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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro in grado di appello, in materia di differenze retributive, iscritta al numero 96 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno2022
T R A
appr. e dif. dall'avv. SCARPATI SIMONA Parte_1
Appellante
E
rappr. e dif. dall'avv. SEMERARO ANGELA RITA CP_1
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/03/2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Taranto n. 545 del 03.03.2022, con la quale è stata condannata al pagamento in favore della parte appellata al pagamento della somma di € 1702,44, oltre alle spese di lite in a titolo di differenze retributive in relazione all'attività di badante svolta dalla in CP_1 favore della madre della er il periodo dall'ottobre 2016 al 20 marzo 2017. Parte_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto, sulla base della espletata prova testimoniale, che il rapporto di lavoro sia intercorso tra le odierne parti in causa non avendo avuto concreta attuazione il contratto di lavoro sottoscritto dalla con , genitrice della appellante. CP_1 Controparte_2
1.1. Come motivo di appello è stata dedotta la violazione dell'art. 2697 cc avendo omesso il giudice di prime cure di valutare il contratto di lavoro intercorso tra la e la di lei madre , portato CP_1 Controparte_2 in esecuzione con i pagamenti degli emolumenti mensili e dei contributi, stante la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste essendosi recata saltuariamente a trovare la (sua suocera) Tes_1 CP_2 dalla morte del marito e sono stati contestati i conteggi elaborati dalla lavoratrice.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con condanna delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 04.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. La ha dedotto nel ricorso introduttivo del primo grado di avere lavorato per CP_1 Controparte_2 dall'1.10.2016 al 20.3.2017 con la qualifica di Colf con mansioni di badante convivente addetta all'assistenza diurna e notturna della provvedendo ad effettuare pulizie, lavori domestici, cucina e CP_2 igiene personale con assistenza sanitaria;
di essere stata regolarizzata contrattualmente con decorrenza dal
21.10.2016 al 20.10.2017 ed interruzione del rapporto di lavoro in data 20.3.2017; di avere percepito la somma mensile di € 800,00, senza copertura assicurativa come da estratto conto prodotto in atti;
di avere ricevuto le direttive di lavoro ed orari dalla a cui è stata controllata, di avere lavorato dal lunedì Parte_1 alla domenica per 24 ore, con riposo nei giorni del giovedì e della domenica dalle ore 14,00 alle ore 20,00; di essere stata licenziata verbalmente dalla in data 20.3.2017; di non avere, quindi, percepito la Parte_1 giusta retribuzione in forza del CCNL applicabile al rapporto.
Ha pertanto chiesto la condanna della al pagamento della somma di € 2.104,88 di cui 1691,26 a Parte_1 titolo di differenze retributive ed € 413,62 a titolo di TFR, oltre la regolarizzazione contributiva ed assicurativa.
2.2. Parte appellante, benchè costituita in primo grado dopo la sua dichiarazione di contumacia, ha contestato la sua legittimazione passiva sussistendo quella della madre titolare del Controparte_2 rapporto di lavoro giusta contratto allegato dalla stessa Voihicita, precisando di avere provveduto a pagare materialmente la retribuzione prelevando le somme dalla pensione della madre.
2.3. Deve premettersi che, sul punto circa la titolarità del rapporto e della relativa legittimazione attiva o passiva, è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (cfr., in tali termini Cass., ss. uu.,
2951/2016 cit.; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n.23721).
2.4. Orbene, deve rilevarsi che, già per carenza di specifiche allegazioni nel ricorso introduttivo del giudizio, non si evincono le modalità di costituzione del rapporto di lavoro per il periodo iniziale dall'1.10.2016 al
19.10.2016 per il quale è stata dedotta l'omessa regolarizzazione. La si è limitata a descrivere le modalità di svolgimento dello stesso indicando la quale CP_1 Parte_1 soggetto che le dava ordini, direttive, controllandola e provvedendo a corrisponderle la retribuzione.
Tuttavia, dette asserzioni, in quanto limitate alla fase esecutiva del rapporto, sono insufficienti ai fini della esatta e certa ricostruzione delle modalità di costituzione dello stesso al fine di individuare le parti contraenti e quale sia la fonte dei diritti ed obblighi a carico delle stesse.
2.5. La testimonianza assunta in primo grado sul punto specifico è stata lacunosa e comunque generica stante, giova ribadirlo, l'assoluta mancanza di relative allegazioni in ricorso sulla circostanza di interesse idonea ad individuare i soggetti tra cui è intercorso l'iniziale accordo contrattuale.
Invero la teste , all'udienza dell'11.2.2021, ha riferito: con riguardo al capitolo lett. a) del Testimone_2 ricorso (relativo all'attività lavorativa svolta per la ) che la lavorava “h24” nell'abitazione CP_2 CP_1 della , tanto essendone a conoscenza vedendo la allorquando andava a trovare “spesso” la CP_2 CP_1 suocera ovvero, come immediatamente chiarito dalla “dalla morte di mio marito avvenuta sei anni Tes_1 fa andavo meno”; sul cap. lett. d) di avere visto impartire direttive dalla alla , Parte_1 CP_1 confermando l'articolazione oraria e giornaliera del lavoro (cap. lett. e) e la paga mensile di € 800,00 corrisposta dalla appellante (cap. lett. f) e g)).
La teste sul capitolo lett. b) relativa al periodo lavorativo (1.10.2016-20.10.2016 e 21.10.2016-
20.10.2017/20.3.2017, ha riferito di un “falso contratto”.
2.6. Orbene, dette dichiarazioni, non sono idonee a fornire in giudizio alcun apporto in ordine al fondamentale elemento costitutivo del vincolo contrattuale rivendicato e ritenuto esistente dal giudice di prime cure, avendo riferito di circostanze relative alla fase esecutiva e gestoria del rapporto e sulla quale la stessa ha confermato di avere proceduto a corrispondere materialmente la retribuzione Parte_1 prelevandola dalla pensione della madre e, quindi, in sostanza per conto della madre.
Il fatto che sia stata la ad impartire ordini e direttive o a corrispondere materialmente la paga Parte_1 mensile non è di per solo idoneo a ritenere instaurato il rapporto di lavoro tra le parti odierne controvertenti, ponendosi quale elemento neutro e ben potendo ciò ragionevolmente collocarsi e giustificarsi nel supporto che un figlio dà nella gestione ordinaria riguardante la vita del proprio anziano genitore.
Peraltro, la teste sull'orario di lavoro ha riferito che la era presente “h24” nell'abitazione della CP_1
null'altro circostanziando in ordine alle ragioni di tale conoscenza avendo precisato di essersi recata CP_2 meno dalla suocera dopo la morte del marito occorso sei anni prima rispetto alla data della testimonianza
(11.2.2021) e quindi proprio nell'anno 2016 tenuto conto del dedotto inizio del rapporto di lavoro in data
1.10.2016.
Sicchè, quanto affermato non trova adeguato supporto e conforto oltre tale testimonianza, da ritenersi non esaustiva.
2.7. Tali considerazioni trovano ulteriore avallo nella sottoscrizione in data del 20 ottobre 2016 del contratto di lavoro a tempo determinato (dal 21.10.2016 al 20.10.2017) tra l'appellata e la , madre CP_2 della appellante.
In detto contratto è stata attribuita alla la qualifica di Colf con inquadramento nel livello CS del CP_1
CCNL personale domestico non convivente, per il periodo dal 21.10.2016 al 20.10.2017, per 25 ore settimanali e retribuzione oraria pari € 7,79, con lavoro da espletarsi nei giorni e negli orari riportati nel contratto ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 ed il sabato dalle ore 9 alle 14,00 (v. contratto prodotto dalla appellata in primo grado documento sub. n. 2 del fascicolo di parte).
2.8. Rispetto a tale contratto non sono state dedotte – a cura ed onere della ai sensi dell'art. 2967 CP_1 cc - cause di invalidità (nullità e/o annullabilità), non essendo, del pari, stata azionata domanda di simulazione rispetto alla quale occorre provare i relativi elementi costitutivi per ritenere l'atto improduttivo di effetti fra le parti, in ragione di quanto previsto dall'art. 1414 c.c. quale frutto di un accordo tra il dichiarante e la destinataria.
Sicchè, la dichiarazione della teste di “contratto falso” deve ritenersi frutto di sua una supposizione, priva di sostegno assertivo e probatorio.
2.9. Ulteriore elemento inidoneo a ritenere instaurato il rapporto di lavoro tra le parti è la lettera dell'ufficio legale del patronato del 23.3.2017 indirizzata alla e nella quale si fa riferimento al CP_2 licenziamento del 31.1.2017 e non anche alla data riportata in ricorso del 20.3.2017.
3. In definitiva, alla luce di tutto quanto innanzi illustrato, in ragione delle riscontrate carenze assertive e probatorie, l'appello deve essere accolto e in riforma integrale della sentenza impugnata, la domanda proposta dalla deve essere rigettata. CP_1
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi di cui allo scaglione di riferimento delle tabelle di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della concreta attività svolta in primo grado e nel presente giudizio ed avendo in considerazione l'esito complessivo della lite atteso che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata (Cass.
Sez. 2, n. 2697/2023 del 30/1/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21706 del 2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla
. CP_1
- condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite, liquidate, quanto al primo grado, in complessive € 1278,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa come per legge, e quanto al secondo grado in complessive € 962,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge,
Taranto, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro in grado di appello, in materia di differenze retributive, iscritta al numero 96 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno2022
T R A
appr. e dif. dall'avv. SCARPATI SIMONA Parte_1
Appellante
E
rappr. e dif. dall'avv. SEMERARO ANGELA RITA CP_1
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/03/2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Taranto n. 545 del 03.03.2022, con la quale è stata condannata al pagamento in favore della parte appellata al pagamento della somma di € 1702,44, oltre alle spese di lite in a titolo di differenze retributive in relazione all'attività di badante svolta dalla in CP_1 favore della madre della er il periodo dall'ottobre 2016 al 20 marzo 2017. Parte_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto, sulla base della espletata prova testimoniale, che il rapporto di lavoro sia intercorso tra le odierne parti in causa non avendo avuto concreta attuazione il contratto di lavoro sottoscritto dalla con , genitrice della appellante. CP_1 Controparte_2
1.1. Come motivo di appello è stata dedotta la violazione dell'art. 2697 cc avendo omesso il giudice di prime cure di valutare il contratto di lavoro intercorso tra la e la di lei madre , portato CP_1 Controparte_2 in esecuzione con i pagamenti degli emolumenti mensili e dei contributi, stante la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste essendosi recata saltuariamente a trovare la (sua suocera) Tes_1 CP_2 dalla morte del marito e sono stati contestati i conteggi elaborati dalla lavoratrice.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con condanna delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 04.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. La ha dedotto nel ricorso introduttivo del primo grado di avere lavorato per CP_1 Controparte_2 dall'1.10.2016 al 20.3.2017 con la qualifica di Colf con mansioni di badante convivente addetta all'assistenza diurna e notturna della provvedendo ad effettuare pulizie, lavori domestici, cucina e CP_2 igiene personale con assistenza sanitaria;
di essere stata regolarizzata contrattualmente con decorrenza dal
21.10.2016 al 20.10.2017 ed interruzione del rapporto di lavoro in data 20.3.2017; di avere percepito la somma mensile di € 800,00, senza copertura assicurativa come da estratto conto prodotto in atti;
di avere ricevuto le direttive di lavoro ed orari dalla a cui è stata controllata, di avere lavorato dal lunedì Parte_1 alla domenica per 24 ore, con riposo nei giorni del giovedì e della domenica dalle ore 14,00 alle ore 20,00; di essere stata licenziata verbalmente dalla in data 20.3.2017; di non avere, quindi, percepito la Parte_1 giusta retribuzione in forza del CCNL applicabile al rapporto.
Ha pertanto chiesto la condanna della al pagamento della somma di € 2.104,88 di cui 1691,26 a Parte_1 titolo di differenze retributive ed € 413,62 a titolo di TFR, oltre la regolarizzazione contributiva ed assicurativa.
2.2. Parte appellante, benchè costituita in primo grado dopo la sua dichiarazione di contumacia, ha contestato la sua legittimazione passiva sussistendo quella della madre titolare del Controparte_2 rapporto di lavoro giusta contratto allegato dalla stessa Voihicita, precisando di avere provveduto a pagare materialmente la retribuzione prelevando le somme dalla pensione della madre.
2.3. Deve premettersi che, sul punto circa la titolarità del rapporto e della relativa legittimazione attiva o passiva, è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (cfr., in tali termini Cass., ss. uu.,
2951/2016 cit.; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n.23721).
2.4. Orbene, deve rilevarsi che, già per carenza di specifiche allegazioni nel ricorso introduttivo del giudizio, non si evincono le modalità di costituzione del rapporto di lavoro per il periodo iniziale dall'1.10.2016 al
19.10.2016 per il quale è stata dedotta l'omessa regolarizzazione. La si è limitata a descrivere le modalità di svolgimento dello stesso indicando la quale CP_1 Parte_1 soggetto che le dava ordini, direttive, controllandola e provvedendo a corrisponderle la retribuzione.
Tuttavia, dette asserzioni, in quanto limitate alla fase esecutiva del rapporto, sono insufficienti ai fini della esatta e certa ricostruzione delle modalità di costituzione dello stesso al fine di individuare le parti contraenti e quale sia la fonte dei diritti ed obblighi a carico delle stesse.
2.5. La testimonianza assunta in primo grado sul punto specifico è stata lacunosa e comunque generica stante, giova ribadirlo, l'assoluta mancanza di relative allegazioni in ricorso sulla circostanza di interesse idonea ad individuare i soggetti tra cui è intercorso l'iniziale accordo contrattuale.
Invero la teste , all'udienza dell'11.2.2021, ha riferito: con riguardo al capitolo lett. a) del Testimone_2 ricorso (relativo all'attività lavorativa svolta per la ) che la lavorava “h24” nell'abitazione CP_2 CP_1 della , tanto essendone a conoscenza vedendo la allorquando andava a trovare “spesso” la CP_2 CP_1 suocera ovvero, come immediatamente chiarito dalla “dalla morte di mio marito avvenuta sei anni Tes_1 fa andavo meno”; sul cap. lett. d) di avere visto impartire direttive dalla alla , Parte_1 CP_1 confermando l'articolazione oraria e giornaliera del lavoro (cap. lett. e) e la paga mensile di € 800,00 corrisposta dalla appellante (cap. lett. f) e g)).
La teste sul capitolo lett. b) relativa al periodo lavorativo (1.10.2016-20.10.2016 e 21.10.2016-
20.10.2017/20.3.2017, ha riferito di un “falso contratto”.
2.6. Orbene, dette dichiarazioni, non sono idonee a fornire in giudizio alcun apporto in ordine al fondamentale elemento costitutivo del vincolo contrattuale rivendicato e ritenuto esistente dal giudice di prime cure, avendo riferito di circostanze relative alla fase esecutiva e gestoria del rapporto e sulla quale la stessa ha confermato di avere proceduto a corrispondere materialmente la retribuzione Parte_1 prelevandola dalla pensione della madre e, quindi, in sostanza per conto della madre.
Il fatto che sia stata la ad impartire ordini e direttive o a corrispondere materialmente la paga Parte_1 mensile non è di per solo idoneo a ritenere instaurato il rapporto di lavoro tra le parti odierne controvertenti, ponendosi quale elemento neutro e ben potendo ciò ragionevolmente collocarsi e giustificarsi nel supporto che un figlio dà nella gestione ordinaria riguardante la vita del proprio anziano genitore.
Peraltro, la teste sull'orario di lavoro ha riferito che la era presente “h24” nell'abitazione della CP_1
null'altro circostanziando in ordine alle ragioni di tale conoscenza avendo precisato di essersi recata CP_2 meno dalla suocera dopo la morte del marito occorso sei anni prima rispetto alla data della testimonianza
(11.2.2021) e quindi proprio nell'anno 2016 tenuto conto del dedotto inizio del rapporto di lavoro in data
1.10.2016.
Sicchè, quanto affermato non trova adeguato supporto e conforto oltre tale testimonianza, da ritenersi non esaustiva.
2.7. Tali considerazioni trovano ulteriore avallo nella sottoscrizione in data del 20 ottobre 2016 del contratto di lavoro a tempo determinato (dal 21.10.2016 al 20.10.2017) tra l'appellata e la , madre CP_2 della appellante.
In detto contratto è stata attribuita alla la qualifica di Colf con inquadramento nel livello CS del CP_1
CCNL personale domestico non convivente, per il periodo dal 21.10.2016 al 20.10.2017, per 25 ore settimanali e retribuzione oraria pari € 7,79, con lavoro da espletarsi nei giorni e negli orari riportati nel contratto ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 ed il sabato dalle ore 9 alle 14,00 (v. contratto prodotto dalla appellata in primo grado documento sub. n. 2 del fascicolo di parte).
2.8. Rispetto a tale contratto non sono state dedotte – a cura ed onere della ai sensi dell'art. 2967 CP_1 cc - cause di invalidità (nullità e/o annullabilità), non essendo, del pari, stata azionata domanda di simulazione rispetto alla quale occorre provare i relativi elementi costitutivi per ritenere l'atto improduttivo di effetti fra le parti, in ragione di quanto previsto dall'art. 1414 c.c. quale frutto di un accordo tra il dichiarante e la destinataria.
Sicchè, la dichiarazione della teste di “contratto falso” deve ritenersi frutto di sua una supposizione, priva di sostegno assertivo e probatorio.
2.9. Ulteriore elemento inidoneo a ritenere instaurato il rapporto di lavoro tra le parti è la lettera dell'ufficio legale del patronato del 23.3.2017 indirizzata alla e nella quale si fa riferimento al CP_2 licenziamento del 31.1.2017 e non anche alla data riportata in ricorso del 20.3.2017.
3. In definitiva, alla luce di tutto quanto innanzi illustrato, in ragione delle riscontrate carenze assertive e probatorie, l'appello deve essere accolto e in riforma integrale della sentenza impugnata, la domanda proposta dalla deve essere rigettata. CP_1
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi di cui allo scaglione di riferimento delle tabelle di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della concreta attività svolta in primo grado e nel presente giudizio ed avendo in considerazione l'esito complessivo della lite atteso che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata (Cass.
Sez. 2, n. 2697/2023 del 30/1/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21706 del 2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla
. CP_1
- condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite, liquidate, quanto al primo grado, in complessive € 1278,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa come per legge, e quanto al secondo grado in complessive € 962,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge,
Taranto, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio