Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6078 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06078/2025REG.PROV.COLL.
N. 07162/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7162 del 2023, proposto dalla società AB Customer Care S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Adalberto Perulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Mauro Sferrazza, Gino Madonia, Massimo Boccia Neri e Vincenzo Stumpo, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29,
nei confronti
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, n. 12/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, società AB Customer Care S.p.A. in amministrazione straordinaria, operante nel settore dei servizi di contact center e di customer care (svolgendo essa, come dichiarato in ricorso, “ attività di lavorazione di pratiche amministrative, oltre alla gestione dei social media per conto dei propri clienti ”), ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Calabria il provvedimento prot. n. INPS.2203.16/02/2022.0026041 emanato dall’INPS – Direzione Provinciale di Catanzaro in data 13 aprile 2022 e notificato il successivo 16 aprile 2022, disponente la reiezione dell’istanza di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale ex art. 30 d.lvo 14 settembre 2015, n. 148, per il periodo 17 gennaio 2022 – 17 luglio 2022, con causale “ Crisi aziendale con continuazione di attività ”, dalla stessa presentata in data 16 febbraio 2022 per i suoi dipendenti delle unità produttive di ET (CZ), MO UG (CS), Caraffa di Catanzaro (CZ), Crotone e Palermo.
2. La motivazione del provvedimento reiettivo è stata così enunciata dall’Amministrazione emanante:
“ Integrabilità della causale e verifica consultazione sindacale: Dimensione azienda è maggiore di 15, non compatibile con la causale straordinaria richiesta. Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie (par. 5.2, Circ. n. 18/22) ”.
3. Nelle more della definizione (negativa, come si è detto) della suddetta istanza, la società veniva dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del 27 gennaio 2022 n. 78/2022 del Tribunale di Roma e, con successivo decreto del medesimo Tribunale n. 9666 del 6 aprile 2022, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lvo n. 270/1999: quindi, a seguito della sottoscrizione del verbale di accordo in data 18 maggio 2022 in esito alla procedura di esame congiunto ai sensi dell’art. 24 d.lvo n. 148/2015, in data 8 giugno 2022 la suddetta società presentava al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per tutti i suoi dipendenti in organico aziendale, la quale veniva accolta con decreto n. 1023 del 16 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che autorizzava la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per tutti i suoi dipendenti in relazione al periodo dal 27 gennaio 2022 al 26 gennaio 2023.
4. Le censure formulate dalla ricorrente con il suddetto ricorso, proposto successivamente alla presentazione della menzionata istanza di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, sono state respinte dal T.A.R. con la sentenza appellata, sulla quale si appuntano le doglianze formulate dalla società soccombente in primo grado con l’appello in esame (e sostanzialmente reiterate con la memoria del 9 giugno 2025), al cui accoglimento si oppongono gli appellati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
5. A sortire esito negativo è stata in primo luogo la censura con la quale la ricorrente lamentava il contrasto del provvedimento impugnato con il disposto dell’art. 29, comma 3- bis , d.lvo n. 148/2015, inserito dall’art. 1, comma 207, lett. c), l. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’art. 23, comma 1, lett. i) d.l. 7 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e con quello dell’art. 2- bis d.m. n. 94033 del 13 gennaio 2016, inserito dal d.m. n. 33 del 25 gennaio 2022: in particolare, evidenziava la ricorrente che, per effetto della citata modifica del comma 3- bis dell’art. 29 d.lvo n. 148/2015, era stato eliminato il termine “ ordinarie ” dalla originaria previsione, secondo cui “ per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate… ”, così aprendo anche ai datori di lavoro aventi alle loro dipendenze, come la ricorrente, più di 15 dipendenti la possibilità di accedere al Fondo di integrazione salariale e, in particolare, all’Assegno di integrazione salariale ex art. 30 d.lvo n. 148/2015.
5.1. Il T.A.R. ha in particolare rilevato che “ l’intero impianto argomentativo della ricorrente si fonda su un presupposto non corretto, ossia il fatto che la AB Customer Care non rientrasse nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinari e, di conseguenza, potesse presentare istanza di accesso al FIS anche per le causali straordinarie, così come previsto (implicitamente) dal comma 3 bis dell’art. 29, D.Lgs. n. 148/2015 e (testualmente) dall’art. 2 bis del DM n. 94033/2016 ”, “ tanto che la corrispondente istanza – presentata dalla medesima ricorrente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pochi giorni dopo la reiezione dell’istanza di accesso al FIS – è stata favorevolmente accolta…per un periodo temporale sostanzialmente coincidente a quello per il quale aveva in precedenza chiesto l’accesso al FIS ”: ciò alla luce del disposto dell’art. 20, comma 3- bis , d.lvo n. 148/2015, inserito dall’art. 1, comma 198, lett. c), l. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), secondo cui “ per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1 ”, norma che, ha evidenziato il T.A.R., “ richiamando gli artt. 26, 27 e 40, ma non l’art. 29, ha così determinato l’estensione della cassa integrazione salariale straordinaria a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale ”.
Pertanto, ne ha desunto il T.A.R., “ alla luce del combinato disposto di tali norme, appare quindi condivisibile l’interpretazione fornita dall’INPS, secondo cui, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS riconosce l’assegno di integrazione salariale in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie, in quanto, per le causali straordinarie viene garantito l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ”.
Ha infine rilevato il T.A.R. che la ricorrente, pur confermando in atti di aver raggiunto un accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’ammissione alla CIGS, ha “ comunque insistito nella domanda di annullamento del provvedimento di rigetto dell’ammissione al FIS, senza tuttavia specificare se vi fosse l’astratta possibilità – giuridica e fattuale – di un eventuale cumulo tra i due ammortizzatori sociali. Né la ricorrente ha illustrato in quali termini e per quali lavoratori avrebbe potuto essere, in ipotesi, riconosciuto l’assegno erogato dal FIS per il residuale periodo non coperto da CIGS nei dieci giorni intercorrenti tra il 17 e il 27 gennaio 2022 ”.
5.2. Gli argomenti spesi dalla parte appellante al fine di ottenere la riforma da parte di questo giudice della suddetta statuizione reiettiva possono essere riassunti nei termini che seguono.
Dopo aver ribadito che la normativa vigente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al Fondo di Integrazione Salariale (in particolare, il già richiamato art. 29, comma 3- bis , d.lvo n. 148/2015, inserito dall’art. 1, comma 207, lett. c), l. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’art. 23, comma 1, lett. i) d.l. 7 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l’art. 2- bis d.m. n. 94033/2016, rubricato appunto “ Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale per la causale crisi ”) prevedeva che l’Assegno di integrazione salariale potesse essere riconosciuto in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, con riferimento, quindi, anche alle causali straordinarie oltre che a quelle ordinarie, con la conseguente sussistenza, alla data (16 febbraio 2022) di presentazione della sua istanza di ammissione al Fondo di integrazione salariale adducendo come causale la “ crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa ”, dei presupposti per il suo accoglimento (atteso che la crisi aziendale, a sua volta, costituisce, ai sensi dell’art. 21 d.lvo n. 148/2015, una delle causali di intervento straordinario degli ammortizzatori sociali), la parte appellante sottopone ad analisi critica e confutativa, in primo luogo, l’affermazione del T.A.R. in ordine alla applicabilità della disciplina dettata in materia di CIGS, in ragione del fatto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 1023 del 16 giugno 2022, ha concesso l’intervento di tale ammortizzatore sociale ai sensi dell’art. 7, comma 10- ter , l. n. 236/1993: affermazione inficiata, ad avviso della parte appellante, dalla confusione nella quale sarebbe incorso il giudice di primo grado tra l’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria disciplinata dal d.lvo n. 148/2015 e l’ammortizzatore sociale previsto specificamente per le aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lvo n. 270/1999.
Essa premette che l’art. 20, comma 6, d.lvo n. 148/2015 stabilisce che “ resta fermo quanto disposto dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ” e che l’art. 7, comma 10- ter , l. n. 236/1993, a sua volta, prevede che “ per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l’attività del commissario ”: disposizioni da cui la parte appellante trae il corollario che rimane in vigore la CIGS per le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria (tanto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato, nella circolare n. 20 emanata in data 28 novembre 2017, che “ l’accesso agli ammortizzatori sociali da parte di imprese in Amministrazione straordinaria non è stato oggetto di riforma ad opera del D.Lgs. n. 148/2015, restando pertanto invariate le modalità di richiesta del trattamento Cigs da parte delle aziende ”).
Essa evidenzia inoltre che sono diversi i presupposti soggettivi ed oggettivi di applicabilità delle due fattispecie (CIGS e integrazione salariale straordinarie per le imprese in amministrazione straordinaria), atteso che, sotto il primo profilo, se per l’intervento della CIGS ex art. 20 d.lvo n. 148/2015 il datore di lavoro non deve essere sottoposto a procedura concorsuale, l’art. 7, comma 10-ter, l. n. 236/1993 individua come requisito dirimente la sottoposizione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, mentre, sotto il secondo profilo, l’art. 21 d.lvo n. 148/2015 stabilisce come causali di intervento della CIGS la riorganizzazione aziendale, la crisi aziendale ed il contratto di solidarietà, mentre la CIGS disciplinata dall’art. 7, comma 10- ter , l. n. 236/1993 assume come causale la “ dichiarazione dello stato d’insolvenza – che di fatto accerta una situazione patologica dell’azienda ” (cfr. la citata circolare n. 20/2017).
Aggiunge la parte appellante che la causale per la quale è stato riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale (amministrazione straordinaria), diversa da quella addotta nella domanda del 16 febbraio 2022, nemmeno poteva essere indicata, perché essa è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria soltanto con il decreto del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022.
Infine, ad ulteriore riprova della bontà della sua posizione, la parte appellante richiama un caso analogo a quello di specie, in relazione al quale l’INPS, a seguito di riesame del diniego adottato sulla scorta delle stesse ragioni indicate con il provvedimento impugnato in primo grado, ha poi accolto la domanda di intervento del FIS per “ crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto ”, ossia per una delle causali che, ai sensi dell’art. 2- bis d.m. n. 94033/2016, al pari della causale della “ crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa ”, costituiscono presupposto per l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale ex art. 29, comma 3- bis , d.lvo n. 148/2015.
5.3. La censura, anche alla luce delle contrarie allegazioni formulate dall’INPS con la memoria del 4 giugno 2025, non può essere accolta.
5.4. Prima ancora, tuttavia, occorre evidenziare, anche perché una riflessione sul punto del Collegio è stata espressamente sollecitata dall’Amministrazione appellata, che, sebbene non abbia costituito oggetto di specifiche censure l’affermazione del T.A.R. – propedeutica ad una implicita statuizione di inammissibilità del ricorso per carenza di un concreto ed attuale interesse a proporlo – intesa ad evidenziare che la ricorrente, che aveva ottenuto l’ammissione al trattamento salariale integrativo straordinario per tutti i suoi dipendenti in forza del decreto n. 1023 del 16 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione al periodo dal 27 gennaio 2022 al 26 gennaio 2023, ha “ comunque insistito nella domanda di annullamento del provvedimento di rigetto dell’ammissione al FIS, senza tuttavia specificare se vi fosse l’astratta possibilità – giuridica e fattuale – di un eventuale cumulo tra i due ammortizzatori sociali ”: affermazione (di sostanziale carenza di interesse al ricorso) che, nel suo prosieguo, coinvolge anche il periodo – intercorrente tra la data (16 febbraio 2022) di presentazione dell’istanza di ammissione al Fondo integrativo salariale ex art. 29 d.lvo n. 148/2015 e quella di decorrenza del suddetto trattamento straordinario – non coperto, pur nella sua brevità, dal citato provvedimento ministeriale, avendo il T.A.R. aggiunto che “ né la ricorrente ha illustrato in quali termini e per quali lavoratori avrebbe potuto essere, in ipotesi, riconosciuto l’assegno erogato dal FIS per il residuale periodo non coperto da CIGS nei dieci giorni intercorrenti tra il 17 e il 27 gennaio 2022 ”.
5.5. Come accennato, la censura in ogni caso – ma, come si vedrà, l’intero atto di impulso del giudizio di appello – è infondata.
5.6. Deve premettersi che la parte appellante non contesta la ricostruzione fatta dal T.A.R. dei rapporti tra la CIGS e l’ammortizzatore sociale disciplinato dall’art. 29 d.lvo n. 148/2015, conducente alla conclusione, alla luce di una analisi coordinata delle disposizioni pertinenti, che le imprese con un numero di dipendenti superiore a 15 hanno accesso al trattamento integrativo straordinario e, di riflesso, sono sottratte all’applicazione del secondo, ma si limita a contestare l’argomento ad adiuvandum menzionato dalla sentenza appellata, incentrato, in punto di fatto, sulla avvenuta ammissione della ricorrente alla prima misura: argomento che la ricorrente deduce essere scaturito dalla confusione operata dal T.A.R. tra la CIGS e il trattamento integrativo straordinario riconosciuto alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, di cui essa ha in concreto beneficiato.
Ebbene, deve osservarsi che, anche ammesso che essi corrispondono a due differenti tipologie di ammortizzatore sociale, il ragionamento fatto dal T.A.R., laddove sottolinea che alla ricorrente, in quanto (potenzialmente) legittimata all’ammissione alla CIGS, sarebbe conseguentemente precluso l’accesso al Fondo integrativo salariale, non ne sarebbe per ciò solo scalfito, corrispondendo esso alla ragione per la quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza di ammissione all’Assegno integrativo salariale presentata dalla ricorrente, a sua volta riconducibile al principio della non sovrapponibilità applicativa di ammortizzatori sociali aventi la medesima finalità ed effetti, di cui è traccia nel disposto dell’art. 20, comma 2, d.lvo n. 148/2015, secondo cui “ sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 ”.
5.7. Peraltro, la tesi di cui è portatrice l’Amministrazione, secondo cui, con riferimento ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell’integrazione salariare straordinaria, l’intervento del Fondo di integrazione salariale riguarda soltanto le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (restando ammissibile l’intervento del Fondo di integrazione salariale anche in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali straordinarie, ma solo a favore di datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti nel semestre precedente) ha trovato conferma, come evidenziato dalla resistente, ad opera dell’art. 6, comma 1, d.m. 21 luglio 2022, secondo cui: “ Ai lavoratori di cui all’art. 3, il Fondo di integrazione salariale garantisce la prestazione di un assegno di integrazione salariale d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro di cui all’art. 2 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai i datori di lavoro di cui all’art. 2, che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché ai datori di lavoro di cui all’art. 20, comma 3-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 a prescindere dal numero dei dipendenti, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie ”.
5.8. In ogni caso, la tesi della ricorrente, secondo cui la CIGS e il trattamento straordinario di integrazione destinato alle imprese in amministrazione straordinaria integrerebbero due diverse tipologie di ammortizzatore sociale, non è condivisibile, atteso che l’art. 7, comma 10- ter , d.l. 20 maggio 1993, n. 148, aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, nel disporre che “ Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l’attività del commissario ”, si limita a disciplinare il profilo temporale del trattamento integrativo straordinario, senza incidere sui relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi, che restano quelli propri della disciplina generale, così come delineati dal Capo III del Titolo I del d.lvo n. 148/2015.
In particolare, l’evento causativo della sottoposizione dell’impresa ad amministrazione straordinaria rileva ai fini dell’ammissione della stessa alla CIGS se e nella misura in cui sia riconducibile ad una delle causali contemplate dall’art. 21 d.lvo n. 148/2015, con la conseguenza che la “ causale ” indicata dalla ricorrente nell’istanza di ammissione alla CIGS dell’8 giugno 2022 non integra una autonoma fattispecie applicativa del suddetto ammortizzatore sociale, ma assolve alla sola funzione di ancorarne il perimetro temporale alla speciale previsione di cui all’art. l’art. 7, comma 10- ter , d.l. 20 maggio 1993, n. 148.
5.9. Deve solo aggiungersi che non può condurre a diversa conclusione il diverso modus operandi che, in analoga fattispecie, avrebbe seguito l’Amministrazione appellata, discendendo il provvedimento impugnato dalla corretta esegesi delle disposizioni pertinenti, sulla quale non possono influire il difforme comportamento da essa eventualmente tenuto in altri casi, per quanto analoghi a quello in esame.
6. Il secondo motivo di appello ha ad oggetto la statuizione reiettiva del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale la ricorrente lamentava la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto l’istanza di accesso al FIS per una causale straordinaria era stata accettata dal sistema informatico dell’INPS, che aveva attribuito alla stessa un numero di protocollo, senza creare alcun “ alert ” di errore, avendo l’INPS omesso di aggiornare la procedura telematica alle novità normative introdotte in materia di ammortizzatori sociali dalla l. n. 234/2021.
6.1. Il T.A.R. ha motivato la sua decisione sfavorevole alla ricorrente evidenziando che l’accettazione delle domande da parte del sistema informatico, anche per causali non corrette, era funzionale all’esame delle stesse da parte dell’INPS e che in ogni caso l’eventuale mancata predisposizione di un “ alert preventivo ” in sede di presentazione telematica delle domande non potrebbe invalidare il successivo provvedimento di rigetto, ove conforme - come nella specie - alla normativa vigente.
Infine, il T.A.R. ha evidenziato che l’INPS aveva redatto una circolare esplicativa della nuova normativa già in data 1° febbraio 2022 (n. 18/2022), ossia quindici giorni prima che la ricorrente presentasse l’istanza di accesso al FIS.
6.2. Le critiche che la parte appellante rivolge alla sentenza appellata muovono dal richiamo delle fonti, anche giurisprudenziali, che hanno attribuito al principio di tutela dell’affidamento il ruolo di cardine dei rapporti tra cittadini e P.A., per proseguire ribadendo che il provvedimento impugnato in primo grado ha leso l’aspettativa maturata dalla ricorrente in ordine all’accoglimento della sua domanda di accesso al FIS, fondata sul rispetto delle indicazioni operative predisposte dalla stessa Amministrazione, vigenti al momento dell’inoltro dell’istanza.
Essa deduce inoltre che la violazione del principio del legittimo affidamento trova conferma nell’emanazione da parte dell’INPS, in data 17 maggio 2022, del messaggio n. 2089, con il quale l’Istituto ha fornito dei chiarimenti relativi alle domande di accesso all’Assegno di integrazione salariale presentate dal giorno 1° gennaio 2022 al giorno 31 marzo 2022, in ragione dell’individuazione “ di una serie di errori di compilazione ”, affermandosi in esso che “ è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione all’Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati ”: messaggio cui la ricorrente attribuisce il valore di vera e propria ammissione da parte dell’INPS di aver predisposto una procedura telematica non aggiornata alle novità normative introdotte in materia di ammortizzatori sociali dalla l. n. 234/2021.
6.3. La censura non può essere accolta.
6.4. Deve in primo luogo osservarsi che la parte appellante non argomenta in ordine alla eventuale erroneità del passaggio motivazionale – avente autonoma attitudine giustificativa della statuizione reiettiva del T.A.R. in esame – inteso ad evidenziare che la mancata adozione di accorgimenti (come l’” alert ” preventivo) al fine di rendere avvedute le imprese degli errori eventualmente commessi in fase di presentazione della domanda è insuscettibile di produrre effetti invalidanti sul provvedimento conclusivo, ove conforme alla vigente normativa in tema di ammortizzatori sociali: da questo punto di vista, quindi, nessun apporto decisivo favorevole alla parte appellante può derivare dal successivo inserimento di un allarme interno, avvenuto con il messaggio INPS n. 2089 del 17 maggio 2022, finalizzato allo scopo di “ ridurre i casi di errori riscontrati ”.
6.5. Inoltre, poiché la maturazione di un legittimo affidamento presuppone che la parte che lo invochi abbia tenuto un comportamento improntato al principio di diligenza, non può non rilevarsi che nella specie, come evidenziato dal T.A.R., l’INPS aveva emanato una circolare esplicativa della nuova normativa già in data 1° febbraio 2022 (n. 18/2022), ossia quindici giorni prima che la ricorrente presentasse l’istanza di accesso al FIS: circolare che, va aggiunto, pone appunto l’accento sulla nuova definizione, in senso ampliativo, della platea delle imprese ammesse al regime dell’integrazione salariale straordinaria, comprensiva di tutte quelle rientranti nel regime del Fondo di integrazione salariale con requisito dimensionale superiore ai quindici dipendenti, con l’esclusione dei soli datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 d.lvo n. 148/2015), chiarendo univocamente che, “ in relazione al tenore letterale del comma 207 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, come modificato dall’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2022 ”, “ per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il Fondo di integrazione salariale potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter - e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria - il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie ”.
6.6. Infine, non può non rilevarsi che il presunto affidamento vantato dalla ricorrente si fonderebbe su circostanze – attinenti alla mancata segnalazione da parte del sistema telematico dell’INPS di un errore nella presentazione dell’istanza di ammissione al FIS – inerenti alla fase iniziale della procedura di ammissione, in quanto tali insuscettibili di fondare una legittima pretesa al conseguimento di un bene della vita mai entrato a far parte del patrimonio giuridico della ricorrente.
7. Nemmeno la statuizione reiettiva del terzo motivo di ricorso, con il quale veniva dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, avendo l’INPS adottato un provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso al FIS senza individuare possibili alternative di sostegno economico per la ricorrente, viene risparmiata dalle censure della parte appellante.
7.1. Premesso che il T.A.R. ha sul punto altresì rilevato che l’INPS non aveva alcuna possibilità di riqualificare l’istanza formulata dalla ricorrente e riconoscere alla stessa un ammortizzatore sociale differente rispetto a quello richiesto e che essa è stata ammessa alla CIGS per un periodo sostanzialmente coincidente a quello richiesto per il FIS, la parte appellante, oltre a ribadire che il provvedimento impugnato confligge con il principio di proporzionalità, non operando alcun idoneo bilanciamento degli interessi coinvolti, richiama nuovamente il messaggio n. 2089/2022 del 17 maggio 2022, con il quale l’INPS ha chiarito l’esigenza di una istruttoria adeguatamente approfondita, ai fini di una “ completa e corretta valutazione delle istanze presentate ”, ed affermato che “ l’eventuale provvedimento di accoglimento deve essere motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori ”.
7.2. La censura non può essere accolta.
7.3. Deve invero osservarsi che il principio di proporzionalità costituisce un parametro di valutazione del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, come ritiene la stessa appellante laddove ne ravvisa la violazione nel mancato compimento da parte dell’Amministrazione di una valutazione comparativa degli interessi coinvolti, con la conseguenza che esso è inidoneo a far emergere profili di invalidità nei confronti dei provvedimenti che, come quello impugnato, assumono carattere vincolato perché meramente applicativi delle pertinenti disposizioni di legge (nella specie, in tema di individuazione dei presupposti di accesso agli ammortizzatori sociali).
7.4. Inoltre, deve osservarsi che il provvedimento impugnato non viola la direttiva secondo cui “ l’eventuale provvedimento di accoglimento deve essere motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori ”, formulata con il citato messaggio, in quanto l’INPS si è appunto determinata con riferimento alla “ causale sostanziale ” (“ crisi aziendale con continuazione di attività ”) allegata dalla parte.
8. Nel prosieguo dell’appello, viene posta sotto il fuoco delle censure della parte appellante la statuizione reiettiva del motivo di ricorso inteso a lamentare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, respinta dal T.A.R. sul rilievo che lo stesso “ esplicita chiaramente le motivazioni del rigetto e rinvia ad una circolare esplicativa dell’intera novella legislativa ”.
8.1. La parte appellante, nel ribadire che il provvedimento impugnato è carente sul piano motivazionale, deduce che esso ha carattere apodittico e non indica la ragione per cui la dimensione dell’organico aziendale “ non sia compatibile con la causale straordinaria richiesta ”, non potendo attribuirsi rilievo ai fini motivazionali alla relatio in essa contenuta alla circolare interpretativa n. 18/2022, non costituendo essa una fonte di diritto e non vincolando quindi il soggetto privato.
8.2. La censura non può essere accolta.
8.3. In primo luogo, il provvedimento impugnato in primo grado rileva chiaramente che la “ dimensione azienda è maggiore di 15, non compatibile con la causale straordinaria richiesta ”, in quanto “ per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e che, quindi rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorative ordinarie (par. 5.2, Circ. n. 18/22) ”: esso indica quindi chiaramente le ragioni del diniego, correlate alla impossibilità per le imprese che assumono più di 15 dipendenti di accedere al FIS per la causale straordinaria di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in quanto beneficiarie della CIGS.
8.4. Inoltre, il riferimento alla circolare n. 18/2022 non è fatto al fine di individuare nella stessa il titolo normativo legittimante il rigetto dell’istanza di ammissione al FIS, ma ai soli fini ulteriormente esplicativi delle ragioni del diniego, come innanzi riportate, nonché perché vi sono testualmente menzionate le pertinenti norme di legge, atte a fondare l’esercizio in chiave reiettiva del potere di ammissione al FIS, con la conseguente irrilevanza della dedotta natura meramente interpretativa della medesima circolare.
9. Per finire, la parte appellante contesta la statuizione reiettiva della censura con la quale lamentava in primo grado la violazione dell’art. 38 Cost. e dei principi fondamentali dell’ordinamento assistenziale, a fondamento della quale il T.A.R. ha evidenziato che “ il rigetto dell’ammissione ai benefici del FIS non è stato dovuto al fatto che, per le causali straordinarie richieste, non fossero previsti dall’ordinamento degli ammortizzatori sociali, bensì solamente alla circostanza per cui la ricorrente dovesse accedere ad un ammortizzatore differente rispetto a quello richiesto. Ammortizzatore che poi è stato effettivamente attribuito alla AB con l’ammissione alla CIGS ”.
9.1. Osserva criticamente la parte appellante che l’INPS, negando illegittimamente l’intervento dell’Assegno di integrazione salariale, ha fatto in modo che lo Stato venisse meno all’obbligo costituzionalmente impostogli di garantire ad ogni cittadino i mezzi necessari al mantenimento ed all’assistenza sociale, così come sancito dall’art. 38 Cost..
Essa deduce altresì che la sentenza appellata non considera che la CIGS è stata riconosciuta solo a seguito dell’ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria e per un periodo parzialmente diverso da quello oggetto di domanda, ovvero con decorrenza (solo) dal giorno 27 gennaio 2022.
9.2. La censura non può essere accolta.
9.3. Come evidenziato dal T.A.R., il provvedimento impugnato ha ad oggetto l’istanza di ammissione al FIS presentata originariamente dalla ricorrente, indicando che l’esigenza di integrazione salariale fatta valere dalla stessa, alla luce della causale (straordinaria) espressamente indicata, poteva essere soddisfatta attraverso altro strumento assistenziale.
9.4. Il fatto, poi, che l’integrazione salariale richiesta con l’istanza dell’8 giugno 2022 abbia avuto una decorrenza diversa da quella originariamente richiesta non denota un vuoto di tutela dei lavoratori imputabile prima facie all’INPS, dal momento che la suddetta decorrenza risulta dalla stessa istanza presentata (cfr. all. n. 16- bis dell’appello), senza che la ricorrente alleghi la ragione della suddetta decorrenza né l’impossibilità di indicarne una diversa (ed anticipata).
10. L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre la complessità normativa della materia giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO