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Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 23/08/2024, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
R. N. G. 526/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Marcello Coppari Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 526/ 2023 promossa da:
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Gorizia (GO), via Pietro Maroncelli, n. 3, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tavella
e da nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]Parte_2 C.F._2
(GO), via Pordenone, n. 8/a, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Buffolin
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) i coniugi vivranno separati, stabilendo la propria residenza ove lo riterranno opportuno;
2) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime di affidamento condiviso, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunta per le decisioni di ordine quotidiano e congiunta per le decisioni di particolare importanza (salute, scuola, educazione), nonché per gli atti di straordinaria amministrazione.
3) i genitori individuano la collocazione prevalente di presso la madre, ove il minore manterrà la residenza;
Per_1
4) il figlio soggiornerà presso la madre dal lunedì al venerdì pomeriggio e presso il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
5) il padre potrà trascorrere con il minore dieci giorni consecutivi durante il periodo estivo e cinque giorni durante le festività natalizie. potrà stare ad anni alterni con il papà e con la mamma durante il giorno di Pasqua ed il lunedì di Per_1
Pasquetta;
1 6) i coniugi, ad ogni modo, compatibilmente con le proprie esigenze personali e lavorative di entrambi potranno, anche per le vie brevi, concordare modalità di visita e tempi di permanenza dei figli presso i genitori diversi da quelli previsti;
7) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro;
8) il sig. corrisponderà alla sig.ra un importo pari a euro 100,00 mensili a titolo di contributo Pt_2 Parte_1 al mantenimento del figlio Si rappresenta che il sig. è gravato da una rata mensile di euro 760,89, fino ad Per_1 Pt_2 agosto 2037, a titolo di rimborso del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di CO (doc. 12), e di una rata mensile di euro 293,33 (per un totale di 84 rate, con scadenza agosto 2026) per un finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura (doc. 13);
9) per quanto concerne la determinazione delle spese straordinarie, la necessità di accordo o meno, i tempi di rimborso, le parti intendono attenersi a quanto previsto nel protocollo d'intesa predisposto, con la collaborazione dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione Territoriale di Gorizia, tra i Magistrati del Tribunale di Gorizia e gli avvocati, datato 01.06.2016.
10) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio e per l'inserimento in essi del figlio minore;
11) spese di lite interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, matrimonio così iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Gorizia, Atto n. 61, parte I, anno 2016 e si sono separati a seguito di ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 c.p.c., separazione pronunciata con sentenza n. 316/2023 pubblicata in data 22.11.2023.
Dall'unione coniugale è nato a [...] il [...] il figlio Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 23/06/2023, hanno chiesto, cumulativamente alla separazione personale, pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte (rispettivamente depositate in data 7.6.2024 e 10.6.2024), tramite cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 10 dicembre 2016, in Gorizia, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gorizia dell'anno 2016, parte I numero 62 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, il 21/08/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Marcello Coppari Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 526/ 2023 promossa da:
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Gorizia (GO), via Pietro Maroncelli, n. 3, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tavella
e da nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]Parte_2 C.F._2
(GO), via Pordenone, n. 8/a, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Buffolin
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) i coniugi vivranno separati, stabilendo la propria residenza ove lo riterranno opportuno;
2) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime di affidamento condiviso, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunta per le decisioni di ordine quotidiano e congiunta per le decisioni di particolare importanza (salute, scuola, educazione), nonché per gli atti di straordinaria amministrazione.
3) i genitori individuano la collocazione prevalente di presso la madre, ove il minore manterrà la residenza;
Per_1
4) il figlio soggiornerà presso la madre dal lunedì al venerdì pomeriggio e presso il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
5) il padre potrà trascorrere con il minore dieci giorni consecutivi durante il periodo estivo e cinque giorni durante le festività natalizie. potrà stare ad anni alterni con il papà e con la mamma durante il giorno di Pasqua ed il lunedì di Per_1
Pasquetta;
1 6) i coniugi, ad ogni modo, compatibilmente con le proprie esigenze personali e lavorative di entrambi potranno, anche per le vie brevi, concordare modalità di visita e tempi di permanenza dei figli presso i genitori diversi da quelli previsti;
7) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro;
8) il sig. corrisponderà alla sig.ra un importo pari a euro 100,00 mensili a titolo di contributo Pt_2 Parte_1 al mantenimento del figlio Si rappresenta che il sig. è gravato da una rata mensile di euro 760,89, fino ad Per_1 Pt_2 agosto 2037, a titolo di rimborso del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di CO (doc. 12), e di una rata mensile di euro 293,33 (per un totale di 84 rate, con scadenza agosto 2026) per un finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura (doc. 13);
9) per quanto concerne la determinazione delle spese straordinarie, la necessità di accordo o meno, i tempi di rimborso, le parti intendono attenersi a quanto previsto nel protocollo d'intesa predisposto, con la collaborazione dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione Territoriale di Gorizia, tra i Magistrati del Tribunale di Gorizia e gli avvocati, datato 01.06.2016.
10) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio e per l'inserimento in essi del figlio minore;
11) spese di lite interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, matrimonio così iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Gorizia, Atto n. 61, parte I, anno 2016 e si sono separati a seguito di ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 c.p.c., separazione pronunciata con sentenza n. 316/2023 pubblicata in data 22.11.2023.
Dall'unione coniugale è nato a [...] il [...] il figlio Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 23/06/2023, hanno chiesto, cumulativamente alla separazione personale, pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte (rispettivamente depositate in data 7.6.2024 e 10.6.2024), tramite cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 10 dicembre 2016, in Gorizia, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gorizia dell'anno 2016, parte I numero 62 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, il 21/08/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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