Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9540/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in data 27.02.2025 nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca -Presidente-
Dott. Carlo Azzolini -Giudice rel. ed est.-
Dott.ssa Federica Benvenuti -Giudice- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 9540/2022 R.G. promossa con ricorso depositato in data 30.11.2021 da
_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Francesca Rech, presso il cui studio ha eletto domicilio;
-ricorrente- contro
Controparte_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Valentina Rubin e dall'Avv. Giovanna
Zagami, presso il cui indirizzo di posta elettronica domiciliata ha eletto domicilio digitale;
-convenuto- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
in punto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 19.09.2024; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO
(classe 1985, cittadina camerunense recentemente impiegata _1 come cameriera ai piani) e (classe 1968, cittadino camerunense già operaio Parte_2 specializzato presso la ditta Speedline S.r.l. di Santa Maria di Sala) hanno contratto matrimonio in
Camerun in data 13.08.2011 (doc. 2, 2 bis), dal quale, dopo il trasferimento dei coniugi in Italia -a CP_2 nell'ottobre 2012, sono nate le figlie (il 4.07.2013) e (il 21.07.2020). Persona_1 Persona_2
Con ricorso ritualmente notificato, premesso che la convivenza _1 col marito (già resa assai difficile dalle violenze fisiche subìte da parte del marito nel 2015 con conseguente denuncia-querela, presa in carico da parte del Centro Antiviolenza di Mestre e avvio della procedura di separazione giudiziale poi estintasi per intervenuta riconciliazione nel 2016), ancorché allietata dalla nascita della seconda genita nel 2020, era divenuta intollerabile a causa del Persona_2 comportamento psicologicamente violento del marito e della mancata assistenza materiale (al punto da far nuovamente ricorso al Centro Antiviolenza nel gennaio 2022 e di allontanarsi coi figli dalla casa pagina1 di 8
Dolo), ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito, nel frattempo resosi inadempiente all'obbligo di mantenimento indiretto della prole. La medesima, inoltre, ha chiesto disporsi: l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato a sé della prole minore (in ragione delle violenze perpetrate e dell'omesso mantenimento) con collocamento prevalente presso la propria residenza con previsione di eventuali incontri padre-figli in forma protetta e spazio neutro mediante l'intervento del Servizio Sociale;
l'imposizione a carico del coniuge -con reddito da lavoro di circa € 30.000 nel 2020- dell'obbligo di corrisponderle un assegno tanto per il mantenimento ordinario e straordinario della prole minore -nella misura di € 700 oltre al 70% delle spese straordinarie- tanto per il proprio mantenimento (la stessa all'epoca non lavorando) -nella misura di € 300-, ferma la percezione in via esclusiva ed integrale dell'Assegno Unico per la famiglia;
il divieto di espatrio delle minori con il padre.
Il coniuge convenuto si è costituito nella fase presidenziale con apposita memoria, con la quale, pur associandosi alla domanda in punto status, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria di addebito della separazione e formulato le seguenti domande accessorie: affidamento condiviso della prole minore con collocamento presso la propria residenza e previsione di un ampio calendario di visita madre-figlie con imposizione a carico della madre dell'obbligo di corrispondere solamente il 50% delle spese straordinarie delle figlie, egli potendo provvedere in via esclusiva al loro mantenimento ordinario (in subordine e nel caso di collocamento prevalente della prole presso la madre, previsione di un assegno di mantenimento a proprio carico nella misura di € 300 mensili e di un ampio calendario di visita con loro); previsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie in misura non superiore ad € 100 mensili.
A sostegno delle sue conclusioni, il convenuto ha dedotto in fatto: di essersi sempre dedicato con cura e dedizione ai bisogni della famiglia e in particolare delle figlie, provvedendo ad ogni loro esigenza di crescita con conseguente grave pregiudizio determinato dalla notevole limitazione dei contatti con le minori (una volta al mese, peraltro in orario lavorativo), trasferitesi con la madre presso il Centro
Antiviolenza così perdendo ingiustamente le loro abitudini di vita presso la casa familiare;
di aver sempre avuto un buon rapporto con le figlie, desiderose infatti di vederlo di più come rilevato dagli stessi operatori del Servizio Sociale;
di essere stato addirittura pienamente assolto dal Tribunale penale rispetto alle (infondate) accuse di violenza formulate a suo carico dalla moglie nel 2015; di aver purtroppo sempre avuto un rapporto conflittuale con la coniuge con la quale c'erano sempre stati diverbi reciproci;
di non aver ancora corrisposto il mantenimento delle figlie al fine di poterle vedere di più; che la moglie, dotata di piena capacità lavorativa, dopo aver lavorato nel 2019, percepiva il reddito di cittadinanza di € 400 mensili;
di percepire uno stipendio netto pari a circa € 620 mensili.
Fallito il tentativo di conciliazione per assenza ingiustificata del convenuto, il Presidente delegato, ratificato l'accordo provvisorio tra le parti in ordine al collocamento delle minori presso la madre -con visite padre/figlie in spazio neutro e modalità protetta- e al mantenimento indiretto del padre mediante corresponsione alla madre di un assegno mensile pari ad € 400 (€ 200 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie nonché in ordine all'erogazione a favore della madre dell'Assegno Unico in misura dei 2/3, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori e incaricato il Servizio Sociale di riferire per iscritto all'Ufficio in ordine all'andamento delle visite del padre con le figlie dal medesimo organizzande.
Le parti si sono poi costituite nel giudizio di merito dinanzi al GI.
La ricorrente si è riportata alle conclusioni del ricorso introduttivo. Lo stesso ha per lo più fatto pagina2 di 8 il convenuto (ad eccezione della disponibilità a corrispondere un qualsiasi assegno di mantenimento a favore della moglie e della contestuale disponibile a corrispondere € 400 mensili per il mantenimento delle figlie), contemporaneamente lamentandosi dell'assoluta inadeguatezza del numero di visite -due al mese della durata di un'ora- organizzate dal Servizio con lui, a maggior ragione alla luce del desiderio delle figlie di vederlo e dell'assenza di conseguenze pregiudizievoli dopo gli incontri (circostanze, queste, indicate dal Servizio stesso, incline a “liberalizzare” il regime di visita) e dolendosi dell'esclusione forzata e ingiustificata dalle decisioni relative alle figlie (frequentazione dei centri estivi;
scuola materna).
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., disposto un aumento dei tempi di visita padre-figlie (con delega al Servizio di organizzarle anche in luoghi aperti al pubblico) e l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del Servizio Sociale, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie.
Successivamente, a fronte dell'eccepito inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole da parte del padre da ottobre 2023 a febbraio 2024 e dell'allegata perdita di lavoro da parte di quest'ultimo risalente al novembre 2023, è stata disposta la comparizione personale delle parti per interrogatorio libero a fini conciliativi ex artt. 117-185 c.p.c. in apposita udienza, alla quale, tuttavia, mentre il convenuto non ha partecipato in quanto asseritamente tornato in Camerun dopo aver perso il lavoro, la ricorrente, oltre a dolersi della conseguente difficoltà burocratica nella gestione della prole in assenza del padre, ha ribadito il totale inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di mantenimento delle figlie e allegato di percepire solamente la metà dell'Assegno Unico nonostante l'accordo raggiunto in sede presidenziale per l'erogazione a suo favore del predetto beneficio nella frazione di 2/3.
Il GI, in accoglimento della richiesta della ricorrente e a modifica dei provvedimenti provvisori, ha disposto l'affidamento della prole minore alla madre e l'attribuzione dell'Assegno Unico in via esclusiva alla ricorrente stante la mancata prova, da parte del convenuto, dell'esatto adempimento all'obbligo di mantenimento e dell'obbligo di vedere le figlie nei termini indicati dal Servizio dall'autunno del 2023. Il medesimo GI, rigettata l'istanza di prova orale offerta da entrambe le parti per le ragioni indicate nell'ordinanza d.d. 18.04.2024 (qui integralmente richiamata) e ritenuto non opportuno ascoltare le minori in ragione della loro tenera età, nell'incaricare il Servizio di descrivere la condizione delle minori e di indicare, a suo giudizio, il miglior regime del loro affidamento e collocamento, ha dunque invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 19.09.2024.
La ricorrente, che nel frattempo aveva reperito un impiego con contratto a tempo determinato come cameriera ai piani, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa. - Addebitarsi la separazione in capo al Sig. per Parte_3 le ragioni di cui in atti. - Affidarsi le figlie minori e Persona_3 Persona_4 alla sig.ra in modo super esclusivo, con collocazione delle minori stesse _1 presso la residenza della madre, con totale esclusione, quantomeno al momento, di qualsivoglia tipo di contatto libero del padre con le figlie, che andrà riattivato in via unicamente subordinata ad un percorso di valutazione della sua responsabilità genitoriale, della sua personalità, oltre che del suo pentimento. - Porsi a carico del padre, Sig. la somma di € 700,00 mensili a titolo Parte_3 di concorso nel mantenimento delle figlie minori e , Persona_1 Persona_4 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi sul conto corrente intestato alla ricorrente, entro i primi cinque giorni di ogni mese. - Porsi a carico del Sig. la Parte_3 somma di € 300,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della Sig.ra _1
, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi sul conto corrente
[...]
pagina3 di 8 intestato alla ricorrente entro i primi cinque giorni di ogni mese. - Porsi a carico del Sig.
[...] il 70% delle spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, mediche non coperte dal Parte_3 servizio sanitario nazionale, ricreative, sportive) ed ogni altra che dovesse rivelarsi necessario sostenere nell'interesse delle figlie minori e , fino a che lo Persona_1 Persona_4 stesso non sia economicamente autosufficiente, spese che dovranno essere concordate solo per importi superiori ad € 300,00. - Disporsi che la ricorrente percepisca la totalità dell'assegno unico, stante la collocazione prevalente delle figlie presso di lei. - Vietare l'espatrio delle minori e Persona_1 [...]
con il padre sig. autorizzando solo l'espatrio delle minori in Persona_4 Parte_3 compagnia della madre e disporsi che il provvedimento sia comunicato alla Questura competente, alla
Polizia di frontiera per i provvedimenti del caso e le opportune segnalazioni con l'inserimento nella banca dati. - Con vittoria di spese ed onorari”.
Il convenuto, rimasto in Camerun, a mezzo dei suoi procuratori (che nel frattempo avevano rinunciato per l'effetto al mandato difensivo) ha invece precisato le conclusioni nei seguenti termini:
“
1.Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2.Rigettare la richiesta di addebito ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.Disporsi l'affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre statuendo che, una volta rientrato in Italia, trascorra con le figlie almeno una sera alla settimana ed un weekend alternato dal venerdì sera al lunedì mattina, sette giorni a Natale, alternando annualmente i genitori, a rotazione, la settimana dal 24 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni a
Pasqua; i giorni di Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi con la madre o il padre (ad anni alterni), due settimane in estate, da concordarsi entro il 15 di maggio. Nel giorno del compleanno di un genitore le figlie staranno con il festeggiato, e così per la festa della mamma e del papà.
4. Disporsi a carico del signor per il mantenimento delle figlie e la somma mensile di Pt_3 Persona_1 Persona_2 euro 400,00 (euro 200,00 a figlia) da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia ed assegnarsi alla signora
l'assegno unico per la quota di 2/3. 5. Nulla disporsi a carico del signor _1 Pt_3 per il mantenimento della signora per tutti in motivi esposti in atti”. _1
La causa è stata dunque trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Il giorno successivo, il 20.09.2024, è stata depositata l'ultima relazione aggiornata da parte del
Servizio Sociale competente.
La causa passa ora in decisione al Collegio.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Tribunale, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
pagina4 di 8 Nel caso di specie è senz'altro emersa la comune volontà dei coniugi di non considerarsi più marito e moglie, tanto più che entrambi hanno dato atto di aver interrotto la convivenza stabile ancora prima dell'udienza presidenziale (la ricorrente essendosi trasferita presso una casa rifugio messa a disposizione del locale Centro Antiviolenza). Il convenuto, inoltre, si è associato alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla Pt_4
Venendo alle questioni accessorie, non può trovare accoglimento la domanda della ricorrente di addebito della separazione a carico del convenuto per le violenze fisiche e psicologiche asseritamente perpetrate ai suoi danni nel corso del matrimonio.
Invero, la ricorrente non ha offerto adeguata prova di tali violenze fisiche e morali.
In dettaglio, con riguardo alle violenze asseritamente subìte nel 2015, il convenuto ha prodotto la sentenza del Tribunale penale di Venezia con cui è stato assolto “perché il fatto non costituisce reato”, il Giudice penale avendo rilevato che “nel contesto familiare rappresentato, connotato all'epoca da accesi litigi, da reciproci scontri verbali in cui la non stava affatto a subìre passivamente le condotte Pt_1 del coniuge, ma reagiva volendo affermare la propria personalità, e da sporadica violenza fisica pur sempre esercitata in un contesto di contrapposizione, non pare di poter configurare il delitto di maltrattamenti poiché non si ritiene provato in modo certo quello stato di inferiorità psicologica della vittima, di profondo avvilimento e di soggezione a fronte delle condotte dell'agente che deve qualificare la fattispecie di reato”. Peraltro, in merito, giova aggiungere che nel 2016, per stessa dichiarazione della moglie, il rapporto era migliorato tanto che i coniugi avevano cercato di avere un altro figlio (poi nato nel 2020) e che la querelante aveva espressamente manifestato la volontà di rimettere la querela a carico del marito in udienza. Per l'effetto si deve ritenere che la condotta del marito nel corso del 2015 non abbia determinato, alla luce degli eventi successivi (ripresa della convivenza, desiderata nascita di un'altra figlia), l'intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Né, soprattutto, la ricorrente ha dimostrato la violenza psicologica perpetrata a suo danno da parte del marito che l'avrebbe costretta a fare nuovamente ricorso al sostegno del Centro Antiviolenza nel gennaio 2022. Le allegazioni, sul punto, sono state estremamente generiche (non sono stati descritti specifici episodi) e, proprio per questo, indicative di un rapporto rimasto estremamente conflittuale col marito ma non determinante una prevaricazione del convenuto e nemmeno un contesto di inferiorità psicologica della ricorrente (come già riscontrato dal giudice penale). In tale contesto, il mero ricorso della ricorrente al Centro Antiviolenza e il suo inserimento in un'apposita casa rifugio non possono ritenersi, in assenza di altri elementi, idonei a dimostrare la violenza psicologica da parte del convenuto e, dunque, l'addebitabilità della separazione a suo carico.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole minore, va in primo luogo evidenziato che, alla luce delle conclusioni finali presentate dal convenuto (da molti mesi rientrato in Camerun), è condivisa tra le parti la scelta in ordine al collocamento prevalente delle figlie minori presso la residenza della madre.
Il Tribunale, sul punto, ritiene opportuno ratificare la concorde volontà delle parti in quanto pienamente conforme al superiore interesse della prole minore, la madre avendo dimostrato di provvedere adeguatamente ai bisogni primari delle figlie (le quali, compatibilmente con le risorse economiche, hanno accesso a diverse opportunità educative e sociali).
Non vi è da disporre in ordine all'assegnazione della casa familiare, atteso che la madre si è trasferita con la prole minore presso un nuovo immobile individuato dal Comune di in regime di CP_2 co-housing.
Quanto alle questioni oggetto di conflitto, alla luce degli elementi istruttori acquisiti nel corso pagina5 di 8 del processo, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori alla madre, così come richiesto dalla _1
In punto di diritto giova ricordare che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
In merito, la Corte di cassazione ha invero affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass., 17.12.2009 n.26587; Cass. sez.
I, 17.01.2017, n.977).
Peraltro, nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337- quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie, il totale disinteresse mostrato dal padre per i bisogni e le esigenze delle figlie minori e per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale -desumibile, oltre che dal suo rientro, senza preavviso e senza motivazione alcuna, in Camerun (dove è rimasto ormai da oltre un anno senza far ritorno in Italia), dal mancato riscontro alle comunicazioni del Servizio Sociale al fine di calendarizzare i nuovi incontri con le figlie (che hanno purtroppo addirittura smesso di chiedere di vedere il padre) nonché, soprattutto, dal grave inadempimento all'obbligo di mantenimento (ordinario e straordinario) indiretto nonostante, quanto meno prima di ripartire per il Camerun, un significativo reddito mensile da lavoro e l'attuale capacità lavorativa (in ragione della sua età)- è senza dubbio indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Oltre all'inadempimento paterno all'obbligo di assistenza materiale delle figlie, allegato dalla ricorrente e non smentito -mediante documenti- dal padre, va osservato che gli stessi operatori del
Servizio Sociale, a seguito di lunga analisi e indagine del nucleo familiare, hanno concluso per l'opportunità di mantenere il regime di affidamento esclusivo rafforzato della prole minore alla madre. In effetti, secondo gli operatori del Servizio, mentre la “ha dimostrato attenzione e presenza Pt_1 con le figlie, anche superando momenti personali molto difficili, cercando al contempo di crearsi una posizione lavorativa per rendersi indipendente”, l' “finora non si è comportato in modo Pt_3 responsabile sia non corrispondendo gli alimenti sia sparendo dalla vita delle figlie senza alcuna spiegazione, non ha accettato le proposte del servizio (come colloqui alla presenza de un mediatore linguistico culturale per comprendere meglio la sua posizione) mantenendo un atteggiamento
pagina6 di 8 oppositivo e negando l'opportunità di un confronto”. Tali elementi appaiono senz'altro indicativi di un serio pregiudizio per la prole minore derivante dall'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Ciò giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche per le questioni di maggiore importanza relative all'educazione, istruzione e salute. Tale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, poiché ne va a modificare solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse
(art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Quanto poi, al regime di visita del padre con le figlie, il Tribunale, ritiene opportuno demandare al Servizio Sociale di Dolo (Ve) l'organizzazione di visite in spazio neutro e modalità protetta, previa valutazione di opportunità alla luce del percorso psicologico eventualmente svolto dal padre e della condizione psicologica delle figlie (laddove il rientro in Italia del padre dovesse intervenire tra molti mesi).
Sotto il profilo economico, il Collegio ritiene che a carico del padre debba essere imposto, in parziale continuità a quanto previsto con i provvedimenti provvisori, l'obbligo di corrispondere alla madre, dalla data della domanda, un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della prole minore nella misura di € 500 (€ 250 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat
a decorrere dal novembre 2022, e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al
Tribunale.
Invero, considerata l'assenza totale di mantenimento diretto da parte del padre e l'omesso deposito, da parte sua, delle ultime dichiarazioni dei redditi e delle buste paga percepite eventualmente percepite in Camerun (dopo aver perso il lavoro in Italia), nonché della mancata prova di sostenere oneri abitativi, si deve ritenere che l' dotato di piena capacità lavorativa (tanto da aver finora sempre Pt_3 lavorato come operaio specializzato), possa far fronte con le sue risorse al pagamento del predetto assegno di mantenimento.
Sussistono inoltre i presupposti per disporre l'erogazione in via esclusiva a favore della ricorrente dell'assegno unico per la famiglia. quale genitore affidatario e collocatario in via esclusiva della prole.
Per contro, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente e a carico del convenuto. In effetti, la ricorrente, dotata di piena capacità lavorativa in ragione della sua età e delle pregresse esperienze lavorative maturate nel settore delle pulizie, ha dimostrato di essere inserita nel mondo del lavoro riuscendo a reperire un lavoro come cameriera ai piani;
ciò che le consente di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità della domanda della ricorrente volta a sentire disporre il divieto di espatrio delle minori con il padre, trattandosi di questione che esula dalla competenza di questo Giudice (rientrando nella competenza del Giudice tutelare).
In ragione della soccombenza del convenuto sussistono ragioni per condannare il convenuto al pagamento a favore dello Stato delle spese di lite (la essendo stata ammessa al P.S.S.), liquidate Pt_1 come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (valori medi per tutte le fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, II sezione civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando pagina7 di 8 nella presente controversia, disattesa ogni altra deduzione o eccezione, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e _1 Parte_2
- Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente a carico del convenuto;
- Dispone l'affido esclusivo rafforzato della prole minore alla madre;
- Dispone il collocamento prevalente della prole minore presso la residenza materna;
- Dispone che l'esercizio del diritto di visita del padre con la prole minore avvenga secondo le modalità descritte in parte motiva mediante l'intervento del Servizio Sociale di Dolo (Ve);
- Impone al padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda, un assegno di € 500 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole minore (€ 250 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione secondo indici Istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia d.d. 20.09.2019;
- Dispone che l'Assegno Unico per la famiglia venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di divieto di espatrio delle minori col padre;
- Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato che liquida in € 7.616 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi al Servizio Sociale di Dolo (Ve).
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Carlo Azzolini
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
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