TAR Campobasso, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 27
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. 401/89, irragionevolezza, travisamento dei fatti, violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualismo sanzionatorio

    Il Tribunale ha ritenuto che il lancio di un fumogeno durante una manifestazione sportiva sia di per sé sintomatico di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. Ha inoltre considerato che la misura di D.A.SPO. ha natura amministrativa e preventiva, non richiedendo l'accertamento definitivo di responsabilità penale, ma una valutazione di pericolosità basata su un quadro indiziario grave, preciso e concordante. La difesa del ricorrente non ha fornito elementi di riscontro attendibili alla propria versione alternativa dei fatti, e le contestazioni alla ricostruzione dei fatti sono basate su valutazioni ipotetiche. L'archiviazione del procedimento penale non inficia la legittimità del provvedimento di D.A.SPO. in quanto misura preventiva.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 7, 8 e 21-octies L. 241/90

    Il Tribunale ha affermato che il D.A.S.P.O. non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante la natura preventiva del provvedimento e le esigenze di celerità connesse alla prevenzione di ulteriori turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'omissione della comunicazione è pertanto legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 27
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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