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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione II Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25.03.2025 sono comparsi i procuratori delle parti, depositando note di trattazione scritta, riportandosi ai propri atti e insistendo nelle proprie conclusioni e chiedendo che la causa fosse decisa
Il Giudice emette la sentenza come da provvedimento allegato.
Sassari il 09.04.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1265 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
titolare della omonima DI con sede in Ittiri via Adelasia 12 ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Patrizia Fadda, che lo rappresenta e difende, in virtù di delega a margine all'atto introduttivo;
opponente
contro
, con sede in Sassari z.i.r. Predda Niedda nord str. 2, (P.I. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'omonimo titolare , elettivamente domiciliata in Sassari, via Amendola 42/A presso lo CP_2
studio dell'avv. Antonio Moro che la rappresenta per delega su foglio separato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposto
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 2 di 6 nell'interesse dell'opponente, come da atto introduttivo del 17.04.2019; nell'interesse dell'opposta,
come da comparsa di costituzione del 17.09.2019 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio esponendo: Pt_1 CP_2
- di essere destinatario di decreto ingiuntivo n. 157/2019 emesso dall'intestato Tribunale il 21.02.2019,
avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma di €. 7.102,93 oltre interessi di mora da ciascuna cambiale al saldo e le spese del procedimento liquidate in €. 540,00, oltre gli accessori di legge (e, dunque, per la complessiva somma di €. 11.401,92);
- che non sarebbero applicabili gli interessi di mora,
- che l'ingiunzione di pagamento si fondava su due cambiali, munite di sottoscrizione che l'odierno opponente disconosce;
- che essendo una delle due cambiali protestate, l'opponente sarebbe stato inserito nel Bollettino dei protesti presso la Camera di commercio di Sassari, subendo un danno. Pertanto, chiedeva che il Giudice
ne ordinasse la cancellazione e che l'opposto lo risarcisse del pregiudizio subito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Concludeva chiedendo in via principale la revoca del decreto opposto con accertamento dell'insussistenza del credito azionato, ordinarsi la cancellazione dal Bollettino dei protesti, condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art. 93 c.p.c. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la DI , contestando quanto esposto da parte opponente CP_2
ed esponendo:
- di avere, nel corso degli anni, intrattenuto con la DI opposta ripetuti rapporti commerciali, producendo le fatture emesse nel corso degli anni e un estratto conto dal quale risulterebbero gli insoluti;
pagina 3 di 6 - che molti sarebbero gli effetti cambiari consegnati negli anni dall'opponente e non solo quelli azionati in via monitoria.
Concludeva chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. Con vittoria di spese di lite e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, interrogatorio dell'opponente
[...]
, audizione di testimoni e tenuto a decisione sulle conclusioni di cui in premessa. Pt_1
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in punto di onere della prova nell'inadempimento, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o
per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del
fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30
ottobre 2001, n. 13533).
A fondamento della propria pretesa, la DI ha prodotto: a) copia di 6 cambiali CP_2
sottoscritte nel 2010 e a scadere nell'anno 2012 e 2013, oltre alle 2 cambiali azionate con il decreto ingiuntivo opposto, depositate in originale e verificate all'udienza del 16.04.2024; b)
protesto; c) copia dell'estratto conto clienti a dimostrazione dei rapporti con la DI CP_2
e risalenti almeno al 02.11.2001; d) fatture varie nei confronti di con
[...] Parte_1
interessi a far data dal 2010; e) atto d'intervento nella procedura esecutiva nei confronti di genzia delle entrate;
f) assegni bancari emessi in favore di Parte_2 Parte_1
ma incassati dalla DI negli anni 2002 – 2005. CP_2
Quanto ai testi di parte opposta, – dipendente presso la DI Testimone_1 CP_2
in qualità di impiegata dal 01/08/1978 fino al 01/09/2020 - ha confermato che la DI Pt_1
pagina 4 di 6 era cliente abituale, di avere emesso fatture nei confronti della predetta sin dal 2009
precisando che le fatture venivano emesse solo a lavori eseguiti, ha confermato che erano o la figlia o il genero a pagare con cambiali o con assegni che davano a lui e Parte_1
poi li girava alla DI , ha confermato di aver compilato le distinte di versamenti CP_2
esibitele. Il teste – figlio di e dipendente della DI in Testimone_2 CP_2
quanto capo officina – ha confermato che la fattura veniva emessa solo a lavoro terminato e che era cliente abituale;
il teste ha confermato il protesto della Parte_1 Testimone_3
cambiale.
Dal canto suo, parte opponente ha prodotto la visura della DI , ma non ha Parte_1
dedotto prova testimoniale. Sentito in interrogatorio formale, ha negato di aver Parte_1
intrattenuto alcun rapporto commerciale con la DI e ha disconosciuto le CP_2
fatture, le cambiali e l'estratto conto in atti, he negato il protesto della cambiale.
Ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria svolta, sia stata raggiunta la piena prova da parte dell'opposta del fatto che i rapporti con la DI fossero abituali da più di un Pt_1
decennio, che fosse abituale altresì il pagamento tramite cambiali e assegni girati, che, vista la procedura esecutiva in corso con fortissima esposizione nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, il non sia più riuscito a far fronte ai pagamenti e – da qui – la cambiale Pt_1
protestata. I testi sentiti non hanno fatto altro che confermare la ricostruzione della vicenda che già emergeva chiaramente dai documenti. non ha dimostrato la sussistenza Parte_1
di fatti modificativi ed estintivi della pretesa vantata dall'opponente e anche i danni lamentati sono del tutto generici e indimostrati, peraltro il riferimento all'art. 93 c.p.c. nulla c'entra, essendo tale norma dedicata alla distrazione delle spese al difensore antistatario, così
come non ha motivato sulla asserita inapplicabilità degli interessi moratori.
Per i motivi esposti, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato;
ogni altra questione assorbita. Non sussistono i presupposti per una condanna ex pagina 5 di 6 art. 96 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente,
parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida in €. Parte_1 Controparte_2
5.077,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 09.04.2025.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 6 di 6
Sezione II Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25.03.2025 sono comparsi i procuratori delle parti, depositando note di trattazione scritta, riportandosi ai propri atti e insistendo nelle proprie conclusioni e chiedendo che la causa fosse decisa
Il Giudice emette la sentenza come da provvedimento allegato.
Sassari il 09.04.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1265 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
titolare della omonima DI con sede in Ittiri via Adelasia 12 ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Patrizia Fadda, che lo rappresenta e difende, in virtù di delega a margine all'atto introduttivo;
opponente
contro
, con sede in Sassari z.i.r. Predda Niedda nord str. 2, (P.I. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'omonimo titolare , elettivamente domiciliata in Sassari, via Amendola 42/A presso lo CP_2
studio dell'avv. Antonio Moro che la rappresenta per delega su foglio separato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposto
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 2 di 6 nell'interesse dell'opponente, come da atto introduttivo del 17.04.2019; nell'interesse dell'opposta,
come da comparsa di costituzione del 17.09.2019 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio esponendo: Pt_1 CP_2
- di essere destinatario di decreto ingiuntivo n. 157/2019 emesso dall'intestato Tribunale il 21.02.2019,
avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma di €. 7.102,93 oltre interessi di mora da ciascuna cambiale al saldo e le spese del procedimento liquidate in €. 540,00, oltre gli accessori di legge (e, dunque, per la complessiva somma di €. 11.401,92);
- che non sarebbero applicabili gli interessi di mora,
- che l'ingiunzione di pagamento si fondava su due cambiali, munite di sottoscrizione che l'odierno opponente disconosce;
- che essendo una delle due cambiali protestate, l'opponente sarebbe stato inserito nel Bollettino dei protesti presso la Camera di commercio di Sassari, subendo un danno. Pertanto, chiedeva che il Giudice
ne ordinasse la cancellazione e che l'opposto lo risarcisse del pregiudizio subito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Concludeva chiedendo in via principale la revoca del decreto opposto con accertamento dell'insussistenza del credito azionato, ordinarsi la cancellazione dal Bollettino dei protesti, condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art. 93 c.p.c. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la DI , contestando quanto esposto da parte opponente CP_2
ed esponendo:
- di avere, nel corso degli anni, intrattenuto con la DI opposta ripetuti rapporti commerciali, producendo le fatture emesse nel corso degli anni e un estratto conto dal quale risulterebbero gli insoluti;
pagina 3 di 6 - che molti sarebbero gli effetti cambiari consegnati negli anni dall'opponente e non solo quelli azionati in via monitoria.
Concludeva chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. Con vittoria di spese di lite e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, interrogatorio dell'opponente
[...]
, audizione di testimoni e tenuto a decisione sulle conclusioni di cui in premessa. Pt_1
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in punto di onere della prova nell'inadempimento, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o
per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del
fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30
ottobre 2001, n. 13533).
A fondamento della propria pretesa, la DI ha prodotto: a) copia di 6 cambiali CP_2
sottoscritte nel 2010 e a scadere nell'anno 2012 e 2013, oltre alle 2 cambiali azionate con il decreto ingiuntivo opposto, depositate in originale e verificate all'udienza del 16.04.2024; b)
protesto; c) copia dell'estratto conto clienti a dimostrazione dei rapporti con la DI CP_2
e risalenti almeno al 02.11.2001; d) fatture varie nei confronti di con
[...] Parte_1
interessi a far data dal 2010; e) atto d'intervento nella procedura esecutiva nei confronti di genzia delle entrate;
f) assegni bancari emessi in favore di Parte_2 Parte_1
ma incassati dalla DI negli anni 2002 – 2005. CP_2
Quanto ai testi di parte opposta, – dipendente presso la DI Testimone_1 CP_2
in qualità di impiegata dal 01/08/1978 fino al 01/09/2020 - ha confermato che la DI Pt_1
pagina 4 di 6 era cliente abituale, di avere emesso fatture nei confronti della predetta sin dal 2009
precisando che le fatture venivano emesse solo a lavori eseguiti, ha confermato che erano o la figlia o il genero a pagare con cambiali o con assegni che davano a lui e Parte_1
poi li girava alla DI , ha confermato di aver compilato le distinte di versamenti CP_2
esibitele. Il teste – figlio di e dipendente della DI in Testimone_2 CP_2
quanto capo officina – ha confermato che la fattura veniva emessa solo a lavoro terminato e che era cliente abituale;
il teste ha confermato il protesto della Parte_1 Testimone_3
cambiale.
Dal canto suo, parte opponente ha prodotto la visura della DI , ma non ha Parte_1
dedotto prova testimoniale. Sentito in interrogatorio formale, ha negato di aver Parte_1
intrattenuto alcun rapporto commerciale con la DI e ha disconosciuto le CP_2
fatture, le cambiali e l'estratto conto in atti, he negato il protesto della cambiale.
Ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria svolta, sia stata raggiunta la piena prova da parte dell'opposta del fatto che i rapporti con la DI fossero abituali da più di un Pt_1
decennio, che fosse abituale altresì il pagamento tramite cambiali e assegni girati, che, vista la procedura esecutiva in corso con fortissima esposizione nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, il non sia più riuscito a far fronte ai pagamenti e – da qui – la cambiale Pt_1
protestata. I testi sentiti non hanno fatto altro che confermare la ricostruzione della vicenda che già emergeva chiaramente dai documenti. non ha dimostrato la sussistenza Parte_1
di fatti modificativi ed estintivi della pretesa vantata dall'opponente e anche i danni lamentati sono del tutto generici e indimostrati, peraltro il riferimento all'art. 93 c.p.c. nulla c'entra, essendo tale norma dedicata alla distrazione delle spese al difensore antistatario, così
come non ha motivato sulla asserita inapplicabilità degli interessi moratori.
Per i motivi esposti, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato;
ogni altra questione assorbita. Non sussistono i presupposti per una condanna ex pagina 5 di 6 art. 96 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente,
parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida in €. Parte_1 Controparte_2
5.077,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 09.04.2025.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 6 di 6