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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5602 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. TE TI nella causa civile iscritta al n°
14107/2024 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to CAMMALLERI Parte_1
ND ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, Via
GI CI n. 5.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. DOA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C/O Avvocatura Distrettuale - Via Delitala 2 Cagliari. CP_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter cpc
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 03/10/2024, il Sig. Parte_1 convenne in giudizio , contestando i provvedimenti con i quali l' aveva CP_1 CP_2
rigettato, in forza della disciplina di cui all'art.2 comma 58-63 della l.92/2012, la domanda presentata per ottenere l'assegno sociale.
Chiese pertanto: “Preliminarmente, ritenere e dichiarare che il provvedimento di reiezione dell'assegno sociale oggi impugnato è illegittimo e/o errato e/o nullo e, per
l'effetto, disporne la disapplicazione. - Ritenere e dichiarare che il sig. Pt_1
possiede i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale con
[...] decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della
1 domanda amministrativa e, conseguentemente, condannare l' a corrispondere la CP_1
relativa prestazione economia con interessi e rivalutazioni come per legge”
Si costituì in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il CP_1
rigetto.
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter cpc è decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Parte ricorrente ha dedotto di aver presentato in data 17.10.2022 la domanda di assegno sociale (all. 001 di parte resistente) che era stata rigettata dall' , in forza CP_1 dell'art 2 commi 58-63 della Legge 92/2012.
L'odierno ricorrente, infatti, è stato condannato alla pena di 10 anni e 6 mesi di reclusione, con sentenza divenuta irrevocabile in data 08.07.2010, per i reati di cui agli artt. 416 bis, commi 1, 4 e 6 c.p., e ha terminato di espiare la suddetta pena in data
1.12.2012 (come da certificato allegato n.3).
Pertanto, il sig. ha contestato l'operato dell'istituto, ritenendo che la Pt_1
suddetta norma non potesse essere a lui applicata, per due ordini di ragioni: in primo luogo, la sanzione accessoria di cui all'art.2 comma 58 della l.92/2012 non gli era mai irrogata in quanto la legge che l'ha istituita (l.92/2012) è successiva alla sua condanna
(19.12.2008); inoltre, al momento della domanda aveva già espiato completamente la pena.
L' costituendosi ha sostenuto che la domanda di assegno sociale presentata CP_1
dal ricorrente non potesse essere accolta, non solo per il dettato normativo di cui all'art.2 della l.92/2012, ma anche per “la mancata produzione della necessaria documentazione (certificato espiata pena), già richiesta, attestante la possibilità di rimuovere il blocco SCUP apposto ai sensi art. 2 L.92/2012” (cfr allegato CP_
“comunicazione 5.23”).
Tali difese non convincono.
In primo luogo, come sostenuto da parte ricorrente, la disciplina di cui all'art.2 commi da 58 a 63 della l. 92/2012, non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto emanata in data successiva alla sentenza di condanna.
La suddetta normativa ha previsto una sanzione accessoria ovverosia la “revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di
2 cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.” per coloro i quali abbiano commesso “i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”, avente natura sostanzialmente penale e come tale irretroattiva, ai sensi dell'art. 25 della Costituzione.
La Corte costituzionale con la Sent. N.137 sentenza 25 maggio - 2 luglio 2021 ha infatti chiarito che “Sarebbe evidente, infatti, la natura afflittiva della revoca, anche in termini di sacrificio che il condannato e' tenuto a sopportare, privando lo stesso, in assenza di altre forme di assistenza, dei mezzi di sussistenza e mantenimento. La sanzione in oggetto, inoltre, non avrebbe alcuna attinenza o connessione con il reato o
i reati commessi, con la conseguenza che la privazione imposta al reo risponderebbe a una finalita' di carattere puramente punitivo e non preventivo.
Riconosciuta la natura penale alla sanzione accessoria della revoca delle prestazioni assistenziali, pertanto, troverebbe necessariamente applicazione il principio
d'irretroattivita' della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che si applica anche alle pene accessorie (si richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione quarta penale, 23 novembre 2010 - 27 dicembre, n.45355). Principio che, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a partire dalla sentenza della grande camera 8 giugno 1976, e altri
contro
Paesi Bassi, e' Per_1
comunque applicabile anche alle sanzioni amministrative riconducibili a una sfera lato sensu penale (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 276 del 2016, n. 104 del
2014 e n. 196 del 2010)”.
Inoltre, dal dato letterale della norma si evince chiaramente che la stessa non possa essere applicata al caso de quo: ed infatti, da una parte il comma 58 disciplina “la revoca delle prestazioni”, dovendosi dunque implicitamente intendere un precedente riconoscimento delle stesse, nel caso di specie mai avvenuto.
D'altra parte, l'art.59, consente ai “condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria” la possibilità, previa domanda, di richiedere la prestazione revocata. Circostanza che anche in questo caso non trova riscontro, stante la mancata applicazione della suddetta sanzione accessoria.
3 Del tutto irrilevante appare, quindi, la mancata presentazione, in fase amministrativa, del certificato attestante l'espiata pena, avendo comunque il ricorrente documentato in giudizio (all. 3), di aver espiato la stessa diversi anni prima rispetto alla presentazione della domanda.
Parte ricorrente, infine, ha dimostrato, allegando agli atti del giudizio la dichiarazione dell' (all. 4), il suo stato di bisogno economico oltre Controparte_3 che la sussistenza degli altri requisiti utili per il riconoscimento della prestazione oggetto di causa;
pertanto, nulla osta al riconoscimento della prestazione oggetto di causa.
Alla luce di quanto sin qui detto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso condanna l' a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente l'assegno sociale, con decorrenza ed accessori come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500, oltre CP_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to
RA CA.
Così deciso in Palermo il 24/12/2025.
IL GIUDICE
TE TI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. TE TI nella causa civile iscritta al n°
14107/2024 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to CAMMALLERI Parte_1
ND ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, Via
GI CI n. 5.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. DOA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C/O Avvocatura Distrettuale - Via Delitala 2 Cagliari. CP_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter cpc
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 03/10/2024, il Sig. Parte_1 convenne in giudizio , contestando i provvedimenti con i quali l' aveva CP_1 CP_2
rigettato, in forza della disciplina di cui all'art.2 comma 58-63 della l.92/2012, la domanda presentata per ottenere l'assegno sociale.
Chiese pertanto: “Preliminarmente, ritenere e dichiarare che il provvedimento di reiezione dell'assegno sociale oggi impugnato è illegittimo e/o errato e/o nullo e, per
l'effetto, disporne la disapplicazione. - Ritenere e dichiarare che il sig. Pt_1
possiede i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale con
[...] decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della
1 domanda amministrativa e, conseguentemente, condannare l' a corrispondere la CP_1
relativa prestazione economia con interessi e rivalutazioni come per legge”
Si costituì in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il CP_1
rigetto.
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter cpc è decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Parte ricorrente ha dedotto di aver presentato in data 17.10.2022 la domanda di assegno sociale (all. 001 di parte resistente) che era stata rigettata dall' , in forza CP_1 dell'art 2 commi 58-63 della Legge 92/2012.
L'odierno ricorrente, infatti, è stato condannato alla pena di 10 anni e 6 mesi di reclusione, con sentenza divenuta irrevocabile in data 08.07.2010, per i reati di cui agli artt. 416 bis, commi 1, 4 e 6 c.p., e ha terminato di espiare la suddetta pena in data
1.12.2012 (come da certificato allegato n.3).
Pertanto, il sig. ha contestato l'operato dell'istituto, ritenendo che la Pt_1
suddetta norma non potesse essere a lui applicata, per due ordini di ragioni: in primo luogo, la sanzione accessoria di cui all'art.2 comma 58 della l.92/2012 non gli era mai irrogata in quanto la legge che l'ha istituita (l.92/2012) è successiva alla sua condanna
(19.12.2008); inoltre, al momento della domanda aveva già espiato completamente la pena.
L' costituendosi ha sostenuto che la domanda di assegno sociale presentata CP_1
dal ricorrente non potesse essere accolta, non solo per il dettato normativo di cui all'art.2 della l.92/2012, ma anche per “la mancata produzione della necessaria documentazione (certificato espiata pena), già richiesta, attestante la possibilità di rimuovere il blocco SCUP apposto ai sensi art. 2 L.92/2012” (cfr allegato CP_
“comunicazione 5.23”).
Tali difese non convincono.
In primo luogo, come sostenuto da parte ricorrente, la disciplina di cui all'art.2 commi da 58 a 63 della l. 92/2012, non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto emanata in data successiva alla sentenza di condanna.
La suddetta normativa ha previsto una sanzione accessoria ovverosia la “revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di
2 cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.” per coloro i quali abbiano commesso “i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”, avente natura sostanzialmente penale e come tale irretroattiva, ai sensi dell'art. 25 della Costituzione.
La Corte costituzionale con la Sent. N.137 sentenza 25 maggio - 2 luglio 2021 ha infatti chiarito che “Sarebbe evidente, infatti, la natura afflittiva della revoca, anche in termini di sacrificio che il condannato e' tenuto a sopportare, privando lo stesso, in assenza di altre forme di assistenza, dei mezzi di sussistenza e mantenimento. La sanzione in oggetto, inoltre, non avrebbe alcuna attinenza o connessione con il reato o
i reati commessi, con la conseguenza che la privazione imposta al reo risponderebbe a una finalita' di carattere puramente punitivo e non preventivo.
Riconosciuta la natura penale alla sanzione accessoria della revoca delle prestazioni assistenziali, pertanto, troverebbe necessariamente applicazione il principio
d'irretroattivita' della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che si applica anche alle pene accessorie (si richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione quarta penale, 23 novembre 2010 - 27 dicembre, n.45355). Principio che, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a partire dalla sentenza della grande camera 8 giugno 1976, e altri
contro
Paesi Bassi, e' Per_1
comunque applicabile anche alle sanzioni amministrative riconducibili a una sfera lato sensu penale (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 276 del 2016, n. 104 del
2014 e n. 196 del 2010)”.
Inoltre, dal dato letterale della norma si evince chiaramente che la stessa non possa essere applicata al caso de quo: ed infatti, da una parte il comma 58 disciplina “la revoca delle prestazioni”, dovendosi dunque implicitamente intendere un precedente riconoscimento delle stesse, nel caso di specie mai avvenuto.
D'altra parte, l'art.59, consente ai “condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria” la possibilità, previa domanda, di richiedere la prestazione revocata. Circostanza che anche in questo caso non trova riscontro, stante la mancata applicazione della suddetta sanzione accessoria.
3 Del tutto irrilevante appare, quindi, la mancata presentazione, in fase amministrativa, del certificato attestante l'espiata pena, avendo comunque il ricorrente documentato in giudizio (all. 3), di aver espiato la stessa diversi anni prima rispetto alla presentazione della domanda.
Parte ricorrente, infine, ha dimostrato, allegando agli atti del giudizio la dichiarazione dell' (all. 4), il suo stato di bisogno economico oltre Controparte_3 che la sussistenza degli altri requisiti utili per il riconoscimento della prestazione oggetto di causa;
pertanto, nulla osta al riconoscimento della prestazione oggetto di causa.
Alla luce di quanto sin qui detto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso condanna l' a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente l'assegno sociale, con decorrenza ed accessori come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500, oltre CP_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to
RA CA.
Così deciso in Palermo il 24/12/2025.
IL GIUDICE
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