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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/12/2024, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 148/2019
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019
tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Carla Parte_1 C.F._1
Provenzano
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PONSANO CP_1 C.F._2
MICHELE
-resistente- nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
-interventore ex lege-
1
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti (memorie 183, comma 6, n.1 c.p.c., note d'udienza del 22.11.23, precisazione conclusioni del 21.02.24)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.01.19, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: CP_1
che le parti avevano contratto matrimonio civile, in Loiri (SS), in data 06.09.2007 dopo una relazione iniziata nel 1996 e a seguito della nascita della loro LI;
Per_1
che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che la residenza familiare era stata fissata, dapprima, nella casa di proprietà del resistente a Milano in Via Compagnoni n.20, salvo poi trasferirsi, nel 2008, ad Olbia in una casa costituita da due appartamenti distinti, anche catastalmente, e posti su due livelli, di cui uno di proprietà del resistente (al secondo piano) e l'altro di proprietà della ricorrente (al terzo piano) fisicamente uniti, dopo l'acquisto, da una scala interna;
che, a causa di un'asserita insensibilità di durante la vita coniugale CP_1
nonché della violazione del medesimo degli obblighi di assistenza materiale, morale e di collaborazione nella gestione del nucleo familiare, aveva adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di richiedere la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito,
l'affido condiviso della LI , allora minorenne, con collocazione di essa presso la Per_1
madre, e per l'effetto anche l'assegnazione della casa coniugale sita in Olbia;
richiedeva, infine, un contributo di mantenimento di € 1.500,00 in favore della LI (oltre al 50% delle spese straordinarie) e di €. 2.000,00 in proprio favore, nonché l'importo di € 919,77 mensili per un finanziamento richiesto dal resistente in costanza di matrimonio, in ragione di un'asserita differente capacità reddituale dei coniugi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando, in CP_1
fatto e in diritto, le circostanze poste a fondamento del ricorso in particolare in punto di addebito della separazione.
2 Il resistente ha chiesto, quindi, la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi senza alcun addebito a proprio carico, evidenziando che, quanto asserito dalla controparte in merito alle cause della separazione non rispondesse alla realtà; ha chiesto, inoltre, disporsi l'affido condiviso della LI senza opposizione alla collocazione della stessa presso la madre nella casa coniugale, rendendosi disponibile al versamento di un contributo di mantenimento in favore della LI pari ad €. 500,00 oltre spese straordinarie;
ha chiesto, altresì, il ripristino della divisione originaria della casa coniugale sita in Olbia;
ha dichiarato di non voler più corrispondere alcun mantenimento in favore della moglie in quanto la stessa era ampiamente autosufficiente sotto il profilo economico;
ha domandato, in ultimo, la cessazione dell'addebito, sul proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano, delle rate mensili del mutuo contratto da con la per l'acquisto della casa di Porto Parte_1 CP_2
Taverna, con conseguente addebito delle rate de quibus presso un c.c. intestato alla medesima, quale intestataria dell'immobile in questione. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, avvenuta il 03.06.2019, fallito il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il Presidente del
Tribunale ha emesso i provvedimenti ivi previsti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_1
nella casa familiare sita in Olbia alla Via Verga n.11/13 assegnata alla stessa, disciplinando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del OT un contributo al mantenimento in favore della coniuge di importo pari ad € 500,00 da versarsi entro i primi cinque giorni del mese, nonché un importo pari ad € 500,00 per il mantenimento della LI oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
La causa è stata rimessa, quindi, davanti al Giudice Istruttore.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 18.08.2021, il Giudice invitava le parti a formulare una proposta conciliativa per la soluzione bonaria della controversia.
Accertato all'udienza del 10.09.2021 l'esito negativo della tentata conciliazione, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e prova delegata avanti il Tribunale di Milano.
Nelle more del giudizio la LI dei coniugi, , è divenuta maggiorenne e ha Per_1
deciso, nell'agosto del 2022, di andare a vivere a Milano presso la casa del padre per poter frequentare l'università San Raffaele di Milano, stabilendo in tale sede il suo attuale domicilio.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di
3 cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
***
Le domande formulate reciprocamente dalle parti meritano parziale accoglimento per i motivi e nei limiti che di seguito si espongono.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Reputa, dunque, il Collegio che sussistano le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente che, in accoglimento del ricorso, debba essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente nei confronti del OT, reputa il Collegio che non sia meritevole di accoglimento.
Dal disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. è agevole desumere che ai fini di una pronuncia di addebito debbano ricorrere, accanto ed oltre la domanda della parte interessata, le seguenti condizioni: la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio, nonché l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. ex multiis Cass. Civ., n. 18074/2014).
Nel caso di specie, la si è limitata a dedurre, ma non anche a provare, Pt_1
circostanze integranti la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la riconducibilità ad essi della cessazione dell'affectio coniugalis.
Invero, accanto ed oltre una genetica scarsa credibilità intrinseca, non ha trovato riscontro alcuno la addotta sudditanza psicologica della – di professione Pt_1
psicoterapeuta e, come tale, perfettamente in grado di riconoscere e di affrancarsi da una persona percepita come autoritaria o dominante – nei confronti del OT.
A fronte di tale deduzione, i fatti storici acquisiti al processo raccontano che la ricorrente ha deciso di generare con il una LI nel 2003 e di sposarlo nel 2007. Fatti CP_1
storici, questi, che denotano una palese autonomia decisionale della odierna ricorrente.
A supporto di tale prospettiva concorrono anche le dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno riferito di essere a conoscenza che la scelta dei coniugi di trasferirsi in Sardegna fosse condivisa e di aver partecipato in prima persona alla ricerca della nuova casa.
4 I medesimi testi fanno riferimento, altresì, al coinvolgimento della ricorrente nei progetti lavorativi avviati dal resistente (teste citato da entrambe le parti;
teste Tes_1
; teste . Tes_2 Tes_3
Ancora, la teste amica di entrambe le parti, ha dichiarato espressamente che Tes_4
“il trasferimento in Svizzera di e famiglia non si è mai verificato perché la moglie si è CP_1 opposta fermamente” (cap. 21-25).
Il medesimo convincimento il Collegio ha raggiunto in ordine alla lamentata violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale da parte della nei Pt_1
confronti del OT.
Invero, dalle testimonianze raccolte emerge un reciproco sostegno affettivo e materiale di entrambi i coniugi, in particolare, durante il decorso delle rispettive malattie o nella cura della madre della ricorrente.
Non risultano, invece, acquisiti al processo concreti elementi che lascino intendere che il OT sia stato un padre poco attento o poco presente. Al contrario, le deposizioni testimoniali in atti hanno confermato la dedizione del resistente nell'accompagnare la LI a scuola e nelle attività sportive della medesima, nonché la preoccupazione per il percorso scolastico che la stessa avrebbe dovuto seguire.
È documentale, poi, la circostanza che il OT, in costanza di matrimonio, abbia sostenuto ingenti spese per la famiglia, tra cui il mutuo per una casa intestata esclusivamente alla (immobile sito in Porto Taverna). Pt_1
Con riferimento, poi, alla addotta violazione da parte del OT degli obblighi morali e materiali, le dichiarazioni dei testimoni escussi non hanno confermato la tesi sostenuta dalla ricorrente.
Invero, accanto ed oltre le affermazioni della e alcune considerazioni Pt_1
personali dei testi dalla medesima dedotti, puntualmente smentiti da quelli di parte resistente, non si ritengono sussistenti elementi probatori su cui fondare una eventuale diagnosi di responsabilità del per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, ancor meno, CP_1
di sussistenza del nesso di causalità tra tali asserite violazioni e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Nello specifico, poi, si ritiene inattendibile il teste fratello della Testimone_5
ricorrente, sicuramente non indifferente, il quale ha ammesso, in sede di prova delegata, di essere venuto a conoscenza previamente dei capi di prova sui quali avrebbe dovuto essere sentito.
In conclusione, alla luce di una valutazione globale ed in assenza di adeguata prova,
5 reputa il Collegio che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata ex art. 151, co. 2, c.c., la quale, pertanto, va rigettata.
Per ciò che concerne le ulteriori domande formulate dalle parti, ritiene il tribunale che, avendo alla data odierna la LI raggiunto la maggiore età, non vi sia spazio né Per_1
ragione di provvedere in punto di affidamento e di collocamento della prole.
Di qui il non luogo a provvedere sulle relative richieste di entrambe le parti.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano, in primis, sulla domanda formulata dalla ricorrente nei confronti del , volta all'attribuzione di un Pt_1 CP_1 assegno per il proprio mantenimento pari ad € 2.000,00 e per quello della LI pari ad €
1.500,00 poi ridotto quest'ultimo, nelle note conclusionali, ad € 1.300,00 da suddividersi, in ragione della disparità reddituale, in € 1.000,00 a carico del padre ed € 300,00 a carico della madre, e da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c intestato alla LI , oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT. Per_1
Per quanto concerne la domanda di mantenimento proprio formulata da parte ricorrente, reputa il Collegio che la stessa debba trovare accoglimento nei limiti appresso indicati.
È noto che, in sede di separazione e fino all'eventuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, permangono tra i coniugi gli obblighi di assistenza e solidarietà derivanti dal matrimonio e, solo in presenza di prova di un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi, può essere riconosciuto un assegno di mantenimento.
Per cui, in punto di determinazione dell'assegno, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno, mentre l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, di età e di salute (Cass. Civ., Ord. n. 25781/2017).
Vieppiù, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, occorre valutare non soltanto il reddito documentato nelle dichiarazioni fiscali, ma anche tutti gli altri elementi di ordine economico in grado di incidere sulle condizioni delle parti.
Nel caso di specie è emerso che i coniugi in costanza di matrimonio abbiano goduto di un buon tenore di vita derivante dai proventi dell'attività sia del OT sia della . Pt_1
Il resistente ha documentato parimenti una situazione economica CP_1
6 caratterizzata dalla contrazione dei redditi derivanti dal fatto che molti dei contratti professionali sottoscritti sono in scadenza o sono già scaduti ad oggi e che quindi, allo stato attuale, risulta essere percettore di un reddito pari a circa € 6.516,23 lordi mensili (in luogo di
€ 12.000,00 circa netti percepiti negli anni passati con evidente modifica in peius del proprio reddito).
Il OT risulta, inoltre, essere proprietario di un immobile a Milano e intestatario di un autoveicolo e di uno scooter nonché utilizzatore in leasing di un autoveicolo CP_3
Nell'ottica in esame, ritiene il Collegio che debba trovare adeguata considerazione e valutazione anche l'età del resistente che, con ogni verosimiglianza, non gli consentirà di svolgere ancora a lungo attività lavorativa professionale autonoma.
Del pari, devono essere ulteriormente soppesate le circostanze fattuali, documentalmente provate, secondo le quali il , durante la vita matrimoniale, si è CP_1
sobbarcato la maggior parte delle spese della famiglia (così come emerge dai pagamenti delle rate di mutuo presenti in atti) e, anche nell'attualità, provveda al mantenimento diretto e alle esigenze della LI , la quale, come si è detto, si è trasferita a Milano e vive con il Per_1
padre in una città risaputamente molto costosa e frequenta un'università prestigiosa come la
San Raffaele le cui tasse vengono pagate dal padre (la madre ha contribuito ma solo in parte, in misura inferiore al 50%).
Per contro la percepisce un reddito annuo che si aggira intorno a € Pt_1
23.000,00 (come risulta dalla dichiarazione dei redditi depositata in atti) una pensione di circa
€ 1.500,00 e lavora come psicologa in due studi diversi (ad Olbia e a Milano), dimostrando dunque di avere capacità lavorativa.
Per lo studio ad Olbia percepisce un canone di locazione dagli altri medici con i quali condivide lo studio e che partecipano alla divisione delle spese.
La ricorrente risulta godere, altresì, senza essere gravata da oneri di locazione, dell'intera casa familiare assegnatole in sede di provvedimenti provvisori in cui tuttora risiede
(e di cui risulta essere proprietaria del piano terzo), sebbene la LI non viva più con lei.
È proprietaria, altresì, di un immobile sito in Porto Taverna che, se non utilizzato, può essere concesso in locazione (potenzialità produttiva) nonché di una porzione di un'immobile
(1/9) sito a Milano.
Tanto premesso, tenuto conto dei principi sopra indicati e degli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio e tenuto conto, della durata del matrimonio, del presumibile apporto offerto dalla al benessere familiare, del regime fiscale relativo all'assegno Pt_1
di mantenimento (che costituisce un importo soggetto a tassazione per il beneficiario e,
7 invece, detraibile dal reddito imponibile per l'onerato), il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) a favore della nell'importo Pt_1
di € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese.
In ordine, invece, al mantenimento della LI , oggi maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, è acclarato che da agosto 2022 la stessa viva a Milano nell'appartamento di Via Compagnoni n.20, di proprietà del padre, dove ha stabilito il proprio domicilio, lasciando la formale residenza ad Olbia per l'esigenza di poter usufruire della continuità territoriale aerea nei suoi viaggi per le vacanze in Sardegna.
Così stando le cose, è mestieri convenire che il provveda già al CP_1
cosiddetto mantenimento diretto della LI, che altro non è che quella forma di assistenza economica che il genitore separato dà ai propri figli non versando un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze.
Si tratta di una modalità di sostegno che contribuisce a una piena attuazione del principio della bigenitorialità in quanto, in sostanza, crea una situazione non dissimile sotto questo aspetto da quella di una famiglia unita.
Le considerazioni che precedono depongono, in sintesi, per l'insussistenza di validi e concreti motivi per porre a carico del OT l'invocato assegno di mantenimento per la LI , provvedendovi il padre provvede già spontaneamente e direttamente. Per_1
La relativa domanda formulata dalla , pertanto, appare priva di Pt_1
fondamento.
Per i medesimi motivi e, soprattutto, per le medesime circostanze fattuali, deve, al contrario, trovare parziale accoglimento la avversa domanda formulata sul punto dalla parte resistente, con conseguente accollo alla odierna parte ricorrente di un onere di contribuzione al mantenimento della LI nella misura di € 300,00, da versarsi direttamente alla Per_1
stessa, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc).
Quanto alle domande di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e di divisione del suddetto immobile sito in Olbia alla Via Verga n.11/13 formulate dal resistente , CP_1
ritiene il Collegio giudicante che entrambe siano fondate e, dunque, meritevoli di accoglimento.
L'interpretazione giurisprudenziale sul punto è univoca, nel senso di riconoscere il diritto di abitazione solo nell'ottica di tutelare l'interesse dei figli non autosufficienti.
Da tale approdo ermeneutico (Cassazione Civile n. 26272/2022) si può dedurre che, in
8 assenza di figli, l'ordinamento non riconosce in capo al coniuge non proprietario il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale. In tale ottica la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16134/2019, ha osservato che “non può affermarsi la convivenza del figlio che, in una data unità temporale particolarmente estesa, risulti obiettivamente assente da casa, sia pure per esigenze lavorative o di studio, e ciò sebbene vi ritorni regolarmente appena possibile”. Invero, secondo i Giudici di legittimità “la nozione di convivenza agli effetti dell'assegnazione della casa familiare richiede un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, con eventuali e sporadici allontanamenti per brevi periodi. La rarità dei rientri
e l'assenza per tutto il periodo considerato, non possono essere controbilanciati dalla sola ipotetica regolarità del ritorno, altrimenti il collegamento con l'abitazione diverrebbe troppo labile, sconfinando nel mero rapporto di ospitalità”.
Ciò premesso, nel caso di specie, è pacifico che abbia stabilizzato i propri Per_1
legami e la propria quotidianità a Milano presso la casa del padre. La giovane ha consapevolmente reciso il legame con la casa familiare in Olbia, intesa quale ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena, in quanto comprensibilmente mossa dalla decisione di intraprendere gli studi universitari, caratterizzati dalla frequenza obbligatoria e da periodi di tirocinio, in una località quale Milano, lontano dalla casa familiare.
Pertanto, risultando dimostrata l'interruzione del legame con l'abitazione sita in Olbia, consegue inesorabilmente la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla odierna parte ricorrente Parte_1
Tuttavia, atteso che la ricorrente risulta proprietaria del terzo piano della prefata abitazione (mentre il resistente è proprietario del piano II), è opportuno disporre il ripristino dell'originaria divisione con abbattimento della scala interna che collega i due appartamenti cosicché entrambe le parti in causa possano tornare ad usufruire ognuna della propria porzione di immobile.
Le spese per i lavori di ripristino saranno a carico di entrambi gli ex coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Suscettibile di accoglimento è la domanda di parte resistente circa la CP_1 cessazione dell'addebito, sul proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano, delle rate mensili del mutuo contratto dai coniugi con la per l'acquisto della casa di Porto Taverna, CP_2
di cui la odierna ricorrente è proprietaria esclusiva.
Com'è noto, il matrimonio si fonda sul principio non derogabile di solidarietà morale e materiale, in particolare sull'obbligo di assistenza materiale ovvero su quello di contribuire ai
9 bisognidella famiglia in proporzione alla propria capacità reddituale e patrimoniale od assicurando al nucleo familiare cure ed accudimento, funzioni che sono considerate equiparate, riconoscendo la novella pari valore al contributo economico ed a quello reso in termini di accudimento e di lavoro domestico ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 143 cc.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione versata in atti emerge che i coniugi abbiano contratto mutuo cointestato nel 2002 per acquistare una casa sita in Loiri Porto San
Paolo, loc. Porto Taverna, che veniva intestata alla Sino al 2006 le rate Parte_1
del mutuo risultano pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% per ciascuno, e dal
2006 risultano essere addebitate sul c.c. intestato al resistente fino all'attualità.
Tutto ciò premesso, in tale ottica di solidarietà familiare, la suddetta condotta tenuta dal risulta essere frutto di azione volontaria, realizzata anche utilizzando le risorse CP_1
economiche di cui lo stesso disponeva, e, al contempo, costituisce inequivocabilmente adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., valutandosi quale manifestazione del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e di solidarietà coniugale.
Tuttavia, per ragioni di giustizia e di equità, atteso che, ad oggi, il vincolo affettivo è venuto meno, sussistono ragioni giustificative affinché le restanti rate del prefato mutuo vengano corrisposte dal soggetto unico intestatario dell'immobile e, dunque, esclusivamente dalla Parte_1
In ordine, invece, alla richiesta di parte ricorrente relativa all'accollo, da Pt_1
parte del resistente, del mutuo contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili (l'uno di proprietà del , l'altro di CP_1
proprietà della ) che costituiscono la casa coniugale, il tribunale ritiene di doverla Pt_1
rigettare.
Difatti, va posto in evidenza che le rate del suddetto mutuo sono state corrisposte dal fino all'anno 2018, e dunque per circa 9 anni, mentre la vi ha CP_1 Pt_1
ottemperato dall'anno 2018 sino all'attualità, e dunque per circa 6 anni.
Stante il fatto che ciascuna delle odierne parti è proprietaria di uno dei due appartamenti che compongono la casa coniugale e considerata la diversa capacità reddituale, si ritiene conforme a giustizia che tale mutuo gravi in parti eguali su ciascuno dei coniugi all'epoca contraenti, di talchè le restanti rate del mutuo ancora in essere dovranno essere saldate da entrambe le parti al 50% per ciascuna.
Infine, quanto alla restituzione, invocata dalla parte ricorrente , Pt_1
10 dell'importo di €. 919,77 mensili per un finanziamento richiesto dal resistente in costanza di matrimonio (scaduto in data 31.12.19), ritiene il Collegio giudicante che la domanda non sia meritevole di accoglimento in quanto infondata.
Innanzitutto, risulta per tabulas (estratti c.c. ) che il resistente Controparte_4
abbia rimborsato alla fino al 05.02.19 la somma di € 920,00 mensili. CP_1 Pt_1
Inoltre, va tenuto in debita considerazione che, in un'ottica di solidarietà coniugale, accada di frequente che, nell'adempimento dell'obbligo di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare, uno dei coniugi decida di impiegare le risorse provenienti dall'esercizio dell'attività lavorativa, o il proprio patrimonio personale, a beneficio dell'altro coniuge escludendosi la possibilità che egli possa, in un momento successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale, richiedere la restituzione della metà delle somme erogate all'altro e ciò in forza dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 143 c.c..
In conclusione, nella sottolineata ottica di solidarietà familiare, si ritiene di dover escludere la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune.
Ogni altra istanza rigettata o assorbita.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e , i quali CP_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio civile in Loiri Porto San Paolo il 6 settembre 2007;
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Loiri Porto San Paolo;
3. RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
4. DICHIARA non luogo a provvedere sulle reciproche domande di affidamento e di collocazione della LI , divenuta medio tempore maggiorenne;
Per_1
5. PONE a carico di in favore di il versamento entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, dell'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. RIGETTA la domanda di di corresponsione, da parte di Parte_1 CP_1
11 , di un assegno per il mantenimento della LI;
CP_1 Per_1
7. PONE a carico di il versamento, in favore della LI , a titolo di Parte_1 Per_1
contributo per il mantenimento, della somma mensile di € 300,00, da versarsi direttamente alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc);
8. ACCOGLIE la domanda formulata da di revoca dell'assegnazione della CP_1
casa coniugale in favore di Parte_1
9. DISPONE il ripristino dell'originaria divisione dell'abitazione sita in Olbia alla Via Verga
n.11/13 con attribuzione del pagamento delle spese per i lavori nella misura del 50% a ciascuna parte in causa;
10. ACCOGLIE la domanda di parte resistente OT di cessazione dell'addebito, sul proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano, delle rate mensili del mutuo contratto da con la per l'acquisto della casa di Porto Taverna;
Parte_1 CP_2
11. RIGETTA la richiesta di parte ricorrente di accollo al solo resistente delle Pt_1
restanti rate di mutuo contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale e, per l'effetto,
12. DISPONE il pagamento delle restanti rate del prefato mutuo a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
13. RIGETTA la domanda di di rimborso dell'importo di € 919,77 Parte_1
mensili per un finanziamento richiesto dal resistente in costanza di matrimonio;
14. RIGETTA ogni ulteriore istanza reciprocamente formulata dalle parti;
15. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 10.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 148/2019
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019
tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Carla Parte_1 C.F._1
Provenzano
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PONSANO CP_1 C.F._2
MICHELE
-resistente- nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
-interventore ex lege-
1
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti (memorie 183, comma 6, n.1 c.p.c., note d'udienza del 22.11.23, precisazione conclusioni del 21.02.24)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.01.19, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: CP_1
che le parti avevano contratto matrimonio civile, in Loiri (SS), in data 06.09.2007 dopo una relazione iniziata nel 1996 e a seguito della nascita della loro LI;
Per_1
che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che la residenza familiare era stata fissata, dapprima, nella casa di proprietà del resistente a Milano in Via Compagnoni n.20, salvo poi trasferirsi, nel 2008, ad Olbia in una casa costituita da due appartamenti distinti, anche catastalmente, e posti su due livelli, di cui uno di proprietà del resistente (al secondo piano) e l'altro di proprietà della ricorrente (al terzo piano) fisicamente uniti, dopo l'acquisto, da una scala interna;
che, a causa di un'asserita insensibilità di durante la vita coniugale CP_1
nonché della violazione del medesimo degli obblighi di assistenza materiale, morale e di collaborazione nella gestione del nucleo familiare, aveva adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di richiedere la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito,
l'affido condiviso della LI , allora minorenne, con collocazione di essa presso la Per_1
madre, e per l'effetto anche l'assegnazione della casa coniugale sita in Olbia;
richiedeva, infine, un contributo di mantenimento di € 1.500,00 in favore della LI (oltre al 50% delle spese straordinarie) e di €. 2.000,00 in proprio favore, nonché l'importo di € 919,77 mensili per un finanziamento richiesto dal resistente in costanza di matrimonio, in ragione di un'asserita differente capacità reddituale dei coniugi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando, in CP_1
fatto e in diritto, le circostanze poste a fondamento del ricorso in particolare in punto di addebito della separazione.
2 Il resistente ha chiesto, quindi, la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi senza alcun addebito a proprio carico, evidenziando che, quanto asserito dalla controparte in merito alle cause della separazione non rispondesse alla realtà; ha chiesto, inoltre, disporsi l'affido condiviso della LI senza opposizione alla collocazione della stessa presso la madre nella casa coniugale, rendendosi disponibile al versamento di un contributo di mantenimento in favore della LI pari ad €. 500,00 oltre spese straordinarie;
ha chiesto, altresì, il ripristino della divisione originaria della casa coniugale sita in Olbia;
ha dichiarato di non voler più corrispondere alcun mantenimento in favore della moglie in quanto la stessa era ampiamente autosufficiente sotto il profilo economico;
ha domandato, in ultimo, la cessazione dell'addebito, sul proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano, delle rate mensili del mutuo contratto da con la per l'acquisto della casa di Porto Parte_1 CP_2
Taverna, con conseguente addebito delle rate de quibus presso un c.c. intestato alla medesima, quale intestataria dell'immobile in questione. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, avvenuta il 03.06.2019, fallito il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il Presidente del
Tribunale ha emesso i provvedimenti ivi previsti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_1
nella casa familiare sita in Olbia alla Via Verga n.11/13 assegnata alla stessa, disciplinando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del OT un contributo al mantenimento in favore della coniuge di importo pari ad € 500,00 da versarsi entro i primi cinque giorni del mese, nonché un importo pari ad € 500,00 per il mantenimento della LI oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
La causa è stata rimessa, quindi, davanti al Giudice Istruttore.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 18.08.2021, il Giudice invitava le parti a formulare una proposta conciliativa per la soluzione bonaria della controversia.
Accertato all'udienza del 10.09.2021 l'esito negativo della tentata conciliazione, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e prova delegata avanti il Tribunale di Milano.
Nelle more del giudizio la LI dei coniugi, , è divenuta maggiorenne e ha Per_1
deciso, nell'agosto del 2022, di andare a vivere a Milano presso la casa del padre per poter frequentare l'università San Raffaele di Milano, stabilendo in tale sede il suo attuale domicilio.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di
3 cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
***
Le domande formulate reciprocamente dalle parti meritano parziale accoglimento per i motivi e nei limiti che di seguito si espongono.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Reputa, dunque, il Collegio che sussistano le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente che, in accoglimento del ricorso, debba essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente nei confronti del OT, reputa il Collegio che non sia meritevole di accoglimento.
Dal disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. è agevole desumere che ai fini di una pronuncia di addebito debbano ricorrere, accanto ed oltre la domanda della parte interessata, le seguenti condizioni: la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio, nonché l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. ex multiis Cass. Civ., n. 18074/2014).
Nel caso di specie, la si è limitata a dedurre, ma non anche a provare, Pt_1
circostanze integranti la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la riconducibilità ad essi della cessazione dell'affectio coniugalis.
Invero, accanto ed oltre una genetica scarsa credibilità intrinseca, non ha trovato riscontro alcuno la addotta sudditanza psicologica della – di professione Pt_1
psicoterapeuta e, come tale, perfettamente in grado di riconoscere e di affrancarsi da una persona percepita come autoritaria o dominante – nei confronti del OT.
A fronte di tale deduzione, i fatti storici acquisiti al processo raccontano che la ricorrente ha deciso di generare con il una LI nel 2003 e di sposarlo nel 2007. Fatti CP_1
storici, questi, che denotano una palese autonomia decisionale della odierna ricorrente.
A supporto di tale prospettiva concorrono anche le dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno riferito di essere a conoscenza che la scelta dei coniugi di trasferirsi in Sardegna fosse condivisa e di aver partecipato in prima persona alla ricerca della nuova casa.
4 I medesimi testi fanno riferimento, altresì, al coinvolgimento della ricorrente nei progetti lavorativi avviati dal resistente (teste citato da entrambe le parti;
teste Tes_1
; teste . Tes_2 Tes_3
Ancora, la teste amica di entrambe le parti, ha dichiarato espressamente che Tes_4
“il trasferimento in Svizzera di e famiglia non si è mai verificato perché la moglie si è CP_1 opposta fermamente” (cap. 21-25).
Il medesimo convincimento il Collegio ha raggiunto in ordine alla lamentata violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale da parte della nei Pt_1
confronti del OT.
Invero, dalle testimonianze raccolte emerge un reciproco sostegno affettivo e materiale di entrambi i coniugi, in particolare, durante il decorso delle rispettive malattie o nella cura della madre della ricorrente.
Non risultano, invece, acquisiti al processo concreti elementi che lascino intendere che il OT sia stato un padre poco attento o poco presente. Al contrario, le deposizioni testimoniali in atti hanno confermato la dedizione del resistente nell'accompagnare la LI a scuola e nelle attività sportive della medesima, nonché la preoccupazione per il percorso scolastico che la stessa avrebbe dovuto seguire.
È documentale, poi, la circostanza che il OT, in costanza di matrimonio, abbia sostenuto ingenti spese per la famiglia, tra cui il mutuo per una casa intestata esclusivamente alla (immobile sito in Porto Taverna). Pt_1
Con riferimento, poi, alla addotta violazione da parte del OT degli obblighi morali e materiali, le dichiarazioni dei testimoni escussi non hanno confermato la tesi sostenuta dalla ricorrente.
Invero, accanto ed oltre le affermazioni della e alcune considerazioni Pt_1
personali dei testi dalla medesima dedotti, puntualmente smentiti da quelli di parte resistente, non si ritengono sussistenti elementi probatori su cui fondare una eventuale diagnosi di responsabilità del per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, ancor meno, CP_1
di sussistenza del nesso di causalità tra tali asserite violazioni e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Nello specifico, poi, si ritiene inattendibile il teste fratello della Testimone_5
ricorrente, sicuramente non indifferente, il quale ha ammesso, in sede di prova delegata, di essere venuto a conoscenza previamente dei capi di prova sui quali avrebbe dovuto essere sentito.
In conclusione, alla luce di una valutazione globale ed in assenza di adeguata prova,
5 reputa il Collegio che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata ex art. 151, co. 2, c.c., la quale, pertanto, va rigettata.
Per ciò che concerne le ulteriori domande formulate dalle parti, ritiene il tribunale che, avendo alla data odierna la LI raggiunto la maggiore età, non vi sia spazio né Per_1
ragione di provvedere in punto di affidamento e di collocamento della prole.
Di qui il non luogo a provvedere sulle relative richieste di entrambe le parti.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano, in primis, sulla domanda formulata dalla ricorrente nei confronti del , volta all'attribuzione di un Pt_1 CP_1 assegno per il proprio mantenimento pari ad € 2.000,00 e per quello della LI pari ad €
1.500,00 poi ridotto quest'ultimo, nelle note conclusionali, ad € 1.300,00 da suddividersi, in ragione della disparità reddituale, in € 1.000,00 a carico del padre ed € 300,00 a carico della madre, e da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c intestato alla LI , oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT. Per_1
Per quanto concerne la domanda di mantenimento proprio formulata da parte ricorrente, reputa il Collegio che la stessa debba trovare accoglimento nei limiti appresso indicati.
È noto che, in sede di separazione e fino all'eventuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, permangono tra i coniugi gli obblighi di assistenza e solidarietà derivanti dal matrimonio e, solo in presenza di prova di un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi, può essere riconosciuto un assegno di mantenimento.
Per cui, in punto di determinazione dell'assegno, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno, mentre l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, di età e di salute (Cass. Civ., Ord. n. 25781/2017).
Vieppiù, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, occorre valutare non soltanto il reddito documentato nelle dichiarazioni fiscali, ma anche tutti gli altri elementi di ordine economico in grado di incidere sulle condizioni delle parti.
Nel caso di specie è emerso che i coniugi in costanza di matrimonio abbiano goduto di un buon tenore di vita derivante dai proventi dell'attività sia del OT sia della . Pt_1
Il resistente ha documentato parimenti una situazione economica CP_1
6 caratterizzata dalla contrazione dei redditi derivanti dal fatto che molti dei contratti professionali sottoscritti sono in scadenza o sono già scaduti ad oggi e che quindi, allo stato attuale, risulta essere percettore di un reddito pari a circa € 6.516,23 lordi mensili (in luogo di
€ 12.000,00 circa netti percepiti negli anni passati con evidente modifica in peius del proprio reddito).
Il OT risulta, inoltre, essere proprietario di un immobile a Milano e intestatario di un autoveicolo e di uno scooter nonché utilizzatore in leasing di un autoveicolo CP_3
Nell'ottica in esame, ritiene il Collegio che debba trovare adeguata considerazione e valutazione anche l'età del resistente che, con ogni verosimiglianza, non gli consentirà di svolgere ancora a lungo attività lavorativa professionale autonoma.
Del pari, devono essere ulteriormente soppesate le circostanze fattuali, documentalmente provate, secondo le quali il , durante la vita matrimoniale, si è CP_1
sobbarcato la maggior parte delle spese della famiglia (così come emerge dai pagamenti delle rate di mutuo presenti in atti) e, anche nell'attualità, provveda al mantenimento diretto e alle esigenze della LI , la quale, come si è detto, si è trasferita a Milano e vive con il Per_1
padre in una città risaputamente molto costosa e frequenta un'università prestigiosa come la
San Raffaele le cui tasse vengono pagate dal padre (la madre ha contribuito ma solo in parte, in misura inferiore al 50%).
Per contro la percepisce un reddito annuo che si aggira intorno a € Pt_1
23.000,00 (come risulta dalla dichiarazione dei redditi depositata in atti) una pensione di circa
€ 1.500,00 e lavora come psicologa in due studi diversi (ad Olbia e a Milano), dimostrando dunque di avere capacità lavorativa.
Per lo studio ad Olbia percepisce un canone di locazione dagli altri medici con i quali condivide lo studio e che partecipano alla divisione delle spese.
La ricorrente risulta godere, altresì, senza essere gravata da oneri di locazione, dell'intera casa familiare assegnatole in sede di provvedimenti provvisori in cui tuttora risiede
(e di cui risulta essere proprietaria del piano terzo), sebbene la LI non viva più con lei.
È proprietaria, altresì, di un immobile sito in Porto Taverna che, se non utilizzato, può essere concesso in locazione (potenzialità produttiva) nonché di una porzione di un'immobile
(1/9) sito a Milano.
Tanto premesso, tenuto conto dei principi sopra indicati e degli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio e tenuto conto, della durata del matrimonio, del presumibile apporto offerto dalla al benessere familiare, del regime fiscale relativo all'assegno Pt_1
di mantenimento (che costituisce un importo soggetto a tassazione per il beneficiario e,
7 invece, detraibile dal reddito imponibile per l'onerato), il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) a favore della nell'importo Pt_1
di € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese.
In ordine, invece, al mantenimento della LI , oggi maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, è acclarato che da agosto 2022 la stessa viva a Milano nell'appartamento di Via Compagnoni n.20, di proprietà del padre, dove ha stabilito il proprio domicilio, lasciando la formale residenza ad Olbia per l'esigenza di poter usufruire della continuità territoriale aerea nei suoi viaggi per le vacanze in Sardegna.
Così stando le cose, è mestieri convenire che il provveda già al CP_1
cosiddetto mantenimento diretto della LI, che altro non è che quella forma di assistenza economica che il genitore separato dà ai propri figli non versando un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze.
Si tratta di una modalità di sostegno che contribuisce a una piena attuazione del principio della bigenitorialità in quanto, in sostanza, crea una situazione non dissimile sotto questo aspetto da quella di una famiglia unita.
Le considerazioni che precedono depongono, in sintesi, per l'insussistenza di validi e concreti motivi per porre a carico del OT l'invocato assegno di mantenimento per la LI , provvedendovi il padre provvede già spontaneamente e direttamente. Per_1
La relativa domanda formulata dalla , pertanto, appare priva di Pt_1
fondamento.
Per i medesimi motivi e, soprattutto, per le medesime circostanze fattuali, deve, al contrario, trovare parziale accoglimento la avversa domanda formulata sul punto dalla parte resistente, con conseguente accollo alla odierna parte ricorrente di un onere di contribuzione al mantenimento della LI nella misura di € 300,00, da versarsi direttamente alla Per_1
stessa, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc).
Quanto alle domande di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e di divisione del suddetto immobile sito in Olbia alla Via Verga n.11/13 formulate dal resistente , CP_1
ritiene il Collegio giudicante che entrambe siano fondate e, dunque, meritevoli di accoglimento.
L'interpretazione giurisprudenziale sul punto è univoca, nel senso di riconoscere il diritto di abitazione solo nell'ottica di tutelare l'interesse dei figli non autosufficienti.
Da tale approdo ermeneutico (Cassazione Civile n. 26272/2022) si può dedurre che, in
8 assenza di figli, l'ordinamento non riconosce in capo al coniuge non proprietario il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale. In tale ottica la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16134/2019, ha osservato che “non può affermarsi la convivenza del figlio che, in una data unità temporale particolarmente estesa, risulti obiettivamente assente da casa, sia pure per esigenze lavorative o di studio, e ciò sebbene vi ritorni regolarmente appena possibile”. Invero, secondo i Giudici di legittimità “la nozione di convivenza agli effetti dell'assegnazione della casa familiare richiede un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, con eventuali e sporadici allontanamenti per brevi periodi. La rarità dei rientri
e l'assenza per tutto il periodo considerato, non possono essere controbilanciati dalla sola ipotetica regolarità del ritorno, altrimenti il collegamento con l'abitazione diverrebbe troppo labile, sconfinando nel mero rapporto di ospitalità”.
Ciò premesso, nel caso di specie, è pacifico che abbia stabilizzato i propri Per_1
legami e la propria quotidianità a Milano presso la casa del padre. La giovane ha consapevolmente reciso il legame con la casa familiare in Olbia, intesa quale ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena, in quanto comprensibilmente mossa dalla decisione di intraprendere gli studi universitari, caratterizzati dalla frequenza obbligatoria e da periodi di tirocinio, in una località quale Milano, lontano dalla casa familiare.
Pertanto, risultando dimostrata l'interruzione del legame con l'abitazione sita in Olbia, consegue inesorabilmente la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla odierna parte ricorrente Parte_1
Tuttavia, atteso che la ricorrente risulta proprietaria del terzo piano della prefata abitazione (mentre il resistente è proprietario del piano II), è opportuno disporre il ripristino dell'originaria divisione con abbattimento della scala interna che collega i due appartamenti cosicché entrambe le parti in causa possano tornare ad usufruire ognuna della propria porzione di immobile.
Le spese per i lavori di ripristino saranno a carico di entrambi gli ex coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Suscettibile di accoglimento è la domanda di parte resistente circa la CP_1 cessazione dell'addebito, sul proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano, delle rate mensili del mutuo contratto dai coniugi con la per l'acquisto della casa di Porto Taverna, CP_2
di cui la odierna ricorrente è proprietaria esclusiva.
Com'è noto, il matrimonio si fonda sul principio non derogabile di solidarietà morale e materiale, in particolare sull'obbligo di assistenza materiale ovvero su quello di contribuire ai
9 bisognidella famiglia in proporzione alla propria capacità reddituale e patrimoniale od assicurando al nucleo familiare cure ed accudimento, funzioni che sono considerate equiparate, riconoscendo la novella pari valore al contributo economico ed a quello reso in termini di accudimento e di lavoro domestico ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 143 cc.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione versata in atti emerge che i coniugi abbiano contratto mutuo cointestato nel 2002 per acquistare una casa sita in Loiri Porto San
Paolo, loc. Porto Taverna, che veniva intestata alla Sino al 2006 le rate Parte_1
del mutuo risultano pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% per ciascuno, e dal
2006 risultano essere addebitate sul c.c. intestato al resistente fino all'attualità.
Tutto ciò premesso, in tale ottica di solidarietà familiare, la suddetta condotta tenuta dal risulta essere frutto di azione volontaria, realizzata anche utilizzando le risorse CP_1
economiche di cui lo stesso disponeva, e, al contempo, costituisce inequivocabilmente adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., valutandosi quale manifestazione del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e di solidarietà coniugale.
Tuttavia, per ragioni di giustizia e di equità, atteso che, ad oggi, il vincolo affettivo è venuto meno, sussistono ragioni giustificative affinché le restanti rate del prefato mutuo vengano corrisposte dal soggetto unico intestatario dell'immobile e, dunque, esclusivamente dalla Parte_1
In ordine, invece, alla richiesta di parte ricorrente relativa all'accollo, da Pt_1
parte del resistente, del mutuo contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili (l'uno di proprietà del , l'altro di CP_1
proprietà della ) che costituiscono la casa coniugale, il tribunale ritiene di doverla Pt_1
rigettare.
Difatti, va posto in evidenza che le rate del suddetto mutuo sono state corrisposte dal fino all'anno 2018, e dunque per circa 9 anni, mentre la vi ha CP_1 Pt_1
ottemperato dall'anno 2018 sino all'attualità, e dunque per circa 6 anni.
Stante il fatto che ciascuna delle odierne parti è proprietaria di uno dei due appartamenti che compongono la casa coniugale e considerata la diversa capacità reddituale, si ritiene conforme a giustizia che tale mutuo gravi in parti eguali su ciascuno dei coniugi all'epoca contraenti, di talchè le restanti rate del mutuo ancora in essere dovranno essere saldate da entrambe le parti al 50% per ciascuna.
Infine, quanto alla restituzione, invocata dalla parte ricorrente , Pt_1
10 dell'importo di €. 919,77 mensili per un finanziamento richiesto dal resistente in costanza di matrimonio (scaduto in data 31.12.19), ritiene il Collegio giudicante che la domanda non sia meritevole di accoglimento in quanto infondata.
Innanzitutto, risulta per tabulas (estratti c.c. ) che il resistente Controparte_4
abbia rimborsato alla fino al 05.02.19 la somma di € 920,00 mensili. CP_1 Pt_1
Inoltre, va tenuto in debita considerazione che, in un'ottica di solidarietà coniugale, accada di frequente che, nell'adempimento dell'obbligo di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare, uno dei coniugi decida di impiegare le risorse provenienti dall'esercizio dell'attività lavorativa, o il proprio patrimonio personale, a beneficio dell'altro coniuge escludendosi la possibilità che egli possa, in un momento successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale, richiedere la restituzione della metà delle somme erogate all'altro e ciò in forza dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 143 c.c..
In conclusione, nella sottolineata ottica di solidarietà familiare, si ritiene di dover escludere la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune.
Ogni altra istanza rigettata o assorbita.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e , i quali CP_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio civile in Loiri Porto San Paolo il 6 settembre 2007;
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Loiri Porto San Paolo;
3. RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
4. DICHIARA non luogo a provvedere sulle reciproche domande di affidamento e di collocazione della LI , divenuta medio tempore maggiorenne;
Per_1
5. PONE a carico di in favore di il versamento entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, dell'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. RIGETTA la domanda di di corresponsione, da parte di Parte_1 CP_1
11 , di un assegno per il mantenimento della LI;
CP_1 Per_1
7. PONE a carico di il versamento, in favore della LI , a titolo di Parte_1 Per_1
contributo per il mantenimento, della somma mensile di € 300,00, da versarsi direttamente alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc);
8. ACCOGLIE la domanda formulata da di revoca dell'assegnazione della CP_1
casa coniugale in favore di Parte_1
9. DISPONE il ripristino dell'originaria divisione dell'abitazione sita in Olbia alla Via Verga
n.11/13 con attribuzione del pagamento delle spese per i lavori nella misura del 50% a ciascuna parte in causa;
10. ACCOGLIE la domanda di parte resistente OT di cessazione dell'addebito, sul proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano, delle rate mensili del mutuo contratto da con la per l'acquisto della casa di Porto Taverna;
Parte_1 CP_2
11. RIGETTA la richiesta di parte ricorrente di accollo al solo resistente delle Pt_1
restanti rate di mutuo contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale e, per l'effetto,
12. DISPONE il pagamento delle restanti rate del prefato mutuo a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
13. RIGETTA la domanda di di rimborso dell'importo di € 919,77 Parte_1
mensili per un finanziamento richiesto dal resistente in costanza di matrimonio;
14. RIGETTA ogni ulteriore istanza reciprocamente formulata dalle parti;
15. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 10.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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