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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 15409 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ALCARO RAFFAELLA MARIA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato GIOVINE ENRICO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 5.7.2024.
pagina 1 di 8 F A T T O E DI R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge unione celebrata a CP_1
CALDERARA DI RENO (BO) in data 22/12/2007 e dalla quale è nato nel 2012. Persona_1
La ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedendo l'affido condiviso del figlio, la collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne ed il contributo di mantenimento paterno nella misura di euro 400,00, svolgeva.inoltre, ulteriori domande di divisione del patrimonio dei coniugi
Si costituiva che aderiva alla domanda di separazione, CP_1 chiedendo, però, l'addebito in capo alla moglie a causa del persistente rifiuto della signora di avere rapporti intimi. Parte_1
Aderiva alla domanda di affido condiviso, nonché a quella di assegnazione alla moglie della casa coniugale, chiedeva, invece, una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso di sé, ovvero l'affido paritario a settimane alternate ed il mantenimento diretto del figlio e in subordine, la fissazione di un contributo paterno di mantenimento in euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
Con ordinanza del 17.4.2023 , resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Successivamente, i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n.
2306/2023 .
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
pagina 2 di 8 All'udienza del 5.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 10.12.2024 .
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Parte_1
sono già separati per effetto della sentenza parziale n. CP_1
2306/2023 resa da questo Tribunale , passata in giudicato.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 co. II c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Come noto, la pronuncia di addebito non può, tuttavia, fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012, conf Cass. n.
18074/2014, secondo cui “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”).
Pertanto, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una pagina 3 di 8 preesistente situazione di intollerabilità.
Nel caso di specie, il sig ha dedotto, a fondamento della domanda di CP_1 addebito, il rifiuto, a partire dall'anno 2018, di intimità da parte della moglie.
Tuttavia, visto l'arco di tempo trascorso con la causa di separazione, non introdotta, peraltro, dal sig si deve ritenere che lo stesso abbia tollerato CP_1
la condotta della moglie e che, quindi, non si possa individuare un nesso causale tra comportamento del coniuge e crisi coniugale.
Sull'affido e sul collocamento della prole
Relativamente alla gestione di , non sussiste alcuna controversia in merito Per_1 alla opportunità dell'affido condiviso.
In materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è proprio quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole, condizioni che nel caso di specie non sono minimamente in discussione
Le parti discutono dei tempi di permanenza del minore con ciascuno..
Il padre auspica un regime paritario a settimane alterne.
La madre preferirebbe il mantenimento dell'assetto scaturito dall'ordinanza presidenziale, ovvero fine settimana alternati dal venerdì alla domenica e due pomeriggi infrasettimanali.
, sentito all'udienza del 5 .
7.2024 ha espresso il desiderio di trascorrere Per_1
maggior tempo con il padre ma ha espresso la preoccupazione per lo spostamento dei libri.
Tenendo conto dell'interesse del minore, della sua età, 12 anni, del maggior tempo a disposizione della madre per seguire il figlio, che segue un percorso scolastico personalizzato per un problema di apprendimento, degli impegni di lavoro del padre, che può uscire dal lavoro dalle ore 17.00, si ritiene che il collocamento del minore debba essere presso la madre e che non sia conforme alle esigenze di un collocamento paritario. Si prevede tuttavia un ampliamento Per_2
pagina 4 di 8 della frequentazione paterna, disponendo che il minore possa pernottare presso il padre nei giorni già previsti nell'ordinanza presidenziale come giorni di incontro pomeridiano.Il padre potrà prendere il minore a casa della madre dalle ore 17. 30 .
Come da ordinanza presidenziale, nel periodo estivo (dal termine dell'anno scolastico): qualora i genitori programmino vacanze con nei mesi di Per_1
giugno (dopo la fine della scuola) e luglio, dovranno darsene comunicazione entro il mese di maggio al fine di una migliore organizzazione;
un periodo di 16 giorni ad agosto da stabilirsi entro il mese di giugno dello stesso anno, (alternato) in modo a far sì che trascorra il giorno del suo compleanno - 10 agosto - ad Per_1
anni alterni con il padre e con la madre;
nel caso in cui il padre non riuscisse a rispettare, per motivi lavorativi, i periodi di visita indicati, il periodo di giugno potrà essere recuperato nel mese di luglio mentre il periodo di agosto potrà essere recuperato nei primi quindici giorni di settembre;
durante le festività natalizie: ad anni alterni, una settimana dal 23 al 30 dicembre e una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali: trascorrerà la settimana di Per_1
vacanze pasquali, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore.
Sulle questioni economiche
Premesso che nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n.
25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005), si osserva che nel caso di specie le risultanze istruttorie danno conto di una obiettiva disparità tra i coniugi.
Quanto al profilo concernente il mantenimento indiretto da parte del padre a favore del figlio,si osserva che la sig percepisce uno stipendio mensile Parte_1 di circa €1.560,00, paga spese di mutuo pari ad € 360,00 mensili
Il sig percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 3.100,00 ( cfr doc CP_1
27), paga 250,00 euro di affitto e la propria quota di mutuo.
pagina 5 di 8 Alla luce della sproporzione delle condizioni economiche delle parti, delle esigenze del minore e dei comiti di cura dei genitori, si reputa equa la somma mensile pari ad € 400,00, salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
somma che il padre dovrà corrispondere, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda. Inoltre, il padre è tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie come a Protocollo vigente presso il
Tribunale di Bologna. L'ammontare del mantenimento così individuato pare necessario a far fronte alle esigenze di crescita del figlio.
Le richieste della ricorrente in ordine al pagamento delle rate di mutuo e alla gestione di un conto corrente e ulteriori somme e investimenti oltre che sulla disponibilità di veicoli e rimborsi sono inammissibili in questa sede, in quanto riguardano problematiche gestionali e divisionali estranee al presente procedimento.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, si osserva che sussiste una prevalente soccombenza del resistente quanto ad addebito, al mantenimento ed in parte sulla frequentazione ed una parziale soccombenza della ricorrente sulle domande dichiarate inammissibili e, in parte, sulla frequentazione. Appare quindi conforme a giustizia condannare il resistente alla rifusione in favore della controparte dei tre quarti delle spese processuali, liquidate per intero in dispositivo, e compensare il residuo fra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dispone che sia affidato ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_1
l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
pagina 6 di 8 2. valutato il preminente interesse del minore, stabilisce che lo stesso abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, sita in Calderara di Reno , via del Bracciante 1 che resta assegnata alla madre;
3. regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: dispone che il padre possa sentire il figlio minore quando lo vorrà e vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal venerdì alla domencia sera, durane la settimana martedì e giovedì dalle 17.30 con pernottamento.
Nel periodo estivo (dal termine dell'anno scolastico): qualora i genitori programmino vacanze con nei mesi di giugno (dopo la fine della scuola) e Per_1
luglio, dovranno darsene comunicazione entro il mese di maggio al fine di una migliore organizzazione;
Inoltre trascorrerà un periodo di 16 giorni ad Per_1
agosto da stabilirsi entro il mese di giugno dello stesso anno, ad anni alterni, in modo a far sì che trascorra il giorno del suo compleanno. Per_1
Nel caso in cui il padre non riuscisse a rispettare, per motivi lavorativi, i periodi di visita indicati, il periodo di giugno potrà essere recuperato nel mese di luglio mentre il periodo di agosto potrà essere recuperato nei primi quindici giorni di settembre;
durante le festività natalizie: ad anni alterni, una settimana dal 23 al 30 dicembre e una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali: trascorrerà la settimana di vacanze pasquali, ad anni alterni, con Per_1
l'uno e con l'altro genitore;
Pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di
Bologna;
Condanna a rifondere a i tre quarti delle spese CP_1 Parte_1
processuali, che liquida per intero in euro 6000,00, oltre rimborso forfettario, Iva
e Cpa come per legge, compensando il residuo fra le parti
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2024 .
pagina 7 di 8 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott Stefano Giusberti
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