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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1070/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.est.
Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1070/2023 R.G.C. passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 21.1.02, vertente
TRA
e , entrambi elettivamente domiciliati in Atri (TE), Parte_1 Parte_2
Vico Vescovado n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Ugo Giuliani del Foro di Teramo, il quale li rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 03.04.2017,
APPELLANTI
E
in persona della sua procuratrice e legale rappresentane pro tempore Controparte_1
Dott.ssa , assistita e difesa in primo grado dall'Avv. Marco Rossi presso il Controparte_2
cui studio in Verona, Vicolo S. Bernardino, 5/A veniva eletto domicilio giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado,
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_3
quale mandataria, giusta procura notaio di (rep. 42351; racc. Persona_1 CP_4
15678), già in persona del legale Controparte_5 CP_6 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi del Foro di Verona, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, vicolo S.
Bernardino, 5/A, giusta procura generale alle liti rilasciata a rogito notaio di Persona_1
(rep. 44583; racc. 16958), CP_4
INTERVENUTA ex ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 256/2023 del Tribunale di Teramo del 22.3.2023
– Contratti bancari.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti:
In via preliminare
Disporre la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, osservando, al riguardo, che sussistono entrambi i presupposti:
a) Fumus boni iuris, poiché da quanto suesposto, emerge la fondatezza della domanda degli attuali appellanti e, quindi, la erroneità dell'impugnata sentenza.
b) Periculum in mora, poiché la esecuzione coattiva nei propri confronti della sentenza impugnata comporterebbe un danno grave ed irreparabile per gli esponenti.
In via istruttoria
- Dare atto che si producono e depositano:
1) copia conforme della sentenza impugnata;
2) fascicolo di parte del primo grado di giudizio;
- Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n.1356/2017 RG del Tribunale di Teramo;
- Nominare, si opus sit, un CTU che accerti l'usurarietà dei tassi applicati dalla convenuta nel contratto n. 4647018 del 21/02/2005 e determini l'effettivo dare/avere ai sensi e per gli effetti del già citato art. 1815, 2^ comma del codice civile, al netto di tutte le rate, sanzioni e interessi anche di mora corrisposti;
Nel merito
In accoglimento dell'appello interposto, riformare la sentenza n.256/2023 del Tribunale di
Teramo, datata e pubblicata il 22/03/2023, e mai notificata, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, delle clausole relative alla determinazione degli interessi contenute nel contratto di prestito contraddistinto con il numero n. 4647018 del 21/02/2005, contrattualizzato in data 21 febbraio 2005, presso la sede di Pescara della di € 27.500,00, dichiarando Pt_3 Controparte_7 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., che per tale contratto di finanziamento, non sono dovuti interessi, con ogni conseguenza che ciò comporta, sulla determinazione del relativo saldo dare / avere e della relativa rielaborazione del piano di ammortamento, e, quindi, dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza dell'azione monitoria promossa e revocare il decreto opposto poiché illegittimo, inefficace, nullo ed invalido, per le ragioni tutte spiegate, e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza e rigettare, comunque, la domanda di pagamento ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorario di giudizio direttamente in favore del procuratore antistatario.”
Per l'intervenuta ex art. 111 c.p.c.:
“In via preliminare:
1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3) In subordine, accertare in ogni caso che è creditrice nei confronti Controparte_3 degli appellanti della somma di € 27.691,21 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come liquidati in decreto fino al soddisfo, con condanna degli appellanti al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1356/2017 promosso dagli odierni appellanti con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2017 emesso dal Tribunale di Teramo (con il quale era stato loro ingiunto i il pagamento di dell'importo di € 27.691,21 oltre spese ed interessi in favore della , del quale avevano chiesto la revoca poiché Controparte_1 illegittimo, inefficace, nullo ed invalido;
giudizio nell'ambito del quale si era costituita la banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione – il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “Il
Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g.
1356/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 126/2017 del
8.2.2017 emesso dal Tribunale di Teramo;
- condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta, a titolo di rimborso delle spese del giudizio, la somma di € 5.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che gli opponenti a fondamento dell'opposizione avevano esposto: - di aver stipulato in data 21.2.2005 un contratto di prestito personale con la dell'importo di € 27.500,00 (rimborsabile in n. 84 rate mensili dell'importo di € Pt_3
612,53 cadauna, al TAN del 18,25% e al TAEG di € 19,86%) con sottoscrizione contestuale di una polizza d'assicurazione pari ad € 1.441,00 per un importo finanziato totale di €
28.941,00; - che, a seguito della diffida di che aveva contestato l'usurarietà Parte_1 dei tassi applicati, la con nota del 10.3.2009, aveva dedotto l'infondatezza delle Pt_3
contestazioni e sollecitato un piano di rientro;
- che la aveva ceduto il proprio Pt_3 credito di € 26,320,00 alla e che, successivamente, dopo essersi succedute Controparte_8
varie diffide di pagamento nei confronti degli opponenti, la (già Controparte_9 CP_8
aveva comunicato agli attori la cessione del credito alla per una
[...] Controparte_1 somma pari ad € 28.221,12; - che la aveva invitato gli attori opponenti a CP_1 corrispondere la somma di € 28.221,12, dichiarando che l'acquisto del credito era avvenuto per l'importo € 1.132,72 e respingendo la doglianza degli mutuatari in relazione alla pretesa usurarietà del rapporto;
- che da ultimo gli attori, con nota del 14.2.2017, avevano comunicato alla banca alcune precisazioni in punto di usurarietà del rapporto e rappresentato la propria disponibilità a ristorare la cessionaria del solo importo di € 1.132,72 ossia il prezzo dell'avvenuta cessione del credito.
Dava inoltre atto che la opposta si era costituita deducendo l'infondatezza dei motivi CP_1
di opposizione.
1.2 Ciò premesso, il Tribunale, respinta l'eccezione sollevata dagli attori opponenti relativa alla procedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, rigettava l'opposizione nel merito, ritenendola infondata.
1.3. Evidenziava che gli opponenti non avevano fornito alcuna prova della sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria, la quale era stata invece provata dalla con la produzione del contratto di finanziamento, l'estratto conto attestante CP_1
l'erogazione della somma finanziata e il relativo prospetto degli interessi.
1.4. Quanto alla denuncia di usurarietà del rapporto formulata dagli opponenti, rilevava la mancata allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle loro prospettazioni, ritenendo insufficienti sia il richiamo alle condizioni economiche applicate dalla sia CP_1
alle risultanze della consulenza di parte. Con riferimento a quest'ultima, rilevava l'errore in cui era incorso il consulente di parte che aveva inserito nel TAEG il costo della polizza di assicurazione, le spese di incasso della rata, la penale di estinzione anticipata oltre che le commissioni e le spese previste dal contratto.
In particolare, in relazione alla polizza assicurativa, rilevava come nella specie emergesse la natura facoltativa della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni generali, e come non fosse possibile riscontrare un collegamento tra l'assicurazione ed il finanziamento, difettando oltretutto la prova che il beneficiario della polizza fosse il mutuante.
In relazione, inoltre, alla penale di estinzione anticipata, dopo aver sottolineato che si tratta di un elemento accidentale del negozio per via della sua natura eventuale, evidenziava che anche tale spesa non andasse conteggiata nel TAEG.
Ravvisava, infine, la genericità e l'infondatezza delle osservazioni poste dagli attori con riguardo all'incidenza nel TAEG delle spese e commissioni previste dal contratto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari opponenti, invocandone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Difetto di motivazione e/o contraddittorietà della decisione impugnata su un punto decisivo della controversia - nullità della tentata mediazione 2) Difetto di motivazione e/o contraddittorietà della decisione impugnata su un punto decisivo della controversia – infondatezza nel merito della domanda opposta.
3. Nell'ambito del procedimento di appello è intervenuta, ex art. 111 c.p.c., la
[...]
, in qualità di successore a titolo particolare di CP_3 Controparte_1
chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
La pur essendo stata ritualmente citata nel presente giudizio d'appello, Controparte_1
non si è costituita e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
4. Nelle note depositate in vista dell'udienza di prima comparizione del giorno 21.05.2024 gli appellanti hanno integrato le conclusioni, chiedendo dichiararsi “il difetto di legittimazione di , e per essa quale mandataria della Controparte_3 Controparte_5
, anzitutto perché il conferimento del ramo di azienda da parte di
[...] CP_1
sarebbe stato deliberato il 19/06/2018 e a far data dal 1° luglio 2018 tutti i crediti sarebbero stati conferiti alla , senza che nel corso del giudizio di primo grado ci sia stata CP_3
comunicazione alcuna, talché il medesimo è proseguito sino alla sentenza del 22 marzo
2023 in capo a , ed inoltre perché sussiste il difetto di notifica del contratto CP_1 di cessione, che non è stato nemmeno prodotto da controparte, onere necessario come rappresentato dall'ordinanza n. 3405 del 06/02/24 della Cass.”.
5. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 23.05.2024 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 21.05.2024) il Collegio, respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza (avanzata dagli appellanti), ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 21.1.02 disponendo la sostituzione mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e assegnando i termini di cui all'art 352 c.p.c. il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.01.02 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a depositare la comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 21.1.02 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
23.01.02 , la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della intervenuta (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) e rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va parimenti disattesa a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto- ritiene di dover in primo luogo esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione dell'intervenuta, sollevata dalla difesa degli appellanti nelle note depositate in relazione alla prima udienza di comparizione del 21.05.2024, eccezione che si rivela infondata.
6.1. La difesa degli appellanti ha basato l'eccezione sui seguenti rilievi: - omessa comunicazione della cessione di ramo di azienda nel corso del giudizio di primo grado, sebbene la stessa fosse stata deliberata in data 19.06.2018, con effetti a far data al
1.07.2018; - difetto di notifica ai debitori del contratto di cessione;
- mancata produzione in giudizio del contratto di cessione.
6.2. Va subito dato atto che, diversamente da quanto eccepito da parte appellante con il secondo ed il terzo dei rilievi di cui al precedente paragrafo, l'intervenuta ha dimostrato la cessione di ramo di azienda e dei crediti in essa ricompresi, nonché la pubblicazione sulla
G.U. (formalità sostitutiva della cessione della notifica al debitore) attraverso la produzione
(in allegato alla comparsa di costituzione): - del verbale, a rogito notaio i Persona_2
Milano, datato 29.06.2018 Rep. n. 80866 e Racc. n. 15510, di assemblea e di conferimento di ramo di azienda da a sottoscritto dal Presidente del Controparte_1 Controparte_3
Consiglio di Amministrazione della “ (sig. ) e dal Controparte_3 Persona_3
Consigliere delegato della “ (sig. , con il quale questa ha Controparte_1 Persona_4 conferito alla prima “il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed, meglio descritto nella valutazione allegata al presente atto sotto la lettera “B”; - dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti da a Controparte_1 Controparte_3 tra i quali è ricompreso il credito per cui è causa;
- dell'avviso del conferimento di ramo di azienda in discussione pubblicato sulla G.U. n. 92 del 2018; - della visura relativa alla cessionaria attestante l'iscrizione nel registro delle imprese del conferimento di azienda in argomento.
6.3. Del tutto privo di pregio si rivela il rilievo relativo alla omessa comunicazione della cessione nel corso del giudizio di primo grado, non potendo tale fatto (alla luce della previsione dell'art. 111 c.p.c. secondo cui in ogni caso il processo prosegue tra le parti originarie) spiegare alcun effetto sulla legittimazione della cessionaria ad intervenire in grado di appello.
6.4. Palesemente inammissibili si rivelano invece gli ulteriori rilievi -non contenuti (per quanto riguarda la posizione dell'appellata nell'atto di citazione in appello Controparte_1 né (per quanto riguarda la posizione dell'intervenuta) nelle note depositate (in vista della prima udienza del 21.05.2024) successivamente all'intervento di Controparte_3
, e per essa, quale mandataria relativi all'asserito difetto di
[...] Controparte_5
legittimazione passiva di e dei suoi servicer per difetto di iscrizione Controparte_1 nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (rilievi formulati solo nella memoria conclusionale di replica nel presente grado).
7. Venendo all'esame dei motivi di gravame tempestivamente formulati, deve innanzi tutto essere disatteso il primo motivo.
7.1. Con tale motivo, gli appellanti si dolgono del rigetto da parte del primo giudice della eccezione, da loro sollevata, di nullità della mediazione (tentata a seguito dell'ordinanza datata 27.10.2018, con la quale era stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione) per difetto di procura sostanziale in capo al procuratore comparso in luogo dell'istituto di credito. In particolare sostengono l'erroneità della decisione del primo giudice, basata sul rilievo che la aveva conferito a diversi procuratori meglio generalizzati in atti (compreso CP_1
quello designato nel presente giudizio) procura speciale a mediare, incluso il potere di transigere e conciliare nello specifico procedimento instaurato nei confronti degli opponenti, sicché la aveva partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria tramite propri CP_1
rappresentanti muniti di procura speciale.
Ribadisce che dal combinato disposto degli artt. 5 e segg. del Dlgs 28/2010 emerge che la comparizione della parte dinanzi al mediatore è attività delegabile anche al difensore, ma occorre una procura speciale avente ad oggetto la partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Evidenzia che nel caso di specie difetta una procura notarile, o altra procura speciale, di tipo sostanziale, tale non potendo considerarsi la generica procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
7.2. Al riguardo il Collegio ritiene utile premettere che nel precedente richiamato anche dalla difesa degli appellanti (Cass. 8473/2019) la Suprema Corte ha chiarito che nel procedimento di mediazione “..è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”, precisando inoltre che “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente il lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma della
ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”.
7.3. Nella specie, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il potere di mediare non risulta genericamente conferito nell'ambito di una procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione dell'opposta in primo grado.
Risulta invero agli atti una procura speciale datata 19.12.2018 rilasciata dalla in CP_1
persona della procuratrice speciale, avv. , con la quale vengono conferiti Controparte_2
“congiuntamente e disgiuntamente tra loro” a diversi avvocati, tra cui l'avv. Nicoletta
Altamura, “a rappresentarla nel procedimento di mediazione promosso da Parte_1 e nei confronti di “…”innanzi all'Organismo
[...] Parte_2 Controparte_1
di Mediazione Ordine degli Avvocati di Teramo, attribuendo loro, altresì, ogni più ampio potere ivi compreso quello di ricevere le comunicazioni inerenti la procedura di mediazione sopra indicata, di transigere e disporre totalmente della stessa e di sottoscrivere, in nome e per conto della società, un accordo di conciliazione dando fin d'ora per rato e valido il suo operato, e di farsi sostituire da altri avvocati ai quali vengono conferiti le medesime facoltà
e poteri”.
7.4. Dal testo sopra riportato emerge come la procura risponda a quei requisiti indicati dalla
Suprema Corte, sicché ben può qualificarsi come procura speciale sostanziale tale da abilitare il delegato a partecipare alla procedura di mediazione in luogo della parte delegante.
8. Infondato si rivela anche il secondo motivo di gravame.
8.1. Con tale motivo gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza in punto di mancato riconoscimento del superamento del tasso soglia usura in relazione al rapporto di mutuo oggetto di causa.
In particolare rilevano che il primo giudice, dopo essersi attardato sulla commissione di massimo scoperto e sul tasso di mora (in alcun modo involti dall'eccezione di usura sollevata dagli attori opponenti), ha ritenuto di non considerare ai fini della determinazione del TEG il costo della polizza fideiussoria, erroneamente ritenendola facoltativa, nonostante il costo della stessa (nella misura di € 1.441,00) fosse ben evidenziato e caricato sull'importo finanziato.
Aggiungono che altrettanto erroneamente il primo giudice ha ritenuto non certo che fosse l'ultima beneficiaria della polizza, sebbene l'art. 10 si intitolasse “a Parte_4 copertura del debito residuo” e sebbene nel testo di tale articolo fosse specificato che “il contratto assicurativo è posto a tutela del credito a favore di . Pt_3
Lamentano che il giudice non ha tenuto conto del principio nomofilattico enunciato in vari pronunciamenti della Suprema Corte (Cass. 8806/2017 e Cass. 17466/2020), secondo cui
“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo…” Richiamano inoltre pronunciamenti dell'arbitro bancario e sentenze di merito favorevoli alla loro tesi.
Deducono infine che le somme da loro corrisposte in favore di sono superiori alla Pt_3
sorte capitale ricevuta in prestito, sicché, a fronte della non debenza degli interessi usurari, essi esponenti non solo non sono debitori di ulteriori importi, ma hanno diritto alla restituzione di quanto versato in più.
8.2 Il Collegio -premesso che in primo grado, a sostegno della dedotta usurarietà del rapporto di mutuo, gli opponenti hanno depositato una consulenza tecnica di parte nella quale è stata evidenziata la necessità di considerare nel calcolo del TAEG non solo i costi assicurativi, ma anche le spese di incasso della rata, e che nel giudizio di appello gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza unicamente nella parte in cui non ha incluso nel TAEG i costi di assicurazione- rileva in primo luogo come non risulti in alcun modo argomentato, che, includendo nel TAEG i costi assicurativi ma non le spese di incasso rata e sottraendo poi dal TAEG le imposte e tasse, si pervenga ad un TEG (tasso effettivo globale) superiore al tasso soglia (pacificamente individuato dalle parti nel 20,43%), sicché sotto questo profilo il motivo si rivela inammissibile.
8.3. Sebbene il rilievo che precede debba considerarsi dirimente al fine di escludere l'accoglimento dell'appello anche con riferimento al secondo motivo, va ad ogni modo rilevato che lo stesso si rivela infondato anche nel merito.
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero del Tesoro 8.07.1992 “nel calcolo del TAEG sono inclusi”…” le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore...”.
Le Istruzioni della BA d'TA per la determinazione del TEGM, nella versione di dicembre
2002 (applicabili ratione temporis al rapporto oggetto di causa), prevedono “Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
In particolare sono inclusi”…”5. Le spese per assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
…”.
Analoga previsione è rinvenibile nella versione del febbraio 2006 delle Istruzioni della BA
d'TA per la determinazione del TEGM.
Solo nella successiva versione dell'agosto 2009 le Istruzioni della BA d'TA per la determinazione del TEGM, prevedono “Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, In particolare sono inclusi”…”le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
La Suprema Corte, nella pronuncia n. 8806/2017, ha spiegato che con la nuova formula la
BA d'TA ha inteso esplicitare con più chiare parole quanto già in precedenza sostanzialmente ammesso ed ha enunciato il seguente principio di diritto “In relazione alla ricomprensione di una voce di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”.
Nella pronuncia n. 13536/2023 la Suprema Corte ha chiarito che ai della valutazione del rispetto della soglia usura le spese di assicurazione vanno conteggiate se risultino collegate alla concessione del credito che il collegamento esiste ove la concessione del credito non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione.
Del resto è lo stesso art. 121 T.U.B. a stabilire che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Nella recente pronuncia n. 3460/2024 la Suprema Corte ha ribadito che –ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo debbono essere conteggiata anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, spiegando che detto collegamento deve essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione,
l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione) e può essere dimostrato con ogni mezzo di prova, mentre è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
8.4. Ciò detto si rileva che, se la contestualità tra la concessione del finanziamento e la spesa assicurativa fa presumere il collegamento (nel senso più volte chiarito dalla Suprema Corte), detta presunzione ha carattere relativo ed è vincibile alla luce delle circostanze del caso concreto.
Nella specie, premesso che non risulta versata in atti la polizza assicurativa (il che impedisce la disamina del suo contenuto), va rilevato che il riquadro del contratto, recante specifica sottoscrizione, contenente la dichiarazione di adesione dei mutuatari al pacchetto assicurativo, è intitolato “copertura assicurativa credito” con l'espressa indicazione che la stessa ha carattere “opzionale”.
Anche l'art. 10 delle condizioni contrattuali comuni inserite nel documento di sintesi del contratto di finanziamento, articolo rubricato “Assicurazione a copertura del debito residuo” ribadisce a chiare note il carattere facoltativo dell'assicurazione, prevedendo espressamente nel testo “Il richiedente ha facoltà di stipulare o di consentire a di Pt_3
stipulare per proprio conto, presso Compagnia di Assicurazione di gradimento di Pt_3
un contratto assicurativo a tutela del rischio del Credito a favore di stessa, per Pt_5 tutta la durata del finanziamento ovvero della concessione della carta”.
Ciò consente di vincere la presunzione di collegamento della spesa assicurativa alla erogazione del mutuo nel senso della sua necessità al fine dell'ottenimento del finanziamento stesso o dell'ottenimento alle condizioni indicate, fatto neanche allegato dagli appellanti se non nella memoria conclusionale di replica nel presente grado.
9. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto deve essere rigettato e ogni altra richiesta (anche istruttoria) ritenuta assorbita.
10. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c., delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione nella misura del 50%, atteso lo svolgimento di udienza destinata alla trattazione dell'istanza di inibitoria ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
11 Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA gli appellanti al pagamento in favore dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c. delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.469,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.02.02
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.est.
Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1070/2023 R.G.C. passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 21.1.02, vertente
TRA
e , entrambi elettivamente domiciliati in Atri (TE), Parte_1 Parte_2
Vico Vescovado n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Ugo Giuliani del Foro di Teramo, il quale li rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 03.04.2017,
APPELLANTI
E
in persona della sua procuratrice e legale rappresentane pro tempore Controparte_1
Dott.ssa , assistita e difesa in primo grado dall'Avv. Marco Rossi presso il Controparte_2
cui studio in Verona, Vicolo S. Bernardino, 5/A veniva eletto domicilio giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado,
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_3
quale mandataria, giusta procura notaio di (rep. 42351; racc. Persona_1 CP_4
15678), già in persona del legale Controparte_5 CP_6 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi del Foro di Verona, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, vicolo S.
Bernardino, 5/A, giusta procura generale alle liti rilasciata a rogito notaio di Persona_1
(rep. 44583; racc. 16958), CP_4
INTERVENUTA ex ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 256/2023 del Tribunale di Teramo del 22.3.2023
– Contratti bancari.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti:
In via preliminare
Disporre la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, osservando, al riguardo, che sussistono entrambi i presupposti:
a) Fumus boni iuris, poiché da quanto suesposto, emerge la fondatezza della domanda degli attuali appellanti e, quindi, la erroneità dell'impugnata sentenza.
b) Periculum in mora, poiché la esecuzione coattiva nei propri confronti della sentenza impugnata comporterebbe un danno grave ed irreparabile per gli esponenti.
In via istruttoria
- Dare atto che si producono e depositano:
1) copia conforme della sentenza impugnata;
2) fascicolo di parte del primo grado di giudizio;
- Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n.1356/2017 RG del Tribunale di Teramo;
- Nominare, si opus sit, un CTU che accerti l'usurarietà dei tassi applicati dalla convenuta nel contratto n. 4647018 del 21/02/2005 e determini l'effettivo dare/avere ai sensi e per gli effetti del già citato art. 1815, 2^ comma del codice civile, al netto di tutte le rate, sanzioni e interessi anche di mora corrisposti;
Nel merito
In accoglimento dell'appello interposto, riformare la sentenza n.256/2023 del Tribunale di
Teramo, datata e pubblicata il 22/03/2023, e mai notificata, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, delle clausole relative alla determinazione degli interessi contenute nel contratto di prestito contraddistinto con il numero n. 4647018 del 21/02/2005, contrattualizzato in data 21 febbraio 2005, presso la sede di Pescara della di € 27.500,00, dichiarando Pt_3 Controparte_7 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., che per tale contratto di finanziamento, non sono dovuti interessi, con ogni conseguenza che ciò comporta, sulla determinazione del relativo saldo dare / avere e della relativa rielaborazione del piano di ammortamento, e, quindi, dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza dell'azione monitoria promossa e revocare il decreto opposto poiché illegittimo, inefficace, nullo ed invalido, per le ragioni tutte spiegate, e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza e rigettare, comunque, la domanda di pagamento ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorario di giudizio direttamente in favore del procuratore antistatario.”
Per l'intervenuta ex art. 111 c.p.c.:
“In via preliminare:
1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3) In subordine, accertare in ogni caso che è creditrice nei confronti Controparte_3 degli appellanti della somma di € 27.691,21 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come liquidati in decreto fino al soddisfo, con condanna degli appellanti al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1356/2017 promosso dagli odierni appellanti con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2017 emesso dal Tribunale di Teramo (con il quale era stato loro ingiunto i il pagamento di dell'importo di € 27.691,21 oltre spese ed interessi in favore della , del quale avevano chiesto la revoca poiché Controparte_1 illegittimo, inefficace, nullo ed invalido;
giudizio nell'ambito del quale si era costituita la banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione – il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “Il
Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g.
1356/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 126/2017 del
8.2.2017 emesso dal Tribunale di Teramo;
- condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta, a titolo di rimborso delle spese del giudizio, la somma di € 5.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che gli opponenti a fondamento dell'opposizione avevano esposto: - di aver stipulato in data 21.2.2005 un contratto di prestito personale con la dell'importo di € 27.500,00 (rimborsabile in n. 84 rate mensili dell'importo di € Pt_3
612,53 cadauna, al TAN del 18,25% e al TAEG di € 19,86%) con sottoscrizione contestuale di una polizza d'assicurazione pari ad € 1.441,00 per un importo finanziato totale di €
28.941,00; - che, a seguito della diffida di che aveva contestato l'usurarietà Parte_1 dei tassi applicati, la con nota del 10.3.2009, aveva dedotto l'infondatezza delle Pt_3
contestazioni e sollecitato un piano di rientro;
- che la aveva ceduto il proprio Pt_3 credito di € 26,320,00 alla e che, successivamente, dopo essersi succedute Controparte_8
varie diffide di pagamento nei confronti degli opponenti, la (già Controparte_9 CP_8
aveva comunicato agli attori la cessione del credito alla per una
[...] Controparte_1 somma pari ad € 28.221,12; - che la aveva invitato gli attori opponenti a CP_1 corrispondere la somma di € 28.221,12, dichiarando che l'acquisto del credito era avvenuto per l'importo € 1.132,72 e respingendo la doglianza degli mutuatari in relazione alla pretesa usurarietà del rapporto;
- che da ultimo gli attori, con nota del 14.2.2017, avevano comunicato alla banca alcune precisazioni in punto di usurarietà del rapporto e rappresentato la propria disponibilità a ristorare la cessionaria del solo importo di € 1.132,72 ossia il prezzo dell'avvenuta cessione del credito.
Dava inoltre atto che la opposta si era costituita deducendo l'infondatezza dei motivi CP_1
di opposizione.
1.2 Ciò premesso, il Tribunale, respinta l'eccezione sollevata dagli attori opponenti relativa alla procedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, rigettava l'opposizione nel merito, ritenendola infondata.
1.3. Evidenziava che gli opponenti non avevano fornito alcuna prova della sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria, la quale era stata invece provata dalla con la produzione del contratto di finanziamento, l'estratto conto attestante CP_1
l'erogazione della somma finanziata e il relativo prospetto degli interessi.
1.4. Quanto alla denuncia di usurarietà del rapporto formulata dagli opponenti, rilevava la mancata allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle loro prospettazioni, ritenendo insufficienti sia il richiamo alle condizioni economiche applicate dalla sia CP_1
alle risultanze della consulenza di parte. Con riferimento a quest'ultima, rilevava l'errore in cui era incorso il consulente di parte che aveva inserito nel TAEG il costo della polizza di assicurazione, le spese di incasso della rata, la penale di estinzione anticipata oltre che le commissioni e le spese previste dal contratto.
In particolare, in relazione alla polizza assicurativa, rilevava come nella specie emergesse la natura facoltativa della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni generali, e come non fosse possibile riscontrare un collegamento tra l'assicurazione ed il finanziamento, difettando oltretutto la prova che il beneficiario della polizza fosse il mutuante.
In relazione, inoltre, alla penale di estinzione anticipata, dopo aver sottolineato che si tratta di un elemento accidentale del negozio per via della sua natura eventuale, evidenziava che anche tale spesa non andasse conteggiata nel TAEG.
Ravvisava, infine, la genericità e l'infondatezza delle osservazioni poste dagli attori con riguardo all'incidenza nel TAEG delle spese e commissioni previste dal contratto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari opponenti, invocandone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Difetto di motivazione e/o contraddittorietà della decisione impugnata su un punto decisivo della controversia - nullità della tentata mediazione 2) Difetto di motivazione e/o contraddittorietà della decisione impugnata su un punto decisivo della controversia – infondatezza nel merito della domanda opposta.
3. Nell'ambito del procedimento di appello è intervenuta, ex art. 111 c.p.c., la
[...]
, in qualità di successore a titolo particolare di CP_3 Controparte_1
chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
La pur essendo stata ritualmente citata nel presente giudizio d'appello, Controparte_1
non si è costituita e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
4. Nelle note depositate in vista dell'udienza di prima comparizione del giorno 21.05.2024 gli appellanti hanno integrato le conclusioni, chiedendo dichiararsi “il difetto di legittimazione di , e per essa quale mandataria della Controparte_3 Controparte_5
, anzitutto perché il conferimento del ramo di azienda da parte di
[...] CP_1
sarebbe stato deliberato il 19/06/2018 e a far data dal 1° luglio 2018 tutti i crediti sarebbero stati conferiti alla , senza che nel corso del giudizio di primo grado ci sia stata CP_3
comunicazione alcuna, talché il medesimo è proseguito sino alla sentenza del 22 marzo
2023 in capo a , ed inoltre perché sussiste il difetto di notifica del contratto CP_1 di cessione, che non è stato nemmeno prodotto da controparte, onere necessario come rappresentato dall'ordinanza n. 3405 del 06/02/24 della Cass.”.
5. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 23.05.2024 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 21.05.2024) il Collegio, respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza (avanzata dagli appellanti), ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 21.1.02 disponendo la sostituzione mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e assegnando i termini di cui all'art 352 c.p.c. il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.01.02 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a depositare la comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 21.1.02 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
23.01.02 , la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della intervenuta (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) e rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va parimenti disattesa a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto- ritiene di dover in primo luogo esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione dell'intervenuta, sollevata dalla difesa degli appellanti nelle note depositate in relazione alla prima udienza di comparizione del 21.05.2024, eccezione che si rivela infondata.
6.1. La difesa degli appellanti ha basato l'eccezione sui seguenti rilievi: - omessa comunicazione della cessione di ramo di azienda nel corso del giudizio di primo grado, sebbene la stessa fosse stata deliberata in data 19.06.2018, con effetti a far data al
1.07.2018; - difetto di notifica ai debitori del contratto di cessione;
- mancata produzione in giudizio del contratto di cessione.
6.2. Va subito dato atto che, diversamente da quanto eccepito da parte appellante con il secondo ed il terzo dei rilievi di cui al precedente paragrafo, l'intervenuta ha dimostrato la cessione di ramo di azienda e dei crediti in essa ricompresi, nonché la pubblicazione sulla
G.U. (formalità sostitutiva della cessione della notifica al debitore) attraverso la produzione
(in allegato alla comparsa di costituzione): - del verbale, a rogito notaio i Persona_2
Milano, datato 29.06.2018 Rep. n. 80866 e Racc. n. 15510, di assemblea e di conferimento di ramo di azienda da a sottoscritto dal Presidente del Controparte_1 Controparte_3
Consiglio di Amministrazione della “ (sig. ) e dal Controparte_3 Persona_3
Consigliere delegato della “ (sig. , con il quale questa ha Controparte_1 Persona_4 conferito alla prima “il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed, meglio descritto nella valutazione allegata al presente atto sotto la lettera “B”; - dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti da a Controparte_1 Controparte_3 tra i quali è ricompreso il credito per cui è causa;
- dell'avviso del conferimento di ramo di azienda in discussione pubblicato sulla G.U. n. 92 del 2018; - della visura relativa alla cessionaria attestante l'iscrizione nel registro delle imprese del conferimento di azienda in argomento.
6.3. Del tutto privo di pregio si rivela il rilievo relativo alla omessa comunicazione della cessione nel corso del giudizio di primo grado, non potendo tale fatto (alla luce della previsione dell'art. 111 c.p.c. secondo cui in ogni caso il processo prosegue tra le parti originarie) spiegare alcun effetto sulla legittimazione della cessionaria ad intervenire in grado di appello.
6.4. Palesemente inammissibili si rivelano invece gli ulteriori rilievi -non contenuti (per quanto riguarda la posizione dell'appellata nell'atto di citazione in appello Controparte_1 né (per quanto riguarda la posizione dell'intervenuta) nelle note depositate (in vista della prima udienza del 21.05.2024) successivamente all'intervento di Controparte_3
, e per essa, quale mandataria relativi all'asserito difetto di
[...] Controparte_5
legittimazione passiva di e dei suoi servicer per difetto di iscrizione Controparte_1 nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (rilievi formulati solo nella memoria conclusionale di replica nel presente grado).
7. Venendo all'esame dei motivi di gravame tempestivamente formulati, deve innanzi tutto essere disatteso il primo motivo.
7.1. Con tale motivo, gli appellanti si dolgono del rigetto da parte del primo giudice della eccezione, da loro sollevata, di nullità della mediazione (tentata a seguito dell'ordinanza datata 27.10.2018, con la quale era stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione) per difetto di procura sostanziale in capo al procuratore comparso in luogo dell'istituto di credito. In particolare sostengono l'erroneità della decisione del primo giudice, basata sul rilievo che la aveva conferito a diversi procuratori meglio generalizzati in atti (compreso CP_1
quello designato nel presente giudizio) procura speciale a mediare, incluso il potere di transigere e conciliare nello specifico procedimento instaurato nei confronti degli opponenti, sicché la aveva partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria tramite propri CP_1
rappresentanti muniti di procura speciale.
Ribadisce che dal combinato disposto degli artt. 5 e segg. del Dlgs 28/2010 emerge che la comparizione della parte dinanzi al mediatore è attività delegabile anche al difensore, ma occorre una procura speciale avente ad oggetto la partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Evidenzia che nel caso di specie difetta una procura notarile, o altra procura speciale, di tipo sostanziale, tale non potendo considerarsi la generica procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
7.2. Al riguardo il Collegio ritiene utile premettere che nel precedente richiamato anche dalla difesa degli appellanti (Cass. 8473/2019) la Suprema Corte ha chiarito che nel procedimento di mediazione “..è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”, precisando inoltre che “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente il lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma della
ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”.
7.3. Nella specie, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il potere di mediare non risulta genericamente conferito nell'ambito di una procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione dell'opposta in primo grado.
Risulta invero agli atti una procura speciale datata 19.12.2018 rilasciata dalla in CP_1
persona della procuratrice speciale, avv. , con la quale vengono conferiti Controparte_2
“congiuntamente e disgiuntamente tra loro” a diversi avvocati, tra cui l'avv. Nicoletta
Altamura, “a rappresentarla nel procedimento di mediazione promosso da Parte_1 e nei confronti di “…”innanzi all'Organismo
[...] Parte_2 Controparte_1
di Mediazione Ordine degli Avvocati di Teramo, attribuendo loro, altresì, ogni più ampio potere ivi compreso quello di ricevere le comunicazioni inerenti la procedura di mediazione sopra indicata, di transigere e disporre totalmente della stessa e di sottoscrivere, in nome e per conto della società, un accordo di conciliazione dando fin d'ora per rato e valido il suo operato, e di farsi sostituire da altri avvocati ai quali vengono conferiti le medesime facoltà
e poteri”.
7.4. Dal testo sopra riportato emerge come la procura risponda a quei requisiti indicati dalla
Suprema Corte, sicché ben può qualificarsi come procura speciale sostanziale tale da abilitare il delegato a partecipare alla procedura di mediazione in luogo della parte delegante.
8. Infondato si rivela anche il secondo motivo di gravame.
8.1. Con tale motivo gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza in punto di mancato riconoscimento del superamento del tasso soglia usura in relazione al rapporto di mutuo oggetto di causa.
In particolare rilevano che il primo giudice, dopo essersi attardato sulla commissione di massimo scoperto e sul tasso di mora (in alcun modo involti dall'eccezione di usura sollevata dagli attori opponenti), ha ritenuto di non considerare ai fini della determinazione del TEG il costo della polizza fideiussoria, erroneamente ritenendola facoltativa, nonostante il costo della stessa (nella misura di € 1.441,00) fosse ben evidenziato e caricato sull'importo finanziato.
Aggiungono che altrettanto erroneamente il primo giudice ha ritenuto non certo che fosse l'ultima beneficiaria della polizza, sebbene l'art. 10 si intitolasse “a Parte_4 copertura del debito residuo” e sebbene nel testo di tale articolo fosse specificato che “il contratto assicurativo è posto a tutela del credito a favore di . Pt_3
Lamentano che il giudice non ha tenuto conto del principio nomofilattico enunciato in vari pronunciamenti della Suprema Corte (Cass. 8806/2017 e Cass. 17466/2020), secondo cui
“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo…” Richiamano inoltre pronunciamenti dell'arbitro bancario e sentenze di merito favorevoli alla loro tesi.
Deducono infine che le somme da loro corrisposte in favore di sono superiori alla Pt_3
sorte capitale ricevuta in prestito, sicché, a fronte della non debenza degli interessi usurari, essi esponenti non solo non sono debitori di ulteriori importi, ma hanno diritto alla restituzione di quanto versato in più.
8.2 Il Collegio -premesso che in primo grado, a sostegno della dedotta usurarietà del rapporto di mutuo, gli opponenti hanno depositato una consulenza tecnica di parte nella quale è stata evidenziata la necessità di considerare nel calcolo del TAEG non solo i costi assicurativi, ma anche le spese di incasso della rata, e che nel giudizio di appello gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza unicamente nella parte in cui non ha incluso nel TAEG i costi di assicurazione- rileva in primo luogo come non risulti in alcun modo argomentato, che, includendo nel TAEG i costi assicurativi ma non le spese di incasso rata e sottraendo poi dal TAEG le imposte e tasse, si pervenga ad un TEG (tasso effettivo globale) superiore al tasso soglia (pacificamente individuato dalle parti nel 20,43%), sicché sotto questo profilo il motivo si rivela inammissibile.
8.3. Sebbene il rilievo che precede debba considerarsi dirimente al fine di escludere l'accoglimento dell'appello anche con riferimento al secondo motivo, va ad ogni modo rilevato che lo stesso si rivela infondato anche nel merito.
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero del Tesoro 8.07.1992 “nel calcolo del TAEG sono inclusi”…” le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore...”.
Le Istruzioni della BA d'TA per la determinazione del TEGM, nella versione di dicembre
2002 (applicabili ratione temporis al rapporto oggetto di causa), prevedono “Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
In particolare sono inclusi”…”5. Le spese per assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
…”.
Analoga previsione è rinvenibile nella versione del febbraio 2006 delle Istruzioni della BA
d'TA per la determinazione del TEGM.
Solo nella successiva versione dell'agosto 2009 le Istruzioni della BA d'TA per la determinazione del TEGM, prevedono “Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, In particolare sono inclusi”…”le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
La Suprema Corte, nella pronuncia n. 8806/2017, ha spiegato che con la nuova formula la
BA d'TA ha inteso esplicitare con più chiare parole quanto già in precedenza sostanzialmente ammesso ed ha enunciato il seguente principio di diritto “In relazione alla ricomprensione di una voce di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”.
Nella pronuncia n. 13536/2023 la Suprema Corte ha chiarito che ai della valutazione del rispetto della soglia usura le spese di assicurazione vanno conteggiate se risultino collegate alla concessione del credito che il collegamento esiste ove la concessione del credito non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione.
Del resto è lo stesso art. 121 T.U.B. a stabilire che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Nella recente pronuncia n. 3460/2024 la Suprema Corte ha ribadito che –ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo debbono essere conteggiata anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, spiegando che detto collegamento deve essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione,
l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione) e può essere dimostrato con ogni mezzo di prova, mentre è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
8.4. Ciò detto si rileva che, se la contestualità tra la concessione del finanziamento e la spesa assicurativa fa presumere il collegamento (nel senso più volte chiarito dalla Suprema Corte), detta presunzione ha carattere relativo ed è vincibile alla luce delle circostanze del caso concreto.
Nella specie, premesso che non risulta versata in atti la polizza assicurativa (il che impedisce la disamina del suo contenuto), va rilevato che il riquadro del contratto, recante specifica sottoscrizione, contenente la dichiarazione di adesione dei mutuatari al pacchetto assicurativo, è intitolato “copertura assicurativa credito” con l'espressa indicazione che la stessa ha carattere “opzionale”.
Anche l'art. 10 delle condizioni contrattuali comuni inserite nel documento di sintesi del contratto di finanziamento, articolo rubricato “Assicurazione a copertura del debito residuo” ribadisce a chiare note il carattere facoltativo dell'assicurazione, prevedendo espressamente nel testo “Il richiedente ha facoltà di stipulare o di consentire a di Pt_3
stipulare per proprio conto, presso Compagnia di Assicurazione di gradimento di Pt_3
un contratto assicurativo a tutela del rischio del Credito a favore di stessa, per Pt_5 tutta la durata del finanziamento ovvero della concessione della carta”.
Ciò consente di vincere la presunzione di collegamento della spesa assicurativa alla erogazione del mutuo nel senso della sua necessità al fine dell'ottenimento del finanziamento stesso o dell'ottenimento alle condizioni indicate, fatto neanche allegato dagli appellanti se non nella memoria conclusionale di replica nel presente grado.
9. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto deve essere rigettato e ogni altra richiesta (anche istruttoria) ritenuta assorbita.
10. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c., delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione nella misura del 50%, atteso lo svolgimento di udienza destinata alla trattazione dell'istanza di inibitoria ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
11 Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA gli appellanti al pagamento in favore dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c. delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.469,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.02.02
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)