Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1641/2024
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte 1
Torino (To), alla Via Pittara n. 36, P.IVA P.IVA 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca in virtù di giusta procura del 27/02/2023 in calce all'atto diCRIVELLIN, C.F. C.F. 1 citazione del primo grado di giudizio,
-parte appellante-
contro
:
Controparte 1 (P. IVA P.IVA 2 ), in persona del proprio legale rappresentante pro - tempore Dott. Controparte_2 munito degli occorrenti poteri in virtù di procura per atto Studio Notarile Marchetti del 14 maggio 2024 n. 17192 Rep. - 9511 Racc., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti
Maurizio Hazan (C.F. Codice Fiscale 2 ) e Filippo Martini (C.F. Codice Fiscale_3
-parte appellata -
avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 139/2024 del 21.02.2024 emessa nella causa
RG. n. 1358/2023 dal Giudice di Pace di Ivrea
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice appellante
Contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto
Nel merito
- riformare la sentenza appellata resa dal Giudice di Pace di Ivrea, n. 139/2024 per le ragioni di cui in atti e per l'effetto
- condannare l'appellata al pagamento dell'importo di € 1.500,00 per le motivazioni di cui in atti ovvero della diversa somma accertanda, oltre interessi dal fatto al soddisfo.
In ogni caso
- Con il favore dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, IVA, CPA e rimborso forfettario 15% come per legge❞
Per parte convenuta appellata
"Voglia I'lll.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, rigettare i motivi di gravame avversari poiché infondati sia in fatto che in diritto per le ragioni sopra esposte, con integrale conferma della sentenza n. 139/2024 pubblicata dal Giudice di Pace di Ivrea.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio."
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Questi gli antefatti del giudizio di appello.
Parte 1 qualeCon atto di citazione del 27.02.2023, ritualmente notificato, la cessionaria del credito, ha evocato in giudizio innanzi davanti al Giudice di Pace di Ivrea, la compagnia al fine di sentirla condannare al pagamento del maggior Controparte_1 indennizzo dovuto per il verificarsi di un evento garantito ai sensi di polizza (nella fattispecie fenomeni naturali "grandine”) occorso in data 30.06.2022, in Venaria Reale (To), ai danni del veicolo di proprietà del cedente del credito, sig. CP 3 , modello Lancia Ypsilon, targato
ET962DE.
Ritualmente costituitasi in giudizio la soc. Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda attorea, ritenendo di aver integralmente corrisposto l'indennizzo al cessionario atteso che l'autovettura prefata era stata riparata presso un'officina "non convenzionata".
Ed infatti a fronte della richiesta iniziale di euro 5.445,01 inoltrata dalla cessionaria del credito per il sinistro occorso veniva riconosciuto ed effettuato il pagamento dalla Compagnia assicurativa della minor somma di euro 3.445,00 (previa sottrazione della franchigia). Esperito senza esito la conciliazione della lite, il giudice di prime cure, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione ha così statuito:
"Il Giudice di Pace di Ivrea avv. Enrica Borgna, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe, così provvede:
Respinge la domanda attorea.
p.iva P.IVA 1 al pagamento in favore di [...] Condanna Parte 1
delle spese di lite liquidate in euro 1000.00, p.iva P.IVA 2 Controparte_1 oltre oneri di legge" Parte 1Avverso la predetta statuizione ha interposto appello la articolando due distinti motivi di gravame: i) erronea valutazione circa la natura e l'efficacia della condizione di polizza che prevede un indennizzo ridotto per le riparazioni avvenute fuori dalla rete convenzionata ex art.1341, 1342 e 2058 c.c.;, ii) omessa motivazione sulla vessatorie della condizione di polizza che prevede un indennizzo ridotto per le riparazioni avvenute fuori dalla rete convenzionata ex art. 33 del C.d.C.
Controparte 1 chiedendo che l'appelloSi è costituita tempestivamente in giudizio la venisse rigettato. Nel merito la compagnia si è richiamata alle considerazioni difensive sviluppate in primo grado volte alla reiezione del gravame promosso.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 6 novembre 2024, il giudice ha tentato senza esito di conciliare le parti.
Con provvedimento assunto in pari data ha fissato, quindi, udienza di rimessione in decisione da tenersi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data 30.04.2025 assegnando alle parti termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, trattenendo, all'esito la causa in decisione.
***
L'appello è infondato e i motivi di gravame -da trattarsi congiuntamente- vanno rigettati per le ragioni di seguito espresse.
Il giudice di prime cure ha, infatti, fondato la statuizione sul presupposto che la clausola di polizza che prevede franchigie diverse nel caso di riparazione del mezzo in una autocarrozzeria non convenzionata è perfettamente valida poiché volta a perimetrare l'oggetto del contratto assicurativo, richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che riconduce dette clausole al c.d. perimetrazione del rischio garantito (Cass. 15.05.2018 n.11757).
L'appellante deduce, per contro, che le clausole di polizza che prevedono minimi e franchigie con onere di riparazione presso una carrozzeria convenzionata, necessitano della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., poiché non riguardano l'oggetto del contratto, ma esclusivamente la responsabilità dell'assicuratore, tenuto conto che la clausola contrattuale in scrutinio è molto articolata, prevedendo, a dire dell'appellante, delle "penalizzazioni" nel caso in cui l'assicurato scelga di far riparare l'autovettura in un centro di riparazione non convenzionato con la compagnia.
Ad avviso di questo Tribunale, detta clausola non si appalesa vessatoria (peraltro nell'atto di appello non risulta nemmeno ben individuata, non vi è un riferimento numerico a quale clausola si intenda censurare in rapporto alla ratio decidendi della sentenza di prime cure;
le condizioni di polizza sono state prodotte integralmente solo dalla compagnia assicurativa, la quale ha depositato in primo grado una polizza che riguarda tuttavia altro soggetto estraneo al contenzioso).
Ciò posto, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità in tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall'assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Cassazione civile sez. III,
04/09/2023, (ud. 23/03/2023, dep. 04/09/2023), n.25743.
Nel caso di specie, pertanto, non si ravvisa alcuna vessatorietà della clausola anche qualora sia prevista una franchigia ridotta per le riparazioni eseguite solo presso le carrozzerie convenzionate
(pur essendo diversa la formula lessicale, l'epilogo non muta).
La circostanza quindi che, nel caso in esame, l'assicurato possa ottenere una riparazione presso un riparatore convenzionato CP 1 (senza scoperti e al netto del degrado d'uso) delimita semplicemente l'oggetto del contratto.
Tale assunto si fonda sulle seguenti argomentazioni:
. Nell'ambito del contratto di assicurazione, sono da considerare limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre, al contrario, attengono all'oggetto del contratto quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (tra le altre, Cass. 10/11/2009, n. 23741; Cass.
7/04/2010, n. 8235; Cass. 11/06/2019, n. 15598; recentemente, Cass. 4/02/2021, n. 2660, non mass.);
deve escludersi che siano soggette all'obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere uno scoperto in termini percentuali o, in luogo del risarcimento per equivalente, l'obbligo, per l'assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma specifica (eventualmente, come nella specie, attraverso la previsione della riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata), la quale costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subito mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restitutio in integrum del medesimo bene che costituiva il punto di riferimento oggettivo dell'interesse leso;
con siffatte clausole, infatti, non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato, né si consente all'assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell'assicurato all'arbitrio dell'assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta;
con dette clausole viene specificato l'oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le
•
modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro;
le clausole in questione, pertanto, non rientrano tra quelle limitatrici della responsabilità
•
dell'assicuratore e non richiedono per la loro efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
D'altra parte, come rimarcato dalla difesa della compagnia assicurativa l'assicurato è stato ampiamente reso edotto di detta circostanza e ben adeguatamente informato, sullo sconto di premio qualora si fosse avvalso della riparazione in forma specifica presso le officine autorizzate.
Trattasi, peraltro, di clausola "garanzia fenomeni naturali” non vertente la RC auto.
In quanto garanzia diretta e non obbligatoria, le parti possono modulare liberamente un indennizzo in forma specifica che segua determinati criteri senza che si discuta di vessatorietà.
Le condizioni di polizza (prodotte per estratto doc. 5 fasc. di primo grado fasc. convenuta) appaiono chiare e sono volte a delimitare l'oggetto del contratto, come ben si evince dalla narrativa della clausola.
E' evidente come nel caso in scrutinio, speculare a quello esaminato dalla sentenza della Suprema
Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 04/09/2023, ud. 23/03/2023, dep. 04/09/2023
n.2574399), non possa ritenersi vi sia un significativo squilibrio a carico del consumatore, potendo questi scegliere se avvalersi della carrozzeria convenzionata, con uno sconto, ovvero scegliere una carrozzeria non autorizzata non fruendo della riduzione del premio.
Il presente orientamento è stato recentemente confermato anche dalla Corte d'Appello di Torino, la quale pronunciandosi sull'interpretazione di una clausola analoga sempre afferente a garanzia accessoria ha rigettato l'appello sulla scorta della seguente motivazione, del tutto condivisibile e
وو fatta propria dalla scrivente: "Ciò posto, si osserva che la clausola "Atti CP 4 non impone al contratto di assicura-zione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato ad ottenere l'indennizzo, né consente all'assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbliga-zione ovvero assoggetta la soddisfazione dell'assicurato all'arbitrio dell'assicuratore ed ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta.
Invero, senza che ciò de-termini alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, attraverso una libera stipulazione (intesa ad ottenere specifici vantaggi contrattuali a fronte dell'assunzione dell'impegno di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con l'assicuratore), è specificato l'oggetto del contratto stesso e sono pattuite modalità e forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro." (cfr. Corte
D'appello di Torino n. 798/2023 13.07.2023)
Ne segue, dunque, che la clausola in questione e qui oggetto di appello (garanzia “eventi naturali”), pertanto, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell'assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Sulla scorta degli esposti e condivisibili principi enunciati dalla giurisprudenza, si può conclusivamente affermare che la prefata clausola integri un'ipotesi forma di risarcimento del danno in forma specifica che, come tale, non è vessatoria, non richiede la doppia sottoscrizione ed
è stata, nel caso concreto, legittimamente pattuita nel contratto assicurativo.
I motivi di gravame sollevati d'appellante in relazioni a questi aspetti risultano quindi radicalmente infondati, atteso che la clausola in esame non riguardando una limitazione di responsabilità dell'assicuratore non può in alcun modo ritenersi vessatoria né ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., né ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.
Tali principi sono stati da ultimo recepiti in una recentissima sentenza di Cassazione la quale ha così statuito: "La clausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni, la quale preveda una misura differenziata dell'indennizzo in funzione dalle scelte dell'assicurato circa il soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato, non è di per sé sola restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né produttiva di un significativo squilibrio, per i fini di cui agli artt. 1341 c.c. o
33, lettera (t) D.Lgs. 206/05" (Cass. n. 33402 del 19.12.2024)."
L'appello è dunque infondato e la sentenza deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, liquidate come da dispositivo, sulla base del valore del decisum, parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 (s.m.i.), tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge
24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013") prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
2. La suddetta disposizione trova applicazione al presente giudizio in grado di appello, tenuto conto che:
ai sensi dall'art. 1, comma 18, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, "Le disposizioni di cui al comma
17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge";
-la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (come disposto dall'art. 1, comma 550);
- pertanto, la suddetta disposizione si applica dal 30 gennaio 2013 e, più precisamente, alle cause iniziate con citazione notificata davanti al Giudice di primo grado dopo il 31 gennaio 2013 (o alle opposizioni a decreto ingiuntivo in primo grado, quando il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato dopo il 31.01.2013) (o quando il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato dopo il 31.01.2013);
- nel caso di specie, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato dopo il 31.01.2013.
Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)".
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 1641/2024,
RIGETTA l'appello proposto da Parte 1 (p.iva P.IVA 1 e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 139/2024 del 21.02.2024 emessa dal Giudice di Pace di
Ivrea;
CONDANNA l'appellante Parte 1 (p.iva P.IVA 1 ) al pagamento delle spese di lite nei riguardi di parte appellata Controparte 1 (P. IVA
P.IVA 2 ), che liquida ex D.M. 55/2014 s.m.i. in Euro 3.000,00 oltre spese forfettarie IVA e
СРА;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre
2012 n. 228 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)".
Così deciso in Ivrea 30.04.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)