Articolo 22 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 21Articolo 23
Versione
19 gennaio 1961
Art. 22.
Il personale che gode di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato puo' chiedere:
a) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato ai sensi del precedente articolo e con l'applicazione della legge 11 aprile 1938, n. 420 , e successive modificazioni;
b) entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'esonero dal servizio e la rivalutazione dello pensione per il servizio prestato nel Corpo di provenienza, e per il grado raggiunto, a norma della citata legge 11 aprile 1938, n. 420 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1961