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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/07/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 221/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
6.11.2024 e promossa d a
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Parte_1 C.F._1
Michele Gnocato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so
Galileo Ferraris n. 146, come da procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. , banca soggetta all'attività di Controparte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento da parte della giusta Controparte_2
procura speciale del 17.10.2018 ai rogiti del Dott. Notaio in Empoli Persona_1 (Rep. 22.710/Racc. 8.778), in persona della Dr.ssa (C.F. Controparte_3
), nella sua qualità di Deliberante con funzione “Credito C.F._2
Problematico”, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Avino ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Avino:
come da procura “ad litem” in calce all'atto di Email_1
costituzione in appello.
APPELLATA
e c o n t r o
(C.F. ), rappresentato e Controparte_4 CodiceFiscale_3
difeso dall'Avv. Gloria Confortini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Mantova, alla Via Trieste n.8, giusta delega in calce all'atto di costituzione in appello.
APPELLATO
e c o n t r o
Controparte_5
APPELLATO-CONTUMACE
e c o n t r o
Controparte_6 Controparte_2
.
[...]
APPELLATA-CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile,
n. 2120/2021, pubblicata il 11.8.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante “Piaccia al Collegio Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 2120/2021 emessa dal Tribunale di
Brescia in data 11.8.2021 e per l'effetto,
IN VIA PRELIMINARE: SOSPENDERE L'EFFICACIA ESECUTIVA dell'ordinanza n.
2120/2021 emessa dal Tribunale di Brescia in data 11.8.2021 stante l'urgenza
determinata dai motivi di cui in narrativa, ricorrendone i gravi e fondati motivi
IN VIA PRINCIPALE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI MUTUO N. 174649/5778
DEL 5.11.1997: A) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte
della relativamente al contratto de quo;
CP_2
- accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi
di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso
del rapporto il pagamento di tali interessi;
- accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese,
risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
- dichiarare il contratto in oggetto gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la
pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla
luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la rideterminazione/ripetizione delle
somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e
rivalutazione dalla domanda al saldo;
IN VIA PRINCIPALE IN RELAZIONE AL
CONTRATTO DI SOTTOSCRITTO DALLA CP_7 Controparte_8
1) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dal garante/fideiussore;
2) accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità totale del contratto di
fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrativa nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali
poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per
come deciso dalla Banca D'Italia con provvedimento del 2005,
IN SUBORDINE accertare e pertanto dichiarare la nullità parziale delle singole
clausole censurate della fideiussione rilasciata in data 11.5.1997 dalla Sig.ra
[...]
ex articolo 1419 c.c., per contrarietà al divieto di intese concorrenziali;
per Pt_1
l'effetto, dichiararsi la liberazione del garante fideiussore. IN VIA ISTRUTTORIA: Si
chiede ammettersi CTU contabile atta a verificare l'applicazione di interessi di natura
usuraria e la quantificazione dei relativi addebiti, nonché la quantificazione degli
interessi debitori, la quantificazione corretta delle rate depurate di tutti gli illegittimi
addebiti operati dalla banca convenuta, al fine di accertare il rapporto di dare/avere
tra le parti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
per i quali il procuratore si dichiara antistatario.”
Dell'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Brescia, ogni contraria domanda, eccezione ed
istanza anche istruttoria respinta, per i motivi e le causali esposti negli scritti difensivi
dell'esponente o per quelli ritenuti di giustizia:
- in via preliminare, rigettare la domanda proposta dalla Sig.ra di Parte_1
sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., perché
inammissibile e infondata in fatto e diritto;
- nel merito respingere l'appello promosso dalla Sig.ra e confermare Parte_1
l'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia n. 2120/2021 del 31.7.2021, pubblicata il 11.8.2021;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge.”
Dell'appellato Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reictis, per tutti i motivi, le
ragioni e le deduzioni esposti negli scritti di questa difesa già depositati in atti
IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare l'istanza dell'appellante di sospensione di esecutività della sentenza di I
grado, per essere la stessa infondata e inammissibile in fatto ed in diritto. IN VIA
PRINCIPALE
NEL MERITO
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Signora avverso la Parte_1
sentenza n. 2120/2021 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 11/8/2021 per i
motivi esposti negli scritti di questa difesa;
- e comunque rigettare tutte le domande spiegate dall'attrice nell'atto introduttivo del
giudizio nel merito del gravame, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2120/2021 del Tribunale di Brescia
pubblicata in data 11/8/2021.
- In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso spese
generali pari al 15%, con gli accessori di legge I.V.A. e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo atto di citazione, ritualmente notificato in data 17.10.2016, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, in qualità di fidegarante, la
[...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni che assumeva aver Controparte_1
subito, sia per effetto dell'applicazione di interessi usurari in relazione al contratto di mutuo agrario n.° 174649/5778, sottoscritto in data 5.11.1997 dalla Controparte_9
con la convenuta (e per il quale aveva prestato garanzia
[...] Parte_1
fideiussoria), sia per effetto dell'attività posta in essere dalla stessa banca e volta al recupero del proprio credito nei confronti della Controparte_9
In particolare, contestava all'istituto bancario di avere tenuto una condotta illecita ai danni della suddetta anche mediante un'ingiustificata Controparte_9
opposizione al concordato preventivo richiesto dalla società e la promozione verso di questa di azioni esecutive con abuso di diritto, che avrebbe determinato il dissesto della società ed il suo fallimento.
La causa veniva, pertanto, radicata presso il Tribunale di Brescia con R.G. n.°
17072/2016 ed in tale procedimento, si costituiva Controparte_1
eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e contestando le sue domande in quanto infondate.
Con altro atto di citazione, ritualmente notificato in data 30.9.2017, la stessa Pt_1
(in qualità di socio-finanziatore della , unitamente
[...] Controparte_9
a (ex amministratore unico della società Controparte_5 Controparte_9
, promuoveva un secondo giudizio, rubricato al n. R.G. 17946/2017, nei confronti
[...]
della stessa nonché, di MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. Controparte_1
e di , nella sua qualità di responsabile del credito dell'Ufficio Controparte_4
periferico di Mantova di MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., al fine di vedere accolta la domanda di risarcimento dei danni conseguente all'illecito subito, per avere i convenuti, nell'attività di recupero del credito, provocato il dissesto, lo spossessamento e la disgregazione della società dichiarata fallita in data Controparte_9
20.10.2011 (fall. n.° 244/2011 Trib. Brescia).
In particolare, il danno veniva quantificato dalla stessa nella perdita dei Parte_1
prestiti apportati alla società, complessivamente per € 10.520.624,00, a seguito della postergazione del proprio credito, rispetto al pagamento degli altri creditori sociali, per effetto dell'avvio della procedura fallimentare.
Nel predetto giudizio, si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande ed eccependo la connessione oggettiva e soggettiva con l'altro procedimento pendente.
All'udienza del 22.11.2018 veniva disposta la riunione delle cause e veniva autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Successivamente, a scioglimento della riserva sull'eccezione delle parti convenute in ordine alla carenza di legittimazione attiva degli attori, il giudice, con proprio provvedimento del 9.10.2019, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni per la data del 27.12.2020, ponendo la causa in decisione.
Con sentenza n.° 2120/2021, il Tribunale rigettava le domande attoree, condannandola a rimborsare ai convenuti le spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto fondata ed assorbente l'eccezione sollevata dai convenuti di carenza di legittimazione attiva concernente la titolarità del diritto azionato da parte attrice: posto che i danni lamentati, nonostante comportino riflessi negativi sugli interessi economici dei soci, si riferiscono, esclusivamente, al dissesto della società e non è stata allegata alcuna lesione diretta alla sfera personale dei soci, il Tribunale ha ravvisato una carenza di legitimatio ad causam, non giustificandosi un'azione autonoma da parte dei soci o del fideiussore.
Nel dettaglio, il giudice di prime cure ha esaminato la questione pregiudiziale riguardante la legittimazione attiva di , operando una distinzione tra il suo Parte_1
ruolo di socia e quello di fideiussore (oltre a menzionare la questione della legittimazione dell'ex amministratore della società, che però non è oggetto del presente giudizio, concludendo come, in riferimento a tutte queste posizioni, si riscontri la stessa carenza.
Ha citato numerosa giurisprudenza, a mente della quale i soci di una società di capitali non sono legittimati a chiedere il risarcimento di danni che costituiscano un mero riflesso del pregiudizio subito dalla società, posto che il patrimonio sociale, è distinto da quello dei soci e solo la società, è titolare del diritto a ottenere ristoro per il danno diretto subito.
Ha ritenuto, poi, che lo stesso principio si applicasse al fideiussore, che non può agire in giudizio per far valere, in nome proprio, diritti spettanti al debitore garantito, in assenza di un titolo specifico che consenta la sostituzione, stante il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria e la regola generale secondo cui, solo il titolare dell'interesse leso può agire per ottenere tutela.
Né, ha ritenuto pertinente invocare il fenomeno successorio derivante dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, non si trasmettono ai soci i crediti incerti o illiquidi,
non inclusi nel bilancio finale di liquidazione.
Infine, ha reputato irrilevante anche la dedotta nullità del contratto di mutuo, che, per quanto eventualmente rilevante sul piano sostanziale, non incide sulla legittimazione degli attori, che hanno proposto l'azione risarcitoria in via di azione e non di eccezione.
Avverso detta decisione, proponeva appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma a cui resistevano e , mentre Controparte_1 Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
restavano contumaci.
[...]
A seguito di istanza volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata, presentata dall'appellante, questa Corte, in data 16.11.2022, con proprio provvedimento, disponeva il rigetto dell'istanza e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 6.11.2024 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza, laddove, il Tribunale non ha ravvisato la legittimazione (e la titolarità) di , nella qualità di ex socia e Parte_1
fideiussore della società al risarcimento dei danni Controparte_9
asseritamente riconducibili a comportamenti tenuti dall'istituto di credito appellato.
Deduce che l'assunto non sarebbe condivisibile, muovendo varie censure.
Innanzitutto, sostiene che il garante anche in presenza di contratto autonomo di garanzia,
sarebbe legittimato a eccepire la nullità del rapporto garantito in relazione all'usurarietà
degli interessi applicati, potendo opporre l'exceptio doli e la nullità del rapporto sottostante per clausole anatocistiche o interessi usurari, trattandosi di violazioni di norme imperative.
Diversamente, infatti, si consentirebbe al creditore di conseguire, tramite la garanzia, un risultato vietato dall'ordinamento.
In secondo luogo, rappresenta che tale asserita nullità, già dedotta in primo grado sarebbe, comunque, rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi di nullità per violazione di norme imperative.
Infine, sostiene che la carenza di legittimazione ad esperire domanda di risarcimento del danno, non precluderebbe al garante la possibilità di ottenere l'accertamento dell'avvenuta applicazione di interessi usurari al rapporto garantito.
Infatti, il fideiussore avrebbe un interesse autonomo e giuridicamente apprezzabile a ottenere l'accertamento della nullità delle clausole e dei tassi applicati al contratto garantito, anche indipendentemente da una domanda di ripetizione o risarcimento e il giudice sarebbe tenuto a pronunciarsi su tale domanda, in quanto autonoma e volta a ridurre l'entità della garanzia prestata.
In conclusione, con riguardo al contratto di mutuo n.° 174649/5778, stipulato in data
5.11.1997 dall' parte appellante lamenta che lo stesso Controparte_9
presenti evidenti profili di nullità e di usurarietà, perché prevederebbe un tasso di mora superiore alla soglia usura vigente al momento della stipula, in violazione della normativa prevista dalla L. n. °108/1996.
Inoltre, la clausola che stabilisce tale tasso risulterebbe indeterminata, poiché farebbe riferimento a parametri non conoscibili al momento della sottoscrizione, rendendola nulla ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
A ciò, si aggiunge il fatto che i costi accessori, come le fideiussioni e l'assicurazione obbligatoria, sarebbero stati imposti come condizioni per ottenere il credito e avrebbero dovuto, quindi, essere inclusi nel calcolo del TAEG, contribuendo anch'essi al superamento del tasso soglia.
In sintesi, dunque, poiché la fideiussione prestata da sarebbe legata a un Parte_1
contratto di mutuo affetto da nullità e usura, anch'essa risulterebbe invalida. Infatti, ai sensi dell'art. 1939 c.c., la validità della garanzia dipende dalla validità
dell'obbligazione principale: ne deriva che anche la fideiussione sarebbe inefficace e il garante non potrebbe essere chiamato a rispondere per obblighi derivanti da un contratto nullo.
Alla luce di quanto esposto, parte appellante deduce che il contratto di mutuo in esame dovrebbe ritenersi gratuito e improduttivo di interessi e oneri ulteriori in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., mentre la garanzia fideiussoria, dovrebbe essere considerata priva di efficacia.
Con riguardo al contratto di fideiussione, ne eccepisce la nullità parziale per violazione della normativa antitrust, in particolare dell'art. 2 della Legge n. °287/1990, in quanto contenente clausole anticoncorrenziali nulle, poiché riproduttive del modello ABI per la
“fideiussione omnibus”, censurate dalla Banca d'Italia e dichiarate in contrasto con la normativa antitrust.
In particolare, si tratterebbe di clausole che obbligano il fideiussore a rimborsare somme anche già pagate e poi restituite, che derogano ai termini previsti per l'azione della banca contro il garante e che mantengono efficace la garanzia anche se il contratto principale risulta invalido.
L'appellante richiama la giurisprudenza più recente, compresa una pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha stabilito che tali clausole sono nulle per violazione delle regole sulla concorrenza e che questa nullità si applica anche alle fideiussioni specifiche, cioè prestate per singole operazioni e non in forma “omnibus”.
Pertanto, tale nullità, pur non travolgendo l'intero contratto (salvo diversa valutazione del giudice in merito all'interesse residuo delle parti), comporterebbe l'inefficacia delle clausole lesive, con conseguente ridimensionamento della responsabilità del garante.
Aggiunge, poi, che, trattandosi di una nullità di protezione e rilevabile d'ufficio, questa potrebbe essere fatta valere anche per la prima volta nel giudizio di appello, come nel caso di specie.
-----------------
Deve preliminarmente osservarsi che l'odierna appellante ha prestato acquiescenza al capo della sentenza con il quale il Tribunale ha statuito la sua carenza assoluta di legittimazione attiva, nella qualità di socia della in ordine Controparte_9
alla domanda di risarcimento del danno, asseritamente subito a seguito delle attività di recupero del credito, poste in essere dalla banca.
Tale capo della decisione, infatti, non è stato oggetto di alcuna censura specifica nei motivi d'appello.
L'atto di appello si concentra esclusivamente sulla dedotta legittimazione di Pt_1
in qualità di garante, a vedere accertata l'applicazione di interessi usurari al
[...]
contratto di mutuo garantito e sull'ulteriore profilo della rilevabilità officiosa dell'usurarietà dei tassi da parte del giudice.
È, dunque, evidente che l'appellante ha circoscritto la propria impugnazione alla sola posizione di fidegarante ed ha, di fatto, rinunciato a coltivare qualsivoglia pretesa risarcitoria in qualità di socia o finanziatrice della società Controparte_9
abbandonando ogni contestazione relativa al rigetto di tali domande. Ciò premesso, l'appello è da ritenersi infondato e la sentenza va, pertanto,
confermata.
Ad avviso di questo Collegio, giova preliminarmente distinguere come correttamente rilevato dal Tribunale ed in conformità con l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n.° 2951 del 16 febbraio 2016, tra la carenza di legittimazione attiva o passiva e la carenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità,
infatti, la legittimazione processuale attiene alla titolarità dell'interesse ad agire o a contraddire rispetto alla pretesa dedotta, sulla base delle allegazioni dell'attore; la titolarità del rapporto sostanziale, invece, riguarda l'effettiva esistenza del diritto o dell'obbligo dedotto in giudizio in capo alla parte convenuta o attrice.
Nel caso di specie, ha agito in giudizio non in qualità di parte del contratto Parte_1
di mutuo (stipulato dalla società debitrice principale), bensì, nella sua veste di fideiussore.
In tale posizione, non può ritenersi legittimata ad agire in via principale per far valere la nullità del contratto di mutuo sottostante, trattandosi di un diritto facente capo al solo debitore principale.
Va ribadito, al riguardo, che l'art. 81 c.p.c. sancisce il principio generale secondo cui
“fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
La pretesa azionata dall'appellante, infatti, basata sulla dedotta nullità per usura del contratto di mutuo, concerne una posizione giuridica che appartiene, esclusivamente, al debitore principale, titolare dell'obbligazione garantita e non può essere fatta valere dal fideiussore, se non in specifiche circostanze, come nel caso in cui la richiesta di escussione della garanzia sia fraudolenta o abusiva (potendo opporre l'exceptio doli)
oppure qualora il contratto principale, sia affetto da una nullità insanabile per contrarietà
a norme imperative o per illiceità della causa: circostanze che, nel caso in esame, non si siano verificate.
Inoltre, nel caso di specie, la natura autonoma della garanzia – per pacifica ammissione della stessa (cfr. pag. 5 dell'atto di appello), emerge in modo chiaro, dal Parte_1
tenore letterale delle clausole contrattuali (cfr. clausola n. 5), che prevedono l'obbligo del garante di eseguire il pagamento a semplice richiesta del creditore, senza possibilità
di sollevare eccezioni derivanti dal rapporto principale, anche in ipotesi di nullità o annullamento delle obbligazioni garantite.
È, infatti, noto come il contratto autonomo di garanzia si distingua dalla fideiussione proprio per l'assenza del vincolo di accessorietà, che costituisce elemento essenziale della fideiussione ex art. 1941 c.c. In tale schema, l'obbligazione del garante è
indipendente da quella del debitore principale e soggetta soltanto a limitatissime eccezioni, generalmente riconducibili proprio a ipotesi di dolo o frode nella richiesta di escussione (cfr.: Cass. civ., n. ° 13646/2011).
Ne deriva che, anche a voler ritenere astrattamente configurabile una legittimazione del garante ad agire, ciò sarebbe comunque escluso in presenza di una garanzia autonoma,
la quale, per sua natura, prescinde dalla validità del rapporto principale e non consente al garante di agire per far valere nullità o invalidità relative a quest'ultimo.
A ciò si aggiunga, poi, che questo Collegio ritiene fondata l'eccezione, sollevata dalla banca appellata, circa la carenza, sempre in capo ad , dell'interesse ad agire Parte_1 di cui all'art. 100 c.p.c., norma che impone che l'azione giudiziaria sia sorretta da un interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile, che si traduca in un'utilità
pratica e non in una mera aspirazione astratta alla correttezza giuridica della decisione.
Come noto, infatti, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, deve essere valutato alla luce dell'utilità concreta che la parte può trarre dall'accoglimento della propria domanda (Cass. 25.6.2010 n.° 15353) e l'onere dimostrare la sussistenza di tale interesse grava sull'attore, ai sensi degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c..
Nel caso di specie, ha proposto azione di accertamento della nullità per Parte_1
usura del contratto di mutuo stipulato in data 5.11.1997, assumendo l'illiceità dei tassi pattuiti e chiedendo, quale effetto diretto, la dichiarazione di gratuità del contratto ex art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente ripetizione delle somme asseritamente versate alla Tuttavia, non risulta che l'appellante abbia mai effettuato alcun pagamento CP_2
personale in esecuzione del contratto di mutuo, né è stato allegato che la abbia CP_2
escusso la garanzia personale di e, nemmeno, che vi sia stato un Parte_1
pregiudizio patrimoniale diretto a suo carico.
Ne consegue, che la pretesa dell'appellante risulta inammissibile per difetto di interesse e, in mancanza di prova del pagamento, non può configurarsi alcuna legittimazione attiva all'azione di ripetizione, venendo quindi meno anche l'interesse ad ottenere una declaratoria di nullità che ne costituirebbe il presupposto strumentale.
Da ultimo, ad ulteriore dimostrazione di tale carenza di interesse, va rilevato che la pretesa restitutoria azionata da , appare comunque prescritta, risalendo il Parte_1
contratto di mutuo al 1997 ed essendo stato risolto già nel 2007-2008, con dichiarazione di fallimento della Società avvenuta con sentenza nel 2011: ben oltre, quindi, il termine decennale ordinario previsto dalla legge.
La prescrizione dell'azione principale di ripetizione comporta, di riflesso, anche la carenza di interesse ad ottenere la pronuncia di nullità invocata, atteso che la stessa non produrrebbe effetti utili in capo all'appellante.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, la soccombenza giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione in favore degli appellati Parte_1 [...]
e delle spese del grado, che si liquidano, in ragione Controparte_1 Controparte_4
del valore della causa indeterminato, in complessivi € 8.470,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR n.° 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.° 2120/2021, pubblicata il
[...]
11.8.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...] Controparte_4
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante Parte_1
l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 221/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
6.11.2024 e promossa d a
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Parte_1 C.F._1
Michele Gnocato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so
Galileo Ferraris n. 146, come da procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. , banca soggetta all'attività di Controparte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento da parte della giusta Controparte_2
procura speciale del 17.10.2018 ai rogiti del Dott. Notaio in Empoli Persona_1 (Rep. 22.710/Racc. 8.778), in persona della Dr.ssa (C.F. Controparte_3
), nella sua qualità di Deliberante con funzione “Credito C.F._2
Problematico”, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Avino ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Avino:
come da procura “ad litem” in calce all'atto di Email_1
costituzione in appello.
APPELLATA
e c o n t r o
(C.F. ), rappresentato e Controparte_4 CodiceFiscale_3
difeso dall'Avv. Gloria Confortini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Mantova, alla Via Trieste n.8, giusta delega in calce all'atto di costituzione in appello.
APPELLATO
e c o n t r o
Controparte_5
APPELLATO-CONTUMACE
e c o n t r o
Controparte_6 Controparte_2
.
[...]
APPELLATA-CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile,
n. 2120/2021, pubblicata il 11.8.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante “Piaccia al Collegio Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 2120/2021 emessa dal Tribunale di
Brescia in data 11.8.2021 e per l'effetto,
IN VIA PRELIMINARE: SOSPENDERE L'EFFICACIA ESECUTIVA dell'ordinanza n.
2120/2021 emessa dal Tribunale di Brescia in data 11.8.2021 stante l'urgenza
determinata dai motivi di cui in narrativa, ricorrendone i gravi e fondati motivi
IN VIA PRINCIPALE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI MUTUO N. 174649/5778
DEL 5.11.1997: A) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte
della relativamente al contratto de quo;
CP_2
- accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi
di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso
del rapporto il pagamento di tali interessi;
- accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese,
risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
- dichiarare il contratto in oggetto gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la
pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla
luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la rideterminazione/ripetizione delle
somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e
rivalutazione dalla domanda al saldo;
IN VIA PRINCIPALE IN RELAZIONE AL
CONTRATTO DI SOTTOSCRITTO DALLA CP_7 Controparte_8
1) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dal garante/fideiussore;
2) accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità totale del contratto di
fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrativa nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali
poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per
come deciso dalla Banca D'Italia con provvedimento del 2005,
IN SUBORDINE accertare e pertanto dichiarare la nullità parziale delle singole
clausole censurate della fideiussione rilasciata in data 11.5.1997 dalla Sig.ra
[...]
ex articolo 1419 c.c., per contrarietà al divieto di intese concorrenziali;
per Pt_1
l'effetto, dichiararsi la liberazione del garante fideiussore. IN VIA ISTRUTTORIA: Si
chiede ammettersi CTU contabile atta a verificare l'applicazione di interessi di natura
usuraria e la quantificazione dei relativi addebiti, nonché la quantificazione degli
interessi debitori, la quantificazione corretta delle rate depurate di tutti gli illegittimi
addebiti operati dalla banca convenuta, al fine di accertare il rapporto di dare/avere
tra le parti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
per i quali il procuratore si dichiara antistatario.”
Dell'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Brescia, ogni contraria domanda, eccezione ed
istanza anche istruttoria respinta, per i motivi e le causali esposti negli scritti difensivi
dell'esponente o per quelli ritenuti di giustizia:
- in via preliminare, rigettare la domanda proposta dalla Sig.ra di Parte_1
sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., perché
inammissibile e infondata in fatto e diritto;
- nel merito respingere l'appello promosso dalla Sig.ra e confermare Parte_1
l'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia n. 2120/2021 del 31.7.2021, pubblicata il 11.8.2021;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge.”
Dell'appellato Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reictis, per tutti i motivi, le
ragioni e le deduzioni esposti negli scritti di questa difesa già depositati in atti
IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare l'istanza dell'appellante di sospensione di esecutività della sentenza di I
grado, per essere la stessa infondata e inammissibile in fatto ed in diritto. IN VIA
PRINCIPALE
NEL MERITO
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Signora avverso la Parte_1
sentenza n. 2120/2021 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 11/8/2021 per i
motivi esposti negli scritti di questa difesa;
- e comunque rigettare tutte le domande spiegate dall'attrice nell'atto introduttivo del
giudizio nel merito del gravame, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2120/2021 del Tribunale di Brescia
pubblicata in data 11/8/2021.
- In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso spese
generali pari al 15%, con gli accessori di legge I.V.A. e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo atto di citazione, ritualmente notificato in data 17.10.2016, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, in qualità di fidegarante, la
[...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni che assumeva aver Controparte_1
subito, sia per effetto dell'applicazione di interessi usurari in relazione al contratto di mutuo agrario n.° 174649/5778, sottoscritto in data 5.11.1997 dalla Controparte_9
con la convenuta (e per il quale aveva prestato garanzia
[...] Parte_1
fideiussoria), sia per effetto dell'attività posta in essere dalla stessa banca e volta al recupero del proprio credito nei confronti della Controparte_9
In particolare, contestava all'istituto bancario di avere tenuto una condotta illecita ai danni della suddetta anche mediante un'ingiustificata Controparte_9
opposizione al concordato preventivo richiesto dalla società e la promozione verso di questa di azioni esecutive con abuso di diritto, che avrebbe determinato il dissesto della società ed il suo fallimento.
La causa veniva, pertanto, radicata presso il Tribunale di Brescia con R.G. n.°
17072/2016 ed in tale procedimento, si costituiva Controparte_1
eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e contestando le sue domande in quanto infondate.
Con altro atto di citazione, ritualmente notificato in data 30.9.2017, la stessa Pt_1
(in qualità di socio-finanziatore della , unitamente
[...] Controparte_9
a (ex amministratore unico della società Controparte_5 Controparte_9
, promuoveva un secondo giudizio, rubricato al n. R.G. 17946/2017, nei confronti
[...]
della stessa nonché, di MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. Controparte_1
e di , nella sua qualità di responsabile del credito dell'Ufficio Controparte_4
periferico di Mantova di MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., al fine di vedere accolta la domanda di risarcimento dei danni conseguente all'illecito subito, per avere i convenuti, nell'attività di recupero del credito, provocato il dissesto, lo spossessamento e la disgregazione della società dichiarata fallita in data Controparte_9
20.10.2011 (fall. n.° 244/2011 Trib. Brescia).
In particolare, il danno veniva quantificato dalla stessa nella perdita dei Parte_1
prestiti apportati alla società, complessivamente per € 10.520.624,00, a seguito della postergazione del proprio credito, rispetto al pagamento degli altri creditori sociali, per effetto dell'avvio della procedura fallimentare.
Nel predetto giudizio, si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande ed eccependo la connessione oggettiva e soggettiva con l'altro procedimento pendente.
All'udienza del 22.11.2018 veniva disposta la riunione delle cause e veniva autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Successivamente, a scioglimento della riserva sull'eccezione delle parti convenute in ordine alla carenza di legittimazione attiva degli attori, il giudice, con proprio provvedimento del 9.10.2019, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni per la data del 27.12.2020, ponendo la causa in decisione.
Con sentenza n.° 2120/2021, il Tribunale rigettava le domande attoree, condannandola a rimborsare ai convenuti le spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto fondata ed assorbente l'eccezione sollevata dai convenuti di carenza di legittimazione attiva concernente la titolarità del diritto azionato da parte attrice: posto che i danni lamentati, nonostante comportino riflessi negativi sugli interessi economici dei soci, si riferiscono, esclusivamente, al dissesto della società e non è stata allegata alcuna lesione diretta alla sfera personale dei soci, il Tribunale ha ravvisato una carenza di legitimatio ad causam, non giustificandosi un'azione autonoma da parte dei soci o del fideiussore.
Nel dettaglio, il giudice di prime cure ha esaminato la questione pregiudiziale riguardante la legittimazione attiva di , operando una distinzione tra il suo Parte_1
ruolo di socia e quello di fideiussore (oltre a menzionare la questione della legittimazione dell'ex amministratore della società, che però non è oggetto del presente giudizio, concludendo come, in riferimento a tutte queste posizioni, si riscontri la stessa carenza.
Ha citato numerosa giurisprudenza, a mente della quale i soci di una società di capitali non sono legittimati a chiedere il risarcimento di danni che costituiscano un mero riflesso del pregiudizio subito dalla società, posto che il patrimonio sociale, è distinto da quello dei soci e solo la società, è titolare del diritto a ottenere ristoro per il danno diretto subito.
Ha ritenuto, poi, che lo stesso principio si applicasse al fideiussore, che non può agire in giudizio per far valere, in nome proprio, diritti spettanti al debitore garantito, in assenza di un titolo specifico che consenta la sostituzione, stante il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria e la regola generale secondo cui, solo il titolare dell'interesse leso può agire per ottenere tutela.
Né, ha ritenuto pertinente invocare il fenomeno successorio derivante dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, non si trasmettono ai soci i crediti incerti o illiquidi,
non inclusi nel bilancio finale di liquidazione.
Infine, ha reputato irrilevante anche la dedotta nullità del contratto di mutuo, che, per quanto eventualmente rilevante sul piano sostanziale, non incide sulla legittimazione degli attori, che hanno proposto l'azione risarcitoria in via di azione e non di eccezione.
Avverso detta decisione, proponeva appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma a cui resistevano e , mentre Controparte_1 Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
restavano contumaci.
[...]
A seguito di istanza volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata, presentata dall'appellante, questa Corte, in data 16.11.2022, con proprio provvedimento, disponeva il rigetto dell'istanza e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 6.11.2024 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza, laddove, il Tribunale non ha ravvisato la legittimazione (e la titolarità) di , nella qualità di ex socia e Parte_1
fideiussore della società al risarcimento dei danni Controparte_9
asseritamente riconducibili a comportamenti tenuti dall'istituto di credito appellato.
Deduce che l'assunto non sarebbe condivisibile, muovendo varie censure.
Innanzitutto, sostiene che il garante anche in presenza di contratto autonomo di garanzia,
sarebbe legittimato a eccepire la nullità del rapporto garantito in relazione all'usurarietà
degli interessi applicati, potendo opporre l'exceptio doli e la nullità del rapporto sottostante per clausole anatocistiche o interessi usurari, trattandosi di violazioni di norme imperative.
Diversamente, infatti, si consentirebbe al creditore di conseguire, tramite la garanzia, un risultato vietato dall'ordinamento.
In secondo luogo, rappresenta che tale asserita nullità, già dedotta in primo grado sarebbe, comunque, rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi di nullità per violazione di norme imperative.
Infine, sostiene che la carenza di legittimazione ad esperire domanda di risarcimento del danno, non precluderebbe al garante la possibilità di ottenere l'accertamento dell'avvenuta applicazione di interessi usurari al rapporto garantito.
Infatti, il fideiussore avrebbe un interesse autonomo e giuridicamente apprezzabile a ottenere l'accertamento della nullità delle clausole e dei tassi applicati al contratto garantito, anche indipendentemente da una domanda di ripetizione o risarcimento e il giudice sarebbe tenuto a pronunciarsi su tale domanda, in quanto autonoma e volta a ridurre l'entità della garanzia prestata.
In conclusione, con riguardo al contratto di mutuo n.° 174649/5778, stipulato in data
5.11.1997 dall' parte appellante lamenta che lo stesso Controparte_9
presenti evidenti profili di nullità e di usurarietà, perché prevederebbe un tasso di mora superiore alla soglia usura vigente al momento della stipula, in violazione della normativa prevista dalla L. n. °108/1996.
Inoltre, la clausola che stabilisce tale tasso risulterebbe indeterminata, poiché farebbe riferimento a parametri non conoscibili al momento della sottoscrizione, rendendola nulla ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
A ciò, si aggiunge il fatto che i costi accessori, come le fideiussioni e l'assicurazione obbligatoria, sarebbero stati imposti come condizioni per ottenere il credito e avrebbero dovuto, quindi, essere inclusi nel calcolo del TAEG, contribuendo anch'essi al superamento del tasso soglia.
In sintesi, dunque, poiché la fideiussione prestata da sarebbe legata a un Parte_1
contratto di mutuo affetto da nullità e usura, anch'essa risulterebbe invalida. Infatti, ai sensi dell'art. 1939 c.c., la validità della garanzia dipende dalla validità
dell'obbligazione principale: ne deriva che anche la fideiussione sarebbe inefficace e il garante non potrebbe essere chiamato a rispondere per obblighi derivanti da un contratto nullo.
Alla luce di quanto esposto, parte appellante deduce che il contratto di mutuo in esame dovrebbe ritenersi gratuito e improduttivo di interessi e oneri ulteriori in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., mentre la garanzia fideiussoria, dovrebbe essere considerata priva di efficacia.
Con riguardo al contratto di fideiussione, ne eccepisce la nullità parziale per violazione della normativa antitrust, in particolare dell'art. 2 della Legge n. °287/1990, in quanto contenente clausole anticoncorrenziali nulle, poiché riproduttive del modello ABI per la
“fideiussione omnibus”, censurate dalla Banca d'Italia e dichiarate in contrasto con la normativa antitrust.
In particolare, si tratterebbe di clausole che obbligano il fideiussore a rimborsare somme anche già pagate e poi restituite, che derogano ai termini previsti per l'azione della banca contro il garante e che mantengono efficace la garanzia anche se il contratto principale risulta invalido.
L'appellante richiama la giurisprudenza più recente, compresa una pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha stabilito che tali clausole sono nulle per violazione delle regole sulla concorrenza e che questa nullità si applica anche alle fideiussioni specifiche, cioè prestate per singole operazioni e non in forma “omnibus”.
Pertanto, tale nullità, pur non travolgendo l'intero contratto (salvo diversa valutazione del giudice in merito all'interesse residuo delle parti), comporterebbe l'inefficacia delle clausole lesive, con conseguente ridimensionamento della responsabilità del garante.
Aggiunge, poi, che, trattandosi di una nullità di protezione e rilevabile d'ufficio, questa potrebbe essere fatta valere anche per la prima volta nel giudizio di appello, come nel caso di specie.
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Deve preliminarmente osservarsi che l'odierna appellante ha prestato acquiescenza al capo della sentenza con il quale il Tribunale ha statuito la sua carenza assoluta di legittimazione attiva, nella qualità di socia della in ordine Controparte_9
alla domanda di risarcimento del danno, asseritamente subito a seguito delle attività di recupero del credito, poste in essere dalla banca.
Tale capo della decisione, infatti, non è stato oggetto di alcuna censura specifica nei motivi d'appello.
L'atto di appello si concentra esclusivamente sulla dedotta legittimazione di Pt_1
in qualità di garante, a vedere accertata l'applicazione di interessi usurari al
[...]
contratto di mutuo garantito e sull'ulteriore profilo della rilevabilità officiosa dell'usurarietà dei tassi da parte del giudice.
È, dunque, evidente che l'appellante ha circoscritto la propria impugnazione alla sola posizione di fidegarante ed ha, di fatto, rinunciato a coltivare qualsivoglia pretesa risarcitoria in qualità di socia o finanziatrice della società Controparte_9
abbandonando ogni contestazione relativa al rigetto di tali domande. Ciò premesso, l'appello è da ritenersi infondato e la sentenza va, pertanto,
confermata.
Ad avviso di questo Collegio, giova preliminarmente distinguere come correttamente rilevato dal Tribunale ed in conformità con l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n.° 2951 del 16 febbraio 2016, tra la carenza di legittimazione attiva o passiva e la carenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità,
infatti, la legittimazione processuale attiene alla titolarità dell'interesse ad agire o a contraddire rispetto alla pretesa dedotta, sulla base delle allegazioni dell'attore; la titolarità del rapporto sostanziale, invece, riguarda l'effettiva esistenza del diritto o dell'obbligo dedotto in giudizio in capo alla parte convenuta o attrice.
Nel caso di specie, ha agito in giudizio non in qualità di parte del contratto Parte_1
di mutuo (stipulato dalla società debitrice principale), bensì, nella sua veste di fideiussore.
In tale posizione, non può ritenersi legittimata ad agire in via principale per far valere la nullità del contratto di mutuo sottostante, trattandosi di un diritto facente capo al solo debitore principale.
Va ribadito, al riguardo, che l'art. 81 c.p.c. sancisce il principio generale secondo cui
“fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
La pretesa azionata dall'appellante, infatti, basata sulla dedotta nullità per usura del contratto di mutuo, concerne una posizione giuridica che appartiene, esclusivamente, al debitore principale, titolare dell'obbligazione garantita e non può essere fatta valere dal fideiussore, se non in specifiche circostanze, come nel caso in cui la richiesta di escussione della garanzia sia fraudolenta o abusiva (potendo opporre l'exceptio doli)
oppure qualora il contratto principale, sia affetto da una nullità insanabile per contrarietà
a norme imperative o per illiceità della causa: circostanze che, nel caso in esame, non si siano verificate.
Inoltre, nel caso di specie, la natura autonoma della garanzia – per pacifica ammissione della stessa (cfr. pag. 5 dell'atto di appello), emerge in modo chiaro, dal Parte_1
tenore letterale delle clausole contrattuali (cfr. clausola n. 5), che prevedono l'obbligo del garante di eseguire il pagamento a semplice richiesta del creditore, senza possibilità
di sollevare eccezioni derivanti dal rapporto principale, anche in ipotesi di nullità o annullamento delle obbligazioni garantite.
È, infatti, noto come il contratto autonomo di garanzia si distingua dalla fideiussione proprio per l'assenza del vincolo di accessorietà, che costituisce elemento essenziale della fideiussione ex art. 1941 c.c. In tale schema, l'obbligazione del garante è
indipendente da quella del debitore principale e soggetta soltanto a limitatissime eccezioni, generalmente riconducibili proprio a ipotesi di dolo o frode nella richiesta di escussione (cfr.: Cass. civ., n. ° 13646/2011).
Ne deriva che, anche a voler ritenere astrattamente configurabile una legittimazione del garante ad agire, ciò sarebbe comunque escluso in presenza di una garanzia autonoma,
la quale, per sua natura, prescinde dalla validità del rapporto principale e non consente al garante di agire per far valere nullità o invalidità relative a quest'ultimo.
A ciò si aggiunga, poi, che questo Collegio ritiene fondata l'eccezione, sollevata dalla banca appellata, circa la carenza, sempre in capo ad , dell'interesse ad agire Parte_1 di cui all'art. 100 c.p.c., norma che impone che l'azione giudiziaria sia sorretta da un interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile, che si traduca in un'utilità
pratica e non in una mera aspirazione astratta alla correttezza giuridica della decisione.
Come noto, infatti, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, deve essere valutato alla luce dell'utilità concreta che la parte può trarre dall'accoglimento della propria domanda (Cass. 25.6.2010 n.° 15353) e l'onere dimostrare la sussistenza di tale interesse grava sull'attore, ai sensi degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c..
Nel caso di specie, ha proposto azione di accertamento della nullità per Parte_1
usura del contratto di mutuo stipulato in data 5.11.1997, assumendo l'illiceità dei tassi pattuiti e chiedendo, quale effetto diretto, la dichiarazione di gratuità del contratto ex art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente ripetizione delle somme asseritamente versate alla Tuttavia, non risulta che l'appellante abbia mai effettuato alcun pagamento CP_2
personale in esecuzione del contratto di mutuo, né è stato allegato che la abbia CP_2
escusso la garanzia personale di e, nemmeno, che vi sia stato un Parte_1
pregiudizio patrimoniale diretto a suo carico.
Ne consegue, che la pretesa dell'appellante risulta inammissibile per difetto di interesse e, in mancanza di prova del pagamento, non può configurarsi alcuna legittimazione attiva all'azione di ripetizione, venendo quindi meno anche l'interesse ad ottenere una declaratoria di nullità che ne costituirebbe il presupposto strumentale.
Da ultimo, ad ulteriore dimostrazione di tale carenza di interesse, va rilevato che la pretesa restitutoria azionata da , appare comunque prescritta, risalendo il Parte_1
contratto di mutuo al 1997 ed essendo stato risolto già nel 2007-2008, con dichiarazione di fallimento della Società avvenuta con sentenza nel 2011: ben oltre, quindi, il termine decennale ordinario previsto dalla legge.
La prescrizione dell'azione principale di ripetizione comporta, di riflesso, anche la carenza di interesse ad ottenere la pronuncia di nullità invocata, atteso che la stessa non produrrebbe effetti utili in capo all'appellante.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, la soccombenza giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione in favore degli appellati Parte_1 [...]
e delle spese del grado, che si liquidano, in ragione Controparte_1 Controparte_4
del valore della causa indeterminato, in complessivi € 8.470,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR n.° 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.° 2120/2021, pubblicata il
[...]
11.8.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...] Controparte_4
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante Parte_1
l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao