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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 296/2020 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 7 ottobre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.05.1984, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via dei Bianchi, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Gentile (p.e.c.: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.06.1948, elettivamente domiciliato in Palizzi Marina (RC), alla Via Pezza del
Fondaco n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Rosella Tassone (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATO
NONCHE'
Partita IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria,
Via Treviso n. 4, presso lo studio dell'Avv. William Lo Cicero (p.e.c.:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_3 atti;
APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 118/2020, emessa dal Tribunale di Locri in data 11.02.2020 nell'ambito del procedimento n. 1486/2015 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a senten za presentata in via telematica, rispettivamente, in data 01.10.2024, 07.10.2024 e
30.09.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Con provvedimento dell'1 luglio 2023 la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 7/10/2024 con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c..
Richiamato, dunque, l'atto di citazione in appello e le note di trattazione scritta depositate - da intendersi qui per integralmente richiamate e trascritte -, premesso impugnativamente il contenuto delle comparse di costituzione e risposta depositate nell'interesse del IG e dell perché CP_1 Controparte_3 infondate in fatto e diritto, con le presenti note, il Dott , come sopra Parte_1 rappresentato, domiciliato e difeso rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 118/2020 emessa dal Tribunale di Locri, nella causa iscritta al n. RG 1486/2015 R.G., pubblicata in data 11/02/2020, comunicata il 17.2.2020:
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del IG e, per Controparte_1
l'effetto, condannare l in persona del legale CP_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore a) al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore nella misura di 23.243,57 - ovvero € 26.847,41 (di cui 18.018,4 per danno biologico ed € 8.829,02 per danno morale al 49%) detratto quanto già ricevuto (€ 3.603,84) - o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo;
b) al risarcimento del danno patrimoniale attinente la perdita di guadagno, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché a rifondere la residua parte delle spese mediche sostenute dall'attore e riconosciute in sentenza pari ad € 441,97;
c) al risarcimento dei danni patiti dal Dott ex art. 96 C.P.C. per avere resistito in Pt_1 giudizio con mala fede e colpa grave. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”; per : “Il sottoscritto Avv. Rosella Tassone nell'interesse del IG. Controparte_1
giusta ordinanza del 19.03.2021 precisa le conclusioni riportandosi a tutte le CP_1 eccezioni, difese e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e di risposta e ai successivi atti e verbali di causa che devono intendersi integralmente riportate e trascritte nella presente nota di trattazione, con vittoria delle spes e e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. L'Avv. Rosella Tassone chiede che l'Ecc.ma Corte voglia trattenere la causa in decisione.”; infine per la come segue: “Il sottoscritto Controparte_2
Avv. William Lo Cicero, quale difensore della società Controparte_2
in virtù di procura alle liti in atti, in ossequio alla ordinanza del19.03.2021
[...] precisa le conclusioni riportandosi a tutte le eccezioni, difese e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e di risposta e ai successivi atti e verbali di causa che devono intendersi integralmente riportate e trascritte nella presente nota di trattazio ne e di seguito riportate:
1)-Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto Sviluppo (D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 (c.d. “ filtro in appello ”) e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta.
2)-Rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto;
3)-Riconfermare in toto la sentenza N. 118/2020 (R.G. 1486/2015), pubblicata il
11.02.2020, emessa dal Tribunale di Locri, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lilia MARRA.
4)-Onerare l'appellant delle spese e compensi anche del presente Parte_1 grado di giudizio.
L'Avv. Lo Cicero chiede che l'Ecc.ma Corte voglia trattenere la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 C.F._1
27.05.1984, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via dei Bianchi, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Gentile (p.e.c.: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.06.1948, elettivamente domiciliato in Palizzi Marina (RC), alla Via Pezza del
Fondaco n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Rosella Tassone (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATO
NONCHE'
Partita IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria,
Via Treviso n. 4, presso lo studio dell'Avv. William Lo Cicero (p.e.c.:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_3 atti;
APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 118/2020, emessa dal Tribunale di Locri in data 11.02.2020 nell'ambito del procedimento n. 1486/2015 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a senten za presentata in via telematica, rispettivamente, in data 01.10.2024, 07.10.2024 e
30.09.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Con provvedimento dell'1 luglio 2023 la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 7/10/2024 con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c..
Richiamato, dunque, l'atto di citazione in appello e le note di trattazione scritta depositate - da intendersi qui per integralmente richiamate e trascritte -, premesso impugnativamente il contenuto delle comparse di costituzione e risposta depositate nell'interesse del IG e dell perché CP_1 Controparte_3 infondate in fatto e diritto, con le presenti note, il Dott , come sopra Parte_1 rappresentato, domiciliato e difeso rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 118/2020 emessa dal Tribunale di Locri, nella causa iscritta al n. RG 1486/2015 R.G., pubblicata in data 11/02/2020, comunicata il 17.2.2020:
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del IG e, per Controparte_1
l'effetto, condannare l in persona del legale CP_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore a) al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore nella misura di 23.243,57 - ovvero € 26.847,41 (di cui 18.018,4 per danno biologico ed € 8.829,02 per danno morale al 49%) detratto quanto già ricevuto (€ 3.603,84) - o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo;
b) al risarcimento del danno patrimoniale attinente la perdita di guadagno, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché a rifondere la residua parte delle spese mediche sostenute dall'attore e riconosciute in sentenza pari ad € 441,97;
c) al risarcimento dei danni patiti dal Dott ex art. 96 C.P.C. per avere resistito in Pt_1 giudizio con mala fede e colpa grave. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”; per : “Il sottoscritto Avv. Rosella Tassone nell'interesse del IG. Controparte_1
giusta ordinanza del 19.03.2021 precisa le conclusioni riportandosi a tutte le CP_1 eccezioni, difese e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e di risposta e ai successivi atti e verbali di causa che devono intendersi integralmente riportate e trascritte nella presente nota di trattazione, con vittoria delle spes e e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. L'Avv. Rosella Tassone chiede che l'Ecc.ma Corte voglia trattenere la causa in decisione.”; infine per la come segue: “Il sottoscritto Controparte_2
Avv. William Lo Cicero, quale difensore della società Controparte_2
in virtù di procura alle liti in atti, in ossequio alla ordinanza del19.03.2021
[...] precisa le conclusioni riportandosi a tutte le eccezioni, difese e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e di risposta e ai successivi atti e verbali di causa che devono intendersi integralmente riportate e trascritte nella presente nota di trattazio ne e di seguito riportate:
1)-Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto Sviluppo (D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 (c.d. “ filtro in appello ”) e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta.
2)-Rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto;
3)-Riconfermare in toto la sentenza N. 118/2020 (R.G. 1486/2015), pubblicata il
11.02.2020, emessa dal Tribunale di Locri, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lilia MARRA.
4)-Onerare l'appellant delle spese e compensi anche del presente Parte_1 grado di giudizio.
L'Avv. Lo Cicero chiede che l'Ecc.ma Corte voglia trattenere la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:Parte_1 dinanzi a questo Tribunale e la Controparte_1 Controparte_5 chiedendo di: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
IG. e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento Controparte_6 del danno patito dall'attore nella misura di € 43.888,46, o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa con gli interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo;
- Condannare il IG in solido con la Compagnia di Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni patiti dal Dott ex art. 96 c.p.c. per Controparte_2 Pt_1 aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. A sostegno della propria domanda allegava che in data 26 ottobre 2014, nel percorrere la Strada Statale Jonica denominata SS106, aveva effettuato una breve sosta presso il bar denominato “mangia e bevi” sito nel centro cittadino di AL, in un luogo molto affollato data l'ora e la festività. Erano circa le 11:30 del mattino, quando, all'uscita del bar si accingeva ad attraversare la SS106 e veniva violentemente investito e scaraventato a distanza di diversi metri da un'autovettura che transitava ad alta velocità, modello FIAT PANDA targata DB861KK, con polizza n. CP_2
08345101501, di proprietà e condotta dal IG , che arrestava la Controparte_1 sua marcia solo a diversi metri dall'incidente.
Specificava che, successivamente al sinistro, intervenivano i Carabinieri. Aggiungeva di aver riportato in conseguenza dell'urto gravi lesioni e di essere stato trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell'Ospedale di Melito Porto Salvo. Poi, a causa della criticità delle lesioni riportate, si rendeva necessario il trasferimento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Reggio Calabria dove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura 3° medio omero dx”; successivamente, in data 30/10/2014, veniva ricoverato presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia e sottoposto a intervento per la riduzione della “frattura scomposta pluriframmentaria 3° prossimale diafasi omero destro. Infrazione distale omero omolaterale.”
Puntualizzava che, dopo un periodo di cure, solo in data 13.03.2015 veniva dichiarato guarito ma con postumi invalidanti individuati dal proprio medico, dott. Per_1
, nella misura del 10%.
[...]
Riferiva, infine, di avere formalmente richiesto il risarcimento dei danni alla convenuta Società la quale, però, non aveva avanzato alcuna proposta risarcitoria.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando come il sinistro fosse da ascrivere alla responsabilità esclusiva de ll'attore che aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali e senza prestare la dovuta cautela.
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per i danni patiti a Controparte_1 causa del sinistro.>>.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti nonché
l'espletamento di C.T.U. medico legale sulla persona di Parte_1
Indi, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione mediante assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
1. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
;
[...]
2. accoglie parzialmente la domanda di e, per l'effetto, condanna i Parte_1 convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di:
- € 3.063,84 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad interes si sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
- € 110,49 per spese mediche, oltre interessi legali dalla domanda;
3. compensa le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi;
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio, liquidandole in € 1.006,60 (di cui € 196,80 per spese e € 810,00 per compensi), oltre I.V.A., c.p.a con aliquote di legge e spese generali nella misura del
15%;
5. pone gli oneri della C.T.U. a carico di tutte le parti in solido tra loro nella misura liquidata con separato decreto;
6. dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede con riferimento alla deposizione resa all'udienza del 18.10.2017dal testimon .”. Testimone_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 04.06.2020, esponendo quattro motivi di gravame.
Con la prima doglianza, veniva dedotta l'asserita violazione di legge, la contraddittorietà
e la falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., nonché il vizio di motivazione in ordine al ravvisato concorrente apporto causale colposo dell'attore, avendo, il Tribunale, erroneamente attribuito a quest'ultimo una quasi totale preponderanza causale nella determinazione del sinistro in aperta violazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c., non avendo, di converso, il convenuto, affatto dimostrato la propria assenza di responsabilità né l'imprudenza e/o imprevedibilità della condotta dell'attore.
La seconda censura afferiva alla mancata liquidazione dal danno morale in favore dell'attore, che il primo Giudice avrebbe dovuto comunque liquidare anche in virtù della mancata contestazione sul punto da parte dei convenuti, e quindi da ritenersi implicitamente provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltreché comunque sussistente de facto in considerazione della tipologia di infortunio riportata.
Con il terzo motivo si criticava anche l'esclusione del danno patrimoniale in capo all' - fatto che, secondo l'appellante, integrerebbe la violazione Parte_1 dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 137 D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005 - avendo il Tribunale erroneamente affermato che “il guadagno presumibile dell'attore” non fosse ricostruibile nemmeno in via meramente approssimativa, quando, di contro, risulterebbe per tabulas la produzione in atti di una fattura e di un resoconto relativo a tre affari procacciati e per massime di comune esperienza che a seguito del sinistro l'attore non avrebbe potuto più svolgere nessuna attività per oltre 120 giorni con perdita di provvigioni e successivamente del lavoro.
Con il quarto ed ultimo motivo veniva impugnato anche il capo della sentenza con il quale il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta nei confronti della
[...]
- che, in ragione della ritenuta fondatezza della domanda, Controparte_2 aveva inspiegabilmente rinunciato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria -, nonché quello sulle spese e competenze di giudizio.
Chiedeva, pertanto, il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, a risarcire nella sua totalità il danno subito, oltre al riconoscimento del danno morale e del danno patrimoniale, nonché al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 22.10.2020, la quale Controparte_2 resisteva all'appello eccependone in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.,
e chiedendone, nel merito, il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Si costituiva, altresì, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 06.11.2020, , il quale resisteva all'appello di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, stante la totale mancanza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite del presente grado.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 07.10.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata
[...]
Controparte_2
La stessa è priva di fondamento. Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretaz ione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in le gge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte voliti va una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato.
Ed invero, per quanto riguarda, più specificatamente, l'attribuzione del differente grado di responsabilità concorsuale nel determinismo causale dell'evento dannoso a carico delle parti coinvolte nel presente giudizio, la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata suscita alcune perplessità, non trovando riscontro nei fatti emersi a seguito dell'attività istruttoria compiuta in prima istanza.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte dal Tribunale in prime cure, seppur elidendosi a vicenda per quanto attiene il comportamento asseritamene tenuto dall'attore nel mentre stava attraversando a piedi la S.S. 106 (i testi di parte convenuta affermano che l' non prestasse particolare attenzione al traffico veicolare poiché Parte_1 stava tentando di accendersi con difficoltà una sigaretta controvento, mentre quelli di parte attorea non evidenziano alcun comportamento anomalo del pedone) e pur presentando valutazioni differenti in ordine alla presunta velocità tenuta dall'autovettura condotta dal durante il sinistro, su un punto Controparte_1 concordano pienamente, ovvero sul fatto che il pedone non si trovasse sulle strisce pedonali. Come è noto, l'art. 2054 c.c. dispone, al primo comma, che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di ave r fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Secondo la giurisprudenza prevalente (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 1135 del 2015), la formulazione dell'art. 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente.
Tale presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto - qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l'art. 190 C.d.S. - trattandosi di presunzione relativa, che ammette quindi la prova del contrario.
L'art. 190 del Codice della Strada pone infatti delle regole comportamentali per il pedone, il quale dovrà ovviamente utilizzare gli appositi attraversamenti, se presenti.
In assenza di strisce o altri attraversamenti, invece, il pedone dovrà prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo per sé o altri e dare la precedenza ai mezzi in transito.
La violazione di queste norme integra senza dubbio una condotta colposa che, in caso di investimento, può determinare: a) un concorso di colpa con il conducente, con conseguente diminuzione, proporzionale, del risarcimento;
b) una responsabilità esclusiva del pedone, con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni.
In tema di sinistro stradale ricadente nell'alveo del primo comma dell'art. 2054 c.c., la
Corte di Cassazione, con la nota pronuncia Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 gennaio
2019, n. 2241, confermando un orientamento consolidato, ha tracciato delle linee guida molto chiare affinché i giudici chiamati ad accertare le rispettive colpe (con conseguenti ripercussioni anche sull'entità dell'eventuale risarcimento dei danni) possano farne corretta applicazione, così condensate nella massima giurisprudenziale di seguito riportata: “Sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli, sicché il suo comportamento imprudente è comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell'evento.
Il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone
(v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).”. Precisa poi, la Corte di Cassazione, che la condotta del pedone che inizi l'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali senza dar e la precedenza ai veicoli sopraggiungenti costituisce automaticamente una concausa nella produzione dell'evento.
Ciò significa che, pur partendo dal 100% di colpa a carico del conducente, per il solo fatto che l'attraversamento sia avvenuto fuori delle strisce pedonali questa responsabilità dovrà necessariamente essere ridotta, in modo più o meno ampio a seconda delle circostanze concrete che saranno accertate dal giudice.
Vi è poi la possibilità che l'investimento del pedone al di fuori delle strisce pos sa essere ricondotto a sua esclusiva responsabilità (con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni) quando il conducente, che deve vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 Cod. Civ., dimostri che il pedone si sia posto come ostacolo imprevisto, imprevedibile, ed inevitabile, e, dall'altro lato, di aver tenuto una condotta corretta e rispettosa di ogni prescrizione stradale.
Tuttavia, l'imprevedibilità della condotta del pedone dovrà essere valutata con particolare rigore, non potendosi ritenere imprevedibile il semplice attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, soprattutto se questo avviene in un'area particolarmente affollata o vicino ad una scuola: ad esempio non è stato ritenuto imprevedibile nemmeno l'attraversamento frettoloso e a testa bassa di un pedone in una strada del centro urbano dove si trovano vari bar ed esercizi commerciali. (cfr. Cass. n. 12595 del
2015).
Ciò appare in effetti coerente con la nuova disposizione dell'art. 191 C.d.S.
(Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) che stabilisce che i conducenti debbano rallentare gradualmente e fermarsi non solo quando un pedone transiti sull'apposito attraversamento, ma anche quando si trovi nelle sue “immediate prossimità”.
Applicando i suddetti principi alla fattispecie che ne occupa e tenendo conto delle circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria condotta in prime cure, va da subito evidenziato che il conducente , in primis, non ha affatto Controparte_1 dimostrato che l' si sia posto come ostacolo imprevisto, Parte_1 imprevedibile ed inevitabile sì da elidere in toto la propria responsabilità presunta prevista dall'art. 2051 comma 1 c.c., e, dall'altro lato, non ha dato prova di aver tenuto una condotta corretta e rispettosa di ogni prescrizione stradale. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che il pedone, dopo l'impatto iniziale, sia stato sbalzato a circa 6 metri dal punto d'urto riportando gravi lesioni all'omero destro, all'importo dei danni subiti dall'autovettura FIAT PANDA, tg. DB 861 KK, di proprietà di - ammontanti, per sua stessa ammissione e giusta Controparte_1 fattura di riparazione prodotta in atti, a complessivi €. 2.413,52 - ed alla circostanza che il veicolo in questione si sia fermato dopo qualche metro con la terza marcia inserita (fattore, quest'ultimo, risultante dalla relazione di intervento redatta dai
Carabinieri di AL, intervenuti sul posto poco dopo il verificarsi del sinistro).
Tali elementi fanno verosimilmente desumere che l'autovettura non procedesse ad una velocità consona allo stato dei luoghi ed all'orario di punta, all'uopo evidenziandosi che la strada teatro dell'incidente (S.S. 106 - Corso Umberto I) è prossima, in quel punto, all'intersezione con la Via Gullì (cfr. rapporto dei CC di AL) ed attraversa il centro di AL Marina sul quale insistono la stazione ferroviaria, esercizi commerciali ed altre attività e che, nel giorno del sinistro, era particolarmente trafficata ricorrendo una festività locale.
Va parimenti rilevato che l'urto tra il veicolo ed il pedone si è verificato in prossimità di un attraversamento pedonale - anche se non sulle strisce pedonali - proprio nei pressi della succitata intersezione e che comunque in quel tratto di s trada, a distanza di circa
16/18 metri l'uno dall'altro, sono posti due attraversamenti pedonali.
Di contro va evidenziato che l' non stesse attraversando la strada Parte_1 sulle strisce pedonali (cosa che avrebbe potuto fare agevolmente, essendo co munque presenti, in quel tratto, due attraversamenti pedonali separati da pochi metri) e che lo abbia fatto inavvertitamente senza accertarsi preventivamente se stessero sopraggiungendo veicoli, fornendo in tal modo un pari concorso causale alla verificazione del sinistro.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra accennati e di recente ribaditi anche da
Cassazione civile sez. III – 27/07/2024, n. 21061 (secondo cui, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata degli artt. 2054 e 1227 c.c. esige un specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alle particolarità del caso concreto. La violazione delle regole del codice della strada da parte del pedone non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa a carico del conducente (art. 2054, comma
1, c.c.). Tuttavia, il mancato superamento della presunzione di colpa da parte del conducente non esclude la necessaria indagine sull'imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone), nonché da Cassazione – Sez. IV Penale – Sentenza n. 7417 del
06/02/2024 e Cassazione - Sez. IV Penale, Sentenza n. 10898 del 19/03/2025,
(secondo cui “il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i s uoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile“), nonché, infine, da Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 03/03/2025, n. 5594 - che ha affermato che il giudice deve analizzare in modo specifico il contributo causale del pedone e del conducente, senza applicare criteri generici nella ripartizione della responsabilità - ed in ragione degli elementi di fatto risultanti dal compendio probatorio acquisito, ne deriva che la responsabilità del sinistro debba essere ripartita per il 50 % a carico di ciascuna delle parti coinvolte nella sua causazione.
In tal modo va quindi aumentata la percentuale di risarcimento del danno biologico rispetto a quella riconosciuta in prime cure.
Il secondo motivo non può trovare accoglimento.
In tema di danno morale, va ricordato che, per costante e consolidata giurisprudenza, lo stesso consiste nel carattere interiore del pregiudizio, ossia nella sofferenza manifestatasi interiormente al soggetto danneggiato e che è concettualmente distinto dal danno biologico, sebbene esso sia ricompreso unitamente a quest'ultimo nell'ambito della unitaria e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale.
E' stato inoltre precisato che la liquidazione del danno morale non è automatica, in quanto è onere del danneggiato provare la sussistenza di conseguenze ulteriori
(rispetto) al danno biologico, ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva derivanti dall'evento dannoso.
Pertanto, le conseguenze modificative in peius della precedente situazione del danneggiato (il danno morale, appunto) vanno provate da quest'ultimo con tutti i necessari mezzi di prova, inclusi il fatto notorio, le massi me di esperienza e le presunzioni.
In stretta continuità con il sopra delineato indirizzo interpretativo, una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 6444 del
03/03/2023) ha ribadito che il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo -emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico -fisica
(in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Nel caso che ne occupa, al di là della ovvia constatazione che la natura del danno è di lieve entità (9%), la prova della sussistenza del danno morale non è stata né alleg ata né fornita dall'appellante per quello che attiene, nello specifico, alla dimostrazione del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, di talché la relativa domanda non può essere ragionevolmente accolta.
Il terzo motivo è del pari privo di pregio giuridico.
Si condividono, in proposito, le motivazioni già espressa dal Tribunale di Locri sul punto, laddove ha affermato che: “Non sembra, invece, esservi spazio per ulteriori profili risarcitori, attinenti, in particolare, ai presunti danni di natura patrimoniale connessi, in base alle prospettazioni attoree, alla contrazione dei guadagni legati alla propria attività di procacciatore di affari.
Va infatti considerato che, in astratto, ogni lesione della salute può avere e ffetti conseguenti sull'attività lavorativa, (a) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito, ovvero (b) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito, nonché (c) costringendo il soggetto leso, per svolgere le medesime attività cui attendeva prima del sinistro, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subìre una maggiore usura e, mentre i primi due casi costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale, nella terza ipotesi, la limitata validità del danneggiato non contrae il suo reddito lavorativo, ma sottopone la sua validità residua ad una maggiore usura (è questo il c.d. danno da cenestesi lavorativa) costituente un'ipotesi di le sione della salute (cd. danno biologico) che non può dare origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che è la valutazione del danno alla salute.
In altri termini, se il danno alla persona è danno evento, che sussiste necessariamente in caso di lesione della salute (da risarcirsi proporzionalmente al baréme di invalidità permanente), la lesione del reddito è danno conseguenza che ricorre solo eventualmente in caso di lesione della salute, mentre le ripercussioni che la lesione subìta dal danneggiato ha prodotto sulla attitudine di quest'ultimo a svolgere un lavoro purchessia devono essere tenute presenti nella liquidazione del danno biologico e non valutate a parte.
Ora, nel caso in esame, pur emergendo dagli atti che l'attore aveva stipulato un contratto di procacciamento d'affari, non risulta, innanzitutto, obiettivamente riscontrabile l'effettività e l'entità della contrazione dei redditi in conseguenza del sinistro, rilevante ai fini dell'individuazione di un eventuale danno emergente. Ed invero, tenuto conto, altresì, delle caratteristiche del compenso previsto nel contratto come variabile, non predeterminabile a priori, non appare comunque praticabile quella comparazione atta ad identificare la consistenza effettiva della perdita subita. È invero prodotta un'unica fattura relativa alle provvigioni incassate nel periodo 15.9.2014-31.10.2014 e un resoconto afferenti agli unici tre affari procacciati nel periodo novembre-inizio dicembre. Non è possibile affermare sulla scorta di tale documentazione (e in mancanza di produzione di altre fatture anche relative al periodo successivo) quale sarebbe stato il guadagno presumibile dell'attore, risultando l'unica fattura emessa in favore del committente insufficiente alla ricostruzione del volume d'affari presumibile nell'arco di un mese, non ricostruibile nella specie nemmeno in via meramente approssimativa.”.
L'impostazione interpretativa sopra riportata è del resto condivisa da univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., da ultimo, n. 22706/2025, secondo cui la liquidazione del danno per mancato guadagno (lucro cessante), che può essere possibile quando vi siano postumi permanenti significativi, non può basarsi su mere presunzioni.
La sua quantificazione richiede una prova concreta.
Spetta al danneggiato, quindi, l'onere di dimostrare che, a causa dell'evento dannoso
(come un incidente stradale), ha effettivamente subito una perdita economic a.
Il principio fissato è quello secondo cui il mancato guadagno, non può essere riconosciuto automaticamente, ma deve essere provato dal danneggiato con prove documentali che dimostrino la reale riduzione dei redditi a seguito dell'incidente) sicché ogni ulteriore commento è ultroneo.
L'ultima critica va parimenti respinta.
Anche questa Corte, in linea con quanto correttamente statuito dal Tribunale, ritiene di non dover riconoscere alla odierna parte appellante il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., così come richiesto dalla stessa.
Com'è noto, l'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Nella fattispecie difettano di prova sia il primo che il secondo degli elementi testé menzionati, ragione per la quale il motivo va rigettato.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi conseguentemente assorbita.
Per quanto sopra argomentato, l'appello va parzialmente accolto nei te rmini sopra indicati.
La somma totale che gli appellati dovranno risarcire in solido all' va Parte_1 quindi rideterminata, in base alle conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. medico legale espletata in primo grado e tenendo conto delle tabelle ministe riali aggiornate, in complessivi €. 10.935,70, cui si perviene nel seguente modo:
ITT 100% (56,18 *30) €. 1.685,40
ITP 50% (56,18 *30 : ½) €. 842,70
ITP 25% (56,18 *47 : ¼) €. 842,70
I.P. 9 % €. 17.948,14
SPESE MEDICHE €. 552,46
TOTALE €. 21.871,40 – 50% = €. 10.935,70
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione dei danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di €. 10,935,70, al momento dell'evento (26.10.2014).
Vanno quindi calcolati, sulla somma rivalutata anno per anno, la rivalutazione e gli interessi dal 26.10.2014 all'attualità.
Conseguentemente, in ragione del parziale accoglimento del gravame, va disposta la rimodulazione delle spese di lite che vanno compensate per metà, ponendo il rimanente 50% a carico degli appellati in solido tra di essi.
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, queste vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione minimo per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo del giudizio (€. 10.935,70), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute e già dimidiate in virtù del pari concorso di colpa attribuito, in complessivi €. 1.565,21, di cui €. 230,00 per la fase di studio, €. 194,50 per la fase introduttiva, €. 420,00 per la fase istruttoria, €. 425,50, per la fase decisionale ed €.
295,21 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Con riferimento al presente grado, le stesse, tenendo conto dei medesimi parametri sopra esposti, vanno liquidate, già dimidiate, in complessivi €. 1.841,50, di cui €.
283,50 per la fase di studio, €. 230,50 per la fase introduttiva, €. 461,00 per la fase istruttoria, €. 478,00, per la fase decisionale ed €. 388,50 per esborsi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e di Controparte_2 CP_1
, con atto di citazione notificato telematicamente in data 04.06.2020, disattesa
[...] ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto
2) Dichiara la concorrente responsabilità del 50% di nel Controparte_1 determinismo causale del danno per cui è giudizio, condannandolo in solido a in persona del legale rappresentante pro - Controparte_2 tempore, al risarcimento in favore di nella misura di €. 10.935,70, Parte_1 oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'evento (26.10.2014), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 26.10.2014 all'attualità;
3) Rigetta nel resto;
4) Compensa per metà le spese di lite relative al primo grado di giudizio e condanna e in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di essi, alla rifusione del rimanente 50%, in favore di che liquida in complessivi €. 1.565,21, Parte_1 oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
5) Compensa per metà le spese di lite relative al presente grado di giudizio e condanna e in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di essi, alla rifusione del rimanente 50%, in favore di che liquida in complessivi €. 1.841,50, Parte_1 oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
6) Pone definitivamente le spese di C.T.U. per metà a carico di Parte_1
e per il rimanente 50 % a carico di e Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro -tempore, in Controparte_2 solido tra di essi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 296/2020 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 7 ottobre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.05.1984, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via dei Bianchi, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Gentile (p.e.c.: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.06.1948, elettivamente domiciliato in Palizzi Marina (RC), alla Via Pezza del
Fondaco n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Rosella Tassone (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATO
NONCHE'
Partita IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria,
Via Treviso n. 4, presso lo studio dell'Avv. William Lo Cicero (p.e.c.:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_3 atti;
APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 118/2020, emessa dal Tribunale di Locri in data 11.02.2020 nell'ambito del procedimento n. 1486/2015 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a senten za presentata in via telematica, rispettivamente, in data 01.10.2024, 07.10.2024 e
30.09.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Con provvedimento dell'1 luglio 2023 la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 7/10/2024 con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c..
Richiamato, dunque, l'atto di citazione in appello e le note di trattazione scritta depositate - da intendersi qui per integralmente richiamate e trascritte -, premesso impugnativamente il contenuto delle comparse di costituzione e risposta depositate nell'interesse del IG e dell perché CP_1 Controparte_3 infondate in fatto e diritto, con le presenti note, il Dott , come sopra Parte_1 rappresentato, domiciliato e difeso rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 118/2020 emessa dal Tribunale di Locri, nella causa iscritta al n. RG 1486/2015 R.G., pubblicata in data 11/02/2020, comunicata il 17.2.2020:
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del IG e, per Controparte_1
l'effetto, condannare l in persona del legale CP_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore a) al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore nella misura di 23.243,57 - ovvero € 26.847,41 (di cui 18.018,4 per danno biologico ed € 8.829,02 per danno morale al 49%) detratto quanto già ricevuto (€ 3.603,84) - o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo;
b) al risarcimento del danno patrimoniale attinente la perdita di guadagno, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché a rifondere la residua parte delle spese mediche sostenute dall'attore e riconosciute in sentenza pari ad € 441,97;
c) al risarcimento dei danni patiti dal Dott ex art. 96 C.P.C. per avere resistito in Pt_1 giudizio con mala fede e colpa grave. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”; per : “Il sottoscritto Avv. Rosella Tassone nell'interesse del IG. Controparte_1
giusta ordinanza del 19.03.2021 precisa le conclusioni riportandosi a tutte le CP_1 eccezioni, difese e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e di risposta e ai successivi atti e verbali di causa che devono intendersi integralmente riportate e trascritte nella presente nota di trattazione, con vittoria delle spes e e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. L'Avv. Rosella Tassone chiede che l'Ecc.ma Corte voglia trattenere la causa in decisione.”; infine per la come segue: “Il sottoscritto Controparte_2
Avv. William Lo Cicero, quale difensore della società Controparte_2
in virtù di procura alle liti in atti, in ossequio alla ordinanza del19.03.2021
[...] precisa le conclusioni riportandosi a tutte le eccezioni, difese e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e di risposta e ai successivi atti e verbali di causa che devono intendersi integralmente riportate e trascritte nella presente nota di trattazio ne e di seguito riportate:
1)-Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto Sviluppo (D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 (c.d. “ filtro in appello ”) e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta.
2)-Rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto;
3)-Riconfermare in toto la sentenza N. 118/2020 (R.G. 1486/2015), pubblicata il
11.02.2020, emessa dal Tribunale di Locri, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lilia MARRA.
4)-Onerare l'appellant delle spese e compensi anche del presente Parte_1 grado di giudizio.
L'Avv. Lo Cicero chiede che l'Ecc.ma Corte voglia trattenere la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 C.F._1
27.05.1984, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via dei Bianchi, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Gentile (p.e.c.: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.06.1948, elettivamente domiciliato in Palizzi Marina (RC), alla Via Pezza del
Fondaco n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Rosella Tassone (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATO
NONCHE'
Partita IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria,
Via Treviso n. 4, presso lo studio dell'Avv. William Lo Cicero (p.e.c.:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_3 atti;
APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 118/2020, emessa dal Tribunale di Locri in data 11.02.2020 nell'ambito del procedimento n. 1486/2015 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a senten za presentata in via telematica, rispettivamente, in data 01.10.2024, 07.10.2024 e
30.09.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Con provvedimento dell'1 luglio 2023 la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 7/10/2024 con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c..
Richiamato, dunque, l'atto di citazione in appello e le note di trattazione scritta depositate - da intendersi qui per integralmente richiamate e trascritte -, premesso impugnativamente il contenuto delle comparse di costituzione e risposta depositate nell'interesse del IG e dell perché CP_1 Controparte_3 infondate in fatto e diritto, con le presenti note, il Dott , come sopra Parte_1 rappresentato, domiciliato e difeso rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 118/2020 emessa dal Tribunale di Locri, nella causa iscritta al n. RG 1486/2015 R.G., pubblicata in data 11/02/2020, comunicata il 17.2.2020:
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del IG e, per Controparte_1
l'effetto, condannare l in persona del legale CP_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore a) al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore nella misura di 23.243,57 - ovvero € 26.847,41 (di cui 18.018,4 per danno biologico ed € 8.829,02 per danno morale al 49%) detratto quanto già ricevuto (€ 3.603,84) - o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo;
b) al risarcimento del danno patrimoniale attinente la perdita di guadagno, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché a rifondere la residua parte delle spese mediche sostenute dall'attore e riconosciute in sentenza pari ad € 441,97;
c) al risarcimento dei danni patiti dal Dott ex art. 96 C.P.C. per avere resistito in Pt_1 giudizio con mala fede e colpa grave. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”; per : “Il sottoscritto Avv. Rosella Tassone nell'interesse del IG. Controparte_1
giusta ordinanza del 19.03.2021 precisa le conclusioni riportandosi a tutte le CP_1 eccezioni, difese e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e di risposta e ai successivi atti e verbali di causa che devono intendersi integralmente riportate e trascritte nella presente nota di trattazione, con vittoria delle spes e e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. L'Avv. Rosella Tassone chiede che l'Ecc.ma Corte voglia trattenere la causa in decisione.”; infine per la come segue: “Il sottoscritto Controparte_2
Avv. William Lo Cicero, quale difensore della società Controparte_2
in virtù di procura alle liti in atti, in ossequio alla ordinanza del19.03.2021
[...] precisa le conclusioni riportandosi a tutte le eccezioni, difese e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e di risposta e ai successivi atti e verbali di causa che devono intendersi integralmente riportate e trascritte nella presente nota di trattazio ne e di seguito riportate:
1)-Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto Sviluppo (D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 (c.d. “ filtro in appello ”) e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta.
2)-Rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto;
3)-Riconfermare in toto la sentenza N. 118/2020 (R.G. 1486/2015), pubblicata il
11.02.2020, emessa dal Tribunale di Locri, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lilia MARRA.
4)-Onerare l'appellant delle spese e compensi anche del presente Parte_1 grado di giudizio.
L'Avv. Lo Cicero chiede che l'Ecc.ma Corte voglia trattenere la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
[...]
IG. e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento Controparte_6 del danno patito dall'attore nella misura di € 43.888,46, o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa con gli interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo;
- Condannare il IG in solido con la Compagnia di Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni patiti dal Dott ex art. 96 c.p.c. per Controparte_2 Pt_1 aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. A sostegno della propria domanda allegava che in data 26 ottobre 2014, nel percorrere la Strada Statale Jonica denominata SS106, aveva effettuato una breve sosta presso il bar denominato “mangia e bevi” sito nel centro cittadino di AL, in un luogo molto affollato data l'ora e la festività. Erano circa le 11:30 del mattino, quando, all'uscita del bar si accingeva ad attraversare la SS106 e veniva violentemente investito e scaraventato a distanza di diversi metri da un'autovettura che transitava ad alta velocità, modello FIAT PANDA targata DB861KK, con polizza n. CP_2
08345101501, di proprietà e condotta dal IG , che arrestava la Controparte_1 sua marcia solo a diversi metri dall'incidente.
Specificava che, successivamente al sinistro, intervenivano i Carabinieri. Aggiungeva di aver riportato in conseguenza dell'urto gravi lesioni e di essere stato trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell'Ospedale di Melito Porto Salvo. Poi, a causa della criticità delle lesioni riportate, si rendeva necessario il trasferimento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Reggio Calabria dove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura 3° medio omero dx”; successivamente, in data 30/10/2014, veniva ricoverato presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia e sottoposto a intervento per la riduzione della “frattura scomposta pluriframmentaria 3° prossimale diafasi omero destro. Infrazione distale omero omolaterale.”
Puntualizzava che, dopo un periodo di cure, solo in data 13.03.2015 veniva dichiarato guarito ma con postumi invalidanti individuati dal proprio medico, dott. Per_1
, nella misura del 10%.
[...]
Riferiva, infine, di avere formalmente richiesto il risarcimento dei danni alla convenuta Società la quale, però, non aveva avanzato alcuna proposta risarcitoria.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando come il sinistro fosse da ascrivere alla responsabilità esclusiva de ll'attore che aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali e senza prestare la dovuta cautela.
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per i danni patiti a Controparte_1 causa del sinistro.>>.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti nonché
l'espletamento di C.T.U. medico legale sulla persona di Parte_1
Indi, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione mediante assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
1. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
;
[...]
2. accoglie parzialmente la domanda di e, per l'effetto, condanna i Parte_1 convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di:
- € 3.063,84 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad interes si sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
- € 110,49 per spese mediche, oltre interessi legali dalla domanda;
3. compensa le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi;
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio, liquidandole in € 1.006,60 (di cui € 196,80 per spese e € 810,00 per compensi), oltre I.V.A., c.p.a con aliquote di legge e spese generali nella misura del
15%;
5. pone gli oneri della C.T.U. a carico di tutte le parti in solido tra loro nella misura liquidata con separato decreto;
6. dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede con riferimento alla deposizione resa all'udienza del 18.10.2017dal testimon .”. Testimone_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 04.06.2020, esponendo quattro motivi di gravame.
Con la prima doglianza, veniva dedotta l'asserita violazione di legge, la contraddittorietà
e la falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., nonché il vizio di motivazione in ordine al ravvisato concorrente apporto causale colposo dell'attore, avendo, il Tribunale, erroneamente attribuito a quest'ultimo una quasi totale preponderanza causale nella determinazione del sinistro in aperta violazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c., non avendo, di converso, il convenuto, affatto dimostrato la propria assenza di responsabilità né l'imprudenza e/o imprevedibilità della condotta dell'attore.
La seconda censura afferiva alla mancata liquidazione dal danno morale in favore dell'attore, che il primo Giudice avrebbe dovuto comunque liquidare anche in virtù della mancata contestazione sul punto da parte dei convenuti, e quindi da ritenersi implicitamente provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltreché comunque sussistente de facto in considerazione della tipologia di infortunio riportata.
Con il terzo motivo si criticava anche l'esclusione del danno patrimoniale in capo all' - fatto che, secondo l'appellante, integrerebbe la violazione Parte_1 dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 137 D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005 - avendo il Tribunale erroneamente affermato che “il guadagno presumibile dell'attore” non fosse ricostruibile nemmeno in via meramente approssimativa, quando, di contro, risulterebbe per tabulas la produzione in atti di una fattura e di un resoconto relativo a tre affari procacciati e per massime di comune esperienza che a seguito del sinistro l'attore non avrebbe potuto più svolgere nessuna attività per oltre 120 giorni con perdita di provvigioni e successivamente del lavoro.
Con il quarto ed ultimo motivo veniva impugnato anche il capo della sentenza con il quale il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta nei confronti della
[...]
- che, in ragione della ritenuta fondatezza della domanda, Controparte_2 aveva inspiegabilmente rinunciato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria -, nonché quello sulle spese e competenze di giudizio.
Chiedeva, pertanto, il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, a risarcire nella sua totalità il danno subito, oltre al riconoscimento del danno morale e del danno patrimoniale, nonché al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 22.10.2020, la quale Controparte_2 resisteva all'appello eccependone in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.,
e chiedendone, nel merito, il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Si costituiva, altresì, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 06.11.2020, , il quale resisteva all'appello di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, stante la totale mancanza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite del presente grado.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 07.10.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata
[...]
Controparte_2
La stessa è priva di fondamento. Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretaz ione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in le gge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte voliti va una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato.
Ed invero, per quanto riguarda, più specificatamente, l'attribuzione del differente grado di responsabilità concorsuale nel determinismo causale dell'evento dannoso a carico delle parti coinvolte nel presente giudizio, la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata suscita alcune perplessità, non trovando riscontro nei fatti emersi a seguito dell'attività istruttoria compiuta in prima istanza.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte dal Tribunale in prime cure, seppur elidendosi a vicenda per quanto attiene il comportamento asseritamene tenuto dall'attore nel mentre stava attraversando a piedi la S.S. 106 (i testi di parte convenuta affermano che l' non prestasse particolare attenzione al traffico veicolare poiché Parte_1 stava tentando di accendersi con difficoltà una sigaretta controvento, mentre quelli di parte attorea non evidenziano alcun comportamento anomalo del pedone) e pur presentando valutazioni differenti in ordine alla presunta velocità tenuta dall'autovettura condotta dal durante il sinistro, su un punto Controparte_1 concordano pienamente, ovvero sul fatto che il pedone non si trovasse sulle strisce pedonali. Come è noto, l'art. 2054 c.c. dispone, al primo comma, che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di ave r fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Secondo la giurisprudenza prevalente (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 1135 del 2015), la formulazione dell'art. 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente.
Tale presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto - qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l'art. 190 C.d.S. - trattandosi di presunzione relativa, che ammette quindi la prova del contrario.
L'art. 190 del Codice della Strada pone infatti delle regole comportamentali per il pedone, il quale dovrà ovviamente utilizzare gli appositi attraversamenti, se presenti.
In assenza di strisce o altri attraversamenti, invece, il pedone dovrà prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo per sé o altri e dare la precedenza ai mezzi in transito.
La violazione di queste norme integra senza dubbio una condotta colposa che, in caso di investimento, può determinare: a) un concorso di colpa con il conducente, con conseguente diminuzione, proporzionale, del risarcimento;
b) una responsabilità esclusiva del pedone, con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni.
In tema di sinistro stradale ricadente nell'alveo del primo comma dell'art. 2054 c.c., la
Corte di Cassazione, con la nota pronuncia Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 gennaio
2019, n. 2241, confermando un orientamento consolidato, ha tracciato delle linee guida molto chiare affinché i giudici chiamati ad accertare le rispettive colpe (con conseguenti ripercussioni anche sull'entità dell'eventuale risarcimento dei danni) possano farne corretta applicazione, così condensate nella massima giurisprudenziale di seguito riportata: “Sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli, sicché il suo comportamento imprudente è comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell'evento.
Il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone
(v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).”. Precisa poi, la Corte di Cassazione, che la condotta del pedone che inizi l'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali senza dar e la precedenza ai veicoli sopraggiungenti costituisce automaticamente una concausa nella produzione dell'evento.
Ciò significa che, pur partendo dal 100% di colpa a carico del conducente, per il solo fatto che l'attraversamento sia avvenuto fuori delle strisce pedonali questa responsabilità dovrà necessariamente essere ridotta, in modo più o meno ampio a seconda delle circostanze concrete che saranno accertate dal giudice.
Vi è poi la possibilità che l'investimento del pedone al di fuori delle strisce pos sa essere ricondotto a sua esclusiva responsabilità (con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni) quando il conducente, che deve vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 Cod. Civ., dimostri che il pedone si sia posto come ostacolo imprevisto, imprevedibile, ed inevitabile, e, dall'altro lato, di aver tenuto una condotta corretta e rispettosa di ogni prescrizione stradale.
Tuttavia, l'imprevedibilità della condotta del pedone dovrà essere valutata con particolare rigore, non potendosi ritenere imprevedibile il semplice attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, soprattutto se questo avviene in un'area particolarmente affollata o vicino ad una scuola: ad esempio non è stato ritenuto imprevedibile nemmeno l'attraversamento frettoloso e a testa bassa di un pedone in una strada del centro urbano dove si trovano vari bar ed esercizi commerciali. (cfr. Cass. n. 12595 del
2015).
Ciò appare in effetti coerente con la nuova disposizione dell'art. 191 C.d.S.
(Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) che stabilisce che i conducenti debbano rallentare gradualmente e fermarsi non solo quando un pedone transiti sull'apposito attraversamento, ma anche quando si trovi nelle sue “immediate prossimità”.
Applicando i suddetti principi alla fattispecie che ne occupa e tenendo conto delle circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria condotta in prime cure, va da subito evidenziato che il conducente , in primis, non ha affatto Controparte_1 dimostrato che l' si sia posto come ostacolo imprevisto, Parte_1 imprevedibile ed inevitabile sì da elidere in toto la propria responsabilità presunta prevista dall'art. 2051 comma 1 c.c., e, dall'altro lato, non ha dato prova di aver tenuto una condotta corretta e rispettosa di ogni prescrizione stradale. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che il pedone, dopo l'impatto iniziale, sia stato sbalzato a circa 6 metri dal punto d'urto riportando gravi lesioni all'omero destro, all'importo dei danni subiti dall'autovettura FIAT PANDA, tg. DB 861 KK, di proprietà di - ammontanti, per sua stessa ammissione e giusta Controparte_1 fattura di riparazione prodotta in atti, a complessivi €. 2.413,52 - ed alla circostanza che il veicolo in questione si sia fermato dopo qualche metro con la terza marcia inserita (fattore, quest'ultimo, risultante dalla relazione di intervento redatta dai
Carabinieri di AL, intervenuti sul posto poco dopo il verificarsi del sinistro).
Tali elementi fanno verosimilmente desumere che l'autovettura non procedesse ad una velocità consona allo stato dei luoghi ed all'orario di punta, all'uopo evidenziandosi che la strada teatro dell'incidente (S.S. 106 - Corso Umberto I) è prossima, in quel punto, all'intersezione con la Via Gullì (cfr. rapporto dei CC di AL) ed attraversa il centro di AL Marina sul quale insistono la stazione ferroviaria, esercizi commerciali ed altre attività e che, nel giorno del sinistro, era particolarmente trafficata ricorrendo una festività locale.
Va parimenti rilevato che l'urto tra il veicolo ed il pedone si è verificato in prossimità di un attraversamento pedonale - anche se non sulle strisce pedonali - proprio nei pressi della succitata intersezione e che comunque in quel tratto di s trada, a distanza di circa
16/18 metri l'uno dall'altro, sono posti due attraversamenti pedonali.
Di contro va evidenziato che l' non stesse attraversando la strada Parte_1 sulle strisce pedonali (cosa che avrebbe potuto fare agevolmente, essendo co munque presenti, in quel tratto, due attraversamenti pedonali separati da pochi metri) e che lo abbia fatto inavvertitamente senza accertarsi preventivamente se stessero sopraggiungendo veicoli, fornendo in tal modo un pari concorso causale alla verificazione del sinistro.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra accennati e di recente ribaditi anche da
Cassazione civile sez. III – 27/07/2024, n. 21061 (secondo cui, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata degli artt. 2054 e 1227 c.c. esige un specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alle particolarità del caso concreto. La violazione delle regole del codice della strada da parte del pedone non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa a carico del conducente (art. 2054, comma
1, c.c.). Tuttavia, il mancato superamento della presunzione di colpa da parte del conducente non esclude la necessaria indagine sull'imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone), nonché da Cassazione – Sez. IV Penale – Sentenza n. 7417 del
06/02/2024 e Cassazione - Sez. IV Penale, Sentenza n. 10898 del 19/03/2025,
(secondo cui “il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i s uoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile“), nonché, infine, da Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 03/03/2025, n. 5594 - che ha affermato che il giudice deve analizzare in modo specifico il contributo causale del pedone e del conducente, senza applicare criteri generici nella ripartizione della responsabilità - ed in ragione degli elementi di fatto risultanti dal compendio probatorio acquisito, ne deriva che la responsabilità del sinistro debba essere ripartita per il 50 % a carico di ciascuna delle parti coinvolte nella sua causazione.
In tal modo va quindi aumentata la percentuale di risarcimento del danno biologico rispetto a quella riconosciuta in prime cure.
Il secondo motivo non può trovare accoglimento.
In tema di danno morale, va ricordato che, per costante e consolidata giurisprudenza, lo stesso consiste nel carattere interiore del pregiudizio, ossia nella sofferenza manifestatasi interiormente al soggetto danneggiato e che è concettualmente distinto dal danno biologico, sebbene esso sia ricompreso unitamente a quest'ultimo nell'ambito della unitaria e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale.
E' stato inoltre precisato che la liquidazione del danno morale non è automatica, in quanto è onere del danneggiato provare la sussistenza di conseguenze ulteriori
(rispetto) al danno biologico, ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva derivanti dall'evento dannoso.
Pertanto, le conseguenze modificative in peius della precedente situazione del danneggiato (il danno morale, appunto) vanno provate da quest'ultimo con tutti i necessari mezzi di prova, inclusi il fatto notorio, le massi me di esperienza e le presunzioni.
In stretta continuità con il sopra delineato indirizzo interpretativo, una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 6444 del
03/03/2023) ha ribadito che il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo -emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico -fisica
(in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Nel caso che ne occupa, al di là della ovvia constatazione che la natura del danno è di lieve entità (9%), la prova della sussistenza del danno morale non è stata né alleg ata né fornita dall'appellante per quello che attiene, nello specifico, alla dimostrazione del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, di talché la relativa domanda non può essere ragionevolmente accolta.
Il terzo motivo è del pari privo di pregio giuridico.
Si condividono, in proposito, le motivazioni già espressa dal Tribunale di Locri sul punto, laddove ha affermato che: “Non sembra, invece, esservi spazio per ulteriori profili risarcitori, attinenti, in particolare, ai presunti danni di natura patrimoniale connessi, in base alle prospettazioni attoree, alla contrazione dei guadagni legati alla propria attività di procacciatore di affari.
Va infatti considerato che, in astratto, ogni lesione della salute può avere e ffetti conseguenti sull'attività lavorativa, (a) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito, ovvero (b) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito, nonché (c) costringendo il soggetto leso, per svolgere le medesime attività cui attendeva prima del sinistro, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subìre una maggiore usura e, mentre i primi due casi costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale, nella terza ipotesi, la limitata validità del danneggiato non contrae il suo reddito lavorativo, ma sottopone la sua validità residua ad una maggiore usura (è questo il c.d. danno da cenestesi lavorativa) costituente un'ipotesi di le sione della salute (cd. danno biologico) che non può dare origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che è la valutazione del danno alla salute.
In altri termini, se il danno alla persona è danno evento, che sussiste necessariamente in caso di lesione della salute (da risarcirsi proporzionalmente al baréme di invalidità permanente), la lesione del reddito è danno conseguenza che ricorre solo eventualmente in caso di lesione della salute, mentre le ripercussioni che la lesione subìta dal danneggiato ha prodotto sulla attitudine di quest'ultimo a svolgere un lavoro purchessia devono essere tenute presenti nella liquidazione del danno biologico e non valutate a parte.
Ora, nel caso in esame, pur emergendo dagli atti che l'attore aveva stipulato un contratto di procacciamento d'affari, non risulta, innanzitutto, obiettivamente riscontrabile l'effettività e l'entità della contrazione dei redditi in conseguenza del sinistro, rilevante ai fini dell'individuazione di un eventuale danno emergente. Ed invero, tenuto conto, altresì, delle caratteristiche del compenso previsto nel contratto come variabile, non predeterminabile a priori, non appare comunque praticabile quella comparazione atta ad identificare la consistenza effettiva della perdita subita. È invero prodotta un'unica fattura relativa alle provvigioni incassate nel periodo 15.9.2014-31.10.2014 e un resoconto afferenti agli unici tre affari procacciati nel periodo novembre-inizio dicembre. Non è possibile affermare sulla scorta di tale documentazione (e in mancanza di produzione di altre fatture anche relative al periodo successivo) quale sarebbe stato il guadagno presumibile dell'attore, risultando l'unica fattura emessa in favore del committente insufficiente alla ricostruzione del volume d'affari presumibile nell'arco di un mese, non ricostruibile nella specie nemmeno in via meramente approssimativa.”.
L'impostazione interpretativa sopra riportata è del resto condivisa da univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., da ultimo, n. 22706/2025, secondo cui la liquidazione del danno per mancato guadagno (lucro cessante), che può essere possibile quando vi siano postumi permanenti significativi, non può basarsi su mere presunzioni.
La sua quantificazione richiede una prova concreta.
Spetta al danneggiato, quindi, l'onere di dimostrare che, a causa dell'evento dannoso
(come un incidente stradale), ha effettivamente subito una perdita economic a.
Il principio fissato è quello secondo cui il mancato guadagno, non può essere riconosciuto automaticamente, ma deve essere provato dal danneggiato con prove documentali che dimostrino la reale riduzione dei redditi a seguito dell'incidente) sicché ogni ulteriore commento è ultroneo.
L'ultima critica va parimenti respinta.
Anche questa Corte, in linea con quanto correttamente statuito dal Tribunale, ritiene di non dover riconoscere alla odierna parte appellante il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., così come richiesto dalla stessa.
Com'è noto, l'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Nella fattispecie difettano di prova sia il primo che il secondo degli elementi testé menzionati, ragione per la quale il motivo va rigettato.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi conseguentemente assorbita.
Per quanto sopra argomentato, l'appello va parzialmente accolto nei te rmini sopra indicati.
La somma totale che gli appellati dovranno risarcire in solido all' va Parte_1 quindi rideterminata, in base alle conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. medico legale espletata in primo grado e tenendo conto delle tabelle ministe riali aggiornate, in complessivi €. 10.935,70, cui si perviene nel seguente modo:
ITT 100% (56,18 *30) €. 1.685,40
ITP 50% (56,18 *30 : ½) €. 842,70
ITP 25% (56,18 *47 : ¼) €. 842,70
I.P. 9 % €. 17.948,14
SPESE MEDICHE €. 552,46
TOTALE €. 21.871,40 – 50% = €. 10.935,70
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione dei danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di €. 10,935,70, al momento dell'evento (26.10.2014).
Vanno quindi calcolati, sulla somma rivalutata anno per anno, la rivalutazione e gli interessi dal 26.10.2014 all'attualità.
Conseguentemente, in ragione del parziale accoglimento del gravame, va disposta la rimodulazione delle spese di lite che vanno compensate per metà, ponendo il rimanente 50% a carico degli appellati in solido tra di essi.
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, queste vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione minimo per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo del giudizio (€. 10.935,70), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute e già dimidiate in virtù del pari concorso di colpa attribuito, in complessivi €. 1.565,21, di cui €. 230,00 per la fase di studio, €. 194,50 per la fase introduttiva, €. 420,00 per la fase istruttoria, €. 425,50, per la fase decisionale ed €.
295,21 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Con riferimento al presente grado, le stesse, tenendo conto dei medesimi parametri sopra esposti, vanno liquidate, già dimidiate, in complessivi €. 1.841,50, di cui €.
283,50 per la fase di studio, €. 230,50 per la fase introduttiva, €. 461,00 per la fase istruttoria, €. 478,00, per la fase decisionale ed €. 388,50 per esborsi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e di Controparte_2 CP_1
, con atto di citazione notificato telematicamente in data 04.06.2020, disattesa
[...] ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto
2) Dichiara la concorrente responsabilità del 50% di nel Controparte_1 determinismo causale del danno per cui è giudizio, condannandolo in solido a in persona del legale rappresentante pro - Controparte_2 tempore, al risarcimento in favore di nella misura di €. 10.935,70, Parte_1 oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'evento (26.10.2014), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 26.10.2014 all'attualità;
3) Rigetta nel resto;
4) Compensa per metà le spese di lite relative al primo grado di giudizio e condanna e in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di essi, alla rifusione del rimanente 50%, in favore di che liquida in complessivi €. 1.565,21, Parte_1 oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
5) Compensa per metà le spese di lite relative al presente grado di giudizio e condanna e in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di essi, alla rifusione del rimanente 50%, in favore di che liquida in complessivi €. 1.841,50, Parte_1 oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
6) Pone definitivamente le spese di C.T.U. per metà a carico di Parte_1
e per il rimanente 50 % a carico di e Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro -tempore, in Controparte_2 solido tra di essi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)