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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/10/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2837/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2837/2021 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 12.12 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Alberto Amadio, in sostituzione dell'Avv. Zamboni e dell'Avv. Caldera;
per parte convenuta l'Avv. Mauro Monti in sostituzione dell'Avv. Stefano Monti. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4
R.G. Nr. 2837/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2837/2021 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni, ed elettivamente domiciliata a Rimini, Via dei Mille n. 34, presso lo studio dell'avv. Valeria Astolfi, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Stefano Monti CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dalla Sig.ra non risulta meritevole di accoglimento, non Parte_1 potendo ritenersi acquista al presente giudizio la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento.
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'art. 2051 c.c. può trovare applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorto;
al contrario, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Ricade, pertanto, sul danneggiato la dimostrazione dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla sua condotta e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità
pagina 2 di 4 tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (Cass. Civ. n. 2184/2021).
In buona sostanza, spetta al danneggiato dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento.
L'attrice lamenta di esser caduta, nella sala ristorante dell' convenuto, a causa della presenza di CP_1 un cece sul pavimento.
In contestazione non c'è il fatto evento in sé, non contestato neppure da parte convenuta, la quale, costituitasi in giudizio, riconosce che la Sig.sa sia caduta nel ristorante dell' Pt_1 CP_1 contestandone però la dinamica, oltre che il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno,
Del pari, la consulenza tecnica disposta dal Giudice, per la quale i danni subiti dalla Sig.ra Pt_1 sono compatibili con l'evento (caduta).
Ciò che l'attrice omette, però, di provare è proprio l'effettiva presenza del cece sul pavimento, e che la presenza dello stesso abbia determinato la caduta, la dinamica dell'evento e di quanto immediatamente antecedente e successivo, ben potendo, il cece, essere caduto dal piatto di altro avventore pochi istanti prima della caduta – quello che, per la giurisprudenza di merito, rappresenta il caso fortuito, tale da liberare il custode da responsabilità “una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere” (Tribunale di Roma, sentenza 5725/2024), oltre che la sua condotta e lo stato dei luoghi.
Nessuna rilevanza hanno le testimonianze di parte attrice, posto che sono del tutto di segno contrario rispetto a quelle di parte convenuta, senza però avere maggior forza persuasiva.
Anche la circostanza, indubbia, che la Sig.ra si sia recata al Pronto Soccorso solo la mattina Pt_1 successiva, sebbene abbia dichiarato di non aver terminato la cena e di essersi recata nella sua stanza, fa sorgere dubbi sulla immediata percezione – come invece dichiarata dai testimoni e dalla stessa attrice - di un elemento estraneo a causare l'evento.
In conclusione, gli elementi acquisiti al presente giudizio non consentono di ritenere, in modo certo, la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., difettando la prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, non essendo la pretesa attorea assistita da una prova sufficientemente persuasiva, con la conseguenza che le domande proposte da Parte_1 devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2837/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di euro 3.809,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2837/2021 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 12.12 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Alberto Amadio, in sostituzione dell'Avv. Zamboni e dell'Avv. Caldera;
per parte convenuta l'Avv. Mauro Monti in sostituzione dell'Avv. Stefano Monti. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4
R.G. Nr. 2837/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2837/2021 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni, ed elettivamente domiciliata a Rimini, Via dei Mille n. 34, presso lo studio dell'avv. Valeria Astolfi, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Stefano Monti CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dalla Sig.ra non risulta meritevole di accoglimento, non Parte_1 potendo ritenersi acquista al presente giudizio la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento.
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'art. 2051 c.c. può trovare applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorto;
al contrario, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Ricade, pertanto, sul danneggiato la dimostrazione dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla sua condotta e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità
pagina 2 di 4 tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (Cass. Civ. n. 2184/2021).
In buona sostanza, spetta al danneggiato dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento.
L'attrice lamenta di esser caduta, nella sala ristorante dell' convenuto, a causa della presenza di CP_1 un cece sul pavimento.
In contestazione non c'è il fatto evento in sé, non contestato neppure da parte convenuta, la quale, costituitasi in giudizio, riconosce che la Sig.sa sia caduta nel ristorante dell' Pt_1 CP_1 contestandone però la dinamica, oltre che il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno,
Del pari, la consulenza tecnica disposta dal Giudice, per la quale i danni subiti dalla Sig.ra Pt_1 sono compatibili con l'evento (caduta).
Ciò che l'attrice omette, però, di provare è proprio l'effettiva presenza del cece sul pavimento, e che la presenza dello stesso abbia determinato la caduta, la dinamica dell'evento e di quanto immediatamente antecedente e successivo, ben potendo, il cece, essere caduto dal piatto di altro avventore pochi istanti prima della caduta – quello che, per la giurisprudenza di merito, rappresenta il caso fortuito, tale da liberare il custode da responsabilità “una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere” (Tribunale di Roma, sentenza 5725/2024), oltre che la sua condotta e lo stato dei luoghi.
Nessuna rilevanza hanno le testimonianze di parte attrice, posto che sono del tutto di segno contrario rispetto a quelle di parte convenuta, senza però avere maggior forza persuasiva.
Anche la circostanza, indubbia, che la Sig.ra si sia recata al Pronto Soccorso solo la mattina Pt_1 successiva, sebbene abbia dichiarato di non aver terminato la cena e di essersi recata nella sua stanza, fa sorgere dubbi sulla immediata percezione – come invece dichiarata dai testimoni e dalla stessa attrice - di un elemento estraneo a causare l'evento.
In conclusione, gli elementi acquisiti al presente giudizio non consentono di ritenere, in modo certo, la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., difettando la prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, non essendo la pretesa attorea assistita da una prova sufficientemente persuasiva, con la conseguenza che le domande proposte da Parte_1 devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2837/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di euro 3.809,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
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