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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 411/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo di Bonaventura, come da mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado;
- TE- CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Ancona, via della Montagnola, n. 99 presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Emanuele Lamanna, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'avv.
Ubaldo Perfetti e dall'avv. Claudia Caporaletti, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1277 del 27/10-8711/2022 pronunciata dal Tribunale di
Ancona Sezione Specializzata Imprese
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'TE: Piaccia alla ecc.ma corte d'Appello di Ancona voler accogliere le seguenti conclusioni:
in via preliminare:
ammettere la prova testi come articolata nella memoria ex art. 183 c.p.c.;
nel merito:
A) riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona – sezione imprese n.
4324/2021 per la violazione delle disposizioni di cui agli artt.li 2475 cod. civ. che richiama l'art. 2383, commi 4 e 5 c.c., 2476 c.c., 2479 c.c. e per la erronea interpretazione della riforma del diritto societario del 2003;
pag. 2/27 B) accogliere le argomentazioni addotte nel presente atto di appello in merito ai danni risarcibili;
C) condannare di conseguenza la società al risarcimento dei danni, in Controparte_1
favore del derivanti dalla revoca senza “giusta causa” e per il Parte_1
“mancato preavviso” quantificato in un anno, patrimoniali e non patrimoniali come precisati nella narrativa del presente atto quantificati nella somma complessiva di euro
80.000,00 come in premessa specificato oltre gli interessi compensativi al tasso dell'8%
e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
D) vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato, di entrambi i gradi del giudizio, sentenza esecutiva come per legge.
Per l'appellata: Voglia la Corte adita, ogni contraria deduzione o eccezione disattesa e reietta,
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da e/o comunque Parte_1
infondato per le ragioni espresse in narrativa;
in accoglimento dell'appello in via incidentale, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, rigettare la domanda proposta in primo grado da perché infondata in fatto e in diritto;
Parte_1
- in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare (i)
che ha inadempiuto ai suoi doveri di amministratore violando gli Parte_1
pag. 3/27 obblighi su di lui gravanti per legge e per contratto in relazione ai fatti descritti nella narrativa che precede, (ii) che ciò è fonte di sua responsabilità nei confronti di e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno e al pagamento Controparte_1
per tale titolo in favore della società dell'ulteriore somma (rispetto a quella già liquidata dal Tribunale in primo grado pari a € 19.778,83 confermando in parte qua - salvo quanto infra - detta sentenza) di € 33.762,77 o di quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia con aggiunta di rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale accertare che oltre all'importo già riconosciuto dal Tribunale di € 19.778,83 è dovuto il maggior importo di € 4.351,34
a titolo di Iva per le ragioni espresse a corredo del motivo di appello;
- in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale accertare e dichiarare che sulle somme oggetto di condanna in favore della società sono dovuti rivalutazione e interessi dalla data dei singoli inadempimenti al soddisfo;
il tutto avendo previamente rimesso in istruttoria la causa e ammesso tutti i mezzi di prova richiesti e riproposti nella narrativa del presente atto.
Con la condanna alla rifusione delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata imprese, in parziale accoglimento della domanda proposta da contro la Parte_1 [...]
e da quest'ultima contro l'attore, ha condannato la convenuta società al CP_1
pagamento in favore del della complessiva somma di € 20.000,00, oltre Parte_1
pag. 4/27 interessi dalla data della domanda al saldo, e il al pagamento in favore della Parte_1
predetta società della complessiva somma di € 19.778,93, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
In particolare, il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ha accertato:
che l'assemblea dei soci, anche di s.r.l., aveva la facoltà di revocare ad nutum
l'amministratore e che la mancata esplicitazione nella delibera assembleare di motivi riconducibili ad una giusta causa non comportava l'invalidità della delibera (con conseguente infondatezza della domanda di annullamento avanzata dal ai Parte_1
sensi dell'art. 2377 c.c.), ma determinava solo il diritto del revocato amministratore a tempo indeterminato al pagamento del congruo preavviso in adesione al pacifico e consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. ord.
n. 3312 del 21/3/2020);
che nella specie, non contenendo l'impugnata delibera di revoca l'enunciazione di una giusta causa e non essendo la stessa integrabile con i motivi comunicati verbalmente al nell'incontro con i due soci del 3/7/2021, doveva essere riconosciuto il Parte_1
diritto dell'attore al risarcimento ragguagliato all'emolumento che l'amministratore avrebbe conseguito dalla sua funzione nell'arco di sei mesi (lasso di tempo ritenuto idoneo per consentirgli di trovare nuovi incarichi o analoghe prestazioni e compensi);
che, pertanto, il risarcimento doveva essere quantificato nella misura di € 20.000,00
(tenuto conto che il compenso annuo era pari ad € 40.000,00), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta;
pag. 5/27 che, di contro, non meritevoli di accoglimento erano le ulteriori domande risarcitorie,
tenuto conto, da un lato, che l'assemblea era libera di revocare ad nutum il proprio amministratore (con il solo onere di precisare la giusta causa ove intenda evitare le conseguenze risarcitorie del pagamento del mancato preavviso) e, dall'altro, che non era risarcibile l'affidamento che poteva aver riposto sulla stabilità dell'incarico a tempo indeterminato, così come non erano risarcibili sul piano soggettivo le conseguenze alla persona dell'amministratore derivanti dalla revoca in mancanza di atti di vessazione o discriminatori o di altri fatti illeciti (diversi e non coincidenti con la mera anticipata ed improvvisa risoluzione del rapporto fiduciario), nella specie mai allegati dall'attore,
come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 2037 del 26/1/2018);
che nella specie, inoltre, la disposta revoca non era connotata da dolo o colpa in relazione alla condotta contestata in questa sede (ed oggetto di domanda riconvenzionale), di per sé idonea a giustificare il venir meno del rapporto fiduciario;
che in relazione agli asseriti danni all'immagine e alla reputazione professionale l'attore, al di là del provvedimento di revoca, non aveva neanche dedotto alcun fatto illecito specifico idoneo a determinare i predetti danni;
che del tutto priva di pregio giuridico era la ricostruzione normativa per cui l'amministratore di s.r.l. poteva essere revocato solo per via giudiziaria, essendo principio di teoria generale del diritto quello per cui è nella disponibilità del titolare di un potere l'esercizio anche del suo contrario, sicché chi ha il potere di nomina ha anche il potere di revoca;
pag. 6/27 che dette conclusioni non erano superabili, ma al contrario rafforzate dal richiamo all'art. 2476 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui l'assemblea perviene autonomamente alla delibera di revoca;
quanto alla domanda riconvenzionale, che il sindacato giurisdizionale concernente l'attività gestionale svolta dall'amministratore, pur non potendo investire nel merito le scelte di gestione, poteva tuttavia valutare la ragionevolezza delle stesse secondo i parametri della diligenza del mandatario alla luce dell'art. 2392 c.c. (nel testo ratione temporis applicabile) e tenere conto della mancata adozione delle necessarie cautele;
che nella specie dovevano ritenersi del tutto estranee allo scopo sociale spese per complessivi € 19.683,83, oltre iva (analiticamente descritte nella comparsa di costituzione), in relazione alle quali l'ex amministratore non aveva fornito plausibili giustificazioni, riconoscendone, anzi, l'estraneità rispetto all'esercizio di impresa;
che il dedotto accordo di compensazione raggiunto con i due soci tra l'importo dovuto dalla società in restituzione di un prestito di € 35.000,00 effettuato da Testimone_1
(moglie del ) non era idoneo ad escludere l'azionata responsabilità risarcitoria Parte_1
in quanto (a prescindere dal rilievo per cui agli atti risultava provato un prestito nella minore misura di € 25.000,00) lo stesso era stato fatto personalmente ai soci e non alla società di capitali, che era un soggetto giuridico distinto e separato;
che al predetto importo doveva essere aggiunta l'ulteriore somma di € 95,00, che la società aveva corrisposto al dr. per una visita medica fatta a beneficio della Per_1
predetta moglie dell'amministratore, che non aveva mai lavorato alle dipendenze della società;
pag. 7/27 che, pertanto, il doveva essere condannato al pagamento in favore della Parte_1
convenuta società della complessiva somma di € 19,778,83, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, con esclusione dell'IVA, non trattandosi di un credito della società;
che invece le restanti domande risarcitorie dovevano essere rigettate, non avendo la società provato la disponibilità di risorse economiche al momento delle scadenze per provvedere ai versamenti tributari e previdenziali, mentre, per quanto riguardava l'assunzione del figlio del , la gestione del personale, nonché le analisi Parte_1
contabili non emergeva l'irrazionalità o la manifesta diseconomicità delle scelte effettuate;
che, ancora doveva dichiararsi il difetto di legittimazione dell'ex amministratore a far valere l'uso improprio da parte dei soci e dei loro familiari delle risorse societarie,
attenendo detti profili alla società quale soggetto danneggiato, della quale tuttavia non aveva più la rappresentanza;
che, infine, non meritevole di accoglimento era la richiesta di compensazione dei crediti come sopra accertati, difettando gli stessi del requisito della certezza fino al passaggio in giudicato della sentenza.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) violazione Parte_1
dell'art. 2475 c.c., che richiama l'art. 2383, commi 4 e 5 c.c., 2476 c.c., 2479 c.c. –
erronea interpretazione della riforma del diritto societario del 2003 e norme applicabili alle società a responsabilità limitata in relazione alla eccepita nullità della delibera di revoca per difetto del relativo potere in capo all'assemblea dei soci, potendo la revoca pag. 8/27 essere disposta solo dalla AGO;
2) erroneità della quantificazione del danno conseguente alla intervenuta revoca senza giusta causa ed erroneità del rigetto delle ulteriori voci di danno azionate;
3) contraddittorietà ed illogicità della pronunciata condanna al risarcimento dei danni in favore della appellata società; 4) erroneità della qualificazione del risarcimento del danno liquidato in proprio favore come debito di valuta, con conseguente erroneità del rigetto della domanda di condanna al pagamento anche della rivalutazione monetaria ed erroneità della esclusione degli interessi di mora
“per la specificità” della fattispecie;
5) erroneità del capo di sentenza che ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite, dovendo queste essere poste ad esclusivo carico della società convenuta. Ha quindi concluso come in epigrafe.
La ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., ed in via incidentale ha proposto appello: a) avverso il capo di sentenza che ha ritenuto la delibera assembleare impugnata priva di motivazione in ordine alla giusta causa di revoca dell'amministratore; b) avverso il capo di sentenza che ha in parte rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
c) avverso il capo di sentenza che non ha riconosciuto il credito relativo all'IVA in relazione alla domanda risarcitoria accolta;
d)
avverso il capo di sentenza che ha riconosciuto i soli interessi e con decorrenza della data della domanda, pur trattandosi di debito di valore sorto alla data dei singoli pagamenti.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione pag. 9/27 dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È
infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte
TE ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice,
indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante,
finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra,
deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Il primo motivo dell'appello principale non appare meritevole di accoglimento.
Reitera in questa sede il la prospettazione giuridica per cui la delibera Parte_1
assembleare di revoca dell'incarico di amministratore sarebbe nulla perché, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, non viene più richiamata la disposizione dettata per le S.p.a. in materia di nomina e revoca degli amministratori, per cui l'assemblea dei soci sarebbe priva di detto potere da riconoscere solo in capo all'autorità giudiziaria ordinaria.
pag. 10/27 Come già ritenuto dal Tribunale la ricostruzione giuridica offerta dall'TE non appare condivisibile in considerazione dei principi di teoria generale del diritto che riconducono all'esercizio di un potere anche il suo contrario: al potere di nomina attribuito all'assemblea dei soci si collega infatti inscindibilmente il correlato potere di revoca. La natura fiduciaria del rapporto (qualificabile come species del più ampio
genus del mandato), che lega la società ai suoi amministratori, giustifica infatti l'attribuzione ai soci e alla società stessa la prerogativa di revocare questi ultimi dal loro mandato, essendo questo un effetto naturale ed insito nello stesso potere di nomina, che il silenzio normativo ed eventualmente anche quello dello statuto, non possono escludere, soccorrendo in ogni caso la normativa generale in materia di mandato. In tal senso, del resto, si è espressa anche la Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 28719 del
16/12/2020), rilevando che “E' noto, poi, che ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c.
(norma dettata per le s.p.a., ma analogicamente applicabile pure alle s.r.l., in difetto,
per queste ultima, di specifica disciplina), gli amministratori sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il
diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta
causa”.
Le conclusioni raggiunte non possono essere superate neanche in forza del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 481 del 29/12/2005, la quale si è limitata ad escludere l'esistenza dei denunciati vizi di eccesso di delega della disciplina disegnata dal d.lgs 6/2003 in relazione alla procedura di controllo ex art. 2409 c.c. (non più
richiamato con riferimento alle società a responsabilità limitata) e che al contrario sottolinea con riferimento alle società a responsabilità limitata che “la legge delega
pag. 11/27 dispone che l'autonomo ed organico complesso di norme sia <
della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci>>”.
In ogni caso, a prescindere dall'eccezione di tardività del rilievo in quando svolto dall'odierno TE solo nella comparsa conclusionale di primo grado, si rileva che a norma dell'art. 12 dello statuto (doc. 1 nel fascicolo dell'attore) gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e che a norma del successivo art. 19 in ogni caso ai soci è
riservata la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo. La
lettura sistematica delle richiamate disposizioni consente pertanto di riconoscere il potere dell'assemblea di revoca dell'amministratore in forza dello Statuto.
Infondato appare anche il primo motivo dell'appello incidentale, da esaminare preliminarmente per ragioni di natura sistematica, con il quale l'appellata società ha impugnato il capo di sentenza che ha ritenuto la delibera di revoca dell'amministratore priva della allegazione di una giusta causa.
Assume la che, avendo la deliberazione indicato che il Controparte_1 Parte_1
era rimosso dalla carica per “ragioni di opportunità”, detta espressione fosse sufficiente ad integrare una giusta causa di recesso.
L'assunto non appare condivisibile alla luce del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui “Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca
dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono
essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una
successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori” (cfr. Cass. sent. n. 21495
pag. 12/27 del 06/10/2020; n. 2037 del 26/1/2018; n. 23557 del 12/9/2008). In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la deliberazione di revoca deve esporre le ragioni che la giustificano, con caratteri di effettività e in modo adeguatamente specifico, in quanto nel diritto societario costituiscono “un numero limitato le deliberazioni degli
organi sociali soggette per legge all'obbligo di motivazione (cfr. artt. 2391, 2391-bis,
2441, quinto comma, 2497-ter cod. civ.), restando di regola i soci liberi di determinarsi
senza necessariamente esternare le ragioni delle proprie decisioni. Accanto alle ipotesi
in cui le deliberazioni societarie debbano essere motivate per esplicito dettato
normativo, altre possono essere individuate in via interpretativa. Tra di esse vi sono
appunto, sia pure con connotati fra loro parzialmente diversi, le deliberazioni di
interruzione del rapporto sociale (artt. 2287, 2473-bis, 2533 cod. civ.), gestorio (art.
2259, 2383, 2409-duodecies cod. civ.) o sindacale (art. 2400 cod. civ.), dove la
necessità di verificare la sussistenza della giusta causa, o della fattispecie statutaria,
impone di motivare la deliberazione al momento in cui essa viene assunta. Pertanto, se
è vero che il legislatore ha previsto un potere di recesso ex lege in capo alla società,
tanto che la giusta causa non si pone come requisito di efficacia dell'atto, la condizione
della sussistenza di ragioni integranti la medesima è, tuttavia, da verificare per
impedire la nascita del diritto al risarcimento del danno”. Inoltre, “l'indicazione delle
ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea
ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione
(Cass. 12 settembre 2008, n. 23557; v. pure, in tema di esclusione del socio da società
personale, Cass. 16 giugno 1989, n. 2887)”.
pag. 13/27 Alla luce dei richiamati principi è evidente come il generico richiamo “a ragioni di opportunità” appare privo del carattere sia di specificità che di effettività e non consente alcun controllo da parte dell'autorità giudiziaria.
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo dell'appello principale, con il quale il censura il capo di sentenza che ha limitato la Parte_1
liquidazione del preavviso a soli sei mesi ed ha rigettato le ulteriori voci di danno di cui aveva richiesto il risarcimento.
Sotto il primo profilo rileva che la liquidazione del preavviso, derivante dalla mancanza di una giusta causa di revoca dall'incarico, deve essere congruo cioè deve essere individuato in un “lasso di tempo che ragionevolmente consentirebbe
all'amministratore revocato di trovare un nuovo incarico o un'analoga prestazione e
compenso” ed impone la “commisurazione del risarcimento in base alle aspettative di
prosecuzione dell'incarico e della sua retribuzione” in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 23557/2008. Aggiunge inoltre
(cfr. pag. 18 dell'atto di appello) che al momento della revoca egli aveva 67 anni
(rectius poco meno di 75, atteso che è nato nel novembre del 1946 e la delibera di revoca risale al luglio 2021) e che per rivestire l'incarico per cui è causa aveva
“abbandonato il proprio studio e la propria clientela”, sicché “ha grosse difficoltà di
svolgere attività di libero professionista qualora volesse ritornare ad occuparsi dei suoi
“vecchi” clienti che nel frattempo hanno rinvenuto un differente consulente”.
In punto di fatto occorre innanzitutto rilevare che dalla documentazione prodotta dalla appellata società non risulta corrispondente a vero la circostanza che il abbia Parte_1
pag. 14/27 cessato la propria attività libero professionale. Ed infatti, premesso che lo stesso non risulta mai essere stato iscritto all'ordine dei commercialisti (cfr. doc. 4 nel fascicolo dell'appellata), risulta documentato (cfr. docc. 5 e 6 ibidem) che il Parte_1
dopo oltre un anno dall'inizio dell'incarico di amministratore della Controparte_1
in data 23/1/2020 ha iscritto la propria omonima impresa individuale esercente il codice
attività 63.11.11 – Elaborazione elettronica di dati contabili - esclusi i Centri di
assistenza fiscale – Caf, tuttora in essere. Conferma di questo si rinviene anche nella circostanza che le fatture emesse nei confronti di per lo svolgimento Controparte_1
dell'attività di amministratore unico non hanno numerazione progressiva (nn. 1, 3, 5, 7,
8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 del 2020- in doc. n. 7° ibidem- e nn. 1, 2, 4, 6, 7, 9 del 2021 in doc. n. 7B ibidem). Quindi, se è pur vero che il è receduto dalla società Parte_1
“Elaborazioni dati di e ”, è anche vero che egli Parte_2 Controparte_2
è rimasto socio della stessa sino al dicembre 2019, e quindi in data pressocché prossima alla costituzione della propria impresa individuale, per poi iscrivere la propria impresa individuale avente lo stesso oggetto sociale. Risulta inoltre provato dalla medesima società appellata che la nomina ad amministratore unico non ha avuto alcun rilievo causale nel senso indicato dall'TE nelle scelte da lui operate di recesso dalla società di cui era socio, alla luce del tenore della missiva inviata dallo “
[...]
” all'odierna deducente (cfr. doc. n. 8 ibidem), in cui si rappresenta Controparte_3
disappunto per l'inaspettato trasferimento della tenuta della contabilità della appellata società alla impresa gestita dall'TE unitamente a quella di non precisati ulteriori clienti della medesima società scrivente.
pag. 15/27 Inoltre, non può sottacersi l'ulteriore circostanza che l'incarico di amministratore,
conferito in data 1/2/2019, risulta retribuito solo a partire dal gennaio 2020 mentre per il periodo precedente non era previsto alcun compenso.
Quanto al carattere avanzato della propria età anagrafica, questa Corte si limita a rilevare che, trattandosi di un incarico non di natura subordinata, per il quale l'esperienza maturata riveste particolare importanza (come emerge dal fatto che lo stesso incarico in discussione è stato conferito al circa due anni e mezzo Parte_1
prima della delibera di revoca e quindi quando egli era già ultrasettantenne) si tratta di una circostanza di non particolare rilevanza, anche in considerazione della predetta attività di impresa che il ha continuato a svolgere nel tempo. In ogni caso si Parte_1
sottolinea che l'TE al momento della revoca aveva già raggiunto ampiamente l'età pensionabile.
Le circostanze che precedono sono state adeguatamente considerate dal Tribunale per quantificare il danno in misura pari al compenso che l'amministratore avrebbe percepito nell'arco di sei mesi, ritenuti come ordinariamente necessari per procurarsi un analogo incarico ovvero altra adeguata occupazione. Tempo questo del tutto corrispondente a quello affermato dalla giurisprudenza di merito di settore come puntualmente richiamata da parte appellata (ex multis, Tribunale di Firenze 9/3/2022, Tribunale di Milano Sez.
spec. Impresa, 20/05/2021; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 09/06/2021, Tribunale
di Milano 18/2/2020) e superiore a quello ritenuto congruo nella invocata sentenza della
Cassazione n. 23557/2008 (pari a tre mesi). Tempo, infine, coincidente (ed addirittura superiore) a quello che il aveva richiesto ai soci nel corso del colloquio del 3 Parte_1
luglio per potersi “organizzare nella ricerca di una occupazione” come risulta dalle pag. 16/27 dichiarazioni rese dal medesimo al proprio perito psicodiagnostico (cfr. pag. Parte_1
4 dell'all. 3 all'atto di citazione di primo grado).
In parte qua la sentenza deve pertanto essere confermata.
Sotto il secondo profilo lamenta in primo luogo l'TE il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance, individuato in quello “derivante dal reddito dalla libera
professione che è stata abbandonata dal per dedicarsi completamente Parte_1
all'amministrazione della danno che può quantificarsi con il reddito Controparte_1
percepito e documentato dall'attore negli anni precedenti allo svolgimento dell'attività
in favore della società convenuta” e in quello “derivante dalla possibilità di rinvenire
un analogo incarico presso altre azione del settore e non”.
Ribadito quanto sopra già rilevato e cioè che il ha continuato a svolgere la Parte_1
medesima attività professionale che svolgeva in qualità di socio della s.n.c.
Elaborazione dati di e mediante la costituzione di una Pt_2 Pt_2 Parte_1
propria autonoma impresa individuale durante e dopo la revoca dell'incarico di amministratore della questa Corte non può non evidenziare che la CP_1
mancata allegazione specifica di quali siano chances perdute e cioè di quali incarichi l'TE aveva occasione favorevole di acquisire (nella specie non è stata allegata neanche una mera aspettativa finalizzata), impone il rigetto di tale voce di danno, che di fatto risulta una mera duplicazione del risarcimento commisurato al congruo preavviso.
Non meritevole di accoglimento è anche la richiesta di risarcimento del danno alla salute.
pag. 17/27 A riguardo occorre innanzitutto ribadire che la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità esclude l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto alla conservazione sine
die dell'incarico: “l'assemblea può revocare gli amministratori in qualunque tempo,
ossia durante tutta la vita del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in
origine per la carica … la giusta causa di revoca è nozione distinta sia dal mero
inadempimento sia dalle gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c.: essa riguarda
circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no
dall'amministratore stesso, che però pregiudicano l'affidamento dei soci nelle sue
attitudini e capacità: in una parola il rapporto fiduciario tra le parti … si tratta non
già di un potere illimitato dell'assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata
che … trova un limite nel presupposto della giusta causa: non però nel senso che questa
sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso
ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo invece la giusta
causa il più limitato ruolo di escludere in radice l'obbligo risarcitorio per il recesso
anticipato del rapporto prima della sua scadenza” (cfr. Cass. sent. n. 2037/2018).
In secondo luogo, si rileva che il non ha svolto alcuna allegazione specifica Parte_1
in relazione alle conseguenze psicofisiche derivate dalla revoca dell'incarico. Nell'atto di citazione (nessuna ulteriore precisazione è contenuta nella prima memoria ex art. 183
c.p.c.) si legge infatti solo che egli “a seguito della revoca, inaspettata, del mandato
dalla carica di amministratore ha subito tale condotta ed è stato costretto a ricorrere
alle cure di uno specialista psicologo che lo aiutasse a superare una profonda crisi
personale incapace di proseguire ogni ulteriore rapporto lavorativo e di conseguenza
impossibilitato a svolgere la propria attività di libero professionista, che tra l'altro
pag. 18/27 aveva abbandonato quando accettò l'incarico di amministratore della
Egli è tutt'oggi in cura”. Inoltre nessuna prova orale è stata Controparte_1
articolata dall'attore a riguardo, ma risulta prodotta solo una perizia a firma di uno psicologo (cfr. all. 3 all'atto di citazione di primo grado), il quale ha fondato le sue conclusioni sulla base di un solo incontro, nel corso del quale ha proceduto ad un esame psicodiagnostico sulla base delle mere dichiarazioni rilasciate dal e all'esito Parte_1
del quale ha consigliato all'TE di richiedere “consulto medico al fine di
verificare la necessità di un contenimento farmacologico” e intraprendere un “percorso
psicologico di sostegno”. Ebbene non è stata prodotta agli atti alcuna prova né
dell'espletamento di una consulenza medica, né dell'acquisto di farmaci né dello svolgimento di una terapia di supporto piscologico. Non è stata richiesta dall'TE
neanche una CTU medico legale per verificare l'esistenza e l'entità della asserita malattia, che comunque avrebbe avuto natura meramente esplorativa, stante l'assoluta carenza probatoria in ordine alle circostanze di fatto poste a suo fondamento.
Quanto al danno non patrimoniale, inteso come danno morale, all'onore e alla reputazione si osserva che la delibera di revoca è stata dichiarata priva di giusta causa per la mancata indicazione dei motivi posti a base della decisione assunta, per cui non è
possibile individuare alcuna “argomentazione ingiuriosa e diffamatoria, animata da
colpa o da dolo, lesiva del pregiudizio professionale” e nessuna lesione dei diritti fondamentali della persona può, quindi, dirsi conseguente dalla iscrizione della delibera medesima nel registro delle imprese per la sua visibilità da parte di terzi.
Riconosce l'TE (vedi dichiarazioni rese dal al proprio perito ai fini Parte_1
dell'espletamento dell'incarico conferitogli) che i soci gli avrebbero comunicato in data pag. 19/27 3/7/2021 la revoca dell'incarico, tuttavia nel corso dell'intero giudizio non ha mai precisato il contenuto specifico del colloquio (e in particolare non ha mai affermato che le modalità della comunicazione siano state offensive per il suo decoro e la sua dignità
personale o tali comunque da pregiudicare il suo onore) e non ha mai affermato che altre persone vi fossero presenti. Nessuna prova è stata offerta a riguardo.
Nella comparsa conclusionale di primo grado il ha dedotto che la circostanza Parte_1
che la convenuta società abbia avanzato domanda riconvenzionale, allegando che “egli
abbia mal gestito gli incarichi conferiti aumentando i debiti sociali”, costituiva una diffamazione. Si tratta, con evidenza, di una prospettazione del tutto infondata,
presentando gli scritti difensivi della convenuta società i caratteri della correttezza formale, della continenza e della stretta inerenza rispetto all'azione giudiziale svolta in via riconvenzionale.
Nell'atto di citazione in appello, infine, il afferma che gli specifici addebiti Parte_1
contenuti nella comparsa di costituzione della appellata società, costituenti
“argomentazioni diffamatorie che ledono il prestigio e la professionalità dell'esponente
sufficienti a denigrare, diffamare offendere la reputazione e la professionalità del
”, sarebbero stati diffusi pubblicamente a diversi soggetti quali Parte_1
“commercialista , consulente della società, banche società finanziarie, clienti e
fornitori”, ma la circostanza (si ribadisce allegata tardivamente solo in appello) è del tutto priva di riscontro probatorio mai offerto dall'TE che ne era onerato.
Nessun danno può pertanto essere riconosciuto anche a tale titolo, con conseguente integrale conferma sul punto della sentenza impugnata.
pag. 20/27 Per ragioni di carattere sistematico deve a questo punto esaminarsi il quarto motivo dell'appello principale, con il quale l'TE lamenta l'erroneità della decisione per avere escluso la rivalutazione monetaria e non avere applicato “gli interessi di mora”.
Quanto alla rivalutazione monetaria, essendo il risarcimento/indennizzo liquidato a titolo di preavviso un debito di valore, l'importo di € 20.000,00 liquidato dal Tribunale
e qui ribadito deve essere rivalutato, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca
(15/7/2021) fino alla data della pronuncia di primo grado.
Quanto agli interessi, la natura di debito di valore e non di valuta impone di qualificare gli interessi dovuti come compensativi del lucro cessante e non come moratori (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 37798 del 27/12/2022) con conseguente esclusione dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 1224 c.c.. Sono quindi dovuti i soli interessi legali sulla somma tempo per tempo rivalutata.
Devono a questo punto essere esaminati il terzo motivo dell'appello principale e il secondo e il terzo motivo dell'appello incidentale, relativi ai capi di sentenza che rispettivamente hanno in parte accolto e in parte rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla . Controparte_1
Il assume l'erroneità del parziale accoglimento della domanda risarcitoria in Parte_1
quanto fondata su una perizia di parte che la Suprema Corte ritiene non essere fonte di prova, ma una mera allegazione difensiva, e su fatture contestate e non riferibili ad esso amministratore.
pag. 21/27 A riguardo occorre rilevare che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. il , in Parte_1
relazione alle fatture n. 20 del 18/12/2020 (docc. 10 e 10 bis nel fascicolo dell'appellata), n. 4 del 22/7/2020 (docc. 11 e 11 bis ibidem), n. 9 del 4/2/2021 (docc.
12 e 12 bis), n. 43 del 2176/2021 (docc. 13 e 13 bis ibidem), non solo non ha contestato la riferibilità a sé medesimo degli acquisti relativi ad esse, ma a pag. 18 ha affermato che dette fatture erano state formalmente intestate alla appellata società e dalla stessa pagate al fine di porre in compensazione il relativo importo con quello che i soci personalmente dovevano a per la restituzione di un prestito da lei Testimone_1
erogato.
Il Tribunale sul punto ha ritenuto non compensabili i dedotti relativi crediti, risultando con evidenza la società di capitali soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche dei soci che avevano ricevuto il finanziamento. Tale capo della sentenza non è stato oggetto di alcuna ragionata contestazione, con conseguente definitività del relativo accertamento.
Quanto al decespugliatore (docc. 14 e 13 bis ibidem) il non ha contestato che Parte_1
la sede della società è priva di un giardino o di aiuole (come emerge anche dalle fotografie prodotte sub doc. 39 ibidem) e quindi l'utilità e la destinazione del bene in oggetto all'esercizio dell'attività sociale, così come l'avvenuto pagamento del bene medesimo da parte della limitandosi ad affermare che lo stesso è nella CP_1
disponibilità dei soci. Tuttavia, dall'esame della documentazione acquisita in giudizio non risulta che il bene in questione sia stato mai consegnato alla società: non solo il
DD (doc. 17 ibidem) non è stato sottoscritto da alcuno, ma lo stesso reca una data di partenza della consegna (15/11/2021 ore 15.13) del tutto incompatibile con la data del pag. 22/27 documento medesimo (12/6/2021), peraltro a fronte dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo alla data della emissione della fattura (14/6/2021). Ebbene, a fronte dei rilievi che precedono il non ha articolato alcuna prova a giustificazione Parte_1
dell'acquisto de quo, del fatto che lo stesso è stato effettuato direttamente dai soci ovvero della sua destinazione. Correttamente, pertanto, il primo giudice ne ha affermato la responsabilità risarcitoria a carico del . Parte_1
Nessuna ragionata contestazione è stata svolta neanche in relazione all'esborso di €
95,00 (doc. 23 ibidem) sostenuto dalla società per la visita medica effettuata in favore della moglie dell'TE. Il relativo accertamento è pertanto divenuto irrevocabile.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto la conferma in parte qua della sentenza impugnata.
La ha di contro impugnato il disposto rigetto della domanda Controparte_1
risarcitoria avanzata in relazione alle maggiori spese sostenute in relazione all'assunzione del figlio dell'TE principale, per complessivi € Controparte_4
19.179,90 (di cui €4.421,98 a titolo di rimborso chilometrico), alle sanzioni applicate in relazione alle ritenute fiscali dei dipendenti non versate per complessivi € 1.302,39 e al costo della pratica relativa al credito di imposta per € 9.109,22.
Quanto alle maggiori spese sostenute in relazione al superiore inquadramento di
(l'assunzione dello stesso risale a periodo antecedente al Controparte_4
conferimento dell'incarico al padre di amministratore unico della , Controparte_1
non essendo in contestazione la qualifica professionale del predetto dipendente, questa
Corte ritiene condivisibili le conclusioni raggiunte dal primo giudice circa la non pag. 23/27 irragionevolezza degli aumenti riconosciuti. Alle medesime conclusioni deve giungersi in relazione al costo per la pratica relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, il cui mancato buon fine è riconducibile al mancato completamento della pratica riferibile anche alla condotta dei soci e in particolare di quello che si occupava degli aspetti tecnici dell'attività svolta (cfr. perizia a firma dr. sub doc. 19 Per_2
ibidem).
Quanto invece alle sanzioni per il mancato pagamento delle ritenute fiscali dei dipendenti, dalla stessa perizia prodotta dalla TE incidentale emerge da un lato il grave deficit economico in cui versava la società e dall'altro l'aumento dell'esposizione complessiva dei debiti fiscali e previdenziali per importi di ben lunga superiori a quelli ai pagamenti indebiti effettuati dall'amministratore. La sentenza impugnata deve pertanto deve essere confermata anche sul punto, non essendo stata acquisita prova della liquidità necessaria perché l'amministratore potesse provvedere ai pagamenti.
Meritevole di accoglimento è invece la domanda risarcitoria qui riproposta in relazione ai rimborsi chilometrici effettuati in favore di in difetto della Controparte_4
necessaria documentazione giustificativa di sostegno. L'TE principale non ha svolto alcuna contestazione in relazione a tale circostanza e non ha articolato alcuna prova a sostegno della debenza degli importi indebitamente pagati a detto titolo,
limitandosi ad articolare un unico capitolo di prova testimoniale (cap. 55) finalizzato ad acquisire la circostanza che le richieste di rimborso erano state compilate dalla ragioniera della società, evenienza questa del tutto irrilevante al fine di accertare il diritto a percepire il relativo emolumento. Il deve pertanto essere condannato Parte_1
a restituire dalla TE incidentale anche l'ulteriore importo di € 4.421,98.
pag. 24/27 La ha altresì impugnato il capo di sentenza che ha rigettato la Controparte_1
domanda di condanna al pagamento anche dell'IVA relativa alle fatture riferibili all'acquisto di beni e servizi in favore dell'amministratore o della sua famiglia.
A riguardo questa Corte ritiene fondati i rilievi svolti dall'TE per cui l'IVA nel caso di specie costituisce un costo per la società, dovendo questa procedere alla rettifica della contabilità e riversare all'erario l'IVA indebitamente detratta perché le fatture non ineriscono all'attività svolta dalla società e non è quindi detraibile ai sensi dell'art. 19
dPR 633/1972. Il deve pertanto essere condannato al pagamento Parte_1
dell'ulteriore importo di € 4.351,34.
In definitiva in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla deve essere condannato al pagamento della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 28.552,15
Ancora, meritevole di accoglimento è il quarto motivo di appello incidentale,
con il quale la ha impugnato il capo di sentenza che ha qualificato il Controparte_1
debito risarcitorio accertato a carico dell'ex amministratore come debito di valuta e non di valore. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte quello per cui “Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi
dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che
si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più
genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno
emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di
valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al
pag. 25/27 momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma
di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la
commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del
vincolo” (cfr. per tutte Cass. sent. n. 11018 del 25/5/2005). L'importo riconosciuto a titolo di risarcimento deve pertanto essere rivalutato dal 15/7/2021 alla data della pronuncia di primo grado. Sono altresì dovuti interessi legali sulla predetta somma tempo per tempo rivalutata.
Infine, infondato è il quinto motivo dell'appello principale con il quale il ha impugnato il capo di sentenza che ha compensato integralmente le spese Parte_1
di lite, chiedendo che queste siano messe a carico della appellata società, avendo il
Tribunale accolto le domande svolte.
A riguardo questa Corte si limita a rilevare che il parziale accoglimento di entrambe le domande reciprocamente proposte da ciascuna delle parti, ha giustificato l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. sia al primo grado di giudizio sia al presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1277 del 27/10-8711/2022 pronunciata dal Tribunale di Ancona
Sezione Specializzata Imprese, così decide nel contraddittorio delle parti:
in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna la al Controparte_5
pagamento in favore di della complessiva somma di € 20.000,00, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria dal 15/7/2021 alla data della sentenza di primo grado ed pag. 26/27 interessi sulla somma tempo per tempo rivalutata fino al saldo;
condanna Parte_1
al pagamento in favore della della complessiva somma di €
[...] Controparte_1
28.552,15, oltre rivalutazione monetaria dal 15/7/2021 alla data della sentenza di primo grado ed interessi sulla somma tempo per tempo rivalutata fino al saldo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7/1/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 411/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo di Bonaventura, come da mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado;
- TE- CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Ancona, via della Montagnola, n. 99 presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Emanuele Lamanna, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'avv.
Ubaldo Perfetti e dall'avv. Claudia Caporaletti, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1277 del 27/10-8711/2022 pronunciata dal Tribunale di
Ancona Sezione Specializzata Imprese
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'TE: Piaccia alla ecc.ma corte d'Appello di Ancona voler accogliere le seguenti conclusioni:
in via preliminare:
ammettere la prova testi come articolata nella memoria ex art. 183 c.p.c.;
nel merito:
A) riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona – sezione imprese n.
4324/2021 per la violazione delle disposizioni di cui agli artt.li 2475 cod. civ. che richiama l'art. 2383, commi 4 e 5 c.c., 2476 c.c., 2479 c.c. e per la erronea interpretazione della riforma del diritto societario del 2003;
pag. 2/27 B) accogliere le argomentazioni addotte nel presente atto di appello in merito ai danni risarcibili;
C) condannare di conseguenza la società al risarcimento dei danni, in Controparte_1
favore del derivanti dalla revoca senza “giusta causa” e per il Parte_1
“mancato preavviso” quantificato in un anno, patrimoniali e non patrimoniali come precisati nella narrativa del presente atto quantificati nella somma complessiva di euro
80.000,00 come in premessa specificato oltre gli interessi compensativi al tasso dell'8%
e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
D) vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato, di entrambi i gradi del giudizio, sentenza esecutiva come per legge.
Per l'appellata: Voglia la Corte adita, ogni contraria deduzione o eccezione disattesa e reietta,
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da e/o comunque Parte_1
infondato per le ragioni espresse in narrativa;
in accoglimento dell'appello in via incidentale, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, rigettare la domanda proposta in primo grado da perché infondata in fatto e in diritto;
Parte_1
- in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare (i)
che ha inadempiuto ai suoi doveri di amministratore violando gli Parte_1
pag. 3/27 obblighi su di lui gravanti per legge e per contratto in relazione ai fatti descritti nella narrativa che precede, (ii) che ciò è fonte di sua responsabilità nei confronti di e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno e al pagamento Controparte_1
per tale titolo in favore della società dell'ulteriore somma (rispetto a quella già liquidata dal Tribunale in primo grado pari a € 19.778,83 confermando in parte qua - salvo quanto infra - detta sentenza) di € 33.762,77 o di quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia con aggiunta di rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale accertare che oltre all'importo già riconosciuto dal Tribunale di € 19.778,83 è dovuto il maggior importo di € 4.351,34
a titolo di Iva per le ragioni espresse a corredo del motivo di appello;
- in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale accertare e dichiarare che sulle somme oggetto di condanna in favore della società sono dovuti rivalutazione e interessi dalla data dei singoli inadempimenti al soddisfo;
il tutto avendo previamente rimesso in istruttoria la causa e ammesso tutti i mezzi di prova richiesti e riproposti nella narrativa del presente atto.
Con la condanna alla rifusione delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata imprese, in parziale accoglimento della domanda proposta da contro la Parte_1 [...]
e da quest'ultima contro l'attore, ha condannato la convenuta società al CP_1
pagamento in favore del della complessiva somma di € 20.000,00, oltre Parte_1
pag. 4/27 interessi dalla data della domanda al saldo, e il al pagamento in favore della Parte_1
predetta società della complessiva somma di € 19.778,93, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
In particolare, il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ha accertato:
che l'assemblea dei soci, anche di s.r.l., aveva la facoltà di revocare ad nutum
l'amministratore e che la mancata esplicitazione nella delibera assembleare di motivi riconducibili ad una giusta causa non comportava l'invalidità della delibera (con conseguente infondatezza della domanda di annullamento avanzata dal ai Parte_1
sensi dell'art. 2377 c.c.), ma determinava solo il diritto del revocato amministratore a tempo indeterminato al pagamento del congruo preavviso in adesione al pacifico e consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. ord.
n. 3312 del 21/3/2020);
che nella specie, non contenendo l'impugnata delibera di revoca l'enunciazione di una giusta causa e non essendo la stessa integrabile con i motivi comunicati verbalmente al nell'incontro con i due soci del 3/7/2021, doveva essere riconosciuto il Parte_1
diritto dell'attore al risarcimento ragguagliato all'emolumento che l'amministratore avrebbe conseguito dalla sua funzione nell'arco di sei mesi (lasso di tempo ritenuto idoneo per consentirgli di trovare nuovi incarichi o analoghe prestazioni e compensi);
che, pertanto, il risarcimento doveva essere quantificato nella misura di € 20.000,00
(tenuto conto che il compenso annuo era pari ad € 40.000,00), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta;
pag. 5/27 che, di contro, non meritevoli di accoglimento erano le ulteriori domande risarcitorie,
tenuto conto, da un lato, che l'assemblea era libera di revocare ad nutum il proprio amministratore (con il solo onere di precisare la giusta causa ove intenda evitare le conseguenze risarcitorie del pagamento del mancato preavviso) e, dall'altro, che non era risarcibile l'affidamento che poteva aver riposto sulla stabilità dell'incarico a tempo indeterminato, così come non erano risarcibili sul piano soggettivo le conseguenze alla persona dell'amministratore derivanti dalla revoca in mancanza di atti di vessazione o discriminatori o di altri fatti illeciti (diversi e non coincidenti con la mera anticipata ed improvvisa risoluzione del rapporto fiduciario), nella specie mai allegati dall'attore,
come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 2037 del 26/1/2018);
che nella specie, inoltre, la disposta revoca non era connotata da dolo o colpa in relazione alla condotta contestata in questa sede (ed oggetto di domanda riconvenzionale), di per sé idonea a giustificare il venir meno del rapporto fiduciario;
che in relazione agli asseriti danni all'immagine e alla reputazione professionale l'attore, al di là del provvedimento di revoca, non aveva neanche dedotto alcun fatto illecito specifico idoneo a determinare i predetti danni;
che del tutto priva di pregio giuridico era la ricostruzione normativa per cui l'amministratore di s.r.l. poteva essere revocato solo per via giudiziaria, essendo principio di teoria generale del diritto quello per cui è nella disponibilità del titolare di un potere l'esercizio anche del suo contrario, sicché chi ha il potere di nomina ha anche il potere di revoca;
pag. 6/27 che dette conclusioni non erano superabili, ma al contrario rafforzate dal richiamo all'art. 2476 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui l'assemblea perviene autonomamente alla delibera di revoca;
quanto alla domanda riconvenzionale, che il sindacato giurisdizionale concernente l'attività gestionale svolta dall'amministratore, pur non potendo investire nel merito le scelte di gestione, poteva tuttavia valutare la ragionevolezza delle stesse secondo i parametri della diligenza del mandatario alla luce dell'art. 2392 c.c. (nel testo ratione temporis applicabile) e tenere conto della mancata adozione delle necessarie cautele;
che nella specie dovevano ritenersi del tutto estranee allo scopo sociale spese per complessivi € 19.683,83, oltre iva (analiticamente descritte nella comparsa di costituzione), in relazione alle quali l'ex amministratore non aveva fornito plausibili giustificazioni, riconoscendone, anzi, l'estraneità rispetto all'esercizio di impresa;
che il dedotto accordo di compensazione raggiunto con i due soci tra l'importo dovuto dalla società in restituzione di un prestito di € 35.000,00 effettuato da Testimone_1
(moglie del ) non era idoneo ad escludere l'azionata responsabilità risarcitoria Parte_1
in quanto (a prescindere dal rilievo per cui agli atti risultava provato un prestito nella minore misura di € 25.000,00) lo stesso era stato fatto personalmente ai soci e non alla società di capitali, che era un soggetto giuridico distinto e separato;
che al predetto importo doveva essere aggiunta l'ulteriore somma di € 95,00, che la società aveva corrisposto al dr. per una visita medica fatta a beneficio della Per_1
predetta moglie dell'amministratore, che non aveva mai lavorato alle dipendenze della società;
pag. 7/27 che, pertanto, il doveva essere condannato al pagamento in favore della Parte_1
convenuta società della complessiva somma di € 19,778,83, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, con esclusione dell'IVA, non trattandosi di un credito della società;
che invece le restanti domande risarcitorie dovevano essere rigettate, non avendo la società provato la disponibilità di risorse economiche al momento delle scadenze per provvedere ai versamenti tributari e previdenziali, mentre, per quanto riguardava l'assunzione del figlio del , la gestione del personale, nonché le analisi Parte_1
contabili non emergeva l'irrazionalità o la manifesta diseconomicità delle scelte effettuate;
che, ancora doveva dichiararsi il difetto di legittimazione dell'ex amministratore a far valere l'uso improprio da parte dei soci e dei loro familiari delle risorse societarie,
attenendo detti profili alla società quale soggetto danneggiato, della quale tuttavia non aveva più la rappresentanza;
che, infine, non meritevole di accoglimento era la richiesta di compensazione dei crediti come sopra accertati, difettando gli stessi del requisito della certezza fino al passaggio in giudicato della sentenza.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) violazione Parte_1
dell'art. 2475 c.c., che richiama l'art. 2383, commi 4 e 5 c.c., 2476 c.c., 2479 c.c. –
erronea interpretazione della riforma del diritto societario del 2003 e norme applicabili alle società a responsabilità limitata in relazione alla eccepita nullità della delibera di revoca per difetto del relativo potere in capo all'assemblea dei soci, potendo la revoca pag. 8/27 essere disposta solo dalla AGO;
2) erroneità della quantificazione del danno conseguente alla intervenuta revoca senza giusta causa ed erroneità del rigetto delle ulteriori voci di danno azionate;
3) contraddittorietà ed illogicità della pronunciata condanna al risarcimento dei danni in favore della appellata società; 4) erroneità della qualificazione del risarcimento del danno liquidato in proprio favore come debito di valuta, con conseguente erroneità del rigetto della domanda di condanna al pagamento anche della rivalutazione monetaria ed erroneità della esclusione degli interessi di mora
“per la specificità” della fattispecie;
5) erroneità del capo di sentenza che ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite, dovendo queste essere poste ad esclusivo carico della società convenuta. Ha quindi concluso come in epigrafe.
La ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., ed in via incidentale ha proposto appello: a) avverso il capo di sentenza che ha ritenuto la delibera assembleare impugnata priva di motivazione in ordine alla giusta causa di revoca dell'amministratore; b) avverso il capo di sentenza che ha in parte rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
c) avverso il capo di sentenza che non ha riconosciuto il credito relativo all'IVA in relazione alla domanda risarcitoria accolta;
d)
avverso il capo di sentenza che ha riconosciuto i soli interessi e con decorrenza della data della domanda, pur trattandosi di debito di valore sorto alla data dei singoli pagamenti.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione pag. 9/27 dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È
infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte
TE ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice,
indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante,
finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra,
deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Il primo motivo dell'appello principale non appare meritevole di accoglimento.
Reitera in questa sede il la prospettazione giuridica per cui la delibera Parte_1
assembleare di revoca dell'incarico di amministratore sarebbe nulla perché, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, non viene più richiamata la disposizione dettata per le S.p.a. in materia di nomina e revoca degli amministratori, per cui l'assemblea dei soci sarebbe priva di detto potere da riconoscere solo in capo all'autorità giudiziaria ordinaria.
pag. 10/27 Come già ritenuto dal Tribunale la ricostruzione giuridica offerta dall'TE non appare condivisibile in considerazione dei principi di teoria generale del diritto che riconducono all'esercizio di un potere anche il suo contrario: al potere di nomina attribuito all'assemblea dei soci si collega infatti inscindibilmente il correlato potere di revoca. La natura fiduciaria del rapporto (qualificabile come species del più ampio
genus del mandato), che lega la società ai suoi amministratori, giustifica infatti l'attribuzione ai soci e alla società stessa la prerogativa di revocare questi ultimi dal loro mandato, essendo questo un effetto naturale ed insito nello stesso potere di nomina, che il silenzio normativo ed eventualmente anche quello dello statuto, non possono escludere, soccorrendo in ogni caso la normativa generale in materia di mandato. In tal senso, del resto, si è espressa anche la Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 28719 del
16/12/2020), rilevando che “E' noto, poi, che ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c.
(norma dettata per le s.p.a., ma analogicamente applicabile pure alle s.r.l., in difetto,
per queste ultima, di specifica disciplina), gli amministratori sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il
diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta
causa”.
Le conclusioni raggiunte non possono essere superate neanche in forza del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 481 del 29/12/2005, la quale si è limitata ad escludere l'esistenza dei denunciati vizi di eccesso di delega della disciplina disegnata dal d.lgs 6/2003 in relazione alla procedura di controllo ex art. 2409 c.c. (non più
richiamato con riferimento alle società a responsabilità limitata) e che al contrario sottolinea con riferimento alle società a responsabilità limitata che “la legge delega
pag. 11/27 dispone che l'autonomo ed organico complesso di norme sia <
della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci>>”.
In ogni caso, a prescindere dall'eccezione di tardività del rilievo in quando svolto dall'odierno TE solo nella comparsa conclusionale di primo grado, si rileva che a norma dell'art. 12 dello statuto (doc. 1 nel fascicolo dell'attore) gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e che a norma del successivo art. 19 in ogni caso ai soci è
riservata la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo. La
lettura sistematica delle richiamate disposizioni consente pertanto di riconoscere il potere dell'assemblea di revoca dell'amministratore in forza dello Statuto.
Infondato appare anche il primo motivo dell'appello incidentale, da esaminare preliminarmente per ragioni di natura sistematica, con il quale l'appellata società ha impugnato il capo di sentenza che ha ritenuto la delibera di revoca dell'amministratore priva della allegazione di una giusta causa.
Assume la che, avendo la deliberazione indicato che il Controparte_1 Parte_1
era rimosso dalla carica per “ragioni di opportunità”, detta espressione fosse sufficiente ad integrare una giusta causa di recesso.
L'assunto non appare condivisibile alla luce del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui “Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca
dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono
essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una
successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori” (cfr. Cass. sent. n. 21495
pag. 12/27 del 06/10/2020; n. 2037 del 26/1/2018; n. 23557 del 12/9/2008). In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la deliberazione di revoca deve esporre le ragioni che la giustificano, con caratteri di effettività e in modo adeguatamente specifico, in quanto nel diritto societario costituiscono “un numero limitato le deliberazioni degli
organi sociali soggette per legge all'obbligo di motivazione (cfr. artt. 2391, 2391-bis,
2441, quinto comma, 2497-ter cod. civ.), restando di regola i soci liberi di determinarsi
senza necessariamente esternare le ragioni delle proprie decisioni. Accanto alle ipotesi
in cui le deliberazioni societarie debbano essere motivate per esplicito dettato
normativo, altre possono essere individuate in via interpretativa. Tra di esse vi sono
appunto, sia pure con connotati fra loro parzialmente diversi, le deliberazioni di
interruzione del rapporto sociale (artt. 2287, 2473-bis, 2533 cod. civ.), gestorio (art.
2259, 2383, 2409-duodecies cod. civ.) o sindacale (art. 2400 cod. civ.), dove la
necessità di verificare la sussistenza della giusta causa, o della fattispecie statutaria,
impone di motivare la deliberazione al momento in cui essa viene assunta. Pertanto, se
è vero che il legislatore ha previsto un potere di recesso ex lege in capo alla società,
tanto che la giusta causa non si pone come requisito di efficacia dell'atto, la condizione
della sussistenza di ragioni integranti la medesima è, tuttavia, da verificare per
impedire la nascita del diritto al risarcimento del danno”. Inoltre, “l'indicazione delle
ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea
ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione
(Cass. 12 settembre 2008, n. 23557; v. pure, in tema di esclusione del socio da società
personale, Cass. 16 giugno 1989, n. 2887)”.
pag. 13/27 Alla luce dei richiamati principi è evidente come il generico richiamo “a ragioni di opportunità” appare privo del carattere sia di specificità che di effettività e non consente alcun controllo da parte dell'autorità giudiziaria.
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo dell'appello principale, con il quale il censura il capo di sentenza che ha limitato la Parte_1
liquidazione del preavviso a soli sei mesi ed ha rigettato le ulteriori voci di danno di cui aveva richiesto il risarcimento.
Sotto il primo profilo rileva che la liquidazione del preavviso, derivante dalla mancanza di una giusta causa di revoca dall'incarico, deve essere congruo cioè deve essere individuato in un “lasso di tempo che ragionevolmente consentirebbe
all'amministratore revocato di trovare un nuovo incarico o un'analoga prestazione e
compenso” ed impone la “commisurazione del risarcimento in base alle aspettative di
prosecuzione dell'incarico e della sua retribuzione” in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 23557/2008. Aggiunge inoltre
(cfr. pag. 18 dell'atto di appello) che al momento della revoca egli aveva 67 anni
(rectius poco meno di 75, atteso che è nato nel novembre del 1946 e la delibera di revoca risale al luglio 2021) e che per rivestire l'incarico per cui è causa aveva
“abbandonato il proprio studio e la propria clientela”, sicché “ha grosse difficoltà di
svolgere attività di libero professionista qualora volesse ritornare ad occuparsi dei suoi
“vecchi” clienti che nel frattempo hanno rinvenuto un differente consulente”.
In punto di fatto occorre innanzitutto rilevare che dalla documentazione prodotta dalla appellata società non risulta corrispondente a vero la circostanza che il abbia Parte_1
pag. 14/27 cessato la propria attività libero professionale. Ed infatti, premesso che lo stesso non risulta mai essere stato iscritto all'ordine dei commercialisti (cfr. doc. 4 nel fascicolo dell'appellata), risulta documentato (cfr. docc. 5 e 6 ibidem) che il Parte_1
dopo oltre un anno dall'inizio dell'incarico di amministratore della Controparte_1
in data 23/1/2020 ha iscritto la propria omonima impresa individuale esercente il codice
attività 63.11.11 – Elaborazione elettronica di dati contabili - esclusi i Centri di
assistenza fiscale – Caf, tuttora in essere. Conferma di questo si rinviene anche nella circostanza che le fatture emesse nei confronti di per lo svolgimento Controparte_1
dell'attività di amministratore unico non hanno numerazione progressiva (nn. 1, 3, 5, 7,
8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 del 2020- in doc. n. 7° ibidem- e nn. 1, 2, 4, 6, 7, 9 del 2021 in doc. n. 7B ibidem). Quindi, se è pur vero che il è receduto dalla società Parte_1
“Elaborazioni dati di e ”, è anche vero che egli Parte_2 Controparte_2
è rimasto socio della stessa sino al dicembre 2019, e quindi in data pressocché prossima alla costituzione della propria impresa individuale, per poi iscrivere la propria impresa individuale avente lo stesso oggetto sociale. Risulta inoltre provato dalla medesima società appellata che la nomina ad amministratore unico non ha avuto alcun rilievo causale nel senso indicato dall'TE nelle scelte da lui operate di recesso dalla società di cui era socio, alla luce del tenore della missiva inviata dallo “
[...]
” all'odierna deducente (cfr. doc. n. 8 ibidem), in cui si rappresenta Controparte_3
disappunto per l'inaspettato trasferimento della tenuta della contabilità della appellata società alla impresa gestita dall'TE unitamente a quella di non precisati ulteriori clienti della medesima società scrivente.
pag. 15/27 Inoltre, non può sottacersi l'ulteriore circostanza che l'incarico di amministratore,
conferito in data 1/2/2019, risulta retribuito solo a partire dal gennaio 2020 mentre per il periodo precedente non era previsto alcun compenso.
Quanto al carattere avanzato della propria età anagrafica, questa Corte si limita a rilevare che, trattandosi di un incarico non di natura subordinata, per il quale l'esperienza maturata riveste particolare importanza (come emerge dal fatto che lo stesso incarico in discussione è stato conferito al circa due anni e mezzo Parte_1
prima della delibera di revoca e quindi quando egli era già ultrasettantenne) si tratta di una circostanza di non particolare rilevanza, anche in considerazione della predetta attività di impresa che il ha continuato a svolgere nel tempo. In ogni caso si Parte_1
sottolinea che l'TE al momento della revoca aveva già raggiunto ampiamente l'età pensionabile.
Le circostanze che precedono sono state adeguatamente considerate dal Tribunale per quantificare il danno in misura pari al compenso che l'amministratore avrebbe percepito nell'arco di sei mesi, ritenuti come ordinariamente necessari per procurarsi un analogo incarico ovvero altra adeguata occupazione. Tempo questo del tutto corrispondente a quello affermato dalla giurisprudenza di merito di settore come puntualmente richiamata da parte appellata (ex multis, Tribunale di Firenze 9/3/2022, Tribunale di Milano Sez.
spec. Impresa, 20/05/2021; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 09/06/2021, Tribunale
di Milano 18/2/2020) e superiore a quello ritenuto congruo nella invocata sentenza della
Cassazione n. 23557/2008 (pari a tre mesi). Tempo, infine, coincidente (ed addirittura superiore) a quello che il aveva richiesto ai soci nel corso del colloquio del 3 Parte_1
luglio per potersi “organizzare nella ricerca di una occupazione” come risulta dalle pag. 16/27 dichiarazioni rese dal medesimo al proprio perito psicodiagnostico (cfr. pag. Parte_1
4 dell'all. 3 all'atto di citazione di primo grado).
In parte qua la sentenza deve pertanto essere confermata.
Sotto il secondo profilo lamenta in primo luogo l'TE il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance, individuato in quello “derivante dal reddito dalla libera
professione che è stata abbandonata dal per dedicarsi completamente Parte_1
all'amministrazione della danno che può quantificarsi con il reddito Controparte_1
percepito e documentato dall'attore negli anni precedenti allo svolgimento dell'attività
in favore della società convenuta” e in quello “derivante dalla possibilità di rinvenire
un analogo incarico presso altre azione del settore e non”.
Ribadito quanto sopra già rilevato e cioè che il ha continuato a svolgere la Parte_1
medesima attività professionale che svolgeva in qualità di socio della s.n.c.
Elaborazione dati di e mediante la costituzione di una Pt_2 Pt_2 Parte_1
propria autonoma impresa individuale durante e dopo la revoca dell'incarico di amministratore della questa Corte non può non evidenziare che la CP_1
mancata allegazione specifica di quali siano chances perdute e cioè di quali incarichi l'TE aveva occasione favorevole di acquisire (nella specie non è stata allegata neanche una mera aspettativa finalizzata), impone il rigetto di tale voce di danno, che di fatto risulta una mera duplicazione del risarcimento commisurato al congruo preavviso.
Non meritevole di accoglimento è anche la richiesta di risarcimento del danno alla salute.
pag. 17/27 A riguardo occorre innanzitutto ribadire che la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità esclude l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto alla conservazione sine
die dell'incarico: “l'assemblea può revocare gli amministratori in qualunque tempo,
ossia durante tutta la vita del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in
origine per la carica … la giusta causa di revoca è nozione distinta sia dal mero
inadempimento sia dalle gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c.: essa riguarda
circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no
dall'amministratore stesso, che però pregiudicano l'affidamento dei soci nelle sue
attitudini e capacità: in una parola il rapporto fiduciario tra le parti … si tratta non
già di un potere illimitato dell'assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata
che … trova un limite nel presupposto della giusta causa: non però nel senso che questa
sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso
ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo invece la giusta
causa il più limitato ruolo di escludere in radice l'obbligo risarcitorio per il recesso
anticipato del rapporto prima della sua scadenza” (cfr. Cass. sent. n. 2037/2018).
In secondo luogo, si rileva che il non ha svolto alcuna allegazione specifica Parte_1
in relazione alle conseguenze psicofisiche derivate dalla revoca dell'incarico. Nell'atto di citazione (nessuna ulteriore precisazione è contenuta nella prima memoria ex art. 183
c.p.c.) si legge infatti solo che egli “a seguito della revoca, inaspettata, del mandato
dalla carica di amministratore ha subito tale condotta ed è stato costretto a ricorrere
alle cure di uno specialista psicologo che lo aiutasse a superare una profonda crisi
personale incapace di proseguire ogni ulteriore rapporto lavorativo e di conseguenza
impossibilitato a svolgere la propria attività di libero professionista, che tra l'altro
pag. 18/27 aveva abbandonato quando accettò l'incarico di amministratore della
Egli è tutt'oggi in cura”. Inoltre nessuna prova orale è stata Controparte_1
articolata dall'attore a riguardo, ma risulta prodotta solo una perizia a firma di uno psicologo (cfr. all. 3 all'atto di citazione di primo grado), il quale ha fondato le sue conclusioni sulla base di un solo incontro, nel corso del quale ha proceduto ad un esame psicodiagnostico sulla base delle mere dichiarazioni rilasciate dal e all'esito Parte_1
del quale ha consigliato all'TE di richiedere “consulto medico al fine di
verificare la necessità di un contenimento farmacologico” e intraprendere un “percorso
psicologico di sostegno”. Ebbene non è stata prodotta agli atti alcuna prova né
dell'espletamento di una consulenza medica, né dell'acquisto di farmaci né dello svolgimento di una terapia di supporto piscologico. Non è stata richiesta dall'TE
neanche una CTU medico legale per verificare l'esistenza e l'entità della asserita malattia, che comunque avrebbe avuto natura meramente esplorativa, stante l'assoluta carenza probatoria in ordine alle circostanze di fatto poste a suo fondamento.
Quanto al danno non patrimoniale, inteso come danno morale, all'onore e alla reputazione si osserva che la delibera di revoca è stata dichiarata priva di giusta causa per la mancata indicazione dei motivi posti a base della decisione assunta, per cui non è
possibile individuare alcuna “argomentazione ingiuriosa e diffamatoria, animata da
colpa o da dolo, lesiva del pregiudizio professionale” e nessuna lesione dei diritti fondamentali della persona può, quindi, dirsi conseguente dalla iscrizione della delibera medesima nel registro delle imprese per la sua visibilità da parte di terzi.
Riconosce l'TE (vedi dichiarazioni rese dal al proprio perito ai fini Parte_1
dell'espletamento dell'incarico conferitogli) che i soci gli avrebbero comunicato in data pag. 19/27 3/7/2021 la revoca dell'incarico, tuttavia nel corso dell'intero giudizio non ha mai precisato il contenuto specifico del colloquio (e in particolare non ha mai affermato che le modalità della comunicazione siano state offensive per il suo decoro e la sua dignità
personale o tali comunque da pregiudicare il suo onore) e non ha mai affermato che altre persone vi fossero presenti. Nessuna prova è stata offerta a riguardo.
Nella comparsa conclusionale di primo grado il ha dedotto che la circostanza Parte_1
che la convenuta società abbia avanzato domanda riconvenzionale, allegando che “egli
abbia mal gestito gli incarichi conferiti aumentando i debiti sociali”, costituiva una diffamazione. Si tratta, con evidenza, di una prospettazione del tutto infondata,
presentando gli scritti difensivi della convenuta società i caratteri della correttezza formale, della continenza e della stretta inerenza rispetto all'azione giudiziale svolta in via riconvenzionale.
Nell'atto di citazione in appello, infine, il afferma che gli specifici addebiti Parte_1
contenuti nella comparsa di costituzione della appellata società, costituenti
“argomentazioni diffamatorie che ledono il prestigio e la professionalità dell'esponente
sufficienti a denigrare, diffamare offendere la reputazione e la professionalità del
”, sarebbero stati diffusi pubblicamente a diversi soggetti quali Parte_1
“commercialista , consulente della società, banche società finanziarie, clienti e
fornitori”, ma la circostanza (si ribadisce allegata tardivamente solo in appello) è del tutto priva di riscontro probatorio mai offerto dall'TE che ne era onerato.
Nessun danno può pertanto essere riconosciuto anche a tale titolo, con conseguente integrale conferma sul punto della sentenza impugnata.
pag. 20/27 Per ragioni di carattere sistematico deve a questo punto esaminarsi il quarto motivo dell'appello principale, con il quale l'TE lamenta l'erroneità della decisione per avere escluso la rivalutazione monetaria e non avere applicato “gli interessi di mora”.
Quanto alla rivalutazione monetaria, essendo il risarcimento/indennizzo liquidato a titolo di preavviso un debito di valore, l'importo di € 20.000,00 liquidato dal Tribunale
e qui ribadito deve essere rivalutato, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca
(15/7/2021) fino alla data della pronuncia di primo grado.
Quanto agli interessi, la natura di debito di valore e non di valuta impone di qualificare gli interessi dovuti come compensativi del lucro cessante e non come moratori (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 37798 del 27/12/2022) con conseguente esclusione dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 1224 c.c.. Sono quindi dovuti i soli interessi legali sulla somma tempo per tempo rivalutata.
Devono a questo punto essere esaminati il terzo motivo dell'appello principale e il secondo e il terzo motivo dell'appello incidentale, relativi ai capi di sentenza che rispettivamente hanno in parte accolto e in parte rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla . Controparte_1
Il assume l'erroneità del parziale accoglimento della domanda risarcitoria in Parte_1
quanto fondata su una perizia di parte che la Suprema Corte ritiene non essere fonte di prova, ma una mera allegazione difensiva, e su fatture contestate e non riferibili ad esso amministratore.
pag. 21/27 A riguardo occorre rilevare che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. il , in Parte_1
relazione alle fatture n. 20 del 18/12/2020 (docc. 10 e 10 bis nel fascicolo dell'appellata), n. 4 del 22/7/2020 (docc. 11 e 11 bis ibidem), n. 9 del 4/2/2021 (docc.
12 e 12 bis), n. 43 del 2176/2021 (docc. 13 e 13 bis ibidem), non solo non ha contestato la riferibilità a sé medesimo degli acquisti relativi ad esse, ma a pag. 18 ha affermato che dette fatture erano state formalmente intestate alla appellata società e dalla stessa pagate al fine di porre in compensazione il relativo importo con quello che i soci personalmente dovevano a per la restituzione di un prestito da lei Testimone_1
erogato.
Il Tribunale sul punto ha ritenuto non compensabili i dedotti relativi crediti, risultando con evidenza la società di capitali soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche dei soci che avevano ricevuto il finanziamento. Tale capo della sentenza non è stato oggetto di alcuna ragionata contestazione, con conseguente definitività del relativo accertamento.
Quanto al decespugliatore (docc. 14 e 13 bis ibidem) il non ha contestato che Parte_1
la sede della società è priva di un giardino o di aiuole (come emerge anche dalle fotografie prodotte sub doc. 39 ibidem) e quindi l'utilità e la destinazione del bene in oggetto all'esercizio dell'attività sociale, così come l'avvenuto pagamento del bene medesimo da parte della limitandosi ad affermare che lo stesso è nella CP_1
disponibilità dei soci. Tuttavia, dall'esame della documentazione acquisita in giudizio non risulta che il bene in questione sia stato mai consegnato alla società: non solo il
DD (doc. 17 ibidem) non è stato sottoscritto da alcuno, ma lo stesso reca una data di partenza della consegna (15/11/2021 ore 15.13) del tutto incompatibile con la data del pag. 22/27 documento medesimo (12/6/2021), peraltro a fronte dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo alla data della emissione della fattura (14/6/2021). Ebbene, a fronte dei rilievi che precedono il non ha articolato alcuna prova a giustificazione Parte_1
dell'acquisto de quo, del fatto che lo stesso è stato effettuato direttamente dai soci ovvero della sua destinazione. Correttamente, pertanto, il primo giudice ne ha affermato la responsabilità risarcitoria a carico del . Parte_1
Nessuna ragionata contestazione è stata svolta neanche in relazione all'esborso di €
95,00 (doc. 23 ibidem) sostenuto dalla società per la visita medica effettuata in favore della moglie dell'TE. Il relativo accertamento è pertanto divenuto irrevocabile.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto la conferma in parte qua della sentenza impugnata.
La ha di contro impugnato il disposto rigetto della domanda Controparte_1
risarcitoria avanzata in relazione alle maggiori spese sostenute in relazione all'assunzione del figlio dell'TE principale, per complessivi € Controparte_4
19.179,90 (di cui €4.421,98 a titolo di rimborso chilometrico), alle sanzioni applicate in relazione alle ritenute fiscali dei dipendenti non versate per complessivi € 1.302,39 e al costo della pratica relativa al credito di imposta per € 9.109,22.
Quanto alle maggiori spese sostenute in relazione al superiore inquadramento di
(l'assunzione dello stesso risale a periodo antecedente al Controparte_4
conferimento dell'incarico al padre di amministratore unico della , Controparte_1
non essendo in contestazione la qualifica professionale del predetto dipendente, questa
Corte ritiene condivisibili le conclusioni raggiunte dal primo giudice circa la non pag. 23/27 irragionevolezza degli aumenti riconosciuti. Alle medesime conclusioni deve giungersi in relazione al costo per la pratica relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, il cui mancato buon fine è riconducibile al mancato completamento della pratica riferibile anche alla condotta dei soci e in particolare di quello che si occupava degli aspetti tecnici dell'attività svolta (cfr. perizia a firma dr. sub doc. 19 Per_2
ibidem).
Quanto invece alle sanzioni per il mancato pagamento delle ritenute fiscali dei dipendenti, dalla stessa perizia prodotta dalla TE incidentale emerge da un lato il grave deficit economico in cui versava la società e dall'altro l'aumento dell'esposizione complessiva dei debiti fiscali e previdenziali per importi di ben lunga superiori a quelli ai pagamenti indebiti effettuati dall'amministratore. La sentenza impugnata deve pertanto deve essere confermata anche sul punto, non essendo stata acquisita prova della liquidità necessaria perché l'amministratore potesse provvedere ai pagamenti.
Meritevole di accoglimento è invece la domanda risarcitoria qui riproposta in relazione ai rimborsi chilometrici effettuati in favore di in difetto della Controparte_4
necessaria documentazione giustificativa di sostegno. L'TE principale non ha svolto alcuna contestazione in relazione a tale circostanza e non ha articolato alcuna prova a sostegno della debenza degli importi indebitamente pagati a detto titolo,
limitandosi ad articolare un unico capitolo di prova testimoniale (cap. 55) finalizzato ad acquisire la circostanza che le richieste di rimborso erano state compilate dalla ragioniera della società, evenienza questa del tutto irrilevante al fine di accertare il diritto a percepire il relativo emolumento. Il deve pertanto essere condannato Parte_1
a restituire dalla TE incidentale anche l'ulteriore importo di € 4.421,98.
pag. 24/27 La ha altresì impugnato il capo di sentenza che ha rigettato la Controparte_1
domanda di condanna al pagamento anche dell'IVA relativa alle fatture riferibili all'acquisto di beni e servizi in favore dell'amministratore o della sua famiglia.
A riguardo questa Corte ritiene fondati i rilievi svolti dall'TE per cui l'IVA nel caso di specie costituisce un costo per la società, dovendo questa procedere alla rettifica della contabilità e riversare all'erario l'IVA indebitamente detratta perché le fatture non ineriscono all'attività svolta dalla società e non è quindi detraibile ai sensi dell'art. 19
dPR 633/1972. Il deve pertanto essere condannato al pagamento Parte_1
dell'ulteriore importo di € 4.351,34.
In definitiva in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla deve essere condannato al pagamento della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 28.552,15
Ancora, meritevole di accoglimento è il quarto motivo di appello incidentale,
con il quale la ha impugnato il capo di sentenza che ha qualificato il Controparte_1
debito risarcitorio accertato a carico dell'ex amministratore come debito di valuta e non di valore. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte quello per cui “Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi
dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che
si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più
genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno
emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di
valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al
pag. 25/27 momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma
di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la
commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del
vincolo” (cfr. per tutte Cass. sent. n. 11018 del 25/5/2005). L'importo riconosciuto a titolo di risarcimento deve pertanto essere rivalutato dal 15/7/2021 alla data della pronuncia di primo grado. Sono altresì dovuti interessi legali sulla predetta somma tempo per tempo rivalutata.
Infine, infondato è il quinto motivo dell'appello principale con il quale il ha impugnato il capo di sentenza che ha compensato integralmente le spese Parte_1
di lite, chiedendo che queste siano messe a carico della appellata società, avendo il
Tribunale accolto le domande svolte.
A riguardo questa Corte si limita a rilevare che il parziale accoglimento di entrambe le domande reciprocamente proposte da ciascuna delle parti, ha giustificato l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. sia al primo grado di giudizio sia al presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1277 del 27/10-8711/2022 pronunciata dal Tribunale di Ancona
Sezione Specializzata Imprese, così decide nel contraddittorio delle parti:
in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna la al Controparte_5
pagamento in favore di della complessiva somma di € 20.000,00, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria dal 15/7/2021 alla data della sentenza di primo grado ed pag. 26/27 interessi sulla somma tempo per tempo rivalutata fino al saldo;
condanna Parte_1
al pagamento in favore della della complessiva somma di €
[...] Controparte_1
28.552,15, oltre rivalutazione monetaria dal 15/7/2021 alla data della sentenza di primo grado ed interessi sulla somma tempo per tempo rivalutata fino al saldo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7/1/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
pag. 27/27