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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 22 aprile
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4160/21 r. g., vertente
TRA
di Parte_1
Napoli, Amministrazione rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici ope legis domicilia, in Napoli, via Diaz n.11.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 dall'avv. Giangiuseppe Bilancio, presso il quale elettivamente domicilia, in Frattamaggiore, via
XXXI maggio n. 29
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l'Amministrazione indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 3158 del 2021 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva annullata l'ordinanza ingiunzione n. 210 del 2013 emessa dalla di Napoli, per complessivi euro Parte_1
2.094,12, irrogata per l'effettuazione di un ormeggio di punta con la motonave all'interno del porto commerciale di Marina Grande dell'isola di Procida e, più precisamente, al posto di ormeggio n. 5, sprovvisto del sostegno dell'ancora di poppa a mare e il disormeggio senza l'ausilio della stessa.
1 Censurava detta pronuncia, laddove aveva ritenuto scusabile la condotta tenuta in adempimento del dovere (trasporto in corso di rifiuti in presenza di sostegno all'ancora non funzionate), per le argomentazioni che sviluppava.
Si costituiva la società che resisteva all'appello. Controparte_3
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto la condotta del soggetto ingiunto scusabile, perché durante la manovra di ormeggio, al momento in cui si doveva dare fondo all'ancora, si verificava che la stessa era incastrata nell'occhio di cubia, per cui, in assenza di vento, la manovra, ormai già iniziata, opportunamente proseguiva, mettendo le cime di prua sulle bitte ed abbassando il portellone. Diversamente, si sarebbe determinata un'interruzione di un servizio di pubblica utilità, anche in considerazione dell'assenza di una concreta pericolosità, a presidio della quale si collocavano le norme che imponevano la condotta non tenuta. La pronuncia gravata ha sottolineato che tale cargo provvedeva appunto al trasporto di camion a fini di raccolta e diversa dislocazione, dall'isola di Procida, dei rifiuti urbani, per cui se il
Comandante della avesse evitato l'approdo avrebbe di fatto interrotto un servizio di CP_4
pubblica utilità, tanto più che ciò avveniva per il complessivo ciclo di smaltimento afferente ad una località isolana, ad alta vocazione turistica.
In altri termini, per il Tribunale il Comandante stava eseguendo un dovere pubblicistico, oltre che negoziale, compiendo un'azione comunque innocua, completando un servizio che ragioni di igiene urbana imponevano di effettuare senza indugio.
Una tale impostazione non è condivisa dalla Corte, in linea con l'appello dell'Avvocatura.
L'art. 9 lett c) dell'ordinanza n. 26 del 2010 del Capo del Circondario Marittimo di Pozzuoli, ha previsto:
“Durante la sosta in porto, le unità per quanto applicabile a seconda della tipologia, devono ….c) nel caso di ormeggio di punta (andana) avere almeno un'ancora – di prua – in mare e di poppa almeno due cavi di resistenza adeguati in bachina. Le navi dotate di portellone prodiero ed ancore di poppa dovranno logicamente invertire le modalità di ormeggio”.
L'art. 7, lett. f), della medesima ordinanza:
“Nel corso della navigazione nell'ambito portuale le unità devono:… f) effettuare la manovra di disormeggio con l'ausilio delle ancore e, ove necessario, con l'ausilio dei propulsori, al più basso regime possibile”.
L'art. 1174 del cod. nav. testualmente recita:
“Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito,
2 se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.032 euro a 6.197 euro.
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51 euro a 309 euro. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,0”.
L'art. 1175 del medsimo codice:
“La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione”.
E' del tutto evidente che il quadro normativo così descritto mira a tutelare, attraverso una prescrizione che di per sé realizza un principio di cautela, la sicurezza e la pubblica incolumità in relazione alle manovre che possono tenersi nei porti di piccole dimensioni. L'integrità della struttura delle banchine
è oggetto di una tutela solo sussidiaria.
L'illecito così costruito è, pertanto, di pericolo presunto, per il quale, appunto, si presume, sulla base di una generale regola d'esperienza, che compiendo determinate azioni vi sia il rischio dell'insorgere di un pericolo. In tal senso, il pericolo non è inserito all'interno dei requisiti espliciti della fattispecie, limitandosi a descrivere una condotta che, generalmente e potenzialmente, se portata in atto, può porre in pericolo un bene giuridico. Pertanto, è del tutto ininfluente che eventualmente, come sostiene la parte appellata, la manovra così condotta non abbia comportato alcun pericolo (cosa che peraltro viene desunta dal solo fatto che in concreto alcunchè di grave si sia verificato, profilo estraneo all'attribuzione dell'illecito di pericolo in generale).
In tal caso, come ci insegna la S.C. (arg. ex Cass. Pen, 9.11.2018 n. 54018), una volta accertata l'integrazione della condotta tipica sanzionata, resta al Giudice solo lo spazio per apprezzare in concreto, al fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole (la sanzione nel caso in esame è stata irrogata in un a misura che appare ragionevole). La situazione concreta, in altri termini, è valutabile ai fini della misura della sanzione, non della configurabilità dell'illecito
Nella fattispecie al vaglio sono state richiamate anche le scriminanti di cui all'art. 4 della l. n. 689 del
1981, in relazione all'art. 51 e, in qualche modo, all'art. 54 c.p. (adempimento di un dovere e stato di necessità).
3 Orbene, in punto di fatto va affermato che la nave avrebbe potuto ritardare l'ormeggio il tempo necessario per risolvere il problema all'ancora, come poi pacificamente (documentato dalla stessa parte appellante) avvenuto in breve tempo, senza che ragionevolmente alcuna interruzione del pubblico servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti potesse configurarsi. Non è, peraltro, dato comprendere perché, una volta risolto il problema, il Comandante non abbia comunque ottemperato al disposto di cui all'art. 7 lett f) dell'ordinanza citata, per il quale: “Nel corso della navigazione nell'ambito portuale le unità devono:… f) effettuare la manovra di disormeggio con l'ausilio delle ancore e, ove necessario, con l'ausilio dei propulsori, al più basso regime possibile”.
A tal punto va in primo luogo affermato che pur dovendosi riconoscere che l'attività in materia di smaltimento dei rifiuti possa essere qualificata come servizio di pubblica necessità, tuttavia non può certo sostenersi che qualsiasi inadempimento porti automaticamente alla interruzione del servizio
(così Cass. Pen., VI, 23.4.2009 n.30749).
In secondo luogo, il problema all'ancora era momentaneo e almeno il tentativo di una rapida soluzione, come poi in realtà successivamente avvenuto, andava compiuto, senza che questa operazione avrebbe compromesso in modo irrimediabile il bene-interesse che la navigazione stava assistendo. E' sempre la (arg. ex Cass. Civ., VI, 17.6.2019 n. 16155) a ricordarci che CP_5
l'esimente dello stato di necessità di cui all'art 4 della l. n. 689 cit., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, non essendo sufficiente un mero convincimento soggettivo da parte del trasgressore dell'inevitabilità della condotta illecita.
La scriminante dell'adempimento del dovere, peraltro, è certamente da escludersi anche in relazione alla protrazione della condotta antiprecettiva, per la manovra di disormeggio.
Anche per la S.C. (arg. ex. Cass. Pen., III, 3.7.2024 n. 33341) il soggetto che persista nel comportamento illecito oltre il lasso temporale che in qualche modo la giustifichi non può beneficiare di alcuna esimente, non sussistendo, in tal caso, in capo all'agente alcun dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità di proseguire in violazione delle norme.
A quanto esposto consegue l'accoglimento dell'appello, per cui, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione proposta dall'odierna società opposta con il ricorso di primo grado;
Le spese di lite seguono la soccombenza del grado (nulla va disposto per le spese del primo grado, ove l'Amministrazione era in giudizio con un suo Funzionario;
cfr,, ex plurimis, Cass. Cass., II ,
27.5.2011 n. 11816), liquidandosi come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m.n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
4 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta dalla società opposta con il ricorso di primo grado;
condanna parte appallata a corrispondere all'Amministrazione appellante le spese di lite del presente grado, che liquida in euro 1.500,00 per onorario, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 22 aprile
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4160/21 r. g., vertente
TRA
di Parte_1
Napoli, Amministrazione rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici ope legis domicilia, in Napoli, via Diaz n.11.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 dall'avv. Giangiuseppe Bilancio, presso il quale elettivamente domicilia, in Frattamaggiore, via
XXXI maggio n. 29
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l'Amministrazione indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 3158 del 2021 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva annullata l'ordinanza ingiunzione n. 210 del 2013 emessa dalla di Napoli, per complessivi euro Parte_1
2.094,12, irrogata per l'effettuazione di un ormeggio di punta con la motonave all'interno del porto commerciale di Marina Grande dell'isola di Procida e, più precisamente, al posto di ormeggio n. 5, sprovvisto del sostegno dell'ancora di poppa a mare e il disormeggio senza l'ausilio della stessa.
1 Censurava detta pronuncia, laddove aveva ritenuto scusabile la condotta tenuta in adempimento del dovere (trasporto in corso di rifiuti in presenza di sostegno all'ancora non funzionate), per le argomentazioni che sviluppava.
Si costituiva la società che resisteva all'appello. Controparte_3
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto la condotta del soggetto ingiunto scusabile, perché durante la manovra di ormeggio, al momento in cui si doveva dare fondo all'ancora, si verificava che la stessa era incastrata nell'occhio di cubia, per cui, in assenza di vento, la manovra, ormai già iniziata, opportunamente proseguiva, mettendo le cime di prua sulle bitte ed abbassando il portellone. Diversamente, si sarebbe determinata un'interruzione di un servizio di pubblica utilità, anche in considerazione dell'assenza di una concreta pericolosità, a presidio della quale si collocavano le norme che imponevano la condotta non tenuta. La pronuncia gravata ha sottolineato che tale cargo provvedeva appunto al trasporto di camion a fini di raccolta e diversa dislocazione, dall'isola di Procida, dei rifiuti urbani, per cui se il
Comandante della avesse evitato l'approdo avrebbe di fatto interrotto un servizio di CP_4
pubblica utilità, tanto più che ciò avveniva per il complessivo ciclo di smaltimento afferente ad una località isolana, ad alta vocazione turistica.
In altri termini, per il Tribunale il Comandante stava eseguendo un dovere pubblicistico, oltre che negoziale, compiendo un'azione comunque innocua, completando un servizio che ragioni di igiene urbana imponevano di effettuare senza indugio.
Una tale impostazione non è condivisa dalla Corte, in linea con l'appello dell'Avvocatura.
L'art. 9 lett c) dell'ordinanza n. 26 del 2010 del Capo del Circondario Marittimo di Pozzuoli, ha previsto:
“Durante la sosta in porto, le unità per quanto applicabile a seconda della tipologia, devono ….c) nel caso di ormeggio di punta (andana) avere almeno un'ancora – di prua – in mare e di poppa almeno due cavi di resistenza adeguati in bachina. Le navi dotate di portellone prodiero ed ancore di poppa dovranno logicamente invertire le modalità di ormeggio”.
L'art. 7, lett. f), della medesima ordinanza:
“Nel corso della navigazione nell'ambito portuale le unità devono:… f) effettuare la manovra di disormeggio con l'ausilio delle ancore e, ove necessario, con l'ausilio dei propulsori, al più basso regime possibile”.
L'art. 1174 del cod. nav. testualmente recita:
“Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito,
2 se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.032 euro a 6.197 euro.
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51 euro a 309 euro. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,0”.
L'art. 1175 del medsimo codice:
“La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione”.
E' del tutto evidente che il quadro normativo così descritto mira a tutelare, attraverso una prescrizione che di per sé realizza un principio di cautela, la sicurezza e la pubblica incolumità in relazione alle manovre che possono tenersi nei porti di piccole dimensioni. L'integrità della struttura delle banchine
è oggetto di una tutela solo sussidiaria.
L'illecito così costruito è, pertanto, di pericolo presunto, per il quale, appunto, si presume, sulla base di una generale regola d'esperienza, che compiendo determinate azioni vi sia il rischio dell'insorgere di un pericolo. In tal senso, il pericolo non è inserito all'interno dei requisiti espliciti della fattispecie, limitandosi a descrivere una condotta che, generalmente e potenzialmente, se portata in atto, può porre in pericolo un bene giuridico. Pertanto, è del tutto ininfluente che eventualmente, come sostiene la parte appellata, la manovra così condotta non abbia comportato alcun pericolo (cosa che peraltro viene desunta dal solo fatto che in concreto alcunchè di grave si sia verificato, profilo estraneo all'attribuzione dell'illecito di pericolo in generale).
In tal caso, come ci insegna la S.C. (arg. ex Cass. Pen, 9.11.2018 n. 54018), una volta accertata l'integrazione della condotta tipica sanzionata, resta al Giudice solo lo spazio per apprezzare in concreto, al fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole (la sanzione nel caso in esame è stata irrogata in un a misura che appare ragionevole). La situazione concreta, in altri termini, è valutabile ai fini della misura della sanzione, non della configurabilità dell'illecito
Nella fattispecie al vaglio sono state richiamate anche le scriminanti di cui all'art. 4 della l. n. 689 del
1981, in relazione all'art. 51 e, in qualche modo, all'art. 54 c.p. (adempimento di un dovere e stato di necessità).
3 Orbene, in punto di fatto va affermato che la nave avrebbe potuto ritardare l'ormeggio il tempo necessario per risolvere il problema all'ancora, come poi pacificamente (documentato dalla stessa parte appellante) avvenuto in breve tempo, senza che ragionevolmente alcuna interruzione del pubblico servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti potesse configurarsi. Non è, peraltro, dato comprendere perché, una volta risolto il problema, il Comandante non abbia comunque ottemperato al disposto di cui all'art. 7 lett f) dell'ordinanza citata, per il quale: “Nel corso della navigazione nell'ambito portuale le unità devono:… f) effettuare la manovra di disormeggio con l'ausilio delle ancore e, ove necessario, con l'ausilio dei propulsori, al più basso regime possibile”.
A tal punto va in primo luogo affermato che pur dovendosi riconoscere che l'attività in materia di smaltimento dei rifiuti possa essere qualificata come servizio di pubblica necessità, tuttavia non può certo sostenersi che qualsiasi inadempimento porti automaticamente alla interruzione del servizio
(così Cass. Pen., VI, 23.4.2009 n.30749).
In secondo luogo, il problema all'ancora era momentaneo e almeno il tentativo di una rapida soluzione, come poi in realtà successivamente avvenuto, andava compiuto, senza che questa operazione avrebbe compromesso in modo irrimediabile il bene-interesse che la navigazione stava assistendo. E' sempre la (arg. ex Cass. Civ., VI, 17.6.2019 n. 16155) a ricordarci che CP_5
l'esimente dello stato di necessità di cui all'art 4 della l. n. 689 cit., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, non essendo sufficiente un mero convincimento soggettivo da parte del trasgressore dell'inevitabilità della condotta illecita.
La scriminante dell'adempimento del dovere, peraltro, è certamente da escludersi anche in relazione alla protrazione della condotta antiprecettiva, per la manovra di disormeggio.
Anche per la S.C. (arg. ex. Cass. Pen., III, 3.7.2024 n. 33341) il soggetto che persista nel comportamento illecito oltre il lasso temporale che in qualche modo la giustifichi non può beneficiare di alcuna esimente, non sussistendo, in tal caso, in capo all'agente alcun dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità di proseguire in violazione delle norme.
A quanto esposto consegue l'accoglimento dell'appello, per cui, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione proposta dall'odierna società opposta con il ricorso di primo grado;
Le spese di lite seguono la soccombenza del grado (nulla va disposto per le spese del primo grado, ove l'Amministrazione era in giudizio con un suo Funzionario;
cfr,, ex plurimis, Cass. Cass., II ,
27.5.2011 n. 11816), liquidandosi come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m.n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
4 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta dalla società opposta con il ricorso di primo grado;
condanna parte appallata a corrispondere all'Amministrazione appellante le spese di lite del presente grado, che liquida in euro 1.500,00 per onorario, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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