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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/10/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 472/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 472/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. SE (MI) il 08/05/1996 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DI FRANCESCO SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. ) n. MILANO il 29/10/1987 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ARENOSTO FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
1) viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_2 collocamento prevalente presso la madre;
2) il padre terrà con sé la figlia con le seguenti tempistiche: Pt_2 a) a fine settimana alternati dal venerdì a fine scuola alla domenica ore 21.00 circa, oltre a un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi tra le parti;
b) nelle vacanze natalizie, ad anni alterni (alternandosi con la mamma di anno in anno) dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre mattina con un genitore e con l'altro dal 30 dicembre mattina al termine delle vacanze natalizie;
per il 2025 la prima settimana verrà trascorsa con il padre. c) durante il periodo di festività pasquali, l'intero periodo verrà suddiviso pariteticamente tra genitori (trascorrendo con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo); per la pasqua 2026 il primo periodo (compreso il giorno di Pasqua) verrà trascorso con il padre.
- 1 - d) nei Ponti festivi uniti al fine settimana, con il genitore di competenza per il weekend;
e) per le altre festività che non costituiscono “ponte”, i genitori si alterneranno pariteticamente;
f)per le vacanze di Carnevale, l'intero periodo sarà suddiviso pariteticamente tra genitori;
g) per due settimane consecutive, nel periodo delle vacanze estive. L'esatto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
3) per il tempo in cui permane con ciascun genitore, questi è tenuto Pt_2 ad assicurare la propria personale presenza;
salvo che per intervalli di tempo da contenere a quanto necessario per esigenze lavorative o di salute, ogni genitore potrà affidare la minore a persona di fiducia, della famiglia o baby sitter. I genitori danno atto che i difensori hanno già provveduto a comunicarsi reciprocamente i nominativi delle persone alle cui cure e sorveglianza la minore potrà essere affidata in caso di loro assenza o impedimento;
4) il sig. contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla CP_1 Pt_2 sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno pari a Parte_1 450,00 euro, in tale misura quantificato dal mese in cui la madre avrà stipulato un contratto di locazione o acquistato altro immobile, dandone comunicazione al sig. Fino a tale momento, l'assegno mensile versato dal padre sarà CP_1 quello già in precedenza fissato a 300,00 euro/mensili. In ogni caso, entrami gli importi saranno annualmente rivalutabili secondo i parametri ISTAT;
5) Le spese extra assegno relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- 2 - h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Le parti convengono che solo le spese di refezione scolastica verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori. Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I coniugi, espressamente, concordano che la documentazione potrà essere inviata via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria:
- per la madre 'dibe. t' o quella diversa eventualmente comunicata;
Email_1
- per il padre o quella diversa eventualmente Email_2 comunicata. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale sopra concordata.
6) La sig.ra avrà diritto a percepire il 100% Parte_1 dell'Assegno Universale per i Figli (e ogni altra analoga forma di sostegno al reddito erogata nell'interesse della prole);
7) A definizione delle reciproche partite dare/avere, il sig.
[...] si impegna a versare alla sig.ra la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 30.000,00 euro (trentamila) con le seguenti modalità: a) € 15.000,00 (quindicimila/00) entro due giorni dal deposito delle presenti note scritte, che avverrà entro e non oltre il 01.08.2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle Parte_1 seguenti coordinate (IBAN [...]);
- 3 - b) € 15.000,00 (quindicimila/00) entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio resa da questo Tribunale, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle seguenti coordinate (IBAN Parte_1 [...]). Resta inteso che, qualora la signora muti i propositi nelle more Parte_1 (dopo il deposito delle note scritte e prima della pubblicazione della sentenza) e, conseguentemente, non venga pubblicata la sentenza che recepisca l'accordo raggiunto, la signora sarà tenuta a restituire quanto Parte_1 percepito (ovvero 15.000,00 euro). 8) Spese compensate tra le parti
*
Atti comunicati al PM in sede (ultimo visto: 18.3.2025).
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Il procedimento ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra Parte_1
e con riferimento alla loro figlia
[...] Controparte_1 Persona_1 nata a [...] il [...].
All'esito del sub-procedimento n. 472-1/2025, relativo all'istanza della ricorrente ex art. 473-bis.15 c.p.c., le parti avevano rinvenuto un provvisorio accordo, poi non del tutto perfezionatosi.
Sentiti i genitori all'udienza di comparizione dell'11.6.2025, il Giudice relatore ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, non totalmente accolta, tuttavia, dalle parti.
Di conseguenza, con ordinanza del 4.7.2025, il Giudice relatore ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti da ritenersi qui integralmente richiamati, fissando per l'1.10.2025 la prosecuzione del giudizio.
Nelle more le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo e hanno depositato le conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
Il Giudice relatore, sostituita l'udienza con il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., verificato che le stesse erano state sottoscritte materialmente anche dagli interessati, ha rimesso – come da richiesta – la causa in immediata decisione.
2. Le condizioni concordate tra i genitori, che in ampia parte replicano i provvedimenti assunti in corso di causa, non trovano ostacolo alcuno nella legge, appaiono pienamente rispondenti all'interesse della minore ed eque sotto il profilo economico.
La minore non deve essere sentita dal Tribunale, tanto in ragione dell'equilibrata intesa rinvenuta dai genitori, quanto a cagione dell'età.
3. Le spese sono compensate come da richiesta delle parti.
*
Per Questi Motivi
- 4 - Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, a definizione del giudizio di I grado n.
472/2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone sull'accordo delle parti:
1. PRENDE ATTO delle condizioni congiunte in epigrafe trascritte, come formulate con note congiunte dell'1.10.2025 e le a definizione del giudizio;
Pt_3
2. SPESE compensate;
3. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 08/10/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 472/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. SE (MI) il 08/05/1996 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DI FRANCESCO SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. ) n. MILANO il 29/10/1987 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ARENOSTO FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
1) viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_2 collocamento prevalente presso la madre;
2) il padre terrà con sé la figlia con le seguenti tempistiche: Pt_2 a) a fine settimana alternati dal venerdì a fine scuola alla domenica ore 21.00 circa, oltre a un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi tra le parti;
b) nelle vacanze natalizie, ad anni alterni (alternandosi con la mamma di anno in anno) dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre mattina con un genitore e con l'altro dal 30 dicembre mattina al termine delle vacanze natalizie;
per il 2025 la prima settimana verrà trascorsa con il padre. c) durante il periodo di festività pasquali, l'intero periodo verrà suddiviso pariteticamente tra genitori (trascorrendo con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo); per la pasqua 2026 il primo periodo (compreso il giorno di Pasqua) verrà trascorso con il padre.
- 1 - d) nei Ponti festivi uniti al fine settimana, con il genitore di competenza per il weekend;
e) per le altre festività che non costituiscono “ponte”, i genitori si alterneranno pariteticamente;
f)per le vacanze di Carnevale, l'intero periodo sarà suddiviso pariteticamente tra genitori;
g) per due settimane consecutive, nel periodo delle vacanze estive. L'esatto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
3) per il tempo in cui permane con ciascun genitore, questi è tenuto Pt_2 ad assicurare la propria personale presenza;
salvo che per intervalli di tempo da contenere a quanto necessario per esigenze lavorative o di salute, ogni genitore potrà affidare la minore a persona di fiducia, della famiglia o baby sitter. I genitori danno atto che i difensori hanno già provveduto a comunicarsi reciprocamente i nominativi delle persone alle cui cure e sorveglianza la minore potrà essere affidata in caso di loro assenza o impedimento;
4) il sig. contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla CP_1 Pt_2 sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno pari a Parte_1 450,00 euro, in tale misura quantificato dal mese in cui la madre avrà stipulato un contratto di locazione o acquistato altro immobile, dandone comunicazione al sig. Fino a tale momento, l'assegno mensile versato dal padre sarà CP_1 quello già in precedenza fissato a 300,00 euro/mensili. In ogni caso, entrami gli importi saranno annualmente rivalutabili secondo i parametri ISTAT;
5) Le spese extra assegno relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- 2 - h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Le parti convengono che solo le spese di refezione scolastica verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori. Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I coniugi, espressamente, concordano che la documentazione potrà essere inviata via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria:
- per la madre 'dibe. t' o quella diversa eventualmente comunicata;
Email_1
- per il padre o quella diversa eventualmente Email_2 comunicata. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale sopra concordata.
6) La sig.ra avrà diritto a percepire il 100% Parte_1 dell'Assegno Universale per i Figli (e ogni altra analoga forma di sostegno al reddito erogata nell'interesse della prole);
7) A definizione delle reciproche partite dare/avere, il sig.
[...] si impegna a versare alla sig.ra la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 30.000,00 euro (trentamila) con le seguenti modalità: a) € 15.000,00 (quindicimila/00) entro due giorni dal deposito delle presenti note scritte, che avverrà entro e non oltre il 01.08.2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle Parte_1 seguenti coordinate (IBAN [...]);
- 3 - b) € 15.000,00 (quindicimila/00) entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio resa da questo Tribunale, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle seguenti coordinate (IBAN Parte_1 [...]). Resta inteso che, qualora la signora muti i propositi nelle more Parte_1 (dopo il deposito delle note scritte e prima della pubblicazione della sentenza) e, conseguentemente, non venga pubblicata la sentenza che recepisca l'accordo raggiunto, la signora sarà tenuta a restituire quanto Parte_1 percepito (ovvero 15.000,00 euro). 8) Spese compensate tra le parti
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Atti comunicati al PM in sede (ultimo visto: 18.3.2025).
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Il procedimento ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra Parte_1
e con riferimento alla loro figlia
[...] Controparte_1 Persona_1 nata a [...] il [...].
All'esito del sub-procedimento n. 472-1/2025, relativo all'istanza della ricorrente ex art. 473-bis.15 c.p.c., le parti avevano rinvenuto un provvisorio accordo, poi non del tutto perfezionatosi.
Sentiti i genitori all'udienza di comparizione dell'11.6.2025, il Giudice relatore ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, non totalmente accolta, tuttavia, dalle parti.
Di conseguenza, con ordinanza del 4.7.2025, il Giudice relatore ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti da ritenersi qui integralmente richiamati, fissando per l'1.10.2025 la prosecuzione del giudizio.
Nelle more le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo e hanno depositato le conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
Il Giudice relatore, sostituita l'udienza con il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., verificato che le stesse erano state sottoscritte materialmente anche dagli interessati, ha rimesso – come da richiesta – la causa in immediata decisione.
2. Le condizioni concordate tra i genitori, che in ampia parte replicano i provvedimenti assunti in corso di causa, non trovano ostacolo alcuno nella legge, appaiono pienamente rispondenti all'interesse della minore ed eque sotto il profilo economico.
La minore non deve essere sentita dal Tribunale, tanto in ragione dell'equilibrata intesa rinvenuta dai genitori, quanto a cagione dell'età.
3. Le spese sono compensate come da richiesta delle parti.
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Per Questi Motivi
- 4 - Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, a definizione del giudizio di I grado n.
472/2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone sull'accordo delle parti:
1. PRENDE ATTO delle condizioni congiunte in epigrafe trascritte, come formulate con note congiunte dell'1.10.2025 e le a definizione del giudizio;
Pt_3
2. SPESE compensate;
3. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 08/10/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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