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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/09/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 663 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione riportandosi agli atti di causa con vittoria di spese di lite e per l'avv. ALESSANDRA GUSSAGO CP_1 in sostituzione dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE la quale impugna e contesta la CTU ed i successivi chiarimenti. Chiede i rinnovo della CTU ed insiste comunque per il rigetto del ricorso.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 663 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA C/ INAIL - VIA DALMAZIA CP_1 P.IVA_1
32 66034 LANCIANO con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE ( ), C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.6.2024, parte ricorrente, assumendo sia che aveva inoltrato all' due domande per il riconoscimento delle malattie professionali CP_1
“sindrome del tunnel carpale bilaterale” e “discopatia lombare.” sia che le domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione rispettivamente nella misura del 9% e del 10% da unificarsi con quanto già riconosciuto per altro infortunio.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa svolta dall'anno 1984 lavora quale OSS presso l'Istituto Don Orione di
Avezzano.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della relativa opposizione e CP_1
comunque l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testimoni e acquisita una CTU la causa, all'odierna udienza, veniva discussa e decisa come segue.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020). Dall'esame degli estratti contributivi risulta che la ricorrente ha lavorato dal 1984 prima quale collaboratore familiare e successivamente quale dipendente di varie società ed enti.
I testi escussi, entrambi colleghi di lavoro della ricorrente rispettivamente dal 2004 e dal 2005, hanno confermato che la signora lavora dal 2004 presso l'Istituto Pt_1
Don Orione in Avezzano quale operatore socio sanitario.
I testi hanno anche confermato he la ricorrente si occupa sia della cura ed assistenza degli anziani, provvedendo alla pulizia del corpo ed all'igiene personale dei pazienti, sia del loro nutrimento.
Ancora i testi hanno precisato che la ricorrente solleva e sposta i pazienti e svolge tutte le attività necessarie per l'assistenza degli stessi.
Entrambi testi hanno inoltre dichiarato che la ricorrente lavora per sei giorni a settimana e 164 ore al mese con turni di mattina, pomeriggio o di notte.
Infine i testi hanno confermato che la ricorrente provvede anche, quando serve, alla pulizia e sanificazione delle stanze dei pazienti
Il C.T.U. dott. a concluso che “la sig.ra è affetta dalle seguenti Per_1 Parte_1
tecnopatie: - sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado medio elevato a dx e medio a sx. o Per tale patologia si è prodotta una menomazione dell'integrità psico- fisica che è quantificabile nella misura del 3% (tre per cento) dalla domanda del
11/09/23 e del 5% dalla EMG del 27/03/25, visto il peggioramento documentato -
Protrusioni discali ad ampio raggio nel tratto compreso tra L2 ed L5 che improntano il sacco durale in soggetto con manifestazioni di artrosi interapofisaria. Per tale patologia si è prodotta una menomazione dell'integrità psico-fisica che è quantificabile nella misura del 6% (sei per cento) dalla domanda del 11/09/23. o
Relativamente alla unificazione delle tre tecnopatie riconosciute (STC, patologia vertebrale e pregresso riconoscimento per infortunio) per una valutazione complessiva dei riconoscimenti , nell'ottica di un sincretismo valutativo, si ritiene CP_1
configurarsi una menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente stimabile nella misura del 13% (tredici per cento) dalla domanda del 11/09/23 e del 15%
(quindici per cento) dalla EMG del 27/03/25, visto il peggioramento documentato
.La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Alla luce dell'istruttoria svolta il ricorso deve pertanto essere accolto per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti malattie professionali;
1)
“sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado medio elevato a dx e medio a sx”. con una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 3% dalla domanda del
11/09/23 e del 5% dall'esame EMG del 27/03/25; 2) Protrusioni discali ad ampio raggio nel tratto compreso tra L2 ed L5 con una menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura del 6% dalla domanda del 11/09/23; con conseguente menomazione complessiva dell'integrità psicofisica, previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia nella misura del 13% dalla domanda del 11/09/23 e del 15% dalla del 27/03/25,
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità 13% dalla domanda del Parte_ 11/09/23 e del 15% dalla del 27/03/25, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 16.9.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza