Decreto cautelare 28 settembre 2020
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2020
Sentenza 20 novembre 2020
Sentenza 25 agosto 2022
Sentenza 13 settembre 2022
Inammissibile
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2025REG.PROV.COLL.
N. 09072/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9072 del 2022, proposto da
Tla S.r.l., UI Abbaneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già dello Sviluppo Economico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Antenna 3 S.Coop.R.L., Tele Futura S.Coop.R.L., rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci 14;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 11276/2022, e della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 11805/2022, rese tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già dello Sviluppo Economico) di Antenna 3 S.Coop.R.L. e di Tele Futura S.Coop.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Davide Ponte e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’appello in esame la società odierna parte appellante, ed anche in proprio il suo amministratore unico, impugnava le sentenze nn. 11276 del 2022 e 11805 del 2022 del Tar Lazio, recanti il rigetto degli originari gravami: il primo proposto per la condanna al risarcimento del danno subito da UI EO e dalla TLA s.r.l. a seguito della attività illegittima con la quale il Ministero intimato avrebbe gestito, con colpa grave e/o dolo, la procedura per la formazione della graduatoria dei soggetti titolari o assegnatari delle frequenze per l'emissione televisiva in tecnica digitale per la Regione Campania della quale al bando pubblicato sulla G.U. 5.9.2012, n.103, V Serie Speciale; il secondo proposto per la corretta esecuzione della sentenza resa dal Tar Lazio in data 5.12.2019 n. 13910 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 20.5.2020 n. 3203 e per l’annullamento della determina 10.7.2020 della IV Divisione della D.G. per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – recante modifica del diritto d’uso delle frequenze CH 51 UHF per la Provincia di CE e CH 43 UHF per le province di NA-CE-AV-BN-SA, escludendone i diritti su quest’ultimo canale – nonché della determina 24.7.2020 della IV Divisione della D.G. per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, di attribuzione ad Antenna Tre del diritto d’uso delle frequenze del CH 43 UHF per le province di Napoli, Caserta e Salerno.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- erroneità di motivazione, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione del Bando 5.09.2012, violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.lgs. n. 104/2010;
- riproposizione della domanda risarcitoria non esaminata nel merito.
Il Ministero e le società appellate si costituivano in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
L’appello è inammissibile, secondo quanto eccepito dalle controparti private.
L'appello può essere, infatti, proposto avverso una sola sentenza che definisce il giudizio (Cons. St., sez. IV, 3 marzo 2017, n. 1002 e sez. III, 29 maggio 2018 n. 3232). È dunque inammissibile l'impugnativa, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'art. 70 c.p.a. conferisce al solo giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati; è quindi una riunione a posteriori adottata in vista di un'uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni. È invece inammissibile l'iniziativa posta in essere a priori dall'appellante, intesa a riunire cause diverse, recanti oltre tutto azioni e domande diverse, mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell'art. 101 c.p.a., che qualifica l'appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, atteso che essa sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili (Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1906), oltre ad eludere gli obblighi legati al versamento del contributo unificato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nell’importo complessivo di euro 6.000,00 (seimila/00) ripartite come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Ministero e delle altre due parti appellate costituite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) quanto al Ministero e in altri euro 3.000,00 (tremila/00) quanto complessivamente alle società appellate somma questa da distrarsi in favore del loro comune avvocato dichiaratosi antistatario, oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO