TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1929
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del divieto di reiterazione e frazionamento dell'azione disciplinare

    Il principio di unitarietà della valutazione disciplinare impone all'amministrazione una valutazione unitaria e complessiva della condotta del militare, evitando una lettura atomistica delle infrazioni e la moltiplicazione delle sanzioni. La duplicazione dei procedimenti penali non legittima una duplicazione della risposta sanzionatoria a fronte di una condotta unitaria. Una circolare interna non può eludere il precetto normativo. L'amministrazione avrebbe potuto procedere all'irrogazione di un'unica sanzione.

  • Accolto
    Violazione del divieto di reiterazione e frazionamento dell'azione disciplinare

    La conferma in sede di ricorso gerarchico di una sanzione illegittimamente irrogata a seguito di un frazionamento dell'azione disciplinare è anch'essa illegittima, in quanto l'Amministrazione ha già consumato il proprio potere disciplinare con la prima sanzione.

  • Accolto
    Illegittimità della circolare in quanto non normativa

    Una circolare, in quanto atto interno privo di forza normativa, non può consentire l’elusione del precetto normativo, né comprimere le garanzie sostanziali riconosciute al militare.

  • Accolto
    Dipendenza degli atti impugnati dalla determinazione principale

    Gli atti impugnati sono collegati e conseguenziali alla determinazione principale, che è stata annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1929
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1929
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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