TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 526
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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    Vizi di legittimità del provvedimento di decadenza

    Il provvedimento di decadenza è stato revocato in autotutela dal Comune di Bari con successiva determina del 19 marzo 2026. Pertanto, la materia del contendere è cessata.

  • Inammissibile
    Carenza di connessione con il ricorso introduttivo

    I motivi aggiunti non costituiscono esecuzione né presupposto della domanda introdotta con il ricorso, mancando un vincolo giuridico tra le due istanze.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse personale, attuale e concreto

    L'atto impugnato con i motivi aggiunti è un atto generale ricognitivo, adottato per trasparenza amministrativa e suscettibile di futura rimodulazione, senza ledere un interesse legittimo attuale della ricorrente.

  • Inammissibile
    Carenza di connessione con il ricorso introduttivo

    I motivi aggiunti non costituiscono esecuzione né presupposto della domanda introdotta con il ricorso, mancando un vincolo giuridico tra le due istanze.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse personale, attuale e concreto

    L'atto impugnato con i motivi aggiunti è un atto generale ricognitivo, adottato per trasparenza amministrativa e suscettibile di futura rimodulazione, senza ledere un interesse legittimo attuale della ricorrente.

  • Inammissibile
    Carenza di connessione con il ricorso introduttivo

    I motivi aggiunti non costituiscono esecuzione né presupposto della domanda introdotta con il ricorso, mancando un vincolo giuridico tra le due istanze.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse personale, attuale e concreto

    L'atto impugnato con i motivi aggiunti è un atto generale ricognitivo, adottato per trasparenza amministrativa e suscettibile di futura rimodulazione, senza ledere un interesse legittimo attuale della ricorrente.

  • Inammissibile
    Carenza di connessione con il ricorso introduttivo

    I motivi aggiunti non costituiscono esecuzione né presupposto della domanda introdotta con il ricorso, mancando un vincolo giuridico tra le due istanze.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse personale, attuale e concreto

    L'atto impugnato con i motivi aggiunti è un atto generale ricognitivo, adottato per trasparenza amministrativa e suscettibile di futura rimodulazione, senza ledere un interesse legittimo attuale della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 526
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 526
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo