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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/11/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5159/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO in persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca Di Giorno, nel procedimento n. 5159 del 2018, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
(C.F ) nato a [...] e AN (LT) il Parte_2 C.F._2
22.05.1966, in qualità di eredi di , nata il [...] a [...] e deceduta in Persona_1 data 23.10.2014, entrambi elettivamente domiciliati a AN OS e AN (LT), via Baracca n.
515, presso lo studio dell'Avv. CE ON che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F ) nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3
(C.F.: ) nata a [...] il [...], entrambi Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati a Formia (LT), Largo U. Scipione n. 22, presso lo studio dell'avv. Gianfranco
Testa, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
TI VI (C.F ) nato a Napoli il [...], in [...] C.F._5 procuratore di sé stesso, con studio a AN OS e AN (LT) via Francesco Baracca n. 2307;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.10.2025.
pagina 1 di 16 • In particolare, i ricorrenti e l'Avv. ON, interventore volontario, hanno concluso nei seguenti termini: “
1-ritenere ammissibile e proponibile la domanda proposta dai germani e Parte_1
, nella qualità di eredi di , per l'importo di euro 64.375,14, di cui Parte_2 Persona_1 euro 49.056,00 per sorta, 5146,39 per interessi dal gennaio 2011, euro 3934,00 per condanna ex art.
96, 3° co., c.p.c., euro 3754,00 per spese di CTU ed euro 1626,75 per spese di registrazione della sentenza non definitiva e di quella definitiva rese dal Tribunale di Latina, come da precisazione del credito in atti;
2-ritenere ammissibile e proponibile lo spiegato intervento volontario dell'avvocato
CE ON per l'importo complessivo di euro 12.000,00. 3-revocare ex art. 2901 cod. civ. e, per
l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dei ricorrenti e per Parte_2 Parte_1 il credito complessivo vantato di euro 64.375,00, nonché nei confronti dello scrivente avvocato per il credito vantato di euro 12.000,00, l'atto di donazione, di cui è stato promosso il giudizio per la revocatoria, redatto dal notaio di Pontecorvo in data 23.11.2017 -repertorio 3272 e Persona_2 raccolta 2460 – , trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Latina il 19.12.2017 ai numeri 28195 del registro generale e 20052 del registro particolare, limitatamente ai beni di proprietà esclusiva di ed oggetto del giudizio conclusosi innanzi al Tribunale di Latina con Controparte_1 sentenza n. 2755/2018 pubblicata il 15.11.2018 – rg. 5940/2010, con la quale il collegio ha accertato la lesione della quota di legittima — pari ad 1/4 dell'intero compendio oggetto di donazione, per un valore di euro 49.056,00 - spettante a e, per essa, ai suoi eredi, e Persona_1 Parte_2
- ad opera della donazione effettuata da , in favore di Parte_1 CP_3 CP_1
, per notaio , del 22 dicembre 2008, rep.72137, racc. 24108, nonché di successiva
[...] Per_3 sentenza definitiva n.398/2021 pubblicata il 24.02.2021 con la quale il medesimo collegio ha condannato al pagamento delle somme indicate in premessa, avente ad oggetto, in Controparte_1 particolare: a) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località
Stradone, di are sette e centiare ottanta (a. 7,80) riportato nel C.T. di AN OS e AN al
Foglio 68, particella 67, cl. 3, superficie are 7,80, rendita domenicale euro 0,60, rendita agraria euro
1,21; b) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località
Carmenzano, di are trentacinque e centiare ventotto (a. 35,28) riportato nel C.T. di AN OS e
AN al Foglio 66, particella 44, cl. 3, superficie are 35,88, rendita domenicale euro 2,73, rendita agraria euro 5,47; c) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località Campanili, di are tredici e centiare quaranta (a. 13,40) riportato nel C.T. di AN OS e
AN al Foglio 60, particella 192, cl. 3, superficie are 13,40, rendita domenicale euro 7,27, rendita agraria euro 8,30; d) unità immobiliare per civile abitazione ubicata in AN OS e AN (LT) alla via Campanili, disposta tra piano terra e primo, con corte comune ai sub 1,2,3, a confine con la pagina 2 di 16 particella 192 riportata nel N.C.E.U. di AN OS e AN al foglio 60 particelle 540 sub 1, cat.
A/2, cl. 4, vani 8, rendita euro 619,75, via Campanili, piano terra-1; e) locale uso deposito, ubicato al paino terra, per una consistenza catastale di quarantasei metri quadrati, (mq 46), con corte comune ai sub 1,2,3, riportato al catasto fabbricati di AN OS e AN al foglio 60, particella 540, sub 2, cat. C/2, cl. 3, mq 46, rendita euro 35,64, via Campanili, piano terra;
f)locale uso autorimessa, ubicato al paino terra, per una consistenza catastale di ventitré metri quadrati (mq 23), con corte comune ai sub 1,2,3, riportato al catasto fabbricati di AN OS e AN al foglio 60, particella 540, sub 3, cat. C/6, cl. 9, mq 23, rendita euro 42,76, via Campanili, piano terra. Con esclusione di quella parte dell'atto di donazione contenente disposizioni a titolo gratuito fatte da e della Controparte_1 moglie di alcuni terreni in comproprietà con la stessa per acquisto a titolo oneroso e CP_4 pertanto, esclusi da quelli oggetto di giudizio di accertamento della lesione di legittima ovvero: terreni foglio 60 particelle 727 di 1 are e 70 centiarie, part. 728 di 6 are e 80 centiarie e part. 729 di 8 are e centiarie 35; -4 condannare I resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti al pagamento delle spese, ivi comprese quelle di C.U, di instaurazione del sequestro preventivo e del giudizio di merito, nonché dell'interento volontario;
di trascrizione della domanda di sequestro e di trascrizione del sequestro, nonché degli onorari del giudizio di merito e di intervento volontario, oltre 15% ed accessori di legge (
IVA e CPA ). -5 ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Demanio di Latina, la annotazione della sentenza in margine alla trascrizione della donazione resa inefficace per gli importi vantati;
-6 sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. IN OGNI
CASO Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede.”.
• e hanno concluso chiedendo dichiararsi: “1) l'incompetenza Controparte_1 Controparte_2
funzionale del Tribunale di Cassino ex art. 669 quater c.p.c., appartenendo la stessa al Tribunale di
Latina. 2) la nullità della domanda revocatoria, ai sensi degli artt. 163- 164 – 702 bis, III c. cpc. 3)
l'inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo per l'omessa instaurazione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669 novies cpc, in relazione all'art. 669 octies II c. cpc 4) l'inammissibilità della domanda revocatoria per omessa indicazione del credito tutelando. Nel merito: rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Vittoria di spese ed onorari.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702. bis c.p.c. depositato il 17.12.2018, e Parte_1 Parte_2
esponevano che: - con sentenza non definitiva n. 2755/2018 del Tribunale di Latina, nella
[...] causa promossa da (deceduta nel corso del giudizio) nei confronti del fratello Persona_1
, era stata accertata la lesione della quota legittima spettante alla prima e, per essa, ai Controparte_1 pagina 3 di 16 suoi eredi AN e , pari ad un ¼ dell'intero compendio oggetto della donazione Parte_2 effettuata da (madre di ) in favore del fratello per un CP_3 Persona_1 Controparte_1 valore di euro complessivi 49.056,00; - che veniva rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle modalità di reintegrazione della quota legittima e il Tribunale di Latina, con ordinanza del 24.10.2018, aveva formulato alle parti una proposta conciliativa (in particolare, prevedendo la rinuncia da parte dell'attrice alla domanda di reintegra della quota di legittima e il pagamento in favore della stessa della somma di euro 49.056,00); - che il giorno successivo alla comunicazione dei succitati provvedimenti, gli odierni attori venivano a conoscenza che lo zio aveva spogliato integralmente la madre e il padre di tutti gli averi e, in data Controparte_1
23.11.2017, con atto notarile (rep. 3272 e raccolta 2460) aveva donato tutti i suoi beni, compresi quelli ricevuti in donazione dalla madre alla figlia . CP_3 Controparte_2
Tanto premesso, gli attori chiedevano la revoca del suddetto atto donazione relativamente ai beni di proprietà esclusiva di e oggetto del giudizio conclusosi innanzi al Tribunale Controparte_1 di Latina, deducendo l'esistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. Proponevano, inoltre, nell'ambito del presente giudizio istanza di sequestro conservativo dei beni di esclusiva proprietà di , oggetto di detto atto di donazione. Controparte_1
Si costituivano e eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 Controparte_2 competenza territoriale del Tribunale di Cassino per la domanda cautelare, in favore del Tribunale di
Latina, ove pendeva la causa di merito (n. R.G 5940/2010); sempre in via preliminare, eccepivano la nullità della domanda per violazione degli articoli 163-164 e 702 bis c.p.c. e chiedevano la sospensione del giudizio ex art. 295 c.c. essendo pregiudiziali le questioni di merito vagliate nel procedimento in corso presso il Tribunale di Latina. Nel merito, chiedevano, previo mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c., di rigettare la domanda dei ricorrenti, stante l'assenza dei requisiti della domanda revocatoria, con condanna degli stessi ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 21.01.2019, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata da parte convenuta, veniva accolta la domanda di sequestro conservativo dei beni oggetto dell'atto di donazione del 23.11.2017, nel limite della somma di euro 49.056,00. Veniva fissata, inoltre,
l'udienza per la trattazione del merito con termine a parte resistente per la costituzione.
Mutato il rito, con ordinanza del 3.10.2019 venivano assegnati termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e la causa veniva istruita documentalmente.
Con comparsa di intervento volontario del 14.01.2023, si costituiva l'Avv. ON CE esponendo che: - il Tribunale di Latina in funzione collegiale, con sentenza n. 398/2021 pubblicata il
24.02.2021, non opposta, e munita di formula esecutiva, resa a conclusione del procedimento con R.G. pagina 4 di 16 5940/2010, così statuiva: “Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
e , quali eredi di , in solido, della somma di euro 49.056,00, oltre Parte_1 Persona_1 interessi dalla domanda e sino al soddisfo, nonché l'ulteriore somma ex art. 96, co.3,c.p.c., di euro
3934,00; Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2 [...]
, in solido, delle spese di lite, che liquida come in parte motiva in euro 7254,00, oltre IVA e Parte_1
CPA e spese generali del 15% per compensi ed euro 558,00 per spese di contributo, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario”; - che il debitore non provvedeva al pagamento del credito vantato dai creditori come da sentenza di condanna;
- che il predetto, per il proprio titolo
(condanna alle spese), aveva tentato una procedura espropriativa mobiliare e che l' veva redatto CP_5 verbale negativo sulla falsa dichiarazione resa da Tanto premesso, chiedeva Controparte_1 dichiararsi ammissibile il proprio intervento e proponeva la domanda di revocazione come da conclusioni sopra riportate.
A seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 20.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c.
***
pagina 5 di 16 I. Sulla domanda proposta dagli attori.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi il non luogo a provvedere sull'eccezione di incompetenza sollevata dai resistenti sull'assunto della violazione dell'art. 669 quater c.p.c., per essere competente, a detta dei sigg. Cassetta, il Tribunale di Latina dinanzi al quale pendeva il giudizio di merito avente ad oggetto l'azione di riduzione per lesione della legittima.
Deve evidenziarsi che i sigg. e hanno proposto, nel Parte_1 Parte_2 presente giudizio, azione revocatoria ex art. 2901 c.c., nel corso della quale (con l'atto introduttivo) hanno proposto la domanda cautelare per il sequestro conservativo. La competenza di questo Tribunale
è stata riconosciuta con l'ordinanza del 21.01.2019, con cui nell'accogliere l'istanza cautelare è stato disposto il sequestro conservativo. Eventuali doglianze avverso il suddetto provvedimento - in particolare in ordine alla competenza a pronunciarsi sulla domanda cautelare - avrebbero dovuto essere fatta valere in sede di reclamo.
Pertanto, nel presente giudizio di merito non può essere più messa in discussione la competenza del Tribunale di Cassino in ordine alla domanda cautelare proposta in corso di causa, sulla quale già si
è già pronunciato il precedente giudice assegnatario in sede cautelare (in particolare, con ordinanza del
21.01.2019 veniva evidenziato che “i ricorrenti hanno ritualmente rivolto l'istanza cautelare, a termini
e per gli effetti dell'art. 2905 co. 2° c.c. a questo Tribunale perché competente sulla domanda revocatoria di merito in forza del domicilio dei convenuti”).
Prive di pregio, per le medesime ragioni, sono anche le doglianze relative all'omessa instaurazione del giudizio di merito entro i termini, posto che, come detto, la domanda di sequestro conservativo è stata formulata in corso di causa. Eventuali contestazioni su detti aspetti, in particolare sulla strumentalità della domanda cautelare rispetto al giudizio per lesione della legittima e non a quello per la revocatoria della donazione (con conseguente erroneità dell'ordinanza cautelare), avrebbero dovuto costituire oggetto di specifico reclamo, e, in assenza, non possono essere qui esaminate.
2.1. Va respinta anche l'eccezione di nullità delle domande, che, secondo quanto asserito dai resistenti, non avrebbero potuto essere proposte simultaneamente, con conseguente violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c..
In proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. – e analoghe considerazioni possono farsi anche con riguardo al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che pagina 6 di 16 l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente,
l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681).
Tanto considerato, l'eccezione di nullità dell'atto risulta infondata, in quanto i ricorrenti, alla luce di quanto complessivamente esposto con il suddetto atto, hanno chiaramente indicato i fatti costitutivi delle domane proposte, sia in via cautelare sia nel merito. Del resto, i resistenti hanno preso posizione su quanto dedotto dai predetti, spiegando compiutamente le proprie difese sulle domande proposte da controparte, anch'esse puntualmente articolate.
I ricorrenti hanno legittimamente avanzato nel ricorso ex art. 702 bis anche la domanda cautelare
(in corso di causa) e il contraddittorio è stato correttamente instaurato. Il precedente giudice assegnatario, con decreto del 20.12.2018, nel rigettare la richiesta di decreto inaudita altera parte, ha fissato l'udienza per la decisione (della domanda cautelare) nel contraddittorio delle parti, assegnando termine per la notifica alla controparte. Con successiva ordinanza del 21.1.2019, nel pronunciarsi sulla domanda cautelare, ha evidenziato che il contraddittorio era stato fissato solo per decidere sulla predetta istanza, e in calce ha fissato, in ordine alla trattazione del merito, altra udienza assegnando termine al resistente per la costituzione in giudizio.
Pertanto, quanto dedotto dai resistenti, con le note scritte depositate l'11.10.2024, secondo cui
“…non sono stati assegnati i termini per la costituzione del convenuti, di cui al previgente art. 702 bis
c.p.c., per cui è ipotizzabile che il Giudice abbia proceduto per il solo ricorso cautelare” deve essere smentito.
3. Disattese le eccezioni preliminari sollevate dai resistenti, occorre procedere all'esame del merito.
3.1. Deve innanzitutto esaminarsi il profilo della titolarità del diritto di credito in capo a
[...]
e , in qualità di eredi di nei confronti di Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
.
[...]
È noto che, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di
“credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di pagina 7 di 16 acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (cfr. Cass. 18.3.2003, n. 3981). A nulla rileva, poi, il fatto che il provvedimento giudiziale che accerti il credito non sia passato in giudicato e sia pendente giudizio impugnatorio, posto che non è necessaria, ai fini della tutela revocatoria, la definitività del titolo.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, l'insorgere della qualità di creditore cha abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Tant'è che il giudizio promosso con l'indicata azione non è neppure soggetto a sospensione necessaria, a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto di disposizione, a tutela del credito litigioso, e la sentenza negativa dell'esistenza del credito (cfr. Cass.
S.U. ord. 18.04.2004, n. 9440; in senso conforme, tra le tante, Cass. sez. III, 14 maggio 2013 n. 11573).
Tanto premesso, non vi è alcun dubbio in ordine all'esistenza del credito vantato dai sigg.
nei confronti del sig. , posto che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, Parte_1 CP_1 il Tribunale di Latina (nella causa iscritta al n. 5940/2010 R.G.), con sentenza non definitiva, aveva riconosciuto che la quota di legittima spettante a e per essa – pro quota – ai suoi Persona_1 eredi e , è pari a ¼ di euro 196.224,00 e dunque pari a euro Parte_1 Parte_2
49.056,00. Il Tribunale aveva poi rimesso sul ruolo la causa ai fini della reintegra della quota. In particolare, con separata ordinanza, il Tribunale di Latina, nel formulare una proposta conciliativa, aveva evidenziato la necessità di procedere ad ulteriore approfondimento istruttorio al fine di valutare la possibilità della reintegra con attribuzione di uno specifico cespite o l'applicazione del disposto di cui all'art. 560 c.c.. Ha dato atto, altresì, del fatto che parte attrice si era mostrata disponibile e interessata ad una forma di reintegra alternativa, mediante attribuzione da parte del donatario di una somma corrispondente alla quota di legittima lesa pari ad euro 49.056,00.
Ciò posto, riconosciuta la possibilità per gli eredi di ottenere, quale forma di reintegra alternativa, la corresponsione della suddetta somma pari a euro 49.056,00, pari alla quota di legittima lesa, deve riconoscersi la sussistenza in capo agli stessi di un credito secondo la nozione ampia sopra detta, non essendo necessaria a tal fine, al momento della proposizione dell'azione ex art. 2901 c.c., l'esistenza di pagina 8 di 16 una pronuncia di condanna in tal senso. Condanna comunque intervenuta in corso di causa, atteso che il
Tribunale di Latina, con sentenza definitiva n. 298/21 del 24.2.2021, ha condannato Controparte_1 alla corresponsione della suddetta somma, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo, in favore di AN e , in solido, salva l'ulteriore ripartizione interna tra gli stessi, in Parte_2 ragione della rispettiva quota ereditaria (cfr. sentenza allegata alla memoria depositata il 14.1.2023 dai ricorrenti). Con la citata pronuncia è stato infatti ribadito il principio “secondo il quale il beneficiato da una disposizione lesiva sia comunque tenuto alla restituzione dell'equivalente monetario del bene, oggetto dell'obbligo restitutorio (non più eseguibile) connesso all'accoglimento della domanda di riduzione” (pag. 8).
Inoltre, deve evidenziarsi, in ragione della nozione di credito sopra accolta - con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cfr. Cass. civile sez. III, 15/05/2018, n.11755) -, la non rilevanza dell'esatta determinazione del quantum. Di conseguenza, la precisazione del credito operata dai ricorrenti a seguito dell'intervenuta pronuncia del Tribunale di Latina, non assume rilievo ai fini della tutela invocata in questa sede.
3.2. Per quanto attiene, inoltre, al requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente, nel caso di atti dispositivi posti in essere successivamente al momento di insorgenza del credito, la mera scientia damni, ossia la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio per le ragioni del creditore o anche solo la previsione di un mero danno potenziale;
consapevolezza che, limitatamente agli atti a titolo oneroso, è richiesta anche in capo al terzo. Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro"
(cfr. Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898).
Con riferimento alla donazione, trattandosi pacificamente di atto a titolo gratuito, più precisamente di una liberalità, è sufficiente il requisito soggettivo in capo al solo debitore donante, e non anche rispetto alla convenuta donataria. pagina 9 di 16 Passando al caso di specie, quanto al momento dell'insorgenza del credito, esso si ritiene coincidente con quello della pronuncia della sentenza non definitiva (emessa il 15.11.2018) con cui è stata accertata la lesione della legittima e quantificato il valore della quota riferibile agli odierni ricorrenti. Essendo l'atto dispositivo, di cui si richiede la revoca, antecedente (in quanto posto in essere il 23.11.2017), occorre verificare la ricorrenza nella fattispecie in esame della dolosa preordinazione.
Si ritiene che detto requisito soggettivo ricorra nel caso di specie, rilevando, a tal fine, i seguenti elementi presuntivi:
- il fatto che l'atto donativo del 23.11.2017 è stato posto in essere in pendenza del giudizio per la reintegrazione della legittima spettante a (e, alla morte della stessa, a AN e Persona_1
), e ha riguardato anche i beni con riferimento ai quali la suddetta azione era stata Parte_2 promossa;
- il compimento dell'atto dispositivo successivamente alla relazione di stima effettuata dal c.t.u., in data 15.5.2015, nel suindicato giudizio, con cui era stato determinato il valore della quota del patrimonio immobiliare spettante a titolo di legittima alla sig.ra in euro 65.408,00 Persona_1
(doc. 7 ricorso);
- il fatto che la donazione del 23.11.2017 in favore di ha riguardato la totalità dei Controparte_2 cespiti immobiliari di dei quali lo stesso si è dunque spogliato (circostanza Controparte_1 incontestata).
Ciò evidenziato, è possibile ritenere, alla luce dei suddetti elementi complessivamente considerati, che il , alla data del compimento dell'atto – in quanto posto in essere nelle more CP_1 del giudizio per la reintegrazione della quota di legittima e successivamente alla stima compiuta in tale sede dal c.t.u. – fosse consapevole del probabile esito del giudizio e che abbia compiuto l'atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell'obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Ciò posto, deve ritenersi provato nella fattispecie in esame il requisito soggettivo non della semplice scientia damni, ma della dolosa preordinazione.
3.3. Infine, risulta parimenti provato l'ulteriore requisito dell'eventus damni.
A tal fine non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito, e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. A tal fine l'onere probatorio del creditore è limitato alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare la natura e l'entità del patrimonio del debitore, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore pagina 10 di 16 deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Ebbene, alla luce dei principi sopra delineati, i ricorrenti hanno lamentato il fatto che l'atto di donazione in esame, con cui il ha trasferito tutti i suoi beni, ha irrimediabilmente CP_1 compromesso la sua garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., pregiudicando le ragioni dei predetti.
A fronte di tali deduzioni, i resistenti non hanno provato la capienza del patrimonio del , CP_1 nonostante l'atto di disposizione posto in essere dal medesimo. Come sopra chiarito, presupposto per l'esercizio di detta azione è il compimento di un atto che, determinando una variazione quantitativa del patrimonio debitore, abbia reso anche solo più incerto il soddisfacimento del credito. Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'atto di disposizione, avente ad oggetto tutti i cespiti immobiliari del
, abbia determinato detto rischio in capo ai creditori e ciò a prescindere dall'entità del credito. CP_1
4. Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto di donazione in esame, meglio indicato in dispositivo, deve essere dichiarato inefficace nei confronti di e , con Parte_1 Parte_2 conseguente ordine al competente Conservatore dei RR.II. di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto.
II. Sulla domanda proposta dal terzo intervenuto.
5. L'avv. ON CE, con atto depositato il 14.1.2023, è intervenuto nel giudizio rappresentando che il Tribunale di Latina, con sentenza n. 398/21 del 24.2.2021, aveva, tra le altre cose, condannato al pagamento in favore di e , in Controparte_1 Parte_2 Parte_1 solido, delle spese di lite, liquidate in euro 7254,00 oltre iva e cpa e spese generali per compensi ed euro 558,00 per il contributo unificato, disponendo la distrazione in favore del suddetto procuratore antistatario. Ciò posto, l'avv. ON, dato atto dell'esperimento di una procedura di esecuzione mobiliare conclusasi con verbale negativo, ha precisato che il proprio intervento è volto a far valere un proprio diritto connesso, per l'oggetto e il titolo, con quello dedotto nel giudizio già pendente. Ciò posto, chiedeva dichiararsi la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione in esame.
5.1. Orbene, la domanda spiegata dal terzo intervenuto è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 105 comma 1 c.p.c., il terzo può far valere nei confronti delle parti in causa un proprio diritto incompatibile e quindi spiegare un'azione di carattere autonomo. Il diritto che in virtù del comma 1 della citata disposizione il terzo può fare valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con esse (intervento principale) o con alcune soltanto di esse (intervento litisconsortile o adesivo autonomo), deve essere relativo all'oggetto, ovvero dipendente dal titolo e, quindi, individuabile rispettivamente con riferimento al petitum o alla causa petendi, non essendo al di fuori di tali limiti ammesso l'inserimento nel processo di nuove parti (Cass. n. 13063/2004). pagina 11 di 16 Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268
c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 25798 del
22/12/2015 (Rv. 638291 - 01)). Ciò non determina alcuna violazione del principio di difesa delle altre parti del giudizio. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che in caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie (Cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024 (Rv. 670086 - 01)).
Tanto considerato, l'intervento effettuato dall'avv. ON deve senz'altro ritenersi tempestivo, essendo consentito allo stesso, in forza della citata giurisprudenza, di proporre domande anche dopo il maturare delle preclusioni assertive.
Tuttavia, detto intervento, pur tempestivo, deve ritenersi inammissibile sotto altro profilo.
A tal riguardo deve considerarsi che il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo.
Nel caso di specie, il terzo interventore ha inteso associarsi alla domanda revocatoria proposta originariamente dai ricorrenti, in considerazione dell'atto dispositivo posto in essere dal CP_1
(donazione dei cespiti immobiliari in favore della figlia) che avrebbe pregiudicato il soddisfacimento pagina 12 di 16 del proprio credito (per spese legali), sorto successivamente con la sentenza definitiva del Tribunale di
Latina; sentenza, come ampiamente detto, emessa all'esito del procedimento per la lesione e reintegrazione della quota di legittima in cui il predetto aveva assistito i sigg. . Parte_1
Orbene, il diritto fatto valere dall'avv. ON in questo procedimento non può dirsi relativo all'oggetto sostanziale della controversia, stante la diversità della causa petendi sottesa alla domanda proposta dagli attori, da un lato, e dal terzo intervenuto dall'altro.
In particolare, i sigg. hanno esperito l'azione revocatoria al fine di poter tutelare, Parte_1 attraverso la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal
, la pretesa creditoria coincidente con il valore della quota di legittima che risultava essere stata CP_1 lesa (come accertato con la citata sentenza non definitiva del Tribunale di Latina). Diversamente, il credito fatto valere dall'Avv. ON, per il quale ha inteso proporre la revocatoria avverso il medesimo atto dispositivo, attiene ad un differente credito, ossia alle spese legali al cui pagamento il è CP_1 stato condannato dal Tribunale di Latina con la sentenza definitiva.
Attesa la diversità del diritto fatto valere dal terzo rispetto all'oggetto sostanziale della presente controversia (stante la diversità di causa petendi), non si ravvisano, ad avviso di questo giudice, i presupposti per l'ammissibilità dell'intervento dal medesimo spiegato.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere l'intervento ammissibile, la domanda andrebbe comunque rigattata, non avendo il terzo specificamente allegato gli elementi costitutivi sottesi alla domanda proposta, con specifico riguardo al proprio credito. In particolare, lo stesso non ha allegato (ancor prima che provato) l'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al - da riferire specificamente CP_1 al proprio credito e non a quello dei ricorrenti -, e, dunque, l'esistenza della dolosa preordinazione
(essendo il credito del terzo sorto successivamente alla donazione di cui si richiede la revoca) in capo al al momento del compimento dell'atto donativo. CP_1
Il terzo intervenuto avrebbe, infatti, dovuto allegare e dimostrare che aveva Controparte_1 effettuato la donazione dei beni in favore della figlia con lo specifico fine di sottrarsi al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
spese che sarebbero state, eventualmente, riconosciute con la sentenza definitiva. Prova, questa, non soddisfatta nel presente giudizio, essendosi il terzo limitato ad allegare, oltre ai fatti già riferiti dagli attori a sostegno della propria domanda, l'impossibilità per lo stesso di poter veder soddisfatto il proprio credito da CP_1
(in particolare, a pag. 9 dell'atto di intervento, ha evidenziato “Atteso che, il
[...] CP_1
si è spogliato di tutti i suoi beni immobili ivi compresi quelli oggetto di giudizio di riduzione,
[...] di beni mobili, di somme liquide, di crediti, e non c'è alcuna possibilità di adempiere se non recuperandoli dalla donataria, lo scrivente interviene per essere soddisfatto del proprio credito per pagina 13 di 16 euro 12.000,77”). Ciò che appare insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dallo stesso.
6. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate, anche con riferimento alla fase cautelare, come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (nella formulazione ratione temporis vigente), tenuto conto del valore della causa (valore ricompreso tra euro
26.000 ed euro 52.000; cfr. Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 (Rv. 656728 - 03), che ha affermato che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa., e dell'attività processuale effettivamente espletata”) e dell'attività processuale effettivamente espletata (tenuto conto dell'esigua attività svolta per la fase cautelare).
Pur avendo ritenuto inammissibile l'intervento del terzo, si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra lo stesso e i resistenti, considerato che il terzo si è limitato essenzialmente a reiterare quanto già dedotto dai ricorrenti, senza determinare un effettivo aggravamento dell'attività processuali delle controparti.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di e quali eredi legittimi di l'atto di Parte_1 Parte_2 Persona_1 donazione, redatto dal notaio di Pontecorvo in data 23.11.2017 -repertorio 3272 e Persona_2 raccolta 2460 – , trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Latina il 19.12.2017 ai numeri 28195 del registro generale e 20052 del registro particolare, limitatamente ai beni di proprietà esclusiva di ed oggetto del giudizio conclusosi innanzi al Tribunale di Controparte_1
Latina con sentenza n. 2755/2018 pubblicata il 15.11.2018 – rg. 5940/2010, in particolare:
a) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località Stradone, di are sette e centiare ottanta (a. 7,80) riportato nel C.T. di AN OS e AN al Foglio 68, particella
67, cl. 3, superficie are 7,80, rendita domenicale euro 0,60, rendita agraria euro 1,21;
b) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località Carmenzano, di are trentacinque e centiare ventotto (a. 35,28) riportato nel C.T. di AN OS e AN al Foglio
66, particella 44, cl. 3, superficie are 35,88, rendita domenicale euro 2,73, rendita agraria euro 5,47; pagina 14 di 16 c) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località Campanili, di are tredici e centiare quaranta (a. 13,40) riportato nel C.T. di AN OS e AN al Foglio 60, particella 192, cl. 3, superficie are 13,40, rendita domenicale euro 7,27, rendita agraria euro 8,30;
d) unità immobiliare per civile abitazione ubicata in AN OS e AN (LT) alla via Campanili, disposta tra piano terra e primo, con corte comune ai sub 1,2,3, a confine con la particella 192 riportata nel N.C.E.U. di AN OS e AN al foglio 60 particelle 540 sub 1, cat. A/2, cl. 4, vani 8, rendita euro 619,75, via Campanili, piano terra-1;
e) locale uso deposito, ubicato al paino terra, per una consistenza catastale di quarantasei metri quadrati, (mq 46), con corte comune ai sub 1,2,3, riportato al catasto fabbricati di AN OS e
AN al foglio 60, particella 540, sub 2, cat. C/2, cl. 3, mq 46, rendita euro 35,64, via Campanili, piano terra;
f) locale uso autorimessa, ubicato al paino terra, per una consistenza catastale di ventitré metri quadrati
(mq 23), con corte comune ai sub 1,2,3, riportato al catasto fabbricati di AN OS e AN al foglio 60, particella 540, sub 3, cat. C/6, cl. 9, mq 23, rendita euro 42,76, via Campanili, piano terra;
Con esclusione di quella parte dell'atto di donazione contenente disposizioni a titolo gratuito fatte da e della moglie di alcuni terreni in comproprietà con la stessa per Controparte_1 CP_4 acquisto a titolo oneroso e pertanto, esclusi da quelli oggetto di giudizio di accertamento della lesione di legittima ovvero: terreni foglio 60 particelle 727 di 1 are e 70 centiarie, part. 728 di 6 are e 80 centiarie e part. 729 di 8 are e centiarie 35;
2. ordina al competente Conservatore di Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto indicato al punto 1;
3. rigetta la domanda proposta da ON CE;
4. condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1 Controparte_2 attrice che si liquidano, per la fase cautelare, in euro 3146,00 e per il merito in euro 7616,00 per compensi ed euro 248,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e C.P.A.;
5. compensa le spese di lite tra , e ON CE. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Cassino, il 14 novembre 2025.
pagina 15 di 16 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO in persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca Di Giorno, nel procedimento n. 5159 del 2018, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
(C.F ) nato a [...] e AN (LT) il Parte_2 C.F._2
22.05.1966, in qualità di eredi di , nata il [...] a [...] e deceduta in Persona_1 data 23.10.2014, entrambi elettivamente domiciliati a AN OS e AN (LT), via Baracca n.
515, presso lo studio dell'Avv. CE ON che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F ) nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3
(C.F.: ) nata a [...] il [...], entrambi Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati a Formia (LT), Largo U. Scipione n. 22, presso lo studio dell'avv. Gianfranco
Testa, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
TI VI (C.F ) nato a Napoli il [...], in [...] C.F._5 procuratore di sé stesso, con studio a AN OS e AN (LT) via Francesco Baracca n. 2307;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.10.2025.
pagina 1 di 16 • In particolare, i ricorrenti e l'Avv. ON, interventore volontario, hanno concluso nei seguenti termini: “
1-ritenere ammissibile e proponibile la domanda proposta dai germani e Parte_1
, nella qualità di eredi di , per l'importo di euro 64.375,14, di cui Parte_2 Persona_1 euro 49.056,00 per sorta, 5146,39 per interessi dal gennaio 2011, euro 3934,00 per condanna ex art.
96, 3° co., c.p.c., euro 3754,00 per spese di CTU ed euro 1626,75 per spese di registrazione della sentenza non definitiva e di quella definitiva rese dal Tribunale di Latina, come da precisazione del credito in atti;
2-ritenere ammissibile e proponibile lo spiegato intervento volontario dell'avvocato
CE ON per l'importo complessivo di euro 12.000,00. 3-revocare ex art. 2901 cod. civ. e, per
l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dei ricorrenti e per Parte_2 Parte_1 il credito complessivo vantato di euro 64.375,00, nonché nei confronti dello scrivente avvocato per il credito vantato di euro 12.000,00, l'atto di donazione, di cui è stato promosso il giudizio per la revocatoria, redatto dal notaio di Pontecorvo in data 23.11.2017 -repertorio 3272 e Persona_2 raccolta 2460 – , trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Latina il 19.12.2017 ai numeri 28195 del registro generale e 20052 del registro particolare, limitatamente ai beni di proprietà esclusiva di ed oggetto del giudizio conclusosi innanzi al Tribunale di Latina con Controparte_1 sentenza n. 2755/2018 pubblicata il 15.11.2018 – rg. 5940/2010, con la quale il collegio ha accertato la lesione della quota di legittima — pari ad 1/4 dell'intero compendio oggetto di donazione, per un valore di euro 49.056,00 - spettante a e, per essa, ai suoi eredi, e Persona_1 Parte_2
- ad opera della donazione effettuata da , in favore di Parte_1 CP_3 CP_1
, per notaio , del 22 dicembre 2008, rep.72137, racc. 24108, nonché di successiva
[...] Per_3 sentenza definitiva n.398/2021 pubblicata il 24.02.2021 con la quale il medesimo collegio ha condannato al pagamento delle somme indicate in premessa, avente ad oggetto, in Controparte_1 particolare: a) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località
Stradone, di are sette e centiare ottanta (a. 7,80) riportato nel C.T. di AN OS e AN al
Foglio 68, particella 67, cl. 3, superficie are 7,80, rendita domenicale euro 0,60, rendita agraria euro
1,21; b) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località
Carmenzano, di are trentacinque e centiare ventotto (a. 35,28) riportato nel C.T. di AN OS e
AN al Foglio 66, particella 44, cl. 3, superficie are 35,88, rendita domenicale euro 2,73, rendita agraria euro 5,47; c) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località Campanili, di are tredici e centiare quaranta (a. 13,40) riportato nel C.T. di AN OS e
AN al Foglio 60, particella 192, cl. 3, superficie are 13,40, rendita domenicale euro 7,27, rendita agraria euro 8,30; d) unità immobiliare per civile abitazione ubicata in AN OS e AN (LT) alla via Campanili, disposta tra piano terra e primo, con corte comune ai sub 1,2,3, a confine con la pagina 2 di 16 particella 192 riportata nel N.C.E.U. di AN OS e AN al foglio 60 particelle 540 sub 1, cat.
A/2, cl. 4, vani 8, rendita euro 619,75, via Campanili, piano terra-1; e) locale uso deposito, ubicato al paino terra, per una consistenza catastale di quarantasei metri quadrati, (mq 46), con corte comune ai sub 1,2,3, riportato al catasto fabbricati di AN OS e AN al foglio 60, particella 540, sub 2, cat. C/2, cl. 3, mq 46, rendita euro 35,64, via Campanili, piano terra;
f)locale uso autorimessa, ubicato al paino terra, per una consistenza catastale di ventitré metri quadrati (mq 23), con corte comune ai sub 1,2,3, riportato al catasto fabbricati di AN OS e AN al foglio 60, particella 540, sub 3, cat. C/6, cl. 9, mq 23, rendita euro 42,76, via Campanili, piano terra. Con esclusione di quella parte dell'atto di donazione contenente disposizioni a titolo gratuito fatte da e della Controparte_1 moglie di alcuni terreni in comproprietà con la stessa per acquisto a titolo oneroso e CP_4 pertanto, esclusi da quelli oggetto di giudizio di accertamento della lesione di legittima ovvero: terreni foglio 60 particelle 727 di 1 are e 70 centiarie, part. 728 di 6 are e 80 centiarie e part. 729 di 8 are e centiarie 35; -4 condannare I resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti al pagamento delle spese, ivi comprese quelle di C.U, di instaurazione del sequestro preventivo e del giudizio di merito, nonché dell'interento volontario;
di trascrizione della domanda di sequestro e di trascrizione del sequestro, nonché degli onorari del giudizio di merito e di intervento volontario, oltre 15% ed accessori di legge (
IVA e CPA ). -5 ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Demanio di Latina, la annotazione della sentenza in margine alla trascrizione della donazione resa inefficace per gli importi vantati;
-6 sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. IN OGNI
CASO Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede.”.
• e hanno concluso chiedendo dichiararsi: “1) l'incompetenza Controparte_1 Controparte_2
funzionale del Tribunale di Cassino ex art. 669 quater c.p.c., appartenendo la stessa al Tribunale di
Latina. 2) la nullità della domanda revocatoria, ai sensi degli artt. 163- 164 – 702 bis, III c. cpc. 3)
l'inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo per l'omessa instaurazione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669 novies cpc, in relazione all'art. 669 octies II c. cpc 4) l'inammissibilità della domanda revocatoria per omessa indicazione del credito tutelando. Nel merito: rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Vittoria di spese ed onorari.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702. bis c.p.c. depositato il 17.12.2018, e Parte_1 Parte_2
esponevano che: - con sentenza non definitiva n. 2755/2018 del Tribunale di Latina, nella
[...] causa promossa da (deceduta nel corso del giudizio) nei confronti del fratello Persona_1
, era stata accertata la lesione della quota legittima spettante alla prima e, per essa, ai Controparte_1 pagina 3 di 16 suoi eredi AN e , pari ad un ¼ dell'intero compendio oggetto della donazione Parte_2 effettuata da (madre di ) in favore del fratello per un CP_3 Persona_1 Controparte_1 valore di euro complessivi 49.056,00; - che veniva rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle modalità di reintegrazione della quota legittima e il Tribunale di Latina, con ordinanza del 24.10.2018, aveva formulato alle parti una proposta conciliativa (in particolare, prevedendo la rinuncia da parte dell'attrice alla domanda di reintegra della quota di legittima e il pagamento in favore della stessa della somma di euro 49.056,00); - che il giorno successivo alla comunicazione dei succitati provvedimenti, gli odierni attori venivano a conoscenza che lo zio aveva spogliato integralmente la madre e il padre di tutti gli averi e, in data Controparte_1
23.11.2017, con atto notarile (rep. 3272 e raccolta 2460) aveva donato tutti i suoi beni, compresi quelli ricevuti in donazione dalla madre alla figlia . CP_3 Controparte_2
Tanto premesso, gli attori chiedevano la revoca del suddetto atto donazione relativamente ai beni di proprietà esclusiva di e oggetto del giudizio conclusosi innanzi al Tribunale Controparte_1 di Latina, deducendo l'esistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. Proponevano, inoltre, nell'ambito del presente giudizio istanza di sequestro conservativo dei beni di esclusiva proprietà di , oggetto di detto atto di donazione. Controparte_1
Si costituivano e eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 Controparte_2 competenza territoriale del Tribunale di Cassino per la domanda cautelare, in favore del Tribunale di
Latina, ove pendeva la causa di merito (n. R.G 5940/2010); sempre in via preliminare, eccepivano la nullità della domanda per violazione degli articoli 163-164 e 702 bis c.p.c. e chiedevano la sospensione del giudizio ex art. 295 c.c. essendo pregiudiziali le questioni di merito vagliate nel procedimento in corso presso il Tribunale di Latina. Nel merito, chiedevano, previo mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c., di rigettare la domanda dei ricorrenti, stante l'assenza dei requisiti della domanda revocatoria, con condanna degli stessi ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 21.01.2019, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata da parte convenuta, veniva accolta la domanda di sequestro conservativo dei beni oggetto dell'atto di donazione del 23.11.2017, nel limite della somma di euro 49.056,00. Veniva fissata, inoltre,
l'udienza per la trattazione del merito con termine a parte resistente per la costituzione.
Mutato il rito, con ordinanza del 3.10.2019 venivano assegnati termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e la causa veniva istruita documentalmente.
Con comparsa di intervento volontario del 14.01.2023, si costituiva l'Avv. ON CE esponendo che: - il Tribunale di Latina in funzione collegiale, con sentenza n. 398/2021 pubblicata il
24.02.2021, non opposta, e munita di formula esecutiva, resa a conclusione del procedimento con R.G. pagina 4 di 16 5940/2010, così statuiva: “Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
e , quali eredi di , in solido, della somma di euro 49.056,00, oltre Parte_1 Persona_1 interessi dalla domanda e sino al soddisfo, nonché l'ulteriore somma ex art. 96, co.3,c.p.c., di euro
3934,00; Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2 [...]
, in solido, delle spese di lite, che liquida come in parte motiva in euro 7254,00, oltre IVA e Parte_1
CPA e spese generali del 15% per compensi ed euro 558,00 per spese di contributo, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario”; - che il debitore non provvedeva al pagamento del credito vantato dai creditori come da sentenza di condanna;
- che il predetto, per il proprio titolo
(condanna alle spese), aveva tentato una procedura espropriativa mobiliare e che l' veva redatto CP_5 verbale negativo sulla falsa dichiarazione resa da Tanto premesso, chiedeva Controparte_1 dichiararsi ammissibile il proprio intervento e proponeva la domanda di revocazione come da conclusioni sopra riportate.
A seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 20.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c.
***
pagina 5 di 16 I. Sulla domanda proposta dagli attori.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi il non luogo a provvedere sull'eccezione di incompetenza sollevata dai resistenti sull'assunto della violazione dell'art. 669 quater c.p.c., per essere competente, a detta dei sigg. Cassetta, il Tribunale di Latina dinanzi al quale pendeva il giudizio di merito avente ad oggetto l'azione di riduzione per lesione della legittima.
Deve evidenziarsi che i sigg. e hanno proposto, nel Parte_1 Parte_2 presente giudizio, azione revocatoria ex art. 2901 c.c., nel corso della quale (con l'atto introduttivo) hanno proposto la domanda cautelare per il sequestro conservativo. La competenza di questo Tribunale
è stata riconosciuta con l'ordinanza del 21.01.2019, con cui nell'accogliere l'istanza cautelare è stato disposto il sequestro conservativo. Eventuali doglianze avverso il suddetto provvedimento - in particolare in ordine alla competenza a pronunciarsi sulla domanda cautelare - avrebbero dovuto essere fatta valere in sede di reclamo.
Pertanto, nel presente giudizio di merito non può essere più messa in discussione la competenza del Tribunale di Cassino in ordine alla domanda cautelare proposta in corso di causa, sulla quale già si
è già pronunciato il precedente giudice assegnatario in sede cautelare (in particolare, con ordinanza del
21.01.2019 veniva evidenziato che “i ricorrenti hanno ritualmente rivolto l'istanza cautelare, a termini
e per gli effetti dell'art. 2905 co. 2° c.c. a questo Tribunale perché competente sulla domanda revocatoria di merito in forza del domicilio dei convenuti”).
Prive di pregio, per le medesime ragioni, sono anche le doglianze relative all'omessa instaurazione del giudizio di merito entro i termini, posto che, come detto, la domanda di sequestro conservativo è stata formulata in corso di causa. Eventuali contestazioni su detti aspetti, in particolare sulla strumentalità della domanda cautelare rispetto al giudizio per lesione della legittima e non a quello per la revocatoria della donazione (con conseguente erroneità dell'ordinanza cautelare), avrebbero dovuto costituire oggetto di specifico reclamo, e, in assenza, non possono essere qui esaminate.
2.1. Va respinta anche l'eccezione di nullità delle domande, che, secondo quanto asserito dai resistenti, non avrebbero potuto essere proposte simultaneamente, con conseguente violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c..
In proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. – e analoghe considerazioni possono farsi anche con riguardo al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che pagina 6 di 16 l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente,
l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681).
Tanto considerato, l'eccezione di nullità dell'atto risulta infondata, in quanto i ricorrenti, alla luce di quanto complessivamente esposto con il suddetto atto, hanno chiaramente indicato i fatti costitutivi delle domane proposte, sia in via cautelare sia nel merito. Del resto, i resistenti hanno preso posizione su quanto dedotto dai predetti, spiegando compiutamente le proprie difese sulle domande proposte da controparte, anch'esse puntualmente articolate.
I ricorrenti hanno legittimamente avanzato nel ricorso ex art. 702 bis anche la domanda cautelare
(in corso di causa) e il contraddittorio è stato correttamente instaurato. Il precedente giudice assegnatario, con decreto del 20.12.2018, nel rigettare la richiesta di decreto inaudita altera parte, ha fissato l'udienza per la decisione (della domanda cautelare) nel contraddittorio delle parti, assegnando termine per la notifica alla controparte. Con successiva ordinanza del 21.1.2019, nel pronunciarsi sulla domanda cautelare, ha evidenziato che il contraddittorio era stato fissato solo per decidere sulla predetta istanza, e in calce ha fissato, in ordine alla trattazione del merito, altra udienza assegnando termine al resistente per la costituzione in giudizio.
Pertanto, quanto dedotto dai resistenti, con le note scritte depositate l'11.10.2024, secondo cui
“…non sono stati assegnati i termini per la costituzione del convenuti, di cui al previgente art. 702 bis
c.p.c., per cui è ipotizzabile che il Giudice abbia proceduto per il solo ricorso cautelare” deve essere smentito.
3. Disattese le eccezioni preliminari sollevate dai resistenti, occorre procedere all'esame del merito.
3.1. Deve innanzitutto esaminarsi il profilo della titolarità del diritto di credito in capo a
[...]
e , in qualità di eredi di nei confronti di Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
.
[...]
È noto che, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di
“credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di pagina 7 di 16 acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (cfr. Cass. 18.3.2003, n. 3981). A nulla rileva, poi, il fatto che il provvedimento giudiziale che accerti il credito non sia passato in giudicato e sia pendente giudizio impugnatorio, posto che non è necessaria, ai fini della tutela revocatoria, la definitività del titolo.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, l'insorgere della qualità di creditore cha abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Tant'è che il giudizio promosso con l'indicata azione non è neppure soggetto a sospensione necessaria, a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto di disposizione, a tutela del credito litigioso, e la sentenza negativa dell'esistenza del credito (cfr. Cass.
S.U. ord. 18.04.2004, n. 9440; in senso conforme, tra le tante, Cass. sez. III, 14 maggio 2013 n. 11573).
Tanto premesso, non vi è alcun dubbio in ordine all'esistenza del credito vantato dai sigg.
nei confronti del sig. , posto che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, Parte_1 CP_1 il Tribunale di Latina (nella causa iscritta al n. 5940/2010 R.G.), con sentenza non definitiva, aveva riconosciuto che la quota di legittima spettante a e per essa – pro quota – ai suoi Persona_1 eredi e , è pari a ¼ di euro 196.224,00 e dunque pari a euro Parte_1 Parte_2
49.056,00. Il Tribunale aveva poi rimesso sul ruolo la causa ai fini della reintegra della quota. In particolare, con separata ordinanza, il Tribunale di Latina, nel formulare una proposta conciliativa, aveva evidenziato la necessità di procedere ad ulteriore approfondimento istruttorio al fine di valutare la possibilità della reintegra con attribuzione di uno specifico cespite o l'applicazione del disposto di cui all'art. 560 c.c.. Ha dato atto, altresì, del fatto che parte attrice si era mostrata disponibile e interessata ad una forma di reintegra alternativa, mediante attribuzione da parte del donatario di una somma corrispondente alla quota di legittima lesa pari ad euro 49.056,00.
Ciò posto, riconosciuta la possibilità per gli eredi di ottenere, quale forma di reintegra alternativa, la corresponsione della suddetta somma pari a euro 49.056,00, pari alla quota di legittima lesa, deve riconoscersi la sussistenza in capo agli stessi di un credito secondo la nozione ampia sopra detta, non essendo necessaria a tal fine, al momento della proposizione dell'azione ex art. 2901 c.c., l'esistenza di pagina 8 di 16 una pronuncia di condanna in tal senso. Condanna comunque intervenuta in corso di causa, atteso che il
Tribunale di Latina, con sentenza definitiva n. 298/21 del 24.2.2021, ha condannato Controparte_1 alla corresponsione della suddetta somma, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo, in favore di AN e , in solido, salva l'ulteriore ripartizione interna tra gli stessi, in Parte_2 ragione della rispettiva quota ereditaria (cfr. sentenza allegata alla memoria depositata il 14.1.2023 dai ricorrenti). Con la citata pronuncia è stato infatti ribadito il principio “secondo il quale il beneficiato da una disposizione lesiva sia comunque tenuto alla restituzione dell'equivalente monetario del bene, oggetto dell'obbligo restitutorio (non più eseguibile) connesso all'accoglimento della domanda di riduzione” (pag. 8).
Inoltre, deve evidenziarsi, in ragione della nozione di credito sopra accolta - con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cfr. Cass. civile sez. III, 15/05/2018, n.11755) -, la non rilevanza dell'esatta determinazione del quantum. Di conseguenza, la precisazione del credito operata dai ricorrenti a seguito dell'intervenuta pronuncia del Tribunale di Latina, non assume rilievo ai fini della tutela invocata in questa sede.
3.2. Per quanto attiene, inoltre, al requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente, nel caso di atti dispositivi posti in essere successivamente al momento di insorgenza del credito, la mera scientia damni, ossia la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio per le ragioni del creditore o anche solo la previsione di un mero danno potenziale;
consapevolezza che, limitatamente agli atti a titolo oneroso, è richiesta anche in capo al terzo. Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro"
(cfr. Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898).
Con riferimento alla donazione, trattandosi pacificamente di atto a titolo gratuito, più precisamente di una liberalità, è sufficiente il requisito soggettivo in capo al solo debitore donante, e non anche rispetto alla convenuta donataria. pagina 9 di 16 Passando al caso di specie, quanto al momento dell'insorgenza del credito, esso si ritiene coincidente con quello della pronuncia della sentenza non definitiva (emessa il 15.11.2018) con cui è stata accertata la lesione della legittima e quantificato il valore della quota riferibile agli odierni ricorrenti. Essendo l'atto dispositivo, di cui si richiede la revoca, antecedente (in quanto posto in essere il 23.11.2017), occorre verificare la ricorrenza nella fattispecie in esame della dolosa preordinazione.
Si ritiene che detto requisito soggettivo ricorra nel caso di specie, rilevando, a tal fine, i seguenti elementi presuntivi:
- il fatto che l'atto donativo del 23.11.2017 è stato posto in essere in pendenza del giudizio per la reintegrazione della legittima spettante a (e, alla morte della stessa, a AN e Persona_1
), e ha riguardato anche i beni con riferimento ai quali la suddetta azione era stata Parte_2 promossa;
- il compimento dell'atto dispositivo successivamente alla relazione di stima effettuata dal c.t.u., in data 15.5.2015, nel suindicato giudizio, con cui era stato determinato il valore della quota del patrimonio immobiliare spettante a titolo di legittima alla sig.ra in euro 65.408,00 Persona_1
(doc. 7 ricorso);
- il fatto che la donazione del 23.11.2017 in favore di ha riguardato la totalità dei Controparte_2 cespiti immobiliari di dei quali lo stesso si è dunque spogliato (circostanza Controparte_1 incontestata).
Ciò evidenziato, è possibile ritenere, alla luce dei suddetti elementi complessivamente considerati, che il , alla data del compimento dell'atto – in quanto posto in essere nelle more CP_1 del giudizio per la reintegrazione della quota di legittima e successivamente alla stima compiuta in tale sede dal c.t.u. – fosse consapevole del probabile esito del giudizio e che abbia compiuto l'atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell'obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Ciò posto, deve ritenersi provato nella fattispecie in esame il requisito soggettivo non della semplice scientia damni, ma della dolosa preordinazione.
3.3. Infine, risulta parimenti provato l'ulteriore requisito dell'eventus damni.
A tal fine non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito, e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. A tal fine l'onere probatorio del creditore è limitato alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare la natura e l'entità del patrimonio del debitore, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore pagina 10 di 16 deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Ebbene, alla luce dei principi sopra delineati, i ricorrenti hanno lamentato il fatto che l'atto di donazione in esame, con cui il ha trasferito tutti i suoi beni, ha irrimediabilmente CP_1 compromesso la sua garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., pregiudicando le ragioni dei predetti.
A fronte di tali deduzioni, i resistenti non hanno provato la capienza del patrimonio del , CP_1 nonostante l'atto di disposizione posto in essere dal medesimo. Come sopra chiarito, presupposto per l'esercizio di detta azione è il compimento di un atto che, determinando una variazione quantitativa del patrimonio debitore, abbia reso anche solo più incerto il soddisfacimento del credito. Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'atto di disposizione, avente ad oggetto tutti i cespiti immobiliari del
, abbia determinato detto rischio in capo ai creditori e ciò a prescindere dall'entità del credito. CP_1
4. Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto di donazione in esame, meglio indicato in dispositivo, deve essere dichiarato inefficace nei confronti di e , con Parte_1 Parte_2 conseguente ordine al competente Conservatore dei RR.II. di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto.
II. Sulla domanda proposta dal terzo intervenuto.
5. L'avv. ON CE, con atto depositato il 14.1.2023, è intervenuto nel giudizio rappresentando che il Tribunale di Latina, con sentenza n. 398/21 del 24.2.2021, aveva, tra le altre cose, condannato al pagamento in favore di e , in Controparte_1 Parte_2 Parte_1 solido, delle spese di lite, liquidate in euro 7254,00 oltre iva e cpa e spese generali per compensi ed euro 558,00 per il contributo unificato, disponendo la distrazione in favore del suddetto procuratore antistatario. Ciò posto, l'avv. ON, dato atto dell'esperimento di una procedura di esecuzione mobiliare conclusasi con verbale negativo, ha precisato che il proprio intervento è volto a far valere un proprio diritto connesso, per l'oggetto e il titolo, con quello dedotto nel giudizio già pendente. Ciò posto, chiedeva dichiararsi la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione in esame.
5.1. Orbene, la domanda spiegata dal terzo intervenuto è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 105 comma 1 c.p.c., il terzo può far valere nei confronti delle parti in causa un proprio diritto incompatibile e quindi spiegare un'azione di carattere autonomo. Il diritto che in virtù del comma 1 della citata disposizione il terzo può fare valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con esse (intervento principale) o con alcune soltanto di esse (intervento litisconsortile o adesivo autonomo), deve essere relativo all'oggetto, ovvero dipendente dal titolo e, quindi, individuabile rispettivamente con riferimento al petitum o alla causa petendi, non essendo al di fuori di tali limiti ammesso l'inserimento nel processo di nuove parti (Cass. n. 13063/2004). pagina 11 di 16 Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268
c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 25798 del
22/12/2015 (Rv. 638291 - 01)). Ciò non determina alcuna violazione del principio di difesa delle altre parti del giudizio. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che in caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie (Cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024 (Rv. 670086 - 01)).
Tanto considerato, l'intervento effettuato dall'avv. ON deve senz'altro ritenersi tempestivo, essendo consentito allo stesso, in forza della citata giurisprudenza, di proporre domande anche dopo il maturare delle preclusioni assertive.
Tuttavia, detto intervento, pur tempestivo, deve ritenersi inammissibile sotto altro profilo.
A tal riguardo deve considerarsi che il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo.
Nel caso di specie, il terzo interventore ha inteso associarsi alla domanda revocatoria proposta originariamente dai ricorrenti, in considerazione dell'atto dispositivo posto in essere dal CP_1
(donazione dei cespiti immobiliari in favore della figlia) che avrebbe pregiudicato il soddisfacimento pagina 12 di 16 del proprio credito (per spese legali), sorto successivamente con la sentenza definitiva del Tribunale di
Latina; sentenza, come ampiamente detto, emessa all'esito del procedimento per la lesione e reintegrazione della quota di legittima in cui il predetto aveva assistito i sigg. . Parte_1
Orbene, il diritto fatto valere dall'avv. ON in questo procedimento non può dirsi relativo all'oggetto sostanziale della controversia, stante la diversità della causa petendi sottesa alla domanda proposta dagli attori, da un lato, e dal terzo intervenuto dall'altro.
In particolare, i sigg. hanno esperito l'azione revocatoria al fine di poter tutelare, Parte_1 attraverso la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal
, la pretesa creditoria coincidente con il valore della quota di legittima che risultava essere stata CP_1 lesa (come accertato con la citata sentenza non definitiva del Tribunale di Latina). Diversamente, il credito fatto valere dall'Avv. ON, per il quale ha inteso proporre la revocatoria avverso il medesimo atto dispositivo, attiene ad un differente credito, ossia alle spese legali al cui pagamento il è CP_1 stato condannato dal Tribunale di Latina con la sentenza definitiva.
Attesa la diversità del diritto fatto valere dal terzo rispetto all'oggetto sostanziale della presente controversia (stante la diversità di causa petendi), non si ravvisano, ad avviso di questo giudice, i presupposti per l'ammissibilità dell'intervento dal medesimo spiegato.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere l'intervento ammissibile, la domanda andrebbe comunque rigattata, non avendo il terzo specificamente allegato gli elementi costitutivi sottesi alla domanda proposta, con specifico riguardo al proprio credito. In particolare, lo stesso non ha allegato (ancor prima che provato) l'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al - da riferire specificamente CP_1 al proprio credito e non a quello dei ricorrenti -, e, dunque, l'esistenza della dolosa preordinazione
(essendo il credito del terzo sorto successivamente alla donazione di cui si richiede la revoca) in capo al al momento del compimento dell'atto donativo. CP_1
Il terzo intervenuto avrebbe, infatti, dovuto allegare e dimostrare che aveva Controparte_1 effettuato la donazione dei beni in favore della figlia con lo specifico fine di sottrarsi al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
spese che sarebbero state, eventualmente, riconosciute con la sentenza definitiva. Prova, questa, non soddisfatta nel presente giudizio, essendosi il terzo limitato ad allegare, oltre ai fatti già riferiti dagli attori a sostegno della propria domanda, l'impossibilità per lo stesso di poter veder soddisfatto il proprio credito da CP_1
(in particolare, a pag. 9 dell'atto di intervento, ha evidenziato “Atteso che, il
[...] CP_1
si è spogliato di tutti i suoi beni immobili ivi compresi quelli oggetto di giudizio di riduzione,
[...] di beni mobili, di somme liquide, di crediti, e non c'è alcuna possibilità di adempiere se non recuperandoli dalla donataria, lo scrivente interviene per essere soddisfatto del proprio credito per pagina 13 di 16 euro 12.000,77”). Ciò che appare insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dallo stesso.
6. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate, anche con riferimento alla fase cautelare, come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (nella formulazione ratione temporis vigente), tenuto conto del valore della causa (valore ricompreso tra euro
26.000 ed euro 52.000; cfr. Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 (Rv. 656728 - 03), che ha affermato che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa., e dell'attività processuale effettivamente espletata”) e dell'attività processuale effettivamente espletata (tenuto conto dell'esigua attività svolta per la fase cautelare).
Pur avendo ritenuto inammissibile l'intervento del terzo, si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra lo stesso e i resistenti, considerato che il terzo si è limitato essenzialmente a reiterare quanto già dedotto dai ricorrenti, senza determinare un effettivo aggravamento dell'attività processuali delle controparti.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di e quali eredi legittimi di l'atto di Parte_1 Parte_2 Persona_1 donazione, redatto dal notaio di Pontecorvo in data 23.11.2017 -repertorio 3272 e Persona_2 raccolta 2460 – , trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Latina il 19.12.2017 ai numeri 28195 del registro generale e 20052 del registro particolare, limitatamente ai beni di proprietà esclusiva di ed oggetto del giudizio conclusosi innanzi al Tribunale di Controparte_1
Latina con sentenza n. 2755/2018 pubblicata il 15.11.2018 – rg. 5940/2010, in particolare:
a) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località Stradone, di are sette e centiare ottanta (a. 7,80) riportato nel C.T. di AN OS e AN al Foglio 68, particella
67, cl. 3, superficie are 7,80, rendita domenicale euro 0,60, rendita agraria euro 1,21;
b) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località Carmenzano, di are trentacinque e centiare ventotto (a. 35,28) riportato nel C.T. di AN OS e AN al Foglio
66, particella 44, cl. 3, superficie are 35,88, rendita domenicale euro 2,73, rendita agraria euro 5,47; pagina 14 di 16 c) appezzamento di terreno sito nel Comune di AN OS e AN (LT), in località Campanili, di are tredici e centiare quaranta (a. 13,40) riportato nel C.T. di AN OS e AN al Foglio 60, particella 192, cl. 3, superficie are 13,40, rendita domenicale euro 7,27, rendita agraria euro 8,30;
d) unità immobiliare per civile abitazione ubicata in AN OS e AN (LT) alla via Campanili, disposta tra piano terra e primo, con corte comune ai sub 1,2,3, a confine con la particella 192 riportata nel N.C.E.U. di AN OS e AN al foglio 60 particelle 540 sub 1, cat. A/2, cl. 4, vani 8, rendita euro 619,75, via Campanili, piano terra-1;
e) locale uso deposito, ubicato al paino terra, per una consistenza catastale di quarantasei metri quadrati, (mq 46), con corte comune ai sub 1,2,3, riportato al catasto fabbricati di AN OS e
AN al foglio 60, particella 540, sub 2, cat. C/2, cl. 3, mq 46, rendita euro 35,64, via Campanili, piano terra;
f) locale uso autorimessa, ubicato al paino terra, per una consistenza catastale di ventitré metri quadrati
(mq 23), con corte comune ai sub 1,2,3, riportato al catasto fabbricati di AN OS e AN al foglio 60, particella 540, sub 3, cat. C/6, cl. 9, mq 23, rendita euro 42,76, via Campanili, piano terra;
Con esclusione di quella parte dell'atto di donazione contenente disposizioni a titolo gratuito fatte da e della moglie di alcuni terreni in comproprietà con la stessa per Controparte_1 CP_4 acquisto a titolo oneroso e pertanto, esclusi da quelli oggetto di giudizio di accertamento della lesione di legittima ovvero: terreni foglio 60 particelle 727 di 1 are e 70 centiarie, part. 728 di 6 are e 80 centiarie e part. 729 di 8 are e centiarie 35;
2. ordina al competente Conservatore di Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto indicato al punto 1;
3. rigetta la domanda proposta da ON CE;
4. condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1 Controparte_2 attrice che si liquidano, per la fase cautelare, in euro 3146,00 e per il merito in euro 7616,00 per compensi ed euro 248,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e C.P.A.;
5. compensa le spese di lite tra , e ON CE. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Cassino, il 14 novembre 2025.
pagina 15 di 16 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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