Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02386/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Comitato Pro Curcuraci, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppa Marabello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti rivolta, ai sensi dell'art. 22 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm.ii., al Comando dei Vigili del Fuoco di Messina in data 8 settembre 2025;
per la contestuale condanna
dell'Amministrazione resistente all'esibizione della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso, ai sensi dell'artt. 25 legge n. 241/1990 e 116 Cod. proc. amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa PI AN OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7.11.2025 e depositato il 14.11.2025, il ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Comitato Pro Curcuraci, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti rivolta, ai sensi dell’art. 22 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm.ii., al Comando dei Vigili del Fuoco di Messina in data 8 settembre 2025 e per la contestuale condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione della documentazione richiesta, ai sensi dell’artt. 25 legge n. 241/1990 e 116 Cod. proc. amm.
1.1. Il ricorrente ha esposto, in fatto, che:
- in data 31 luglio 2025 lo stesso, in proprio nonché nella detta qualità, ha rivolto istanza di accesso agli atti al Comando di Polizia Municipale di Messina, ai fini della valutazione di apposita impugnativa al verbale amministrativo n.-OMISSIS-, notificatogli nella medesima data, con il quale veniva irrogata, in via solidale, una sanzione amministrativa del valore ricompreso nella fascia fra € 2.500,00 e € 15.000,00, ammettendosi “il pagamento in misura ridotta di € 5000,00”;
- in data 31 agosto 2025 il Comando di Polizia Municipale di Messina, in accoglimento della superiore istanza, ha rilasciato la documentazione richiesta, tra cui l’incartamento trasmesso in formato digitale alla stessa Polizia Municipale dal Comando dei Vigili del Fuoco di Messina;
- avendo appreso che non erano stati inviati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Messina alla Polizia municipale alcuni allegati (segnatamente individuati nei file rubricati “COM-ME. Registro Ufficiale. 2025.0013873.pdf ( ). 164961 – REG -1752142901692-PREV_6008_LET_2025-07- 08_inoltro_segnalazione_eventi_di PREV_6008_LET_2025-07- 08_a_segnalazione_eventi_pubblico_ spettacolo_m_it.a880b29.Segantura.xml ( )”), parte ricorrente ha formulato, in data 8 settembre 2025, istanza di accesso di tali documenti direttamente al Comando dei Vigili del Fuoco;
- non avendo il Comando riscontrato la richiesta, avverso il maturato silenzio rigetto, parte ricorrente ha adito questo Tribunale, formulando le domande come in premessa.
2. Si sono costituiti per resistere al giudizio il Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina.
3. Nel corso del giudizio l’amministrazione resistente ha prodotto la documentazione richiesta.
4. Con memoria del 12 gennaio 2026, parte ricorrente ha dato atto del deposito della documentazione indicata nella richiesta di accesso, insistendo tuttavia sulla condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite e agli onorari di difesa in forza del principio della soccombenza virtuale, avendo il Comando dei Vigili del Fuoco ottemperato a quanto richiesto solo a seguito della proposizione del ricorso in esame.
5. Con memoria del 12 gennaio 2025, l’Amministrazione resistente ha rappresentato che l’iniziale silenzio rigetto era stato determinato dalla circostanza che la domanda di accesso inoltrata alla stessa dal ricorrente non indicava alcun suo collegamento con il Comitato Pro -OMISSIS-né alcuna motivazione a supporto della generica richiesta; in particolare, ha affermato che, solo a seguito della notificazione dell’odierno ricorso, l’amministrazione ha appreso che il richiedente l’accesso è il legale rappresentante del Comitato Pro -OMISSIS-nonché destinatario della sanzione amministrativa irrogata dalla Polizia Municipale di Messina, provvedendo pertanto all’invio della documentazione richiesta; ha, quindi, chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere o, in subordine, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
6. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente ha insistito perché venga dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con conseguente condanna della resistente alle spese di lite, mentre la difesa erariale ha fatto richiesta di compensazione; dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
7. Il Collegio ritiene di dare atto della cessazione della materia del contendere alla luce delle dichiarazioni di entrambe le parti, contenute nelle memorie rispettivamente prodotte in vista della camera di consiglio.
8. Quanto alla soccombenza virtuale dell’Amministrazione, richiesta dalla parte ricorrente, si ritiene che non ne sussistano i presupposti, poiché, come correttamente rilevato dalla resistente e riscontrabile in atti, l’impugnato silenzio diniego non si appalesa illegittimo a fronte di originaria istanza di accesso generica in cui il ricorrente non indicava il suo collegamento con il Comitato Pro -OMISSIS-né alcuna motivazione a supporto della sua richiesta.
9. Conclusivamente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
10. In ragione della genericità della iniziale domanda di accesso, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, fermo restando che il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate tra le parti; contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AR AS, Presidente
PI AN OT, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI AN OT | IO AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.