Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01929/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05007/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5007 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. Della Determinazione N. -OMISSIS- di prot. del 31.10.2023, con la quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione della Consegna di rigore nella misura di giorni 12;
2. Della Determinazione N. -OMISSIS- del 16.02.2024, con la quale è stato respinto per ritenuta infondatezza, il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente contro e per l'annullamento della sanzione;
3. Della Circolare n. 1/2006 del Comando Generale – I Reparto recante “Istruzioni sui procedimenti disciplinari”, Vol. I, con specifico riferimento al Titolo Primo, cap. 5, par. 5.10;
4. Di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso, conseguenziale.
Con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1370 del D. Lgs. 66/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa GI La FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- -OMISSIS-, luogotenente CS presso la Guardia di finanza, ha impugnato il provvedimento con cui il Comandante provinciale di Roma ha rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso l’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore.
In particolare, la sanzione ha tratto fondamento da una lite sulla Tangenziale est di Roma che lo ha visto coinvolto, durante la quale, dopo aver fermato un automobilista, lo avrebbe trascinato con forza fuori dall’auto, provocandogli lesioni alla nuca, e lo avrebbe condotto armato di pistola fino al guard rail.
Da tale episodio sono scaturiti due procedimenti penali:
- un procedimento per “distrazione di oggetto di armamento e distruzione di oggetto di munizionamento in concorso formale pluriaggravati” (artt. 81 c.p., 47 nn. 2 e 4, 164 c.p.m.p.), conclusosi con la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale militare di Roma, che ha assolto l’imputato in quanto “il fatto non costituisce reato”;
- un procedimento per lesioni, archiviato dall’autorità giudiziaria ordinaria in quanto la divergenza delle versioni non consentiva di accertare la verità processuale.
A seguito dei medesimi fatti sono istati avviati tre distinti procedimenti disciplinari:
- il primo procedimento disciplinare è stato instaurato con atto di contestazione del 16 settembre 2022 all’esito della sentenza del Tribunale militare, rilasciata all’amministrazione il 22 -OMISSIS-. Il procedimento si è concluso con l’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore per dieci giorni, disposta con determinazione del 2 dicembre 2022, sanzione che il ricorrente non ha impugnato;
- il secondo procedimento disciplinare è stato successivamente avviato ai fini dell’eventuale irrogazione di una sanzione di stato. All’esito dell’istruttoria, l’amministrazione ha ritenuto insussistenti profili di gravità tali da giustificare l’applicazione di una sanzione di stato e ha quindi disposto l’archiviazione del procedimento con provvedimento del 17 luglio 2023, demandando al Comandante di corpo di procedere secondo le sue prerogative, avendo ravvisato responsabilità suscettibili di valutazione nell'ambito della disciplina di corpo;
- a seguito di tale archiviazione, l’Amministrazione ha quindi avviato un nuovo procedimento disciplinare di corpo, avente ad oggetto i medesimi fatti già scrutinati nel procedimento archiviato. Questo si è concluso con l’irrogazione della sanzione della consegna di rigore per dodici giorni, adottata con provvedimento del 31 ottobre 2023 e successivamente confermata in sede di ricorso gerarchico dal Comandante provinciale di Roma, provvedimento che costituisce oggetto del presente giudizio.
Il gravame è affidato a tre motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta, in sintesi:
i) la violazione del divieto di reiterazione e frazionamento dell’azione disciplinare di cui agli artt. 1355 e 1371 del codice dell’ordinamento militare in quanto l’Amministrazione avrebbe illegittimamente frammentato un unico episodio disciplinarmente rilevante, verificatosi in un’unica circostanza di tempo e di luogo, dando luogo a plurimi procedimenti disciplinari e a più sanzioni della medesima specie;
ii) la tardività dell’azione disciplinare in quanto l’ultimo procedimento disciplinare è stato instaurato oltre tre anni dopo i fatti, nonostante l’Amministrazione avesse piena conoscenza dell’episodio sin dall’immediatezza e, comunque, almeno dalla ricezione della sentenza di assoluzione del Tribunale militare (-OMISSIS-);
iii) la lesione del diritto di difesa, in quanto sarebbe stato illegittimamente impedito al ricorrente di avvalersi del difensore di fiducia, sulla base di un’interpretazione formalistica del limite delle sei difese annue.
2 – Il Ministero dell’economia e delle finanze, sebbene ritualmente evocato in giudio, non si è costituito.
3 – All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2 - In particolare, merita condivisione il primo motivo di censura, con cui il ricorrente contesa la violazione del divieto di reiterazione e frazionamento dell’azione disciplinare di cui all’art. 1355 del d.lgs. 66/2010.
L’art. 1355, comma 4, cod. ord. mil, nel definire i criteri generali per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, stabilisce che “ se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso ”.
La disposizione esprime una garanzia di carattere sostanziale, imponendo all’amministrazione una valutazione unitaria e complessiva della condotta del militare, che consenta di cogliere il reale disvalore manifestato dall’insieme dei comportamenti, e non dalla sommatoria di singoli episodi considerati isolatamente. In tal modo, il legislatore intende evitare una lettura atomistica delle infrazioni, che potrebbe condurre a una distorta rappresentazione della gravità effettiva della condotta e a una indebita moltiplicazione delle sanzioni. L’unitarietà della valutazione impedisce dunque il cumulo di sanzioni formalmente distinte ma relative a comportamenti complessamente unitari, assicurando una risposta disciplinare proporzionata e coerente.
Il divieto di frazionamento dell’azione disciplinare, dunque, non si esaurisce in una regola procedimentale, ma esprime un presidio sostanziale a tutela del militare rispetto della potestà disciplinare.
3 - Tale principio, previsto in astratto anche per le trasgressioni avvenute in tempi diversi, trova a maggior ragione applicazione nel caso di specie, nel quale i comportamenti contestati al ricorrente risultano pacificamente riconducibili a un medesimo contesto spazio-temporale, essendo tutti maturati nell’ambito della medesima lite occorsa sulla Tangenziale est di Roma. Le condotte relative all’uso dell’arma e quelle concernenti le lesioni si collocano, infatti, in un’unica sequenza fattuale, sviluppatasi quale reazione al medesimo episodio, sicché non risultano suscettibili di autonoma e separata considerazione ai fini disciplinari.
Né può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che le medesime condotte abbiano dato luogo a due distinti procedimenti penali, l’uno incardinato dinanzi al Tribunale militare di Roma, relativo all’uso dell’arma di ordinanza, definito con sentenza irrevocabile di assoluzione, e l’altro instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, concernente le lesioni personali, definito con decreto di archiviazione.
La pluralità dei procedimenti penali non incide, infatti, sull’unitarietà del fatto storico rilevante in sede disciplinare, né legittima una duplicazione della risposta sanzionatoria a fronte di una condotta che, come già evidenziato, si è sviluppata in un unico contesto spazio-temporale e causale.
Neppure risulta decisiva la circolare del Comando generale n. 1 del 2006, richiamata nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, che, pur richiamando il principio dell’unicità della sanzione, introduce una deroga nel caso di instaurazione di più procedimenti penali non riuniti, disponendo che in questo caso “ ciascuna fattispecie è soggetta a termini distinti, il cui decorso ha inizio con la conclusione del procedimento penale che dalla stessa è scaturito ”.
Una circolare, in quanto atto interno privo di forza normativa, infatti, non può consentire l’elusione del precetto normativo, né comprimere le garanzie sostanziali riconosciute al militare.
Né, ancora, può ritenersi che le regole processuali sulla competenza del giudice ordinario e di quello militare, che hanno determinato la duplicazione dei procedimenti penali, siano idonee a giustificare una corrispondente duplicazione dell’azione disciplinare. Diversamente opinando, si finirebbe per subordinare l’ampiezza delle garanzie sostanziali previste dall’ordinamento militare a evenienze meramente processuali, estranee alla condotta del militare e dipendenti da criteri di riparto della giurisdizione.
4 - Neppure è possibile ritenere che l’amministrazione fosse obbligata a procedere separatamente all’esercizio dell’azione disciplinare, al fine di evitare la decadenza dal relativo potere.
La questione della decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare è stata affrontata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza 14 del 2022, ai fini dell’avvio o della ripresa del procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 1392, co. 3, e 1393, co. 4, cod. ord. mil., rilevi la conoscenza della definizione complessiva del processo penale e non gli esiti parziali intervenuti nel corso del giudizio.
La Plenaria ha, infatti, evidenziato che la sospensione dell’azione disciplinare in pendenza del procedimento penale risponde a una duplice esigenza, pubblica e privata: da un lato, consentire all’Amministrazione una valutazione più approfondita e completa dei fatti; dall’altro, tutelare il militare da valutazioni disciplinari frammentarie e incomplete. Tale esigenza verrebbe inevitabilmente frustrata qualora l’Amministrazione fosse costretta “ ad inseguire ogni esito parziale di quel giudizio ”, avviando distinti procedimenti disciplinari in relazione a ciascun segmento della vicenda.
In questa prospettiva, la Plenaria ha chiarito che “ ciò che le norme intendono tutelare, per il tramite dell’attesa della definizione del giudizio penale, sia nell’interesse pubblico che nell’interesse del dipendente, è la correttezza e completezza della valutazione in sede disciplinare dei “fatti” (tutti i fatti) che hanno formato oggetto di giudizio penale ”, coerentemente con il principio, espresso dall’art. 1355, comma 4, cod. ord. mil., dell’unitarietà della sanzione in presenza di più trasgressioni riconducibili a una medesima condotta complessiva.
Applicando tali principi al caso di specie, l’esigenza di evitare la decadenza non può essere invocata per giustificare un frazionamento dell’azione disciplinare che si ponga in contrasto con tale principio, che si risolverebbe, al contrario, in una indebita compressione delle garanzie sostanziali riconosciute al militare.
È vero che il caso esaminato dall’Adunanza plenaria riguardava un unico processo penale articolato in più imputazioni definite in momenti diversi; tuttavia, la ratio sottesa ai principi affermati è suscettibile di applicazione anche alla fattispecie in esame. Qui, infatti, la duplicazione dei procedimenti penali non discende dall’esistenza una pluralità di fatti autonomi, bensì esclusivamente dal riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare, a fronte di una vicenda fattuale unitaria.
Secondo il principio di autonomia temperata del procedimento disciplinare, l’amministrazione avrebbe potuto, se lo avesse ritenuto opportuno, procedere immediatamente all’irrogazione di un’unica sanzione in base alla valutazione complessiva della vicenda, senza attendere gli esiti dei giudizi penali. Avendo invece optato per la sospensione dell’azione disciplinare, il dies a quo per l’esercizio del relativo potere doveva necessariamente coincidere con la conoscenza della definizione complessiva dei giudizi, e non con i singoli esiti parziali, al fine di assicurare una valutazione unitaria e completa della condotta, in conformità al principio sancito dall’art. 1355 cod. ord. mil.
Peraltro, nel caso di specie, alla data di irrogazione della prima sanzione disciplinare (2 dicembre 2022), l’Amministrazione era già in possesso del decreto di archiviazione relativo al secondo procedimento penale, trasmesso il 5 ottobre 2022, circostanza che rende ancor più evidente l’irragionevolezza del frazionamento dell’azione disciplinare, a fronte di un quadro processuale ormai sostanzialmente definito e suscettibile di un’unica valutazione complessiva.
5 - Alla luce di tali elementi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va dunque disposto l’annullamento del secondo provvedimento sanzionatorio, avendo l’Amministrazione già consumato il proprio potere disciplinare mediante l’irrogazione della prima sanzione in relazione a una condotta che, per le ragioni esposte, avrebbe dovuto essere oggetto di un’unica e complessiva valutazione. Deve escludersi ogni residuo interesse all’esame dei vizi procedimentali, considerato che l’annullamento per violazione della garanzia sostanziale che impedisce la duplicazione delle sanzioni disciplinari risulta pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente.
6 - Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura eminentemente interpretativa della presente pronuncia e tenuto conto della mancata costituzione dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA Scali, Presidente FF
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
GI La FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI La FA | MA Scali |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.