Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
4611/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4611/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Roberto Villani ed unitamente a quest'ultimo elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla Via I. Sorrentino n. 20 presso lo Studio dell'avv.
Ivanmarcello Severino
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Circumvallazione n.44/B presso lo studio dell'avv. Angela Di Marino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, l'avv. Roberto
Villani per il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. in considerazione delle circostanze fattuali dedotte in sede di ricorso introduttivo e dei parametri determinativi individuati dall'art. 5, comma 4 L. n. 898/70, stabilire che nessun assegno di divorzio è dovuto dal SI. Parte_1
in favore della SI.ra ;
2. determinare a carico del sig. a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma non superiore ad € Persona_1
250,00 mensili (euro duecentocinquanta/00), oltre adeguamento ISTAT annualmente accertato ed al
1
SSN, se non rientranti nell'ordinario mantenimento e comunque previamente concordate per iscritto e corredate da esibizione di idonea documentazione;
3. rigettare ogni avversa e contraria istanza;
4. condannare, infine, la sig.ra al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Con CP_1
implicita rinunzia alle conclusioni e considerazioni iniziali circa la menomazione del rapporto parentale, atteso anche il raggiungimento della maggiore età della figlia nelle more del presente giudizio. E riservando, ad un'eventuale separata sede, l'ulteriore domanda risarcitoria pure spiegata.
Ha chiesto, pertanto, assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
L'avv. Angela Di Martino per la resistente ha chiesto che il tribunale “voglia, in via riconvenzionale,
a modifica di quanto previsto in sede di separazione, disporre a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia minore l'importo Persona_1 complessivo di € 700,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
voglia confermare a carico del sig. la Parte_1 corresponsione dell'importo di € 250,00 in favore della sig.ra a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, e per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente di revoca dello stesso per i motivi di cui in narrativa;
voglia altresì confermare le modalità di visita secondo quanto previsto in sede di separazione;
voglia integralmente rigettare la domanda finalizzata sia ad ammonire la sig.ra sia di risarcimento dei danni patrimoniali e non ex art. 709 III comma cpc , in Controparte_1
quanto infondata, inammissibile ed improponibile in questa sede;
voglia disporre con ordinanza la cancellazione delle espressioni offensive rivolte alla sig.ra indicate alla pagina Controparte_1
3 del ricorso introduttivo e per l'effetto condannare in solido il sig. ed il suo Parte_1
procuratore costituito o/ e chi di dovere al risarcimento del danno a favore della resistente nella misura che l'Adito Tribunale riterrà più equa, Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Chiede all'uopo concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2020, chiedeva di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Ercolano in data 25.04.2002, Controparte_1 nel corso del quale, in data 10.07.2004, è nata un'unica figlia, divenuta maggiorenne Persona_1
nelle more del giudizio.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torre Annunziata il 07.10.2015 a seguito comparizione personale innanzi
2 al Presidente in data 16.09.2015 e che da quel tempo era cessata l'effettiva convivenza, perdurando lo stato di separazione. Chiedeva, pertanto, di revocare l'assegno di mantenimento in favore della
, nonché ridursi l'assegno di mantenimento a favore della minore nell'importo non superiore CP_1
ad euro 250,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT annualmente accertato e di ripartire al 50% tutte le spese documentate di natura straordinaria;
chiedeva, altresì, di confermare le modalità di visita della figlia all'epoca minore così come previsto in sede di separazione consensuale ed adottare ogni provvedimento idoneo per consentirgli di avere un costante rapporto con la figlia;
domandava, inoltre, di ammonire espressamente e di adottare ogni altro idoneo provvedimento, Controparte_1
anche ex art. 709 ter c.p.c., per aver la stessa ostacolato il rapporto padre-figlia, ledendo il diritto della minore alla bigenitorialità e il diritto del padre ad avere un costante rapporto con la figlia, contestualmente condannando la al risarcimento dei danni patrimoniali e non in suo favore. CP_1
Con comparsa depositata in data 08.01.2021, si costituiva la quale non si Controparte_1
opponeva alla richiesta di divorzio ma chiedeva, in via riconvenzionale, di aumentare ad euro 700,00,
o in diversa somma ritenuta equa all'esito dell'istruttoria, l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia da porre a carico del padre;
chiedeva, inoltre, di confermare a carico del ricorrente l'assegno in proprio favore di euro 250,00 mensili;
chiedeva, infine, il rigetto della domanda di ammonimento e di risarcimento dei danni patrimoniali e non ex art. 709 III comma c.p.c., in quanto infondata, inammissibile ed improponibile;
domandava, infine, di disporre la cancellazione delle espressioni offensive rivolte alla indicate alla pagina 3 del ricorso introduttivo e per l'effetto CP_1
condannare in solido il ricorrente e il suo procuratore costituito al risarcimento del danno a favore della resistente nella misura ritenuta equa dal tribunale.
All'udienza di comparizione del 03.03.2021, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le condizioni della separazione (affido condiviso della figlia all'epoca minore, collocazione presso la madre e disciplina ordinaria del diritto di visita del padre, euro 650,00 a carico del ricorrente di cui euro 250,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro
400,00 a titolo di mantenimento della figlia oltre spese straordinarie al 50%). A fronte della richiesta di sentenza non definitiva sullo status, avanzata dalla parte ricorrente nella memoria integrativa, all'udienza del 05.10.2022 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status, previa acquisizione del parere del P.M..
Con sentenza non definitiva n. 2741/2022, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza disponeva per il prosieguo del giudizio onde emettere le statuizioni accessorie, assegnando alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Nel prosieguo del giudizio venivano depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.; parte ricorrente insisteva, a modifica del provvedimento presidenziale del 15.03.2021, per la revoca
3 dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, deducendo che, nelle more del giudizio, per esigenze abitative, aveva locato un appartamento per un canone mensile di euro 480,00, e chiedeva, altresì, di prevedere che l'assegno di mantenimento in favore della figlia non fosse superiore ad euro
250,00. Parte resistente, dal canto suo, insisteva nelle richieste formulate in comparsa di costituzione.
Ammessa la prova testimoniale ed espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale G.I. e, precisate le conclusioni nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, con ordinanza del 16.01.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Orbene, si osserva preliminarmente che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 2741/2022, pubblicata il 05.12.2022, in questa sede il collegio è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio e, in particolare, a decidere sui profili relativi all'assegno di mantenimento della figlia e sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
tenuto altresì conto che nelle more del giudizio la figlia, ha raggiunto Persona_1 la maggiore età, nulla deve essere disposto in merito all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Domanda di assegno divorzile.
Con riferimento alle statuizioni di carattere economico, la ricorrente ha chiesto in via riconvenzionale la previsione in suo favore di un assegno divorzile.
È opportuno evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del 2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale;
la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post
4 matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Orbene, tali essendo i principi cui il collegio ritiene di ispirarsi, la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente può trovare accoglimento.
Difatti, ci si trova al cospetto di una coppia il cui rapporto coniugale è durato 13 anni, nel corso del quale la resistente non ha mai avuto una stabile occupazione lavorativa;
anzi, dalla prova testimoniale espletata, risulta che la durante il matrimonio ha lavorato nella vineria del marito, CP_1 permettendo così a quest'ultimo di incrementare la sua attività. Ciò emerge dalle dichiarazioni rese tanto dai testi di parte ricorrente quanto da quelli di parte resistente. In particolare, Persona_2 sorella della resistente, ha dichiarato “Durante il matrimonio mia sorella lo aiutava al negozio, ma da quando si sono separati non lavora” e sorella del ricorrente, ha dichiarato Controparte_2
“Mia NA andava lì a giorni alterni e stava alla cassa. Ricordo che arrivava in tarda mattinata
e che a volte stava lì anche di pomeriggio, ma non era assidua”; tale circostanza è stata confermata anche dal teste , nipote della resistente, la quale ha riferito “Mia zia lavorava Testimone_1
come commessa e si recava lì sia di mattina che di pomeriggio. A volte rimaneva anche sola al negozio mentre lui si recava a fare dei servizi fuori”.
Dunque, è chiaro come la ricorrente, per scelta condivisa dei coniugi, abbia prestato la sua attività nel negozio del marito (titolare della ditta individuale “Vineria Vesuvio” con sede in Torre del Greco, che si occupa della vendita al dettaglio di vino sfuso) dedicandosi, inoltre, alla cura della figlia e della famiglia - circostanza questa non contestata dal ricorrente - con rinuncia ad un più precoce inserimento nel mondo del lavoro atto a garantirle migliori prospettive reddituali.
5 In ordine, però, alla misura di detto assegno non può non considerarsi che la resistente, dopo la separazione, ha percepito il reddito di cittadinanza di circa euro 900,00 al mese ed è più che plausibile ritenere che abbia lavorato e lavori ancora adesso, tenuto conto della ancora giovane età che aveva all'epoca della separazione (39 anni) ed all'attualità (49 anni).
D'altra parte, proprio i testimoni hanno confermato lo svolgimento di attività saltuarie da parte della che sono espressione di una piena capacità lavorativa della stessa: in particolare, la teste CP_1 [...] ha riferito “Mia NA, quando si è lasciata con mio fratello, mi ha confidato Controparte_2
Per_ che lavorava presso tale signora , che aveva dei problemi di salute. Lei lì effettuava delle pulizie.
Tale attività la svolgeva da anni. So da mio cognato, , amministratore del Testimone_2
Per_ condominio presso cui si trova l'abitazione della signora , che mia NA lavora sempre lì”; mentre i testimoni e hanno riferito che ella svolge attività di Testimone_1 Persona_2
collaboratrice domestica presso i genitori, ricevendo in cambio un corrispettivo economico.
Dunque, tenuto conto di detti elementi e dei redditi dichiarati del ricorrente, il quale svolge in proprio
(senza alcun dipendente, come confermato dai testimoni escussi) un'attività commerciale di modesto profitto (sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi depositate, si evince che il reddito imponibile
IRPEF dichiarato è stato pari ad euro 2.506,00 per l'anno 2020, ad euro 2.943,00 per l'anno 2021 e ad euro 1.734,00 per l'anno 2022) e degli oneri che gravano su entrambe le parti per la locazione delle rispettive abitazioni (euro 480,00 per il ricorrente ed euro 500,00 per la resistente), si reputa equo determinare in euro 100,00 l'assegno divorzile, da rivalutare annualmente in base agli indici
Istat come per legge.
Domanda di mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente.
Con riferimento alla previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia, va in primo luogo rammentato che l'obbligo di mantenere i figli minori e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, anche dopo la separazione continua a ricadere su entrambi i coniugi, prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, è incontestato che la figlia - che nelle more del Per_1
giudizio ha raggiunto la maggiore età - non sia economicamente autosufficiente, per cui va certamente previsto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al suo mantenimento.
6 In ordine alla misura dell'assegno, tenuto conto dei redditi percepiti dalle parti, dell'età della ragazza
(anni 21) e delle relative esigenze, il collegio reputa congruo prevedere, quale contributo al mantenimento della figlia l'importo di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo Persona_1
gli indici Istat come per legge, oltre spese straordinarie al 50%.
Non può essere vagliata la domanda di attribuzione alla resistente dell'assegno unico universale erogato per la figlia maggiorenne non autosufficiente, in quanto tardivamente avanzata solo in comparsa conclusionale.
Ulteriori domande avanzate dal ricorrente.
Nulla va disposto in ordine alla domanda avente ad oggetto l'ammonimento della resistente e l'adozione di ogni altro necessario provvedimento ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., ratione temporis applicabile, atteso il raggiungimento della maggiore età della figlia nelle more del presente giudizio e la rinuncia formulata dal medesimo ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni;
per le medesime ragioni, nulla va disposto in merito alla ulteriore domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..
Domanda di condanna ex artt. 88 e 89 c.p.c.
La domanda di cancellazione delle espressioni utilizzate negli scritti difensivi del ricorrente (pag. 3 del ricorso) va disattesa, atteso che i termini adoperati dal difensore rientrano nel diritto di difesa e di critica e per la modalità con cui sono utilizzate non sconfinano dai limiti di correttezza e rispetto dovuto alle parti;
altrettanto destituita di fondamento, oltre che generica, è quindi la domanda di risarcimento del danno morale avanzata dalla medesima resistente.
Regolamentazione delle spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia, dell'esito della stessa e della soccombenza reciproca delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 100,00 da rivalutare in base agli indici Istat come per legge;
2) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, l'importo di euro 350,00 da versare
[...]
a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli Controparte_1
indici Istat come per legge, oltre spese straordinarie nella misura del 50%;
7 3) dichiara che nulla va statuito in merito alla domanda ex art. 709 ter c.p.c. avanzata dal ricorrente;
4) rigetta la domanda ex artt. 88 e 89 c.p.c. avanzata dalla resistente e dichiara inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno unico universale avanzata dalla medesima;
5) dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 7.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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