Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 29.01.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 3823/2018 del ruolo generale affari contenziosi;
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Velia Gallo, Parte_1 presso la quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2018, il ricorrente in epigrafe esponeva: - di essere stato dipendente della “Ares Consulting s.c.a r.l.”, con la qualifica di impiegato amministrativo, dal
08.01.2008 al 14.02.2014; - di non aver ricevuto in pagamento dal datore di lavoro la somma complessiva di euro 24.695,30 di cui euro 8.449,13 a titolo di TFR ed euro 16.246,17 a titolo di crediti di lavoro diversi dal TFR;
- che con sentenza n. 370 del 30.12.2024 del Tribunale di
Napoli veniva dichiarato il fallimento della datrice società; - di essere stato ammesso, in data
20.09.2016, allo stato passivo del fallimento “Ares Consulting s.c. a r.l.” per l'importo di euro
1
- di CP_ aver presentato, in data 28.03.2017, domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento di quanto spettante a titolo di t.f.r., per euro 8.449,00, nonché per le ultime 3 mensilità per l'importo di euro 1.940,41; - che l' con raccomandate pervenute il CP_1
01.02.2018, comunicava la reiezione delle suddette domande per “mancata presentazione documentazione richiesta”; - di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale in data 06.02.2018, senza alcun esito.
Deduceva, altresì, il proprio diritto alla liquidazione degli importi richiesti, sussistendo tutti i requisiti di legge, e concludeva chiedendo “condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia ex L. 297/1982, al pagamento, in suo favore, del TFR e delle ultime retribuzioni maturate alle dipendenze della "Ares Consulting Scarl" nella misura di: a) E
8.449,00 per T.F.R. e b)€ 1.940,41 per crediti maturati nel mese di Gennaio e Febbraio 2014 (rientranti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (o al minor periodo di tempo) compresi nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.”
All'esito dell'udienza del 27.11.2019, rilevata la nullità della notifica nei confronti dell CP_1 del ricorso introduttivo, ne veniva autorizzata la rinnovazione, rinviando all'udienza del
03.06.2020. Parte istante provvedeva, dunque, a notificare nuovamente il ricorso (v. ricorso notificato depositato in data 26.10.2020 nel fascicolo telematico).
Nonostante la regolarità della vocatio in ius, l' non si costituiva, e ne va, pertanto, CP_1 dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025, il difensore della parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va dichiarata la proponibilità e la procedibilità del ricorso, avendo il ricorrente fornito la prova della presentazione di domanda amministrativa, ricevuta dall' il 28.03.2017, ed altresì avendo esperito il ricorso amministrativo dinanzi al CP_1
Comitato Provinciale di Napoli il 06.02.2018 (cfr. documentazione allegata al fascicolo CP_1 di parte ricorrente sub n. 5 e 9).
Sempre in via preliminare va rilevato che la parte non è incorsa in decadenza.
Invero, l'istituto della decadenza è previsto dall'art.47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970
n.639 come autenticamente interpretato dall'art.6 del d.l. 29 marzo 1991 n.103 conv. nella l. 1
2 giugno 1991 n. l66 (ed entrato in vigore il 2 aprile 199), riconosciuto legittimo dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992.
In particolare, l'art, 4 comma 1 del d.l, 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella L. n. 438 del 18 novembre 1992, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria rispettivamente in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89.
Il termine di un anno (applicabile nella fattispecie al vaglio avente ad oggetto prestazione non pensionistica) decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ricorso amministrativo presentato non tempestivamente.
Ai sensi dell'art. 46 legge 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto).
Nel caso di specie, alla luce della normativa predetta, non si è verificata alcuna decadenza in quanto il ricorso giudiziale è stato (tempestivamente) depositato in data 13/06/2018, entro il termine di decadenza di un anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa (28/03/2017).
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato, e va accolto per quanto di ragione, nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Al fine di inquadrare giuridicamente i fatti di causa valga premettere che in attuazione della direttiva comunitaria 987/1980 lo Stato italiano ha adottato due testi normativi, la legge n.
297/1982, istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, ed il d.lgs. n.
80/1992, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni.
Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto, e per quanto ai fini di causa interessa,
l'art. 2 della L. 297/1982 prevede che: il "Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in
3 caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (I comma).
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte (II comma).
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto l6 marzo
1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare
(III comma)>.
Riguardo ai crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto il d.lgs. n. 80/1992 agli artt. 1 e 2 prevede che: concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 (articolo 1, comma I).
Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa (articolo 2, comma I).
Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata (articolo 2, comma III)>.
Per quanto concerne il regime della prescrizione, la legge n. 297/1982 non prevede un particolare termine entro il quale, con la domanda di liquidazione del TFR a carico del
Fondo di Garanzia, deve essere esercitato il relativo diritto, viceversa, con riferimento ai crediti di lavoro diversi dal TFR, il d.lgs n. 80/1982 all'art. 2 comma III prevede che
4 diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda>.
Dall'analisi della normativa citata si evince, dunque, che il Fondo di Garanzia è stato istituito CP_ presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel trattamento di fine rapporto e dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Si evince, altresì, che per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata.
Presupposti per il diritto alla prestazione sono dunque l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento nell'ambito della procedura concorsuale o la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie il ricorrente, al fine di dimostrare la CP_ fondatezza della domanda nei confronti del Fondo di Garanzia ha prodotto in atti documentazione probante: la domanda di ammissione al passivo fallimentare (fallimento n.
379/2014) del credito vantato nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito dal
Tribunale di Napoli (v.si doc sub. n.12 prod. ricorrente); lo stato passivo reso esecutivo in data 20.09.2016, con ammissione dei crediti per un importo complessivo di euro 22.336,00, di cui euro 8.449,00 a titolo di TFR. (v.si doc. sub n. 4); il certificato della Cancelleria
Fallimentare-Tribunale di Napoli- del 13.12.20216 di ammissione del credito di euro 22.336 al passivo fallimentare(sub. n.4); il certificato di mancata opposizione ex art 98.l.f allo stato passivo (sub. n 10).
Orbene, sembra opportuno richiamare l'orientamento più recente, ormai consolidato, della
Suprema Corte (ex plurimis Cass. 4183/2006; conf. n. 12971/2014; 6480/2015, 26819/2016) in materia di Fondo di Garanzia, secondo il quale presso per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto CP_1 del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, comma I, della l. n. 297 del 1982>; così, da ultimo, in continuità con orientamento consolidato, Cass. n. 1861/2022.
Tale natura previdenziale viene fatta discendere dall'applicabilità dell'art. 152 disp. att. ai procedimenti aventi ad oggetto i crediti nei confronti del Fondo, dalla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e dalla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi.
5 Affermata la natura autonoma del credito previdenziale che il lavoratore fa valere nei CP_ confronti del Fondo di Garanzia dell' e dunque la differente natura delle obbligazioni facenti capo rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto gestore del Fondo, la Suprema
Corte supera anche il proprio precedente orientamento che ricostruiva in termini di solidarietà passiva il rapporto tra tali soggetti. Su tale punto il Collegio afferma che l'accollo CP_ ex lege da parte dell' dell'obbligazione di cui è titolare passivo il datore di lavoro non evoca tecnicamente l'istituto di cui all'art. 1275 c.c. ma esprime solo il significato complessivo dell'intento del legislatore consistente, appunto, nell'accollare al fondo un'obbligazione corrispondente solo nel contenuto (determinato per relationem), e non nella natura giuridica, a quella gravante sul datore di lavoro. Si è, dunque, al cospetto non di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni aventi diversa natura. Abbandonando, quindi, gli orientamenti espressi in precedenza su tale questione - secondo i quali l'accollo ex lege comporterebbe l'aggiunta del Fondo al datore di lavoro per l'adempimento della medesima obbligazione retributiva- e negando continuità alla ricostruzione dei rapporti in CP_ termini di solidarietà, quindi, la Corte giunge alla conclusione che l' richiesto di pagare dal lavoratore insoddisfatto, non può, secondo le regole stabilite in ambito di obbligazioni solidali, contestare la esistenza e l'ammontare del credito retributivo ma deve limitarsi a verificare la sussistenza dell'unico presupposto dell'obbligazione del Fondo, ossia dell'avvenuto accertamento, nei modi tassativamente stabiliti dalla legge, di un credito del lavoratore nei confronti del datore (tra le altre Cass. 27917/2005, 12971/2014).
Inoltre è stato affermato che “il Fondo non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale (fra le altre, Cass.nn. 1861, 3165 del 2022, 4897 del 2021), soggetta
a domanda amministrativa (Cass. n. 9495 del 2016) e alle regole proprie del credito previdenziale: quanto agli accessori, gli interessi dal 121° giorno dalla domanda (termine entro il quale l'ente previdenziale è tenuto
a provvedere ex art. 7 L. n.533 del 1973) e l'insuscettibilità del credito di essere soggetto a rivalutazione monetaria (ex art. 429 cod.proc.civ.), alla stregua delle disposizioni previste dall'art. 16, sesto comma, legge
n.412 del 1991…” (cfr. Cass. n.2232/2023).
Alla luce di tali principi, che il Giudice ritiene di condividere pienamente, si può affermare, quindi, che con riferimento alla domanda avanzata dal lavoratore nei confronti del Fondo di CP_ Garanzia per ottenere le somme spettanti a titolo di TFR e retribuzioni mensili (rimaste insoddisfatte a causa dell'insolvenza del datore di lavoro), l' non può contrapporre le CP_2 eccezioni riferibili alla originaria obbligazione retributiva facente capo al datore di lavoro, ma solo quelle riconducibili alla obbligazione previdenziale ad esso facente capo e nei termini e
6 per le ragioni previste dalla legge n. 297/1982 (per quanto concerne il credito da ) e dal Pt_2
D.lgs n. 80/1992 (per quanto concerne il credito da mensilità retributive).
Tanto premesso, relativamente alla richiesta di pagamento del Tfr, risulta provata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per accedere alle prestazioni del fondo: insolvenza del datore di lavoro e verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare.
Pertanto, essendosi realizzate le condizioni previste dalla legge per agire nei confronti del CP_ Fondo di Garanzia, l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente di euro
8.449,00 per TFR, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Di contro, non risulta meritevole di accoglimento la domanda relativa alla richiesta di pagamento dei crediti diversi dal tfr, segnatamente delle retribuzioni relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2014, quantificate dalla parte ricorrente in euro 1.940,41, alla luce delle seguenti motivazioni.
Ed invero, deve rilevarsi, in via assorbente, che le mensilità richieste non rientrano nel periodo coperto dal fondo di garanzia, non trattandosi delle ultime tre mensilità di retribuzione.
Il Fondo infatti corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, purché rientrino nei dodici mesi che precedono i termini indicati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 80/92, e cioè la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa. In caso di fallimento, il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposto.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalla medesima parte ricorrente, risulta che egli- contrariamente a quanto dallo stesso dedotto in ricorso- è stato dipendente della fallita datrice società sino al 31.05.2014 ( e non già sino al 14.2.2014), così come si evince dall'estratto contributivo (cfr. doc. sub n. 12 prod. ricorrente, allegato all'istanza di ammissione al passivo), nonché dalle dimissioni rese dal lavoratore (ricordandosi che trattasi di un atto unilaterale recettizio) la cui comunicazione, nei confronti della datrice si è perfezionata per compiuta giacenza in data 28.05.2014 (cfr. doc. 2 prod. ricorrente), oltre che dalla diffida accertativa emessa dal di Napoli avente ad Controparte_3 oggetto le retribuzioni maturate dall'odierno ricorrente sino al 31.05.2014 (cfr. doc. sub. 12, allegati all'istanza di ammissione al passivo ).
7 Risulta, pertanto, evidente che le richieste retribuzioni, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2014, non corrispondono alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro (ossia da marzo a maggio 2014).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono determinate nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di euro 8.449,00, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in ragione della metà, e condanna l' al pagamento, in CP_1 favore della parte ricorrente, della restante parte delle spese, che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi euro 1.348,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Nola, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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