Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Capitaneria di Porto di Bari e Agenzia del demanio di Puglia e Basilicata, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
nei confronti
Regione Puglia e Azienda sanitaria locale di Bari, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 10 marzo 2025 di decadenza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- rilasciata il 3 aprile 2014 dal Comune di Bari e delle ulteriori comunicazioni e atti endo-procedimentali;
Sui motivi aggiunti presentati in data 10 dicembre 2025 per l’annullamento:
- della determina dirigenziale R.G. DD -OMISSIS- - Reg. DD-17 -OMISSIS-, data adozione 9/10/25, comunicata il 10/10/25, avente ad oggetto la presa d’atto delle risultanze acquisite e preliminari alle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, in esecuzione dell’art. 4, comma 9, legge 5/8/2022 n. 118;
- del provvedimento di negativo di riscontro ad atto stragiudiziale di invito e diffida dei ricorrenti, del 3/11/2025, prot. -OMISSIS- del 5/11/2025;
- della determina dirigenziale R.G. DD -OMISSIS- – Reg. DD - -OMISSIS- – data adozione 2/12/2025, comunicata il 3/12/2025, avente ad oggetto, per altri soggetti, la presa d’atto delle risultanze preliminari alle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, in esecuzione dell’art. 4, comma 9, L 5/8/22 n. 118;
- di ogni altro atto precedente, seguente e connesso a quelli impugnati, ivi compresi gli adempimenti istruttori;
- nonché per il risarcimento dei danni all’esito dell’ agere del Comune, con asserita indebita raccolta di dati, nonostante le censure dedotte e la diffida stragiudiziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, della Capitaneria di Porto di Bari e della Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata;
Vista la determina datata 19 marzo 2026 recante la “ Revoca della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 10/03/2025 avente ad oggetto la decadenza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- rilasciata alla -OMISSIS- s.r.l. ” e, quanto dichiarato a verbale d’udienza dalla ricorrente, in ordine alla parziale cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, e l’art. 35, comma 1, lett. b) , cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. LO VA e uditi per le parti i difensori avv. Fabrizio Lofoco, per la parte ricorrente, avv. Rosa Cioffi, per il Comune resistente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per le Amministrazioni statali intimate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
L’istante impugnava, con ricorso, il provvedimento datato 10 marzo 2025, che sanciva la decadenza, per taluni inadempimenti, della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- rilasciata il 3 aprile 2014 dal Comune di Bari, adducendo vizi di legittimità.
La Sezione sospendeva il provvedimento, con ordinanza cautelare, atteso che la decadenza impugnata non era stata preceduta dal necessario contraddittorio procedimentale, anche in considerazione della fattispecie concreta, che aveva visto intercorrere una successione mortis causa .
Di seguito, con motivi aggiunti, veniva impugnata la determina dirigenziale datata 9 ottobre 2025, comunicata il 10 ottobre 2025, avente ad oggetto la presa d’atto delle risultanze acquisite e preliminari alle procedure di gara, da indirsi, per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell’art. 4, comma 9, legge 5 agosto 2022, n. 118.
Si disponeva rinvio, al fine di assicurare i termini a difesa.
Nelle more, il Comune di Bari revocava, con atto datato 19 marzo 2026, la gravata determinazione dirigenziale, avente ad oggetto la decadenza della concessione demaniale.
Parte ricorrente depositava in data 20 marzo 2026 la predetta intervenuta determina di revoca; nessun specifico atto defensionale veniva depositato.
All’udienza, parte ricorrente dichiarava, a verbale, la cessazione della materia del contendere, con riguardo al ricorso introduttivo, in quanto il censurato provvedimento di decadenza è stato revocato in autotutela dal successivo provvedimento datato 19 marzo 2026.
Tuttavia, insisteva per la decisione giudiziale, quanto alla impugnativa spiegata, con motivi aggiunti, avverso la determina dirigenziale adottata in data 9 ottobre 2025 ad oggetto la cd. presa d’atto delle risultanze preliminari alle procedure di gara da indirsi per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, in esecuzione dell’art. 4, comma 9, legge 5 agosto 2022, n. 118 (e altri atti correlati).
Il Collegio ex officio , ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., eccepiva, all’udienza, l’inammissibilità dei motivi aggiunti, in ragione sia della inconferenza ed autonomia della presa d’atto delle risultanze preliminari alle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, rispetto all’oggetto del contendere, sia della carenza d’interesse personale, concreto ed attuale a gravare un simile atto generale e a valenza nella sostanza endoprocedimentale.
Le parti sul punto contro-deducevano.
Indi, dopo ampia discussione, il Collegio introitava la causa in decisione.
Quanto al ricorso avverso il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima de qua va dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto il provvedimento sfavorevole è stato revocato dal successivo provvedimento datato 19 marzo 2026.
I motivi aggiunti sono invece inammissibili, sia in quanto non connessi al ricorso introduttivo, sia in quanto non sussiste un interesse personale, attuale e concreto della ricorrente a impugnare atti dalla chiara valenza preliminare ed endoprocedimentale.
Va ricordato che, ai sensi dell’art. 43 c.p.a., i ricorrenti possono introdurre, con motivi aggiunti, nei termini di decadenza previsti, nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove “ purché connesse a quelle già proposte ”.
I motivi aggiunti svolgono una funzione di concentrazione processuale rispetto al ricorso introduttivo, motivo per cui devono avere una ragione di connessione con il thema decidendum dell’impugnativa principale e devono palesare un interesse attuale e concreto alla loro proposizione.
In effetti, i motivi aggiunti cd. estensivi, ossia quelli volti a introdurre “ domande nuove ” (nella specie: l’annullamento di un atto generale ricognitivo, in vista di una futura attività amministrativa, id est dell’indizione dei bandi per la concessione del demanio per finalità turistico-ricettive) devono essere “ conness[i] a quelle già proposte ” (ovverosia, nella fattispecie in odierna delibazione, alla domanda di annullamento della revoca della concessione per inadempimenti).
Ciò posto, il Collegio non ravvisa alcuna qualificata “connessione”, in quanto la domanda giudiziale proposta con motivi aggiunti non costituisce esecuzione né presupposto della domanda giudiziale introdotta con ricorso; bensì, trattasi di due istanze distinte, che recano diverse causae petendi e che cioè non sono avvinte da alcun vincolo giuridico; al più, può rintracciarsi un collegamento di mero fatto.
Non ravvisa a fortiori il Collegio nella impugnativa proposta con motivi aggiunti e involgente, nella specie, l’atto amministrativo generale, avente ad oggetto la “ Presa d'atto delle risultanze acquisite in esito alle valutazioni della documentazione economico-finanziaria relativa a n. 31 concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa, situate sulla litoranea del Comune di Bari e destinate a uso "stabilimento balneare/ristorante/pizzeria", preliminari alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, in esecuzione dell'art. 4, co. 9, l. 5 agosto 2022 n. 118 ” e inerente una pluralità di strutture, alcuna lesione di interesse legittimo attuale.
Peraltro, un simile atto ricognitivo, adottato per finalità di trasparenza amministrativa, si appalesa in nuce suscettibile di rimodulazione futura, in ragione dell’evoluzione della normativa in materia.
In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, va dichiarata la cessata la materia del contendere, quanto al ricorso introduttivo; mentre, i motivi aggiunti si appalesano inammissibili per mancanza di connessione al ricorso introduttivo e per carenza d’interesse personale, attuale e concreto.
Le spese del giudizio vanno comunque compensate per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere, con riferimento al ricorso introduttivo, e, altresì, dichiara l’inammissibilità dei motivi aggiunti, nei sensi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC BL, Presidente
LO VA, Consigliere, Estensore
LO Mennoia, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LO VA | NC BL |
IL SEGRETARIO