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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2055/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato il seguente
DECRETO EX ART. 737 c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2055/2021 promosso da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. TORRETTA CRISTINA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GRASSINI Controparte_1 C.F._2
ILARIA con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
Per i minori e , la Curatrice Speciale avv. Paola Barani Persona_1 Persona_2
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso per l'affido ed il mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.05.2021 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'affido esclusivo dei minori e , nati rispettivamente il 06.05.2009 e Per_1 Per_2
Pagina 1 il 02.02.2016 dalla relazione sentimentale avuta con il Sig. , il collocamento prevalente dei CP_1
minori presso di sé e la quantificazione del contributo al mantenimento paterno per i figli in complessivi € 350,00, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente allegava le condotte violente e prevaricatorie dell' nei suoi confronti, tenute anche alla presenza dei minori, e chiedeva disporsi CTU CP_1 psicologica sul Sig. , onde valutarne l'idoneità genitoriale al fine della determinazione del CP_1
regime di affido e della regolamentazione dei rapporti padre/figli più idonei a tutelare il benessere psicofisico dei minori.
In data 09.09.2021 si costituiva il Sig. con comparsa di risposta a mezzo della quale CP_1 chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli e quantificava il proprio contributo al mantenimento di e in complessivi € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si opponeva, Per_1 Per_2
inoltre, alla CTU sulla sua persona.
A seguito dell'udienza del 15.09.2021, venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori: affido esclusivo dei figli alla madre, incontri padre/figli in Spazio Neutro, monitoraggio da parte dei SS del Comune di Samarate e contributo al mantenimento paterno pari ad € 150,00 per figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto dell'11.05.2023 si disponeva la nomina dell'Avv. Barani in qualità di Curatore
Speciale per i minori e si incaricavano i SS di ampliare e gradualmente liberalizzare gli incontri padre/figli.
In data 13.11.2023 l'Avv. Grassini, previa comunicazione al suo assistito, rinunciava al mandato conferitole dal Sig. . CP_1
A gennaio 2024 il fascicolo veniva riassegnato al nuovo Giudice Istruttore.
All'udienza del 23.10.2024 le parti raggiungevano un accordo in merito al quantum del contributo paterno al mantenimento dei minori, individuato in € 150,00 a figlio, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, inoltre si dichiaravano d'accordo con l'inserimento dei minori in un
Centro Diurno e chiedevano un rinvio per verificare il buon andamento della liberalizzazione e dell'inserimento al Centro Diurno.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalla ricorrente e della in data 07.03.2025 e accettate dal Sig. Parte_2
all'udienza del 13.03.2025 (alla quale l partecipava senza il legale), di seguito CP_1 CP_1
integralmente riportate:
“Nel merito,
Pagina 2
1. I minori e siano affidati in via esclusiva alla madre con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la stessa nella residenza attualmente posta in Samarate VA) Via D. Alighieri,
16/A;
2. Il padre potrà tenere con sé i minori un pomeriggio la settimana dopo la scuola (oppure dalle ore 16,00) alle ore 20,30 e/o partecipare all'accompagnamento dei ragazzi a scuola: l'accordo sui giorni dovrà essere definito di settimana in settimana tra i genitori;
3. Il padre, quando avrà i figli con sé dovrà occuparsi della corretta esecuzione dei compiti scolastici loro assegnati;
4. Il padre, come le parti stanno già positivamente sperimentando, potrà tenere con sé i minori tutti i Week-end o il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30 salvo impegni e diversi desideri dei ragazzi;
a partire dal settembre 2025, solo se le visite svolte fino a quel momento saranno andate a buon fine e prive di pregiudizio per i minori, potrà essere previsto il pernottamento dei minori presso il padre un fine settimana al mese (il secondo del mese in caso di disaccordo tra i genitori) a condizione che il sig. possa garantire idonea CP_1
sistemazione alloggiativa ai figli;
5. Le festività religiose/civili saranno trascorse dai minori ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi e i ragazzi;
6. I minori potranno trascorrere durante le vacanze estive 10 giorni anche non consecutivi con il padre dalle ore 10,00 alle ore 20,30 oltre un pernottamento presso il padre o in luogo di vacanza (da comunicare previamente alla madre) di n.2 notti per l'anno 2025 ; nel 2026 potrà essere previsto, in aggiunta ai 10 giorni anche non consecutivi con il padre dalle ore 10,00 alle ore 20,30 , il pernottamento dei minori presso lo stesso o in luogo di vacanza in n.2 occasioni durante le vacanze estive per un massimo di tre notti consecutive, previo accordo con la madre, nel rispetto delle volontà dei figli e solo se le permanenze presso il padre già effettuate siano andate a buon fine con apprezzamento dei ragazzi;
il Sig. dovrà in ogni caso sempre CP_1 garantire l'idoneità della sistemazione alloggiativa dei figli e comunicare alla madre l'indirizzo del luogo di vacanza;
7. Il padre ogni giorno potrà contattare telefonicamente i minori anche con videochiamate rispettando gli impegni scolastici ed i tempi di riposo dei figli e, pertanto, preferibilmente, nella fascia oraria dalle 17,00 alle 20,30;
8. Il padre contribuirà al mantenimento dei minori con il versamento dell'importo di € 300,00 mensile oltre rivalutazione ISTAT entro il 10 di ogni mese mentre le spese straordinarie, individuate secondo i criteri indicati nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
Pagina 3
9. Sia mantenuto per almeno 12 mesi un monitoraggio bimestrale da parte dei Servizi Sociali di riferimento nella forma del colloquio con i genitori e i figli e, ove ritenuto, con l'inserimento di un sostegno educativo al fine di individuare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio.
10. Le spese di giudizio siano compensate tra i genitori.
**
Porre a carico delle parti pro-quota (50%) il compenso del Curatore speciale dei figli minorenni che si indica € 1.672,24 oltre accessori di legge per un totale di € 2.000,00”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti ed accettate dal padre in quanto rispettose delle esigenze della prole e coerenti con le condizioni economiche delle parti.
In particolare, le condizioni proposte sulla frequentazione padre/figli e sul monitoraggio sostanzialmente coincidono con le conclusioni dei SS di Sesto Calende e Samarate depositate a marzo 2025. I SS, però, prevedevano anche l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità.
In particolare, i SS di Sesto Calende così relazionavano: “A fronte dell'evoluzione positiva della relazione padre-figli e dell'instaurarsi di un dialogo più funzionale tra genitori, questo servizio ravvede oggi le condizioni utili per poter dare avvio a un percorso di sostegno alla genitorialità condiviso. Si riterrebbe inoltre opportuno proporre alla Vostra A.G. di mantenere il monitoraggio da parte dei servizi per un anno, oltre a disporre l'avvio di un intervento educativo a sostegno dei minori da strutturarsi presso il contesto materno e paterno” (v. pag. 3).
Ad analoghe conclusioni giungevano i SS di Samarate.
Si ritiene, quindi, di invitare i genitori anche ad effettuare il percorso di sostegno alle genitorialità proposto dall'ente.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
Le spese del CS vanno integralmente ripartite tra il Sig. e la Sig.ra come CP_1 Parte_1
da accordi, in quanto non sussistono i presupposti per l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato, come dichiarato espressamente dalla Curatrice Speciale all'udienza del 12 marzo 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
1) affida i minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_1 Persona_2
collocamento prevalente presso la stessa nella residenza attualmente posta in Samarate, via
Dante Alighieri n. 16 a;
2) regola i rapporti padre/figli come in parte motiva;
Pagina 4 3) il padre contribuirà al mantenimento dei minori con il versamento dell'importo di € 300,00
mensile, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 10 di ogni mese, mentre le spese straordinarie, individuate secondo i criteri indicati nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
4) conferma la integrale percezione dell'AUU da parte della Sig.ra Parte_1
5) dispone che sia mantenuto per almeno 12 mesi un monitoraggio bimestrale da parte dei
Servizi Sociali di riferimento (allo stato quelli di Samarate e Sesto Calende) mediante colloquio con i genitori e i figli e, ove ritenuto, con l'inserimento di un sostegno educativo al fine di individuare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio. I Servizi Sociali dovranno segnalare senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni ogni situazione di possibile pregiudizio per i minori;
6) invita i genitori dei minori ad effettuare il percorso di sostegno alle genitorialità proposto dai
Servizi Sociali;
7) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di ed Persona_1 Persona_2
;
[...]
8) pone a carico delle parti pro-quota (50%) il compenso del Curatore speciale dei figli minorenni che si liquida in € 1.672,24 oltre accessori di legge per un totale di € 2.000,00;
9) compensa integralmente le spese di lite fra la ricorrente e il resistente.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di
Samarate e Sesto Calende.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato il seguente
DECRETO EX ART. 737 c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2055/2021 promosso da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. TORRETTA CRISTINA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GRASSINI Controparte_1 C.F._2
ILARIA con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
Per i minori e , la Curatrice Speciale avv. Paola Barani Persona_1 Persona_2
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso per l'affido ed il mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.05.2021 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'affido esclusivo dei minori e , nati rispettivamente il 06.05.2009 e Per_1 Per_2
Pagina 1 il 02.02.2016 dalla relazione sentimentale avuta con il Sig. , il collocamento prevalente dei CP_1
minori presso di sé e la quantificazione del contributo al mantenimento paterno per i figli in complessivi € 350,00, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente allegava le condotte violente e prevaricatorie dell' nei suoi confronti, tenute anche alla presenza dei minori, e chiedeva disporsi CTU CP_1 psicologica sul Sig. , onde valutarne l'idoneità genitoriale al fine della determinazione del CP_1
regime di affido e della regolamentazione dei rapporti padre/figli più idonei a tutelare il benessere psicofisico dei minori.
In data 09.09.2021 si costituiva il Sig. con comparsa di risposta a mezzo della quale CP_1 chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli e quantificava il proprio contributo al mantenimento di e in complessivi € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si opponeva, Per_1 Per_2
inoltre, alla CTU sulla sua persona.
A seguito dell'udienza del 15.09.2021, venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori: affido esclusivo dei figli alla madre, incontri padre/figli in Spazio Neutro, monitoraggio da parte dei SS del Comune di Samarate e contributo al mantenimento paterno pari ad € 150,00 per figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto dell'11.05.2023 si disponeva la nomina dell'Avv. Barani in qualità di Curatore
Speciale per i minori e si incaricavano i SS di ampliare e gradualmente liberalizzare gli incontri padre/figli.
In data 13.11.2023 l'Avv. Grassini, previa comunicazione al suo assistito, rinunciava al mandato conferitole dal Sig. . CP_1
A gennaio 2024 il fascicolo veniva riassegnato al nuovo Giudice Istruttore.
All'udienza del 23.10.2024 le parti raggiungevano un accordo in merito al quantum del contributo paterno al mantenimento dei minori, individuato in € 150,00 a figlio, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, inoltre si dichiaravano d'accordo con l'inserimento dei minori in un
Centro Diurno e chiedevano un rinvio per verificare il buon andamento della liberalizzazione e dell'inserimento al Centro Diurno.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalla ricorrente e della in data 07.03.2025 e accettate dal Sig. Parte_2
all'udienza del 13.03.2025 (alla quale l partecipava senza il legale), di seguito CP_1 CP_1
integralmente riportate:
“Nel merito,
Pagina 2
1. I minori e siano affidati in via esclusiva alla madre con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la stessa nella residenza attualmente posta in Samarate VA) Via D. Alighieri,
16/A;
2. Il padre potrà tenere con sé i minori un pomeriggio la settimana dopo la scuola (oppure dalle ore 16,00) alle ore 20,30 e/o partecipare all'accompagnamento dei ragazzi a scuola: l'accordo sui giorni dovrà essere definito di settimana in settimana tra i genitori;
3. Il padre, quando avrà i figli con sé dovrà occuparsi della corretta esecuzione dei compiti scolastici loro assegnati;
4. Il padre, come le parti stanno già positivamente sperimentando, potrà tenere con sé i minori tutti i Week-end o il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30 salvo impegni e diversi desideri dei ragazzi;
a partire dal settembre 2025, solo se le visite svolte fino a quel momento saranno andate a buon fine e prive di pregiudizio per i minori, potrà essere previsto il pernottamento dei minori presso il padre un fine settimana al mese (il secondo del mese in caso di disaccordo tra i genitori) a condizione che il sig. possa garantire idonea CP_1
sistemazione alloggiativa ai figli;
5. Le festività religiose/civili saranno trascorse dai minori ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi e i ragazzi;
6. I minori potranno trascorrere durante le vacanze estive 10 giorni anche non consecutivi con il padre dalle ore 10,00 alle ore 20,30 oltre un pernottamento presso il padre o in luogo di vacanza (da comunicare previamente alla madre) di n.2 notti per l'anno 2025 ; nel 2026 potrà essere previsto, in aggiunta ai 10 giorni anche non consecutivi con il padre dalle ore 10,00 alle ore 20,30 , il pernottamento dei minori presso lo stesso o in luogo di vacanza in n.2 occasioni durante le vacanze estive per un massimo di tre notti consecutive, previo accordo con la madre, nel rispetto delle volontà dei figli e solo se le permanenze presso il padre già effettuate siano andate a buon fine con apprezzamento dei ragazzi;
il Sig. dovrà in ogni caso sempre CP_1 garantire l'idoneità della sistemazione alloggiativa dei figli e comunicare alla madre l'indirizzo del luogo di vacanza;
7. Il padre ogni giorno potrà contattare telefonicamente i minori anche con videochiamate rispettando gli impegni scolastici ed i tempi di riposo dei figli e, pertanto, preferibilmente, nella fascia oraria dalle 17,00 alle 20,30;
8. Il padre contribuirà al mantenimento dei minori con il versamento dell'importo di € 300,00 mensile oltre rivalutazione ISTAT entro il 10 di ogni mese mentre le spese straordinarie, individuate secondo i criteri indicati nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
Pagina 3
9. Sia mantenuto per almeno 12 mesi un monitoraggio bimestrale da parte dei Servizi Sociali di riferimento nella forma del colloquio con i genitori e i figli e, ove ritenuto, con l'inserimento di un sostegno educativo al fine di individuare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio.
10. Le spese di giudizio siano compensate tra i genitori.
**
Porre a carico delle parti pro-quota (50%) il compenso del Curatore speciale dei figli minorenni che si indica € 1.672,24 oltre accessori di legge per un totale di € 2.000,00”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti ed accettate dal padre in quanto rispettose delle esigenze della prole e coerenti con le condizioni economiche delle parti.
In particolare, le condizioni proposte sulla frequentazione padre/figli e sul monitoraggio sostanzialmente coincidono con le conclusioni dei SS di Sesto Calende e Samarate depositate a marzo 2025. I SS, però, prevedevano anche l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità.
In particolare, i SS di Sesto Calende così relazionavano: “A fronte dell'evoluzione positiva della relazione padre-figli e dell'instaurarsi di un dialogo più funzionale tra genitori, questo servizio ravvede oggi le condizioni utili per poter dare avvio a un percorso di sostegno alla genitorialità condiviso. Si riterrebbe inoltre opportuno proporre alla Vostra A.G. di mantenere il monitoraggio da parte dei servizi per un anno, oltre a disporre l'avvio di un intervento educativo a sostegno dei minori da strutturarsi presso il contesto materno e paterno” (v. pag. 3).
Ad analoghe conclusioni giungevano i SS di Samarate.
Si ritiene, quindi, di invitare i genitori anche ad effettuare il percorso di sostegno alle genitorialità proposto dall'ente.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
Le spese del CS vanno integralmente ripartite tra il Sig. e la Sig.ra come CP_1 Parte_1
da accordi, in quanto non sussistono i presupposti per l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato, come dichiarato espressamente dalla Curatrice Speciale all'udienza del 12 marzo 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
1) affida i minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_1 Persona_2
collocamento prevalente presso la stessa nella residenza attualmente posta in Samarate, via
Dante Alighieri n. 16 a;
2) regola i rapporti padre/figli come in parte motiva;
Pagina 4 3) il padre contribuirà al mantenimento dei minori con il versamento dell'importo di € 300,00
mensile, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 10 di ogni mese, mentre le spese straordinarie, individuate secondo i criteri indicati nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
4) conferma la integrale percezione dell'AUU da parte della Sig.ra Parte_1
5) dispone che sia mantenuto per almeno 12 mesi un monitoraggio bimestrale da parte dei
Servizi Sociali di riferimento (allo stato quelli di Samarate e Sesto Calende) mediante colloquio con i genitori e i figli e, ove ritenuto, con l'inserimento di un sostegno educativo al fine di individuare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio. I Servizi Sociali dovranno segnalare senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni ogni situazione di possibile pregiudizio per i minori;
6) invita i genitori dei minori ad effettuare il percorso di sostegno alle genitorialità proposto dai
Servizi Sociali;
7) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di ed Persona_1 Persona_2
;
[...]
8) pone a carico delle parti pro-quota (50%) il compenso del Curatore speciale dei figli minorenni che si liquida in € 1.672,24 oltre accessori di legge per un totale di € 2.000,00;
9) compensa integralmente le spese di lite fra la ricorrente e il resistente.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di
Samarate e Sesto Calende.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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