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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel./istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3213 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 12.3.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Carmine De Benedittis ( , elett.te dom.ta in Piedimonte di Sessa C.F._1
Aurunca (CA) alla via Vico II n. 4; appellante
E
(p.iva: ) in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_2
(p.iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Merola (c.f.: CP_2 P.IVA_3
), elett.te dom.ta in Napoli, alla via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale C.F._2
Isola E1; appellata
NONCHE'
(p.i.: ) in persona del l.r.p.t., con l'avv. Gianluca Crasso e Controparte_3 P.IVA_4
l'avv. Antonella Merola appellata non costituita
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3290/2019, pubblicata il 17.12.2019, resa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel proc. di primo grado n. 9791/2015 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in persona del l.r.p.t., citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere, la con atto ritualmente notificato, proponendo CP_3 CP_1 domanda di accertamento negativo, rettifica del saldo ed indebito, in riferimento ad un determinato rapporto bancario intercorso tra le parti a far data almeno dal 30.9.1996, previo accertamento della illegittimità della clausola anatocistica, della c.m.s. e del calcolo delle valute;
chiese la corretta rideterminazione del saldo, depurato degli addebiti illegittimi, la rettifica del conto e domandò la ripetizione delle rimesse illegittime, vinte le spese di lite, con attribuzione alla difesa. A sostegno della pretesa non produsse il contratto ma solo gli estratti conto fino alla chiusura contabile avvenuta il 28.2.2012.
La si costituì argomentando che il rapporto era pacificamente esistente ma che il CP_4 correntista, che ne era onerato, non aveva prodotto il contratto e la intera sequenza degli estratti, di talché la domanda di indebito non era documentalmente provata;
eccepì, poi, la prescrizione delle rimesse ante-decennio rispetto alla data della notifica della citazione, avvenuta il 22.12.2015.
Con sentenza n. 3290/2019 depositata il 17.12.2019 il Tribunale ha rigettato la domanda di indebito argomentando che il correntista non aveva dato prova della pretesa in mancanza di produzione del contratto e di tutti gli estratti conto;
ha conseguentemente ritenuto del tutto esplorativa la chiesta c.t.u. A sostegno della decisione, che più avanti meglio si illustrerà, il tribunale, in particolare, ha ritenuto che il contratto dedotto in lite era stato concluso prima del
“30.09.2006” ed il primo estratto in possesso dell'attore era del “31.12.2006”. Il Tribunale ha poi espressamente rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla per genericità ed CP_4 omessa indicazione nel dettaglio delle rimesse prescritte.
Avverso questa sentenza ha proposto appello il correntista fondato su due motivi (1. erroneo esame degli estratti depositati e dei documenti prodotti dall'attore;
2. erroneo rigetto della istanza di ingresso della consulenza tecnica contabile) ed ha chiesto, in parziale accoglimento dell'appello, di accogliere la sola domanda di rettifica del saldo, previa ammissione della consulenza contabile.
Ha resistito la cessionaria reiterando l'eccezione di Controparte_1 prescrizione e chiedendo il rigetto dell'appello nel merito. Non si è costituita la cedente nonostante la rituale notifica dell'atto di appello al procuratore costituito in Controparte_3 primo grado.
Riservata la causa in decisione, il Collegio l'ha rimessa sul ruolo istruttorio ed ha nominato un consulente d'ufficio al quale ha conferito l'incarico di ricostruire il rapporto di dare/avere tra le parti, limitatamente al contratto di conto corrente 0000400700444 - già
5103151 –, in base agli estratti conto prodotti dal cliente e partendo dal saldo risultante dal primo estratto disponibile (dal 30.9.1996 e fino al 28.12.2012), applicando interessi, commissioni e spese siccome emergenti dai contratti ed escludendo ogni forma di interesse anatocistico;
in caso di mancanza di estratti intermedi, ha conferito l'incarico al c.t.u. di tenere conto del saldo - banca di volta in volta risultante dal primo estratto prodotto per ciascun periodo e di effettuare la somma algebrica dei saldi di ciascun periodo documentato.
Sono stati chiesti al c.t.u. due calcoli alternativi: il primo fino al 9.10.2001 (data del contratto “rinegoziato” prodotto dalla;
il secondo fino alla chiusura del conto CP_4
(28.2.2012).
Depositata la consulenza contabile in data 17.2.2025, sulle conclusioni precisate all'udienza del 12.3.2025, la causa è stata riservata nuovamente in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.I due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché collegati.
2.1- Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneo esame dei documenti depositati;
censura la sentenza nella parte in cui ritiene il contratto esistente almeno dal
30.9.2006 e in cui indica al 31.12.2006 la data del primo estratto prodotto. Ebbene, assume l'appellante che tale accertamento era completamente viziato poiché esso istante aveva prospettato la conclusione di un contratto di conto corrente esistente almeno a far data dal
30.09.1996 ed il primo estratto depositato risaliva al 31.12.1996 (e non al 31.12.2006), a riprova del suo assunto.
Tale errore evidente aveva del tutto viziato il ragionamento del giudice poiché il rapporto non era durato solo sei anni, ma oltre 16 anni.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui rigetta la chiesta consulenza d'ufficio, deducendo sul punto che l'esistenza del contratto non era mai stata messa in discussione e che aveva prodotto documentazione sufficiente a ricostruire il saldo;
invocava l'applicazione della giurisprudenza in base alla quale la mancanza di taluni estratti non poteva portare al rigetto della domanda e che, in tali casi, l'ausilio di un c.t.u. non poteva considerarsi esplorativo.
3 2.2-I motivi sono fondati nei limiti di cui si dirà. La necessità della integrazione contabile disposta dal Collegio in questa fase di appello risponde ai motivi di parziale fondatezza delle doglianze dell'appellante di seguito illustrati.
2.3-In questo giudizio il correntista non ha mai fatto questione di inesistenza del contratto in forma scritta: l'attore ritiene pacificamente esistente il contratto di conto corrente;
la banca sin dal primo momento ammette l'esistenza di un contratto formale.
2.4- Quando non si fa questione di inesistenza del contratto in forma scritta - ma solo di illegittimità di talune clausole, ritenuta pacifica la esistenza del documento pattizio formale, come nel caso in esame -, resta integro l'onere della prova a carico del correntista anche quanto alla produzione del contratto.
La Corte di Cass., nella sentenza del 2023 n. 35605, ha ben chiarito che laddove non si faccia questione della inesistenza del contatto in forma scritta, spetta al correntista che agisce in ripetizione dimostrare la illegittimità delle singole clausole producendo il contratto, per consentire al giudice di valutare le pattuizioni contestate.
Poiché nel caso in esame la parte ha chiesto la ripetizione di competenze asseritamente indebitamente corrisposte in virtù di clausole illegittime o non pattuite, era onere del cliente produrre il contratto ai fini della necessaria verifica, non della banca.
A nulla rileva che dagli estratti conto prodotti sia possibile accertare le condizioni economiche in concreto praticate dall'istituto, atteso che tali estratti nulla dicono quanto alle pattuizioni contrattuali (cfr. sentenza cit. anche su tale specifico aspetto).
Neppure può discutersi di mancata adozione da parte del giudice dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dovendosi rammentare che il ricorso a tale mezzo istruttorio non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (da ultimo in tal senso in parte motiva Cass. n. 28215 del 2024; 2006, n. 17948); in ogni caso, la correntista sul punto nulla deduce in grado di appello.
2.5-Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio;
tuttavia, ha commesso un errore evidente nell'accertare sia l'epoca di stipula del contratto sia la data del primo estratto depositato (a dire del tribunale successivo alla delibera CICR 2000); invero, il tribunale fa riferimento ad un rapporto iniziato almeno dal 2006, laddove si tratta dell'anno
1996, come desumibile dal primo estratto conto in atti prodotto dal correntista;
tale errore ha portato il tribunale a ritenere esplorativa la c.t.u. che, di contro, doveva essere ammessa quantomeno in riferimento allo specifico calcolo di interessi anatocistici nel periodo antecedente alla delibera CICR del 2000, come si dirà.
4 2.6- Sul punto, la Corte di Cass. nella sentenza cit. prosegue nel senso che gli estratti, laddove prodotti, sono però idonei (unicamente) a provare l'applicazione, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, di effetti anatocistici vietati dall'articolo 1283 c.c. atteso che, in ogni caso, nessun tipo di capitalizzazione, neppure paritetica, avrebbe potuto essere convenuta prima della novella del 2000.
La Corte ha, dunque, sancito il seguente principio di diritto: in tema dei contratti bancari…. il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR del 9
Febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del citato articolo 1283 c.c.
In altri termini, chiarisce la Corte che, solo in tali limiti, la capitalizzazione non può trovare alcuna legittimazione.
2.7- In applicazione di tale principio di diritto, questa Corte di Appello ha conferito l'incarico al c.t.u. di espungere dal conto esclusivamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con il doppio conteggio di cui si è detto.
2.8 - Così recuperato l'onere probatorio del correntista, va ulteriormente chiarito che le poste che si possono ripetere sono quelle desumibili dagli estratti conto depositati, ma limitatamente ai periodi documentati: dovrà solo depurarsi il saldo degli interessi anatocistici a decorrere dal primo estratto disponibile e limitatamente ai periodi documentati dall'attore, che era onerato della relativa prova.
Del resto, si è chiarito che, in applicazione delle regole di distribuzione dell'onere della prova in caso di azione di accertamento e indebito del cliente verso la è onere del CP_4 cliente produrre gli estratti conto, con la conseguenza che al ricalcolo potrà provvedersi limitatamente ai periodi documentati, nel senso che, per quelli non documentati, il correntista nulla potrà avere e non sono ammissibili calcoli figurativi.
Inoltre, in mancanza di estratti intermedi, laddove ad agire sia il cliente, il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato dall'attore (cfr. Cass. n. 30789 del 2023); e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente
5 consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass.
1.6.2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso,
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal cd. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore» (Cass. 2022 n. 37800).
Infine, in mancanza di taluni estratti, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 28191 del 2023), ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35979 del 2022; Cass. n. 7697 del
2023; Cass. n. 12993 del 2023).
Ne consegue che ha ragione l'appellante a ritenere che nel caso in esame la c.t.u. non poteva ritenersi affatto esplorativa.
2.9- Tanto chiarito, vanno ora esaminati agli esiti della consulenza d'ufficio.
Il consulente ha preliminarmente accertato un dato di grande rilievo: in riferimento specifico al conto dedotto in lite, la correntista ha prodotto gli estratti del rapporto 400700444, già 5103151, dal 29.12.1995 (cfr. estratti in atti ed elenco estratti esaminati indicato dal c.t.u. alla pag. n. 5 della consulenza e risposta del c.t.u. alle osservazioni di parte sul punto), che è da intendersi sicuramente quale data di inizio del rapporto in quanto il saldo risultante da tale estratto è pari a zero;
sono stati poi prodotti quasi integralmente gli estratti conto fino alla chiusura del conto, che è avvenuta il 28.12.2012. In presenza di tale rilevante estratto conto
6 iniziale, correttamente il c.t.u. ha espunto la capitalizzazione partendo da tale dato contabile (e non considerando la data di poco successiva indicata nell'incarico peritale - 30.9.1996).
Quanto alla chiusura del conto, al c.t.u. è stato chiesto un duplice calcolo: il primo fino al 9.10.2001; il secondo fino alla chiusura del conto avvenuta il 28.12.2012.
Anche su tale punto gli accertamenti del c.t.u. vanno esaminati con estrema attenzione.
2.10- La prima ipotesi di calcolo parte dal presupposto che tra le parti via sia stata nuova formalizzazione del medesimo contratto, stavolta anche nel rispetto della delibera
CICR quanto all'anatocismo (questa è la prospettazione della Banca).
Ebbene, il c.t.u. ha chiarito che questo contratto del 9.10.2001 depositato dalla banca (e da questa richiamato a sostegno di una rinegoziazione dello stesso rapporto rispettoso della delibera CICR del 2000 in punto di anatocismo), non ha nulla a che vedere con il contratto dedotto in lite, non è ad esso collegato e neppure è con lo stesso in continuità: si tratta di un contratto del tutto diverso, recante altro numero e che ha avuto autonoma operatività.
Poiché la domanda attorea è sin dall'inizio limitata all'operatività dello specifico contratto sopra indicato, solo di tale rapporto e della sua movimentazione si può tenere conto.
Tale verifica contabile è di grande rilievo alla luce della recente giurisprudenza in base alla quale l'adeguamento alla delibera CICR del 2000 non è automatico ma richiede espressa pattuizione che, dunque, nella specie non è presente.
Con il chiarimento stavolta che, trattandosi di adeguamento di un contratto pacificamente in origine illegittimo sul punto della capitalizzazione degli interessi, era la banca a dover dare prova dell'intervenuto adeguamento, con conseguente necessità di eliminare gli addebiti da capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
2.11-Si ricorda che, ai fini della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non è sufficiente l'automatico adeguamento del contratto alla delibera CICR del
9.2.2000; inoltre, per il periodo di operatività del contratto anteriore al 30.6.2000,
l'anatocismo è pacificamente illegittimo.
2.12- Sulla questione degli adeguamenti dei contratti sorti prima della delibera cit. (con o senza patto espresso) si è pronunciata con chiarezza di recente la Corte di Cass. nella sentenza del 2024 n. 28215. Con la richiamata sentenza, la Prima Sezione Civile della Corte
Suprema di Cassazione si è espressa sul dibattito sviluppatosi in seno alla stessa Corte di legittimità in ordine alla possibilità – negata da certe pronunce (la prima è la sentenza n. 9140 del 19.05.2020, seguita da molte altre) ma ammessa da altre (ordinanze gemelle 5054, 5064 e
8639 del 2024) – di adeguare i contratti di conto corrente, già in corso alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, al regime di capitalizzazione trimestrale
7 reciproco degli interessi mediante avviso in G.U. e comunicazione personalizzata al correntista.
Ebbene, la Corte ha ribadito l'impossibilità di adeguare il rapporto al regime reciproco di capitalizzazione con una semplice comunicazione o con un avviso in G.U., ritenendo indispensabile la sottoscrizione di un nuovo patto scritto contemplante una clausola anatocistica conforme alla nuova normativa. In tal senso la Corte ha dato continuità al pronunciamento del 2020 cit., contenente motivazione che ha ritenuto maggiormente soddisfacente rispetto alle altre. In sintesi, ha ritenuto la Corte che, in presenza di una clausola anatocistica originaria viziata da radicale nullità, non era possibile alcuna comparazione nei termini richiesti dall'art. 7, co 2 della delibera CICR del 2000 (comparazione tesa a verificare se le nuove pattuizioni avessero o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate). La impraticabilità della comparazione discendeva proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della previsione negoziale originaria;
di qui la necessità del nuovo patto.
Da ultimo, solo per completezza, si richiama poi Cass. sent. 2024 n. 21344 sul divieto assoluto di anatocismo, in ogni caso, post 2014: In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;
argomenta la Corte che, del resto, a fronte di una norma primaria “proibitiva della pratica anatocistica”, l'intervento regolamentare demandato al
CICR risulta superfluo, a differenza di quanto avvenuto in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 -quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999 -, in cui si necessitava dell'intervento di una disciplina di dettaglio da parte del Comitato.
2.13- Quanto poi alla pacifica illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi calcolata in epoca antecedente alla delibera CICR del 2000, sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde (da ultimo Cass. n. 28215 del 2024). Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, sorti prima della delibera, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi
(Cass. 1999 n. 2374 che ha inaugurato tale orientamento;
successivamente, v. Cass. SS.UU.
2004 n. 21095 e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass. SS.UU. 2010, n. 24418).
8 3.Va, dunque, considerato il secondo ricalcolo che ha elaborato il c.t.u., il quale, per i periodi documentati, ha rideterminato il saldo dall'inizio del rapporto fino alla chiusura del conto (febbraio 2012), in mancanza di formale adeguamento alla delibera.
Ne deriva il nuovo saldo a credito del correntista alla data del 28.2.2012, pari ad €
3.959,46 (in luogo di quello indicato dalla a debito del correntista e pari a - € CP_4
42.571,93).
4. Da ultimo, si evidenzia che il Collegio non ha conferito l'incarico al c.t.u. di accertare poste eventualmente da considerarsi prescritte, in presenza di un'eccezione di prescrizione reiterata dalla in appello, laddove sarebbe stato necessario proporre appello incidentale, CP_4 avendo il Tribunale in sentenza espressamente rigettato l'eccezione di prescrizione (sia in dispositivo sia in motivazione). Si richiama in proposito l'insegnamento della Corte di Cass. a sez. un., sentenza n. 11799 del 12.5.2017: In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio enunciato dalla S.C. ex art.
363, comma 3, c.p.c.). Principio confermato da ultimo da Cass. sent. 2024 n. 25876 e, proprio in tema di prescrizione, da Cass. sentenza 2024 n. 9505: In tema di impugnazioni, qualora
l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
9 5. In accoglimento dei due motivi di appello, va accertato il saldo a credito del correntista di € 3.959,46 alla data del 28.2.2012.
6. L'accoglimento dell'appello travolge il capo della sentenza di primo grado riferibile alle spese di lite che, in ragione dell'esito complessivo della lite, vanno compensate integralmente per il primo grado.
Si ricorda che, in presenza di più domande o di una domanda articolata in più capi, e di limitato accoglimento delle pretese, è configurabile la reciproca soccombenza (nella specie il correntista ha chiesto in primo grado sia la rideterminazione del saldo che la rettifica del conto e, all'esito delle verifiche contabili, vi è stato un limitato riconoscimento del saldo positivo, originariamente richiesto in + € 115.947,66); peraltro, in tali casi, in applicazione della regola della causalità, anche l'attore parzialmente vittorioso che ha dato causa al giudizio può essere condannato in parte alle spese (Cass. SS.UU. 2022, n. 32061; Cass. 2025, n. 516).
Quanto alle spese del presente grado, egualmente si ricorda che il compito liquidatorio delle spese di lite da parte della Corte di Appello va svolto individuando la soccombenza non avuto riguardo alla sorte dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, in base all'esito complessivo della lite decisa dal giudice d'appello; tali spese vanno parimenti compensate interamente per i motivi ridetti.
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento dei due motivi di appello ed in riforma della sentenza n. 3290/2019 pubblicata il 17.12.2019, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
a) ridetermina il saldo del conto corrente in lite nell'importo, a credito per il correntista, di € 3.959,46 alla data del 28.2.2012;
b) compensa le spese di lite del doppio grado;
c) pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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