Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo Zanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
del provvedimento di D.A.SPO ex art. 6 della l. 401/89 n. -OMISSIS-/2024 emesso dal Questore della Provincia di Campobasso il 6 aprile 2024 e notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ER OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Questore di Campobasso gli ha vietato di accedere, per un periodo di tre anni, ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei tifosi.
2. La misura risulta disposta ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge 13 dicembre 1989 n. 401, anche perché l’interessato è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato previsto dall’art. 6 bis della stessa legge, che avrebbe commesso in occasione della partita di calcio svoltasi in data 10.3.2024 presso lo stadio di Campobasso il 10.3.2024 tra la locale squadra del “ Campobasso F.C.” e quella dell’ “ NO LC ”, incontro valevole per il campionato nazionale dilettanti 2023-2024, Girone F.
Nel provvedimento questorile si legge che, “ come emerge dalla citata comunicazione ex art. 347 c.p.p., dagli atti d’Ufficio e dai rilievi eseguiti in loco dal locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica anche per mezzo dell’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso di cui l’“Avicor Stadium “ è dotato, il summenzionato -OMISSIS-, supporter della squadra di casa, alle ore 16.00 circa, negli istanti immediatamente successivi al secondo goal segnato dalla compagine locale, dall’anello superiore della Curva Nord (Balconata Sfarfuglio) ove era seduto per assistere alla partita, ha lanciato un fumogeno acceso in direzione del campo di gioco, così creando una situazione di reale e concreto pericolo per gli astanti, tra cui molti bambini; la ‘torcia”, scagliata con forza a braccio teso, ha pericolosamente sorvolato le gradinate affollate, terminando la sua traiettoria nel fossato e non attingendo, per buona sorte, nessuno dei tifosi presenti. L’analisi attenta dei rilievi complessivi, relativi a varie fasi dell’evento sportivo in questione, eseguiti dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e captati dall’impianto di videosorveglianza, ha consentito all’Ufficio Digos di ricostruire quanto accaduto e di individuare ed identificare il responsabile”.
Tale comportamento, ad avviso dell’Amministrazione procedente, tenuto “ in occasione ed a causa di manifestazioni sportive, ha rappresentato tangibile pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubbliche e concreta turbativa per l’ordine pubblico ”.
Il ricorrente, assumendo l’illegittimità del suddetto provvedimento, ha proposto l’odierno gravame, affidato ai seguenti motivi di censura:
I. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 N. 1 LETT. A) E B) DELLA LEGGE 13.12.1989 N. 401 E SS.MM.II., IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA, PROPORZIONALITÀ E DEL CD. GRADUALISMO SANZIONATORIO;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.7, 8 E 21 OCTIES L.241/90 E SS.MM. E II.
In sintesi, con il primo mezzo il ricorrente ha premesso, in punto di fatto, che, “ come si evince dalle dichiarazioni allegate al presente ricorso, durante lo svolgimento della partita Campobasso – NO, una persona – al momento sconosciuta – che si trovava alle spalle del ricorrente, accendeva un fumogeno. In quel frangente, il sig. -OMISSIS-, in modo istintivo e preso dal panico, anche per la presenza di sua nipote e di altri bambini nelle immediate vicinanze, afferrava il fumogeno per gettarlo nel fossato per la raccolta dell'acqua sottostante alla curva ed evitare danni a TUTTE le persone presenti ” (cfr. ricorso, pag. 3): da qui l’invocato deficit motivazionale del gravato provvedimento, atteso che, sempre secondo l’interessato, “ la motivazione esposta della Questura è incompleta ed errata, in quanto si limita a analizzare il semplice gesto meccanico del lancio, senza contestualizzarlo e senza analizzarne le cause. Invece, il deposito della relazione video completa nel procedimento, dimostrerà che il gesto del ricorrente è stato non solo repentino e istintivo, ma anche necessario e volto alla sicurezza, non al danneggiamento di chicchessia ” (cfr. ricorso, pag. 3).
Con il medesimo mezzo il ricorrente ha contestato, quindi, anche la “ ricostruzione dei fatti ” posti a fondamento del provvedimento questorile, lamentandone l’inverosimiglianza e la contraddittorietà. Egli ha affermato, in particolare, che “ detta ricostruzione non implica necessariamente, anche avuto riguardo alla particolare situazione ambientale (fumogeno non acceso dal ricorrente e presenza della nipote e di altri bambini nelle immediate vicinanze dello stesso), l’esercizio di comportamenti violenti idonei a determinare l’applicazione del provvedimento preventivo ex art. 6, 1° comma l. 13 dicembre 1989, n. 401 ” (cfr. ricorso, pag. 6).
Con il secondo mezzo è stata invece dedotta la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, stante l’assenza di particolari ragioni d’urgenza, e in considerazione del fatto che “ l'esito dell'istruttoria non era e non è vincolato ” (cfr. ricorso, pag. 8).
3. Nell’interesse dell’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
4. In vista dell’udienza pubblica di trattazione del merito di causa la difesa del ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. e uno scritto di replica.
5. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti costituite come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 401/1989, nonché l’eccesso di potere sotto molteplici profili (irragionevolezza, travisamento dei fatti, violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità e del cd. gradualismo sanzionatorio), meglio descritti in narrativa.
8. Il motivo non merita favorevole apprezzamento.
8.1. Occorre premettere che il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. D.A.SPO.): questo nei confronti, tra gli altri, di soggetti denunciati per aver tenuto condotte violente o pericolose in occasione o a causa di eventi sportivi, ovvero che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere posto in essere comportamenti idonei a mettere a repentaglio l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Tale misura ha natura amministrativa e preventiva, essendo finalizzata a scongiurare il verificarsi di futuri episodi violenti in contesti sportivi; essa, per consolidata giurisprudenza, non richiede l’accertamento definitivo di responsabilità penale, essendo sufficiente all’uopo una valutazione di pericolosità basata su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, secondo un giudizio di tipo probabilistico.
In altri termini, la misura di cui si tratta (D.A.SPO.), in quanto tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione, è espressione dell'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non". Sicché per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia) non si richiede la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano realmente ascrivibili ai soggetti destinatari del D.A.SPO., ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4141; Cons. Stato, sez. III, 15 dicembre 2022, n. 10986).
Con la precisazione, quindi, che, poiché il D.A.SPO. è una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale, e non già la commissione di un reato, ai fini della sua emissione è sufficiente l'accertamento di un consistente fumus di attribuibilità, proprio alla persona da sottoporre alla misura, delle condotte rilevanti per la verifica della pericolosità individuale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2019, n. 2916; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 6 agosto 2024, n. 2352; T.A.R. Piemonte, sez. I, -OMISSIS- n. 347).
In fattispecie del genere, pertanto, non occorre nemmeno la prova circa la concreta lesione dell'ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, dal momento che finanche " comportamenti in sé innocui risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili" (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 27 maggio 2024, n. 1160, recante ulteriori richiami giurisprudenziali).
Concludendo sul punto, il D.A.SPO., stante la finalità spiccatamente preventiva che lo caratterizza, può essere irrogato dall'autorità amministrativa non solo nel caso di un’accertata lesione, in ottica di repressione penalmente accertata, ma anche in un caso di semplice pericolo di lesione dell'ordine pubblico, e perciò in un’ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di "allarme" o di "pericolo" (cfr. cit. Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4141), proprio come nel caso concreto in esame.
Il provvedimento de quo ha, dunque, una « funzione preventiva la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell'interessato, e consegue a fatti specifici indicati dalla legge. Funzione del provvedimento non è infatti sanzionare una condotta ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti. Essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità » ( ex multis T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 264).
Le valutazioni dell’amministrazione competente in materia, ivi compreso il giudizio di pericolosità sociale, si caratterizzano, quindi, per un’ampia « discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi » (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 19 gennaio 2023, n.157).
Ne consegue che il provvedimento è legittimo qualora « nella motivazione si dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente » (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 149).
Ma un tale provvedimento « non può essere sindacato in sede giurisdizionale nella misura in cui è motivato con riferimento alle specifiche circostanze che ne costituiscono il presupposto, peraltro, previste astrattamente dalla norma, giacché il potere esercitato dal Questore in tale materia si connota per una elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto e di salvaguardia delle esigenze di ordine pubblico, le quali rilevano non soltanto in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva ed in caso di pericolo anche soltanto potenziale di lesione. Alla natura cautelare e preventiva della misura consegue, invero, un'anticipazione della tutela alla soglia del pericolo, la quale comporta: a) che il DASPO può essere adottato anche a fronte di condotte meramente agevolatrici di situazioni di allarme o di pericolo; b) l'irrilevanza, ai fini dell'adozione del DASPO, delle vicende penali delle fattispecie di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, in considerazione dell'autonomia dell'accertamento dei presupposti per la formulazione del giudizio prognostico di pericolosità. La natura preventiva della misura implica che anche comportamenti neutri, non univocamente connotati da violenza o da un esplicito incitamento alla violenza, possono essere posti alla base del giudizio prognostico di pericolosità, nei limiti della ragionevolezza, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e determinano il pericolo anche solo potenziale di lesione » ( ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 maggio 2024, n. 1053).
8.2. Venendo più da vicino alla vicenda oggetto di causa, dall’informativa di P.G. in atti e dalla stessa analisi dei filmati effettuati dalla Polizia Scientifica, e acquisiti in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre del Campobasso F.C. e quella dell’NO LC avvenuto il 10.3.2024 presso lo stadio “Avicor Stadium Selvapiana” di Campobasso, è emerso come il ricorrente, supporter della squadra di casa, abbia lanciato durante la partita, dall’anello superiore della “Curva nord” dell’impianto sportivo, un fumogeno acceso in direzione del campo di gioco.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il provvedimento questorile in epigrafe appare pertanto immune dalle censure articolate dal ricorrente con il motivo in disamina.
Il lancio di un fumogeno durante una manifestazione sportiva, invero, tenendo conto delle modalità di tempo e di luogo in cui si è verificato (prossimità del pubblico), è ex se senza dubbio sintomatico del potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, tanto più per il fatto di essere stato compiuto nell’ambito di assembramenti e/o situazioni ambientali che più facilmente possono sfuggire al controllo, e degenerare in episodi più gravi per l’incolumità dei singoli.
8.3. Il ricorrente non ha offerto, peraltro, attendibili elementi di riscontro a base della propria versione alternativa dei fatti, secondo la quale egli avrebbe in concreto: 1) sottratto il fumogeno ad una persona – peraltro da lui non identificata – che lo aveva acceso; 2) e gettato il detto fumogeno nel sottostante fossato di raccolta dell’acqua solo per evitare possibili danni alle persone, anche minorenni, che si trovavano nelle immediate vicinanze. All’uopo il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni rese da suo fratello -OMISSIS- IO e da tale PA GI: dichiarazioni che però non forniscono una adeguata “giustificazione” della condotta tenuta da ricorrente, e, in ogni caso, non trovano alcun reale supporto in quanto emerge dal filmato versato in atti, né, più in generale, nella ricostruzione dell’episodio effettuata dalla polizia giudiziaria.
Le contestazioni mosse dal ricorrente alla ricostruzione dei fatti posta a fondamento del provvedimento sono basate, inoltre, non già su dati documentati, ma su valutazioni largamente ipotetiche e presuntive (cfr. pag. 6 del ricorso: “…appare invece inverosimile e contraddittorio affermare dunque che, nel momento in cui lo stesso Sig. -OMISSIS- avesse voluto lanciare un fumogeno verso i tifosi avversari, lo avrebbe inviato ben oltre la loro posizione. Inoltre la motivazione non tiene conto che il fumogeno non avrebbe potuto essere spento e non avrebbe potuto essere lanciato in altro posto sicuro che non fosse il fossato, mentre sarebbe stato impossibile prendere in pochi secondi tutti i presenti, compresi i bambini, e portarli in zona lontana dallo stesso. In sintesi, lanciare il fumogeno in zona sgombra da chicchessia era unico modo per garantire la sicurezza di tutti i presenti…”).
8.4. Non ha pregio, inoltre, il rilievo, contenuto nella memoria di parte ricorrente depositata in data 31.10.2025, secondo il quale “ la tesi del ricorrente, e nel procedimento penale dell’indagato, è stata corroborata proprio alla luce del documento video depositato anche nell’odierno fascicolo in cui non si vede nella maniera più assoluto il -OMISSIS- accendere il fumogeno ” ( cfr. memoria depositata in data 31.10.2025, pag. 7): al riguardo è sufficiente rilevare che con il provvedimento impugnato non viene affatto contestato al ricorrente di aver “acceso” il fumogeno, bensì soltanto di averlo lanciato in direzione del campo.
8.5. Né, infine, giova alla prospettazione di parte ricorrente l’intervenuta archiviazione del procedimento penale instauratosi a suo carico per il reato di cui all’art. 6 bis l. n. 401/1989, in ordine alla medesima condotta che ha determinato l’adozione del gravato provvedimento.
Sul punto il Collegio deve in primo luogo ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “ in subiecta materia la P.A. valuta ... autonomamente i fatti rispetto all'accertamento in sede penale, nel quale operano diversi criteri di giudizio, alla luce del principio dell'accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, sicché non può incidere sulla validità del DASPO l’avvenuta archiviazione del procedimento penale, anche se antecedente all’emanazione del provvedimento in quanto «il parametro valutativo affidato alla p.a. non è condizionato al positivo vaglio penalistico sulle condotte, potendo una condotta non integrante una fattispecie di reato essere idonea a creare pericoli per l'ordine pubblico negli impianti sportivi, ovvero innescare condotte violente» (ex multis T.A.R. Veneto, sez. I, 22 febbraio 2018, n. 217 )” ( cfr. TAR Piemonte, Sez. I, sentenza n.1264/2025 ).
In secondo luogo, deve evidenziarsi che l’archiviazione del su indicato procedimento penale è stata disposta non già escludendo la materialità della condotta posta in essere dal ricorrente, bensì solo la sua offensività penalistica agli specifici fini della configurabilità del reato (art. 6 bis l.n. 401/1989) ipotizzato a carico del ricorrente.
Da qui l’inidoneità della suddetta archiviazione a compromettere ex se la legittimità delle valutazioni poste a fondamento del gravato provvedimento, avente finalità preventive e cautelari e caratterizzato, come detto, da un’ampia discrezionalità, della quale il ricorrente non ha dimostrato effettivi profili di erroneità e/o irragionevolezza.
9. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, stante l’assenza, a suo avviso, di particolari ragioni d’urgenza, e in considerazione del fatto che “ l'esito dell'istruttoria non era e non è vincolato ” (cfr. ricorso, pag. 8).
10. Anche questa censura è destituita di fondamento.
10.1. Al riguardo, è sufficiente un richiamo al consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale in tema di DASPO, secondo cui “ Il D.A.SPO. non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, finalizzate ad evitare ulteriori probabili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, trattandosi per l'appunto di misura connotata dalla necessità e dall'urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate e all'esigenza di garantire l'ordine pubblico, evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose ” (cfr.TAR Sicilia - Catania, sez. II, 31 luglio 2023 n. 2401; TAR Veneto, sez. I, 25 settembre 2023 n.1322).
10.2. Il Collegio ritiene, pertanto, che il Questore di Campobasso abbia legittimamente omesso di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento per l’adozione del DASPO, di cui all’articolo 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, perseguendo il corretto obiettivo di non vanificare di fatto le esigenze di prevenzione della sicurezza, dell’ordine e dell’incolumità pubblica sottese alla fattispecie inibitoria.
11. Conclusivamente, e per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
12. La peculiarità della controversia consente tuttavia di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
ER OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER OC | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.