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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 2 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 2 dicembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 949, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. TOMAO GIULIANA,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. CIOCCA IVANOE,
- convenuto/opposto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 19.02.2024 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i fatti
[...] CP_1 costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag.
5 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. In via principale: Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per l'obbligo di contribuzione del sig. alla gestione commercianti dell' in ragione della carenza Pt_1 CP_1 della diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della soc.
RO EZ RL unip. da parte del mero socio/amministratore e della mancanza di prova contraria a cura dell'Ente previdenziale;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1 all'annullamento/cancellazione/sgravio di ogni onere derivante dalla gestione commercianti per la soc. RO EZ RL unip. (dal settembre 2021 e per gli anni a seguire fino alla effettiva cancellazione);
3. In ogni caso, disporre l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e lo sgravio della somma di euro 4.563,16
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando le CP_1 affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.
La parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n.
39720230020225809000 (riguardante crediti contributivi previdenziali e correlati accessori di legge, complessivamente pari a euro 4.563,16, asseritamente dovuti dalla parte ricorrente in riferimento alla gestione commercianti e in relazione al periodo da gennaio 2021 a dicembre 2022),
2 pacificamente notificato in data 17.01.2024, presentando il seguente unico motivo di ricorso: insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti nel periodo di cui sopra (non essendo sufficiente al fine di tale iscrizione, ad avviso della parte ricorrente, la mera qualità di amministratore unico e di socio unico di
ON PO SRL rivestita dalla parte ricorrente nel periodo in parola, e non avendo quest'ultima partecipato personalmente e abitualmente al lavoro aziendale in tale periodo).
In punto di diritto occorre ricordate, a tale proposito, che l'art. 29 della
L. n. 160/1975 (come modificato dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996) prevede che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 [recante disposizioni in materia di
“Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”], e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. […]”.
L'art. 1, co. 208, della L. n. 662/1996 prevede inoltre che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per
3 l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_2 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_2 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
La giurisprudenza ha chiarito che “La iscrizione alla gestione commercianti è
[…] obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.
2.2. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto
1990, n. 233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti. […]” (cfr. Cassazione civile, SS.
UU., 12/02/2010, n. 3240).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha specificamente contestato che sussistano, nei propri confronti, i già illustrati requisiti per l'iscrizione alla
4 gestione commercianti (cfr. art. 29 della L. n. 160/1975, per come modificato dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996): stando così le cose, l'onere di dimostrare la concreta sussistenza di tali requisiti gravava – in base alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 25 luglio 2016, n. 15327)
e, invero, in conformità ai principi generali in materia di onere della prova (cfr. art. 2697 c.c.) – sulla parte convenuta CP_1
La parte convenuta non ha invero assolto all'onere probatorio in CP_1 questione, non avendo fornito alcuna prova diretta circa l'effettiva partecipazione personale della parte ricorrente al lavoro aziendale, né circa l'abitualità di tale partecipazione, né circa la prevalenza dell'apporto lavorativo asseritamente fornito dalla parte ricorrente rispetto agli altri fattori produttivi impiegati nei processi produttivi aziendali.
A tale proposito va evidenziato che la parte convenuta non ha CP_1 neppure articolato autonomamente alcuna prova testimoniale volta (ed idonea)
a dimostrare in via diretta la sussistenza dei fatti genetici dell'obbligazione contributiva asseritamente gravante sulla parte ricorrente.
Inoltre le prove indirette o indiziarie fornite dalla parte convenuta CP_1
– vale a dire i documenti (vd. all.ti al fascicolo delle parti convenute) attestanti (a) il numero asseritamente esiguo di lavoratori dipendenti di ON
PO SRL, (ritenuto incongruo rispetto al fatturato aziendale della società in questione e/o all'estensione dell'attività della stessa), nonché (b) le qualifiche di commesso di negozio, di impiegato amministrativo e di segretario riconosciute a tali lavoratori (ritenute insufficienti per condurre, in assenza di figure dirigenziali, l'attività di impresa di ON PO SRL) – difettano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, dunque, sono inidonee a dimostrare, da sole, la fondatezza delle pretese contributive vantate dalla medesima parte convenuta nei confronti della parte ricorrente. CP_1
In conclusione, alla luce del compendio probatorio complessivamente acquisito, appare quindi insussistente, nel caso di specie, il requisito essenziale
5 per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti nel periodo per cui vi è causa, costituito dalla personale partecipazione della stessa al lavoro aziendale di ON PO SRL con carattere di abitualità e prevalenza.
Di riflesso difettano anche i presupposti per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva alla quale fa riferimento l'avviso di addebito impugnato.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente declaratoria, da un lato, dell'insussistenza dell'obbligo della parte ricorrente di versare contributi alla gestione commercianti nel periodo per cui vi è causa (dal gennaio 2021 al dicembre 2022) e, dall'altro, della nullità dell'avviso di addebito impugnato (n.
39720230020225809000).
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta: tali spese si liquidano nella misura di euro 1.000,00; ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza, in capo alla parte ricorrente, dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in relazione alla qualità di socio di
ON PO SRL e in riferimento al periodo da gennaio 2021 a dicembre 2022;
- per l'effetto, dichiara la nullità dell'avviso di addebito n.
39720230020225809000;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
6 Velletri, 2 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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