza dell'importo così come richiesto. Con decreto del 13.05.2025 il Presidente confermava la prima udienza di comparizione e trattazione del 26.06.2025.
Alla prima udienza del 26.06.2025 parte opponente insisteva in ricorso;
nessuno era presente per parte convenuta e il Giudice fissava l'udienza dell'11.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e la causa, dopo la discussione, era decisa in data odierna. Va dichiarata la contumacia di parte opposta la quale, nonostante la ritualità della notificazione della citazione in opposizione, ha scelto di non costituirsi in giudizio. Alla stregua delle risultanze processuali e delle allegazioni della parte opponente va affermata la fondatezza nel merito dell'opposizione che va, quindi, accolta e ciò per quanto di ragione. Non v'è evidenza dell'esperimento, su iniziativa della ricorrente in monitorio e odierna opposta (contumace), della procedura di mediazione rilevante ai sensi degli artt. 5 e 5 bis D.Lgs. n. 28 del 2010 Infatti, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Ai sensi dell'art. 5 bis dello stesso decreto legislativo, infatti, "quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo"; l'omesso esperimento, dunque, osta all'esame del merito della controversia;
ne consegue una pronuncia in rito di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 633 ss. c.p.c. avanzata dalla parte già ricorrente in fase monitoria ed oggi opposta nell'odierno procedimento che, giova evidenziarlo, nonostante la ritualità della notificazione, ha optato per la contumacia (sulla scorta, infatti, della documentazione versata in atti, comprovante la regolare notificazione dell'atto di citazione in opposizione nei confronti di parte opposta effettuata in data 4.12.2024 via p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata “ , appartenente all'Avv. Raffaele Email_1
Zurlo, procuratore costituito del creditore/ricorrente in monitorio;
a norma dell'art. 645, primo comma, c.p.c., l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato dall'opponente al ricorrente "nei luoghi di cui all'art. 638" e, quindi, innanzitutto, presso il procuratore indicato nel ricorso, la cui indicazione appunto equivale ad elezione di domicilio presso di lui, ovvero, (solo) quando il ricorso per ingiunzione sia stato proposto personalmente dal creditore, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, dove ha sede il giudice adito, mentre, se nel ricorso manca l'indicazione del procuratore ed anche - nei casi in cui è ammessa la costituzione di persona - la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, la notificazione può essere fatta al ricorrente presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il decreto ai sensi dell'art. 638, secondo comma, c.p.c., ciò che non esclude per l'opponente, sempre - e solo - nelle ipotesi da ultimo indicate, la facoltà di notificare l'opposizione, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nella residenza o nel domicilio reale del creditore. - cfr. Cass. civ. sez. I, sentenza n. 13739 del 18 settembre 2003).
pagina2 di 3 Va, allora, dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Superfluo il vaglio nel merito delle residue doglianze e ciò in applicazione della regola della ragione più liquida. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto, peraltro, allo scaglione minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta dal procuratore dell'opponente, anche tenuto conto della contumacia di controparte e della definizione della controversia con decisione in rito, e con esclusione della fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria;
compensi dimezzati per l'effetto dell'ammissione dell'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5041/2024 R.G. promossa da (C.F.: CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina, Via Camiciotti 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannuccia (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 opponente, contro (P. VA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, parte opposta e ricorrente in monitorio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della parte opposta Controparte_2
2. dichiara la improcedibilità del ricorso monitorio e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 850,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 7,5%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi, però, in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Messina, il 11.09.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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