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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 701/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CI EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1737/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi S.r.l. - 02842830651 elettivamente domiciliato presso Via Rosa Jemma 2 84091 Battipaglia SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006092580045574505 TARI 2014
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2022738858 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per Municipia s.p.a., conformi a quelle della memoria depositata il 27 ottobre 2025; per il comune di Salerno, conforme alle deduzioni depositate il 5 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 17 marzo 2025 al comune di Salerno (d'ora in poi: il Comune) e a Municipia s.p.a., nonché depositato presso questa Corte il 2 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 2024 0006092580045574505, notificatagli il 7 marzo 2025 ed avente ad oggetto la TARI per l'annualità 2014. A detrimento di tale intimazione, recante un ammontare dovuto di
449,39 euro oltre agli accessori, l'odierno ricorrente ha lamentato che non gli era mai stata notificata l'ingiunzione ad essa sottesa e che, peraltro, non potevano reputarsi valide notificazioni eseguite dalla concessionaria SO.G.E.T. s.p.a. dopo la scadenza della rispettiva concessione. Inoltre il Ricorrente_1 ha eccepito la conseguente prescrizione quinquennale del credito tributario recato dall'intimazione impugnata.
Perciò di quest'ultima il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento.
2. Con deduzioni depositate il 5 maggio 2025 si è costituito il Comune, evidenziando che il 15 febbraio 2020 era stato notificato al Ricorrente_1 un avviso di accertamento prodromico all'intimazione impugnata;
e, per il resto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
3. Con memoria depositata il 27 ottobre 2025 si è costituita Municipia s.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (in sigla: RTI) concessionario del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune stesso: evidenziando che la pregressa ingiunzione di pagamento n° 38858, emessa dal precedente concessionario SO.G.E.T. s.p.a., era stata notificata al Ricorrente_1 il 23 marzo 2022, al pari di un conseguente sollecito qualche mese dopo;
ed altresì resistendo alle altre doglianze attoree.
4. Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In punto di fatto Municipia s.p.a. ha dimostrato che il 15 febbraio 2020 è stato restituito al mittente, per compiuta giacenza, l'avviso di accertamento da cui è scaturita l'intimazione impugnata, inviato al Ricorrente_1 al medesimo indirizzo di odierna residenza;
e che poi, tramite posta elettronica certificata, il 23 marzo 2022 gli era stata notificata l'ingiunzione n° 38858 basata sul predetto avviso di accertamento e, ancora, in data
27 settembre 2022 un sollecito scaturito da quell'ingiunzione.
Va da sé, peraltro, come tali notificazioni siano opponibili al Ricorrente_1 semplicemente in virtù del principio tempus regit actum, a nulla rilevando la formale scadenza del rapporto di concessione tra SO.G.E.T. s.p.a. ed il Comune.
6. La fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare le spese di lite: le quali, vista la tenuità di quest'ultima, possono contenersi in 150 euro in favore del
RTI, con l'aggiunta del rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA; e di 120 euro in favore del Comune, in virtù del comma 2-sexies dell'art. 15 c.p.t..
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare al raggruppamento temporaneo di imprese Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l. le spese di lite, complessivamente liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare al comune di Salerno le spese di lite, liquidate in 120 euro.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(GE US)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CI EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1737/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi S.r.l. - 02842830651 elettivamente domiciliato presso Via Rosa Jemma 2 84091 Battipaglia SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006092580045574505 TARI 2014
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2022738858 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per Municipia s.p.a., conformi a quelle della memoria depositata il 27 ottobre 2025; per il comune di Salerno, conforme alle deduzioni depositate il 5 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 17 marzo 2025 al comune di Salerno (d'ora in poi: il Comune) e a Municipia s.p.a., nonché depositato presso questa Corte il 2 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 2024 0006092580045574505, notificatagli il 7 marzo 2025 ed avente ad oggetto la TARI per l'annualità 2014. A detrimento di tale intimazione, recante un ammontare dovuto di
449,39 euro oltre agli accessori, l'odierno ricorrente ha lamentato che non gli era mai stata notificata l'ingiunzione ad essa sottesa e che, peraltro, non potevano reputarsi valide notificazioni eseguite dalla concessionaria SO.G.E.T. s.p.a. dopo la scadenza della rispettiva concessione. Inoltre il Ricorrente_1 ha eccepito la conseguente prescrizione quinquennale del credito tributario recato dall'intimazione impugnata.
Perciò di quest'ultima il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento.
2. Con deduzioni depositate il 5 maggio 2025 si è costituito il Comune, evidenziando che il 15 febbraio 2020 era stato notificato al Ricorrente_1 un avviso di accertamento prodromico all'intimazione impugnata;
e, per il resto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
3. Con memoria depositata il 27 ottobre 2025 si è costituita Municipia s.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (in sigla: RTI) concessionario del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune stesso: evidenziando che la pregressa ingiunzione di pagamento n° 38858, emessa dal precedente concessionario SO.G.E.T. s.p.a., era stata notificata al Ricorrente_1 il 23 marzo 2022, al pari di un conseguente sollecito qualche mese dopo;
ed altresì resistendo alle altre doglianze attoree.
4. Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In punto di fatto Municipia s.p.a. ha dimostrato che il 15 febbraio 2020 è stato restituito al mittente, per compiuta giacenza, l'avviso di accertamento da cui è scaturita l'intimazione impugnata, inviato al Ricorrente_1 al medesimo indirizzo di odierna residenza;
e che poi, tramite posta elettronica certificata, il 23 marzo 2022 gli era stata notificata l'ingiunzione n° 38858 basata sul predetto avviso di accertamento e, ancora, in data
27 settembre 2022 un sollecito scaturito da quell'ingiunzione.
Va da sé, peraltro, come tali notificazioni siano opponibili al Ricorrente_1 semplicemente in virtù del principio tempus regit actum, a nulla rilevando la formale scadenza del rapporto di concessione tra SO.G.E.T. s.p.a. ed il Comune.
6. La fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare le spese di lite: le quali, vista la tenuità di quest'ultima, possono contenersi in 150 euro in favore del
RTI, con l'aggiunta del rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA; e di 120 euro in favore del Comune, in virtù del comma 2-sexies dell'art. 15 c.p.t..
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare al raggruppamento temporaneo di imprese Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l. le spese di lite, complessivamente liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare al comune di Salerno le spese di lite, liquidate in 120 euro.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(GE US)