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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/07/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8155/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8155/2024 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maristella Bellistri e dall'avv. Anna Paola Bellistri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (Na), alla via Denza n. 24;
CONVENUTA
E
“ , in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Giuseppe Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Largo F. Torraca
n.71;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.7.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti, da intendersi riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_2 [...]
dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di conseguire il risarcimento delle lesioni patite in Parte_1 occasione del sinistro verificatosi in data 27.3.2024, alle ore 14:50 circa.
Ed invero, l'odierna attrice esponeva che, in tali circostanze, mentre stava percorrendo a piedi Via
Romualdo II, cadeva al suolo a causa di una buca apertasi nel manto stradale e di un tombino ivi presente. Deducendo che le disconnessioni che causavano la caduta non risultavano visibili a causa della pioggia che aveva di fatto riempito la buca, riferiva di aver riportato lesioni personali per le quali veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e GG D'RA (Sa), dove le veniva riscontrata una “frattura epifisi distale radio a destra”.
Sicché, ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva del nella causazione Parte_1 dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., riferiva di aver infruttuosamente richiesto al predetto ente il risarcimento dei danni patiti.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per non aver curato la dovuta manutenzione stradale Parte_1
e, per l'effetto, ne chiedeva la condanna al risarcimento delle lesioni da lei patite, quantificate nella complessiva somma di € 17.976,65, oltre interessi, vinte le spese di lite da attribuire al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2024, si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione Parte_1 passiva sul rilievo che la gestione della rete fognaria era stata affidata dall'ente pubblico alla “Salerno
Sistemi S.p.a.” a partire dal mese di febbraio 2019. Per tale ragione chiedeva la chiamata in causa della suddetta società.
Contestando l'avversa domanda sia nell'an che nel quantum, concludeva instando per il rigetto della pretesa di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto. In via subordinata, chiedeva riconoscersi l'accertamento della concorrente responsabilità della danneggiata ex art. 1227 c.c., con vittoria delle spese di lite
Ancora, instava perché fosse dichiarato l'obbligo di manleva in capo alla “Sistemi Salerno s.p.a.”, con condanna di quest'ultima alle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dall'ente convenuto, con comparsa di costituzione e risposta del 20.3.2025, si costituiva in giudizio la , eccependo Controparte_1 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, giacché il avrebbe Parte_1 al più dovuto chiamare in causa la (già denominata Sistemi Controparte_2
Salerno S.p.a.), essendo quest'ultima la società che aveva sottoscritto il verbale di trasferimento della rete fognaria del in data 27.2.2019. Pertanto, chiedeva l'estromissione dal Parte_1 presente giudizio.
Nel merito, eccepiva l'esclusiva responsabilità del , dovendo l'evento lesivo Parte_1 imputarsi alla buca presente sul manto stradale, e non piuttosto al tombino della rete fognaria. Ancora, deduceva l'interruzione del nesso causale, dovendosi ritenere che la caduta al suolo dell'odierna attrice fosse riconducibile esclusivamente alla condotta colposa di quest'ultima, la quale avrebbe potuto accorgersi, usando l'ordinaria diligenza, della disconnessione ivi presente.
Contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum, concludeva instando preliminarmente perché fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della
[...]
, e per l'effetto, perché fosse disposta l'estromissione dal Controparte_3 presente giudizio.
In via subordinata, instava per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, ed ancora, in subordine, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il concorso di colpa della danneggiante nella causazione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c., con vittoria delle spese di lite.
Il , in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c., dichiarava di rinunziare alla Parte_1 chiamata in causa della società così evocata in giudizio, ed instava per la chiamata in causa della
“Sistemi Salerno-Servizi Idrici s.p.a.”.
Con ordinanza del 29.5.2025, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite all'udienza del 9.7.2025, , con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra il e la Parte_1 Controparte_3
All'esito dell'udienza il procedimento veniva introitato in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Con la presente sentenza parziale va accertata la rinunzia alla domanda di manleva formulata da parte del nei confronti della . Parte_1 Controparte_3
Non resta che disciplinare le spese di lite con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra il e l'ente terzo chiamato. Parte_1
Sotto tale profilo, venendo in rilievo nel caso di specie un'ipotesi di cessazione della materia del contendere (Cass. Civ., Sez. II, 23.7.2019, n. 19845), è necessario provvedere alla regolazione delle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione totale o parziale (Cass. Civ., Sez. I, 18.10.2018, n. 26299).
Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione tra le parti che, effettivamente, non poteva ravvisarsi in capo all'odierno ente convenuto la titolarità passiva del rapporto giuridico per cui è causa.
Sotto tale specifico profilo, come si evince dal verbale di trasferimento della gestione della rete fognaria del allegato dalla società convenuta, tale rete risultava devoluta alla Parte_1 gestione della “Sistemi Salerno-Servizi Idrici s.p.a.”. Ne sarebbe derivato, pertanto, il rigetto della domanda di manleva del , non essendo dato in alcun modo rilevare come ed in Parte_1 quali termini dovesse ravvisarsi altro titolo di responsabilità in capo alla società convenuta in merito ai fatti di causa.
Le spese di lite, con riferimento alla domanda di manleva formulata da parte del , Parte_1 vanno compensate per la quota della metà, tenuto conto della circostanza che il provvedeva Pt_1 ad aderire tempestivamente alla doglianza dedotta da parte della società convenuta;
per la restante quota della metà, le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate Parte_1 come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 di valore corrispondente a quello di lite (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti.
La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza emessa in pari data, per le ragioni ivi specificamente indicate, al fine di consentire la trattazione delle ulteriori domande formulate nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla domanda di manleva formulata da parte del nei confronti della Parte_1 Controparte_3
, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
[...]
1) dichiara abbandonata la domanda di manleva formulata da parte del;
Parte_1
2) compensa per la quota della metà le spese di lite con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra il e la Parte_1 Controparte_3
e condanna il alla refusione della restante quota della metà delle spese Parte_1 di lite in favore della predetta società, che si liquidano per intero in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) rimette, come da separata ordinanza, la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio con riguardo alle ulteriori domande formulate in atti.
Così deciso in Salerno, il 30.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8155/2024 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maristella Bellistri e dall'avv. Anna Paola Bellistri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (Na), alla via Denza n. 24;
CONVENUTA
E
“ , in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Giuseppe Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Largo F. Torraca
n.71;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.7.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti, da intendersi riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_2 [...]
dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di conseguire il risarcimento delle lesioni patite in Parte_1 occasione del sinistro verificatosi in data 27.3.2024, alle ore 14:50 circa.
Ed invero, l'odierna attrice esponeva che, in tali circostanze, mentre stava percorrendo a piedi Via
Romualdo II, cadeva al suolo a causa di una buca apertasi nel manto stradale e di un tombino ivi presente. Deducendo che le disconnessioni che causavano la caduta non risultavano visibili a causa della pioggia che aveva di fatto riempito la buca, riferiva di aver riportato lesioni personali per le quali veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e GG D'RA (Sa), dove le veniva riscontrata una “frattura epifisi distale radio a destra”.
Sicché, ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva del nella causazione Parte_1 dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., riferiva di aver infruttuosamente richiesto al predetto ente il risarcimento dei danni patiti.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per non aver curato la dovuta manutenzione stradale Parte_1
e, per l'effetto, ne chiedeva la condanna al risarcimento delle lesioni da lei patite, quantificate nella complessiva somma di € 17.976,65, oltre interessi, vinte le spese di lite da attribuire al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2024, si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione Parte_1 passiva sul rilievo che la gestione della rete fognaria era stata affidata dall'ente pubblico alla “Salerno
Sistemi S.p.a.” a partire dal mese di febbraio 2019. Per tale ragione chiedeva la chiamata in causa della suddetta società.
Contestando l'avversa domanda sia nell'an che nel quantum, concludeva instando per il rigetto della pretesa di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto. In via subordinata, chiedeva riconoscersi l'accertamento della concorrente responsabilità della danneggiata ex art. 1227 c.c., con vittoria delle spese di lite
Ancora, instava perché fosse dichiarato l'obbligo di manleva in capo alla “Sistemi Salerno s.p.a.”, con condanna di quest'ultima alle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dall'ente convenuto, con comparsa di costituzione e risposta del 20.3.2025, si costituiva in giudizio la , eccependo Controparte_1 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, giacché il avrebbe Parte_1 al più dovuto chiamare in causa la (già denominata Sistemi Controparte_2
Salerno S.p.a.), essendo quest'ultima la società che aveva sottoscritto il verbale di trasferimento della rete fognaria del in data 27.2.2019. Pertanto, chiedeva l'estromissione dal Parte_1 presente giudizio.
Nel merito, eccepiva l'esclusiva responsabilità del , dovendo l'evento lesivo Parte_1 imputarsi alla buca presente sul manto stradale, e non piuttosto al tombino della rete fognaria. Ancora, deduceva l'interruzione del nesso causale, dovendosi ritenere che la caduta al suolo dell'odierna attrice fosse riconducibile esclusivamente alla condotta colposa di quest'ultima, la quale avrebbe potuto accorgersi, usando l'ordinaria diligenza, della disconnessione ivi presente.
Contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum, concludeva instando preliminarmente perché fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della
[...]
, e per l'effetto, perché fosse disposta l'estromissione dal Controparte_3 presente giudizio.
In via subordinata, instava per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, ed ancora, in subordine, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il concorso di colpa della danneggiante nella causazione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c., con vittoria delle spese di lite.
Il , in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c., dichiarava di rinunziare alla Parte_1 chiamata in causa della società così evocata in giudizio, ed instava per la chiamata in causa della
“Sistemi Salerno-Servizi Idrici s.p.a.”.
Con ordinanza del 29.5.2025, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite all'udienza del 9.7.2025, , con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra il e la Parte_1 Controparte_3
All'esito dell'udienza il procedimento veniva introitato in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Con la presente sentenza parziale va accertata la rinunzia alla domanda di manleva formulata da parte del nei confronti della . Parte_1 Controparte_3
Non resta che disciplinare le spese di lite con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra il e l'ente terzo chiamato. Parte_1
Sotto tale profilo, venendo in rilievo nel caso di specie un'ipotesi di cessazione della materia del contendere (Cass. Civ., Sez. II, 23.7.2019, n. 19845), è necessario provvedere alla regolazione delle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione totale o parziale (Cass. Civ., Sez. I, 18.10.2018, n. 26299).
Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione tra le parti che, effettivamente, non poteva ravvisarsi in capo all'odierno ente convenuto la titolarità passiva del rapporto giuridico per cui è causa.
Sotto tale specifico profilo, come si evince dal verbale di trasferimento della gestione della rete fognaria del allegato dalla società convenuta, tale rete risultava devoluta alla Parte_1 gestione della “Sistemi Salerno-Servizi Idrici s.p.a.”. Ne sarebbe derivato, pertanto, il rigetto della domanda di manleva del , non essendo dato in alcun modo rilevare come ed in Parte_1 quali termini dovesse ravvisarsi altro titolo di responsabilità in capo alla società convenuta in merito ai fatti di causa.
Le spese di lite, con riferimento alla domanda di manleva formulata da parte del , Parte_1 vanno compensate per la quota della metà, tenuto conto della circostanza che il provvedeva Pt_1 ad aderire tempestivamente alla doglianza dedotta da parte della società convenuta;
per la restante quota della metà, le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate Parte_1 come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 di valore corrispondente a quello di lite (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti.
La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza emessa in pari data, per le ragioni ivi specificamente indicate, al fine di consentire la trattazione delle ulteriori domande formulate nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla domanda di manleva formulata da parte del nei confronti della Parte_1 Controparte_3
, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
[...]
1) dichiara abbandonata la domanda di manleva formulata da parte del;
Parte_1
2) compensa per la quota della metà le spese di lite con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra il e la Parte_1 Controparte_3
e condanna il alla refusione della restante quota della metà delle spese Parte_1 di lite in favore della predetta società, che si liquidano per intero in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) rimette, come da separata ordinanza, la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio con riguardo alle ulteriori domande formulate in atti.
Così deciso in Salerno, il 30.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato