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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24 MARZO 2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24808 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che in riferimento alla suddetta udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte di trattazione della causa, ove hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. ssa Flora Vollero, pronunzia, in data 24 marzo 2025 , la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 24808 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Vincenzo Capodanno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli , alla via Mario Gigante n. 90, pec: come Email_1 da procura in atti
OPPONENTE
E
AVV. , rapp.to e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Napoli alla via Giuseppe Recco, indirizzo pec Email_2
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. , odierno opposto, ha ottenuto da questo Tribunale in data Controparte_1
17.10.2023 decreto ingiuntivo n. 6107/2023, con cui veniva ingiunto a Parte_1 odierna opponente, il pagamento di € 1712,88, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di compensi professionali reclamati ai sensi dell'art 13 punto 8 della legge 247/2012 .
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione eccependo Parte_1
l'inesistenza di un incarico professionale conferito dalla stessa all'avv. , nonché la CP_1 maturata prescrizione triennale del diritto dallo stesso vantato.
Concludeva l'opponente chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva l'Avv. , resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione di Controparte_1 cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale osserva
L'eccezione di prescrizione triennale del credito va disattesa in ragione dell'assorbente rilievo per cui la proposizione della predetta eccezione è incompatibile, ai sensi dell'art
2959 c.c., con le difese nel merito formulate dall'opponente con riguardo alla pretesa di parte opposta. Come è noto, infatti, ai sensi dell'art 2959 c.c., l'eccezione presuntiva ( di pagamento) è rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta e tale ammissione, per giurisprudenza pacifica, è integrata anche dalle contestazioni del convenuto circa l'ammontare del credito ( cfr. ex multis Cass. 12771/2012).
Nel merito, va osservato che, ai sensi dell'art. 13 punto 8 della legge n. 247/2012: “quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.”.
Com'è noto, la norma intende assicurare una garanzia economica all'avvocato per il contributo utile apportato alla definizione conciliativa della lite. Tutelando l'irrinunciabile funzione del difensore, infatti, la disposizione sancisce una regola generale di solidarietà che impone ad entrambe le parti processuali di provvedere al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese in favore del professionista. Raggiunto l'accordo conciliativo, dunque, quest'ultimo può agire ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c. nei confronti di entrambe le parti al fine di soddisfare le proprie ragioni, salvo che vi abbia espressamente rinunciato.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che sia stata parte, Parte_1 unitamente alla SI.ra , difesa dall'avv.to , del giudizio incardinato innanzi Pt_2 CP_1 al Giudice del Lavoro di Napoli ed iscritto al n. R.G. 17119/2020. Ed è del pari comprovato che le parti di tale giudizio trovavano accordo in sede sindacale per la definizione della lite sottoscrivendo apposito verbale, che non vedeva la partecipazione dell'avv.to , sicché il giudice del lavoro provvedeva a definire la controversia CP_1 mediante pronuncia di cessata materia del contendere, in cui il G.L nulla provvedeva sulla spese di lite.
Da ciò discende, pertanto, in capo all'opposto il diritto di ottenere il pagamento dei compensi professionali a lui spettanti, esperibile non solo nei confronti dell'originaria cliente bensì anche nei confronti dell'odierna opponente, secondo la regola di solidarietà sancita dalla norma di legge. Inconferenti sono allora le difese dell'opponente in punto di assenza di incarico professionale.
Non risultando contestazione alcuna con riguardo alla liquidazione dei predetti compensi, peraltro congrui rispetto ai parametri professionali applicati, non resta che confermare il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.147/2022, apparendo congrua l'applicazione dei valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni controverse e dell'effettiva attività processuale espletata ( Scaglione, cause di valore da euro 1101,00 ad euro 5200,00).
Non si ravvisano gli estremi per disporre condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione undicesima civile, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6107/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento di opposizione in favore dell'opposto che si liquidano in euro 1278,00 per compensi, oltre
Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge
Così deciso in Napoli il 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Adriano Giorgio Rispoli, magistrato in Tirocinio presso il Tribunale di Napoli
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24 MARZO 2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24808 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che in riferimento alla suddetta udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte di trattazione della causa, ove hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. ssa Flora Vollero, pronunzia, in data 24 marzo 2025 , la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 24808 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Vincenzo Capodanno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli , alla via Mario Gigante n. 90, pec: come Email_1 da procura in atti
OPPONENTE
E
AVV. , rapp.to e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Napoli alla via Giuseppe Recco, indirizzo pec Email_2
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. , odierno opposto, ha ottenuto da questo Tribunale in data Controparte_1
17.10.2023 decreto ingiuntivo n. 6107/2023, con cui veniva ingiunto a Parte_1 odierna opponente, il pagamento di € 1712,88, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di compensi professionali reclamati ai sensi dell'art 13 punto 8 della legge 247/2012 .
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione eccependo Parte_1
l'inesistenza di un incarico professionale conferito dalla stessa all'avv. , nonché la CP_1 maturata prescrizione triennale del diritto dallo stesso vantato.
Concludeva l'opponente chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva l'Avv. , resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione di Controparte_1 cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale osserva
L'eccezione di prescrizione triennale del credito va disattesa in ragione dell'assorbente rilievo per cui la proposizione della predetta eccezione è incompatibile, ai sensi dell'art
2959 c.c., con le difese nel merito formulate dall'opponente con riguardo alla pretesa di parte opposta. Come è noto, infatti, ai sensi dell'art 2959 c.c., l'eccezione presuntiva ( di pagamento) è rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta e tale ammissione, per giurisprudenza pacifica, è integrata anche dalle contestazioni del convenuto circa l'ammontare del credito ( cfr. ex multis Cass. 12771/2012).
Nel merito, va osservato che, ai sensi dell'art. 13 punto 8 della legge n. 247/2012: “quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.”.
Com'è noto, la norma intende assicurare una garanzia economica all'avvocato per il contributo utile apportato alla definizione conciliativa della lite. Tutelando l'irrinunciabile funzione del difensore, infatti, la disposizione sancisce una regola generale di solidarietà che impone ad entrambe le parti processuali di provvedere al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese in favore del professionista. Raggiunto l'accordo conciliativo, dunque, quest'ultimo può agire ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c. nei confronti di entrambe le parti al fine di soddisfare le proprie ragioni, salvo che vi abbia espressamente rinunciato.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che sia stata parte, Parte_1 unitamente alla SI.ra , difesa dall'avv.to , del giudizio incardinato innanzi Pt_2 CP_1 al Giudice del Lavoro di Napoli ed iscritto al n. R.G. 17119/2020. Ed è del pari comprovato che le parti di tale giudizio trovavano accordo in sede sindacale per la definizione della lite sottoscrivendo apposito verbale, che non vedeva la partecipazione dell'avv.to , sicché il giudice del lavoro provvedeva a definire la controversia CP_1 mediante pronuncia di cessata materia del contendere, in cui il G.L nulla provvedeva sulla spese di lite.
Da ciò discende, pertanto, in capo all'opposto il diritto di ottenere il pagamento dei compensi professionali a lui spettanti, esperibile non solo nei confronti dell'originaria cliente bensì anche nei confronti dell'odierna opponente, secondo la regola di solidarietà sancita dalla norma di legge. Inconferenti sono allora le difese dell'opponente in punto di assenza di incarico professionale.
Non risultando contestazione alcuna con riguardo alla liquidazione dei predetti compensi, peraltro congrui rispetto ai parametri professionali applicati, non resta che confermare il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.147/2022, apparendo congrua l'applicazione dei valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni controverse e dell'effettiva attività processuale espletata ( Scaglione, cause di valore da euro 1101,00 ad euro 5200,00).
Non si ravvisano gli estremi per disporre condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione undicesima civile, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6107/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento di opposizione in favore dell'opposto che si liquidano in euro 1278,00 per compensi, oltre
Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge
Così deciso in Napoli il 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Adriano Giorgio Rispoli, magistrato in Tirocinio presso il Tribunale di Napoli